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Il Diario del Lavoro

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

16 Maggio 2012
in Senato

314ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

GIULIANO 

Intervengono il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Martone e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.                                                       

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE 

(3249) Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita

(Seguito dell’esame e rinvio)  

Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Si passa all’esame degli emendamenti dell’articolo 8.

L’emendamento 8.1, dopo il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, è oggetto di positiva dichiarazione di voto del senatore MAZZATORTA (LNP), il quale mette in luce l’eccessiva genericità della formulazione e la conseguente discrezionalità ricadente in capo ai giudici nell’ambito del contenzioso.

Presente il prescritto numero di senatori, posto in votazione congiuntamente all’identico emendamento 8.2, non è approvato.

Gli emendamenti 8.3, 8.7, 8.10, 8.11, 8.12, 8.14, 8.15, 8.16 e 8.18 risultano decaduti per assenza dei rispettivi proponenti.

L’emendamento 8.19, sul quale si pronunciano in senso contrario i RELATORI e il vice ministro MARTONE, posto ai voti, non è accolto.

L’emendamento 8.22 è ritirato dal proponente, senatore FASANO (PdL).

L’emendamento 8.23 risulta decaduto per assenza del presentatore, così come i subemendamenti 8.100/1 e 8.100/2.

Il relatore CASTRO (PdL), in relazione ai subemendamenti 8.100/3 e 8.100/4, ne apprezza le finalità e ne propone l’accantonamento allo scopo di pervenire ad una riformulazione di sintesi.

La Commissione concorda.

Si procede quindi all’esame del subemendamento 8.100/5, sul quale è reso parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO e che, dopo una favorevole dichiarazione di voto del senatore MAZZATORTA (LNP), posto ai voti, non è approvato.

L’emendamento 8.100 è accantonato, in ragione dell’avvenuto accantonamento dei precedenti subemendamenti 8.100/3 e 8.100/4.

L’emendamento 8.26 è dichiarato decaduto, in considerazione dell’assenza del proponente.

La senatrice GHEDINI (PD) ritira l’emendamento 8.51.

L’emendamento 8.31, sul quale i RELATORI e il rappresentante del GOVERNO si rimettono alla Commissione, è oggetto di dichiarazione di voto favorevole del senatore MAZZATORTA (LNP), che ne mette in luce l’intento di favorire una maggior certezza del diritto.

Posto ai voti, l’emendamento 8.31 è approvato.

Gli emendamenti 8.32 e 8.33 sono dichiarati decaduti, a causa dell’assenza dei rispettivi presentatori.

L’emendamento 8.37, contrari i RELATORI e il vice ministro MARTONE, dopo positiva dichiarazione di voto del senatore MAZZATORTA (LNP), posto in votazione, non è accolto.

 

Gli emendamenti 8.39 e 8.41 sono accantonati, in relazione alla necessità di una riformulazione che tenga conto delle modifiche preannunciate sull’emendamento 8.100.

Gli emendamenti 8.40 e 8.44 sono dichiarati decaduti, in assenza dei rispettivi firmatari.

L’emendamento 8.43, acquisita la contrarietà dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, risulta non accolto.

L’emendamento 8.48, anche in considerazione del contrario parere della 5ª Commissione permanente ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, è ritirato dal senatore ROILO (PD), che ne trasforma i contenuti in un ordine del giorno G/3249/4/11 (pubblicato in allegato al resoconto), che è approvato dalla Commissione.

La senatrice Cristina DE LUCA (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) ritira l’emendamento 8.50, preannunciando un ordine del giorno in materia.

Si passa all’esame degli emendamenti all’articolo 9.

Gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.7, 9.9, 9.10, 9.12, 9.14, 9.18 e 9.19 sono dichiarati decaduti, per assenza dei rispettivi proponenti.

L’emendamento 9.3, contrari i RELATORI e il vice ministro MARTONE, viene messo in votazione e risulta non approvato.

L’emendamento 9.13, sul quale sono di contrario avviso i RELATORI e il rappresentante del GOVERNO, è oggetto di favorevole dichiarazione di voto della senatrice CARLINO (IdV), la quale rileva l’aderenza dell’emendamento ai principi costituzionali di tutela del lavoratore, atteso che consente la trasformazione del rapporto anche in lavoro subordinato, evitando la forzatura giuridica di un inquadramento nell’ambito delle collaborazioni coordinate e continuative.

Posto ai voti, l’emendamento 9.13 non è accolto.

La senatrice Cristina DE LUCA (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) ritira l’emendamento 9.17.

Il subemendamento 9.100/2, sul quale è reso contrario parere da parte dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, è oggetto di dichiarazione di voto favorevole della senatrice CARLINO (IdV), la quale contestualmente preannuncia voto favorevole anche sui successivi subemendamenti 9.100/4, 9.100/6, 9.100/8 e 9.100/9.

 

Il subemendamento 9.100/2 è quindi posto ai voti e non risulta accolto.

Con successive distinte votazioni, previa espressione di contrario parere da parte dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione non accoglie i subemendamenti 9.100/3, 9.100/4, 9.100/5, 9.100/6 e, previa favorevole dichiarazione di voto del senatore MAZZATORTA (LNP), respinge anche il subemendamento 9.100/7.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 9.100/8 e 9.100/9 risultano non approvati.

In relazione alla necessità di un approfondimento sulla definitiva formulazione del testo, i proponenti chiedono l’accantonamento dei subemendamenti 9.100/10, 9.100/11, 9.100/12 e 9.100/13. La Commissione conviene, conseguentemente, di accantonare anche l’emendamento 9.100.

Gli emendamenti 9.25 e 9.27, contrari i RELATORI e il vice ministro MARTONE, sono posti separatamente in votazione e risultano non approvati.

L’emendamento 9.30, previo contrario parere dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, dopo una favorevole dichiarazione di voto del senatore MAZZATORTA (LNP), posto ai voti, non è accolto.

Gli identici emendamenti 9.39 e 9.51 decadono, in assenza dei proponenti.

L’emendamento 9.48, contrari i RELATORI e il rappresentante del GOVERNO, posto in votazione, non è accolto.

L’emendamento 9.50, posto in votazione con il parere contrario dei RELATORI del rappresentante del GOVERNO, risulta non accolto.

I RELATORI prospettano l’utilità di un accantonamento degli emendamenti 9.41 e 9.58, ai fini di un miglior coordinamento con le restanti proposte emendative.

La Commissione conviene.

Si passa all’esame delle proposte emendative riferite all’articolo 10.

In ragione dell’assenza del presentatore, è dichiarato decaduto l’emendamento 10.1.

Previo parere contrario dei RELATORI e del vice ministro MARTONE, dopo dichiarazione di voto favorevole della senatrice CARLINO (IdV), la Commissione procede alla votazione dell’emendamento 10.3, che non è accolto.

L’emendamento 10.6, del quale i RELATORI e il rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro, è oggetto di favorevole dichiarazione di voto da parte della senatrice GHEDINI (PD), la quale evidenzia l’intento di evitare un utilizzo abusivo della figura contrattuale a danno di lavoratori solo figurativamente cointeressati alla gestione d’impresa.

A tali considerazioni si associa il senatore PASSONI (PD), che paventa il rischio concreto di riprovevoli prassi di sfruttamento del lavoro.

Il senatore SCARABOSIO (PdL) invita ad individuare un discrimine oggettivo tra le fattispecie di utilità sociale, ad esempio legate alla successione generazionale nelle imprese, e quelle di abuso.

Il senatore ICHINO (PD) conferma l’esistenza di rischi di utilizzo distorto dello strumento, ancorché più nella forma di danno economico al lavoratore che non in una  forma di precarizzazione occulta del rapporto di lavoro.

 

In relazione alle problematiche evidenziate è disposto l’accantonamento dell’emendamento 10.6.

L’emendamento 10.7 (testo corretto), posto ai voti con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, risulta non accolto.

L’emendamento 10.8, sul quale è reso favorevole parere da parte dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, è accolto in un testo corretto, pubblicato in allegato al resoconto.

In considerazione dei precedenti accantonamenti, la Commissione dispone altresì l’accantonamento dell’emendamento 10.100.

L’emendamento 10.0.1 è dichiarato decaduto, per assenza dei proponenti.

In considerazione dei precedenti accantonamenti, la senatrice GHEDINI (PD) propone l’accantonamento dell’emendamento 10.0.2. La Commissione conviene.

Si passa alla trattazione degli emendamenti all’articolo 11.

Gli emendamenti 11.1, 11.3, 11.4 e 11.5 nonché i subemendamenti 11.100/1, 11.100/3, 11.100/4, 11.100/8, 11.100/10, 11.100/11 e 11.100/12 sono dichiarati decaduti, per assenza dei relativi proponenti.

I subemendamenti 11.100/2 e 11.100/5, contrari i RELATORI e il rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, risultano non accolti.

Gli ulteriori subemendamenti 11.100/6, 11.100/12 e 11.100/13 decadono, per assenza del proponente.

I subemendamenti 11.100/7 e 11.100/9 vengono accantonati.

 

Conseguentemente è disposto l’accantonamento dell’emendamento 11.100.

 

Il relatore CASTRO (PdL) evidenzia come siano giunte, sul tema dell’utilizzo dei cosiddetti “voucher” nelle imprese agricole di minori dimensioni, indicazioni di segno negativo da parte del Dicastero delle politiche agricole. Invita quindi il Governo ad una sintesi sul punto, affinché la Commissione consegua un avviso unitario dell’Esecutivo.

Il vice ministro MARTONE, a nome del suo Dicastero, conferma la posizione espressa nell’articolo 11 del disegno di legge e parzialmente corretta con l’emendamento 11.100 dei relatori.

In considerazione dell’imminente inizio dei lavori dell’Assemblea, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell’esame alla seduta pomeridiana.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

ORDINE DEL GIORNO  E EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 3249

G/3249/4/11

ROILO, ADRAGNA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Diposizioni urgenti in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»,

premesso che:

l’articolo 2116 del codice civile garantisce ai lavoratori subordinati il cosiddetto “automatismo” delle prestazioni previdenziali, intendendosi per tale il diritto del prestatore di lavoro ad accedere alla pensione anche quando l’imprenditore non ha versato regolarmente i contributi previdenziali;

tale norma stabilisce, in particolare, che nei casi in cui gli enti di previdenza, per mancata o irregolare contribuzione, non siano tenuti a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l’imprenditore divenga direttamente responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro;

impegna il Governo:

a promuovere o sostenere ogni iniziativa legislativa orientata ad estendere l’ambito di applicazione dell’articolo 2116 del codice civile ai collaboratori iscritti alla Gestione separata presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 marzo 1995, n.335, a condizione che essi operino in regime di monocommittenza e non siano titolari dell’obbligazione contributiva.

10.8 (testo corretto)

GHEDINI, PASSONI, SANNA, CABRAS, SCANU, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, DONAGGIO, PINOTTI, BARBOLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in essere che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati certificati ai sensi dell’articolo 75 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».

315ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

GIULIANO 

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Giarda, il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Martone e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.                                                           

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE REFERENTE 

(3249) Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita

(Seguito dell’esame e rinvio)  

Riprende l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore CASTRO (PdL) comunica che è stato raggiunto un ampio consenso in ordine ad alcuni tra gli emendamenti accantonati.

Il senatore ROILO (PD) presenta un testo 2 dell’emendamento 3.74 (pubblicato in allegato al resoconto). Presente il prescritto numero di senatori, l’emendamento 3.74 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Si passa all’esame degli emendamenti accantonati all’articolo 8.

Il senatore ROILO (PD) fa proprio il subemendamento 8.100/3 e ne propone una riformulazione. La Commissione approva il subemendamento 8.100/3 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto, su cui il Governo e i relatori hanno espresso parere favorevole.

Restano quindi assorbiti il subemendamento 8.100/4 e gli emendamenti 8.100, 8.39 e 8.41.

Il relatore TREU (PD) segnala che è stato raggiunto un ampio consenso politico anche in ordine all’emendamento 9.100, di cui presenta un testo 2, pubblicato in allegato al resoconto.

Si passa dunque all’esame dei subemendamenti a tale emendamento accantonati durante la seduta antimeridiana.

Il senatore PASSONI (PD), nel sottolineare la necessità di mantenere una simmetria, quanto alla retribuzione, tra la regolamentazione dei co.co.pro. e delle cosiddette partite Iva, a nome del proprio Gruppo, propone di trasformare in ordine del giorno il subemendamento 9.100/10.

Il relatore CASTRO (PdL), pur condividendo la necessità di implementare forme di monitoraggio quanto all’utilizzo delle forme di lavoro autonomo e dichiarandosi dunque disposto ad accogliere un ordine del giorno formulato nei termini richiamati dal senatore Passoni, rileva tuttavia la diversità tra il contenuto dell’articolo 8 e quello dell’articolo 9 del disegno di legge, relativi, rispettivamente, all’istituto del compenso minimo e a quello del compenso massimo.

Il senatore ICHINO (PD) precisa che le due diverse soglie previste agli articoli 8 e 9 rilevano in riferimento al regime dell’onere della prova.

Il senatore NEROZZI (PD) sottolinea che sono certamente conformi allo spirito della riforma la valutazione ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni introdotte dal disegno di legge.

Il senatore ROILO (PD) ritira i subemendamenti 9.100/10, 9.100/11 e 9.100/13, di cui trasfonde il contenuto nell’ordine del giorno G/3249/6/11, pubblicato in allegato al resoconto, che è approvato dalla Commissione.

La senatrice CARLINO (IdV) ritira il subemendamento 9.100/12.

Con il parere favorevole del GOVERNO, è poi approvato l’emendamento 9.100 (testo 2).

Il senatore SCARABOSIO (PdL) ritira, infine, gli emendamenti 9.41 e 9.58.

Il PRESIDENTE esprime apprezzamento circa le istanze emerse dal dibattito, ricordando la comune determinazione a terminare in tempi brevi l’esame in sede referente.

Il senatore PASSONI (PD), a nome del suo Gruppo, ribadisce la necessità di concludere entro la giornata di domani i lavori della Commissione.

Secondo la senatrice SPADONI URBANI (PdL) la celerità nell’esame del provvedimento deve comunque essere accompagnata da un adeguato approfondimento delle singole disposizioni.

Il senatore CASTRO (PdL) sottolinea che l’approvazione in tempi celeri della riforma costituisce un impegno politico di assoluto rilievo per il proprio Gruppo.

Si prosegue quindi con l’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 11.

Sono dichiarati decaduti, per assenza dei proponenti, gli emendamenti 11.9, 11.12, 11.13, 11.14, 11.24, 11.26, 11.27, 11.28, 11.30, 11.31, 11.33 e 11.0.4.

La senatrice SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) ritira l’emendamento 11.17.

Con separate votazioni, previo parere contrario espresso dai relatori e dal rappresentante del Governo, non sono approvati gli emendamenti 11.7, 11.15, 11.16, 11.19, 11.01, 11.0.2 e 11.0.3. È respinto altresì, previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice Carlino e parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, l’emendamento 11.18.

Sono invece accantonati gli emendamenti 11.20 e 11.35.

Si passa alle proposte modificative riferite all’articolo 12.

La Commissione non approva l’emendamento 12.1, su cui la senatrice Carlino è intervenuta per dichiarazione di voto favorevole, e in relazione al quale i Relatori ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

Il relatore TREU (PD) preannuncia una riformulazione da parte del Governo dell’emendamento 12.1000, già diretto a ripristinare un equilibrio tra le competenze costituzionalmente determinate. Richiama tuttavia l’attenzione della Commissione sulle criticità sottese all’approvazione della lettera d) del punto 1 dell’emendamento 12.1000, con riferimento all’inciso “non assoluta gratuità del tirocinio”.

La senatrice GHEDINI (PD), a nome del proprio Gruppo, pur dando atto al Governo di aver tenuto conto delle osservazione delle Regioni, rileva ulteriori criticità nel testo dell’emendamento 12.1000, ritenendone dunque necessaria una riformulazione.

La senatrice POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI) si dichiara favorevole all’accoglimento dell’emendamento 12.1000, segnalando una significativa analogia con le proposte di modifica da lei stessa avanzate in materia di apprendistato, in particolare con l’emendamento 5.41.

Il senatore CASTRO (PdL), anche a nome dell’altro relatore Treu, si dichiara favorevole a trasfondere i contenuti dell’emendamento 5.41 nell’ordine del giorno G/3249/5/11, pubblicato in allegato al resoconto.

Il vice ministro MARTONEdichiara di non opporsi alla presentazione di un ordine del giorno di tale contenuto. Recependo le risultanze del dibattito, si dichiara inoltre disponibile a riformulare l’emendamento 12.1000 attraverso la soppressione dell’inciso che prevede la “non assoluta gratuità” del tirocinio.

L’ordine del giorno G/3249/5/11, posto ai voti, è approvato.

La senatrice SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) osserva che l’emendamento 12.1000 contribuisce a migliorare il testo dell’articolo 12, ancorché sia caratterizzato da criteri direttivi che le paiono eccessivamente indeterminati.

La senatrice BUGNANO (IdV) si associa, rilevando altresì la necessità di coordinare la lettera d) del punto 1 dell’emendamento 12.1000 con quanto disposto, in tema di misure sanzionatorie, dal punto 2 della stessa proposta emendativa.

Anche il senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) critica l’incongruenza tra il punto 1 e il punto 2 dell’emendamento 12.1000.

