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Il Diario del Lavoro

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

23 Maggio 2012
in Senato

318ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

GIULIANO 

indi del Vice Presidente

TREU 

Intervengono il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Martone e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.                                                            

La seduta inizia alle ore 10,30.

IN SEDE REFERENTE 

(3249) Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita

(Seguito dell’esame e rinvio)  

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 17 maggio scorso.

Il PRESIDENTE, su richiesta del Gruppo del Partito Democratico, propone una breve sospensione della seduta.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 10,30, è ripresa alle ore 10,45.

Il senatore MAZZATORTA (LNP), intervenendo sull’ordine dei lavori, chiede se – alla luce dell’attuale andamento dell’esame – non sia opportuno chiedere una proroga del termine di presentazione degli emendamenti in Assemblea, fissato per le ore 17 di oggi.

Il presidente GIULIANO rappresenta di aver già formulato al Presidente del Senato una richiesta in tal senso.

Il relatore CASTRO (PdL), prendendo la parola sull’ordine del giorno G/3249/11/11, riferisce circa la disponibilità dei relatori ad esprimere parere favorevole, purché al testo vengano apportate alcune modifiche.

Il senatore ROILO (PD), a nome dei presentatori, dichiara di accettare le modifiche proposte e riformula l’ordine del giorno in un testo 2, pubblicato in allegato al resoconto.

Il senatore MAZZATORTA (LNP) fa presente che l’ordine del giorno in discussione attiene alla materia previdenziale e dovrebbe essere pertanto considerato improponibile per estraneità del contenuto.

Il PRESIDENTE ricorda che il giudizio circa la proponibilità di emendamenti e ordini del giorno è una prerogativa insindacabile della Presidenza.

Le senatrici SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) e Cristina DE LUCA (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) dichiarano di sottoscrivere l’ordine del giorno G/3249/11/11 (testo 2), che, presente il prescritto numero di senatori, posto ai voti, è approvato.

Il PRESIDENTE comunica altresì che sono stati presentati gli ordini del giorno G/3249/13/11, G/3249/15/11 e G/3249/16/11.

Si passa all’esame degli emendamenti all’articolo 5 precedentemente accantonati.

Il senatore ROILO (PD) ritira l’emendamento 5.50.

Gli emendamenti 5.51 e 5.62, contrari i RELATORI ed il rappresentante del GOVERNO, posti separatamente in votazione, non sono accolti.

Si passa all’esame degli emendamenti all’articolo 10.

L’emendamento 10.6, posto ai voti con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, non è accolto.

Si passa all’esame degli emendamenti all’articolo 11.

Il senatore PASSONI (PD) ritira il subemendamento 11.100/7.

Il subemendamento 11.100/9, posto ai voti con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, non è accolto.

Su richiesta dei RELATORI, è accantonato l’emendamento 11.100, in relazione alle interlocuzioni in corso volte all’individuazione di un adeguato punto di sintesi.

L’emendamento 11.20 è ritirato dalla senatrice SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). È altresì ritirato l’emendamento 11.35.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 28, precedentemente accantonati.

Il subemendamento 28.1000/1 è ritirato ed il contenuto viene trasfuso in un  ordine del giorno (G/3249/14/11), pubblicato in allegato al resoconto.

L’emendamento 28.1000, posto ai voti con il favorevole parere dei RELATORI, è approvato.

Gli emendamenti 28.2 (testo 2), 28.3, 28.4 e 28.5, posti distintamente ai voti con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, non sono accolti.

La senatrice GHEDINI (PD) sottolinea l’importanza politica per il suo Gruppo degli emendamenti testé respinti, preannunciandone fin d’ora la ripresentazione in Assemblea.

Dopo che la Commissione ha respinto, con distinte e successive votazioni, con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 38.0.5 e 46.2, si passa all’esame degli emendamenti all’articolo 54.

I subemendamenti 54.1000/1 e 54.1000/2, contrari i RELATORI e il viceministro MARTONE, posti separatamente in votazione, risultano non approvati; è invece approvato l’emendamento 54.1000, sul quale i RELATORI si esprimono favorevolmente.

Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 55.

Gli emendamenti 55.3, 55.4 (testo2), 55.5, 55.9 e 55.11, posti separatamente ai voti con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, non sono accolti.

L’emendamento 55.6 è dichiarato decaduto per assenza dei presentatori, così come i successivi 55.13, 55.15, 55.20, 55.22 e 55.24.

L’emendamento 55.100, sul quale il rappresentante del GOVERNO dà parere favorevole, posto ai voti, è approvato.

Gli emendamenti 55.16, 55.17, 55.18, 55.27 e 55.28, sui quali è reso parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, risultano non accolti.

Su proposta del relatore CASTRO (PdL), l’emendamento 55.19 è riformulato dai proponenti in un testo 2, pubblicato in allegato al resoconto.

L’emendamento 55.19 (testo 2), posto ai voti con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, è approvato. Le senatrici SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)  e Cristina DE LUCA (Per il Terzo Polo:ApI-FLI), che ne sottolineano l’affinità di contenuto con il precedente 55.5, nonché la senatrice SPADONI URBANI (PdL) dichiarano di sottoscriverlo.

L’emendamento 57.1001, sul quale è reso parere favorevole da parte dei RELATORI, posto in votazione, è approvato.

I restanti emendamenti all’articolo 57 restano accantonati, in attesa del parere della Commissione bilancio.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 58.

Il relatore TREU (PD), intervenendo sul contenuto dell’emendamento 58.1, preannuncia che il parere dei relatori sarà di segno negativo, ritenendo che non sia accettabile consentire una separazione coattiva delle famiglie dei lavoratori stranieri che abbiano già ottenuto un ricongiungimento.

Il senatore MAZZATORTA (LNP) giudica inesatta tale ricostruzione dei contenuti della proposta emendativa: l’emendamento 58.1 ed i successivi mirano, infatti, a preservare la coerenza della normativa sull’immigrazione, evitando la permanenza sul territorio nazionale di soggetti che, una volta perso il posto di lavoro ed esaurita la copertura degli strumenti di previdenza sociale, non abbiano più titolo per soggiornare in Italia, tra l’altro senza disporre di mezzi che consentano un’esistenza libera e dignitosa. Invita quindi in particolare i senatori del Gruppo PdL a votare a favore, in continuità con l’indirizzo politico promosso in passato.

Il relatore CASTRO (PdL), rammaricandosi per la nota di polemica rinvenibile nell’intervento del senatore Mazzatorta, dissente dalla sintesi da questi proposta. Ritiene viceversa incoerente con i valori difesi e rappresentati dal suo Gruppo una normativa che comporti l’allontanamento coattivo della famiglia del lavoratore extracomunitario a prescindere dal godimento di strumenti di sostegno al reddito e, dunque, dal possesso dei requisiti economici per un rinnovo del permesso di soggiorno. La famiglia, a sua opinione, rappresenta un valore preminente, nonché, tra l’altro, un fattore primario di integrazione.

Il senatore MAZZATORTA (LNP), nel rinnovare la sincera stima per i relatori, esclude qualsiasi intenzione polemica nel proprio precedente intervento, pur rinnovando le proprie preoccupazioni per gli effetti della disposizione, specie in un momento di acuta crisi occupazionale, nel quale i lavoratori italiani sono soggetti alla concorrenza di prestatori d’opera stranieri.

Il viceministro MARTONE rassicura la Commissione, sottolineando che il testo unico delle norme sull’immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 29 comma 3 lettera b), già fa riferimento anche al reddito dei familiari per la permanenza dell’immigrato sul territorio nazionale.

