231ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE REFERENTE
(2232) Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri
(292) BARANI. – Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare e istituzione del fondo «Dopo di noi»
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 aprile.
Il PRESIDENTE informa che sono stati presentati da parte della relatrice Parente gli emendamenti 1.200 (testo 2) e 5.100, pubblicati in allegato. Invita la senatrice Parente a illustrarli, proponendo di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti a domani, giovedì 28 aprile, alle ore 12.
La relatrice PARENTE (PD) illustra l’emendamento 1.200 (testo 2), sottolineando l’inclusione delle Onlus fra gli istituti che possono godere di benefici fiscali. Relativamente all’emendamento 5.100, si sofferma sull’equiparazione delle agevolazioni tributarie tra le assicurazioni e gli istituti di previdenza integrativa.
La senatrice PAGLINI (M5S) chiede una dilazione del termine per la presentazione dei subemendamenti.
Il PRESIDENTE, sottolineando che tutti i testi devono essere trasmessi alla 5a Commissione per il relativo parere, propone dunque di fissare tale termine a venerdì 29 aprile alle ore 9.
La Commissione concorda.
Il PRESIDENTE auspica che si possa procedere alle votazioni già dalla prossima settimana, sottolineando la necessità di inserire nel testo modifiche riferite in particolare a buone pratiche che puntino sull’autosufficienza della persona disabile.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (n. COM (2016) 128 definitivo)
(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, dell’atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 5 aprile scorso.
La senatrice SPILABOTTE (PD) illustra uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato. In particolare, chiede di valutare attentamente la possibilità di inserimento della “clausola sociale” tra le osservazioni.
Il senatore PUGLIA (M5S) dà conto di uno schema di risoluzione presentato dal proprio Gruppo, pubblicato in allegato al resoconto, soffermandosi sul grave fenomeno delle disparità retributive tra i Paesi membri. Invita a correggere le indicazioni presenti nell’atto comunitario in esame, con particolare riferimento all’esigenza di ridurre da 24 a 3 mesi il termine dei distacchi dei lavoratori.
Il PRESIDENTE ritiene che il tema della “clausola sociale” difficilmente possa essere qui inserito, in considerazione della materia trattata dall’Atto comunitario in esame. Rammenta inoltre le osservazioni acquisite sul tema dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato e dall’Autorità nazionale anticorruzione, in occasione dell’esame parlamentare del disegno di legge n. 1678-B (delega recepimento direttive appalti e concessioni).
Concorda il senatore ICHINO (PD), evidenziando che la “clausola sociale” si riferisce alla cessione di appalti e non al distacco dei lavoratori e sottolineando che l’Organizzazione internazionale del lavoro non impone standard rigidi nel campo dei distacchi per non danneggiare le economie emergenti.
Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL), nel condividere le sollecitazioni del senatore Puglia, richiama quanto emerso nel corso delle audizioni delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. Incita a porre attenzione alle conseguenze che fenomeni di distorsione retributiva possono avere anche nel campo della sicurezza sul lavoro.
Il senatore SERAFINI (FI-PdL XVII) chiede chiarimenti sull’istituto del distacco e sui suoi termini.
La senatrice PAGLINI (M5S) denuncia che il fenomeno del distacco determina veri e propri effetti di dumping retributivo, con gravi costi sociali e forme preoccupanti di precarizzazione dei rapporti di lavoro. Auspica che ci si possa conformare alla direttiva in esame entro un anno dalla sua adozione.
La senatrice MANASSERO (PD) invita a una più precisa definizione dei termini riguardanti il distacco dei lavoratori. Plaude a una maggiore efficienza dei controlli, da attuarsi anche con strumenti telematici. Pone l’attenzione sulle specificità dei settori dell’autotrasporto e della logistica.
La senatrice BENCINI (Misto-Idv) si sofferma sulle problematiche riguardanti i settori delle compagnie aeree low cost e dei call center che hanno posto in essere politiche aziendali di delocalizzazione.
La senatrice SPILABOTTE (PD), pur auspicando una convergenza con i contenuti dello schema di risoluzione presentato dal Movimento 5 Stelle, ritiene non possibile accogliere il termine di un anno per il recepimento della direttiva, in quanto contrario ai Trattati istitutivi dell’Unione europea.