Il vice ministro MARTONEosserva che il Governo, nell’individuare i criteri di cui all’emendamento 12.1000, si è attenuto al rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite. Conferma, inoltre, che un’esatta determinazione dell’indennità spettante al tirocinante sarà possibile soltanto all’esito di una interlocuzione con le Regioni, in sede di conferenza Stato-Regioni.

In proposito, il senatore NEROZZI (PD) sottolinea l’opportunità di favorire un accordo in sede decentrata.

Il vice ministro MARTONE presenta quindi una riformulazione dell’emendamento 12.1000, pubblicata in allegato al resoconto.

Il senatore ROILO (PD) ritira quindi i subemendamenti 12.1000/1, 12.1000/3, 12.1000/6 e 12.1000/9, mentre la senatrice POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI) ritira il subemendamento a sua firma 12.1000/7.

Posti separatamente in votazione, previa espressione di parere contrario da parte dei relatori e del rappresentante del Governo, sono invece respinti i subemendamenti 12.1000/2, 12.1000/4, 12.1000/8, 12.1000/11, 12.1000/12 e 12.1000/13, fatti propri dal senatore Massimo Garavaglia, nonché il subemendamento 12.1000/5, pure fatto proprio dal senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) che interviene altresì per dichiarazione di voto favorevole.

È  quindi posto ai voti il subemendamento 12.1000/10, a cui aggiunge la firma il senatore Massimo Garavaglia e del quale i RELATORI ed il rappresentate del GOVERNO invitano al ritiro.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice SPADONI URBANI (PdL), che sottolinea come la proposta emendativa sia diretta a parificare le sanzioni previste dall’articolo 12 a quelle proposte dai relatori in tema di job on call, il subemendamento 12.1000/10 è respinto.

È quindi posto ai voti ed approvato l’emendamento 12.1000 (testo 2). Restano conseguentemente preclusi o assorbiti gli emendamenti 12.5, 12.6, 12.8, 12.9, 12.11, 12.13, 12.14, 12.15 e 12.16.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice CARLINO (IdV) e parere contrario dei RELATORI e dei rappresentanti del GOVERNO, la Commissione respinge, infine, con separate votazioni, gli emendamenti 12.0.1, 12.0.3, 12.0.4 e 12.0.5.

La seduta, sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 15,10.

L’emendamento 13.1 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Sull’emendamento 13.2 esprimono parere contrario i RELATORI e il vice ministro MARTONE.

Per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 13.2 interviene il senatore MAZZATORTA (LNP), il quale osserva che le disposizioni recate dall’articolo 13 del disegno di legge in titolo innovano in maniera incongrua una disciplina già ben definita ed equilibrata.

L’emendamento 13.2, messo in votazione, è quindi respinto, mentre l’emendamento 13.3 è dichiarato decaduto, per assenza del proponente.

I RELATORI e il vice ministro MARTONE esprimono parere contrario sull’emendamento 13.4.

La senatrice CARLINO (IdV) preannuncia il proprio voto favorevole sull’emendamento, teso ad assicurare ai lavoratori interessati a provvedimenti di licenziamento individuale tempi adeguati per il ricorso.

La Commissione respinge quindi l’emendamento 13.4.

Sull’emendamento 13.6 si esprimono in senso contrario i RELATORI e il GOVERNO.

La senatrice BUGNANO (IdV), annunciando il voto favorevole del suo Gruppo sull’emendamento 13.6, considera improvvida e lesiva degli interessi dei lavoratori l’introduzione dell’obbligatorietà del tentativo di conciliazione, in considerazione della scarsa efficacia finora dimostrata da tale strumento.

Posto in votazione, l’emendamento 13.6 è respinto.

I RELATORI e il rappresentante del GOVERNO invitano i proponenti al ritiro dell’emendamento 13.9.

La senatrice POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI) insiste per la votazione, rilevando come l’emendamento abbia la finalità di impedire ai lavoratori licenziati di trovarsi in una situazione di oggettivo svantaggio.

L’emendamento 13.9, posto ai voti, è respinto.

Sull’emendamento 13.10 il parere dei RELATORI e del GOVERNO è contrario.

La senatrice BUGNANO (IdV) fa presente che l’emendamento, riprendendo un’analoga disposizione del codice di procedura civile, è volto ad attribuire un’adeguata chiarezza al procedimento.

Posto in votazione, l’emendamento 13.10 non è accolto.

Viene quindi respinto, con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, l’emendamento 13.11, mentre gli emendamenti 13.12 e 13.13 sono dichiarati decaduti, per assenza dei rispettivi presentatori.

In esito a successive e distinte votazioni, risultano respinti i subemendamenti 13.1000/1 e 13.1000/2, sui quali sono contrari i pareri dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO.

I RELATORI e il vice ministro MARTONE esprimono parere contrario sul subemendamento 13.1000/3.

Il senatore MAZZATORTA (LNP) dichiara voto favorevole sul subemendamento 13.1000/3, rilevando le preoccupazioni sollevate dagli operatori del campo del diritto del lavoro e dagli stessi magistrati, in ordine alle incertezze che saranno prevedibilmente causate dall’approvazione di disposizioni recate dall’emendamento 13.1000.

Il subemendamento 13.1000/3 è dunque posto in votazione, risultando non accolto.

In esito a distinte votazioni, risultano poi respinti i subemendamenti 13.1000/4 e 13.1000/5, sui quali sono contrari i pareri dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO.

I RELATORI invitano a ritirare il subemendamento 13.1000/6.

Il senatore NEROZZI (PD) esprime perplessità circa la richiesta di ritiro, osservando l’utilità per il lavoratore di disporre di sufficiente certezza in ordine alla sospensione del processo per i casi di impedimento.

Interviene il presidente GIULIANO, osservando come sia inevitabile la sussistenza di margini di discrezionalità del giudice circa l’individuazione nel concreto di cause di impedimento.

Il senatore NEROZZI (PD) ritira infine il subemendamento 13.1000/6.

Con il parere contrario dei RELATORI e del vice ministro MARTONE, è successivamente respinto il subemendamento 13.1000/7.

In risposta a una sollecitazione del relatore TREU (PD), la senatrice Cristina DE LUCA (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) chiarisce che la finalità del subemendamento 13.1000/8 consiste nel garantire la necessaria coerenza alla disposizione di cui al comma 6 dell’articolo 13 del disegno di legge in titolo.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del vice ministro MARTONE, la Commissione accoglie dunque il subemendamento 13.1000/8.

In relazione alla durata massima prevista dalla disposizione recata dal punto 3 dell’emendamento 13.1000, chiede ragguagli la senatrice BUGNANO (IdV).

Il vice ministro MARTONE ritiene il testo sufficientemente chiaro, consentendo alla direzione provinciale del lavoro di disporre sospensioni, per ogni singolo procedimento, entro un massimo complessivo di quindici giorni, restando così precluso il ricorso a comportamenti dilatori.

Messo ai voti, l’emendamento è quindi approvato.

L’emendamento 13.14 è invece dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

La senatrice POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI) ritira l’emendamento 13.15.

Il relatore TREU (PD) invita al ritiro dell’emendamento 13.16, sul quale il vice ministro MARTONE esprime parere contrario.

La senatrice POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI) insiste per la votazione, osservando l’opportunità di esplicitare la sussistenza della facoltà del lavoratore di avvalersi di sedi di conciliazione diverse dalla Commissione provinciale di conciliazione.

In risposta ad una richiesta di chiarimento della senatrice Bugnano, il vice ministro MARTONE specifica che la possibilità di avvalersi di sedi di conciliazione alternative è garantita dal disegno di legge in esame.

Posto in votazione, l’emendamento 13.16 è respinto.

Gli emendamenti 13.17 e 13.18 sono dichiarati decaduti, per assenza dei rispettivi presentatori.

La Commissione respinge poi l’emendamento 13.19, sul quale è contrario il parere dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO. L’emendamento 13.20 è invece dichiarato decaduto per assenza dei presentatori.

Accedendo all’invito del relatore TREU (PD), la senatrice POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI) ritira l’emendamento 13.21.

I subemendamenti 13.100/1 e 13.100/2 sono dichiarati decaduti, per assenza dei proponenti.

Su richiesta del relatore TREU (PD), vengono quindi accantonati il subemendamento 13.100/3 e l’emendamento 13.100.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 14.

I RELATORI ed il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sugli identici emendamenti 14.1 e 14.2. A sostegno delle proposte emendative, interviene, per dichiarazione di voto favorevole, la senatrice CARLINO (IdV), la quale mette in luce tanto l’incongruità dei parametri utilizzati per distinguere i casi di reintegrazione nel posto di lavoro da quelli di mero risarcimento del danno, quanto l’eccessiva discrezionalità affidata alla Magistratura.

 

Interviene quindi il senatore MAZZATORTA (LNP), anch’egli per dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo: critica, in particolare, la scarsa idoneità del testo a rimediare ai limiti del precedente articolo 18 dello Statuto dei lavoratori nella sua concreta applicazione. Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti non sono approvati.

           

         L’emendamento 14.3, sul quale i RELATORI e il vice ministro MARTONEesprimono parere contrario, è oggetto di dichiarazione di voto favorevole da parte della senatrice CARLINO (IdV), la quale ritiene che solo in apparenza il testo segua il modello giuslavoristico tedesco, che consente in realtà la reintegrazione nel posto di lavoro anche per aziende di minori dimensioni.

 

Posto in votazione, l’emendamento 14.3 non è approvato.

 

         Il successivo emendamento 14.4, contrari i RELATORI ed il rappresentante del GOVERNO, previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice CARLINO (IdV), è votato e risulta non accolto.

 

            Analogamente, previo contrario avviso dei RELATORI e del vice ministro MARTONE, vengono separatamente messi ai voti gli emendamenti 14.5 e 14.6, che risultano non accolti.

 

L’emendamento 14.8, sul quale esprimono la propria contrarietà dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, è oggetto di dichiarazione di voto favorevole del senatore MAZZATORTA (LNP), il quale lamenta l’insufficiente spazio concesso al lavoratore per riprendere servizio dopo un licenziamento discriminatorio. Posto ai voti, l’emendamento 14.8 risulta non approvato.

 

            In successive, distinte votazioni, acquisito il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, risultano non approvati gli emendamenti 14.9, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.19, 14.20 e 14.21.

 

         Il subemendamento 14.1000/1, sul quale esprimono parere contrario i RELATORI ed il vice ministro MARTONE, è oggetto di favorevole dichiarazione di voto della senatrice CARLINO (IdV), la quale richiama le considerazioni critiche già svolte circa la regolamentazione del licenziamento contenuta nel testo.

 

Posto in votazione, il subemendamento 14.1000/1 risulta non accolto.

 

            I subemendamenti 14.1000/2 e 14.1000/3 sono accantonati in relazione alla necessità di ulteriore approfondimento sulla formulazione del testo.

 

Il rappresentante del GOVERNO dichiara di ritirare l’emendamento 14.1000, cui rinunzia in favore dell’approvazione del successivo emendamento 14.100 dei relatori. Con il consenso dei presentatori, laddove compatibili, i subemendamenti 14.1000/2 e 14.1000/3 potranno essere riferiti all’emendamento 14.100.

 

Il subemendamento 14.100/1, previo parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, non è approvato.

 

Il relatore CASTRO (PdL) ricorda che l’emendamento 14.100 ha lo scopo di rispondere alle diverse preoccupazioni, emerse anche sulla stampa, circa il rischio che il riferimento a fattispecie sanzionate con la reintegrazione del posto di lavoro “sulla base delle previsioni della legge” possa comportare una moltiplicazione dei casi di tutela reale. 

 

Il rappresentante del GOVERNO, condividendo le ragioni dei relatori, esprime parere positivo sull’emendamento.

 

Intervengono il senatore ICHINO (PD), il quale considera l’emendamento utile a discernere i casi di licenziamento fondati su fatti di maggior gravità rispetto alle fattispecie minori, e il senatore PASSONI (PD), che sottolinea l’atteggiamento di responsabilità manifestato dal suo Gruppo anche in questa circostanza. Prende altresì la parola il senatore NEROZZI (PD), il quale precisa che, qualora l’annunciata riforma del pubblico impiego contenga norme di tipo sanzionatorio e di natura disciplinare, sarebbe necessario intervenire sul testo dell’articolo in esame per i necessari coordinamenti.

 

Il senatore VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB-FI) dichiara il suo avviso favorevole per l’emendamento, non senza un richiamo al contenuto del proprio emendamento 14.24, ritirato per agevolare i lavori, ma al quale i relatori avrebbero utilmente potuto fare riferimento. Dichiara pertanto di aggiungere la propria firma all’emendamento 14.25.

 

Sottoscrivono l’emendamento anche le senatrici Cristina DE LUCA (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) e SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI).

 

Posti ai voti, risultano approvati gli identici emendamenti 14.100 e 14.25.

 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

 

            La seduta termina alle ore 16,30.

ORDINI DEL GIORNO E EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 3249

G/3249/5/11

POLI BORTONE, FLERES

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Disposizioni urgenti in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»,

premesso che:

il contratto di apprendistato, così come delineato dal Decreto Legislativo del 14 settembre 2011 e integrato dalla presente legge di riforma del mercato del lavoro, assume nel sistema il ruolo di principale vettore di occupazione regolare e qualificata per i giovani;

 il medesimo contratto, attraverso il ruolo attivo delle Regioni e delle autonomie, può assumere, in una prospettiva di ulteriore propulsione all’occupazione giovanile, soprattutto nelle aree in cui il tasso di disoccupazione è tanto alto da lacerare la coesione sociale e intergenerazionale, assetti dinamici e modulati sulla specificità dei singoli contesti comunitari e delle relative opportunità competitive,

impegna il Governo:

a favorire, anche promuovendo gli appropriati interventi normativi e regolatorii, la emissione a livello regionale di “borse per l’apprendistato”, funzionali a condensare intorno a tale tipologia contrattuale le risorse adeguate per imprimerle una forte accelerazione, aggredendo i tassi della disoccupazione giovanile nelle aree a rischio.

G/3249/6/11

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, DONAGGIO, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Disposizioni urgenti in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»,

premesso che:

con emendamento dei relatori 9.100 si propone di escludere in alcune circostanze l’applicazione della presunzione di subordinazione per i prestaori titolari di partita IVA; in particolare, si prevede che la presunzione non operi qualora la prestazione lavorativa:

a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività;

b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233;

impegna il Governo:

a procedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, alla ricognizione dello stato di attuazione e degli effetti della citata disposizione, come risultanti dall’attività di monitoraggio di cui all’articolo 1, al fine di valutare l’opportunità di elevare la prevista soglia dell’1,25 per cento per adguarla all’effettivo contesto socio-economico, in relazione all’andamento dell’economia, all’evoluzione della disciplina di fonte collettiva e in generale agli effetti sistemici prodotti dalla riforma del mercato del lavoro.

Art.  3

3.74 (testo 2)

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

            «b-bis) Conseguentemente, all’articolo 13, comma 1, lettera a), sono soppresse le parole da: «in deroga» fino a: «ma».

Art.  8

8.100/3 (testo 2)

ROILO, MORRA, FASANO, PASSONI, GHEDINI, SPADONI URBANI, SCARABOSIO, NEROZZI, BLAZINA

All’emendamento 8.100, sostituire il punto 1 con il seguente:

        «1. Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            “b-bis) L’articolo 63 è sostituito dal seguente: ‘Art. 63. – (Corrispettivo) – 1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e, in relazione a ciò nonché alla particolare natura della prestazione e del contratto che la regola, non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati. 2. In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell’attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto””».

 

Art.  9

9.100 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 1, capoverso «Art. 69-bis » apportare le seguenti modifiche al comma 1:

1. alla lettera a), sostituire le parole: «sei mesi », con le seguenti: «otto mesi»;

2. alla lettera b), sostituire le parole: «75 per cento», con le seguenti: «80 per cento»;

3. alla lettera c), dopo la parola: «postazione », aggiungere la seguente: «fissa».

4. aggiungere in fine i seguenti commi:

«1-bis. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:

a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività;

b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

1-ter. La presunzione di cui al comma  1 non opera, altresì, con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. La ricognizione delle predette attività è demandata a decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi, in fase di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le parti sociali».

Art.  12

12.1000 (testo 2)

Il Governo

Sostiture l’articolo con il seguente: «Art. 12 – (Tirocini formativi e di orientamento) – 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e le Regioni concludono in sede di Conferenza Stato-Regioni un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri:

a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;

b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell’istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;

c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza;

d) il riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfettaria, in relazione alla prestazione svolta.

2. In ogni caso, la mancata corresponsione dell’indennità di cui alla lettera d) del comma 1 comporta a carico del trasgressore l’irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alla previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689

3. Dall’applicazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

 

 

313ª Seduta

Presidenza del Presidente

GIULIANO 

Intervengono il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Martone e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.                                                      

La seduta inizia alle ore 20,20.

IN SEDE REFERENTE 

(3249) Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita

(Seguito dell’esame e rinvio)  

Riprende l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 10 maggio scorso.

Il presidente GIULIANO comunica che i senatori Izzo e Coronella hanno ritirato gli emendamenti a propria firma e che sono state presentate alcune riformulazioni di altri emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto. Avverte, inoltre, che la Commissione bilancio ha espresso il proprio parere sugli emendamenti e i subemendamenti riferiti agli articoli da 1 a 28, ad eccezione della proposta 21.0.23 (testo 2), mentre la 1a Commissione ha espresso il proprio parere su tutti i subemendamenti e su tutte le riformulazioni delle proposte emendative già presentate.

