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Il Diario del Lavoro

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

8 Febbraio 2012
in Senato

280ª Seduta

Presidenza del Presidente

GIULIANO

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(3124) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 5a riunite. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazione)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che in tale precedente seduta il relatore Castro, a conclusione dell’illustrazione del provvedimento, ha dato conto di una bozza di parere favorevole con osservazioni e raccomandazione.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore MAZZATORTA (LNP) ribadisce la posizione fortemente critica del suo Gruppo, che origina dalla contrarietà a suo tempo già espressa nei confronti dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, che ha introdotto nuove norme sui requisiti per i trattamenti pensionistici, dando corso ad una riforma previdenziale che reputa del tutto iniqua, priva di periodo transitorio e lesiva dei diritti quesiti dei lavoratori. Tali critiche riguardano anche l’atto in esame, che definisce la portata del predetto articolo 24; critiche insuperabili nonostante le modificazioni introdotte al testo nel corso dell’esame alla Camera dei deputati. Da ciò il voto contrario alla bozza di parere illustrata dal Relatore, che tenta inutilmente di dare ragione di disposizioni inficiate comunque da un vizio di origine.

La senatrice POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB) rileva che, pur avendo il relatore Castro tentato nel corso della propria illustrazione di motivare positivamente la riforma previdenziale operata dal Governo in carica, non è tuttavia riuscito a consentire il superamento delle perplessità che si appuntano sulle modalità stesse con le quali si realizza il nuovo assetto della previdenza e sulle ambiguità di fondo del ruolo assegnato all’INPS. Di fatto si tratta di un intervento drastico, non corredato da un periodo transitorio e perciò lesivo dei diritti dei lavoratori: diritti che si sostanziano in aspettative di vita dei singoli e in possibilità di rispettare impegni assunti nei riguardi delle rispettive famiglie. L’emergenza economica, pur nella sua drammaticità, non può giustificare misure dalle conseguenze tanto penose. Preannuncia pertanto il voto contrario alla proposta di parere formulata dal Relatore.

Per il senatore TREU (PD) la proposta di parere illustrata dal Relatore è formulata in termini precisi e al contempo incisivi, ferma restando la limitatezza degli interventi correttivi possibili nell’ambito di un provvedimento di proroga termini. L’originario testo del decreto-legge in conversione è stato peraltro già parzialmente e positivamente corretto in sede di esame presso la Camera dei deputati. Molto opportunamente la proposta di parere del Relatore contiene due importanti osservazioni, riferite alla necessità di salvaguardare anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia stato risolto in base ad accordi individuali o collettivi sottoscritti nell’ambito di processi di ristrutturazione o di crisi e alla tutela dei lavoratori cosiddetti “precoci”. Del pari importante è la raccomandazione riguardante la correzione della data del 31 dicembre 2011 in 1° gennaio 2012. Per queste ragioni, il Gruppo PD voterà a favore della proposta del Relatore.

Il relatore CASTRO (PdL) apprezza il garbo con il quale alcuni senatori hanno espresso il proprio dissenso rispetto alla sua proposta, che tuttavia si è sforzata di conseguire un difficile equilibrio: la manovra previdenziale è certamente brusca, ma una collocazione di contesto ne rende tuttavia non eludibile l’approvazione. Ribadisce che, ove si verificassero le condizioni di copertura, il Gruppo PdL darebbe comunque priorità al tema degli esodati e della loro protezione sociale, rispetto a quello dei lavoratori precoci. Riterrebbe che l’inusuale assenza dalla odierna seduta del rappresentante del Governo derivi proprio dall’incertezza sulle risposte da dare sul punto e rivendica il rigore e la serietà del suo Gruppo, che ha presentato presso le Commissioni riunite 1a e 5a, competenti nel merito, emendamenti in numero contenuto e limitati alle questioni più rilevanti. La posta in gioco non è infatti rappresentata unicamente dalla coesione sociale, che pur rappresenta un obiettivo primario, ma anche dalla tenuta della competitività delle imprese.

