(Dal Resoconto Sommario)
305ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE CONSULTIVA
(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)
Introduce l’esame il relatore TOFANI (AN), il quale ricorda preliminarmente che il decreto-legge in esame reca misure volte a rilanciare lo sviluppo economico, sociale e territoriale del paese, prospettando interventi normativi coerenti con le determinazioni del Piano d’azione europeo.
Relativamente alle parti di competenza della Commissione lavoro, il relatore fa presente che l’articolo 13 reca una serie di disposizioni in materia di previdenza complementare, ammortizzatori sociali e incentivi al reimpiego, nonché di indennizzabilità della disoccupazione nei casi di sospensione dell’attività lavorativa: in particolare, il comma 1 reca uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per il 2005, 200 milioni per il 2006 e 530 milioni annui a decorrere dal 2007, al fine di consentire l’attuazione della disciplina di delega in materia di previdenza complementare, di cui all’articolo 1, comma l, lettera c), comma 2, lettere e), h), i), l) e p), e commi da 41 a 49, della legge 23 agosto 2004, n. 243, di riforma del sistema previdenziale. I principi e i criteri direttivi di tali deleghe prevedono, tra l’altro: il conferimento alle forme pensionistiche complementari collettive ed individuali degli accantonamenti corrispondenti alle quote maturande del trattamento di fine rapporto, salva diversa esplicita volontà del lavoratore – cosiddetto silenzio-assenso -; la subordinazione di tale meccanismo all’adozione, in favore delle imprese, di misure compensative della perdita della disponibilità degli accantonamenti summenzionati; l’eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla libera adesione e circolazione dei lavoratori all’interno della previdenza complementare; il perfezionamento dell’unitarietà e dell’omogeneità del sistema di vigilanza; la revisione della disciplina tributaria del settore, con particolare riferimento all’ampliamento della deducibilità fiscale della contribuzione alle forme pensionistiche complementari; l’applicazione ai pubblici dipendenti dei princìpi e dei criteri direttivi in esame, tenendo conto delle specificità del comparto.
Con la disposizione in esame si dà attuazione al comma 42 dell’articolo 1 della suddetta legge n. 243, che subordina l’esercizio delle deleghe in materia di previdenza obbligatoria e complementare dalla cui attuazione derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all’entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le risorse finanziarie occorrenti ad assicurarne la copertura.
Lo stesso comma 1 provvede altresì alla copertura finanziaria dello stanziamento disposto. A tal fine: si riduce, nella misura di 20 milioni di euro per il 2005, 200 milioni per il 2006 e 506 milioni annui a decorrere dal 2007, l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del Fondo speciale di parte corrente; si prevede l’utilizzo di una parte, pari a 14 milioni di euro annui a decorrere dal 2007, delle maggiori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 7, comma 3, del decreto-legge in titolo; si riduce, nella misura di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2007, il Fondo di riserva per l’integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.
La lettera a) del comma 2 – prosegue il relatore – reca alcune modifiche alla disciplina sull’indennità ordinaria di disoccupazione, che operano solo con riferimento agli anni 2005 e 2006, fermi restando alcuni effetti di trascinamento nel 2007, in attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali e del sistema degli incentivi all’occupazione.
Il primo e il secondo periodo della lettera a) dispongono, con riferimento alle indennità ordinarie di disoccupazione i cui ratei ricadano, in tutto o in parte, nell’ambito del periodo 1° aprile 2005-31 dicembre 2006, un elevamento sia della durata sia della misura del trattamento: la durata è incrementata da 180 giorni a 7 mesi per i soggetti di età inferiore a 50 anni e da 9 a 10 mesi per i lavoratori di età pari o superiore al suddetto limite anagrafico.
La misura percentuale dell’indennità, pari attualmente al 40 per cento della retribuzione, viene fissata al 50 per cento per i primi 6 mesi; al 40 per cento per i successivi tre mesi; al 30 per cento per il periodo ulteriore.
Il terzo periodo della lettera a) specifica che gli elevamenti della durata non danno luogo ad un corrispondente ampliamento della contribuzione figurativa – la cui disciplina resta quindi immutata – mentre il quarto periodo esclude dall’ambito di applicazione degli incrementi della durata e della misura i trattamenti di disoccupazione agricoli ordinari e speciali e le indennità ordinarie di disoccupazione liquidate con requisiti ridotti.
Viene inoltre abrogato – al quarto periodo – l’articolo 20, secondo comma, del regio decreto-legge n. 636 del 14 aprile 1939, che prevede la cessazione del diritto all’indennità qualora, nel periodo di un anno immediatamente precedente, il medesimo trattamento risulti complessivamente attribuito per una durata corrispondente al limite massimo.
Al sesto periodo viene specificato che l’indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione previste dalla disciplina sull’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Il settimo periodo reca una disposizione di copertura finanziaria, disponendo, con riferimento agli effetti finanziari della presente lettera a), un apposito trasferimento in favore dell’INPS, per gli anni 2005 e 2006, nell’importo complessivo relativo ai due anni sono compresi, come risulta dalla relazione tecnica, anche gli oneri relativi al 2007.
