Riunione n. 2
GIOVEDÌ 26 GIUGNO 2014
Relatore: SACCONI (NCD)
Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,20
(1428) Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
(24) ZELLER e BERGER. – Disposizioni in favore delle madri lavoratrici in materia di età pensionabile
(103) GATTI ed altri. – Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
(165) BIANCONI. – Disposizioni in materia di agevolazioni per la conciliazione dei tempi delle lavoratrici autonome appartenenti al settore dell’imprenditoria, del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura
(180) Rita GHEDINI ed altri. – Misure a sostegno della genitorialità, della condivisione e della conciliazione familiare
(183) Rita GHEDINI ed altri. – Norme applicative dell’articolo 4, commi da 16 a 23, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di contrasto al fenomeno delle dimissioni in bianco
(199) ICHINO ed altri. – Misure per favorire l’invecchiamento attivo, il pensionamento flessibile, l’occupazione degli anziani e dei giovani e per l’incremento della domanda di lavoro
(203) DE PETRIS ed altri. – Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d’opera e della prestatrice d’opera
(219) COMAROLI ed altri. – Disposizioni temporanee in materia di contratti di lavoro, concernenti l’introduzione di clausole di flessibilità oraria e di modificazione delle mansioni del lavoratore con l’applicazione di misure indennitarie e l’attuazione di programmi di formazione professionale
(263) SANGALLI ed altri. – Agevolazioni fiscali per l’assunzione di manager e consulenti di direzione nelle piccole e medie imprese
(349) DE POLI. – Modifica all’articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, concernente l’applicazione, in caso di trasferimento d’azienda, dei benefici economici previsti per i datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità
(482) DE POLI. – Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di rafforzamento dell’istituto del congedo parentale a sostegno dei genitori di bambini nati prematuri o gravemente immaturi ovvero portatori di gravi handicap
(500) DE POLI. – Modifica all’articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all’articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in materia di agevolazioni per la ricollocazione di lavoratori licenziati da privati datori di lavoro non imprenditori
(555) ICHINO ed altri. – Misure sperimentali per la promozione dell’occupazione e il superamento del dualismo fra lavoratori protetti e non protetti. Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di contratto a termine, di lavoro intermittente e di associazione in partecipazione
(571) BITONCI. – Disciplina del documento unico di regolarità contributiva
(625) BERGER ed altri. – Modifica all’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di semplificazione della disciplina del lavoro occasionale in agricoltura
(716) NENCINI. – Disposizioni per favorire il reinserimento dei lavoratori espulsi precocemente dal mondo del lavoro e per il sostegno ai disoccupati di lunga durata, non più ricollocabili, prossimi alla pensione in ragione dell’età e del monte contributi versati
(727) BAROZZINO ed altri. – Ripristino delle disposizioni in materia di reintegrazione nel posto di lavoro di cui all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300
(893) PAGLINI ed altri. – Ripristino delle disposizioni in materia di reintegrazione del posto di lavoro di cui all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300
(936) DI MAGGIO ed altri. – Disposizioni per promuovere la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese attraverso progetti di riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all’apprendimento
(1100) FRAVEZZI ed altri. – Modifica all’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di semplificazione della normativa relativa alle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio nel settore agricolo
(1152) DE PETRIS ed altri. – Istituzione del reddito minimo garantito
(1221) ICHINO ed altri. – Disposizioni volte a favorire l’utilizzazione in attività di utilità pubblica delle competenze e capacità delle persone sospese dalla prestazione lavorativa contrattuale con intervento della cassa integrazione guadagni
(1279) SACCONI ed altri. – Delega per la predisposizione di uno Statuto dei lavori e disposizioni urgenti in materia di lavoro
(1312) Mariarosaria ROSSI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, in materia di apprendistato di riqualificazione
(1409) Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie
(Seguito dell’esame e rinvio)
84ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.
La seduta inizia alle ore 14,45.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto ministeriale concernente regolamento in materia di norme per l’applicazione, nell’ambito dell’Amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (n. 98)
(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Esame e rinvio)
Introduce l’esame il relatore ANGIONI (PD), precisando che lo schema di regolamento ministeriale in esame, in tema di sicurezza e salute dei lavoratori nell’ambito delle strutture giudiziarie e penitenziarie, è stato predisposto ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, e successive modificazioni, che prevede l’adozione di normative regolamentari per l’applicazione della disciplina in alcuni settori, tra cui le strutture giudiziarie e penitenziarie, tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative. In base alla vigente normativa, fino all’entrata in vigore delle discipline regolamentari, sono fatte salve le corrispondenti norme attuative di settore, emanate in base al precedente regime legislativo generale in materia di sicurezza sul lavoro. Riguardo alle strutture giudiziarie e penitenziarie, il regolamento attuale è posto dal decreto ministeriale n. 338 del 1997. Potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire se quest’ultimo sia abrogato – in tutto o in parte – dallo schema di decreto in esame,che peraltro cita, nelle premesse, lo stesso decreto ministeriale.
