Riunione n. 16
MERCOLEDÌ 23 APRILE 2014
Presidenza del Presidente
Orario: dalle ore 15 alle ore 16,30
AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1428 E CONNESSI (DELEGA LAVORO)
69ª Seduta
Presidenza della Vice Presidente
La seduta inizia alle ore 16,30.
IN SEDE CONSULTIVA
(127) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Linda LANZILLOTTA ed altri. – Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale
(1406) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SACCONI ed altri. – Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione
(1416) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MONTI e Linda LANZILLOTTA. – Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali
(1429) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione
(1454) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MINZOLINI ed altri. – Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti
(Parere alla 1a Commissione. Esame congiunto e rinvio)
Nell’introdurre l’esame, il relatore LEPRI (PD) segnala preliminarmente che tutti quelli di analogo contenuto sono assegnati alla competenza della Commissione affari costituzionali, ma che soltanto su alcuni di essi è previsto il parere della Commissione lavoro. Inizia quindi con l’illustrazione, per gli aspetti di competenza, del disegno di legge costituzionale di iniziativa governativa n. 1429. In primo luogo, sottolinea che l’articolo 23 sopprime il CNEL, organo di consulenza delle Camere e del Governo, istituito in base all’articolo 99 della Costituzione. Nell’attuale ordinamento, il CNEL è disciplinato, come fonte di legislazione ordinaria, dalla legge n. 936 del 1986 e successive modificazioni, che ha abrogato la precedente disciplina, posta dalla legge n. 33 del 1957. Secondo le norme costituzionali, il CNEL è composto di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in modo da tener conto dell’importanza numerica e qualitativa di queste ultime. Le norme costituzionali attribuiscono al CNEL la facoltà di presentare disegni di legge alle Camere ed il compito di contribuire – anche mediante funzioni di consulenza – all’elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge. Al riguardo potrebbe essere ritenuto opportuno valutare l’esigenza di un chiarimento circa l’applicazione di varie norme che, nell’ordinamento nazionale vigente, nonché nei singoli ordinamenti regionali, fanno riferimento al CNEL, in particolare di quelle che individuano, a determinati fini, le associazioni ivi rappresentate. Il comma 1 dell’articolo 34reca alcune disposizioni finali e transitorie, concernenti i profili amministrativi della soppressione dell’organo. Si prevede che, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d’intesa con il Ministro dell’economia, nomini un commissario straordinario, a cui sia affidata la gestione provvisoria del CNEL, per la liquidazione del patrimonio dell’organo e la riallocazione delle risorse umane e strumentali, nonché per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. All’atto dell’insediamento del commissario straordinario, gli organi del CNEL ed i suoi componenti decadono da ogni funzione, compresa quella di rappresentanza.
Il relatore segnala, inoltre, che le novelle di cui al comma 2 dell’articolo 26attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, le norme generali per la tutela e sicurezza del lavoro, la previdenza complementare ed integrativa, l’ordinamento delle professioni intellettuali. Le novelle di cui al successivo comma 3 specificano che alle regioni spetta la competenza legislativa, tra l’altro, sull’organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e dei servizi sociali e sanitari, fatti salvi i profili riservati allo Stato, come le materie summenzionate e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Si conferma, inoltre, che alle regioni spetta la funzione legislativa in materia di istruzione professionale e formazione professionale, sempre fatti salvi i profili riservati allo Stato. Le novelle di cui al suddetto articolo 26 si applicano (ai sensi dell’articolo 35) a decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge; norme transitorie – in merito alle modifiche delle competenze legislative ed ai loro effetti sulle regioni a statuto speciale e sulle province autonome – sono poste dall’articolo 33, commi 12 e 13.
Riguardo all’Atto Senato n. 127, della senatrice Lanzillotta ed altri, il relatore evidenzia che l’articolo 2 attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, mentre conferma tra le materie sottoposte a legislazione concorrente (tra Stato e regioni) la tutela e sicurezza del lavoro e la previdenza complementare e integrativa e conferma tra le materie rientranti nell’ambito della legislazione esclusiva delle regioni l’istruzione e la formazione professionale.
Quanto all’Atto Senato n. 1406, primo firmatario il presidente Sacconi, rileva che l’articolo 20 attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la tutela e sicurezza del lavoro, la previdenza complementare ed integrativa, l’ordinamento delle professioni intellettuali. Secondo il medesimo articolo, alle regioni spetta la competenza legislativa, tra l’altro, sui servizi reali alle imprese e sull’organizzazione dei servizi sociali e sanitari e si conferma che alle regioni compete la funzione legislativa in materia di istruzione e formazione professionale. Una norma transitoria in merito alle modifiche delle competenze legislative è posta dal comma 1 dell’articolo 28. Segnala, inoltre, che la novella di cui al comma 1, lettera a), dell’articolo 21 prevede che, nell’ambito della legislazione esclusiva statale, le funzioni amministrative spettino allo Stato, che, in base al principio del buon andamento della pubblica amministrazione, può con legge bicamerale delegarne l’esercizio alle Regioni o a determinate Regioni relativamente ai rispettivi territori, sulla base di intese.
Il relatore rileva quindi che nell’Atto Senato n. 1416, dei senatori Monti e Lanzillotta, si prevede (articolo 29) la soppressione del CNEL e si attribuisce (articolo 34) alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Infine, il relatore dà conto dell’Atto Senato n. 1454, del senatore Minzolini ed altri, che non reca modifiche al riparto di competenze legislative tra Stato e regioni; l’articolo 6 opera invece un riparto di competenze legislative tra Camera dei deputati e Senato, attribuendo a quest’ultimo la competenza legislativa esclusiva per alcune materie – tra cui la tutela dei diritti civili e sociali, le politiche dell’immigrazione, il coordinamento della legislazione statale con quella regionale ed i raccordi normativi con le autonomie territoriali infraregionali e funzionali – ed alla Camera la competenza legislativa esclusiva per tutte le altre materie, ad eccezione di quelle sottoposte alla competenza di entrambe ed individuate dal comma 1, primo capoverso.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,50.


