Nessun altro chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, presente il prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE mette quindi in votazione la proposta di parere formulata dal Relatore (pubblicata in allegato al resoconto della seduta di ieri).

La Commissione approva.

(3110) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

(Parere alla 10a Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE relatore annuncia che gli è pervenuta da parte del Gruppo PD la richiesta di rinviare il dibattito sul provvedimento e di non aver difficoltà ad accedere a tale richiesta.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.


279ª Seduta

Presidenza del Presidente

GIULIANO

 

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(3110) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

(Parere alla 10a Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 1° febbraio scorso.

Il PRESIDENTE relatore avverte che gli sono pervenute da parte di numerosi senatori richieste di approfondimento dei delicati temi cui il provvedimento di urgenza ha riguardo; propone di rinviare conseguentemente alla prossima settimana l’espressione del parere.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(3124) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 5 a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore CASTRO (PdL) illustra il provvedimento d’urgenza, cui nel corso dell’esame alla Camera sono state introdotte modifiche ed integrazioni.

Segnala in primo luogo l’articolo 6, recante disposizioni sia in materia lavoristica sia in materia previdenziale. Il comma 1 proroga per il 2012 norme temporanee nel settore degli ammortizzatori sociali. In particolare, si prorogano entro un limite di spesa pari a 12 milioni di euro per il 2012, l’applicazione di un intervento sperimentale di protezione del reddito in favore degli apprendisti, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento e, entro un limite di spesa pari a 13 milioni di euro per il 2013, un trattamento sperimentale, consistente in un’indennità erogata in unica soluzione, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, operanti in regime di monocomittenza e rientranti in determinate fattispecie. Il successivo comma 2 proroga per il 2012 la vigenza di alcune norme che, in via temporanea, estendono gli ambiti oggettivo e soggettivo di applicazione dell’istituto del lavoro accessorio. Le disposizioni riguardano, in particolare, i titolari di contratto di lavoro a tempo parziale ed i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. Il comma 2-bis – inserito dalla Camera – consente la vigenza anche per l’anno in corso di disposizioni di deroga temporanea alle singole discipline regolamentari sugli ammortizzatori sociali concernenti categorie non rientranti nell’ambito di applicazione degli ammortizzatori sociali più comuni. I commi 2-ter e 2-quater – inseriti dalla Camera – modificano le recenti norme sui requisiti per i trattamenti pensionistici e sulle eventuali riduzioni percentuali dei medesimi trattamenti, norme poste dall’articolo 24 del decreto-legge n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. Il comma 2-quinquies – anch’esso inserito dalla Camera – prevede un incremento dell’aliquota di base dell’accisa sui tabacchi lavorati, ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dal secondo periodo del comma 2-quater. In particolare, il comma 2-ter inserisce una nuova fattispecie tra quelle per le quali i commi 14 e 15 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 201 prevedono l’applicazione della disciplina previgente sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità, ivi compreso l’istituto delle “finestre”. Si differisce, inoltre, dal 28 marzo al 30 giugno 2012 il termine per l’emanazione del decreto ministeriale che attui le deroghe in oggetto.

La nuova fattispecie di possibile deroga è costituita dai soggetti il cui rapporto di lavoro si sia risolto in data precedente il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e a condizione che la data di cessazione del rapporto risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti ed il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina previgente, avrebbero consentito la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 dicembre 2013. L’ambito degli accordi individuali comprende esplicitamente anche le conciliazioni giudiziali e stragiudiziali, di cui agli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile. Restano fermi i limiti degli oneri finanziari entro cui il decreto ministeriale può attuare le deroghe e determinare il numero dei soggetti beneficiari. Un’ipotesi di eventuale ampliamento delle risorse, limitatamente ai soggetti di cui al comma 2-ter, è contemplata dal successivo articolo 6-bis, che allo scopo prevede un possibile aumento di aliquote contributive previdenziali diverse da quelle pensionistiche. Al riguardo, ricorda che le altre fattispecie di deroga concernono lavoratori interessati da alcune ipotesi di ammortizzatori sociali, soggetti autorizzati prima del 4 dicembre 2011 alla prosecuzione volontaria della contribuzione e pubblici dipendenti per i quali alla stessa data sia in corso l’istituto dell’esonero dal servizio. In ogni caso, per i soggetti beneficiari delle deroghe, qualora i requisiti per il trattamento pensionistico vengano maturati successivamente al 31 dicembre 2011, trova applicazione la disciplina sull’elevamento progressivo dei requisiti in relazione all’evoluzione della speranza di vita.