Dopo l’enunciazione dell’oggetto dello schema, operata dall’articolo 1, il comma 1 dell’articolo 2specifica che le misure strutturali ed organizzative relative all’attività giudiziaria e penitenziaria sono applicate con modalità in ogni caso compatibili con la normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In base al successivo comma 2, la disciplina generale in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro è applicata tenendo conto delle particolari esigenze che contraddistinguono le attività e gli interventi svolti per la vigilanza e la gestione della convivenza della popolazione detenuta; la garanzia dell’ordinato esercizio della funzione giurisdizionale; la tutela dell’incolumità del personale e degli utenti contro pericoli di attentati, aggressioni e sabotaggi; la prevenzione contro i rischi di evasioni, di acquisizioni di posizioni di preminenza da parte dei detenuti o di atti di autolesionismo o suicidio. Sotto il profilo letterale, potrebbe essere ritenuto opportuno far riferimento, nel comma 2 e nei successivi commi 5 e 6, lettera b) – oltre che ai detenuti – anche agli internati, vale a dire ai soggetti sottoposti all’esecuzione di misure di sicurezza detentive.Il comma 3 specifica che le particolari esigenze nelle strutture in esame sono connesse alla direzione funzionale delle attività, alla capacità operativa e la prontezza d’impiego del personale dipendente, alla tutela della riservatezza e della sicurezza delle telecomunicazioni e dei trattamenti dei dati per la tutela dell’ordine e della pubblica sicurezza, nonché alle particolarità costruttive e d’impiego di equipaggiamenti speciali, di armi, di materiali di armamento, di mezzi operativi e di specifici impianti. Sotto il profilo redazionale, la lettera d) del comma 3 richiama alcune norme del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 1996, norme che, tuttavia, sono nell’attuale ordinamento esplicitamente abrogate; in loro luogo, sembrerebbe opportuno richiamare le corrispondenti norme di cui all’articolo 1, comma 2, lettere d) e g), del decreto legislativo n. 17 del 2010, che escludono dal campo di applicazione della disciplina sulle macchine le armi e le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell’ordine.
In base al comma 4 dell’articolo1, il datore di lavoro deve in ogni caso assicurare, per i casi di pericolo antropico o di eventi calamitosi, idonei piani di evacuazione degli ambienti; nelle strutture penitenziarie, le aree di sicurezza devono essere situate all’aperto ed all’interno della cinta di protezione perimetrale. Si specifica, inoltre, che le prove di evacuazione possono essere eseguite anche per aree omogenee, anziché con riferimento all’intero edificio, fermo restando che le prove devono riguardare tutti i lavoratori interessati, nel rispetto delle norme di sicurezza. Il successivo comma 5 esclude, con riferimento ai lavoratori detenuti o internati l’applicazione delle norme in materia di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, come peraltro già stabilito dall’attuale disciplina regolamentare. Il comma 6 prevedeche siano adottate le misure organizzative e funzionali idonee ad assicurare nelle sedi di uffici giudiziari, il livello di protezione e di tutela del personale operante, nonché degli impianti e delle apparecchiature, contro i rischi di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed esplosivi, sabotaggi di sistemi; negli istituti penitenziari e nei luoghi in cui siano ristrette persone che debbano scontare una pena detentiva o una misura di sicurezza, nonché negli istituti penali per i minorenni e nei centri di prima accoglienza, la prevenzione della fuga o di aggressioni e di atti di autolesionismo o di autosoppressione. Segnala, a quest’ultimo riguardo, che nell’attuale regolamento si fa riferimento anche ailuoghi diversi in cui siano ristrette persone assoggettate ad una misura cautelare privativa della libertà; potrebbe essere opportuno valutare l’esigenza che permanga tale riferimento. Il comma 7 specifica che l’applicazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro non può comportare la rimozione o la riduzione dei sistemi di controllo, anche ai fini della selezione degli accessi al pubblico, e dei sistemi di difesa ritenuti necessari; l’Amministrazione deve, in ogni caso, assicurare idonei percorsi per l’esodo, adeguatamente segnalati, e verificare preventivamente l’innocuità dei sistemi di controllo. Disposizioni analoghe sono stabilite anche nellaregolamentazione vigente, nella quale, tuttavia, le norme sui percorsi per l’esodo e sulla verifica dell’innocuità sono poste limitatamente alle sedi di uffici giudiziari e non anche per le strutture penitenziarie. In merito, il relatore segnala che nell’attuale regolamento si fanno salve le normative vigenti in materia di verifica periodica dell’innocuità dei sistemi di controllo, mentre il comma 7 fa riferimento soltanto alla verifica iniziale.