Si passa quindi alla votazione degli ordini del giorno.

Previa verifica del prescritto numero legale, l’ordine del giorno G/3249/1/11, su cui si esprimono favorevolmente i relatori e il Governo, posto ai voti, risulta approvato.

Le senatrici BLAZINA (PD) e GHEDINI (PD) sottoscrivono l’ordine del giorno G/3249/2/11, sul quale si esprimo in senso favorevole i relatori e il Governo. Posto ai voti, l’ordine del giorno è approvato.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 1.

I RELATORI esprimono parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10, 1.11, 1.12, 1.14, 1.18, 1.20, 1.21, 1.22 e 1.23, nonché sui subemendamenti 1.100/1, 1.100/2, 1.100/3 e 1.100/4. Invitano inoltre al ritiro degli emendamenti 1.13 e 1.15.

Il vice ministro MARTONE si esprime in modo conforme ai relatori.

Per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 1.1, ha la parola la senatrice CARLINO (IdV), la quale rileva la mancanza di coerenza tra il contenuto normativo del disegno di legge in esame e le finalità espresse nell’articolo 1.

Posto ai voti, l’emendamento 1.1 è respinto.

Sull’emendamento 1.3, per dichiarazione di voto favorevole, interviene il senatore MAZZATORTA (LNP), richiamando l’attenzione sulla necessità di adeguare sul punto il testo del disegno di legge con una formulazione più congrua.

 

Posto in votazione, l’emendamento 1.3 non è accolto.

La senatrice CARLINO (IdV) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 1.4, rilevando la necessità di impedire ulteriori estensioni dell’area della precarietà e di dar luogo alla possibilità di ricorrere più facilmente al licenziamento, attraverso i meccanismi di flessibilità in uscita previsti nel testo in esame.

Posto ai voti, l’emendamento 1.4 non è accolto.

La senatrice CARLINO (IdV) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 1.5, richiamando le motivazioni già espresse in relazione all’emendamento 1.4.

La Commissione respinge, quindi, l’emendamento 1.5.

Per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 1.6, ha la parola il senatore MAZZATORTA (LNP), il quale esprime perplessità sulla formulazione scelta dal Governo in fase di redazione della lettera a) del comma 1.

Posto in votazione, l’emendamento 1.6 è respinto. In esito a successive e distinte votazioni, risultano altresì respinti gli emendamenti 1.7, 1.8, 1.10 e 1.11.

Sull’emendamento 1.12 interviene il senatore MAZZATORTA (LNP), rilevando come l’accoglimento di tale proposta possa comportare una più chiara formulazione dell’articolato.

Il senatore PASSONI (PD), condividendo tale posizione, invita i relatori e il Governo a rivedere il proprio parere sull’emendamento 1.12.

Si associa alla richiesta la senatrice SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI).

Il relatore CASTRO (PdL) riconsidera quindi il parere già espresso, formulando pertanto un parere favorevole sull’emendamento 1.12.

Il relatore TREU (PD), concorda, dando atto che la proposta emendativa in questione consente un miglioramento della formulazione del testo.

Il vice ministro MARTONE si esprime conformemente ai relatori.

Posto in votazione, l’emendamento 1.12 risulta accolto, con conseguente assorbimento delle proposte emendative 1.13 e 1.14.

Con successive e distinte votazioni, risultano poi respinti i subemendamenti 1.100/1, 1.100/2, 1.100/3 e 1.100/4 (fatto proprio dal senatore MAZZATORTA (LNP)).

Viene poi posto in votazione l’emendamento 1.100 che, con il parere favorevole del GOVERNO, risulta accolto.

La senatrice SPADONI URBANI (PdL) ritira l’emendamento 1.15.

Il senatore MAZZATORTA (LNP) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 1.18, richiamando l’attenzione sull’opportunità che il Parlamento sia direttamente coinvolto nel sistema di monitoraggio e valutazione di cui all’articolo 1 del disegno di legge in esame.

L’emendamento 1.18, posto ai voti, è respinto. Risultano altresì respinti, in esito a successive e distinte votazioni, gli emendamenti 1.20 e 1.21.

Per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 1.22, ha la parola il senatore MAZZATORTA (LNP), ritenendo auspicabile che le istituzioni parlamentari acquisiscano i risultati delle ricerche condotte mediante l’utilizzo della banca dati di cui al comma 4 dell’articolo 1.

Il senatore NEROZZI (PD) valuta positivamente le finalità dell’emendamento 1.22. Invita pertanto i relatori a rivedere il parere già espresso in merito.

La senatrice SPADONI URBANI (PdL) invita a una più approfondita riflessione sui contenuti dell’emendamento 1.22.

Il relatore CASTRO (PdL) ribadisce la sua contrarietà all’emendamento 1.22.

Posto in votazione, l’emendamento 1.22 è respinto.

Sull’emendamento 1.23 interviene per dichiarazione di voto favorevole la senatrice CARLINO (IdV), rilevando che esso ha la finalità di garantire una maggiore chiarezza al testo.

Posto in votazione, l’emendamento 1.23 è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 2.

Gli emendamenti 2.1 e 2.2,  con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti.

Il PRESIDENTE non pone in votazione l’emendamento 2.3, in considerazione dei rilevanti profili di incostituzionalità segnalati dalla Commissione Affari costituzionali che ha espresso parere contrario.

E’ quindi posto in votazione l’emendamento 2.4, che risulta respinto. In esito a successive e distinte votazioni, acquisito il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, sono ugualmente respinti gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3.

 

L’emendamento 3.1 è dichiarato decaduto per assenza del presentatore.

I RELATORI invitano al ritiro dell’emendamento 3.3.

Il vice ministro MARTONE si esprime conformemente ai relatori.

Il senatore MORRA (PdL) accoglie l’invito e ritira l’emendamento 3.3.

Sull’emendamento 3.5 esprimono parere contrario i RELATORI e il vice ministro MARTONE.

Il senatore MAZZATORTA (LNP), interviene per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 3.5, che a suo avviso migliorerebbe il testo.

Posto in votazione, l’emendamento 3.5 è respinto.

Sull’emendamento 3.6 esprimono parere contrario i RELATORI e il vice ministro MARTONE.

Per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 3.6, interviene la senatrice CARLINO (IdV), la quale osserva che l’emendamento è finalizzato ad evitare l’aggiramento della normativa europea volta a garantire maggiori livelli di tutela i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato.

Il senatore ICHINO (PD) dichiara il voto contrario del suo Gruppo sull’emendamento 3.6.

Posto in votazione, l’emendamento 3.6 risulta respinto.

Con successive e distinte votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 3.7 (testo 2), 3.8 (testo 2) e 3.9, sui quali i RELATORI e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso parere contrario.

Su invito dei RELATORI, la senatrice SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) ritira quindi l’emendamento 3.10.

In esito a successive e distinte votazioni, risultano respinti gli emendamenti 3.13, 3.14 e 3.16, contrari i RELATORI ed il rappresentante del GOVERNO.

L’emendamento 3.17 viene dichiarato decaduto per assenza dei presentatori.

Per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 3.100/1, interviene la senatrice CARLINO (IdV), richiamando l’opportunità di integrare la proposta 3.100 dei relatori, che, a suo avviso, presenta contenuti peggiorativi rispetto alle previsioni di cui al disegno di legge in esame.

Posto in votazione, il subemendamento 3.100/1 risulta respinto.

Il senatore MAZZATORTA (LNP) interviene per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 3.100/2, richiamando l’esigenza che il mondo imprenditoriale disponga di adeguati margini di flessibilità.

Il senatore PASSONI (PD) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo, giudicando eccessiva la durata di ventiquattro mesi prevista nel subemendamento in esame.

Posto in votazione, il subemendamento 3.100/2 è respinto.

Il relatore CASTRO (PdL) propone una riformulazione del subemendamento 3.100/4 che recepisce anche i contenuti del subemendamenti 3.100/3.

Il senatore ROILO (PD) riformula l’emendamento 3.100/4 in un testo 2, pubblicato in allegato al resoconto.

L’emendamento 3.100/4 (testo 2), posto ai voti con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, è accolto.

Il relatore CASTRO (PdL) chiede chiarimenti sui contenuti del subemendamento 3.100/5.

Ha quindi la parola la senatrice SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), richiamando la necessità di più congrui termini di intervallo tra diversi contratti a tempo determinato, specie in considerazione delle esigenze proprie di determinati settori economici.

Il relatore TREU (PD) rileva l’omogeneità di finalità e contenuto con quanto previsto all’emendamento 3.100.

Le senatrici Cristina DE LUCA (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) e POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI) aggiungono la firma al subemendamento 3.100/5, che viene infine accantonato per consentire più approfondite valutazioni.

Con successive e distinte votazioni e con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, la Commissione respinge poi i subemendamenti 3.100/6 e 3.100/7.

Il subemendamento 3.100/8 è dichiarato decaduto per assenza dei presentatori.

I RELATORI invitano al ritiro del subemendamento 3.100/9.

Il vice ministro MARTONE si esprime conformemente ai relatori.

La senatrice GHEDINI (PD) sollecita una più approfondita meditazione sul subemendamento 3.100/9.

Il senatore MAZZATORTA (LNP) preannuncia il voto favorevole.

Il relatore CASTRO (PdL) ritiene che il rinnovo o la proroga di una commessa consistente sia una congrua causa di reiterazione contrattuale.

Il subemendamento 3.100/9 viene infine ritirato.

Il subemendamento 3.100/10 è sottoscritto dalla senatrice SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), la quale si pronuncia favorevolmente, sottolineando il rischio di ingiuste penalizzazioni ai danni di attività produttive legate alla stagionalità o a particolari eventi.

Si associa la senatrice MARAVENTANO (LNP).

Contrari i RELATORI ed il rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 3.100/10, posto ai voti, non è approvato.

Il subemendamento 3.100/11, sul quale è acquisito il contrario parere dei RELATORI e del vice ministro MARTONE, è oggetto di favorevole dichiarazione di voto del senatore MAZZATORTA(LNP), il quale evidenzia l’intento di restituire un ruolo di rilievo alla contrattazione tra le parti sociali.

Posto in votazione, il subemendamento 3.100/11 non è approvato.

Il successivo subemendamento 3.100/12 è accantonato.

Anche in considerazione dell’avvenuta approvazione di alcuni subemendamenti, il relatore CASTRO (PdL) formula una proposta di correzione formale dell’emendamento 3.100, che viene accantonato.

La senatrice Cristina DE LUCA (Per il Terzo Polo:ApI-FLI), aderendo all’invito dei RELATORI, ritira l’emendamento 3.66.

La senatrice POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI) ritira l’emendamento 3.27.

L’emendamento 3.29 , fatto proprio dalla senatrice CARLINO (IdV), posto ai voti con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, non è approvato.

L’emendamento 3.31, contrari i RELATORI ed il rappresentante del GOVERNO, posto in votazione, non è approvato.

RELATORI e  il rappresentante del GOVERNO invitano i proponenti al ritiro dell’emendamento 3.32.

La senatrice SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) insiste per la votazione, evidenziandone l’utilità per agevolare le imprese nel momento della scadenza contrattuale.

Il relatore CASTRO (PdL) conferma il giudizio negativo sull’emendamento, sottolineando che il testo della norma risulta appropriato nei casi di programmata protrazione del rapporto di lavoro che con esso si vogliono affrontare.

Posto ai voti, l’emendamento 3.32 risulta respinto.

L’emendamento 3.34, contrari i RELATORI ed il rappresentante del GOVERNO, dopo dichiarazione di voto favorevole della senatrice MARAVENTANO(LNP), posto in votazione, non è accolto.

L’emendamento 3.35, contrari i RELATORI ed il vice ministro MARTONE, posto ai voti, non è approvato.

L’emendamento 3.36, dopo il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, è oggetto di dichiarazione di voto favorevole del senatore MAZZATORTA (LNP), che ne mette in luce l’utilità per dare contenuto sanzionatorio alle ipotesi di omessa comunicazione da parte del datore di lavoro.

Il relatore TREU (PD) ribadisce la sua contrarietà, sottolineando l’incongruità di prevedere norme di natura sanzionatoria in fonti di rango secondario.

Posto in votazione, l’emendamento non è approvato.

La senatrice POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI), su invito dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, ritira l’emendamento 3.38, avendo peraltro sottoscritto il subemendamento 3.100/5 che ritiene utile al medesimo scopo.

L’emendamento 3.41 è dichiarato decaduto in ragione dell’assenza del presentatore.

Gli identici emendamenti 3.42 e 3.43, posti ai voti con il parere contrario dai RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, non sono approvati.

La senatrice POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI), su invito dei RELATORI e del vice ministro MARTONE, ritira l’emendamento 3.46.

Il successivo emendamento 3.47, contrari i RELATORI ed il rappresentante del GOVERNO, posto in votazione, non è approvato.

La senatrice SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) ritira  l’emendamento 3.48.

Analogamente la senatrice SPADONI URBANI (PdL) ed il senatore FASANO (PdL) ritirano, rispettivamente, l’emendamento 3.52 e l’emendamento 3.53.

In relazione all’accantonamento dell’emendamento 3.100, viene disposto altresì l’accantonamento degli emendamenti 3.57, 3.62 e 3.64, ad esso connessi.

L’emendamento 3.67, in assenza del proponente, risulta decaduto.

La senatrice POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI) dichiara di ritirare l’emendamento 3.69. Ritira inoltre, aderendo all’invito dei RELATORI e del vice ministro MARTONE, l’emendamento 3.71.

Il senatore VITA (PD), dopo invito al ritiro dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, insiste per la votazione del proprio emendamento 3.72, con il quale si intende tutelare il settore dello spettacolo rispetto alle stringenti regole sui contratti a termine introdotte dal disegno di legge.

Intervengono i senatori ICHINO (PD), SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)  e Cristina DE LUCA (Per il Terzo Polo:ApI-FLI), mettendo in luce la strutturale peculiarità dei rapporti di lavoro collegati alle manifestazioni culturali.

Le senatrici SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) e Cristina DE LUCA (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) dichiarano altresì di sottoscrivere la proposta emendativa.

Il relatore CASTRO (PdL), pur consapevole delle particolarità del settore, paventa i rischi connessi all’introduzione di eccezioni alle regole generali introdotte, con il  disegno di legge all’esame, in materia di contratti di lavoro.

L’emendamento 3.72 è infine accantonato, al fine di consentire un ulteriore approfondimento della problematica.

La senatrice SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), previo conforme invito al ritiro da parte dei RELATORI e del vice ministro MARTONE, pronuncia dichiarazione di voto favorevole all’emendamento 3.73, del quale mette in luce l’utilità, ai fini di un migliore allineamento alla normativa dell’Unione europea, evitando di creare condizioni di svantaggio per il lavoro somministrato.

I RELATORI, in relazione alla peculiarità della materia, propongono l’accantonamento dell’emendamento 3.73, sul quale la Commissione conviene.

Il relatore CASTRO (PdL), esprimendo alcune perplessità circa la perdurante attualità della proposta emendativa 3.74, in relazione all’avvenuta approvazione di subemendamenti all’emendamento 3.100, ne propone l’accantonamento.

La Commissione conviene.

Vengono altresì accantonati gli emendamenti 3.79, 3.80 e 3.81.

Sugli identici emendamenti 3.84, 3.85 e 3.86, i RELATORI e il rappresentante del GOVERNO si esprimono in senso negativo.

Intervengono per dichiarazione di voto favorevole la senatrice POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI)  e il senatore MAZZATORTA (LNP), che evidenziano la disparità di trattamento riservata ai lavoratori a tempo determinato ed i limiti della formulazione testuale.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 3.84, 3.85 e 3.86 non sono approvati.

Su invito dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, la senatrice Cristina DE LUCA (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) ritira l’emendamento 3.88.

Gli identici emendamenti 3.91, 3.92 e 3.93, sui quali è espresso parere contrario dai RELATORI e dal vice ministro MARTONE, posti ai voti, non sono accolti.

Il senatore PASSONI (PD) rileva che le eventuali modifiche apportate all’articolo 3 potrebbero avere conseguenze sull’equilibrio complessivo della riforma; propone dunque una breve sospensione, al fine di compiere una valutazione  accurata degli emendamenti accantonati.

La seduta, sospesa alle ore 22,05, riprende alle ore 23.

Il relatore TREU (PD) rileva che il punto 3 dell’emendamento dei relatori 3.100 ha il medesimo contenuto normativo del subemendamento 3.100/5 ed invita la senatrice Sbarbati a ritirarlo. Propone pertanto una riformulazione dell’emendamento 3.100, pubblicata in allegato al resoconto.

In considerazione delle osservazioni espresse dal relatore, la senatrice SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) ritira dunque il subemendamento 3.100/5, nonché gli emendamenti 3.64 e 3.73; la senatrice Cristina DE LUCA ritira, a sua volta, gli emendamenti 3.62, 3.79, 3.80 e 3.81.

L’emendamento 3.100/12, precedentemente accantonato, posto ai voti con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, è respinto.

Si procede quindi alla votazione dell’emendamento 3.100 (testo 2), che è approvato.

L’emendamento 3.57 decade per assenza del proponente.

