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Il Diario del Lavoro

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

8 Giugno 2016
in Senato

240ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

CATALFO 

indi del Presidente

SACCONI 

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.                                        

La seduta inizia alle ore 15.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (n. COM (2016) 248 definitivo)

(Esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, dell’atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietàe rinvio)

 

Il relatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il provvedimento, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Dopo aver dato conto dei contenuti della direttiva di cui si propone la modifica, il relatore passa all’esame del provvedimento che all’articolo 1modifica, in primo luogo, l’allegato I della direttiva 2004/37/CE, contenente l’elenco delle sostanze, miscele e procedimenti qualificati come agenti cancerogeni o mutageni per i lavoratori, e, in secondo luogo, contiene una nuova versione dell’allegato III della medesima direttiva, sui valori limite relativamente a tutti gli agenti cancerogeni o mutageni. L’articolo 2 fissa il termine di recepimento in due anni dall’entrata in vigore del testo in esame.  Da ultimo, il relatore ricorda che la proposta di direttiva in esame è conforme al principio di sussidiarietà e proporzionalità.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA 

(2217) Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura  

(2119) STEFANO.  –  Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni) 

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta la relatrice Parente ha dato conto di una proposta di parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 2217, scelto dalla Commissione di merito come testo base.

 

Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL) illustra uno schema di parere alternativo di segno contrario, pubblicato in allegato. Richiama in proposito le audizioni svolte presso la Commissione di inchiesta sugli infortuni sul lavoro e denuncia la piaga del caporalato che coinvolge circa 400.000 persone e il ruolo delle agenzie private di intermediazione per la scarsa trasparenza della loro attività.

La senatrice D’ADDA (PD) chiede alla relatrice di introdurre nello schema di parere un invito al Governo ad aumentare le attività di controllo.

La senatrice CATALFO (M5S) sottolinea la necessità di rafforzare le funzioni di monitoraggio dei servizi pubblici per l’impiego.

La senatrice PAGLINI (M5S) evidenzia l’esigenza di dare maggiore peso alle attività di prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro, suggerendo modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008.

Il senatore SERAFINI (FI-PdL XVII), richiamando l’importanza delle funzioni ispettive che devono essere svolte dagli enti pubblici, annuncia un voto di astensione qualora lo schema di parere della relatrice non sia adeguatamente modificato.

Il presidente SACCONI invita la relatrice a considerare le violazioni gravi nei rapporti di lavoro agricolo quale criterio prioritario dell’attività ispettiva e nelle componenti premiali della retribuzione degli ispettori. I risultati conseguiti in questo campo dovranno essere oggetto di un rapporto periodico al Parlamento.

La senatrice BENCINI (Misto-Idv) chiede chiarimenti sulle componenti di premialità della retribuzione degli ispettori.

Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL), pur apprezzando il contributo suggerito dal Presidente, ritiene che non sia aggredito il vero nodo del problema rappresentato dal rapporto fra domanda e offerta di lavoro. Insiste sulla necessità di incentivare il ruolo del settore pubblico nelle attività di intermediazione di lavoro.

La senatrice CATALFO (M5S) condivide le preoccupazioni del senatore Barozzino e ritiene che gli enti pubblici debbano obbligatoriamente aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità.

La relatrice PARENTE (PD) accoglie le indicazioni del Presidente e la proposta di considerare obbligatoria l’adesione degli enti pubblici alla Rete del lavoro agricolo di qualità, modificando conseguentemente la propria bozza di parere (testo allegato al resoconto della seduta).

Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL) dichiara il proprio voto di astensione su tale nuova proposta di parere.

Nessun altro chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE mette quindi ai voti il nuovo schema di parere della relatrice, di segno favorevole con osservazioni, che è approvato; risulta conseguentemente preclusa la votazione sullo schema di parere alternativo.

 

 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

 

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (n. 298)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 16 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)

 

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

 

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta la relatrice Pezzopane ha illustrato una proposta di parere, favorevole con osservazioni.

 

La senatrice CATALFO (M5S) domanda le ragioni per le quali nella proposta di parere non siano state inserite alcune osservazioni emerse nel corso delle audizioni.