L’articolo 3dello schema prevede che, nell’ambito dell’Amministrazione della giustizia, il servizio di prevenzione e protezione sia espletato da personale dipendente, in possesso dei requisiti professionali stabiliti dalla disciplina generale per i responsabili e per gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione interni e che, nelle strutture che comprendono più uffici dell’Amministrazione, possa essere istituito un servizio di prevenzione e protezione unico, con l’individuazione di un dirigente responsabile per le aree, impianti e servizi comuni. In proposito, il relatore ricorda che, anche in base all’attuale disciplina regolamentare, il servizio di prevenzione e protezione è organizzato all’interno, ma dall’ambito di tale norma sono escluse le strutture penitenziarie per minorenni.
L’articolo 4concerne i rappresentanti per la sicurezza del personale di Polizia penitenziaria ed i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Riguardo ai primi, il comma 3fa rinvio, sia per l’elezione o designazione sia per la disciplina del tempo di lavoro retribuito e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni, agli accordi sindacali stipulati con le forze di polizia ad ordinamento civile; per i secondi, il comma 2 fa rinvio, per l’elezione o designazione, alle norme della disciplina generale sui rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ed agli accordi collettivi nazionali. Il comma 1 prevede che il rappresentante sia unico presso le sedi degli uffici con autonomia gestionale collocati presso infrastrutture comuni. In base al comma 4, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, qualora ritengano inadeguate le misure di prevenzione adottate, possono formulare osservazioni al servizio di vigilanza di cui al successivo articolo 7. Potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire se tale facoltà si intenda attribuitaanche ai rappresentanti per la sicurezza del personale di Polizia penitenziariae, in generale, se ai rappresentanti di cui all’articolo 4 si intenda conferita soltanto tale facoltà, con esclusione delle altre attribuzioni previste per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dalla disciplina generale.
I commi 1 e 2 dell’articolo 5recano norme specifiche con riferimento al documento unico di valutazione dei rischi da interferenza tra le attività dell’Amministrazione della giustizia e quelle delle imprese appaltatrici di servizi, lavori, opere o forniture; tali norme sono intese a garantire la riservatezza delle informazioni e ad evitare pregiudizio all’attività istituzionale dell’Amministrazione. Al riguardo, rammenta che il DURC è previsto dalla disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro nei casi di affidamento di lavori, servizi o forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno di una struttura del datore di lavoro committente (o nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda, sempre che il datore di lavoro committente abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolga l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo), suggerendo l’opportunità di valutare l’esigenza di far riferimento, nei commi 1 e 2 dell’articolo 5, oltre che alle imprese (appaltatrici o somministratrici), anche ai lavoratori autonomi.
Il successivo comma 3 prevede che, nell’ambito dell’Amministrazione della giustizia, gli obblighi e gli adempimenti stabiliti dalla normativa generale in materia di sicurezza sul lavoro e relativi al personale impiegato dalle imprese appaltatrici di servizi, lavori, opere o forniture siano a carico dei datori di lavoro del medesimo personale. Sul punto, riterrebbeopportuno chiarire se sussistano, in ogni caso, gli obblighi di cooperazione e di coordinamento posti dalla disciplina generale a carico di tutti i datori di lavoro in questione, dal datore di lavoro committente e fino ai subappaltatori, obblighi di cui all’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
L’articolo 6concerne la sorveglianza sanitaria del personale impiegato nelle strutture giudiziarie e penitenziarie, confermando norme già poste dalla disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro; l’articolo 7prevede che le funzioni di vigilanza preventiva, tecnico-amministrativa ed ispettiva sull’applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro siano attribuite, nelle strutture giudiziarie e penitenziarie, in via esclusiva al servizio istituito con riferimento alle strutture penitenziarie, il quale può intervenire altresì nelle altre strutture in cui abbiano sede uffici del Ministero della giustizia, previo coordinamento con gli organi aventi competenza generale in materia di vigilanza sull’applicazione della disciplina in tema di sicurezza sul lavoro.
