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Il Diario del Lavoro

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

21 Marzo 2012
in Senato

292ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIULIANO

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(3184) Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame e rinvio)

Nell’introdurre il provvedimento, il relatore, presidente GIULIANO (PdL), segnala che la competenza della Commissione si incentra sugli articoli 1, comma 4, 3, commi 3, 4, e 5, limitatamente alle lettere a) e b), e 8, commi 12 e 23.
In particolare, l’articolo 1, in materia di rateizzazione dei debiti tributari, prevede, nei primi quattro commi, che in caso di decadenza dalla rateazione, è possibile accedere, una volta ricevuta la cartella di pagamento delle somme iscritte a ruolo, all’istituto della rateazione per momentanea difficoltà economica. Inoltre, modificando le disposizioni relative alla rateazione, è prevista la possibilità di richiedere rate di ammortamento crescenti e non costanti. Il beneficio verrà meno solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive e, se la rateizzazione è già stata accordata, Equitalia non potrà più procedere all’iscrizione dell’ipoteca. Le modifiche, comunque, non interessano i piani di rateazione a rata costante concessi prima del decreto. Al comma 4 si prevede che per i crediti di natura patrimoniale degli enti pubblici, i debitori che versino in situazioni di obiettiva difficoltà economica possano chiedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate costanti, ovvero in rate variabili. La dizione “crediti di natura patrimoniale” sembrerebbe circoscrivere tale disposizione a crediti maturati per l’attività di natura privatistica degli enti pubblici dello Stato. In ogni caso la disposizione non trova applicazione in materia di crediti degli enti previdenziali.
I commi 3 e 4 dell’articolo 3, in materia di facilitazioni a imprese e contribuenti, differiscono al 1° maggio 2012 l’efficacia della disposizione che prevede il pagamento di stipendi e pensioni di importo superiore a 1.000 euro tramite strumenti di pagamento elettronico bancari o postali (articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, cosiddetto decreto salva Italia).
Il comma 5dell’articolo in questioneapporta alcune novelle al decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, in materia di pignoramento dei crediti verso i terzi, modificando i limiti di pignorabilità disciplinati dal nuovo articolo 72-ter (introdotto dalla lettera b)) e di cui si dà conto nel vigente articolo 72-bis (comma 5, lettera a)). In particolare, la novella di cui all’articolo 72-ter del dato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 prevede che le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro, tra cui quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione nella misura di un decimo per importi fino a duemila euro e di un settimo per importi da duemila a cinquemila euro. Tuttavia, tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in egual misura per ogni altro credito, ai sensi dell’articolo 545, comma 4 del codice di procedura civile, nel caso in cui dovessero superare i cinquemila euro.
L’articolo 8,che dispone misure di contrasto all’evasione, prevede al comma 12, lettera b), semplificazioni alla disciplina recata dall’articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 dello stesso anno, in tema di avvisi di addebito esecutivi emessi dall’INPS. La novella stabilisce che, ai fini dell’espropriazione forzata, l’esibizione dell’estratto dell’avviso da parte dell’agente della riscossione tiene luogo a tutti gli effetti dell’esibizione dell’atto stesso in tutti i casi in cui l’agente della riscossione ne attesti la provenienza.
Con il comma 23dello stesso articolo, allo scopo di migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, viene soppressa l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le cui funzioni sono attribuite al Ministero del Lavoro.
Conclusivamente, il presidente relatore si riserva di formulare una bozza di parere all’esito del dibattito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(3194) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che in tale precedente seduta il relatore ha illustrato il testo. Sottolinea altresì l’esigenza, in considerazione della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea per il prossimo 28 marzo, che la Commissione si esprima entro la seduta odierna.

Intervenendo in discussione generale, il senatore CASTRO (PdL) si sofferma in particolare sull’articolo 21 del disegno di legge, laddove, nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, è stata inserita una modifica alla disciplina sulla responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro, in base alla quale si escludono dall’ambito della responsabilità solidale le sanzioni civili e si introducono norme procedurali volte a rendere prioritaria l’escussione del patrimonio dell’appaltatore. Le modifiche determinano l’insorgenza sul committente di un onere improprio, ove sia convenuto in giudizio senza l’appaltatore. Riterrebbe pertanto opportuno che nel parere si richiamasse sul punto l’attenzione della Commissione di merito, invitandola a modificare il testo prevedendo che, qualora il creditore intenda agire contro il committente, sia tenuto necessariamente a convenire in giudizio anche l’appaltatore.