Il senatore VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB-FI), pur dando atto della fondatezza delle preoccupazioni espresse dal senatore Mazzatorta, considera preminente l’interesse all’unità dei nuclei familiari, dichiarandosi pertanto contrario agli emendamenti proposti.

Gli emendamenti 58.1, 58.2, 58.3, 58.4, 58.5, 58.6, 58.7 e 58.8, posti separatamente ai voti con il parere contrario del RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, non sono accolti.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 62.

Il senatore PASSONI (PD) ritira il subemendamento 62.1000/1.

L’emendamento 62.1000, con parere favorevole dei RELATORI, è approvato.

Analogamente sono accolti gli identici emendamenti 64.1000 e 64.5, posti ai voti con il parere favorevole dei RELATORI.

L’emendamento 64.1 risulta assorbito nella sua prima parte. Posto ai voti, limitatamente alla seconda parte, con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, è respinto.

Si passa all’esame degli emendamenti all’articolo 65.

L’emendamento 65.1000 del Governo è approvato, previo favorevole parere dei RELATORI.

L’emendamento 65.6, con il contrario parere dei RELATORI e del vice ministro MARTONE, è posto ai voti e non accolto, mentre gli emendamenti 65.11 e 65.14 sono dichiarati decaduti per assenza del presentatore.

Il relatore CASTRO (PdL) chiede alla proponente ragguagli sugli intenti dell’emendamento 65.12.

La senatrice SPADONI URBANI (PdL) chiarisce l’obiettivo di valorizzare il ruolo delle Camere di Commercio, anche in materia di formazione.

Il relatore CASTRO (PdL) ed il vice ministro MARTONE rendono parere contrario sull’emendamento 65.12 che, posto ai voti, non è approvato.

Si passa, quindi agli emendamenti riferiti all’articolo 66.

Previo parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, i subemendamenti 66.1000/1 e 66.1000/3, posti separatamente ai voti, non sono approvati; è invece approvato l’emendamento 66.1000, sul quale i RELATORI si pronunciano favorevolmente.

L’emendamento 66.8 risulta precluso.

La senatrice SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), su conforme invito dei RELATORI, ritira l’emendamento 66.11.

L’emendamento 66.20, al quale la senatrice Cristina DE LUCA (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) aggiunge la propria firma, previo parere favorevole dei RELATORI e del vice ministro MARTONE, posto in votazione, è approvato.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 67.

Il relatore TREU (PD) ricorda, preliminarmente alla votazione, il difficile equilibrio raggiunto all’esito del confronto politico sul punto, ed esorta a preservare nella sostanza il testo fissato nell’articolo 67 del disegno di legge e nell’emendamento 67.1000.

La senatrice SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) conviene circa la delicatezza della materia, ricordando quanto il suo Gruppo si sia speso per superare l’approccio eccessivamente centralista della prima versione del testo.

Il relatore TREU (PD) sottolinea i passi avanti compiuti, come anche la necessità di rispettare le competenze delle Regioni, riferibili però a standard condivisi su base nazionale.

Il subemendamento 67.1000/1 è ritirato dalla senatrice SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI).

Il subemendamento 67.1000/2, sul quale è reso favorevole parere dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, è approvato.

Sul subemendamento 67.1000/3 si pronunciano positivamente i RELATORI, mentre il vice ministro MARTONE si rimette alla Commissione. Posto ai voti, il subemendamento 67.1000/3 è approvato.

Viene quindi posto ai voti ed approvato, favorevoli i RELATORI, l’emendamento 67.1000 nel testo risultante dall’approvazione dei precedenti subemendamenti.

I successivi emendamenti 67.1, 67.3, 67.5 e 67.10 risultano conseguentemente preclusi.

Il senatore PASSONI (PD), alla luce dell’andamento dei lavori, raccomanda al Governo la massima possibile celerità nell’individuazione di un punto di sintesi sulla questione dei cosiddetti voucher nell’ambito del lavoro agricolo, anche al fine di offrire un segnale di serietà e di certezza ai lavoratori del settore.

Il relatore CASTRO (PdL), richiamata l’estrema delicatezza del tema, invita anch’egli a superare le divergenze di vedute tramite un’equilibrata mediazione, affinché l’impianto di un provvedimento così complesso e dibattuto non sia messo in discussione per una ragione di assoluto rilievo, ma tale da non poter recare ostacolo ad una riforma di sistema così ampia. Puntualizza che il punto di incontro deve essere rinvenuto anche sulla problematica del valore orario dei buoni.

Il senatore NEROZZI (PD) auspica che il Governo riesca a favorire l’accordo di tutte le parti sociali, in considerazione dello stato di elevata preoccupazione che già attraversa il settore agricolo in relazione al tema dei contributi figurativi.

La senatrice SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) invita il Governo ad adoperarsi affinché la questione sia positivamente risolta nel tempo più breve possibile.

Il senatore PASSONI (PD) mette in evidenza la posizione contraria della propria parte politica rispetto a qualsiasi ipotesi di revisione in senso peggiorativo del valore orario dei voucher. Il ricorso a questi ultimi, a suo parere, non deve essere confuso con il lavoro stagionale, consistendo piuttosto in uno strumento funzionale alla saltuarietà delle prestazioni, sicché il livello retributivo loro proprio deve comportare un adeguato vantaggio economico al lavoratore.

Il presidente GIULIANO dispone una sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 12,10, riprende alle ore 12,55.

Intervenendo in relazione all’articolo 11, il relatore TREU (PD) specifica che tra i profili oggetto di ulteriore riflessione vi è l’opportunità di una previsione normativa della periodicità dell’aggiornamento del valore dei voucher, nonché la congruità di prevedere aggiornamenti differenziati per i singoli settori economici.

Il senatore ICHINO (PD), facendo riferimento all’esperienza statunitense, suggerisce l’opportunità di individuare il valore orario del voucher, tenendo conto della necessità di un equilibrio tra le distorsioni di mercato che si verificano prevedibilmente al di sotto e al di sopra di una soglia che necessariamente deve essere stabilita sulla base di un attento studio delle dinamiche del mercato.

Il presidente GIULIANO dispone quindi un’ulteriore sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 13,05, riprende alle ore 14,30.

Il presidente relatore TREU (PD) presenta una riformulazione dell’emendamento 11.100 (11.100 (testo 2)), pubblicata in allegato al resoconto.

Fissa quindi per le ore 15 il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

ORDINI DEL GIORNO E EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 3249

G/3249/11/11 (testo 2)

