37ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Jole Santelli.
La seduta inizia alle ore 15.
PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazione
La sottosegretaria SANTELLI risponde all’interrogazione 3-00410, con cui si paventa che l’applicazione delle disposizioni in materia pensionistica succedutesi fra il 2011 e il 2012 possano tradursi in uno svantaggio a carico di alcuni lavoratori che non hanno svolto attività lavorativa per particolari circostanze comunque meritevoli di tutela e che si troverebbero a dover scegliere fra un vero e proprio “slittamento” temporale nell’accesso al pensionamento e l’applicazione di talune penalizzazioni.
Premesso che l’attuale assetto normativo non comporta una vera preclusione all’accesso al regime pensionistico, ma talune modulazioni connesse al dato dell’effettività della prestazione, rammenta che – nell’ambito del procedimento di conversione del decreto-legge n. 101 del 2013, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni – il Governo ha espresso parere favorevole ad un emendamento parlamentare – definitivamente approvato in sede di conversione dalla legge n. 125 del 2013 – volto ad includere tra le prestazioni effettive di lavoro utili al raggiungimento dell’anzianità contributiva prevista dalla legge anche i periodi di astensione obbligatoria derivanti dalla donazione di sangue e di emocomponenti. Inoltre l’articolo 4-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 101 estende i benefici in materia di accesso alla pensione anticipata anche a chi ha usufruito dei congedi parentali di maternità e paternità, previsti dal decreto legislativo n. 151 del 2001. Il Governo e il Parlamento hanno dunque riconosciuto l’indiscutibile valore sociale di queste fattispecie. Tuttavia, nel rilevare che il legislatore, al fine di garantire nel futuro la sostenibilità del nostro sistema pensionistico, ha inteso circoscrivere esplicitamente le fattispecie che consentono di accedere al pensionamento anticipato prima dei 62 anni senza l’applicazione della riduzione, segnala che un ulteriore ampliamento delle fattispecie indicate nel citato comma 2-quater dell’articolo 6 richiederebbe uno specifico intervento normativo, per il quale occorrerebbe reperire la necessaria copertura finanziaria.
La senatrice FAVERO (PD) si dichiara soddisfatta, specie in considerazione dell’impegno assunto dal Governo a prendere in considerazione la possibilità di un eventuale ampliamento delle fattispecie meritevoli di attenzione e tutela.
AFFARI ASSEGNATI
Disciplina in materia di liquidazione del trattamento pensionistico delle lavoratrici prevista dall’articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, come interpretato dalla circolare INPS n. 35 del 2012
(Esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione Doc. XXIV, n. 12)
Il presidente relatore SACCONI (PdL) introduce il tema, richiamando le considerazioni riguardanti la problematica già avanzate nel corso della legislatura precedente. Nel corso di un’audizione svoltasi a novembre dello scorso anno, inoltre, il Ministro del lavoro pro tempore, rispondendo ad alcuni quesiti sull’interpretazione dell’articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto decreto salva-Italia) contenuta nella circolare INPS n. 35 del 2012, aveva espresso dubbi, impegnandosi ad approfondire la questione presso i competenti uffici dell’Istituto. Egli reputa fondamentale offrire quanto prima un quadro certo entro il quale possano correttamente determinarsi i comportamenti delle persone e delle imprese; a tal fine, propone alla Commissione l’approvazione di una risoluzione (testo allegato al resoconto della seduta), nella quale si impegna il Governo a sollecitare l’INPS ad una revisione del punto 7.2 della circolare n. 35, concernente la liquidazione del trattamento pensionistico per le lavoratrici, per le quali deve restare valida la semplice maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015. La risoluzione ha dunque lo scopo di riaffermare quanto la legge già dispone, nel convincimento che la formulazione attuale della circolare non corrisponda alla lettera e allo spirito della norma medesima. In qualunque sede, anche giudiziaria, sarebbe facile alle eventuali ricorrenti ottenere soddisfazione; occorre tuttavia evitare alle persone ed all’amministrazione medesima l’onere, personale ed economico, di un contenzioso. Analoga risoluzione verrà contestualmente esaminata dalla corrispondente Commissione della Camera dei deputati.
Concorda con tali considerazioni la senatrice Rita GHEDINI (PD), che condivide pienamente le ragioni che motivano la presentazione dell’atto, ed auspica un intervento immediato da parte dell’INPS. La fondatezza delle ragioni esposte dal Presidente relatore è pienamente acclarata: nell’emanazione della circolare si è infatti verificata una decisa forzatura. Annuncia pertanto il voto favorevole del suo Gruppo alla proposta di risoluzione.