Concorda il senatore TREU (PD), il quale, nell’aderire alle considerazioni svolte dal senatore Castro, osserva che in tal modo il committente potrà limitarsi a formulare l’eccezione della preventiva escussione dell’appaltatore, usufruendo così in modo pieno del beneficium escussionis, in coerenza con i princìpi civilistici. Osserva che peraltro una clausola analoga risulta già inserita in alcuni avvisi comuni.

Anche il presidente GIULIANO conviene con tali considerazioni, ricordando altresì che il principio della responsabilità oggettiva non tollera applicazioni analogiche.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il relatore MORRA (PdL) illustra una bozza di parere, favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto odierno.

La senatrice CARLINO (IdV) annuncia voto di astensione, motivato unicamente dalla circostanza che allo stato il provvedimento è ancora oggetto di valutazione da parte del suo Gruppo.

Presente il prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE mette quindi ai voti la bozza di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

La Commissione approva.

(3129) Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Relazione favorevole con osservazioni)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 7 marzo scorso.

La relatrice POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI) illustra una bozza di relazione, favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna, in cui sottolinea di aver fatto confluire osservazioni e proposte avanzate da parte di tutti i componenti della Commissione.

La senatrice BLAZINA (PD) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto ed esprime soddisfazione, notando che la bozza di parere recepisce le richieste della sua parte, che ella stessa ha peraltro proceduto a rappresentare direttamente nel corso del dibattito presso la Commissione di merito. Annuncia pertanto il voto favorevole del suo Gruppo.

La senatrice CARLINO (IdV) ribadisce la contrarietà della sua parte nei confronti del provvedimento, il cui testo è il risultato vieppiù appesantito nel corso dell’esame della Camera dei deputati, e coglie l’occasione per censurare nuovamente la disposizione riguardante la responsabilità civile dei magistrati, pur estranea alla competenza della Commissione lavoro. Annuncia pertanto voto contrario alla bozza di parere della relatrice.

La senatrice Cristina DE LUCA (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) esprime grande soddisfazione per il lavoro svolto, ringraziando la relatrice per aver recepito con disponibilità e sensibilità le segnalazioni e i suggerimenti avanzati dalla sua parte. Dichiara conclusivamente voto favorevole.

Presente il prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE mette quindi ai voti la bozza di parere favorevole con osservazioni illustrata dalla relatrice.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3194

La Commissione Lavoro, previdenza sociale,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 3194, che reca un’ampia serie di misure di semplificazione e altre disposizioni di impulso allo sviluppo del sistema economico con la finalità altresì di ridurre i costi della burocrazia per le imprese;
premesso che le disposizioni dell’articolo 16 intendono semplificare e razionalizzare i flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, contribuendo in tal modo a perfezionare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali;
osservato che all’articolo 17 sono previste alcune agevolazioni in materia di assunzione di lavoratori extracomunitari, introducendo altresì una procedura agevolata di silenzio-assenso per l’assunzione di lavoratori stagionali;
considerato che all’articolo 59 è prorogato di 1 anno un credito d’imposta a favore del datore di lavoro che assuma un lavoratore “svantaggiato” o “molto svantaggiato” nelle regione del Mezzogiorno;
esprime, per quanto di competenza, un parere favorevole con le seguenti osservazioni.
Con riferimento all’articolo 14, relativo alla semplificazione dei controlli sulle imprese, si nota che le modifiche introdotte dalla Camera hanno specificato che le disposizioni del medesimo articolo non si applicano ai controlli in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; tale norma di esclusione analoga è posta anche per i controlli in materia fiscale e finanziaria. Si invita la Commissione di merito ad inserire un esplicito riferimento alla materia della contribuzione di previdenza ed assistenza sociale, nonché in tema ambientale e sicurezza alimentare.
All’articolo 21 è invece stata inserita una modifica alla disciplina sulla responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro: in caso di appalto di opere o di servizi, il pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali è dovuto – in favore dei lavoratori – sia da parte dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori sia da parte del committente stesso. In base alle modifiche, si escludono dall’ambito della responsabilità solidale le sanzioni civili e si introducono alcune norme procedurali, volte a rendere prioritaria l’escussione del patrimonio dell’appaltatore. Si invita pertanto la Commissione di merito a valutare se queste norme procedurali debbano essere poste anche con riferimento ai subappaltatori.