ROILO, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, MORRA, SPADONI URBANI, SBARBATI, CRISTINA DE LUCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante  «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»

premesso che:

l’articolo 21, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto la soppressione, con decorrenza dal l° gennaio 2012, dell’INPDAP e dell’ENPALS, con l’attribuzione delle relative funzioni all’INPS, il quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi;

le finalità sottese a tale provvedimento vanno ricercate nell’esigenza di armonizzare il sistema pensionistico e migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa in ambito previdenziale, pervenendo alla riduzione dei costi complessivi di funzionamento e assicurando, nel contempo, livelli elevati ed omogenei di servizio a tutti gli utenti, compresi quelli degli enti previdenziali incorporati;

le citate finalità, pertanto, rappresentano l’obiettivo strategico cui fare riferimento per potenziare l’efficacia ed il livello dei servizi pubblici di welfare, migliorando nel contempo l’economicità dell’azione amministrativa ed i risparmi di gestione;

tale esigenza appare tanto più rilevante ove si consideri che il nuovo Inps, il più grande ente previdenziale d’Europa, con un bilancio di 700 miliardi di euro, 35.000 dipendenti e una platea di 24,5 milioni di iscritti, è chiamato ad amministrare, nel complesso, 1,5 milioni di aziende e 23 milioni di pensionati per oltre 700 miliardi di euro di masse amministrate, con un costo di circa 4,6 miliardi di euro di spese di funzionamento;

a seguito delle incorporazioni di INPDAP ed ENPALS, l’Inps ha ulteriormente incrementato l’entità delle proprie partecipazioni che, pertanto, attualmente comprende: il 49 per cento della holding di Equitalia che amministra, attraverso le sue società operative Equitalia Nord, Equitalia Centro ed Equitalia Sud, il sistema delle riscossioni dei contributi previdenziali ed erariali dello Stato; un rilevante patrimonio immobiliare nato dalla fusione dei patrimoni immobiliari dei tre enti la cui gestione, tanto per gli immobili da reddito che per quelli strumentali, è effettuata, in parte direttamente dall’Inps (per il patrimonio di provenienza ex Inpdai), in parte attraverso l’Igei spa, società in liquidazione da 17 anni di cui l’Inps possiede il 51 per cento del valore azionario (per il patrimonio cosiddetto «storico» dell’Inps e per quello di provenienza ex Ipost) e, in parte, attraverso la Idea Fimit sgr di cui l’Inps, per effetto dell’incorporazione di Inpdap ed Enpals, detiene ora circa il 30 per cento delle azioni; il 100 per cento di Sispi (Società italiana di servizi per la previdenza integrativa). In sintesi, il valore complessivo delle attività in carico all’Inps, rappresentativo di circa il 25 per cento del prodotto interno lordo nazionale, evidenzia il gigantesco perimetro rappresentato dall’operazione di incorporazione, nonché il rilievo che le modalità di governo dei compiti affidati all’Inps può assumere sull’intero «sistema Paese»;

il comma 2 dell’articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011 stabilisce che il bilancio di chiusura venga effettuato alla data del 31 marzo 2012 e che i decreti di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie vengano emanati entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio di chiusura;

il comma 7 dell’articolo 21 del suddetto decreto-legge stabilisce che entro 6 mesi dall’emanazione dei predetti decreti di trasferimento delle risorse, l’INPS provvede al riassetto organizzativo e funzionale conseguente alla soppressione degli Enti, operando uns riorganizzazione dell’organizzazione e delle procedure;

l’attuale governance del nuovo istituto è affidata ad una carica monocratica nella figura del presidente dell’Inps, il cui incarico è stato prolungato fino al 31 dicembre 2014;

sul tema della struttura di gestione la Corte dei conti nella sua relazione del novembre 2011 aveva espresso perplessità circa la concentrazione dei poteri determinatisi a seguito delle disposizioni del 78 del 2010, il quale aveva trasferito al solo presidente le decreto-legge n. attribuzioni del soppresso consiglio di amministrazione. La relazione sottolineava «il potenziamento del tutto singolare dell’organo monocratico di vertice dell’istituto cui vengono riconosciute, oltre a quelle di rappresentanza, le attribuzioni di indirizzo gestionale e tutte le competenze non conferite ad altri organi che non trova riscontri nell’assetto degli enti pubblici non economici e neanche nel modello societario»;

preso atto delle comunicazioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Fornero, fornite in Commissione lavoro della Camera dei deputati circa la presentazione di un modello di governance nuovo per gli istituti previdenziali e assistenziali entro il 30 giugno 2012,

le informazioni che pervengono in merito alla trattativa tra Governo e parti sociali attribuiscono all’ente nuovi rilevanti compiti in tema di ammortizzatori sociali in particolare l’ente si troverebbe a gestire ulteriori risorse derivanti dalla assicurazione obbligatoria posta in capo alle imprese;

il nuovo Inps è chiamato nei prossimi mesi ad una impegnativa e profonda riorganizzazione per ottenere i risparmi previsti, per integrare al meglio gli enti assorbiti, per garantire efficacia ed efficienza al sistema previdenziale, ragione fondante della riunificazione;

nei confronti della attuale dirigenza, sempre la citata relazione della Corte dei conti dello scorso novembre segnalava: «è tuttora in corso l’azione di ristrutturazione organizzativa, condotta peraltro in assenza di un compiuto piano unitario e di una previa analisi costi benefici, in modo settoriale e per successive approssimazioni, facendo ampio ricorso a consulenze esterne, onerose e pervasive»;

anche gli enti previdenziali, ora tutti confluiti nella nuova Inps, sono proprietari di un ingente patrimonio destinato a rappresentare un investimento a garanzia della tenuta del sistema pensionistico. Dal 2001 ad oggi, parte di questo patrimonio è stato messo in vendita, e alcune operazioni messe in campo da precedenti Governi quali le Scip sono state poi revocate (legge n. 14 del 27 febbraio 2009), ma a fronte della chiara indicazione data dal precedente Governo con la direttiva ministeriale del 10 febbraio 2011 a vendere agli inquilini che ne hanno fatto richiesta e a chiudere il contenzioso proprio l’Inps è risultato essere inadempiente. Nel frattempo, al momento dell’incorporazione di Inpdap ed Enpals, il presidente dell’Inps ha assunto l’incarico di presidente della Idea Fimit Sgr, società di gestione del risparmio, attiva nel settore dei fondi comuni di investimento immobiliari con la mission di promuovere e gestire strumenti di finanza immobiliare in linea con le esigenze degli investitori nazionali ed internazionali. Tale incarico si somma ai molti altri di cui il presidente dell’enteè già titolare;

la relazione del collegio sindacale dell’Inps sul bilancio consuntivo del 2010, richiama l’attenzione sul «significativo peggioramento della gestione del patrimonio immobiliare da reddito per il quale non si rinvengono nelle relazioni di bilancio utili elementi informativi»;

l’Inps, ente pubblico secondo solo allo Stato per dimensione di bilancio, è chiamato a svolgere unafunzione sociale di straordinaria importanza come quella della tutela della vecchiaia, in primo luogo gestendo le risorse derivanti dalla contribuzione dei lavoratori pubblici, privati e autonomi e delle imprese, soggetti a cui dovrebbe essere riconosciuto un prioritario ruolo attivo nel governo dell’ente. Parimenti, chi viene chiamato a guidare l’ente assume ad un ruolo di grande responsabilità sociale;

la gran parte delle risorse finanziarie gestite dall’Istituto proviene dalla contribuzione di lavoratori ed imprese e tale circostanza non appare sufficientemente riconosciuta e assolta dalle attuali funzioni e competenze del Comitato di indirizzo e vigilanza dell’Inps,

impegna il Governo:

a intervenire, anche con iniziative di carattere normativo, al fine di garantire una «governance» dell’ente equilibrata, efficiente, collegiale e trasparente, che preveda la compresenza di un organismo di vertice costituito da personalità di comprovata esperienza, autonomia e indipendenza e con adeguata capacità di gestione strategica di organizzazioni complesse, affiancato da un Comitato di indirizzo e vigilanza snello ma dai poteri rafforzati, così superando l’attuale fase di gestione straordinaria e riportando la stessa ad un assetto più appropriato per un ente pubblico, come autorevolmente indicato dalla Corte dei conti;

a verificare la compatibilità operativa, funzionale e gestionale dell’attuale situazione di contemporanea coesistenza di numerosi incarichi in altre società del presidente dell’Inps, nel quadro della richiamata ridefinizione dell’assetto di governance dell’ente.

a garantire, anche mediante proprie direttive, atti e iniziative di verifica e controllo diretto una puntuale vigilanza in ordine

a) al rispetto delle garanzie amministrative di trasparenza, correttezza, buon andamento ed economicità nell’adozione degli atti finalizzati alle procedure di incorporazione, nonché di un adeguato ruolo delle parti sociali interessate; 

b) alla correttezza, trasparenza e buon andamento amministrativo della gestione degli interessi pubblici a carattere previdenziale nelle società partecipate dall’Inps e relativa, in particolare, al sistema di amministrazione e riscossione dei crediti previdenziali affidati ad Equitalia e alle strutture organizzative ad essa connesse;

c) alla correttezza, trasparenza e buon andamento amministrativo nella gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare;

a svolgere una valutazione comparativa dell’impianto prestazionale garantito dagli Enti originanti, al fine di chiarire quali siano le condizioni per addivenire ad una armonizzazione delle stesse;

a definire le possibili correlazioni tra i risparmi gestionali prodotti e l’obiettivo di contenimento degli oneri previdenziali per lavoratori ed imprese.