 

La relatrice PEZZOPANE (PD) precisa che sono state prese in considerazione le indicazioni che rientrano nella competenza della Commissione, a cominciare dal coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

 

         Presente il prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE mette quindi ai voti lo schema di parere della relatrice, pubblicato in allegato al resoconto della seduta di ieri, che è approvato.

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(2233) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato  

(2229) SACCONI ed altri.  –  Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

 

            Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

 

     La senatrice CATALFO (M5S) chiede una proroga del termine per la presentazione degli emendamenti.

 

         Il PRESIDENTE fissa il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti a giovedì 16 giugno, alle ore 12.

 

            La Commissione conviene.

           

            Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

 

 

            La seduta termina alle ore 16,15.

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2217

 

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminato il disegno di legge in titolo,

apprezzate le finalità del provvedimento, mirate al contrasto dei fenomeni di intermediazione illecita e dello sfruttamento della manodopera;

considerato che, per contrastare il fenomeno del caporalato, è necessario garantire ai lavoratori agricoli  l’accesso ai servizi di intermediazione  e la partecipazione alle politiche attive, cosi come individuati dai decreti attuativi del Jobs Act;

valutato positivamente l’inserimento della norma che prevede la confisca obbligatoria degli strumenti che servirono o furono destinati a commettere il reato, inserendo il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali essa è obbligatoria;

ritenuto che solo con una partecipazione attiva dei patronati, che dovrebbero condividere i dati in loro possesso, possono emergere fenomeni di sfruttamento del lavoro nero, altrimenti non conosciuti;

considerato che ad ottobre 2015 erano appena 300,su un potenziale di 740mila, le aziende agricole in Italia che hanno fatto richiesta di iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità;

            ritenuto che solo una adesione massiva alla Rete del lavoro agricolo di qualità può fare decollare questo strumento;

giudicata favorevolmente la disposizione che prevede la presenza, nella cabina di regia della rete del lavoro agricolo di qualità, anche del Ministero dell’interno e dell’Ispettorato nazionale del lavoro,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le osservazioni di seguito riportate.

In linea generale, si invita la Commissione di merito a valutare l’opportunità di una disposizione che indichi le violazioni gravi nei rapporti di lavoro agricolo, quale criterio prioritario dell’attività ispettiva e nelle componenti premiali della retribuzione degli ispettori e quale oggetto di un rapporto periodico al Parlamento sui risultati conseguiti.

Sarebbe altresì necessario monitorare i criteri di adesione alla rete delle Aziende Agricole di Qualità, nata per rafforzare il contrasto dei fenomeni di irregolarità nel settore agricolo, al fine di evitare che aziende, pur meritevoli, possano rimanere escluse.

Sarebbe opportuno, sempre con riferimento ai criteri di adesione alla rete delle Aziende Agricole di Qualità, condizionare l’accesso alla Rete alle Aziende che non sono state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative per gravi violazioni, definitivamente accertate, in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse. Costituiscono gravi violazioni in materia di lavoro quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

In riferimento all’articolo 1, comma 1, relativo alla confisca obbligatoria, si suggerisce di valutare attentamente quali possano essere, nell’ambito degli appalti, gli effetti che tale disposizione potrebbe generare nel campo di applicazione.

In merito all’articolo 6, in tema di politiche attive del lavoro agricolo, si invita la Commissione di merito a prevedere un rafforzamento dei servizi di intermediazione lavoro. Al fine di favorire una concreta partecipazione dei lavoratori agricoli a forme di politiche attive, sarebbe inoltre opportuno mettere a disposizione dei servizi pubblici per il lavoro e delle Agenzie di somministrazione lavoro – a condizione che abbiano i requisiti per aderire alla rete del lavoro agricolo di qualità – il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro nella sua articolazione prevista dal decreto legislativo n. 150 del 2015.

            A tal proposito si suggerisce di facilitare l’adesione alla Rete da parte delle aziende agricole avviando una adeguata campagna di comunicazione istituzionale che coinvolga anche i consumatori, affinché possa nascere una domanda di prodotti, con “marchio etico di qualità”, di aziende certificate dalla Rete. Si darebbe in tal modo un valore concreto alla Rete, anche di carattere economico, rendendo conveniente l’adesione alle imprese.