L’articolo 8reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica.
Il presidente SACCONI ringrazia il relatore per l’ampia esposizione e rinvia il seguito dell’esame.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI
Il presidente SACCONI annuncia che è pervenuta una nota dell’Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), riferita ai disegni di legge nn. 1428 e connessi (delega lavoro), che sarà resa disponibile sulla pagina web della Commissione.
La seduta termina alle ore 15,05.
Riunione n. 1
MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 2014
Relatore: SACCONI (NCD)
Orario: dalle ore 15,05 alle ore 16,20
(1428) Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
(24) ZELLER e BERGER. – Disposizioni in favore delle madri lavoratrici in materia di età pensionabile
(103) GATTI ed altri. – Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
(165) BIANCONI. – Disposizioni in materia di agevolazioni per la conciliazione dei tempi delle lavoratrici autonome appartenenti al settore dell’imprenditoria, del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura
(180) Rita GHEDINI ed altri. – Misure a sostegno della genitorialità, della condivisione e della conciliazione familiare
(183) Rita GHEDINI ed altri. – Norme applicative dell’articolo 4, commi da 16 a 23, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di contrasto al fenomeno delle dimissioni in bianco
(199) ICHINO ed altri. – Misure per favorire l’invecchiamento attivo, il pensionamento flessibile, l’occupazione degli anziani e dei giovani e per l’incremento della domanda di lavoro
(203) DE PETRIS ed altri. – Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d’opera e della prestatrice d’opera
(219) COMAROLI ed altri. – Disposizioni temporanee in materia di contratti di lavoro, concernenti l’introduzione di clausole di flessibilità oraria e di modificazione delle mansioni del lavoratore con l’applicazione di misure indennitarie e l’attuazione di programmi di formazione professionale
(263) SANGALLI ed altri. – Agevolazioni fiscali per l’assunzione di manager e consulenti di direzione nelle piccole e medie imprese
(349) DE POLI. – Modifica all’articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, concernente l’applicazione, in caso di trasferimento d’azienda, dei benefici economici previsti per i datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità
(482) DE POLI. – Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di rafforzamento dell’istituto del congedo parentale a sostegno dei genitori di bambini nati prematuri o gravemente immaturi ovvero portatori di gravi handicap
(500) DE POLI. – Modifica all’articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all’articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in materia di agevolazioni per la ricollocazione di lavoratori licenziati da privati datori di lavoro non imprenditori
(555) ICHINO ed altri. – Misure sperimentali per la promozione dell’occupazione e il superamento del dualismo fra lavoratori protetti e non protetti. Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di contratto a termine, di lavoro intermittente e di associazione in partecipazione
(571) BITONCI. – Disciplina del documento unico di regolarità contributiva
(625) BERGER ed altri. – Modifica all’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di semplificazione della disciplina del lavoro occasionale in agricoltura
(716) NENCINI. – Disposizioni per favorire il reinserimento dei lavoratori espulsi precocemente dal mondo del lavoro e per il sostegno ai disoccupati di lunga durata, non più ricollocabili, prossimi alla pensione in ragione dell’età e del monte contributi versati
(727) BAROZZINO ed altri. – Ripristino delle disposizioni in materia di reintegrazione nel posto di lavoro di cui all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300
(893) PAGLINI ed altri. – Ripristino delle disposizioni in materia di reintegrazione del posto di lavoro di cui all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300
(936) DI MAGGIO ed altri. – Disposizioni per promuovere la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese attraverso progetti di riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all’apprendimento
(1100) FRAVEZZI ed altri. – Modifica all’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di semplificazione della normativa relativa alle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio nel settore agricolo
(1152) DE PETRIS ed altri. – Istituzione del reddito minimo garantito
(1221) ICHINO ed altri. – Disposizioni volte a favorire l’utilizzazione in attività di utilità pubblica delle competenze e capacità delle persone sospese dalla prestazione lavorativa contrattuale con intervento della cassa integrazione guadagni
(1279) SACCONI ed altri. – Delega per la predisposizione di uno Statuto dei lavori e disposizioni urgenti in materia di lavoro
(1312) Mariarosaria ROSSI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, in materia di apprendistato di riqualificazione
(1409) Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie
(Esame e rinvio)


