G/3249/13/11

CARLINO, PARDI, PEDICA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante  «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»

premesso che:

come mostrano i nuovi dati pubblicati dalla Commissione europea in occasione della Giornata europea per la parità retributiva nell’Unione europea le donne continuano a guadagnare in media il 16,4% in meno degli uomini;

gli ultimi dati del 2010 indicano un divario retributivo medio nell’Unione del 16,4 per cento e confermano una leggera tendenza al ribasso rispetto al 17 per cento circa degli anni precedenti con il tasso che varia dal 2 per cento circa in Polonia a oltre il 27 per cento in Estonia;

Il divario retributivo tra i sessi – definito come la differenza media nella retribuzione oraria lorda fra donne e uomini sull’insieme dell’economia – è ancora molto elevato, con notevoli disparità fra paesi e settori d’attività. Il fenomeno rispecchia le difficoltà che incontrano le lavoratrici a conciliare lavoro e vita privata: molte donne si vedono infatti costrette a prendere congedi di maternità o a lavorare part-time;

l’Italia è penultima in Europa per spesa a favore delle famiglie e ventitreesima nelle risorse destinate alla disabilità, che assorbono rispettivamente il 4,7 e il 5,9 per cento della spesa per la protezione sociale e sono le donne a reggere il carico maggiore nella rete d’aiuto familiare coprendo i due terzi delle ore dedicate alle attività di cura, più di 2 miliardi di ore in un anno, in un ruolo fondamentale per l’economia e la società;

l’ISTAT indica come siano proprio le donne ad avere prospettive sempre più incerte nel mercato del lavoro e come si mantenga ampio il divario tra le aspirazioni, testimoniate da un più alto livello di istruzione, e le effettive opportunità. Lo scorso anno la quota di occupate con un lavoro che richiedeva una qualifica più bassa rispetto a quella posseduta ha continuato a crescere a ritmi superiori a quelli maschili: l’incidenza, già ampia nel periodo pre-crisi, ha raggiunto il 23 per cento. Il fenomeno risulta più accentuato per le laureate (il 40 per cento, contro il 31 per cento degli uomini) e non appare specifico di una particolare fascia di età, interessando tutto il ciclo della vita lavorativa;

rispetto alle lavoratrici degli altri Paesi dell’Unione europea, per le italiane le condizioni di lavoro sono meno favorevoli sia per la qualità dell’attività, sia per il salario medio (inferiore del 20 per cento, in media, rispetto agli uomini), sia per la possibilità di coniugare i tempi di vita con quelli di lavoro;

impegna il Governo:

a definire e programmare, d’intesa e in stretta collaborazione con le parti sociali, entro un anno dalla data di approvazione del disegno di legge in esame, misure concrete volte a conseguire entro il 31 dicembre 2016 il definitivo superamento per ciascun settore lavorativo del divario retributivo tra uomini e donne.

G/3249/14/11

MONGIELLO, PASSONI, PIGNEDOLI, ANTEZZA, ANDRIA, BERTUZZI, FOLLINI, PERTOLDI, RANDAZZO, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, SPADONI URBANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante  «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»

premesso che:

la nuova disciplina del trattamento breve di assicurazione sociale per l’impiego (mini-ASpI), di cui all’articolo 28 del disegno di legge in esame, sostituisce di fatto la vigente indennità di disoccupazione a requisiti ridotti, come da ultimo potenziata dalla legge n. 247 del 2007;

tale disciplina prevede un sostanziale raddoppio dell’indennità riconosciuta su base giornaliera (ad oggi pari al 35 per cento per i primi 120 giorni e al 40 per cento per i giorni successivi), a fronte di un dimezzamento della durata del trattamento, con la conseguenza di determinare un complessivo peggioramento del profilo di tutela dei lavoratori per effetto della corrispondente riduzione dei periodi di contribuzione figurativa e dei periodi ammessi al riconoscimento degli assegni al nucleo familiare;

considerato che:

in sede di esame in Commissione, il Governo ha proposto – attraverso l’emendamento 28.1000 – una modifica dei requisiti di accesso al trattamento di mini-ASpI, orientata a sopprimere il requisito del mancato raggiungimento di 52 settimane di contribuzione negli ultimi due anni;

impegna il Governo

a riconsiderare la disciplina del trattamento breve di assicurazione sociale per l’impiego (mini -ASpI), di cui all’articolo 28, al fine di riconoscere ai soggetti ammessi a tale prestazione, ai soli fini del conseguimento del diritto ai trattamenti pensionistici, la contribuzione figurativa per un numero di settimane pari a quello delle settimane lavorate negli ultimi dodici mesi.

G/3249/15/11

SBARBATI, D’ALIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante  «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»

premesso che:

l’articolo 51, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) detta disposizioni relative alle indennità e maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità (c.d. “trasfertisti”), differenziando tale fattispecie rispetto alle indennità percepite per le trasferte (di cui al comma 5 del medesimo articolo 51 del TUIR);

con la finalità di chiarire i casi in cui ricorre la qualità di trasfertista in base alla norma citata l’INPS ha da tempo provveduto a stabilire criteri idonei in sede amministrativa;

tuttavia, una recente giurisprudenza di Cassazione ha contestato uno dei criteri interpretativi seguìti per l’applicazione della disposizione in esame, generando consistenti incertezze circa la sua corretta sfera di attuazione in rapporto alle diverse disposizioni in materia di trasferta;

la diversità dei trattamenti ai fini previdenziali conseguenti all’applicazione di una o l’altra delle precitate disposizioni esporrebbe le imprese al grave rischio di vedersi recuperare le conseguenti differenze contributive, in sede di verifica ispettiva, con l’onere aggiuntivo delle sanzioni, anche nei casi in cui l’impresa abbia regolarmente applicato le istruzioni dell’Istituto previdenziale;

nei settori interessati, infatti, quali ad esempio quello edile e quello dell’installazione di impianti, i lavoratori sono normalmente assunti presso la sede legale dell’impresa, per svolgere la propria attività lavorativa nel comune in cui questa è ubicata ma possono essere all’occorrenza inviati in trasferta fuori dal territorio comunale;

la Camera dei Deputati nella passata legislatura aveva accolto un Ordine del Giorno  (n. 9/2852/12) che impegnava il Governo allora in carica ad una definizione normativa al fine di pervenire ad un sufficiente livello di certezza interpretativa;

impegna il Governo

ad adottare un’opportuna disposizione di interpretazione autentica del comma 6 dell’articolo 51 del DPR n. 917 del 1986 intesa a disporre l’applicazione di detta normativa in materia di lavoratori trasfertisti nei casi in cui ricorrano entrambe le sotto indicate condizioni:

che il lavoratore sia contrattualmente chiamato a svolgere la propria prestazione lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, senza la menzione nel contratto e/o lettera di assunzione di una specifica sede di lavoro;

che sia corrisposta al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa e continuativa, da attribuire senza distinguere se il dipendente si sia effettivamente recato in trasferta e dove essa si sia svolta.