In merito alla formulazione letterale del presente comma 2-ter, il relatore osserva che esso fa riferimento alle cessazioni del rapporto di lavoro precedenti il 31 dicembre 2011, anziché precedenti il 1° gennaio 2012.

Il primo periodo del comma 2-quater concerne una delle fattispecie di deroga già vigenti, rappresentata dai lavoratori per i quali accordi collettivi stipulati entro la data del 4 dicembre 2011 abbiano previsto il diritto di accesso alle prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà di settore, di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996. Per tale ipotesi di possibile deroga, la norma vigente dispone che il soggetto, qualora non sia già titolare, alla data del 4 dicembre 2011, della prestazione straordinaria a carico del fondo di solidarietà, sia a carico del fondo medesimo almeno fino al compimento dei 59 anni di età: anche, cioè, nell’ipotesi in cui maturi i requisiti per il trattamento pensionistico in un momento antecedente. Il primo periodo del comma 2-quater in esame eleva tale limite anagrafico al compimento dei 60 anni di età.

Il secondo periodo del comma 2-quater modifica la disciplina sulle riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici, previste dal comma 10 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 201. Tali riduzioni si applicano, sempre che l’accesso al pensionamento si verifichi prima del compimento dei 62 anni di età, sui trattamenti anticipati, liquidati in base al possesso di un requisito contributivo pari a 42 anni e 1 mese per gli uomini e a 41 anni e 1 mese per le donne, incrementati di un altro mese per il 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2014 ed assoggettati alla disciplina sull’elevamento progressivo dei requisiti in relazione all’evoluzione della speranza di vita. La riduzione si commisura sulla sola quota di trattamento relativa all’anzianità contributiva maturata entro il 31 dicembre 2011 ed è pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto alla soglia di 62 anni e a 2 punti percentuali per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto alla soglia di 60 anni.

Il secondo periodo del comma 2-quater esclude dall’applicazione delle riduzioni percentuali i trattamenti liquidati in favore di soggetti che maturino il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora, ai fini del possesso del medesimo requisito, sia sufficiente l’anzianità contributiva derivante da prestazione effettiva di lavoro, da periodi di astensione obbligatoria per maternità, assolvimento degli obblighi di leva, infortunio o malattia, ovvero periodi di cassa integrazione guadagni ordinaria.

Infine, il relatore si sofferma sul comma 6-ter dell’articolo 1, inserito dalla Camera, che per l’INPS, con riferimento al personale soprannumerario, subordina la possibilità di applicazione delle norme di proroga in materia di assunzioni alla definizione del riassetto organizzativo e funzionale connesso all’incorporazione dell’INPDAP e dell’ENPALS nel medesimo INPS, prevista dall’articolo 21 del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Sottolinea altresì il contenuto dell’articolo 16, che proroga per il 2012 l’applicazione della disciplina speciale sugli investimenti immobiliari da parte degli enti pubblici previdenziali, volta al concorso al programma di ricostruzione in Abruzzo. L’articolo 16 modifica, inoltre, la medesima disciplina speciale; tra l’altro, consente che gli investimenti siano effettuati anche in forma diretta. Evidenzia quindi il contenuto dei commi 15 e 15-bis dell’articolo 29 – commi, rispettivamente, modificato ed inserito dalla Camera -, che disciplinano, tra l’altro, i termini di pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (ivi compresi i premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) di soggetti interessati da alcune calamità naturali. Segnala che il comma 16-sexies dello stesso articolo 29 – comma inserito dalla Camera – prolunga la durata dei benefici fiscali previsti dalla legge n. 238 del 2010, n. 238, Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. Da ultimo, dà conto del contenuto del comma 16-decies – anch’esso inserito dalla Camera -, che concerne le forme pensionistiche obbligatorie di base gestite da persone giuridiche di diritto privato. In materia, il comma 24 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 201 prevede che entro il 30 giugno 2012 vengano adottate misure che garantiscano un equilibrio finanziario delle suddette forme in relazione ad un arco temporale di 50 anni; in caso di mancata adozione entro tale termine, si applicano alcune misure, contemplate dal medesimo comma 24. Il comma 16-decies differisce il termine al 30 settembre 2012.