La sottosegretaria SANTELLI, premesso che anche il suo Dicastero è favorevole alla revisione della circolare e che della questione è stato investito il Ministero dell’economia e delle finanze, si rimette alle determinazioni della Commissione.
Il presidente relatore SACCONI (PdL) esprime compiacimento per la posizione del rappresentante del Governo, sottolineando che l’obiettivo di controllo della spesa non può comunque avvenire a scapito della norma di legge.
Presente il prescritto numero di senatori, mette quindi in votazione la proposta di risoluzione precedentemente illustrata.
Con l’astensione del senatore BAROZZINO (Misto-SEL), la Commissione approva.
SULL’ORDINE DEI LAVORI
Il senatore BAROZZINO (Misto-SEL) coglie l’occasione della presenza della sottosegretaria Santelli per segnalare la delicata situazione nella quale versano i alcuni addetti ai centri meccanizzati postali, che stanno portando avanti una battaglia per la tutela del proprio posto di lavoro, atteso che l’azienda li starebbe sostituendo con lavoratori interinali. Coglie l’occasione per sollecitare il Governo ad assumere iniziative tempestive ed efficaci.
Il presidente SACCONI, nel prendere atto della delicata questione segnalata dal senatore Barozzino, fa tuttavia osservare che nelle dinamiche industriali il Ministero del lavoro ha un più limitato compito di valutazione in ordine alla concessione degli ammortizzatori sociali, ricadendo invece nella competenza del Ministero dello sviluppo economico le specifiche valutazioni di merito.
La seduta termina alle ore 15,35.
RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 149
(Doc. XXIV, n. 12)
La Commissione Lavoro, previdenza sociale,
premesso che:
il comma 9 dell’articolo 1 della legge n. 243 del 2004 (cosiddetta riforma Maroni) ha confermato, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015 la possibilità di conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità – in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni o di un’età pari o superiore a 57 anni, per le lavoratrici dipendenti, e a 58, per le autonome – nei confronti di quelle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del metodo contributivo;
l’articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, cosiddetto «decreto salva-Italia» (legge n. 214 del 2011), ha previsto che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo continuino ad applicarsi, tra l’altro, alle lavoratrici contemplate dal sopracitato articolo 1 della cosiddetta riforma Maroni;
l’INPS, con la circolare n. 35 del 14 marzo 2012, ha interpretato la disposizione del citato articolo 24 nel senso che le lavoratrici possono esercitare l’opzione in esame, a condizione che il termine del 31 dicembre 2015 venga computato facendo riferimento alla decorrenza del trattamento pensionistico e non alla semplice maturazione dei requisiti; la disposizione in esame è stata interpretata come una deroga al regime generale introdotto dalla riforma pensionistica, in modo restrittivo e nell’ottica di un principio della minor spesa e del risparmio;
osservato che il decreto-legge n. 201 del 2011 non novella il comma 9 dell’articolo 1 della legge n. 243 e che pertanto le disposizioni in esso contenute rimangono valide, non costituiscono una deroga al nuovo regime pensionistico, casomai è da considerare illegittima l’introduzione della decorrenza temporale;
reputa il contenuto della circolare n. 35 nella parte concernente le lavoratrici in regime sperimentale contra legem;
ricordato che, anche nel corso di un’audizione lo scorso 6 novembre 2012, l’allora ministro del lavoro Fornero, di fronte alla Commissione lavoro del Senato, rispondendo ad alcuni quesiti sull’interpretazione contenuta nella circolare n. 35, aveva espresso dubbi in merito ai contenuti della circolare medesima, impegnandosi ad approfondire la questione presso i competenti uffici dell’INPS;
impegna il Governo
a sollecitare l’INPS, anche allo scopo di evitare contenziosi già avviati e futuri, a rivedere il punto 7.2 della circolare n. 35 concernente la liquidazione del trattamento pensionistico per le lavoratrici in regime sperimentale, nel senso che per tali lavoratrici non devono essere applicate la finestra mobile per la decorrenza del trattamento pensionistico né le aspettative di vita, ma resta valida la semplice maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015, come peraltro chiaramente definito nella citata disposizione di cui all’articolo 24, comma 14.