Il PRESIDENTE giudica essenziale l’individuazione di adeguate forme di equilibrio che garantiscano la libera circolazione dei lavoratori e i loro diritti in campo retributivo e previdenziale, ritenendo che una convergenza dei sistemi previdenziali favorirebbe la libera circolazione e garantirebbe condizioni di stabilità a tutti i paesi UE. Ricorda che la direttiva ha lo scopo di colpire le degenerazioni e le patologie dell’istituto del distacco e non di pregiudicare il principio della libera circolazione. A tale proposito, sottolinea che l’Italia è un Paese esportatore non solo di impianti e di tecnologie, ma anche di manodopera qualificata.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16.
SCHEMA DI Risoluzione PROPOSTO DALLA RELATRICE
sull’Atto comunitario N. COM (2016) 128 definitivo
sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà
La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminata, ai sensi dell’articolo 144, comma 1, del Regolamento, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi;
premesso che la revisione della direttiva del 1996 mira a rafforzare l’obiettivo originario di favorire l’esercizio della libera prestazione dei servizi transfrontalieri in un clima di concorrenza leale e rispetto dei diritti dei lavoratori, adattandosi alle nuove condizioni dell’economia e del mercato del lavoro;
valutato che la proposta in esame risulta oggetto di valutazioni estremamente diverse da parte degli Stati membri;
preso atto che la proposta è conforme ai principi di proporzionalità e sussidiarietà;
si esprime in senso favorevole con le seguenti osservazioni.
Si evidenziano anzitutto alcuni aspetti critici che già attualmente caratterizzano l’applicazione della direttiva 96/71/CE:
· la possibilità di differenze retributive tra i lavoratori distaccati ed i lavoratori locali nei Paesi ospitanti;
· il riconoscimento ai lavoratori distaccati delle “tariffe minime salariali” (comprese le maggiorazioni per lavoro straordinario) vigenti nel territorio in cui ha luogo il distacco in base a disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o a contratti collettivi;
· una definizione generica di “distacco”, intendendo il lavoratore come colui che per un periodo limitato svolge il proprio lavoro nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio lavora abitualmente;
· l’esigenza di integrazione della disciplina con norme specifiche, relative a forme ed istituti sviluppatisi nel mercato del lavoro, quali il subappalto, il lavoro interinale ed il distacco infragruppo.
In merito al testo della proposta, con riferimento all’articolo 1, numero 1), sulla disciplina specifica per il distacco di durata superiore a 24 mesi, si ritiene troppo ampia la durata temporale introdotta, dato che ad oggi la direttiva 96/71/CE citava espressamente di distacco “per un periodo limitato”. Anche se la ratio della durata temporale risulta utile al fine di arginare il fenomeno elusivo di reiterati rinnovi e proroghe per i lavoratori distaccati, si suggerisce di introdurre un riferimento ai casi in cui, a causa di sospensioni o interruzioni del distacco, il superamento del limite dei 24 mesi venga calcolato, complessivamente, su un arco di tempo superiore, quale ad esempio 36 mesi.
Con riferimento al punto 2), lettera c), che sostituisce il riferimento alle “tariffe minime salariali” con il principio di riconoscimento della “retribuzione”, composta da tutti gli elementi resi obbligatori da disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o da contratti collettivi o arbitrati di applicazione generale, si osserva che la modifica potrebbe dar luogo a difficoltà, atteso che la soglia minima retributiva deve essere stabilita dalla legge nazionale o dalla contrattazione collettiva generalmente applicabile. In Italia il trattamento minimo salariale non ha regolazione normativa e viene fissato nei contratti collettivi di lavoro stipulati nei diversi settori produttivi dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, che però non hanno efficacia di “applicazione generale”. Non essendoci quindi una retribuzione univoca cui rifarsi per l’equiparazione di tutti gli elementi richiamati nella proposta di direttiva, l’introduzione del principio di “parità di trattamento” potrebbe non trovare applicazione nel nostro paese. Si suggerisce pertanto di specificare che il riferimento ai contratti collettivi, previsto dall’articolo 3 come modificato, sia effettuato con riferimento ai contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, limitatamente a quelli aziendali, stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, riprendendo così la nozione di cui all’articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, sulla disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni.
Sul punto, si osserva altresì che anche la previsione di pubblicare sul sito web ufficiale gli elementi costitutivi della retribuzione applicabile ai lavoratori distaccati potrebbe non essere di facile applicazione, data la già citata mancanza di un minimo salariale stabilito per legge.