G/3249/16/11

SPADONI URBANI, ALLEGRINI, BIANCHI, GHEDINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante  «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»

premesso che:

l’articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 (recante: «Attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera aa), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell’agricoltura e dei relativi contributi»), al comma 2 stabilisce che le agevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di fornire una interpretazione autentica della disposizione richiamata in premessa, volta a chiarire che le retribuzioni previste dai contratti collettivi non devono essere inferiori ai minimali retributivi di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, previsti per il settore agricolo.

Art.  11

11.100 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) l’articolo 70 è sostituito dal seguente: «Articolo 70 – (Definizione e campo di applicazione) – 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma. 2 Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura: a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università; b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. 3. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno. 4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all’articolo 72 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno».

 a-bis) All’articolo 72, comma 1, dopo le parole: “carnet di buoni” sono aggiunte le seguenti: “orari, numerati progressivamente e datati” e dopo le parole: “periodicamente aggiornato” sono aggiunte le seguenti: “, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. Il decreto stabilisce, altresì, modalità di riscontro temporale dell’utilizzo della prestazione retribuita con il buono”.»

Art.  55

55.19 (testo 2)

GHEDINI, SBARBATI, CRISTINA DE LUCA, SPADONI URBANI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, NEROZZI, PASSONI, MONGIELLO, ADAMO, BASTICO, BERTUZZI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, DONAGGIO, INCOSTANTE, PIGNEDOLI, PINOTTI, ARMATO, BARBOLINI, CARLONI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Nei sette giorni di cui al comma 4, che possono sovrapporsi con il periodo di preavviso, la lavoratrice o il lavoratore ha facoltà di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale. La revoca può essere comunicata in forma scritta. Il contratto di lavoro, se interrotto per effetto del recesso, torna ad avere corso normale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca. Per il periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione lavorativa non si sia svolta, il prestatore non matura alcun diritto retributivo. Alla revoca del recesso consegue la cessazione di ogni effetto delle eventuali pattuizioni a esso connesse e l’obbligo in capo al lavoratore di restituire tutto quanto eventualmente percepito in forza di esse.».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire la parola: «contestazione» con la seguente: «revoca».

319ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

GIULIANO 

Intervengono il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Martone e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.                                                               

La seduta inizia alle ore 20,10.

IN SEDE REFERENTE 

(3249) Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita

(Seguito dell’esame e rinvio)  

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente GIULIANO dà conto del parere della Commissione bilancio su subemendamenti ed emendamenti espresso in data odierna.

Si passa quindi alla votazione dell’ordine del giorno G/3249/13/11, sul quale i RELATORI esprimono parere favorevole, mentre il vice ministro MARTONE si rimette alla Commissione.

Presente il prescritto numero di senatori, la Commissione approva l’ordine del giorno G/3249/13/11.

Il parere dei RELATORI è altresì favorevole sugli ordini del giorno G/3249/14/11, G/3249/15/11 e G/3249/16/11.

Il vice ministro MARTONE, in relazione ai medesimi ordini del giorno, si rimette alla Commissione.

Con distinte e successive votazioni, sono quindi approvati gli ordini del giorno G/3249/14/11, G/3249/15/11 e G/3249/16/11.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 29.

L’emendamento 29.3 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Sull’emendamento 29.4 (testo 2) il parere dei RELATORI è favorevole, mentre il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione.

Posto in votazione, l’emendamento 29.4 (testo 2) risulta accolto.

Per assenza dei rispettivi presentatori, sono poi dichiarati decaduti gli emendamenti 29.5 e 29.6.

I RELATORI e il vice ministro MARTONE si esprimono in senso contrario sugli emendamenti 29.13 (testo 2) e 29.16 che, posti separatamente in votazione, vengono respinti.

La Commissione respinge altresì il subemendamento 29.100/1, sul quale è contrario il parere dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO.

Per assenza dei rispettivi firmatari, sono dichiarati decaduti i subemendamenti 29.100/2 e 29.100/3.

Sul subemendamento 29.100/4 (testo 2) è favorevole il parere dei RELATORI, mentre il vice ministro MARTONE si rimette alla Commissione.

Posto in votazione, il subemendamento 29.100/4 (testo 2) risulta accolto.

Il subemendamento 29.100/5 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

In esito a successive e distinte votazioni, risultano respinti i subemendamenti 29.100/6, 29.100/7 e 29.100/8, sui quali i RELATORI e il rappresentante del GOVERNO avevano espresso parere contrario.

Per assenza dei proponenti, i subemendamenti 29.100/9, 29.100/10 e 29.100/11 sono dichiarati decaduti.

Il subemendamento 29.100/12, posto ai voti con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, è respinto.

Il subemendamento 29.100/13 è dichiarato decaduto per assenza dei presentatori.

Il relatore CASTRO (PdL) presenta una nuova formulazione dell’emendamento 29.100, predisposta al fine di recepire la condizione posta dalla Commissione bilancio, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Il senatore VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB-FI) osserva che l’avvenuta approvazione del subemendamento 29.100/4 (testo 2) consente di garantire la copertura finanziaria degli oneri connessi all’emendamento 29.100.

Con il parere favorevole del GOVERNO, l’emendamento 29.100 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto, è posto ai voti, risultando accolto nel testo coordinato a seguito dell’approvazione del subemendamento 29.100/4 (testo 2).

Gli emendamenti 29.18 e 29.20 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO è posto in votazione l’emendamento 29.22, che non è accolto.

Gli emendamenti 29.26 e 29.28 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 29.30 e 29.36, sui quali è contrario il parere dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO.

Per assenza dei presentatori, è dichiarato decaduto l’emendamento 29.38.

L’emendamento 29.40 (testo 2), sul quale è contrario il parere dei RELATORI  e del rappresentante del GOVERNO, è quindi posto in votazione, risultando non accolto.

Vengono poi dichiarati decaduti, per assenza dei firmatari, gli emendamenti 29.47 e 29.48.

I RELATORI e il rappresentante del GOVERNO si esprimono in senso contrario sull’emendamento 29.49 che, posto in votazione, non è accolto.

Dopo che l’emendamento 29.50 è stato dichiarato decaduto per assenza dei firmatari, è respinto l’emendamento 29.51, posto ai voti con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO.

L’emendamento 29.52 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

L’emendamento 29.55, sul quale è contrario il parere dei RELATORI e del GOVERNO, è respinto dalla Commissione.

Sono poi dichiarati decaduti, per assenza dei presentatori, gli emendamenti 29.58 e 29.60.

I RELATORI e il GOVERNO si esprimono in senso contrario sull’emendamento 29.63 che, posto in votazione, è respinto.

L’emendamento 29.65 è dichiarato decaduto, per assenza dei proponenti.

Accogliendo l’invito del relatore TREU (PD), la senatrice Cristina DE LUCA (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) ritira l’emendamento 29.68.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 35.

Il relatore CASTRO (PdL) annuncia che i relatori si riservano di presentare una nuova formulazione dell’emendamento 35.100, così da recepire la condizione posta, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio.

L’emendamento 35.100 e i subemendamenti ad esso riferiti vengono quindi accantonati.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 42.