Si passa all’esame dell’emendamento 3.72, sui cui i RELATORI e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.

Il senatore NEROZZI (PD) propone la trasformazione dell’emendamento 3.72 in ordine del giorno.

L’emendamento 3.72 è dunque trasformato nell’ ordine del giorno G/3249/3/11, pubblicato in allegato al resoconto, che viene approvato dalla Commissione.

Il relatore TREU (PD)  propone di accantonare l’emendamento 3.74, al fine di valutare la possibilità di apportare modificazioni al regime di deroghe vigenti per il contratto di somministrazione.

Il rappresentante del GOVERNO si dichiara favorevole ad accogliere una norma di coordinamento in proposito.

L’emendamento 3.74 viene dunque accantonato.

Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 4.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice BUGNANO (IdV), che sottolinea come l’emendamento 4.1 sia diretto a recuperare gli interventi a favore dell’occupazione femminile,  sono respinti gli emendamenti 4.1 e 4.3 su cui RELATORI e rappresentante del GOVERNO avevano espresso parere contrario.

Gli emendamenti 4.6, 4.10 e 4.12 sono dichiarati decaduti per assenza del proponente; la senatrice SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) ritira, su invito dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l’emendamento 4.9.

Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 5.

Le proposte emendative 5.1 e 5.4 sono dichiarate decadute per assenza del proponente.

La Commissione respinge poi, previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice CARLINO (IdV) e parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l’emendamento 5.2.

Posti separatamente ai voti, non sono approvati gli emendamenti 5.6, fatto proprio dalla senatrice CARLINO (IdV), 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, sui quali i RELATORI  e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso parere contrario.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice CARLINO (IdV), è parimenti respinto l’emendamento 5.12, su cui i RELATORI e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso parere contrario.

Posti ai voti con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, i subemendamenti 5.100/1, 5.100/2, 5.100/3, 5.100/4, 5.100/5 e 5.100/6  non sono accolti.

Quanto al subemendamento 5.100/7, il relatore TREU (PD) suggerisce di valutare con attenzione la proposta modificativa, in quanto esclude la possibilità di assumere apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato.

Previo parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 5.100/7 è approvato.

Il senatore ROILO (PD) ritira l’emendamento 5.100/8.

Si passa quindi all’esame del subemendamento 5.100/9, sul quale il relatore TREU (PD) manifesta alcune perplessità.

Il relatore CASTRO (PdL), sottolineando le criticità emerse in particolare nel settore dell’artigianato circa il cosiddetto “imponibile di assunzione degli apprendisti”, preannuncia la presentazione di un testo riformulato che recepirà le indicazioni emerse dal dibattito e dall’attività emendativa dei colleghi. Il subemendamento 5.100/9 è dunque accantonato, così come l’emendamento 5.100.

Il subemendamento 5.100/10 è dichiarato decaduto per assenza del proponente, così come i subemendamenti 5.100/12, 5.100/13 e 5.100/14. Sul subemendamento 5.100/11, la senatrice SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) esprime dichiarazione di voto favorevole, sottolineando come la proposta sia diretta ad incentivare le imprese artigiane, in particolare per quanto riguarda il ricorso all’apprendistato professionalizzante.

Previo parere dei RELATORI, che invitano al ritiro, e del rappresentante del GOVERNO, che esprime parere contrario in considerazione dei problemi di copertura finanziaria, l’emendamento 5.100/11 è respinto.

La Commissione non accoglie l’emendamento 5.14, mentre sono dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 5.15, 5.17, 5.18, 5.23, 5.24, 5.26, 5.27, 5.38, 5.39, 5.41, 5.42, 5.43, 5.47, 5.59 e 5.61.

L’emendamento 5.28, fatto proprio dalla senatrice CARLINO (IdV) e su cui i RELATORI e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario, non è approvato.

Sono parimenti respinti, contrari i RELATORI ed il rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 5.33, 5.34, 5.35, 5.48 e 5.49.

Il relatore CASTRO (PdL) segnala la delicatezza politica della questione sottesa alle proposte modificative 5.50 e 5.51, proponendone di conseguenza l’accantonamento.

Concorda il rappresentante del GOVERNO, che si associa alla proposta.

Il relatore CASTRO (PdL) propone la presentazione di un ordine del giorno che impegni il Governo a provvedere ad una modifica della disciplina dell’apprendistato per quanto riguarda i minori.

Il relatore TREU (PD) concorda.

Il senatore PASSONI (PD), pur condividendo le preoccupazioni politiche espresse dal relatore Castro, a nome del proprio Gruppo insiste per la votazione degli emendamenti.

Gli emendamenti 5.50 e 5.51 vengono dunque accantonati.

La Commissione respinge, infine gli emendamenti 5.52, 5.53, 5.54, 5.55, 5.56 e 5.58.

Il relatore CASTRO (PdL) richiama l’attenzione della Commissione sull’emendamento 5.62, invitando a riflettere sui rilevanti effetti che si potrebbero determinare nel settore della balneazione.

La senatrice GHEDINI (PD), a nome del proprio Gruppo, dichiara contrarietà all’utilizzo del contratto di apprendistato a tempo determinato con riferimento ad attività stagionali. Rileva, tuttavia, che la materia in esame appartiene alle competenze delle Regioni e che l’emendamento in esame prevede appunto la proroga del regime transitorio applicato in assenza di una normativa regionale.

L’emendamento 5.62 è dunque accantonato.

Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 6.

Gli emendamenti 6.3 e 6.4 sono dichiarati decaduti per assenza dei presentatori.

Su invito del relatore TREU (PD), la senatrice SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) e la senatrice SPADONI URBANI (PdL) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 6.5 e 6.6.

L’emendamento 6.7 (testo 2) è dichiarato decaduto per l’assenza dei presentatori.

Il relatore CASTRO (PdL) sollecita una riflessione sull’andamento dei lavori, in considerazione dell’importanza politica di una celere conclusione dell’iter in Commissione.

Il presidente GIULIANO fornisce rassicurazioni in tal senso.

Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 7.       

Sull’emendamento 7.5 interviene il senatore NEROZZI (PD), sottolineando l’opportunità dell’abrogazione delle norme riguardanti il lavoro a chiamata, in considerazione dell’uso distorto di tale strumento.

I RELATORI si esprimono in senso contrario sull’emendamento 7.5, sottolineando l’esigenza di non alterare l’equilibrio caratterizzante il testo del disegno di legge in esame.

Posto in votazione, l’emendamento 7.5 è respinto.

L’emendamento 7.8 è dichiarato decaduto per assenza dei presentatori.

La senatrice Cristina DE LUCA (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) ritira l’emendamento 7.9.

Per assenza dei rispettivi presentatori, sono dichiarati decaduti gli emendamenti 7.11 e 7.12.

I RELATORI e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sul subemendamento 7.100/1.

Per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 7.100/1, interviene la senatrice CARLINO (IdV), che esprime un giudizio negativo circa la proposta emendativa 7.100, che risulta tale da peggiorare il testo del disegno di legge in titolo.

Posto in votazione, il subemendamento 7.100/1 è respinto.

Dopo che i subemendamenti 7.100/2 e 7.100/3 sono stati dichiarati decaduti per assenza dei proponenti, il relatore TREU (PD) invita al ritiro del subemendamento 7.100/4, che viene quindi ritirato dal senatore ROILO (PD).

I subemendamenti 7.100/5 e 7.100/6 sono dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi presentatori.

I RELATORI e il vice ministro MARTONE esprimono parere contrario sul subemendamento 7.100/7. 

La senatrice CARLINO (IdV) interviene per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 7.100/7, richiamando quanto espresso in relazione al subemendamento 7.100/1.

La Commissione respinge quindi il subemendamento 7.100/7.

Dopo che il subemendamento 7.100/8 è stato dichiarato decaduto per assenza dei proponenti, interviene la senatrice SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) in relazione al subemendamento 7.100/9, rilevando come le comunicazioni via posta elettronica non certificata consentano una maggiore agilità e al contempo una maggiore sicurezza; osserva inoltre che le sanzioni contemplate nell’emendamento 7.100 sono eccessivamente elevate.

La senatrice Cristina DE LUCA (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) aggiunge la propria firma al subemendamento 7.100/9.

Il relatore CASTRO (PdL) propone la votazione del subemendamento per parti separate. A tale proposta accede la senatrice SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI).

E’ dunque posto in votazione il subemendamento 7.100/9 fino alla parola “certificata”.

I RELATORI esprimono parere favorevole rispetto alla parte messa in votazione, mentre il vice ministro MARTONE si rimette alla Commissione.

La prima parte del subemendamento 7.100/9, posta ai voti, risulta quindi accolta.

La parte rimanente del subemendamento 7.100/9 è ritirata dalla senatrice SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI).

Dopo che il subemendamento 7.100/10 è stato dichiarato decaduto per assenza dei presentatori, la senatrice Cristina DE LUCA (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) ritira il subemendamento 7.100/11.

Sul subemendamento 7.100/12 si esprimono in senso contrario i RELATORI e il rappresentante del GOVERNO.

Intervenendo in dichiarazione di voto favorevole, la senatrice CARLINO (IdV)  ribadisce le motivazioni già espresse a proposito degli altri subemendamenti a propria firma.

 

La Commissione respinge quindi il subemendamento 7.100/12.

Il subemendamento 7.100/13 viene dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

L’emendamento 7.100, così come modificato, è quindi messo in votazione, risultando accolto.

Sono poi dichiarati decaduti, per assenza dei rispettivi proponenti, gli emendamenti 7.16, 7.19, 7.20, 7.23, 7.25, 7.29, 7.30, 7.32 e 7.33.

La senatrice Cristina DE LUCA (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) ritira l’emendamento 7.35.

L’emendamento 7.36 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI  

In considerazione dell’andamento dei lavori, nel confermare la seduta antimeridiana di domani delle ore 8,30 e la seduta notturna fissata per le ore 20, il PRESIDENTE  avverte che la seduta pomeridiana di domani, già convocata alle ore 14,30, è anticipata alle ore 13,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 0,20.

ORDINE DEL GIORNO, EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 3249

G/3249/3/11

VITA, CRISTINA DE LUCA, SBARBATI, ROILO, GHEDINI, BLAZINA, NEROZZI, PASSONI

La Commissione,

in sede di esame in sede referente in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita impegna il Governo ad attivare tutte le procedure idonee per escludere, dalla disciplina sulla proroga dei contratti e sulla scadenza del termine e le sanzioni amministrative di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 368, i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro del settore dello spettacolo e i lavoratori appartenenti alle categorie professionali stabilite dall’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947 e successive modificazioni e integrazioni.

3.100/4 (testo 2)

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

All’emendamento 3.100, al numero 1, dopo le parole: «possono prevedere» inserire le seguenti: « , in via diretta a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai livelli decentrati,».

3.100 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1. alla lettera b), sostituire le parole: «a sei mesi» con le seguenti: «a dodici mesi» e, dopo le parole: «n. 276» aggiungere il seguente periodo: «Ii contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere che in luogo dell’ipotesi di cui al precedente periodo il requisito di cui al comma 1 non sia richiesto nei casi in cui l’assunzione a tempo determinato avvenga nell’ambito di un processo organizzativo determinato dalle ragioni di cui all’articolo 5, comma 3, nel limite complessivo del 6 per cento del totale dei lavoratori occupati nell’ambito dell’unità produttiva;»;

2. dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) Al medesimo articolo 5, al comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: “I contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 1-bis, possono prevedere, stabilendone le condizioni, la riduzione dei predetti periodi, rispettivamente, fino a venti giorni e trenta giorni nei casi in cui l’assunzione a termine avvenga nell’ambito di un processo organizzativo determinato: dall’avvio di una nuova attività; dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; dall’implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente. In mancanza di un intervento della contrattazione collettiva, ai sensi del precedente periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, provvede a individuare le specifiche condizioni in cui, ai sensi del periodo precedente, operano le riduzioni ivi previste;”»;

3. alla lettera h), sostituire le parole: «dei commi 3 e 4» con le seguenti: «del comma 4», e alla fine della lettera inserire le seguenti parole: «, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato».

5.100 (testo 2)

I RELATORI

Apportare le seguenti modifiche:

1. Al comma 1, lettera c),sopprimere le parole: «commi 3 e 4» e dopo le parole: «il medesimo datore di lavoro» inserire le seguenti: «; tale rapporto non può superare il cento per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità;»

2.Al comma 1, lettera d) apportare le seguenti modifiche:

a) al capoverso «3-bis», dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi»;

b) dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente.

«3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a dieci unità».

3.Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sostituire le parole: “per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento” con le seguenti: “per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento”.»

21.0.23 (testo 2)

CARLINO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo l’articolo 21, aggiungere i seguenti:

«Sezione II-bis

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO

Art. 21-bis.

(Tentativo obbligatorio di conciliazione)

1. L’articolo 410 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

”Art. 410. – (Tentativo obbligatorio di conciliazione) – La decisione delle controversie relative ai rapporti di cui all’articolo 409 è preceduta dall’esperimento del tentativo di conciliazione nei termini e con le modalità previsti dal presente articolo.

Il primo comma non si applica:

a) alle controversie previdenziali aventi ad oggetto accertamenti sanitari;

b) alle controversie per le quali sono stabiliti dalla legge procedimenti sommari o da esperirsi in via d’urgenza.

Il giudice, ricevuto il ricorso, fissa la comparizione delle parti per condurre personalmente il tentativo di conciliazione entro il termine di due mesi dalla data del deposito del ricorso. Quando non può provvedere ai sensi del terzo comma, il giudice con proprio decreto designa un conciliatore, scelto tra quelli compresi nell’apposito albo, con il compito di esperire, entro il termine fissato dal decreto stesso, comunque non superiore a tre mesi, il tentativo di conciliazione.

Il decreto, emanato entro quindici giorni dalla data di deposito del ricorso, fissa il giorno, la data ed il luogo stabiliti per la comparizione delle parti e contiene l’avvertimento al convenuto che in caso di mancata comparizione potranno essere emessi, a suo carico, i provvedimenti previsti dall’articolo 412, secondo comma. Il decreto ed il ricorso sono notificati al convenuto, a cura dell’attore, entro dieci giorni dalla pronuncia, salvo quanto disposto dall’articolo 417.

Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della data fissata per il tentativo di conciliazione, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune presso cui ha sede il giudice adito, e depositando in cancelleria una memoria difensiva, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 416.

Quando il giudice non fissa l’udienza per il tentativo di conciliazione presso di sé, l’intero fascicolo è trasmesso al conciliatore subito dopo la scadenza del termine per il deposito della memoria difensiva. Il fascicolo è trasmesso anche in caso di mancato deposito della memoria. Il convenuto che si costituisce successivamente può comparire dinanzi al conciliatore, ferme le decadenze verificatesi.

Il convenuto, se propone domanda in via riconvenzionale, a norma dell’articolo 416, secondo comma, deve con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere espressamente al giudice lo spostamento della data fissata per esperire il tentativo di conciliazione.

Il decreto che sposta la data di comparizione, emesso nei successivi cinque giorni, è notificato unitamente alla memoria difensiva, a cura del convenuto, all’attore, entro dieci giorni dalla data in cui è stato pronunciato.

Il tentativo di conciliazione di cui ai commi terzo e quarto, non deve essere esperito quando il ricorrente dimostri di aver effettuato, prima del giudizio, un tentativo di conciliazione nel rispetto delle modalità di cui all’articolo 412-quater, commi terzo, quarto e quinto”.

Art. 21-ter.

(Processo verbale di conciliazione)

1. L’articolo 411 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

”Art. 411. – (Processo verbale di conciliazione). – Il tentativo di conciliazione si svolge in un’unica seduta, che può essere rinviata una sola volta entro un termine non superiore a un ese dalla data iniziale.

Il giudice o il conciliatore svolgono un ruolo attivo al fine di pervenire alla conciliazione, formulando eventuali proposte di soluzione.

Se la conciliazione riesce si forma processo verbale che è sottoscritto dal giudice o dal conciliatore, dalle parti e, ove presenti, dai loro difensori. L’autografia della sottoscrizione, o la impossibilità delle parti a sottoscrivere, è certificata dal giudice o dal conciliatore.

Se la conciliazione è raggiunta davanti al conciliatore, questi trasmette il relativo verbale entro cinque giorni alla cancelleria del giudice.

Il giudice, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto”.

Art. 21-quater.

(Verbale di mancata conciliazione)

1. L’articolo 412 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

”Art. 412. – (Verbale di mancata conciliazione). – Se entrambe le parti, o la parte che ha presentato il ricorso, o proposto domanda riconvenzionale, non compaiono personalmente, o tramite procuratore speciale, al tentativo di conciliazione il giudice, o il conciliatore, ne dà atto nel processo verbale ed il giudice dichiara estinto il processo, direttamente o dopo aver ricevuto gli atti dal conciliatore, salvo giustificato motivo. In tal caso il giudice, o il conciliatore, fissa una nuova data per la comparizione entro un termine non superiore a un mese.

