163ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 16,25.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE avverte che, a causa del protrarsi dei lavori delle Commissioni riunite 9a e 11a e dell’imminente inizio dei lavori dell’Assemblea, la trattazione dei disegni di legge all’ordine del giorno avverrà nella seduta già convocata per domani alle ore 15,45.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 16,30.
164ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 15,45.
IN SEDE REFERENTE
(2206) Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Barbieri ed altri; Schirru ed altri; Volontè e Delfino; Osvaldo Napoli e Carlucci; Prestigiacomo; Ciocchetti; Marinello ed altri ;Grimoldi ed altri; Naccarato e Miotto; Caparini ed altri; Cazzola ed altri; Commercio e Lombardo; Pisicchio
(107) THALER AUSSERHOFER. – Disposizioni in materia di prepensionamento a favore dei familiari di portatori di handicap grave
(147) DE LILLO. – Modifica all’articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di prepensionamento dei genitori di portatori di handicap in condizioni di gravità
(657) BUTTI. – Norme per il prepensionamento di genitori di disabili gravi
(Esame congiunto e rinvio)
Il PRESIDENTE avverte preliminarmente di aver ricevuto i rappresentanti delle associazioni dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili, ai quali ha confermato la grande attenzione della Commissione sulla delicata materia cui i provvedimenti hanno riguardo e l’intento di procedere con la massima tempestività, anche in considerazione del voto unanime con il quale il disegno di legge n. 2206 è stato approvato dalla Camera dei deputati.
Il relatore PICHETTO FRATIN (PdL) illustra congiuntamente i provvedimenti, tutti finalizzati a recare benefici per i lavoratori che assistano familiari gravemente disabili.
In particolare, il disegno di legge n. 2206, già approvato dalla Camera, propone all’articolo 1 una disciplina speciale per l’esonero dal servizio dei dipendenti pubblici che si dedichino alla cura di familiari aventi totale e permanente inabilità lavorativa e necessità di assistenza continua. La domanda di esonero va presentata entro il 2012 e può essere accolta a discrezione dell’amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali. Ai fini della richiesta, i dipendenti devono trovarsi nel corso del quinquennio precedente la data di maturazione dell’anzianità massima contributiva di quaranta anni, ovvero aver compiuto il sessantesimo anno di età (o cinquantacinquesimo per le donne) ed aver maturato un’anzianità contributiva pari ad almeno venti anni. La misura del trattamento economico, per il periodo di esonero, è pari al settanta per cento del trattamento complessivamente goduto, per competenze fisse e accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Al riguardo, il relatore ricorda che, la disciplina generale sull’esonero dal servizio dei dipendenti pubblici, dispone invece che il periodo temporale per la presentazione della domanda riguardi il triennio 2009-2011, che la richiesta possa essere presentata solo dai soggetti che si trovino nel corso del quinquennio precedente la data di maturazione dell’anzianità massima contributiva di quaranta anni e che la misura del trattamento sia determinata in base ad un’aliquota del cinquanta per cento. Inoltre, sempre secondo la normativa di carattere generale, il dipendente non può chiedere la revoca dell’esonero ed ha diritto, al termine di tale periodo, al trattamento di quiescenza e di previdenza che gli sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio; l’istituto non si applica al personale della scuola. Il relatore segnala comunque che l’articolo 1 del disegno di legge non reca, ai fini in esame, una nozione di “familiari” e che, in base alla novella, non è chiaro se, per l’anno 2012, il termine per la domanda sia posto al 31 marzo oppure al 31 dicembre.
Il successivo articolo 2 attribuisce, in via sperimentale per il triennio 2010-2012, il diritto alla liquidazione anticipata del trattamento pensionistico ai lavoratori che si dedichino alla cura di familiari aventi totale e permanente inabilità lavorativa e necessità di assistenza continua. Tale normativa concerne i lavoratori dipendenti privati e quelli autonomi iscritti alle relative gestioni dell’INPS. Sono, quindi, esclusi i dipendenti pubblici, nonché, in ogni caso, in base alla formulazione della norma, i soggetti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie di base non gestite dall’INPS. Il diritto è riconosciuto ai soggetti che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età (o cinquantacinquesimo per le donne) e abbiano maturato un’anzianità contributiva pari ad almeno venti anni, a condizione che abbiano svolto un periodo di assistenza continuativa del familiare convivente disabile pari almeno a diciotto anni. Nel caso di handicap congenito o che si sia manifestato dalla nascita, l’assistenza continuativa è in ogni caso calcolata dalla data della nascita. Il diritto può essere esercitato da un solo familiare convivente per ciascuna persona disabile. L’ultimo periodo del comma 1 individua alcune esclusioni dal beneficio per i casi di ricovero a tempo pieno del disabile.