La senatrice GHEDINI (PD) ritira il subemendamento 42.0.100/1.

Sul subemendamento 42.0.100/2 (testo 2) – al quale aggiungono la firma le senatrici SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), Cristina DE LUCA (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) e SPADONI URBANI (PdL) – esprimono parere favorevole i RELATORI, mentre il vice ministro MARTONE si rimette alla Commissione.

Posto ai voti, il subemendamento 42.0.100/2 (testo 2) risulta accolto.

Il relatore CASTRO (PdL) presenta quindi una nuova formulazione dell’emendamento 42.0.100, predisposta al fine di soddisfare la condizione posta dalla Commissione bilancio, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Con il parere favorevole del GOVERNO, l’emendamento 42.0.100 (testo 2), pubblicato in allegato, è accolto nel testo coordinato a seguito dell’avvenuta approvazione del subemendamento 42.0.100/2 (testo 2).

Si passa quindi all’esame delle proposte emendative riferite all’articolo 53.

Il parere dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO è contrario sul subemendamento 53.1000/1, che, posto ai voti, non è accolto.

I RELATORI si esprimono quindi favorevolmente sull’emendamento 53.1000, che, posto ai voti, è accolto.

Si passa quindi all’esame delle proposte riferite all’articolo 56.

Il parere dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO è contrario sul subemendamento 56.1000/1, che, posto in votazione, risulta respinto.

La senatrice GHEDINI (PD) ritira il subemendamento 56.1000/2, trasformandolo nell’ordine del giorno G/3249/17/11, pubblicato in allegato al resoconto.

Il relatore TREU (PD) formula un parere favorevole sull’ordine del giorno G/3249/17/11, mentre il vice ministro MARTONE si rimette alla Commissione.

Le senatrici SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), Cristina DE LUCA (Per il Terzo Polo:ApI-FLI), GIAI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), BAIO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) e GERMONTANI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) aggiungono la firma all’ordine del giorno G/3249/17/11.

Dopo un intervento per dichiarazione di voto favorevole della senatrice SPADONI URBANI (PdL), la Commissione approva l’ordine del giorno G/3249/17/11.

I subemendamenti 56.1000/3, 56.1000/7 e 56.1000/4, sui quali è contrario il parere dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, risultano respinti in esito a distinte votazioni.

Il relatore CASTRO (PdL) invita al ritiro del subemendamento 56.1000/5.

Dopo che la senatrice BLAZINA (PD) ha espresso alcune perplessità in ordine all’opportunità di intervenire su una materia già variamente normata dalle Regioni, la senatrice SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) ritira l’emendamento 56.1000/5.

E’ quindi posto in votazione, con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 56.1000/6, che risulta respinto.

I RELATORI si esprimono in senso favorevole sull’emendamento 56.1000 che, posto ai voti, è accolto.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, risultano poi respinti, in esito a distinte votazioni, gli emendamenti 56.10 e 56.11.

Le senatrici SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), GHEDINI (PD), CARLINO (IdV) e SPADONI URBANI (PdL) ritirano rispettivamente gli emendamenti 56.13, 56.14, 56.15 e 56.16.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 57.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione il subemendamento 57.1000/1, che non è accolto.

Dopo che il subemendamento 57.1000/2 è stato dichiarato decaduto per assenza dei proponenti, posto ai voti con il parere favorevole dei RELATORI, è accolto l’emendamento 57.1000.

Posto in votazione, con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l’emendamento 57.13 risulta respinto.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 68.

La senatrice SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) ritira l’emendamento 68.1.

I RELATORI e il vice ministro MARTONE si esprimono favorevolmente sul subemendamento 68.1000 testo 2/1 che, posto ai voti, viene accolto dalla Commissione.

Con il parere favorevole dei RELATORI, è poi posto in votazione ed accolto l’emendamento 68.1000 (testo 2).

L’emendamento 68.6 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

La senatrice SPADONI URBANI ritira l’emendamento 68.13.

I RELATORI e il vice ministro MARTONE esprimono parere contrario sul subemendamento 68.0.100/1, in relazione al quale interviene, per dichiarazione di voto favorevole, la senatrice CARLINO (IdV), specificando le finalità della proposta, consistenti nella garanzia della partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’impresa.

Posto in votazione, il subemendamento 68.0.100/1 non è accolto.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO viene poi posto in votazione il subemendamento 68.0.100/2, che risulta accolto.

Il relatore TREU (PD) presenta una nuova formulazione dell’emendamento 68.0.100, predisposta al fine di recepire la condizione formulata dalla Commissione bilancio, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, l’emendamento 68.0.100 (testo 3), pubblicato in allegato al resoconto, è posto ai voti, risultando accolto.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 69.

Il parere dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO è contrario sull’emendamento 69.3 che, posto in votazione, non è accolto.

I RELATORI e il rappresentante del GOVERNO esprimono quindi avviso contrario sull’emendamento 69.5, che viene posto in votazione, risultando respinto.

Il parere dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO è contrario sul subemendamento 69.1000/1, che, posto in votazione, non è accolto.

I RELATORI esprimono parere favorevole in merito all’emendamento 69.1000, che viene posto in votazione, risultando accolto.

La senatrice CARLINO (IdV) trasforma l’emendamento 69.0.1 nell’ordine del giorno G/3249/20/11, pubblicato in allegato al resoconto, che viene posto in votazione, risultando approvato.

Viene altresì presentato dalla senatrice CARLINO (IdV) e posto in votazione l’ordine del giorno G/3249/19/11, pubblicato in allegato al resoconto, sul quale si esprimono favorevolmente i RELATORI, mentre il GOVERNO si rimette alla Commissione.

La Commissione approva quindi l’ordine del giorno G/3249/19/11.

L’emendamento 69.0.2 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, è poi posto in votazione, risultando respinto, l’emendamento 69.0.4, mentre l’emendamento 69.0.5 è dichiarato decaduto per assenza del presentatore.

Il senatore MORRA (PdL), dopo aver aggiunto la propria firma agli emendamenti 69.0.6, 69.0.7 e 69.0.8, li ritira.

L’emendamento 70.1 è dichiarato decaduto per assenza dei firmatari.

Al fine di consentire un’accelerazione dell’esame, il relatore CASTRO (PdL) auspica il ritiro delle proposte emendative riferite all’articolo 71.

I relatori CASTRO (PdL) e TREU (PD) presentano quindi l’emendamento 5.101, in materia di contratto di apprendistato, legato alla contemporanea sussistenza di un contratto di somministrazione.

Il presidente GIULIANO propone di fissare alle ore 21,15 di oggi il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alla proposta 5.101.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  

Il presidente GIULIANO avverte che, al fine di permettere alla Commissione bilancio di completare l’esame in sede consultiva dei restanti emendamenti e subemendamenti al provvedimento, la seduta antimeridiana di domani è posticipata alle ore 9. La Commissione è inoltre convocata domani per un’ulteriore seduta alle ore 12, o comunque al termine della seduta antimeridiana dell’Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 21,05.