In caso di mancata comparizione del convenuto, sia o non costituito, o dell’attore, convenuto in via riconvenzionale, davanti al conciliatore o al giudice, quest’ultimo può, su istanza di parte, con accertamento allo stato degli atti, emettere un’ordinanza provvisoriamente esecutiva di pagamento totale o parziale delle somme richieste; il giudice può anche emettere ulteriori provvedimenti anticipatori della decisione di merito. Se la conciliazione non riesce il giudice o il conciliatore redigono un verbale di mancata conciliazione. In esso le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, precisando, quando è possibile, l’ammontare del credito che spetta al lavoratore. In quest’ultimo caso, per la parte su cui si è raggiunta la conciliazione, il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo secondo quanto stabilito dell’articolo 411, quinto comma.

Nello stesso verbale il conciliatore espone gli estremi del tentativo, le eventuali proposte indirizzate alle parti per pervenire ad un accordo, e quanto ritenga utile portare alla conoscenza del giudice per il prosieguo del procedimento.

Il conciliatore, salva l’ipotesi di cui all’articolo 412-bis.1, trasmette entro cinque giorni il verbale al giudice, il quale fissa con decreto l’udienza davanti a sé entro quindici giorni, attribuendo in via provvisoria ad una della parti o ad entrambe l’onere del pagamento dell’indennità dovuta al conciliatore a norma dell’articolo 146-ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.

Il conciliatore provvede ai sensi del quinto comma anche nel caso in cui le parti gli abbiano affidato il mandato di risolvere solo una parte della controversia.

Il decreto è depositato nella cancelleria del giudice ed è notificato a cura dell’attore al convenuto non costituito, senza pregiudizio degli effetti processuali già verificatisi.

Ove il tentativo di conciliazione non abbia esito positivo, il giudice può tenerne conto ai fini della distribuzione delle spese di lite, anche ponendole, in tutto o in parte, a carico della parte formalmente vittoriosa che ha rifiutato ragionevoli proposte conciliative”.

Art. 21-quinquies.

(Arbitrato facoltativo)

1. Dopo l’articolo 412 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

”Art. 412-bis.1. – (Arbitrato facoltativo). – In qualunque fase del tentativo di conciliazione, le parti possono affidare allo stesso conciliatore il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia, in tutto o in parte.

Il compromesso deve risultare da atto scritto contenente, a pena di nullità, il termine per l’emanazione del lodo, prorogabile per non più di una volta in misura non superiore a quella originariamente prevista, nonché i criteri per la liquidazione dei compensi spettanti all’arbitro. L’arbitro decide sulla controversia nel rispetto delle norme inderogabili di legge e del contratto collettivo, sulla base dei documenti in suo possesso e acquisendo, ove necessario, altri mezzi istruttori. Si applica la disposizione dell’articolo 429, comma terzo.

Il lodo acquista efficacia esecutiva con il deposito presso la cancelleria del giudice”.

Art. 21-sexies.

(Impugnazione del lodo arbitrale)

1. L’articolo 412-ter del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

”Art. 412-ter. – (Impugnazione del lodo arbitrale). – Il lodo arbitrale può essere impugnato, per qualsiasi vizio, ivi compresa la violazione e la falsa applicazione di legge dei contratti e accordi collettivi, davanti alla corte d’appello in funzione di giudice del lavoro nel cui distretto è la sede dell’arbitrato, entro un mese dalla sua notificazione, ovvero entro sei mesi dal suo deposito presso la cancelleria del giudice, ai sensi dell’articolo 412-bis.1, terzo comma.

L’impugnazione non sospende l’esecutività del lodo”.

Art. 21-septies.

(Altre modalità di conciliazione)

1. L’articolo 412-quater del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

”Art. 412-quater. – (Altre modalità di conciliazione). – Il tentativo di conciliazione nelle controversie di cui all’articolo 409 può essere altresì svolto presso le sedi previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché presso le direzioni provinciali del lavoro.

Gli accordi raggiunti in tali sedi, sottoscritti dalle parti interessate e dal conciliatore, acquistano efficacia di titolo esecutivo, ove depositati presso la cancelleria del tribunale competente. Si applica l’articolo 411, quinto comma.

Il tentativo di conciliazione effettuato ai sensi del primo comma, ove non si pervenga ad una conciliazione, tiene luogo del tentativo di cui all’articolo 410 e determina la procedibilità dell’azione giudiziaria se è stato esperito da un conciliatore iscritto all’albo di cui all’articolo 146-ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice, su richiesta congiunta delle parti, ed è stato effettuato sulla base di memorie scritte dell’attore e del convenuto che illustrano le ragioni di fatto e di diritto della pretesa e della resistenza.

Il verbale del tentativo di conciliazione è redatto e sottoscritto dal conciliatore, dalle parti e, ove presenti, dai loro difensori. In tale verbale il conciliatore espone gli estremi del tentativo, le eventuali proposte indirizzate alle parti per pervenire ad un accordo, e quanto ritenga utile portare alla conoscenza del giudice per il procedimento. Ad esso sono allegate le memorie scritte delle parti di cui al terzo comma.

Il verbale di mancata conciliazione è depositato presso la cancelleria del giudice competente unitamente al ricorso di cui all’articolo 414. Il giudice, se accerta che sono state rispettate le condizioni di cui al terzo comma, e che la domanda corrisponde all’oggetto per il quale è stato esperito il tentativo di conciliazione, procede direttamente a fissare l’udienza di discussione ai sensi dell’articolo 415.

Il verbale di conciliazione è acquisito agli atti del procedimento e produce tutti gli ulteriori effetti del tentativo di conciliazione esperito ai sensi degli articoli 410, 411 e 412”.

Art. 21-octies.

(Arbitrato in materia di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva)

1. Al libro secondo, titolo IV, capo I, sezione I, del codice di procedura civile, dopo l’articolo 412-quater, è aggiunto, in fine, il seguente:

”Art. 412-quinquies. – (Arbitrato in materia di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva). – Nell’ambito delle sedi di cui all’articolo 412-quater, primo comma, le parti possono deferire ad arbitri la controversia.

Il lodo arbitrale è dichiarato esecutivo dal giudice cui sia trasmesso a cura delle strutture interessate, nei modi e nei tempi stabiliti dall’articolo 412.1, terzo comma, se è presente la richiesta scritta con la quale le parti dichiarano di richiedere una pronuncia arbitrale, l’indicazione dell’arbitro o del collegio arbitrale al quale viene richiesto il lodo, la delimitazione dell’oggetto sul quale viene richiesto il lodo, il termine entro il quale il lodo dovrà essere pronunciato.

Ai lodi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 412-ter”.

Art. 21-novies.

(Modifica dei termini per le fasi processuali)

1. All’articolo 415 del codice di procedura civile, dopo il comma settimo, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

”Per i procedimenti per i quali sia esperito il tentativo di conciliazione i termini di cui ai commi secondo, terzo, quinto e sesto decorrono dalla data di trasmissione del verbale di mancata conciliazione.

Al convenuto non costituito il decreto di cui al comma secondo è notificato a cura dell’attore, nel rispetto dei termini di cui ai commi quarto e quinto”.

Art. 21-decies.

(Domande in via riconvenzionale)

1. All’articolo 418 del codice di procedura civile, dopo il comma quinto, è aggiunto, in fine, il seguente:

”Per i procedimenti per i quali è stato disposto il tentativo obbligatorio di conciliazione, eventuali domande in via riconvenzionale sono proposte, a pena di decadenza, ai sensi dell’articolo 410, ottavo comma”.

Art. 21-undecies.

(Discussione della causa)

1. All’articolo 420 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

”Nell’udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti. La mancata comparizione delle parti, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice.”;

b) il terzo comma è abrogato;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

”Quando il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza anche non definitiva dando lettura del dispositivo”.

Art. 21-duodecies.

(Albo dei conciliatori)

1. Dopo l’articolo 146-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito il seguente:

”Art. 146-ter. – (Albo dei conciliatori). – Presso ogni tribunale è istituito un albo dei conciliatori esperti in materie giuslavoristiche, tenuto dal presidente del tribunale.

All’albo possono iscriversi professori universitari o ricercatori confermati di materie giuslavoristiche, avvocati e commercialisti di comprovata esperienza nel campo del diritto del lavoro, consulenti del lavoro, sindacalisti, funzionari delle direzioni provinciali e regionali del lavoro e magistrati a riposo.

La domanda d’iscrizione, con allegati i titoli che dimostrino il possesso delle necessarie competenze, è presentata al presidente del tribunale, che vaglia i titoli per l’ammissione. Gli iscritti all’albo di cui al presente articolo svolgono, su nomina del giudice, la funzione di conciliatori delle controversie di lavoro, ai sensi dell’articolo 410 del codice. Essi possono essere nominati in qualità di conciliatori nelle strutture di cui all’articolo 412-quater, comma primo, del codice.

I giudici scelgono i conciliatori tenendo conto della loro esperienza in relazione al tipo di vertenza e con modalità tali da distribuire gli incarichi tra gli iscritti all’albo.

Il presidente del tribunale vigila sul comportamento dei conciliatori, che deve essere improntato ad indipendenza ed imparzialità. Egli dispone la cancellazione dall’albo se ravvisa che non sussistono più le condizioni per il mantenimento dell’iscrizione.

Per le conciliazioni effettuate ai sensi dell’articolo 410 del codice spetta ai conciliatori un’indennità per ogni vertenza trattata, senza alcuna distinzione in relazione al valore della controversia. L’indennità è liquidata dal giudice ed è fissata in euro 100 per ogni tentativo di conciliazione esperito, indipendentemente dal suo esito. Se il tentativo si conclude con la conciliazione della controversia, l’indennità è elevata a euro 150. Se il tentativo non ha luogo per la mancata presentazione di entrambe le parti o del convenuto l’indennità è di euro 75. Gli importi indicati sono aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro della giustizia. Salvo diverso accordo fra le parti l’onere delle spese di conciliazione è diviso in misura uguale tra le parti.

Per le conciliazioni raggiunte ai sensi dell’articolo 412-quater del codice il compenso è stabilito dalla strutture presso cui il conciliatore venga chiamato, ferma restando, in mancanza di diverso accordo per la sua ripartizione, la divisione dell’onere in misura uguale tra le parti”.

Art. 21-terdecies.

(Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali)

1. Dopo l’articolo 64 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

”Art. 64-bis. – (Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali) – 1. Per le controversie individuali di cui all’articolo 63, il tentativo obbligatorio di conciliazione si svolge a norma dell’articolo 410 del codice di procedura civile”.

Art. 21-quaterdecies.

(Esonero da responsabilità)

1. Dopo l’articolo 64-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall’articolo 12 della presente legge, è inserito il seguente:

”Art. 64-ter. – (Esonero da responsabilità) – 1. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione non dà luogo a responsabilità amministrativa”.

Art. 21-quinquiesdecies.

(Norma transitoria)

1. Per gli anni 2013 e 2014 agli oneri per il pagamento dell’indennità di cui all’articolo 146-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dall’articolo 11 della presente legge, ai conciliatori nominati dal giudice ai sensi dell’articolo 410 del codice di procedura civile, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012, si provvede con quota parte delle maggiori entrate determinate a decorrere dall’anno 2012 dalle disposizioni di cui al comma 2, ed accertate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

2. Il comma 1 dell’articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: “A decorrere dal 1° gennaio 2012, il prelievo erariale unico di cui all’ articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d’imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell’anno 2008;

b) 12,1 per cento, sull’incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;

c) 11,1 per cento, sull’incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;

d) 9,5 per cento, sull’incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;

e) 8,5 per cento, sull’incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008.”

3. Il presidente del tribunale, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, esaminate le domande, determina l’elenco degli iscritti all’albo di cui all’articolo 146-ter delle citate disposizioni di cui al regio decreto n. 1368 del 1941, introdotto dall’articolo 11 della presente legge. L’albo è aggiornato con cadenza semestrale.

4. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 3 del presente articolo il giudice può affidare il tentativo di conciliazione ad un soggetto che abbia i requisiti di cui all’articolo 146-ter delle citate disposizioni di cui al regio decreto n. 1368 del 1941, introdotto dall’articolo 11 della presente legge.

Art. 21-sexiesdecies.

(Modifiche e abrogazioni)

1. L’articolo 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è abrogato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito dell’abrogazione di cui al comma 1, riacquistano efficacia, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4 novembre 2010, n. 183, le seguenti disposizioni:

a) articolo 2113, quarto comma, del codice civile;

b) articolo 410-bis del codice di procedura civile;

c) articoli 79, 82 e 83 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

3. Restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 412-bis del codice di procedura civile;

b) articoli 65 e 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

29.4 (testo 2)

GHEDINI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

Al comma 3, aggiungere i seguenti periodi: «Qualora per i lavoratori di cui al periodo precedente le suddette quote di riduzione risultino già applicate, si potrà procedere, subordinatamente all’adozione annuale del decreto di cui all’ultimo periodo del presente comma in assenza del quale le disposizioni transitorie di cui al presente e successivo periodo non trovano applicazione, ad un allineamento graduale alla nuova aliquota ASpI, così come definita dall’articolo 22 e seguenti, con incrementi annui pari allo 0,26 per cento per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e pari allo 0,27 per cento per l’anno 2017. Contestualmente, con incrementi pari allo 0,06 per cento annuo si procederà all’allineamento graduale all’aliquota del contributo destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua ai sensi dell’articolo 25, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. A decorrere dall’anno 2013 e fino al pieno allineamento alla nuova aliquota ASpI, le prestazioni di cui agli articoli 24 e 28 vengono annualmente rideterminate, in funzione dell’aliquota effettiva di contribuzione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ogni anno precedente l’anno di riferimento, tenendo presente, in via previsionale, l’andamento congiunturale del relativo settore con riferimento al ricorso agli istituti di cui ai citati articoli 24 e 28 e garantendo in ogni caso una riduzione della commisurazione delle prestazioni alla retribuzione proporzionalmente non inferiore alla riduzione dell’aliquota contributiva per l’anno di riferimento rispetto al livello di regime.».

35.2 (testo 2)

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) all’alinea, sostituire le parole: «A decorrere dall’anno 2013» con le seguenti: «In via transitoria, per gli anni 2013-2014»;

2) alla lettera b), sostituire le parole: «20.000 euro» con le seguenti: «22.500 euro»;

3) alla lettera e), sostituire le parole: «quattro mensilità» con le seguenti: «tre mensilità».

Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, si provvede, entro il limite di 150 milioni di euro annui per gli anni 2013, 2014 e 2015, mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del Bilancio dello Stato».

52.0.2 (testo 2)

DE ANGELIS, VICARI

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Interventi in favore di lavoratori esodati e in mobilità)

1. In considerazione dei cambiamenti sociali e delle norme introdotte con il presente disegno di legge, al fine di non generare alcuna soluzione della continuità delle prestazioni del reddito l’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, come convertito dalla legge n. 214 del 2011, viene così modificato:

a) al comma 14 le parole: “nonché nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “ed inoltre si applicano le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti alla data di definizione e sottoscrizione degli accordi e/o dell’autorizzazione:”

b) al comma 14 punto a) sono soppresse le parole: “e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223”;

c) al comma 14 punto d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: “nonché ai lavoratori che, avendo risolto il rapporto di lavoro in ragione di accordi individuali sottoscritti antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011 anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, siano stati successivamente autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione”;

d) al comma 14 aggiungere, in fine, il seguente punto f): “ai lavoratori che, in ragione di accordi individuali sottoscritti antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011 anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, abbiano risolto il rapporto di lavoro, anche in data successiva al 4 dicembre 2011, a condizione che la data dell’accordo risulti da elementi certi e oggettivi, quali gli accordi sottoscritti in aziendaseguti dai verbali di conciliazione in sede sindacale, trasmessi alle direzioni provinciali del lavoro o ad altri soggetti equipollenti”;

e) il comma 15 è soppresso»

Conseguentemente alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sui risparmi di spesa derivanti dalla seguente disposizione: «Gli stanziamenti per i trasferimenti di parte capitale e parte corrente alle imprese iscritti nel bilancio di previsione dello Stato, fatti salvi quelli all’ANAS, al settore del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie dello Stato S.p.A., sono ridotti di un ammontare non inferiore a 2 miliardi di euro per il 2013, 4 miliardi di euro per il 2014 e 6 miliardi di euro a decorrere dal 2015. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.»

1.100/1

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All’emendamento 1.100, punto 1, capoverso «1-bis)», aggiungere le seguenti lettere:

«f-ter) promuovendo una maggiore inclusione delle donne nella vita economica;

f-quater) favorendo nuove opportunità di impiego ovvero di tutela del reddito per i lavoratori ultracinquantenni in caso di perdita del posto di lavoro.».

1.100/2

CARLINO, PEDICA

All’emendamento 1. 100 apportare le seguenti modificazioni:

1. sostituire il numero «3» con il seguente:

«3. al comma 3 apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole ”Il sistema di cui al comma 2 assicura,” inserire le seguenti: ”con il supporto dell’ISFOL e”;

b) dopo il primo periodo, inserire il seguente: ”Il sistema assicura, altresì, elementi conoscitivi sull’andamento dell’occupazione femminile, rilevando, in particolare, la corrispondenza dei livelli retributivi al principio di parità di trattamento.”;».

2. sostituire il numero «4» con il seguente:

«4. al comma 4, al primo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la parola: ”organizza” con le seguenti: ”e l’lstat organizzano”;

b) sostituire le parole: ”una banca dati” con le seguenti: ”delle banche dati”;

c) sostituire la parole: ”a gruppi di ricerca collegati a Università, enti di ricerca o enti che hanno anche”, con le seguenti: ”all’ISFOL, che opererà anche in collaborazione con altri organismi quali gruppi di ricerca collegati ad Università, agenzie e enti anche con”».