Sempre in riferimento all’articolo 6, si segnala la necessità di rafforzare il sistema di collocamento pubblico al fine di garantire alle imprese agricole un efficace reclutamento di ingenti quantitativi di manodopera in brevi periodi nel corso delle grandi campagne di raccolta.

A tal proposito, si suggerisce di rafforzare tale sistema informativo, in modo da consentire ai centri per l’impiego ed agli operatori autorizzati ed accreditati di svolgere al meglio le funzioni di intermediazione e promozione delle politiche attive, soprattutto verso i lavoratori beneficiari di sostegno al reddito con l’obiettivo di superare il rapporto, pressoché esclusivo, che intercorre tra lavoratore ed imprenditore agricolo.

In riferimento alla lettera b) del medesimo articolo, si invita la Commissione di merito a prevedere che venga resa obbligatoria l’adesione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, attraverso la stipula di apposite convenzioni, di tutti gli enti ivi indicati.

In merito alla lettera c), occorre che sia assicurata nella “cabina di regia” della rete del lavoro agricolo di qualità la presenza dell’ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro), in quanto organo tecnico di coordinamento della rete dei servizi e delle politiche del lavoro, al fine di garantire il coordinamento delle attività di regia con le misure per il contrasto del lavoro irregolare.

Con riguardo alla lettera f), in tema di trasporto, si invita la Commissione di merito a prevedere misure che rendano quanto più possibile trasparenti e legali le modalità del trasferimento delle lavoratrici e dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Da ultimo, si invita la Commissione a valutare la necessità di approfondire l’aspetto relativo al costo del lavoro, nello specifico al fenomeno delle cosiddette “paghe di piazza”, auspicando una negoziazione sindacale periodica, in modo da assorbire in maniera adeguata i fattori esterni e imprevedibili che spesso condizionano l’attività nel settore agricolo.

 

 SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI BAROZZINO E CAMPANELLA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2217

 

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

in sede di esame del disegno di legge “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura”;

premesso che:

secondo stime recenti sono circa 400.000 le lavoratrici e i lavoratori che potenzialmente trovano un impiego nel lavoro agricolo tramite i caporali, di cui 100.000 presentano forme di grave assoggettamento dovuto a condizioni lavorative,  abitative e ambientali considerate para schiavistiche;

più del 60 per cento delle lavoratrici e dei lavoratori che lavorano sotto caporale -la maggior parte stranieri, comunitari e non- non ha accesso ai servizi igienici e all’acqua corrente; più del 70 per cento presenta malattie non riscontrate prima dell’inserimento nel ciclo del lavoro agricolo stagionale; percepiscono un salario giornaliero inferiore di circa il 50 per cento di quello previsto dai contratti nazionali e provinciali di lavoro, cioè circa 25/30 euro per una giornata di lavoro che dura fino a 12 ore continuative;  pagano al caporale 5 euro per il trasporto, 1,5 euro ogni bottiglia d’acqua, 3,5 euro per un panino, oltre a commissioni varie dovute all’impossibilità di accedere ai beni di prima necessità come cibo e medicinali; in molti casi sono costretti a pagare l’affitto per alloggi fatiscenti (dati dal rapporto Agrimafie e Caporalato, a cura della FLAI-CGIL);

il reclutamento illecito dei lavoratori agricoli da parte dei caporali avviene in punti di raccolta predeterminati, dove i caporali trattano il “salario di piazza”, che di regola si limita alla giornata, sottraendo da quanto corrisposto dal committente una quota;

accanto al caporalato tradizionale, l’intermediazione illecita si manifesta anche attraverso i contratti di intermediazione e di somministrazione, introdotti con il decreto legislativo n. 276 del 2003 (legge Biagi) che hanno superato il monopolio pubblico sul mercato del lavoro;