La lettera b) del comma 2 novella l’articolo 1, comma 155, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale consente l’introduzione, in via transitoria, di deroghe alla disciplina degli ammortizzatori sociali. In particolare, viene incrementata da 310 milioni a 460 milioni di euro la relativa dotazione finanziaria e viene differito il termine per l’applicazione dei benefici dal 31 dicembre 2005 al 31 dicembre 2006, limitatamente agli accordi di settore, da concludersi in sede governativa entro il 30 giugno 2005 e che costituiscano il recepimento delle intese intervenute in sede istituzionale territoriale.
La lettera c) del comma 2 reca, in via temporanea, talune modifiche alla disciplina sugli incentivi in favore dei datori che assumano lavoratori collocati in mobilità o sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria, prevedendo, in particolare che, fino al 31 dicembre 2006, gli incentivi in esame spettino al soggetto il quale utilizzi, mediante un contratto di somministrazione, il lavoratore in mobilità, anziché all’agenzia di somministrazione che abbia assunto il medesimo soggetto .
Fino al 31 dicembre 2005 viene inoltre parzialmente modificata la disciplina sugli incentivi, in caso di assunzione di soggetti sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria, limitatamente ai trattamenti corrisposti ai sensi del summenzionato articolo 1, comma 155, della legge n. 311 del 2004 e a quelli concessi in caso di cessazione dell’attività dell’intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi. Per tali ipotesi – e ferma restando la limitazione suddetta al 2005 – la durata del contributo in favore del datore che assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori in esame è equiparata a quella prevista con riferimento ai soggetti in mobilità – mentre, secondo le norme ordinarie, essa risulterebbe inferiore di 3 mesi- ed inoltre per le stesse si prescinde dal rispetto di due condizioni, poste, in via ordinaria, ai fini del riconoscimento del suddetto contributo, consistenti in particolare nel godimento da parte del lavoratore, per almeno 3 mesi, anche non continuativi, dell’integrazione salariale straordinaria ed altresì nella circostanza che lo stesso sia dipendente di un’impresa beneficiaria da almeno 6 mesi dell’intervento straordinario medesimo. Tali modifiche si applicano nel limite di 10 milioni di euro per l’anno 2005, a valere sul Fondo per l’occupazione.
Il quarto periodo della lettera c) specifica alcune ipotesi di esclusione dall’applicazione dei benefici di cui alla medesima lettera .
La lettera d) introduce, sempre in via transitoria, misure di incentivo in favore dei lavoratori, per alcuni casi di accettazione o di distacco ad una sede di lavoro distante più di 100 chilometri dal luogo di residenza. In particolare, al primo periodo viene riconosciuta una somma pari a una mensilità dell’indennità di mobilità in caso di contratto a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi e a tre mensilità della suddetta indennità in caso di contratto a tempo indeterminato ovvero determinato di durata superiore a diciotto mesi, in favore dei lavoratori collocati in mobilità o sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria, che accettino una sede di lavoro avente la caratteristica summenzionata. Il secondo periodo riguarda il caso di distacco, effettuato ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 dello stesso anno. In particolare, nell’ipotesi in cui la nuova sede di lavoro disti, come detto, più di cento chilometri dal luogo di residenza, è attribuita – sempre in favore del lavoratore – una somma pari a una mensilità dell’indennità di mobilità, qualora il distacco sia di durata superiore a dodici mesi, e a tre mensilità della stessa indennità, in caso di distacco di durata superiore a diciotto mesi.
Il terzo periodo demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi di concerto con quello dell’economia e delle finanze, la definizione delle modalità attuative dei benefici di cui alla presente lettera d), benefici che possono comunque essere concessi entro un limite di spesa pari a 10 milioni di euro per l’anno 2005, a valere sul Fondo per l’occupazione.
Il comma 3 incrementa il suddetto Fondo di 170 milioni di euro per il 2005, ai fini del finanziamento degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma 2. Si dispone altresì un aumento permanente della dotazione del medesimo Fondo, nella misura di 1,35 milioni di euro annui e a decorrere dal 2007.
Il comma 4 reca una dotazione finanziaria per l’anno 2005, pari a 10 milioni di euro, in favore del Fondo per lo sviluppo di cui all’art. 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 19 luglio 1993.
La novella di cui al comma 4 in esame demanda al Ministro del lavoro e delle politiche sociali il compito di definire con decreto, sentito il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l’occupazione della Presidenza del Consiglio e tenuto conto dei fenomeni di repentina crisi occupazionale in essere, i criteri di priorità per l’attribuzione delle risorse (con riferimento sia alle aree territoriali sia ai settori industriali in crisi), nonché, ai fini della gestione dei programmi di sviluppo locale connessi, i criteri di selezione dei soggetti.