ORDINI DEL GIORNO, EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 3249

G/3249/17/11

VITTORIA FRANCO, GHEDINI, BLAZINA, ROILO, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, ARMATO, BASTICO, BERTUZZI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, DONAGGIO, INCOSTANTE, PINOTTI, CRISTINA DE LUCA, MONGIELLO, CARLONI, CARLINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante  «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»

premesso che:

l’emendamento 56.1000 del Governo, sostitutivo del testo originario di parte dell’articolo 56 del provvedimento in esame, prevede che il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima;

pur migliorativo del testo originario dell’articolo 56 del disegno di legge in esame che prevedeva l’obbligo, per il padre lavoratore dipendente, di astenersi dal lavoro per un periodo di tre giorni, anche continuativi, dei quali due giorni in sostituzione della madre ed il restante giorno in aggiunta all’obbligo di astensione della madre, la soluzione proposta dal Governo continua ad essere fortemente limitativa delle tutele previste per le lavoratrici madri in quanto prevede la possibilità della riduzione di due giorni del congedo di maternità obbligatorio;

inoltre si tratta di una misura puramente simbolica in quanto il ridotto numero di giorni previsti per il congedo di paternità obbligatorio è ben lontano dai quindici giorni previsti dalla risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 in base alla quale “gli Stati membri che non hanno ancora introdotto un congedo di paternità retribuito e non trasferibile, concesso secondo modalità equivalenti a quelle del congedo di maternità da prendere obbligatoriamente durante il congedo di maternità per un periodo continuativo di almeno due settimane dopo il parto della moglie o partner del lavoratore, sono vivamente incoraggiati a farlo, al fine di promuovere la partecipazione paritaria di entrambi i genitori all’esercizio dei diritti e delle responsabilità familiari.”;

impegna il Governo:

a reperire le risorse finanziarie necessarie ad aumentare la durata del congedo di paternità obbligatorio al fine di rispondere in modo adeguato all'”invito” del Parlamento europeo e ad introdurre una misura di sostegno alla genitorialità che possa davvero segnare l’avvio di un cambiamento culturale;

ad individuare le risorse finanziarie necessarie a garantire su tutto il territorio nazionale un’offerta di servizi a sostegno della genitorialità adeguata a assicurare una distribuzione dei carichi di cura compatibile con l’impegno lavorativo ed a stimolare occasioni di crescita occupazionale.

G/3249/19/11

CARLINO, CRISTINA DE LUCA, NEROZZI, PASSONI, ROILO, ICHINO, GHEDINI, BLAZINA, SBARBATI, VIESPOLI, POLI BORTONE, SPADONI URBANI, MAZZATORTA, MORRA, DE ANGELIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante  «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»

premesso che:

dall’inizio della crisi economica un altissimo numero di aziende in difficoltà, al fine di favorire l’uscita di personale considerato in esubero, hanno stipulato accordi di incentivo all’esodo o di messa in mobilità, che prevedono l’accompagnamento del lavoratore al pensionamento attraverso l’erogazione a favore del lavoratore stesso di un incentivo economico;

l’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto una serie di modifiche alla normativa in materia previdenziale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, tra cui la soppressione delle cosiddette pensioni di anzianità, e l’innalzamento del requisito anagrafico minimo per l’accesso al trattamento previdenziale di vecchiaia;

moltissimi accordi di incentivo all’esodo prevedono la possibilità per il lavoratore di fruire dell’incentivo economico, per il raggiungimento dell’età pensionabile, per un periodo massimo di due o tre anni essendo stati stipulati in riferimento alle norme che regolavano il sistema previdenziale anteriormente all’approvazione del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

a seguito dell’approvazione del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 per moltissimi lavoratori l’età minima per il pensionamento è stata prolungata anche di quattro o cinque anni;

ad oggi sarebbero non meno di 65.000 i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto in ragione di accordi di incentivo all’esodo i quali non avendo raggiunto i requisiti minimi per il pensionamento ed avendo esaurito il periodo di fruizione dell’incentivo economico sono privi di qualunque tipo di reddito;

il comma 14 dell’articolo 24 del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e, successivamente, il comma 2-ter dell’articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, hanno stabilito una deroga all’applicazione della nuova normativa in materia pensionistica a favore di alcune categorie di lavoratori;

impegna il Governo:

a adottare, previo confronto con le parti sociali, le opportune iniziative normative al fine di includere tra i soggetti interessati dalla deroga di cui al comma 14 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, oltre ai lavoratori di cui allo stesso comma 14, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto o debba risolversi in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale fino al 31 dicembre 2011.

G/3249/20/11

CARLINO, PARDI, PEDICA, GHEDINI, BLAZINA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante  «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»

premesso che:

l’impegno di adeguare la rilevazione, la produzione e la diffusione delle statistiche di genere in tutti gli ambiti, economici, culturali e sociali, è stato assunto solennemente dal Governo italiano insieme ai Paesi sottoscrittori della piattaforma della Conferenza dell’ONU sulla condizione femminile svoltasi a Pechino nel 1995. Da tale impegno sono scaturite diverse Raccomandazioni dell’Unione Europea ed alcuni disegni di legge presentati al Parlamento italiano nelle precedenti Legislature che non hanno trovato realizzazione;

inoltre, nel 1999 il Governo sollecitò il Consiglio a promuovere la sessione di verifica del “Patto Sociale per lo sviluppo e l’occupazione” dedicata alle Pari opportunità. Nel corso di tale iniziativa emersero serie carenze strutturali nella rilevazione dei dati e tutte le Parti Sociali sottolinearono l’esigenza di poter disporre in modo sistematico di una lettura di genere delle statistiche ufficiali, anche al fine di poter effettuare una corretta valutazione dell’impatto delle normative sulle politiche di pari opportunità;

i Rapporti periodici sugli andamenti generali, settoriali e locali del mercato del lavoro, che il CNEL svolge annualmente, dimostrano che il basso tasso di attività della popolazione femminile in età lavorativa continua ad essere il dato strutturale più problematico del mercato del lavoro italiano, quello che più ci allontana dagli obiettivi di Lisbona, e che si è ulteriormente aggravato negli ultimi anni soprattutto nel Sud e per quanto riguarda il lavoro autonomo;

le stesse rilevazioni del CNEL, peraltro, non permettono di indagare con sistematicità tali tendenze e di sorvegliarne le dinamiche;

considerato che:

il termine “statistiche di genere” è quello comunemente utilizzato a livello internazionale per indicare l’attitudine della ricerca statistica nel suo complesso ad assumere il genere come variabile essenziale alla comprensione dei fenomeni sociali. Con tale espressione si indica, quindi, un complesso di criteri, tali da integrare la variabile del genere nelle metodologie utilizzate per la rilevazione, elaborazione e presentazione delle informazioni statistiche;

la metodologia connessa con le statistiche di genere richiede, in primo luogo, che tutti i dati statistici siano raccolti, elaborati e analizzati in modo differenziato secondo il genere, e che vengano resi pubblici in modo da presentare i dati relativi ad entrambi i generi con lo stesso grado di visibilità e leggibilità;

le statistiche di genere non sono solo statistiche disaggregate secondo il sesso, ma debbono rispondere ad una qualità complessiva dell’informazione statistica, basata sulla sensibilità alle “questioni di genere”.

l´intera organizzazione della ricerca statistica deve tenere conto delle questioni che incidono in modo differenziato sulla situazione di donne e uomini, con particolare riferimento alla divisione dei ruoli, all’accesso alle risorse materiali e/o culturali, all’accesso ai servizi, ai fattori di vulnerabilità sociale;

l’organizzazione dell’informazione statistica deve quindi affrontare in modo sempre più stringente la necessità di armonizzare la raccolta, elaborazione, analisi e diffusione delle informazioni statistiche, in coerenza con gli indicatori sensibili al genere che sempre più ampiamente vengono utilizzati al livello internazionale;

impegna il Governo:

ad assicurare attraverso gli opportuni strumenti normativi l’introduzione:

 dell’obbligo per gli uffici, enti, organismi e soggetti privati che partecipano all’informazione statistica ufficiale di fornire i dati e le notizie per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale e di rilevare, elaborare e diffondere i dati relativi alle persone, disaggregati per uomini e donne;

dell’obbligo per l’ISTAT di effettuare indagini sociali ed economiche secondo un approccio di genere in specifiche macro aree tematiche.