la “Relazione relativa all’indagine, attivata l’8 settembre 2015 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali del Senato, in merito al decesso della signora Paola Clemente, il 13.07.2015 in Andria (BA)” rileva: ..dall’inchiesta in oggetto emerge che il sistema normativo delineato ha trovato un deficit di legalità nel funzionamento concreto dei contratti di somministrazione e nel procacciamento degli stessi per poter acquisire la disponibilità di lavoratori e utilizzatori nell’ambito di un territorio ad alta vocazione agricola…. Non si può trascurare che nel caso della morte della sig.ra Paola Clemente, nell’ambito della diffusione dei numerosi contratti di somministrazione nello stesso territorio, un soggetto ha avuto la capacità di trasferire in poco tempo oltre 6.000 lavoratori dall’agenzia Quanta all’agenzia Inforgroup, dimostrando così di essere il vero artefice dei contratti di lavoro. Oggi, quindi, il caporalato ha indossato le vesti della somministrazione usata, o meglio abusata, per dare una formale apparenza a una serie di imprescindibili contatti che possono essere curati soltanto da chi conosce ed è in grado di spostare anche repentinamente vere e proprie truppe di lavoratori rassegnati a condizioni di lavoro prive di assoluta organizzazione della sicurezza;

l’introduzione dei vouchers e le successive modificazioni, che ne hanno ampliato a dismisura l’utilizzo, hanno ulteriormente peggiorato la condizione delle lavoratrici e dei lavoratori agricoli, diventando un ulteriore strumento di controllo del salario, di ricatto e di subordinazione nei confronti del caporale;

nel codice penale lo sfruttamento lavorativo è strettamente connesso alla nozione di caporalato. La rubrica dell’articolo del codice penale che punisce il caporalato recita: “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”, come se la fattispecie riguardasse tanto il fenomeno dell’intermediazione quanto quello dello sfruttamento. In realtà la fattispecie riguarda solo i caporali, cioè gli intermediari, il riferimento allo sfruttamento si giustifica perché il fenomeno sanzionato non è solo il reclutamento compiuto dagli intermediari, ma anche l’organizzazione dei lavoratori che essi procurano. Quindi lo sfruttamento è punito solo se compiuto da un caporale, un intermediario; 

nel nostro ordinamento non esiste una norma adatta a colpire lo sfruttamento lavorativo in sé, quando questo non assume le forme della riduzione in schiavitù, cioè, per seguire l’insegnamento della Cassazione, non si accompagna ad un controllo assoluto, a cui lo sfruttato non si può sottrarre, dello sfruttatore: appare pertanto opportuno ricercare nella legislazione esistente norme più appropriate a colpire lo sfruttamento lavorativo che non sia il risultato di una condotta di intermediazione;   

per rendere la norma più adatta al disvalore che persegue, quello incentrato sullo sfruttamento, appare opportuno ridurla ad un arco edittale che vada da 5 anni (che è la pena minima prevista per l’estorsione, fattispecie entro la quale sono stati ricondotti spesso dalla giurisprudenza casi di sfruttamento lavorativo di minor gravità, ma inadeguata a reprimere il fenomeno nella sua complessità) a 15 anni per i reati più gravi (per esempio quello di indurre e costringere le persone a sottoporsi al prelievo degli organi);

in Italia, l’intermediazione tra domanda e offerta di lavoro è molto spesso legata alla pervasiva presenza della criminalità organizzata nella diverse fasi della filiera, il che alimenta pratiche illegali anche nella gestione della manodopera e il controllo dei processi basato sulla compressione dei costi di produzione e di lavoro, promuovendo così, sia direttamente che indirettamente, lo sfruttamento lavorativo;

il disegno di legge in esame dovrebbe pertanto riportare al centro la nozione di sfruttamento lavorativo e rendere, come è nei fatti, accessoria rispetto ad essa le condotte di intermediazione e organizzazione del lavoro per conto dell’imprenditore;

dall’introduzione nel codice penale del reato di caporalato (articolo 603-bis del codice penale), sono circa 355 i caporali arrestati o denunciati;

per gli imprenditori la figura del caporale è risolutiva: reclutamento dei braccianti, anche in poche ore, nessun adempimento burocratico, rapporto di lavoro non dichiarato, costi della manodopera dimezzati, nessun sindacato, nessun costo e onere per la sicurezza: eppure l’articolo 603-bisdel codice penale punisce solo il caporale e non gli imprenditori che si avvalgono della loro intermediazione; si dovrebbe pertanto estendere anche ai datori di lavoro, primi beneficiari delle situazioni di sfruttamento, la responsabilità in tema di intermediazione illecita di manodopera prevista dall’articolo 603-bis che attualmente incide solo sul caporale/intermediario;

insieme alle azioni repressive e preventive del fenomeno del lavoro nero in agricoltura sarebbe opportuno emanare ulteriori disposizioni relative al fenomeno dello sfruttamento lavorativo, nonché dare effettiva attuazione alla normativa vigente.