Il relatore ritiene che sul testo esista un dato politico di fondo, connesso alla possibilità di introdurre modifiche al testo. Ove infatti il Governo ritenesse indispensabile, in considerazione della drammatica situazione attuale, la rapida conversione in legge del provvedimento, per senso di responsabilità la sua parte non porrebbe alcuna questione. Ove invece esistessero spazi di emendamento del testo, riterrebbe necessario un ritocco dell’impianto innanzitutto con specifico riferimento ai cosiddetti “esodati”; in tal caso, sarebbe auspicabile la presentazione presso la Commissione di merito di emendamenti a firma dei senatori della Commissione appartenenti a tutti i Gruppi che sostengono il Governo. Sottopone conclusivamente alla Commissione una bozza di parere favorevole con osservazioni riferite specificamente all’articolo 6, commi 2-ter e 2-quater (pubblicata in allegato al resoconto).

Il presidente GIULIANO, nel dichiarare aperta la discussione generale, invita ad una riflessione ulteriore, anche attraverso un confronto con il Governo, in ordine alla congruità del termine del 31 dicembre 2011, indicato nell’articolo 6, che potrebbe dar luogo ad esclusioni ingiustificate e ingiustificabili.

La senatrice GHEDINI (PD) dà atto al relatore di una lettura delle criticità del testo sulla quale il suo Gruppo concorda pienamente. Conviene inoltre sulla necessità di acquisire l’orientamento del Governo in ordine alla possibilità di apportare al testo modifiche che pure ne renderebbero necessario un ulteriore esame da parte dell’altro ramo del Parlamento. In caso di orientamento positivo, la presentazione di emendamenti comuni è senz’altro auspicabile. Avanza quindi perplessità in ordine alla congruità dell’arco temporale di 24 mesi ai fini della maturazione dei requisiti e non per l’accesso al trattamento previdenziale, ferma restando la necessità di una variazione della copertura ove si pervenga ad un ampliamento di tale periodo. Peraltro, un conto è ampliare la platea riconsiderando soggetti che siano stati ingiustificatamente esclusi, altro è considerare un ampliamento dell’arco temporale allo scopo di rientrare nel novero dei soggetti tutelati. Va altresì approfondita a suo giudizio la categoria dei soggetti inclusi al beneficio di accesso alla cosiddetta pensione di anzianità. Aver considerato elemento utile per il riconoscimento di “precoci” unicamente i periodi di prestazione effettivamente svolta, con poche eccezioni, finisce con l’ingenerare pesanti discriminazioni ai danni di quanti abbiano fruito di periodi di congedo facoltativo per maternità, ovvero abbiano goduto di ammortizzatori diversi dalla Cassa integrazione ordinaria.

Rileva quindi che tra le categorie di lavoratori oggetto della nuova disciplina previdenziale rientrano anche i familiari dei disabili, richiamando sul punto l’attenzione della Commissione. Pure per i lavoratori esposti all’amianto non sono previste deroghe: anche questo aspetto andrebbe a suo giudizio adeguatamente valutato. Infine, riterrebbe opportuno richiamare al comma 3 un ampliamento dei criteri di accesso ai fondi destinati a i titolari di collaborazioni a progetto che abbiano perso il lavoro.

Il relatore CASTRO (PdL), prendendo atto con soddisfazione della disponibilità manifestata dalla senatrice Ghedini a presentare presso la Commissione di merito proposte emendative comuni, sottolinea tuttavia che, a giudizio della propria parte, il tema degli esodati deve comunque avere priorità rispetto a quello dei lavoratori precoci.