1.100/3

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All’emendamento 1.100, al punto 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché elementi cognitivi sulla precarietà dei soggetti occupati».

1.100/4

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

All’emendamento 1.100, dopo il punto 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: ”italiani e esteri”, aggiungere le seguenti: ”nonché agli organismi paritetici nazionali”».

3.100/1

CARLINO

All’emendamento 3.100, sopprimere il punto 1.

3.100/2

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All’emendamento 3.100, al punto 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

3.100/3

DE ECCHER

All’emendamento 3.100, al punto 1, dopo le parole: «possono prevedere», aggiungere le seguenti: «, in via diretta a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai livelli territoriale o aziendale,».

3.100/4

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

All’emendamento 3.100, al numero 1, dopo le parole: «possono prevedere» inserire le seguenti: « , in via diretta a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati,».

3.100/5

SBARBATI, D’ALIA

All’emedamento 3.100, apportare le seguenti modifiche:

1. Al punto 1, sopprimere le seguenti parole: «in luogo dell’ipotesi di cui al precedente periodo».

2. Dopo il punto 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. alla lettera g) sostituire le parole: “sessanta giorni” con le seguenti: “trenta giorni” e le parole: “novanta giorni” con le seguenti: “quarantacinque giorni”.

3. Sostituire il punto 3 con il seguente:

«3. Sostituire la lettera h) con la seguente:

“h) all’articolo 5, comma 4-bis, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ”; ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, sulla base di contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore della presente legge, svolti fra un lavoratore e un datore di lavoro o utilizzatore, ai sensi del comma 4 dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. La sanzione prevista dal presente comma non si applica alla somministrazione di lavoro””».

3.100/6

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All’emendamento 3.100, al punto 1, sostituire le parole: «6 per cento» con le seguenti: «9 per cento».

3.100/7

CARLINO

All’emendamento 3.100, sopprimere il punto 2.

3.100/8

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

All’emendamento 3.100, al punto 2, capoverso lettera g-bis), al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «rispettivamente, fino a venti giorni e trenta giorni nei casi in cui l’assunzione a termine avvenga nell’ambito di un processo organizzativo determinato: dall’avvio di una nuova attività; dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; dall’implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente».

3.100/9

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, DONAGGIO, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

All’emendamento 3.100, al punto 2, lettera g-bis), sopprimere le parole: «; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente».

3.100/10

GALIOTO

All’emendamento 3.100, al punto 2, alla lettera g-bis) dopo le parole: «dalla proroga di una commessa consistente» aggiungere il seguente periodo: «dalla partecipazione di manifestazioni fieristiche, da intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno».

3.100/11

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All’emendamento 3.100, al punto 2, lettera g-bis), sopprimere l’ultimo periodo.

3.100/12

CARLINO

All’emendamento 3.100, sopprimere il punto 3.

5.100/1

CARLINO

All’emendamento 5.100, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il numero «1»;

b) al numero «2», sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) sostituire le parole: ”50 per cento” con le seguenti: ”70 per cento”».

c) al numero «2», sopprimere la lettera b).

5.100/2

CARLINO

All’emendamento 5.100, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il numero «1» con il seguente:

«1. Al comma 1, sopprimere la lettera c)».

b) sopprimere il numero «2».

5.100/3

CARLINO

All’emendamento 5.100, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il numero «1» con il seguente:

«1. Al comma 1, sopprimere la lettera c)».

b) al numero «2», sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) sostituire le parole: ”50 per cento” con le seguenti: ”70 per cento”».

c) al numero «2», sopprimere la lettera b).

1000/4

CARLINO

All’emendamento 5.100, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il numero «1» con il seguente:

«1. Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: ”o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell’articolo 20, commi 3 e 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni;”».

b) sopprimere il numero «2».

5.100/5

CARLINO

All’emendamento 5.100, apportare le seguenti modificazioni:

«a) sostituire il numero «1» con il seguente:

«1. Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: “o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell’articolo 20, commi 3 e 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni”»;

b) al numero «2», sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) sostituire le parole: ’50 per cento’ con le seguenti: ’70 per cento’»;

c) al numero «2», sopprimere la lettera b).

5.100/6

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All’emendamento 5.100, al punto 1, capoverso «al comma 1, lettera c)», sostituire le parole: «dieci unità» con le seguenti: «quindici unità».

5.100/7

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

All’emendamento 5.100, al numero 1, dopo le parole: «dieci unità» inserire le seguenti: « . È in ogni caso esclusa la possibilità di assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato di cui all’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

5.100/8

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

All’emendamento 5.100, al punto 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al capoverso 3-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: ”Fermo restando la possibilità di assumere un apprendista, l’assunzione di ulteriori apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato di una percentuale minima di apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, come individuata dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.”».

5.100/9

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, DONAGGIO, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

All’emendamento 5.100, al numero 2, lettera a), sostituire le parole: «sempre un nuovo apprendista» con le seguenti: «un apprendista».

5.100/10

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All’emendamento 5.100, al punto 2, lettera b), capoverso «3-ter», sostituire le parole: «dieci unità» con le seguenti: «quindici unità».

5.100/11

SBARBATI, D’ALIA

All’emendamento 5.100, al punto 2, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

1. Al capoverso 3-ter, dopo le parole: «inferiore a dieci unità» aggiungere le seguenti: «esclusi gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato di durata superiore a nove mesi.».

2. Al capoverso 3-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e sostituire la parola: ‘tre’ con la seguente ‘quattro’; al comma 3, sostituire la parola: ”triennio” con la seguente: ”quadriennio”, allo stesso comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ”Il monte complessivo di cui al precedente periodo non può essere superiore a 80 ore per la durata del quadriennio qualora l’apprendista sia in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o di laurea o laurea magistrale. La formazione può essere erogata integralmente dall’azienda, o da altra struttura di riferimento dalla stessa indicata.”».

5.100/12

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

All’emendamento 5.100, al punto 2, lettera b), capoverso 3-ter, dopo le parole: «dieci unità», aggiungere le seguenti: «e sono in ogni caso suscettibili di deroghe tramite la contrattazione collettiva che ne stabilisce, in particolare, modalità e condizioni».

5.100/13

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

All’emendamento 5.100, al punto 2, lettera b), sopprimere il 3-quater.

5.100/14

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

All’emendamento 5.100, dopo il punto 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente lettera:

«d-bis) all’articolo 3, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

”2-bis. Nella Provincia Autonoma di Bolzano, considerato il suo particolare sistema della formazione professionale, la disposizione di cui all’articolo 4, comma 5, trova applicazione, previa intesa fra le parti sociali a livello nazionale o territoriale, anche per l’apprendistato di cui all’articolo 3”.».

7.100/1

CARLINO

All’emendamento 7.100, sopprimere il punto 1.

7.100/2

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All’emendamento 7.100, sostituire il punto 1 con il seguente:

«1. La lettera a) è soppressa».

7.100/3

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

All’emendamento 7.100, sostituire il punto 1 con il seguente:

«1. Sopprimere la lettera a)».

7.100/4

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, DONAGGIO, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

All’emendamento 7.100, al comma 1, capoverso «punto 1», sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all’articolo 34, sono apportate le seguenti modifiche: ”al comma 1 le parole: ‘ai sensi dell’articolo 37’ sono soppresse; il comma 2 è sostituito dal seguente: ”Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro possono disciplinare specificamente le prestazioni di lavoro intermittente rese da soggetti fino a venticinque anni di età e lavoratori con più di cinquantacinque anni, in particolare ricorrendo alla somministrazione di lavoro e assorbendo in tal modo le analoghe previsioni dell’ordinamento di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368”».

7.100/5

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All’emendamento 7.100, al punto 1, capoverso lettera a), sostituire le parole: «cinquantacinque anni di età» con le seguenti: «quarantacinque anni di età».

7.100/6

POLI BORTONE, FLERES

All’emendamento 7.100, al comma 1, alla fine della lettera a), aggiungere il seguente periodo: «Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso nelle ipotesi di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.».

7.100/7

CARLINO

All’emendamento 7.100, sopprimere il punto 2.

7.100/8

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

All’emendamento 7.100, al punto 2, sostituire il comma 3-bis con il seguente:

«3-bis. Prima dell’inizio della prestazione lavorativa il datore di lavoro è tenuto a comunicame la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante fax o posta elettronica certificata. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate ulteriori modalità semplificate di comunicazione».

7.100/9

SBARBATI, D’ALIA

All’emendamento 7.100, al punto 2, lettera b), capoverso 3-bis, primo periodo, sopprimere la parola: «certificata» e al terzo periodo sostituire le parole: «euro 400» con le seguenti: «euro 200» e le parole: «euro 2.400» con le seguenti: «euro 1000»

7.100/10

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

All’emendamento 7.100, al punto 2, lettera b), capoverso 3-bis, sostituire le parole da: «da euro 400» a «n. 124» con le seguenti: «da 100 a 300 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata per almeno tre volte nell’arco di sei mesi, la sanzione amministrativa è da 300 a 1.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata per almeno cinque volte nell’arco di sei mesi, la sanzione amministrativa è da 900 a 1.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta».

7.100/11

CRISTINA DE LUCA, RUTELLI, BRUNO, RUSSO

All’emendamento 7.100, al capoverso 3-bis, sostituire le parole: «euro 400» con le seguenti: «euro 200» e le parole: «euro 2.400» con le seguenti: «euro 1.000».

7.100/12

CARLINO

All’emendamento 7.100, sopprimere il punto 3.

7.100/13

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

All’emendamento 7.100, sostituire il punto 3 con il seguente: «Sopprimere la lettera c)».

8.100/1

SBARBATI, D’ALIA

All’emendamento 8.100, al punto 1, premettere il seguente:

«01. Al comma 1, lettera a), capoverso ”1” dopo le parole ”rappresentanti di commercio” aggiungere le seguenti: ”e dei mandatari S.I.A.E.”».

8.100/2

SBARBATI, D’ALIA

All’emendamento 8.100, al punto 1, premettere il seguente:

«01. Al comma 1, lettera a), capoverso ”1”, sostituire le parole: ”Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio,” con le seguenti: ”Ferma restando la disciplina dei soggetti che svolgono le attività di cui agli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,”».

8.100/3

DE ECCHER

All’emendamento 8.100, sostituire il punto 1 con il seguente:

«1. Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

“b-bis) L’articolo 63 è sostituito dal seguente: ‘Art. 63. – (Corrispettivo) – 1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e, in relazione a ciò nonché alla particolare natura della prestazione e del contratto che la regola, non può essere inferiore ai minimi stabiliti, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, in modo specifico per ciascun settore di attività, eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici e in ogni caso avuto riguardo ai minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, a livello territoriale. In assenza di tale determinazione specifica dei minimi da parte della contrattazione collettiva, il compenso non può essere inferiore, adottati gli adeguati criteri di comparazione e proporzione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto.'”».

Conseguentemente, sopprimere il punto 2.

8.100/4

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

All’emendamento 8.100, al numero 1, sostituire il capoverso «b-bis)», con il seguente:

«b-bis) L’articolo 63 è sostituito dal seguente: ”Art. 63. – (Corrispettivo) – 1. Il compenso corrisposto al collaboratore a progetto deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e deve essere definito in relazione alla particolare natura della prestazione. Il compenso non può essere inferiore ai minimi stabiliti per prestazioni paragonabili in ciascun settore di attività dai contratti collettivi nazionali a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, a livello decentrato, che regolano specificamente tali collaborazioni sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2. In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell’attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto”.».

Conseguentemente, sopprimere il numero 2.

8.100/5

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All’emendamento 8.100, al punto 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro i sei mesi successivi all’emanazione del predetto decreto ministeriale i contratti a progetto in corso sono rivisitati per il relativo adeguamento del compenso se inferiore».

9.100/1

SBARBATI, D’ALIA

All’emendamento 9.100, apportare le seguenti modifiche:

1) al punto 1, premettere il seguente: «01. Dopo le parole ”almeno due dei seguenti presupposti” aggiungere le seguenti ”di cui uno deve essere quello previsto alla successiva lettera c)”»;

2) al punto 4, capoverso «1-bis», dopo le parole: «la prestazione lavorativa presenti» aggiungere le seguenti: «almeno uno dei».

9.100/2

CARLINO

All’emendamento 9.100, sopprimere il punto 1.

9.100/3

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All’emendamento 9.100, al punto 1, capoverso «alla lettera a)», sostituire le parole: «otto mesi» con le seguenti: «dieci mesi».

9.100/4

CARLINO

All’emendamento 9.100, sopprimere il punto 2.

9.100/5

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All’emendamento 9.100, al punto 2, capoverso «alla lettera b)» sostituire le parole: «80 per cento» con le seguenti: «95 per cento».

9.100/6

CARLINO

All’emendamento 9.100, sopprimere il punto 3.

9.100/7

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All’emendamento 9.100, sostituire il punto 3 con il seguente:

«3. La lettera c) è soppressa».

9.100/8

CARLINO

All’emendamento 9.100, sopprimere il punto 4.

9.100/9

CARLINO

All’emendamento 9.100, al punto 4, sopprimere il capoverso «1-bis».

9.100/10

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, DONAGGIO, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

All’emendamento 9.100, al numero 4, capoverso «comma 1-bis», lettera b), sostituire le parole: «non inferiore a 1,25 volte» con le seguenti: «non inferiore a 1,5 volte».

9.100/11

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, DONAGGIO, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

All’emendamento 9.100, al punto 4, sopprimere il comma 1-ter.

9.100/12

CARLINO

All’emendamento 9.100, al punto 4, sopprimere il capoverso «1-ter».

9.100/13

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

All’emendamento 9.100, al punto 4, dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

«1-quater. La presunzione di cui al comma 1 non si applica nel caso in cui i compensi corrisposti al collaboratore siano di importo superiore ai minimi previsti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili nell’impresa committente per mansioni di contenuto analogo, a parità di estensione temporale dell’attività oggetto della prestazione. Ai fini del raffronto, nella retribuzione di riferimento devono essere computati anche i ratei delle eventuali mensilità aggiuntive e la quota di accantonamento per il trattamento di fine rapporto.».

11.100/1

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

All’emendamento 11.100, al comma 1, sopprimere la lettera a).

11.100/2

CARLINO

All’emendamento 11.100, lettera a), «Articolo 70», al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «meramente occasionale» aggiungere le seguenti: «, episodica e discontinua»;

b) sopprimere l’ultimo periodo.

11.100/3

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

All’emendamento 11.100, al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «superiori a 5.000 euro» con le seguenti: «superiori a 8.000 euro».

b) sostituire le parole: «nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti» con le seguenti: «nei confronti dei committenti di tutti settori produttivi» .

c) sostituire le parole:«superiori a 2.000 euro» con le seguenti: «superiori a 3.000 euro».

11.100/4

GALIOTO

All’emendamento 11.100, dopo le parole: «intercorsa nell’anno precedente» sopprimere le seguenti: «Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma».

11.100/5

CARLINO

All’emendamento 11.100, lettera a), «Articolo 70», al comma 1, sopprimere l’ultimo periodo.

11.100/6

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All’emendamento 11.100, al comma 1, lettera a), sopprimere il periodo da: «Fermo restando» fino a «ai sensi del presente comma 2».

11.100/7

NEROZZI, PASSONI

All’emendamento 11.100, alla lettera a), capoverso «Art. 70», al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Sono escluse dal ricorso al lavoro accessorio le attività a scopo commerciale e gli studi professionali».

11.100/8

GALIOTO

All’emendamento 11.100, sostituire il secondo periodo del comma 1 con il seguente: «Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un armo solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 3.500 euro, rivalutati annualmente ai sensi presente comma».

11.100/9

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, DONAGGIO, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

All’emendamento 11.100, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 70», comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «committenti imprenditori commerciali» inserire le seguenti: «, limitatamente alle prestazioni rese nell’ambito delle vendite straordinarie di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché delle prestazioni di carattere discontinuo rese nel settore del turismo durante il fine settimana, nelle festività, nei periodi di vacanze scolastiche, come individuate dalla contrattazione collettiva nazionale,».

11.100/10

GALIOTO

All’emendamento 11.100 dopo le parole: «rivalutati annualmente ai sensi del presente comma» aggiungere il seguente periodo: «Il limite di cui al periodo precedente non si applica al settore turismo e dei pubblici esercizi».

11.100/11

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

All’emendamento 11.100, al comma 1, lettera a), sostituire i periodi da 2 a 4, con il seguente:

«2. Le prestazioni di cui al comma 1 possono comunque essere rese nell’ambito di attività agricole di carattere stagionale, svolte anche in forma imprenditoriale, da pensionati, da casalinghe, da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università, e da persone iscritte regolarmente all’assicurazione obbligatoria».

11.100/12

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All’emendamento n. 11.100, alla lettera a), capoverso «art. 70», terzo periodo, dopo le parole: «patto di stabilità interno» inserire le seguenti: «Per gli Enti Locali che si avvalgono delle prestazioni di lavoro accessorio per lavori di utilità sociale sul proprio territorio, finalizzati a potenziare i servizi alla comunità, le relative spese sono conteggiate tra le spese per il sociale».