Si dovrebbe pertanto prevedere:

Con riferimento alla normativa sul lavoro

– istituire efficaci meccanismi di reclutamento legali e trasparenti, realizzando un luogo pubblico dove si incontrino domanda e offerta di lavoro, attraverso l’istituzione del collocamento pubblico in agricoltura, con liste di prenotazione presso i centri territoriali dell’impiego alle quali gli aspiranti lavoratori possano iscriversi e dalle quali i datori possano attingere, organizzando procedure celeri e funzionali alle modalità che il lavoro agricolo stagionale prevede;

sopprimere le agenzie di intermediazione e l’uso dei vouchers, sia per il lavoro agricolo che per tutti gli altri settori lavorativi;

facilitare la nascita di cooperative di lavoro che, in una logica di sostituzione, circoscrivano il raggio d’azione dei caporali e degli intermediari del lavoro, in particolare in quei territori dove sindacati e organizzazioni della società civile sono presenti e attivi e, contestualmente, concorrano a ridurre ed eliminare le condizioni che obbligano i lavoratori agricoli a servirsi dell’intermediazione dei caporali in particolare per il trasporto e l’alloggio;

attuare politiche per il trasporto pubblico dei lavoratori sui luoghi di lavoro, ad esempio utilizzando le “linee agricole” che in alcune regioni sono già incluse nei Piani di Bacino per il trasporto pubblico;

implementare politiche che affrontino in maniera strutturale il tema dell’abitazione per i lavoratori agricoli migranti, sia stagionali sia stanziali, con l’intento di migliorare le loro condizioni ed evitare la segregazione spaziale e sociale in cui vivono.

Con riferimento alla salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori agricoli:

– applicare ai lavoratori stagionali la normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, indipendentemente dalle giornate lavorative effettuate nell’arco dell’anno;

– realizzare obbligatoriamente interventi per la protezione individuale e collettiva per i lavoratori agricoli, per migliorare la qualità e il benessere sul lavoro ed in particolare per la prevenzione e il contrasto alle molestie di qualsiasi genere;

– a tale fine, gli enti territoriali e locali, nel rispetto dei propri statuti, devono sottoscrivere con le ASL convenzioni per la realizzazione di progetti per la salute e la sicurezza sul lavoro, al fine di ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali; favorire l’accesso all’assistenza sanitaria per i lavoratori stranieri attraverso l’articolazione sul territorio di presidi sanitari ambulatoriali, adiacenti ai luoghi di lavoro; prevedere la presenza costante di personale sanitario addetto al pronto soccorso;

prevedere visite mediche annuali, con accertamento delle condizioni di salute in funzione delle mansioni da svolgere con riferimento ai singoli lavori, ai luoghi, ai tempi, alle procedure produttive, all’organizzazione aziendale e con particolare riguardo alla specificità di genere;

in riferimento alla semplificazione delle norme in materia di sorveglianza sanitaria, la stessa Relazione relativa all’indagine in merito al decesso della signora Paola Clemente rileva che il decreto ministeriale del 27 marzo 2013, in materia di “adempimenti relativi all’informazione, formazione e sorveglianza sanitaria” semplifica per i somministratori e utilizzatori ma svuota e vanifica gli obblighi preventivi in materia di sicurezza riducendoli a mero adempimento burocratico. La semplificazione non significa banalizzazione del rischio e formalismo documentale, ma snellimento senza derogare o allentare la tutela costituzionale della salute e sicurezza del lavoro.