5.101

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 3, dell’articolo 20, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo la lettera i-bis) inserire la seguente:

“i-ter) in tutti i settori produttivi privati, in caso di utilizzo di uno o più lavoratori assunti dal somministratore con contratto di apprendistato, secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 167 del 2011. In questo caso la durata massima del contratto di somministrazione coincide con la durata del contratto di apprendistato prevista, per il tipo di mansione, dal contratto collettivo applicato dall’utilizzatore.”»,

 

11.100 testo 2/1

SBARBATI, D’ALIA

All’emendamento 11.100 (testo 2), al comma 1,lettera a), capoverso “art. 70“, comma 2, sostituire le parole : «con meno di venticinque» con le seguenti: «con meno di ventotto».

29.100 (testo 2)

I RELATORI

Apportare le seguenti modifiche:

1. Al comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione della presente disposizione, valutati in 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne di cui all’articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale è corrispondentemente ridotto;».

2. Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. Per il periodo 2013-2015, il contributo di cui al comma 7 non è dovuto nei seguenti casi: a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; b) in caso di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento attività e chiusura cantiere. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 12 milioni di euro per l’anno 2013 e in 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede a valere sulle risorse del fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne, di cui all’articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale è corrispondentemente ridotto.».

42.0.100 (testo 2)

I RELATORI

Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Fondi di solidarietà bilaterali: modello alternativo)

1. In alternativa al modello previsto dall’articolo 42 e dalle relative disposizioni attuative di cui all’articolo 44 e seguenti, in riferimento ai settori di cui al comma 1 del medesimo articolo 42 nei quali siano operanti, alla data di entrata in vigore della presente legge, consolidati sistemi di bilateralità e in considerazione delle peculiari esigenze dei predetti settori, quale quello dell’artigianato, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali di cui al citato comma 1 possono, nel termine di sei mesi dalla predetta data di entrata in vigore della presente legge, adeguare le fonti istitutive dei rispettivi fondi bilaterali alle finalità perseguite dall’articolo 42, prevedendo misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attività produttive interessate.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli accordi e i contratti collettivi definiscono:

a) un’aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore allo 0,20 per cento;

b) le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilità del fondo di solidarietà bilaterale;

c) l’adeguamento dell’aliquota in funzione dell’andamento della gestione ovvero la rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l’altro tenendo presente in via previsionale gli andamenti del relativo settore in relazione anche a quello più generale dell’economia e l’esigenza dell’equilibrio finanziario del fondo medesimo;

d) la possibilità di far confluire al fondo di solidarietà quota parte del contributo previsto per l’eventuale fondo interprofessionale di cui all’articolo 42, comma 10;

e) criteri e requisiti per la gestione dei fondi.

3. In considerazione delle finalità perseguite dai fondi di cui al comma 1, volti a realizzare ovvero integrare il sistema, in chiave universalistica, di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro e in caso di sua cessazione, con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,  sentite le parti sociali istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, sono dettate disposizioni per determinare: requisiti di  professionalità e onorabilità dei soggetti preposti alla gestione del fondo medesimo; criteri e requisiti per la contabilità dei fondi; modalità volte a rafforzare la funzione di controllo sulla loro corretta gestione e di monitoraggio sull’andamento delle prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard e parametri omogenei.

4. In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 l’indennità di cui all’articolo 22 della presente legge è riconosciuta ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 23 e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell’indennità stessa a carico dei Fondi bilaterali di cui al presente articolo, ovvero a carico dei Fondi di solidarietà di cui all’articolo 42. La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate da computare in un biennio mobile. Il trattamento è riconosciuto nel limite delle risorse non superiore a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.214. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorenti variazioni di bilancio.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro  a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale».

Conseguentemente,apportare le seguenti modifiche:

all’articolo 43, comma 1, dopo le parole: «di cui all’articolo 42» aggiungere le seguenti: «ovvero ai sensi dell’articolo 42-bis»;

all’articolo 45, commi 1 e 2 sostituire le parole: «articoli 42 e 43» con le seguenti: «articoli 42, 42-bis e 43».

68.0.100 (testo 3)

I RELATORI

Dopo l’articolo 68, inserire il seguente:

«Art.68-bis.

(Delega al Governo in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonchè per la definizione di misure per la democrazia economica)

1. Al fine di conferire organicità e sistematicità alle norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché di partecipazione dei dipendenti agli utili e al capitale, il Governo é delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno o più decreti legislativi finalizzati a favorire le forme di coinvolgimento dei lavoratori nell’impresa, attivate attraverso la stipulazione di un contratto collettivo aziendale e individuale nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuazione degli obblighi di informazione, consultazione o negoziazione a carico dell’impresa nei confronti delle organizzazioni sindacali, dei lavoratori, o di appositi organi individuati dal contratto medesimo, nel rispetto dei livelli minimi fissati dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, di recepimento della direttiva europea 2002/14/CE sull’informazione e consultazione dei lavoratori;

b) previsione di procedure di verifica dell’applicazione e degli esiti di piani o decisioni concordate, anche attraverso l’istituzione di organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati delle prerogative adeguate;

c) istituzione di organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati di competenze di controllo e partecipazione nella gestione di materie quali la sicurezza dei luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori, l’organizzazione del lavoro, la formazione professionale, la promozione e l’attuazione di una situazione effettiva di pari opportunità, le forme di remunerazione collegate al risultato, i servizi sociali destinati ai lavoratori e alle loro famiglie, forme di welfare aziendale, ogni altra materia attinente alla responsabilità sociale dell’impresa;

d) controllo sull’andamento o su determinate scelte di gestione aziendali, mediante partecipazione di rappresentanti eletti dai lavoratori o designati dalle organizzazioni sindacali in organi di sorveglianza;

e) previsione della partecipazione dei lavoratori dipendenti agli utili o al capitale dell’impresa e della partecipazione dei lavoratori all’attuazione e al risultato di piani industriali, con istituzione di forme di accesso dei rappresentanti sindacali alle informazioni sull’andamento dei piani medesimi;

f) previsione che nelle imprese esercitate in forma di società per azioni o di società europea, a norma del regolamento n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, che occupino complessivamente più di 300 lavoratori e nelle quali lo statuto prevede che l’amministrazione e il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in conformità agli articoli da 2409-octìes a 2409-quaterdecies del codice civile, possa essere prevista la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza come membri a pieno titolo di tale organo, con gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei membri che rappresentano gli azionisti, compreso il diritto di voto;

g) previsione dell’accesso privilegiato dei lavoratori dipendenti al possesso di azioni, quote del capitale dell’impresa, o diritti di opzione sulle stesse, direttamente o mediante la costituzione di fondazioni, di appositi enti in forma di società di investimento a capitale variabile, oppure di associazioni di lavoratori, i quali abbiano tra i propri scopi un utilizzo non speculativo delle partecipazioni e l’esercizio della rappresentanza collettiva nel governo dell’impresa.

2. Per l’adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al comma 90 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in quanto compatibili. Dai decreti legislativi di cui alle lettere a), b), c), d), f), g) del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto legislativo di cui alla lettera e) del comma 1 potrà essere adottato solo dopo che la legge di stabilità relativa all’esercizio in corso al momento dell’adozione avrà disposto le risorse necessarie per far fronte agli oneri derivanti dal decreto legislativo stesso».

 

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