Il senatore MAZZATORTA (LNP), premesso di essere stato impegnato finora nei lavori di altra Commissione, si riserva di intervenire in discussione generale nella prossima seduta.

Il presidente GIULIANO sottolinea l’esigenza che la Commissione dia un particolare segno di attenzione ai familiari dei disabili gravi, per i quali si era pervenuti alla adozione di un testo che ha tuttavia trovato difficoltà in sede di individuazione della copertura finanziaria.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la definizione del limite massimo riferito al trattamento economico annuo omnicomprensivo dei pubblici dipendenti (n. 439)

(Osservazioni alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Introducendo l’esame, la relatrice SPADONI URBANI (PdL) rileva che l’atto di Governo attua la disposizione dell’articolo 23-ter del decreto-legge 201 del 2011, sui trattamenti economici dei pubblici dipendenti che si trovino in posizioni apicali. In particolare, l’articolo 2 dello schema di decreto identifica i destinatari del provvedimento in quanti ricevono a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, compreso il cosiddetto personale non contrattualizzato: magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato; personale militare e Forze di polizia di Stato; personale della carriera diplomatica; personale della carriera prefettizia; personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; personale della carriera dirigenziale penitenziaria; professori e ricercatori universitari. Viene specificato che il trattamento economico deve essere considerato omnicomprensivo (articolo 3), e dunque comprende le somme erogate dal medesimo o da diversi organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi. In relazione alle diverse funzioni svolte, tanto nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente quanto di rapporti di lavoro autonomo, il trattamento economico erogabile non deve superare il trattamento economico del Primo presidente della Corte di Cassazione, pari a 304 mila euro. L’articolo 4 individua un ulteriore parametro limite per le somme che possono essere corrisposte ai dipendenti delle amministrazioni che siano chiamati a svolgere funzioni direttive dirigenziali o equiparate presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti. In particolare, la disposizione prevede che questi soggetti – se conservano il trattamento economico riconosciuto dall’amministrazione di appartenenza – non possano ricevere a titolo di retribuzione, indennità, o anche solo per il rimborso spese, più del 25 per cento dell’ammontare complessivo del trattamento economico già percepito. L’articolo 5 introduce deroghe motivate al tetto delle retribuzioni per coloro che siano chiamati a ricoprire posizioni apicali nell’amministrazione.

Non ravvisando nell’atto profili di particolare interesse per la Commissione, la relatrice propone conclusivamente l’espressione di osservazioni non ostative.

Si apre la discussione generale.

Il senatore NEROZZI (PD) chiede di disporre di tempo adeguato per condurre gli opportuni approfondimenti relativi in particolare ad alcune figure apicali dell’amministrazione pubblica.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.


SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3124

La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge n. 3124, relativo alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,

premesso che il provvedimento reca norme per la consueta proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

considerato che, con l’approvazione del decreto-legge n. 201 del 2011, sono state introdotte, all’articolo 24, norme sui requisiti per i trattamenti pensionistici e sulle eventuali riduzioni percentuali dei medesimi trattamenti che, col provvedimento al nostro esame, vengono ad essere ulteriormente definiti;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni riferite specificatamente all’articolo 6, commi 2-ter e 2-quater.

In primo luogo si sottolinea la rilevanza, ai fini della coesione sociale e dell’adeguatezza competitiva del sistema economico, di un intervento che estenda la salvaguardia previdenziale oltreché ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia stato già risolto, anche ai lavoratori la risoluzione del cui rapporto di lavoro sia stata pattuita in accordi individuali o collettivi attinti nell’ambito di processi di ristrutturazione o di crisi.

Si rileva altresì l’opportunità di alcuni aggiustamenti, funzionali al conseguimento d’una più compiuta equità, nella definizione dei criteri per la maturazione dei requisiti presupposto dell’intervento a tutela dei cosiddetti «precoci».

Si raccomanda infine la sostituzione della data del 31 dicembre 2011 con quella del 1° gennaio 2012, al fine di evitare ambiguità o inappropriatezze interpretative.

 

 

 

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