Inoltre, sempre con riferimento al medesimo articolo, le modifiche apportate determinano un aggravamento sul committente di un onere improprio, quando sia convenuto in giudizio senza l’appaltatore. Si suggerisce pertanto alla Commissione di merito di modificare il testo in modo da prevedere che, ogni volta che il creditore intenda agire contro il committente, sia tenuto necessariamente a convenire in giudizio anche l’appaltatore; in tale modo il committente, avendo l’opportunità di limitarsi a formulare l’eccezione della preventiva escussione dell’appaltatore, potrà usufruire di un beneficium excussionis pieno e in coerenza con i principi emergenti in materia dal codice civile.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3129

La Commissione Lavoro, previdenza sociale,
esaminato il disegno di legge n. 3129 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011),
premesso che esso reca le disposizioni con cui la legislazione italiana recepisce le direttive comunitarie nelle varie materie di interesse ed è corredata da due allegati (A e B), nei quali sono elencate le direttive comunitarie da recepire secondo le previsioni di cui agli articoli 1 e 2;
osservato che le competenze della Commissione sono ravvisabili nelle direttive 2010/18/UE del Consiglio e 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, comprese nell’allegato B;
considerato che la direttiva 2010/18/UE è volta all’attuazione dell’accordo quadro riveduto tra le parti sociali europee BusinessEurope, UEAPME, CEEP e CES, in materia di congedi parentali, e che il termine per il relativo recepimento è l’8 marzo 2012, mentre il termine per l’esercizio della delega è scaduto l’8 gennaio 2012;
considerato che la direttiva 2010/41/UE riguarda l’applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma e che il termine per il recepimento è il 5 agosto 2012;
esprime, per quanto di competenza, una relazione favorevole, segnalando l’opportunità di una rapida conclusione delle procedure di recepimento delle summenzionate direttive.
Si invita la Commissione di merito a valutare l’opportunità di conferire autonoma rilevanza normativa alle deleghe di recepimento delle direttive citate, tenendo conto che la clausola 6 del summenzionato accordo quadro attribuisce agli Stati membri la potestà di garantire ai lavoratori rientranti dal congedo parentale la possibilità di richiedere modifiche dell’orario di lavoro o dell’organizzazione della vita professionale per un periodo determinato.
Si suggerisce a porre in analogo rilievo il delicato tema della tutela giurisdizionale e amministrativa dei diritti dei lavoratori autonomi a fronte delle perdite e dei danni sofferti a causa di discriminazioni basate sul sesso.
Si invita altresì la Commissione di merito a valutare l’opportunità di inserire nel disegno di legge in esame disposizioni volte a sanare la procedura di infrazione n. 2006/2441, in merito alla non corretta trasposizione della direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e lavoro, e la procedura n. 2006/2228, concernente la sospensione del diritto di ricevere la retribuzione contrattuale in associazione al divieto di lavoro notturno per le lavoratrici in stato di gravidanza.

291ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA
(3194) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MORRA (PdL) illustra il provvedimento, soffermandosi sulle disposizioni di interesse della Commissione. Segnala, in primo luogo, l’articolo 15, che modifica, con decorrenza dal 1° aprile 2012, la procedura stabilita per l’anticipo dell’interdizione dal lavoro nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza. La nuova disciplina prevede che l’astensione sia disposta da parte della ASL, secondo le modalità definite con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, mentre la normativa finora vigente attribuisce la competenza alla direzione provinciale del lavoro, sulla base dell’accertamento medico eseguito da parte del Servizio sanitario nazionale.
I commi da 1 a 4 del successivo articolo 16 concernono i flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali ed il controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate. Si prevede, tra l’altro, che gli enti erogatori di interventi e servizi sociali inviino all’INPS i dati sui beneficiari unitamente a quelli sulle prestazioni concesse, che l’INPS integri e coordini le informazioni con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario e dagli altri sistemi informativi dell’INPS e le trasmetta, in forma individuale anonima, a varie pubbliche amministrazioni (individuate dai commi 2 e 3) e che il Ministro del lavoro presenti con cadenza annuale alle Camere una relazione sulle politiche sociali e assistenziali, con riferimento all’anno precedente.
Il successivo comma 5 estende alcune sanzioni in materia di prestazioni sociali agevolate ai casi in cui sussista discordanza tra il reddito indicato dall’interessato e le componenti dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), anche di natura patrimoniale, note all’anagrafe tributaria.
In base al comma 7, a decorrere dal 1° maggio 2012, per i pagamenti effettuati dall’INPS andranno impiegati esclusivamente strumenti di pagamento elettronici bancari o postali.
La lettera a) del comma 8 contempla una possibile deroga ai termini ordinari per il recupero, da parte dell’INPS, degli indebiti pensionistici, mentre la successiva lettera b) concerne le modalità di comunicazione tra gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria ed i soggetti iscritti e pensionati.
I commi 9 e 10 estendono ai giudizi di secondo grado la norma – finora valida per il solo primo grado – in base alla quale l’INPS è rappresentato e difeso direttamente da propri dipendenti nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità.
I commi da 1 a 4 dell’articolo 17 recano semplificazioni in materia di assunzione di lavoratori extracomunitari nonché di svolgimento, da parte dei medesimi, di periodi di lavoro stagionale successivi ad un primo periodo. I commi da 4-bis a 4-quinquies – inseriti dalla Camera – sono volti alla semplificazione della documentazione amministrativa relativa ai soggetti extracomunitari.
I commi 1 e 1-bis dell’articolo 18 recano semplificazioni per le comunicazioni preventive ai centri per l’impiego delle assunzioni nel settore dei pubblici esercizi e in quello agricolo. Il successivo comma 2 – come radicalmente riformulato dalla Camera – estende l’obbligo di comunicazione preventiva ai casi di assunzione per l’esecuzione di speciali servizi, di durata non superiore a tre giorni, nei settori del turismo e dei pubblici esercizi. Il comma 3 è volto a semplificare gli adempimenti procedurali relativi alla richiesta di sospensione dagli obblighi di assunzione delle categorie protette da parte del datore di lavoro privato.
L’articolo 19 specifica, con riferimento al libro unico del lavoro, le nozioni di “omessa registrazione” e di “infedele registrazione”, ai fini dell’applicazione delle relative sanzioni.
L’articolo 59 modifica la disciplina del credito d’imposta in favore del datore di lavoro, per ogni lavoratore, “svantaggiato” o “molto svantaggiato”, assunto nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia), con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e ad incremento dell’organico. In merito alle modifiche, il relatore segnala che l’istituto si applica per le assunzioni effettuate entro il 14 maggio 2013 (anziché entro il 14 maggio 2012, come previsto nella normativa finora vigente); la condizione dell’incremento dell’organico è posta con riferimento alla media dei dipendenti occupati nei dodici mesi precedenti l’assunzione (anziché nei dodici mesi precedenti l’entrata in vigore della legge n. 106 del 2011, come stabilito dalla norma fino ad ora vigente); il beneficio è concesso entro il limite delle risorse finanziarie individuate e allo scopo si demanda ad un provvedimento dell’Agenzia delle entrate la definizione di termini e modalità di fruizione del credito d’imposta.
Con riferimento all’articolo 14, relativo alla semplificazione dei controlli sulle imprese, il relatore evidenzia inoltre che, in base ad una modifica apportata alla Camera dei deputati al comma 6, l’articolo non si applica ai controlli in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e ricorda che una norma di esclusione analoga è ivi posta anche per i controlli in materia fiscale e finanziaria, suggerendo l’introduzione di un esplicito riferimento anche alla materia della contribuzione di previdenza ed assistenza sociale.La Camera ha altresì aggiunto un comma 6-bis, il quale prevede che, nell’ambito dei lavori pubblici e privati dell’edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscano d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva.
Si sofferma quindi sull’articolo 21, che modifica la disciplina sulla responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro, in caso di appalto di opere o di servizi, per il pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali dovuto dall’appaltatore o dagli eventuali subappaltatori. In base alle modifiche, tra l’altro, si escludono dall’ambito della responsabilità solidale le sanzioni civili, che vengono, quindi, poste a carico esclusivamente del responsabile dell’inadempimento, e si introducono alcune norme procedurali, volte a rendere prioritaria, su richiesta del committente, l’escussione del patrimonio dell’appaltatore. In proposito, fa osservareche queste norme procedurali non sono poste, almeno letteralmente, anche con riferimento ai subappaltatori.
Rileva altresì che l’articolo 60 prevede una sperimentazione, nei comuni aventi più di 250.000 abitanti, della proroga dell’istituto della “carta acquisti”. La sperimentazione, di durata non superiore a 12 mesi, è attuata con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, secondo la disciplina di cui ai commi 2 e 2-bis. Ai fini della copertura dell’onere finanziario, viene ridotto nella misura corrispondente il Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti.
Si riserva conclusivamente la formulazione di una bozza di parere all’esito del dibattito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE
(3109) AMATI ed altri. – Delega al Governo in materia di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
(2691) MARAVENTANO ed altri. – Modifiche alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, in materia di assicurazione contro gli infortuni domestici
(Esame del disegno di legge n. 3109, congiunzione con il seguito dell’esame del disegno di legge n. 2691 e rinvio. Seguito dell’esame del disegno di legge n. 2691, congiunzione con l’esame del disegno di legge n. 3109 e rinvio)