Con riferimento alla protezione delle  vittime:

a)estendere anche ai datori di lavoro, primi beneficiari delle situazioni di sfruttamento, la responsabilità in tema di intermediazione illecita di manodopera prevista dall’articolo 603-bis che attualmente incide solo sul caporale/intermediario;

b) modificare gli articoli 600 e 601 del codice penale riducendo la pena da 8 a 5 anni, così da assicurarne la piena applicazione. Nella normale prassi uno degli elementi che ne ha ostacolato e impedito la piena attuazione è l’elevatissimo minimo di pena previsto, che attualmente è appunto, di 8 anni;

c) rinforzare e ampliare i programmi di integrazione lavorativa per i richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale al fine di prevenire il rischio di caduta in percorsi di sfruttamento;

d) abrogare la circostanza aggravata introdotta dal comma 12-bis dell’articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998 che aumenta la pena quando il numero di lavoratori/trici occupati presso lo stesso datore di lavoro è superiore a tre, come se la gravità dello sfruttamento individuale potesse essere diversamente valutata in relazione al numero di vittime di tale sfruttamento;

e) incentivare il ricorso al “percorso sociale” previsto dall’articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998 ed eliminare le difformità di applicazione dello stesso articolo che richiedono la denuncia e la cooperazione da parte della vittima di grave sfruttamento lavorativo, in stridente contraddizione con l’impostazione di tale articolo che non esige questi due vincoli per nessuna forma di sfruttamento. All’interno della stessa norma, prevedere valide alternative di lavoro per incentivare le denunce e le fuoriuscite dallo sfruttamento;

f) dare piena applicazione alla direttiva 2009/52/CE3, che sebbene risenta di un’impostazione repressiva orientata al contrasto dell’immigrazione irregolare, contiene disposizioni utili contro lo sfruttamento dei/lle lavoratori/trici migranti, e può rappresentare un buon punto di partenza per estendere le tutele a forme meno gravi, ma comunque lesive di sfruttamento dei lavoratori migranti senza permesso di soggiorno. Questa prevede infatti, oltre a sanzioni a carattere amministrativo, finanziario e penale nei confronti delle aziende che impiegano dei/lle lavoratori/trici migranti irregolarmente soggiornanti, l’obbligo del datore di lavoro di pagare arretrati e contributi ai lavoratori, presumendo una durata del rapporto di lavoro di tre mesi, salvo che le parti non dimostrino una durata diversa; l’obbligo delle autorità di informare i lavoratori dei loro diritti e della possibilità di accedere alla giustizia per vederli riconosciuti; nei casi di particolare sfruttamento lavorativo, la possibilità di chiedere un permesso di soggiorno per motivi umanitari, a condizione di denunciare il datore di lavoro e di collaborare al procedimento penale, secondo quanto previsto dall’articolo 22 comma 12–quater Testo Unico sull’Immigrazione. Si evidenzia inoltre, la totale violazione del fondamentale obbligo di informazione (articolo 6, comma 2 della stessa Direttiva), la mancata agevolazione delle denunce e previsione del cosiddetto “periodo di riflessione” (articolo 13 della stessa Direttiva), e attraverso la disponibilità di misure di assistenza effettiva in considerazione dei fondati timori di ritorsioni derivanti dalle denunce stesse;

g) adottare il Piano Nazionale Antitratta, come previsto dal decreto legislativo n. 24 del 2014 che prevede lo special rapporteur, già individuato nel Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

h) incoraggiare, promuovere e partecipare un approccio multi-agenzia anche attraverso l’adesione a protocolli locali (tra ministeri, reti di sportelli legali, Procure e Questure, enti ispettivi, sindacati e organizzazioni della società civile) per facilitare l’accesso sicuro dei lavoratori migranti gravemente sfruttati al permesso di soggiorno previsto dall’articolo 18 del Testo Unico ed al connesso percorso sociale, e l’accesso dei lavoratori migranti particolarmente sfruttati al permesso di soggiorno previsto dall’articolo 22 del Testo Unico.

Considerato che il testo del Governo non riflette la complessità della questione  in oggetto e che pertanto risulta del tutto insufficiente e volutamente incompleto,

esprime parere contrario.