Il comma 1 dell’articolo 3 concerne la procedura e la documentazione per la liquidazione anticipata del trattamento. I commi successivi pongono norme in materia di accertamenti e controlli, con riferimento ai suddetti benefici.
Il disegno di legge n. 107 attribuisce il diritto alla pensione di anzianità con venticinque anni di contribuzione versata, a prescindere dall’età anagrafica, per quanti si dedichino alla cura di familiari portatori di handicap grave e che necessitino di assistenza continuativa ed esclusiva. Non rientrano nella fattispecie le ipotesi in cui il familiare portatore di handicap sia ricoverato a tempo pieno in un istituto specializzato. Il provvedimento attribuisce, inoltre, ai soli fini della misura del trattamento pensionistico, il beneficio di un accredito di contribuzione figurativa pari a due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva, qualora quest’ultima sia stata versata in costanza di assistenza ad un familiare portatore di handicap grave; la contribuzione figurativa non può superare i cinque anni.
Il disegno di legge n. 147 attribuisce il diritto alla pensione di anzianità con venticinque anni di contribuzione versata e a prescindere dall’età anagrafica per il genitore che assista un figlio portatore di handicap grave e con invalidità del cento per cento. L’importo del trattamento pensionistico viene determinato in base ad un parametro di anzianità contributiva pari a quaranta anni, benché quella effettiva sia inferiore.
Il disegno di legge n. 657 reca benefici analoghi a quelli dell’atto Senato n. 147; il requisito contributivo per la pensione anticipata è però fissato a venti anni e non sembrano posti limiti di cumulo dei benefici tra i due genitori.
Tanto premesso, il relatore propone conclusivamente di assumere il disegno di legge n. 2206 come testo base.
La Commissione conviene su tale proposta.
Il presidente GIULIANO auspica che sul provvedimento possa registrarsi lo stesso unanime consenso ottenuto presso la Camera dei deputati e che, ricorrendo tutti i presupposti richiesti dal Regolamento, possa inoltrarsi alla Presidenza del Senato la richiesta di trasferimento dell’esame alla sede deliberante.
Il senatore CASTRO (PdL) si riserva di esprimersi sul punto, anche in considerazione dei contenuti del disegno di legge n. 2228, recante misure di stabilizzazione economico-finanziaria, attualmente all’esame della Commissione Bilancio del Senato.
La senatrice BLAZINA (PD), pur condividendo l’urgenza del provvedimento ed il disagio delle famiglie che si trovano ad assistere disabili in condizioni di particolare gravità, reputa opportuno attendere l’approvazione del disegno di legge n. 2228 da parte del Senato, onde aggiornare conseguentemente il testo del disegno di legge n. 2206.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
(1009) Massimo GARAVAGLIA. – Norme in materia di bilancio dei sindacati e delle loro associazioni nonché in materia di trattenute sindacali
(1060) GIULIANO ed altri. – Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni
(1180) TREU ed altri. – Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni
(1685) PORETTI ed altri. – Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 39 della Costituzione in materia di democrazia interna dei sindacati e norme in materia di finanziamenti pubblici e privati destinati ai medesimi soggetti. Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l’organizzazione eil finanziamento dei sindacati
– e petizione n. 237 ad essi attinente
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta dell’8 giugno scorso.
Il presidente GIULIANO dichiara chiusa la discussione generale.
La Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1060, scelto come testo base, a giovedì 22 luglio prossimo, alle ore 12.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,05.
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 2010
13ª Seduta
Presidenza del Presidente
La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:
alla 13a Commissione:
(2257) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l’assegnazione di quote di emissione di CO2, approvato dalla Camera dei deputati : parere favorevole con osservazione.

