Il relatore si sofferma quindi sul comma 5 che provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai precedenti commi da 2 a 4. Ad essi si fa fronte nella misura di 456,05 milioni di euro per il 2005, di 402,23 milioni per il 2006 e di 0,35 milioni annui a decorrere dal 2007, riducendo, per un pari importo, l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del Fondo speciale di parte corrente; nella misura di 23,5 milioni di euro per il 2005, 17 milioni per il 2006 e 1 milione di euro annuo a decorrere dal 2007, mediante utilizzo, per l’anno 2005, di parte delle maggiori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 10, comma 2, del presente decreto e, per gli anni successivi, di una parte di quelle di cui all’articolo 7, comma 3, dello stesso provvedimento ed infine nella misura di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per l’integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.
Il comma 6 demanda all’INPS il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle norme di cui al comma 2. Gli esiti del controllo sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e a quello dell’economia e delle finanze, anche ai fini, per quanto riguarda le disposizioni comportanti oneri automatici, dell’eventuale adozione delle misure correttive. Nelle more di tale adozione, si provvede a valere sul Fondo per l’occupazione, secondo la procedura stabilita dal secondo periodo del comma in esame.
I commi da 7 a 12 definiscono una disciplina specifica per l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola relativa ai dipendenti sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori.
In particolare, il comma 7 conferma per i lavoratori in oggetto l’attribuzione dell’indennità con requisiti normali – secondo la disciplina propria di quest’ultima, come modificata dal precedente comma 2, lettera a) -. Viene, tuttavia, introdotto un limite di spesa, pari a 48 milioni di euro annui.
Il comma 8 riconosce – sempre per le fattispecie in esame – l’indennità con requisiti ridotti per i soli dipendenti del settore dell’artigianato, confermando, sotto tale profilo limitativo, l’applicazione sin qui seguita. Si introduce, tuttavia un limite di spesa, pari a 6 milioni di euro annui, e viene prefigurata la condizione della sussistenza di un intervento integrativo, pari almeno a 20 punti percentuali, a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva oppure dello svolgimento, a cura degli stessi enti ed in favore dei lavoratori in oggetto, di attività di formazione e qualificazione professionale, di durata non inferiore a centoventi ore.
Il comma 9 conferma – con riferimento ai lavoratori sospesi in esame – i casi di esclusione dell’indennità – con requisiti normali o ridotti – già individuati nell’attuazione sin qui operata. Si ricorda che tra essi figura l’ipotesi in cui l’impresa rientri – com’è il caso, per esempio, di tutte le imprese industriali – nell’ambito di applicazione di istituti di integrazione salariale.
Il comma 10 introduce un limite di durata, pari a 65 giornate annue, per ciascuno dei trattamenti di cui ai commi 7 e 8. Per l’indennità con requisiti normali di cui al comma 7, si prevede altresì la cessazione nei casi in cui il lavoratore abbia goduto, sempre nel periodo di un anno immediatamente precedente, di 65 giornate di prestazione – cioè, in questo secondo caso, sembrerebbe farsi riferimento ad ogni forma di indennità di disoccupazione, con requisiti normali o ridotti e anche se liquidata per cessazione del rapporto di lavoro, anziché per i casi di sospensione in esame -. L’ultimo periodo del comma 10 richiede alcuni adempimenti amministrativi a carico del datore e dei dipendenti, sempre con riferimento alle ipotesi di sospensione in esame.
Il comma 11 demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge in discussione, la definizione dei casi di sospensione in esame e delle procedure di comunicazione all’INPS dei lavoratori interessati dai medesimi, anche ai fini del controllo di cui al comma 12. In base a quest’ultimo, l’INPS provvede al monitoraggio dell’attribuzione dei benefici di cui ai commi 7 e 8, al fine di garantire il rispetto dei limiti di spesa ivi stabiliti, e comunica gli esiti del controllo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
Il comma 13 introduce alcune modifiche all’articolo 118, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001), che disciplina la costituzione di fondi paritetici interprofessionali. In particolare, con la lettera a) si novella il sesto periodo del primo comma, prevedendo che i piani formativi aziendali, territoriali o settoriali per i quali sia previsto il concorso finanziario dei fondi medesimi, debbano essere adottati sentite le regioni e le province autonome, mentre attualmente si prevede solo l’obbligo di trasmissione. Tale modifica si rende necessaria a seguito della sentenza n. 51 del 2005 della Corte costituzionale, che ha censurato la norma vigente per l’assenza di strumenti idonei ad assicurare la leale collaborazione tra Stato e regioni con riguardo al concreto svolgimento della formazione professionale in ambito regionale. La disposizione di cui alla lettera b) dello stesso comma 13 provvede invece a portare da due a quattro il numero dei rappresentanti delle regioni nell’ambito dell’Osservatorio per la formazione continua, istituito ai sensi del comma 2 del citato articolo 118 della legge n. 388, recependo una richiesta avanzata in tal senso dalle regioni stesse.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDI’ 7 APRILE
Il PRESIDENTE avverte che, a seguito delle richieste pervenutegli in tal senso da alcuni Gruppi politici, la seduta già convocata per domani, giovedì 7 aprile, alle ore 14,30, non avrà più luogo.
La seduta termina alle ore 15,30.

