 

Riunione n. 7

MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 2016

 

Presidenza del Presidente

SACCONI 

         

 

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,50

 

INCONTRO SULLE RICADUTE OCCUPAZIONALI DELLA VICENDA DI IBM ITALIA  

 

239ª Seduta

Presidenza del Presidente

SACCONI 

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.                                        

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI           

Il presidente SACCONI comunica che durante le audizioni sull’atto del Governo n. 298 (esposizione lavoratori a rischi derivanti da agenti fisici), svoltesi in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA 

(2217) Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura  

(2119) STEFANO.  –  Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell’esame congiunto e rinvio) 

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 febbraio scorso.

La relatrice PARENTE (PD) illustra uno schema di parere di segno favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto, riferito al disegno di legge n. 2217, adottato dalla Commissione di merito come testo base. Si sofferma in particolare sulla rete delle aziende agricole di qualità e sul sistema dei servizi pubblici e privati di accesso al lavoro, considerati un valido strumento di lotta al caporalato.

Il senatore PUGLIA (M5S) chiede un rinvio della votazione dello schema di parere.

Il PRESIDENTE accorda un rinvio della votazione alla seduta di domani 8 giugno.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (n. 298)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 16 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 18 maggio scorso.

La relatrice PEZZOPANE (PD) dà conto di uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE 

(2233) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato  

(2229) SACCONI ed altri.  –  Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 maggio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di domani mercoledì 8 giugno si concluderà la discussione generale, in quanto la prossima settimana si procederà all’illustrazione degli emendamenti, il cui termine per la presentazione è fissato a lunedì 13 giugno, alle ore 9,30.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2217

La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato il disegno di legge in titolo, apprezzate le finalità del provvedimento, mirate al contrasto dei fenomeni di intermediazione illecita e dello sfruttamento della manodopera;

considerato che, per contrastare il fenomeno del caporalato, è necessario garantire ai lavoratori agricoli l’accesso ai servizi di intermediazione  e la partecipazione alle politiche attive, cosi come individuati dai decreti attuativi del Jobs Act;

valutato positivamente l’inserimento della norma che prevede la confisca obbligatoria degli strumenti che servirono o furono destinati a commettere il reato, inserendo il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali essa è obbligatoria;

ritenuto che solo con una partecipazione attiva dei patronati, che dovrebbero condividere i dati in loro possesso, possono emergere fenomeni di sfruttamento del lavoro nero, altrimenti non conosciuti;

considerato che ad ottobre 2015 erano appena 300,su un potenziale di 740mila, le aziende agricole in Italia che hanno fatto richiesta di iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità;

ritenuto che solo una adesione massiva alla Rete del lavoro agricolo di qualità può fare decollare questo strumento;

giudicata favorevolmente la disposizione che prevede la presenza, nella cabina di regia della rete del lavoro agricolo di qualità, anche del Ministero dell’interno e dell’Ispettorato nazionale del lavoro,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le osservazioni di seguito riportate.

In linea generale, sarebbe opportuno monitorare i criteri di adesione alla rete delle Aziende Agricole di Qualità, nata per rafforzare il contrasto dei fenomeni di irregolarità nel settore agricolo, al fine di evitare che aziende, pur meritevoli, possano rimanere escluse.

Sarebbe opportuno, sempre con riferimento ai criteri di adesione alla rete delle Aziende Agricole di Qualità, condizionare l’accesso alla Rete alle Aziende che non sono state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative per gravi violazioni, definitivamente accertate, in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse. Costituiscono gravi violazioni in materia di lavoro quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

In riferimento all’articolo 1, comma 1, relativo alla confisca obbligatoria, si suggerisce di valutare attentamente quali possano essere, nell’ambito degli appalti, gli effetti  che tale disposizione potrebbe generare nel campo di applicazione.

In merito all’articolo 6, in tema di politiche attive del lavoro agricolo, si invita la Commissione di merito a prevedere un rafforzamento dei servizi di intermediazione lavoro. Al fine di favorire una concreta partecipazione dei lavoratori agricoli a forme di politiche attive, sarebbe inoltre opportuno mettere a disposizione dei servizi pubblici per il lavoro e delle Agenzie di somministrazione lavoro – a condizione che abbiano i requisiti per aderire alla rete del lavoro agricolo di qualità – il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro nella sua articolazione prevista dal decreto legislativo n. 150 del 2015.