11.100/13

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All’emendamento n. 11.100, alla lettera a), capoverso «art. 70», dopo il terzo periodo inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di dare piena attuazione in materia di libertà di accesso ed esercizio delle attività di servizi, le società appaltatrici dei servizi posso ricorrere alle prestazioni di cui al comma 1 presso impianti fieristici ed eventi culturali, nonché presso tutti gli impianti sportivi a prescindere dalla capienza».

12.1000/1

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, DONAGGIO, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

All’emendamento 12.1000, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «disciplina dei tirocini formativi,» aggiungere le seguenti: «svolti esclusivamente durante lo svolgimento di attività di formazione presso scuole ed istituti di ogni ordine e grado e università,».

12.1000/2

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All’emendamento 12.1000, al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «forme» con la seguente: «tipologie».

12.1000/3

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, DONAGGIO, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

All’emendamento 12.1000, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «elementi qualificanti del tirocinio» aggiungere le seguenti: «in relazione ai contenuti formativi dello stesso».

12.1000/4

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All’emendamento 12.1000, al comma 1, sopprimere la lettera d).

12.1000/5

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All’emendamento 12.1000, al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) previsione di un rimborso spese in relazione alla prestazione svolta».

12.1000/6

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, DONAGGIO, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

All’emendamento 12.1000, al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «il riconoscimento di un’indennità» con le seguenti: «il riconoscimento di una congrua indennità».

12.1000/7

POLI BORTONE, FLERES

All’emendamento 12.1000, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) l’indennità di cui alla precedente lettera d) è esente dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali ed assistenziali».

12.1000/8

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All’emendamento 12.1000, sopprimere il comma 2.

12.1000/9

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, DONAGGIO, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

All’emendamento 12.1000, al comma 2, dopo le parole: «a carico del trasgressore» aggiungere le seguenti: «la trasformazione del rapporto di lavoro in un contratto a tempo indeterminato fin dal primo giorno di utilizzo nonché».

12.1000/10

SPADONI URBANI

All’emendamento 12.1000, al comma 2, sostituire le parole: «da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro» con le seguenti: «da un minimo di 400 a un massimo di 2.400 euro».

12.1000/11

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All’emendamento 12.1000, al comma 2, sostituire le parole: «1.000 euro», con le seguenti: «500 euro».

12.1000/12

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All’emendamento 12.1000, al comma 2, sostituire le parole: «6.000 euro», con le seguenti: «3.000 euro».

12.1000/13

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All’emendamento 12.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis) All’articolo 11, comma 1, lettera a), numero 5), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo le parole: ”di formazione e lavoro” sono inserite le seguenti: ”e per i soggetti di cui all’articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, assunti con contratto a tempo indeterminato”.»

Conseguentemente, all’articolo 70, sono aggiunti i seguenti commi:

«3. A decorrere dal 1º gennaio 2012, in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, su tutti i redditi di importo superiore a 90.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 5 per cento sulla parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro.

4. Il comma 31-bis dell’articolo 24 del decreto-legge n. 211 del 2011 è sostituito dal seguente: “31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell’articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: ‘In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dallo gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l’importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l’importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) a 120 per cento della parte eccedente l’importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25 per cento della parte eccedente l’importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l’importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35 per cento della parte eccedente l’importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l’importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l’importo di 390.000 euro lordi annui'”».

13.1000/1

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All’emendamento 13.1000, sostituire i punti 1), 2) e 3) con il seguente:

«1. Il comma 4 è soppresso».

13.1000/2

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All’emendamento 13.1000, sopprimere il punto 1.

13.1000/3

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All’emendamento 13.1000, sopprimere il punto 2.

13.1000/4

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All’emendamento 13.1000, al punto 2, capoverso «3-bis», sopprimere le parole da: «è recapitata», fino a: «ovvero».

13.1000/5

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All’emendamento 13.1000, sopprimere il punto 3.

13.1000/6

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, DONAGGIO, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

All’emendamento 13.1000, al comma 3, capoverso 7-bis, sostituire le parole: «può essere sospesa» con le seguenti: «è sospesa».

13.1000/7

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All’emendamento 13.1000, al punto 3, sostituire le parole: «quindici giorni», con le seguenti: «trenta giorni».

13.1000/8

CRISTINA DE LUCA, RUTELLI, BRUNO, RUSSO

All’emendamento 13.1000, dopo il punto 3, inserire il seguente:

«3-bis) Al comma 6, sostituire le parole: ”lettere a) e b)”, con le seguenti: ”a), c) ed e)”».

13.100/1

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

All’emendamento 13.100, premettere il seguente comma:

«04-bis. Al comma 4, capoverso ”art. 7, comma 3”, dopo le parole:”di cui all’articolo 410 del codice di procedura civile.” aggiungere le seguenti: “Il lavoratore in tale sede o preventivamente potrà comunicare di volersi avvalere delle sedi di conciliazione, in sede sindacale, comprese quelle istituite dalla contrattazione collettiva ai sensi degli articoli 410 e seguenti del Codice di Procedura Civile”.».

13.100/2

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

All’emendamento 13.100, premettere il seguente comma:

«04-bis. Al comma 4, capoverso ”art. 7, comma 3”, sopprimere il seguente periodo:”Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore”.».

13.100/3

SBARBATI, D’ALIA

All’emendamento 13.100, al comma 4-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il datore di lavoro può sospendere il lavoratore dal giorno della comunicazione di avvio del procedimento di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604. Il lavoratore che all’esito del procedimento venga licenziato ha diritto all’indennità di mancato preavviso. In caso contrario conserva il diritto alla retribuzione per il periodo di sospensione».

14.1000/1

CARLINO

All’emendamento 14.1000, sostituire le parole da: «capoverso quarto comma», fino alla fine, con le seguenti: «sopprimere i capoversi dal primo al decimo».

14.1000/2

SBARBATI, D’ALIA

All’emendamento 14.1000, premettere alle parole: «sulla base delle previsioni di legge», le seguenti: «perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa», e premettere alle parole: «sulla base delle tipizzazioni», le seguenti: «perché il fatto non rientra tra le condotte punibili con una sanzione espulsiva».

14.1000/3

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All’emendamento 14.100, al comma 1, sostituire le parole: «sulla base delle tipizzazioni» con le seguenti: «sulla base delle previsioni di legge e delle tipizzazioni».

14.100/1

CARLINO

All’emendamento 14.100, sostituire la parole da: «al quarto capoverso» fino alla fine, con le seguenti: «sopprimere i capoversi dal primo al decimo».

17.1000/1

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All’emendamento 17.1000, sopprimere il punto 1.

17.1000/2

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All’emendamento 17.1000, al punto 2, sostituire le parole: «cinque giorni» con le seguenti: «dieci giorni».

17.1000/3

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All’emendamento 17.1000, al punto 3, sostituire le parole: «sopprimere le parole: “L’udienza di comparizione deve essere fissata non oltre 30 giorni dal deposito del ricorso”» con le seguenti: «sostituire le parole: “L’udienza di comparizione deve essere fissata non oltre 30 giorni dal deposito del ricorso” con le seguenti: “L’udienza di comparizione deve essere fissata non oltre 60 giorni dal deposito del ricorso”».

18.1000/1

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, DONAGGIO, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

All’emendamento 18.1000, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvi i casi di rimessione in termini ai sensi dell’articolo 153, secondo comma, del codice di procedura civile».

19.1000/1

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All’emendamento 19.1000, al comma 1, sostituire le parole: «Il reclamo» con le seguenti: «L’opposizione».

19.1000/2

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All’emendamento 19.1000, al comma 1, sostituire la parola: «reclamo» con la seguente: «opposizione».

19.1000/3

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All’emendamento 19.1000, al comma 1, sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le seguenti: «entro sessanta giorni».

19.1000/4

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, DONAGGIO, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

All’emendamento 19.1000, aggiungere, in fine, le seguenti parole «, salvi i casi di rimessione in termini ai sensi dell’articolo 153, secondo comma, del codice di procedura civile,».

25.1000/1

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All’emendamento 25.1000, sostituire le parole: «nel medesimo periodo» con le seguenti: «nello stesso arco temporale».

27.100/1

VIESPOLI, POLI BORTONE, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, ALBERTO FILIPPI, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

All’emendamento 27.100, al comma 4-bis, sostituire le parole: «Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne di cui all’articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.» con le seguenti: «Fondo per interventi urgenti ed indifferibili di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrata dall’articolo 33, comma 1 della legge 12 novembre 2011,n. 183.».

27.100/2

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All’emendamento 27.100, al comma 1, capoverso «4-bis», sostituire le parole: «centottanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni».

28.1000/1

MONGIELLO, PASSONI, PIGNEDOLI, ANTEZZA, ANDRIA, BERTUZZI, FOLLINI, PERTOLDI, RANDAZZO, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI

All’emendamento 28.1000, sostituire le parole da: «sopprimere» fino alla fine del periodo con le seguenti: «apportare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere le parole: ”non raggiungano il requisito contributivo di 52 settimane di contribuzione negli ultimi due anni, ma”;

2) aggiungere infine il seguente periodo: ”Per i soggetti di cui al presente comma, ai soli fini del conseguimento del diritto ai trattamenti pensionistici, i contributi figurativi sono riconosciuti, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 24, comma 5, per un numero di settimane di contribuzione pari a quello delle settimane lavorate negli ultimi dodici mesi.”.»

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, valutati in 300 milioni a decorrere dall’anno 2013, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 1-ter.

1- ter. In aggiunta a quanto previsto dall’articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 10 milioni di euro per l’anno 2012 e di 100 milioni a decorrere dall’anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 10 milioni di euro per l’anno 2012 e di 150 milioni a decorrere dall’anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 5 milioni di euro per l’anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall’anno 2013. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all’articolo 01 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al presente comma, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa».

29.100/1

SBARBATI, D’ALIA

All’emendamento 29.100, apportare le seguenti modifiche:

1. Al punto 1, premettere il seguente:

«01. Al comma 5, lettera a) dopo le parole: ”assenti” aggiungere, infine, il seguente periodo: ”Il contributo addizionale di cui al comma 4 non si applica,altresì, ai lavoratori assunti a temine in sostituzione di lavoratori che siano stati assegnati ad altre mansioni per effetto di una accertata inidoneità fisica temporanea;”»;

2. Dopo il punto 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 5, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

”d-bis) ai lavoratori dipendenti delle aziende esercenti servizi pubblici essenziali alle quali si applica la legge 12 giugno 1990, n. 146;”».

3. Dopo il punto 2, aggiungere il seguente:

«2-bis.Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

“14-bis. All’onere derivante dal comma 5, lettera a), ultimo periodo, e lettera d-bis), pari a 0,6 milioni di euro per l’anno 2013 e 1,2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014, si provvede mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate di cui all’articolo 71, comma 5″».

4. Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente all’articolo 71, comma 5, sostituire le parole: “40 euro” con le seguenti: “41 euro”».

29.100/2

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

All’emendamento 29.100, sostituire il punto 1 con i seguenti:

«1. Al comma 5, lettera b), dopo la parola “modificazioni” aggiungere le seguenti: “nonché delle ulteriori attività individuate ai sensi dell’articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368″.

1-bis. Al comma 6, sostituire le parole “Nei limiti delle ultime sei mensilità” con le seguenti: “Nei limiti delle ultime dodici mensilità” e, al secondo periodo, le parole “entro il termine di sei mesi” con le seguenti: “entro il termine di dodici mesi”».

29.100/3

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

All’emendamento 29.100, al punto 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le seguenti parole: «fino al 31 dicembre 2015»;

b) sopprimere le seguenti parole: «entro il 31 dicembre 2011».

29.100/4

VIESPOLI, POLI BORTONE, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, ALBERTO FILIPPI, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

All’emendamento 29.100, al comma 1, sostituire le parole: «Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne di cui all’articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,» con le seguenti: «Fondo per interventi urgenti ed indifferibili di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrata dall’articolo 33, comma 1 della legge 12 novembre 2011,n. 183».

29.100/5

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

All’emendamento 29.100, dopo il punto 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

”b-bis) agli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali trovano applicazione le norme di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, all’articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all’articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni”».

29.100/6

SBARBATI, D’ALIA

All’emendamento 29.100, dopo il punto 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 5, aggiungere, infine la seguente:

”d-bis) ai lavoratori assunti a termine per punte stagionali di attività”«.

        Conseguentemente ai maggiori oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne di cui all’articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

29.100/7

SBARBATI, D’ALIA

All’emendamento 29.100, apportare le seguenti modifiche:

1. dopo il punto 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «La restituzione del contributo addizionale di cui al comma 4, avviene altresì in presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori già occupati con contratto a termine, nell’ambito di specifiche graduatorie. In tale caso, l’entità complessiva della restituzione realizzabile non potrà comunque superare l’ammontare dei contributi addizionali versati per un numero di contratti a termine pari alla quantità di lavoratori complessivamente stabilizzati in ciascun anno e fermo restando il limite di sei mensilità pro capite e la restituzione avverrà entro il mese di gennaio di ciascun anno con riferimento alle stabilizzazioni operate nell’anno solare precedente»;

        2. dopo il punto 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

        “14-bis. All’onere derivante dal comma 6, quarto e quinto periodo, pari a 0,6 milioni di euro per l’anno 2013 e 1,2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014, si provvede mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate di cui all’articolo 71, comma 5″.

        3. aggiungere in fine il seguente periodo: «Conseguentemente all’articolo 71, comma 5, sostituire le parole: “40 euro” con le seguenti: “41 euro”».

29.100/8

SBARBATI, D’ALIA

All’emendamento 29.100, dopo il punto 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Al comma 7, dopo le parole. ”dalle dimissioni”, inserire le seguenti: ”non per giusta causa, dalla risoluzione consensuale del rapporto o dal licenziamento per motivi disciplinari,”.

        1-ter. Al comma 8 dopo le parole: ”dalle dimissioni” aggiungere le seguenti: ”non per giusta causa” e dopo le parole: ”dal recesso del lavoratore,” aggiungere le seguenti: ”dalla risoluzione consensuale del rapporto o dal licenziamento per motivi disciplinari,”».

29.100/9

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

All’emendamento 29.100, dopo il punto 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al comma 7, dopo la parola: ”dimissioni” aggiungere le seguenti: ”e da risoluzione consensuale”».

29.100/10

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

All’emendamento 29.100, dopo il punto 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Sopprimere il comma 8».

29.100/11

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

All’emendamento 29.100, dopo il punto 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al comma 8 dopo la parola: ”dimissioni” aggiungere le seguenti: ”e da risoluzione consensuale”».

29.100/12

SBARBATI, D’ALIA

All’emendamento 29.100, sostituire il punto 2, con il seguente:

        «2. Sostituire il comma 9 con il seguente:

        ”9. Il contributo di cui al comma 7 non è dovuto, in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili, nonché fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il contributo di cui all’articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223”».

        Conseguentemente ai maggiori oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne di cui all’articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

29.100/13

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

All’emendamento 29.100, dopo il punto 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Al comma 11, sostituire le parole: ”una contribuzione pari all’1,31 per cento” con le seguenti: ”una contribuzione pari allo 0,20 per cento”».

31.1000/1

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All’emendamento 31.1000, sostituire le parole: «sopprimere la seguente: ”(ASpI)”» con le seguenti: «sostituire le seguenti: ”sopprimere la seguente: (ASpI)” » con le seguenti: ”(ASpI e mini-ASpI)”».

35.100/1

VIESPOLI, POLI BORTONE, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, ALBERTO FILIPPI, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

Al comma 5-bis, sostituire le parole: «Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne di cui all’articolo 24, comma 27, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,» con le seguenti: «Fondo per interventi urgenti ed indifferibili di cui all’articolo 7-quinquies, comma l, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrata dall’articolo 33, comma 1 della legge 12 novembre 2011,n. 183.».

35.100/2

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

All’emendamento 35.100, al capoverso 5-bis, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «Nei tre mesi antecedenti la decorrenza del periodo transitorio si provvede a verificare, sulla base degli esiti del monitoraggio effettuato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, con particolare riferimento alle misure di cui all’articolo 8, l’estensione e la composizione della platea di beneficiari dell’indennità di cui al presente articolo, nonché l’importo medio delle prestazioni erogate, al fine di quantificare le risorse finanziarie necessarie per sostituire, a decorrere dall’anno 2016, l’indennità medesima con il trattamento di cui all’articolo 28, in coerenza con il carattere universalistico dell’assicurazione sociale per l’impiego.».

        Conseguentemente, dopo il comma 5-bis, inserire i seguenti:

        «5-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 5-bis, valutati in 800 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa derivanti dalla disposizione di cui al comma 5-quater.

        5-quater. In aggiunta a quanto previsto dall’articolo 1, comma 01, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo almeno pari a 50 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015 e 300 milioni a decorrere dall’anno 2016 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 50 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015 e 450 milioni a decorrere dall’anno 2016. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 10 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015 e 50 milioni a decorrere dall’anno 2016. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all’articolo 01 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al presente comma, producano per ogni anno effettivi maggiori risparmi di spesa».

37.1000/1

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All’emendamento 37.1000, sostituire le parole: «sopprimere le parole: ”, organizzati dalla Regione”» con le seguenti: «sostituire le parole: ”sopprimere le parole: , organizzati dalla Regione”” con le seguenti: ”organizzati anche dalle regioni”».

42.0.100/1

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, DONAGGIO, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

All’emendamento 42.0.100, all’articolo «Art. 42-bis», apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «ovvero la rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l’altro»;

            b) al comma 4, sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Il trattamento è riconosciuto nel limite delle risorse non superiore a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai tabacchi lavorati, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.».

