158ª Seduta
Presidenza del Presidente
GIULIANO
La seduta inizia alle ore 14,50.
ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA
Commissione delle Comunità europee – Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ala libera circolazione dei lavoratori dell’Unione (n. COM (2010) 204 def.)
(Esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento e rinvio)
Il Presidente relatore GIULIANO (PdL), precisato che la Commissione è chiamata ad esprimere per la prima volta, dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, un parere relativo all’applicazione del principio di sussidiarietà e di proporzionalità sulla proposta di regolamento in titolo, dà alcune preliminari informazioni sulla valenza di tale procedimento. Osserva quindi che il Trattato di Lisbona inserisce nel Trattato UE un articolo espressamente dedicato ai Parlamenti nazionali (articolo 12), che, alla lettera b), afferma che uno dei modi con cui i Parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell’Unione è dato dalla “vigilanza sul principio di sussidiarietà e di proporzionalità”, concetti definiti all’articolo 5 del Trattato UE.
Le modalità attraverso cui si esplica il controllo nell’ambito dei Parlamenti nazionali sul principio di sussidiarietà e proporzionalità sono definite all’interno del Protocollo n. 2. In base a tale procedura, ciascun Parlamento nazionale, ovvero ciascuna Camera, entro il termine di otto settimane dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo da parte delle istituzioni comunitarie, può sollevare obiezioni sulla corretta applicazione del principio di sussidiarietà (c.d. early warning). L’obiezione assume la forma di un parere motivato, da inviare ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, nel quale sono esposte le ragioni per le quali si ritiene che la proposta in questione non sia conforme ai principi di sussidiarietà. Qualora i pareri motivati rappresentino almeno un terzo dell’insieme dei voti attribuiti ai Parlamenti nazionali (nel sistema italiano ciascuna delle due Camere dispone di un voto), il progetto deve essere riesaminato (c.d. “cartellino giallo”). Al termine del riesame il progetto in questione può essere, con decisione motivata, mantenuto, modificato o ritirato. A questa il Trattato di Lisbona affianca un’ulteriore procedura – c.d. “cartellino arancione” – secondo la quale, qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di una proposta legislativa rappresentino almeno la maggioranza semplice dei voti attribuiti ai Parlamenti nazionali, è previsto che la proposta sia riesaminata dalla Commissione europea e, qualora questa scelga di mantenerla, il parere motivato di quest’ultima, insieme ai pareri contrari dei Parlamenti nazionali, sono sottoposti al Consiglio e al Parlamento europeo.
Quanto all’attuazione di queste procedure, al Senato la 14a Commissione permanente svolge una funzione consultiva nei confronti delle Commissioni competenti per materia, alle quali l’atto comunitario viene assegnato in via diretta. Queste ultime – come ha sollecitato la Commissione europea, in una lettera inviata dal presidente Barroso ai presidenti delle Camere dei Parlamenti nazionali – “dovranno formulare pareri che differenzino nella misura del possibile gli aspetti inerenti alla sussidiarietà dalle osservazioni attinenti al merito della proposta”, eventualmente articolandoli in punti distinti. E’ previsto che, se la Commissione di merito non si esprima nel termine previsto, potrà essere applicato l’articolo 144 comma 5, del Regolamento Senato, con conseguente attivazione della 14a Commissione, in via sostitutiva. Tale meccanismo contribuisce a rafforzare la partecipazione del Parlamento alla fase ascendente e quindi di formazione del diritto dell’Unione europea, all’interno di un dialogo con le istituzioni comunitarie complementare al dialogo di queste ultime con il Governo.
Passando quindi al merito dell’atto, il Presidente Giuliano, relatore, illustra l’atto,inteso alla codificazione del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, “a fini – come affermano i considerando – di razionalità e chiarezza”, in quanto il regolamento “è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese”. La proposta, essendo volta ad una codificazione, mantiene ferma ed assorbe la disciplina sostanziale degli atti oggetto della codificazione medesima (regolamenti del Consiglio nn. 1612/68, 312/76 e 2434/92 e direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, limitatamente all’articolo 38, paragrafo 1, che ha abrogato gli articoli 10 e 11 del suddetto regolamento n. 1612/68 con effetto dal 30 aprile 2006).
La proposta di regolamento si compone di 42 articoli, distribuiti in 4 Capi (L’impiego, la parità di trattamento e la famiglia dei lavoratori; Azione per mettere in contatto e per compensare le offerte e le domande d’impiego; Organismi incaricati di assicurare una stretta collaborazione tra gli Stati membri in materia di libera circolazione e di occupazione dei lavoratori; Disposizioni finali), e di 2 Allegati. Il primo Allegato contiene il riferimento al regolamento n. 1612/68 e l’elenco dei successivi atti di modifica; il secondo reca la tavola di concordanza tra la numerazione degli articoli del regolamento n. 1612/68 e quella della proposta.
La disciplina comunitaria oggetto della codificazione conferisce a ogni cittadino di uno Stato membro il diritto di accedere ad un’attività retribuita e di svolgere tale attività sul territorio di un altro Stato membro, in conformità alla regolamentazione interna pertinente applicabile ai lavoratori nazionali. Tale diritto viene riconosciuto a tutti i lavoratori, a prescindere dalla circostanza che essi siano “permanenti”, stagionali o frontalieri, o che svolgano la loro attività in occasione di una prestazione di servizi. Il lavoratore beneficia in un altro Stato membro della stessa eventuale priorità dei cittadini di tale Stato (rispetto ai cittadini di Stati non membri) per quanto riguarda l’accesso ai posti di lavoro disponibili e riceve la medesima assistenza che gli uffici del lavoro garantiscono ai loro cittadini per quanto riguarda la ricerca di un posto di lavoro. La sua assunzione non può dipendere da criteri discriminatori con riferimento alla cittadinanza. Inoltre, la normativa in esame prevede un’azione positiva nel campo della compensazione delle offerte e delle domande di lavoro, al fine di favorire la mobilità nel mercato del lavoro europeo. Quest’azione è stata intrapresa nel 1993, attraverso la creazione di una rete europea di servizi per l’occupazione, denominata EURES. Il Presidente relatore illustra infine le caratteristiche e l’ambito del sistema informativo in esame, soffermandosi sui compiti dell’Ufficio di coordinamento di EURES.
Dopo aver ricordato che la Commissione dovrà esprimersi, con l’approvazione di una risoluzione, entro il 17 giugno, dispone il rinvio del seguito dell’esame ad altra seduta.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA
Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, alle ore 9, non avrà più luogo.
La seduta termina alle ore 15,15.

