A tal proposito si suggerisce di facilitare l’adesione alla Rete da parte delle aziende agricole avviando una adeguata campagna di comunicazione istituzionale che coinvolga anche i consumatori, affinché possa nascere una domanda di prodotti, con “marchio etico di qualità”, di aziende certificate dalla Rete. Si darebbe in tal modo un valore concreto alla Rete, anche di carattere economico, rendendo conveniente l’adesione alle imprese.

Sempre in riferimento all’articolo 6, si segnala la necessità di rafforzare il sistema di collocamento pubblico al fine di garantire alle imprese agricole un efficace reclutamento di ingenti quantitativi di manodopera in brevi periodi nel corso delle grandi campagne di raccolta.

A tal proposito, si suggerisce di rafforzare tale sistema informativo, in modo da consentire ai centri per l’impiego ed agli operatori autorizzati ed accreditati di svolgere al meglio le funzioni di intermediazione e promozione delle politiche attive, soprattutto verso i lavoratori beneficiari di sostegno al reddito con l’obiettivo di superare il rapporto, pressoché esclusivo, che intercorre tra lavoratore ed imprenditore agricolo.

In merito alla lettera c) del medesimo articolo, occorre che sia assicurata nella “cabina di regia” della rete del lavoro agricolo di qualità la presenza dell’ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro), in quanto organo tecnico di coordinamento della rete dei servizi e delle politiche del lavoro, al fine di garantire il coordinamento delle attività di regia con le misure per il contrasto del lavoro irregolare.

Con riguardo alla lettera f), in tema di trasporto, si invita la Commissione di merito a prevedere misure che rendano quanto più possibile trasparenti e legali le modalità del trasferimento delle lavoratrici e dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Da ultimo, si invita la Commissione a valutare la necessità di approfondire l’aspetto relativo al costo del lavoro, nello specifico al fenomeno delle cosiddette “paghe di piazza”, auspicando una negoziazione sindacale periodica, in modo da assorbire in maniera adeguata i fattori esterni e imprevedibili che spesso condizionano l’attività nel settore agricolo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 298

L’11a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che lo schema in esame è stato emanato in attuazione dell’articolo 16 della legge  n. 14 del 2015 per il recepimento della Direttiva 2013/35/UE, inerente le disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici;

valutato che la direttiva ha lo scopo di trattare tutti gli effetti biofisici, diretti ed indiretti, provocati dai campi elettromagnetici, mediante la creazione nell’Unione europea di una piattaforma minima di protezione, evitando nel contempo possibili distorsioni della concorrenza;

considerato che nel nostro ordinamento la protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici è già disciplinata dagli articoli 206-212 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e dal relativo Allegato XXXVI, che vengono conseguentemente novellati con il recepimento della direttiva in oggetto,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

A livello generale, si fa presente che la direttiva 2013/35/UE rimarcava all’articolo 7 la necessità di una adeguata consultazione e partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti per la sicurezza nella fase di gestione e valutazione del rischio dai campi elettromagnetici in tutti i luoghi di lavoro. Risulta pertanto necessario che sia rimarcato il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nelle fasi di analisi e gestione del rischio, con informazioni sufficienti ed adeguate.

In tale ottica, si suggerisce al Governo di prevedere agli articoli 208, 210 e 210-bis, tra gli obblighi del datore di lavoro, anche quello di consultare gli RLS in fase di valutazione dei rischi e di redazione del programma di informazione e formazione dei lavoratori, coerentemente con quanto previsto anche dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 

Altresì, in tema di deroghe rispetto ai valori limite di esposizione di cui all’articolo 208, è opportuno prevedere all’articolo 212 che gli RLS siano coinvolti nella fase di richiesta di autorizzazione, da inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla deroga stessa.

In merito all’articolo 219, valuti il Governo se le novelle concernenti l’apparato sanzionatorio ivi previsto non creino sovrapposizioni con diversi regimi sanzionatori già vigenti, preso atto che tali modifiche hanno il solo scopo di coordinare il testo del decreto legislativo n. 81 del 2008 con le disposizioni recate dal provvedimento in esame.

 

redazione

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