La relatrice BLAZINA (PD), premesso che il disegno di legge n. 3109 si prefigge l’obiettivo di riconsiderare la disciplina di tutela dei rischi professionali, cui in particolare le donne possono essere soggette, sottolinea che studi recenti dell’ANMIL hanno dimostrato quanto alla costante crescita di donne occupate abbia fatto da contraltare un altrettanto costante aumento degli incidenti sul lavoro o delle malattie professionali che le hanno viste coinvolte. Inoltre in Italia le donne incontrano difficoltà maggiori degli uomini nella conciliazione vita-lavoro, poiché la cura della «società familiare» è loro affidata in via spesso esclusiva ed alle responsabilità familiari si sommano quelle professionali. Da ciò la necessità di adeguare nel suo complesso la tutela per i rischi professionali delle donne lavoratrici alle specificità di genere, al fine di dare compiuto riconoscimento al valore sociale ed economico dell’impegno richiesto alle donne per la gestione della famiglia e della casa, il cui parziale riconoscimento normativo è incluso nella legge n. 493 del 1999.
Il disegno di legge in questione, che si compone di un unico articolo, reca una delega al Governo per la revisione delle disposizione del testo unico contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, nonché del capo III della legge n. 493 del 1999. Tra i criteri direttivi dettati per l’esercizio delle delega si segnalano la garanzia delle cure sanitarie e riabilitative nel rispetto della specificità dei soggetti infortunati, che andrà valutata anche con riferimento ai requisiti di indennizzabilità dell’evento lesivo, con conseguente revisione delle tabelle ministeriali di valutazione del danno biologico e patrimoniale; la previsione di forme di assistenza psicologica in relazione all’incidenza dell’evento infortunistico; il riconoscimento, quanto all’erogazione dei servizi, di forme di collaborazione tra gli enti bilaterali e l’associazione di infortunati e invalidi del lavoro maggiormente rappresentativa con gli istituti assicuratori; l’estensione, in forma obbligatoria o facoltativa, della tutela prevista dalla legge n. 493 del 1999 a tutte le persone che svolgono le attività in essa previste, anche se soggette all’assicurazione generale obbligatoria. Più specificamente, a tale ultimo profilo si collegano una serie di criteri direttivi che mirano ad ampliare la platea degli aventi diritto all’assistenza in caso d’infortunio. Si estendono alcune tutele (quale il diritto all’assegno per assistenza personale continuativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, o il sistema d’indennizzo disciplinato dal decreto legislativo n. 38 del 2000) anche ai soggetti assicurati ai sensi della citata legge n. 493 e si prevede l’applicazione della disciplina infortunistica per invalidità permanente a tutte le attività finalizzate alla cura delle persone e dell’ambiente domestico, indipendentemente dal luogo di svolgimento delle attività stesse. Considerata l’affinità della materia del disegno di legge n. 3109 con il disegno di legge n. 2691, già all’esame della Commissione, in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici, ne propone pertanto la congiunzione.

La Commissione conviene.

La relatrice BLAZINA (PD) ricorda inoltre che sul disegno di legge n. 2691 era già stato stilato un programma di audizioni informali (INAIL, Comitato Gestore Fondo Autonomo Speciale per l’Assicurazione contro gli Infortuni Domestici INAIL e DonnEuropee Federcasalinghe), che propone di integrare con l’audizione di rappresentanti dell’Ordine degli Psicologi e dell’ANMIL.

La Commissione concorda.

Il seguito dell’esame congiuntoè quindi rinviato.

SULL’ORDINE DEI LAVORI

Il senatore MAZZATORTA (LNP) chiede di rinviare nuovamente il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 3007 (ricollocazione disoccupati), già fissato per giovedì 22 marzo alle ore 14, richiamando le connessioni della materia cui il provvedimento ha riguardo con la riforma del mercato del lavoro, attualmente oggetto di confronto tra Governo e parti sociali.

La Commissione concorda, deliberando pertanto di posporre tale termine a giovedì 29 marzo, alle ore 14.

La seduta termina alle ore 16,20.

 

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