42.0.100/2

VIESPOLI, POLI BORTONE, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, ALBERTO FILIPPI, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

All’emendamento 42.0.100, al comma 4, sostituire le parole: «Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne di cui all’articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,» con le seguenti: «Fondo per interventi urgenti ed indifferibili di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrata dall’articolo 33, comma 1 della legge 12 novembre 2011,n. 183.».

43.1000/1

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All’emendamento 43.1000, dopo le parole: «alcun compenso» aggiungere le seguenti: «né ad alcun rimborso spese».

53.1000/1

SBARBATI, D’ALIA

All’emendamento 53.1000, sostituire le parole: «a tempo determinato, anche in somministrazione» con le seguenti: «e di inserimento» e aggiungere, infine, le seguenti parole: «e al comma 4 la parola ”annualmente” è soppressa, dopo le parole: ”delle politiche sociali” sono aggiunte le seguenti: ”con previsione triennale da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,”».

54.1000/1

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All’emendamento 54.1000, al capoverso «a-bis», sostituire le parole: «dalla legge» con le seguenti: «dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 368/2001 e successive integrazioni e modificazioni».

54.1000/2

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All’emendamento 54.1000, al capoverso «a-bis», dopo le parole: «contratto collettivo» inserire le seguenti: «di riferimento».

56.1000/1

CARLINO

All’emendamento 56.1000, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. la lettera a), è sostituita dalla seguente:

            «a) il comma 1, è sostituito dai seguenti:

        “1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) il comma 1 dell’articolo 22 è sostituito dal seguente:

        ‘1. Le lavoratrici hanno diritto a un’indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2’.

            b) l’articolo 28 è sostituito dal seguente:

        ‘Art. 28. – (Congedo di paternità). – 1. Il padre lavoratore è tenuto:

            a) a presentare al datore di lavoro, entro trenta giorni dalla data del parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 46 del testo unico dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

            b) ad astenersi obbligatoriamente dal lavoro per un periodo di quindici giorni lavorativi continuativi entro i tre mesi successivi alla data di nascita del figlio, previa comunicazione al datore di lavoro.

        2. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

        3. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 2 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445′.

        1-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012, si provvede con quota parte delle maggiori entrate determinate a decorrere dall’anno 2012 dalle disposizioni di cui al comma 1-ter, ed accertate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

        1-ter. Il comma 1 dell’articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

        ‘1. A decorrere dal 1º gennaio 2012, il prelievo erariale unico di cui all’articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003. n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003. n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d’imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

            a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell’anno 2008;

            b) 12,1 per cento, sull’incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;

            c) 11,1 per cento, sull’incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;

            d) 9,5 per cento, sull’incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;

            e) 8,5 per cento, sull’incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008′.

        1-quater. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma della disciplina a tutela della maternità.

        1-quinquies. Il decreto legislativo di cui al comma 1-quater è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

            a) riconoscimento, senza vincoli di anzianità contributiva, alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritte ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, e alle lavoratrici iscritte ad una delle gestioni dell’Istituto nazionale della previdenza sociale previste per i lavoratori autonomi, del diritto ad un’indennità per maternità per i due mesi precedenti la data effettiva del parto e per i tre mesi successivi alla data stessa di entità pari all’80 per cento del reddito medio giornaliero da lavoro prodotto nei dodici mesi precedenti l’inizio del congedo di maternità ovvero pari, se superiore, all’80 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per ciascuna tipologia di lavoro autonomo e professionale;

            b) riconoscimento alle lavoratrici di cui alla lettera a) della facoltà di astensione totale o parziale dal lavoro per il periodo di godimento dell’indennità per maternità, anche ai fini dell’applicazione nel medesimo periodo di un regime di contribuzione previdenziale di tipo totalmente o parzialmente figurativo;

            c) riconoscimento, ai fini dell’accesso alla contribuzione figurativa di cui alla lettera b), del diritto all’astensione anticipata per gravidanza a rischio, secondo le fattispecie e modalità di cui all’articolo 17 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni;

            d) estensione, con particolare riferimento alle piccole e micro imprese, della possibilità di sostituzione in caso di maternità delle lavoratrici autonome, già riconosciuta dall’articolo 4, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ai familiari della lavoratrice stessa, come individuati ai sensi dell’articolo 230-bis del codice civile, nonché ai soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto;

            e) riconoscimento di una speciale indennità di maternità per il periodo intercorrente fra i due mesi precedenti la presunta data del parto ed i tre mesi successivi alla nascita alle donne che non godono di trattamenti economici per malattia, di trattamento di disoccupazione, sia ordinario sia speciale, di trattamento di integrazione salariale sia ordinario sia straordinario, di indennità di maternità di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo marzo 2001, n. 151, o dei trattamenti di cui alla lettera a) del presente comma”.»

        2. la lettera b), è sostituita dalla seguente:

        «b) sopprimere i commi 2 e 3».

56.1000/2

VITTORIA FRANCO, GHEDINI, BLAZINA, ROILO, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, ARMATO, BASTICO, BERTUZZI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, DONAGGIO, INCOSTANTE, PINOTTI, CRISTINA DE LUCA, MONGIELLO, CARLONI

All’emendamento 56.1000, apportare le seguenti modifiche:

1. alla lettera a), sostituire le parole da : «Il padre lavoratore » fino alla fine, con le seguenti: «Il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio o dall’adozione di un minore, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di quindici giorni, anche continuativi, in aggiunta all’obbligo di astensione della madre, con un riconoscimento di un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100 per cento della retribuzione.».

2. dopo la lettera a), inserire le seguenti:

            «a-bis) al comma 1, lettera a), terzo periodo, sostituire le parole: “78 milioni” con le seguenti: “500 milioni” e le parole: “65 milioni” con le seguenti: “150 milioni”, nonché aggiungere, infine, le seguenti parole: “e quanto a 350 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui alla lettera a-ter);

        a-ter) In aggiunta a quanto previsto dall’articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 20 Il, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l’anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall’anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l’anno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall’anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l’anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall’anno 2013. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del piano industriale di cui all’articolo 01 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui alla presente lettera, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa”».

56.1000/3

VITTORIA FRANCO, GHEDINI, BLAZINA, ROILO, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, ARMATO, BASTICO, BERTUZZI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, DONAGGIO, INCOSTANTE, PINOTTI, CRISTINA DE LUCA, MONGIELLO, CARLONI

All’emendamento 56.1000, apportare le seguenti modifiche:

1. alla lettera a), sostituire le parole da : «Il padre lavoratore » fino alla fine, con le seguenti: «Il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio o dall’adozione di un minore, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di tre giorni, anche continuativi, in aggiunta all’obbligo di astensione della madre, con un riconoscimento di un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100 per cento della retribuzione.».

2. dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, lettera a), terzo periodo,sostituire le parole:«78 milioni»con le seguenti:«131 milioni»e le parole:«65 milioni»con le seguenti:«118 milioni».

56.1000/7

VITTORIA FRANCO, GHEDINI, BLAZINA, ADAMO, ARMATO, BERTUZZI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, DONAGGIO, INCOSTANTE, ROILO, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, PINOTTI, MONGIELLO, CARLONI

All’emendamento 56.1000, apportare le seguenti modifiche:

        1. dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) al comma 1, lettera a),terzo periodo sostituire le parole:”78 milioni” con le seguenti: “500 milioni”; sostituire le parole: “65 milioni” con le seguenti: “150 milioni”; nonché aggiungere, in fine, le seguenti parole: “e quanto a 200 milioni di euro a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui alla lettera a-bis)”;

a-ter) al comma 1, lettera a),dopo il terzo periodo aggiungere i seguenti: “In aggiunta a quanto previsto dall’articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l’anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall’anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l’anno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall’anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l’anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall’anno 2013. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all’articolo 01 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui alla presente lettera per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa”».

2. dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

        «b-bis) al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

“b-bis) le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti in condizione di accedere al congedo parentale di cui all’articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, possono richiedere al datore di lavoro, in alternativa all’accesso a tale istituto, la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento, per un periodo massimo di un anno. A seguito dell’esercizio della facoltà di cui alla presente lettera, i datori di lavoro sono esonerati, per tutta la durata del rapporto a tempo parziale, dall’obbligo del versamento dei contributi alle forme di assicurazione generale obbligatoria. I medesimi datori di lavoro sono tenuti a corrispondere alle lavoratrici ed ai lavoratori, a titolo di integrazione della retribuzione, una percentuale non inferiore ad un terzo dei contributi ammessi all’esonero. I periodi di attività lavorativa a tempo parziale sono coperti da contribuzione figurativa utile ai fini della maturazione del diritto e del calcolo della misura delle prestazioni previdenziali, secondo le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155″».

56.1000/4

GHEDINI, BLAZINA, ADAMO, BIONDELLI, ROILO, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI, CARLONI, MONGIELLO

All’emendamento 56.1000, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

        «a-bis) al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

“a-bis) per la madre lavoratrice con figli fino a tre anni di età che dichiari, con apposita comunicazione preventiva all’INPS, la volontà di accedere al congedo parentale retribuito di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a tre mesi, l’indennità di cui al medesimo articolo è determinata nel 60 per cento della retribuzione. Entro il periodo suddetto, è fatta salva la possibilità per la madre lavoratrice di recedere in ogni momento dal regime speciale di cui alla presente lettera, con conseguente ricalcolo del trattamento economico a valere sulle indennità relative ai periodi di congedo parentale in regime ordinario.”».

        Conseguentemente, dopo la lettera b), inserire la seguente:

        «b–bis) Dopo il comma 1, inserire il seguente:

 ” 1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, lettera a-bis), si provvede, entro il limite di 50 milioni di euro annui per gli anni 2013, 2014 e 2015, mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del Bilancio dello Stato.”».

56.1000/5

SBARBATI, D’ALIA

All’emendamento 56.1000, alla lettera b), aggiungere, infine, il seguente periodo: «Rientra tra i servizi di baby-sitting il servizio Tagesmutter/Mamme di giorno e gli altri servizi analoghi».

56.1000/6

GHEDINI, VITTORIA FRANCO, BLAZINA, ROILO, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, ARMATO, BASTICO, BERTUZZI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, DONAGGIO, INCOSTANTE, PINOTTI, CRISTINA DE LUCA, MONGIELLO, CARLONI

Dopo il capoverso”b)” inserire il seguente:

«c) al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

“b-bis) in via sperimentale, per i tre anni d’imposta 2013-2015, alle imprese del settore privato in cui la retribuzione pro capite media effettiva corrisposta alle lavoratrici donne è pari ad almeno per il 90 per cento della retribuzione pro capite media corrisposta, a parità di anzianità, ai lavoratori uomini dipendenti della medesima impresa, l’agevolazione fiscale riferita al costo del lavoro per le donne, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta nella misura maggiorata del 10 per cento. Pertanto, le deduzioni fiscali ai fini IRAP, di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 3) del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono aumentate rispettivamente a 11.000 euro e a 15.800 euro su base annua per ogni lavoratrice dipendente a tempo indeterminato impiegata nel periodo di imposta di riferimento. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono individuate le modalità attuative della disposizione di cui alla presente lettera”.»

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All’onere derivante dal comma 1, lettera b-bis), valutato in 260 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 1-ter.

1-ter. In aggiunta a quanto previsto dall’articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 10 milioni di euro per l’anno 2012 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 10 milioni di euro per l’anno 2012 e di 100 milioni di  euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte di un ammontare aggiuntivo di 5 milioni di euro per l’anno 2012 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del piano industriale di cui all’articolo 01 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui alla presente lettera, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.».

 

57.1000/1

SBARBATI, D’ALIA

All’emendamento 57.1000, alla lettera a), premettere la seguente:

        «0a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: ”Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge”, aggiungere le seguenti: ”ovvero con contratto a tempo determinato di durata non superiore a 9 mesi, gli apprendisti,”».

57.1000/2

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

All’emendamento 57.1000, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            «b-bis) al comma 1, lettera a), dopo le parole ”ai medesimi effetti non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge”, aggiungere le seguenti: ”ovvero con contratto a tempo determinato di durata non superiore a 9 mesi”».

62.1000/1

GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

All’emendamento 62.1000, sostituire le parole da: «sostituire le parole» fino alla fine con le seguenti: «sostituire le parole: ”non inferiore del 20 per cento rispetto all’importo lordo dell’indennità cui ha diritto” con le seguenti: ”non inferiore del 20 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente percepita”».

66.1000/1

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All’emendamento 66.1000, alla lettera a), dopo le parole: «con intesa in» inserire le seguenti: «sede di».

66.1000/2

POLI BORTONE, FLERES

All’emendamento 66.1000, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

            «f-bis) all’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 167 del 2011 aggiungere il seguente periodo: ”In sede di conferenza Stato-regioni le Regioni e le associazioni di categoria dei datori di lavoro, concordano annualmente il finanziamento di borse di apprendistato a valere sui fondi della formazione professionale e, ove possibile, del FSE, tenendo conto dei dati forniti dalla borsa continua nazionale del lavoro di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 276 del 2003”;

        f-ter) al comma 3 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 167 del 2011, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ”e può essere finanziata attraverso borse di apprendistato concordate con le Regioni in sede di Conferenza Stato-regioni a valere sui fondi della formazione professionale e, ove possibile, del FSE, tenendo conto dei dati forniti dalla borsa continua nazionale del lavoro di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 276 del 2003”».

66.1000/3

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All’emendamento 66.1000, alla lettera g), sostituire le parole: «sopprimere le parole da: ”Alla realizzazione” fino a: ”decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 167”» con le seguenti: «sostituire le parole con le seguenti: ”con decreto ministeriale del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti che concorrono alla realizzazione ed allo sviluppo dell’offerta formale”».

67.1000/1

SBARBATI, D’ALIA

All’emendamento 67.1000, alla lettera a), capoverso 1, sopprimere la lettera b).

67.1000/2

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All’emendamento 67.1000, alla lettera b), capoverso 2, sostituire le parole: «appropriati» con le seguenti: «idonei».

67.1000/3

VIESPOLI, POLI BORTONE, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, ALBERTO FILIPPI, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

All’emendamento 67.1000, alla lettera b), comma 2 ivi richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «l’Osservatorio sulla migrazione interna, istituito con decreto 11 dicembre 2009 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; le strutture territoriali degli enti pubblici di ricerca».

68.0.100/1

CARLINO

All’emendamento 68.0.100, sostituire il capoverso «Art. 68-bis» con il seguente:

«Art. 68-bis. – (Misure per garantire la partecipazione dei lavoratori dipendenti alla gestione dell’impresa). – 1. Al fine di garantire la partecipazione dei lavoratori dipendenti alla gestione dell’impresa in attuazione dell’articolo 46 della Costituzione, dell’articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e degli articoli 21 e 22 della Carta sociale europea, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva dalla legge 9 febbraio 1999, n. 30, che sanciscono il diritto dei lavoratori all’informazione, alla consultazione e alla partecipazione, nonché della direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori, della direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori, e della direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, nelle imprese esercitate in forma di società per azioni o costituite in forma di società europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, le quali occupano complessivamente più di trecento lavoratori dipendenti deve essere prevista la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di amministrazione oppure, qualora sia stato costituito al suo interno, al comitato di controllo sulla gestione.

2. I rappresentanti dei lavoratori di cui al comma 1 restano in carica per tre esercizi, che scadono alla data della successiva assemblea convocata ai sensi del secondo comma dell’articolo 2364-bis del codice civile. I rappresentanti dei lavoratori di cui al comma 1 non sono rieleggibili per ulteriori mandati.

3. Non può essere eletto rappresentante dei lavoratori di cui al comma 1, e se eletto decade dal suo ufficio, chi esercita funzioni di rappresentanza sindacale nell’ambito della medesima azienda.

4. I rappresentanti dei lavoratori di cui al comma 1 sono membri effettivi degli organi nei quali sono stati eletti, esercitano gli stessi diritti, poteri e prerogative degli altri membri ed hanno, in ogni caso, il diritto di essere informati e consultati su tutte le questioni concernenti:

a) l’evoluzione storica delle attività dell’impresa e dell’unità produttiva, nonché della situazione economica generale;

b) la cessazione o il trasferimento dell’impresa o di parti della medesima, le fusioni e le incorporazioni, i nuovi insediamenti e la costituzione di rapporti di cooperazione con altre società;

c) le limitazioni, gli ampliamenti o le modifiche delle attività aziendali, le riconversioni produttive, nonché le modificazioni dell’organizzazione imprenditoriale e del lavoro che comportano rilevanti conseguenze sull’occupazione e sulla mobilità dei lavoratori.

La Direzione aziendale sottopone periodicamente all’attenzione dei rappresentanti di cui al comma 1 una relazione sulla situazione economica e sulle strategie produttive di medio e lungo periodo dell’impresa».

68.0.100/2

CRISTINA DE LUCA, RUTELLI, BRUNO, RUSSO

All’emendamento 68.0.100, al comma 1, primo capoverso, sopprimere le parole: «e individuale».

69.1000/1

SPADONI URBANI

All’emendamento 69.1000, alla lettera b), sostituire le parole: «da un ente pubblico» con le seguenti: «dalle Camere di commercio e dagli altri enti pubblici».

 

 

redazione

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