Con riferimento al punto 2), paragrafo 1ter, in merito alle tutele dei lavoratori somministrati, si ritiene opportuno che, in caso si somministrazione transnazionale da parte di agenzie comunitarie, vi sia un obbligo di comunicazione preventiva alle autorità nazionali del paese in cui si svolge l’attività di somministrazione e si preveda una “anagrafe” dei lavoratori somministrati inviati in Italia, muniti possibilmente di una busta paga contenente copia della traduzione in lingua italiana.
Infine, un’attenzione particolare dovrebbe riguardare il settore dell’autotrasporto, non previsto nella proposta di direttiva in esame, con una normativa dedicata.
SCHEMA DI Risoluzione PROPOSTO dai senatori sara paglini, puglia e nunzia catalfo
sull’Atto comunitario N. COM (2016) 128 definitivo
sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà
La Commissione 11a del Senato,
in sede d’esame dell’Atto Comunitario COM (2016) 128 “Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi”;
esprime, parere favorevole con le seguenti osservazioni:
a) in riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 1, numero 1), appare necessario modificare la novella di cui all’articolo 2-bis al fine di:
1) prevedere che, qualora la durata prevista o effettiva del distacco superi i tre mesi, lo Stato membro ospitante deve essere considerato quello in cui il lavoro è abitualmente svolto;
2) eliminare il comma 2 dell’articolo 2-bis in cui viene previsto che ai fini del computo dei 24 mesi si tiene conto della durata complessiva dei distacchi dei lavoratori, nel caso di sostituzione (per lo svolgimento delle medesime mansioni “nello stesso posto”) con altri lavoratori distaccati; tale durata complessiva viene attribuita, ai fini in oggetto, ad ognuno dei distacchi interessati che abbia avuto una durata effettiva di almeno 6 mesi;
b) aggiungere alla fine dell’articolo 1, numero 2, lettera c) le parole: “fermo restando i limiti di cui all’articolo 2-bis“;
c) in riferimento all’articolo 2, appare necessario modificare il paragrafo 1 al fine di stabilire che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro un anno dall’adozione della stessa.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2232
LA RELATRICE
Al comma 3, sostituire le parole: «e la costituzione di trust» con le seguenti: «e la costituzione di trust, anche auto dichiarati, di vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione sia disciplinati con contratto fiduciario, sia costituiti presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera a), numero 3, dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo ».
Conseguentemente, sostituire l’articolo 6 con il seguente:
«Art. 6. – (Istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione). – 1. I beni e i diritti conferiti in trust, anche autodichiarati, ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile, ovvero destinati a fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, istituiti in favore delle persone con disabilità grave, come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge, sono esenti dall’imposta di successione e donazione prevista dall’articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.
2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che il trust, i fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, ovvero il vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile perseguano come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità in favore delle quali sono istituiti. La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell’atto istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1 o nell’atto istitutivo del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile.
3. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche le seguenti condizioni:
a) l’istituzione del trust, ovvero il contratto fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, ovvero la costituzione del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile, sia fatta per atto pubblico;
b) l’atto istitutivo del trust, ovvero il contratto fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, ovvero l’atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile identifichi in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descriva la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità in favore delle quali il trust, ovvero i fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, ovvero il vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile, sono istituiti; indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità;
c) l’atto istitutivo del trust, ovvero il contratto fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, ovvero l’atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile, individuino, rispettivamente, gli obblighi del trustee, del fiduciario e del gestorecon riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; l’atto istitutivo, il contratto fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, ovvero l’atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile indichino inoltre gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del trustee, del fiduciario o del gestore;
d) gli esclusivi beneficiari del trust, ovvero del contratto fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, ovvero del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile siano le persone con disabilità grave;
e) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust o nei fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, ovvero i beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri gravati dal vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile, siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust, dei fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, o del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile;
f) l’atto istitutivo, ovvero il contratto fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, ovvero l’atto di costituzione, individuino il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all’atto dell’istituzione del trust, ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, ovvero all’atto di costituzione del vincolo di cui all’articolo 2645-ter del codice civile, a carico del trustee, del fiduciario, o del gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del trust, o dei fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, o del vincolo di cui all’articolo 2645-ter del codice civile;
g) l’atto istitutivo, il contratto fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, ovvero l’atto di costituzione, stabiliscano il termine finale della durata del trust, ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, ovvero del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile nella data della morte della persona con disabilità grave;
h) l’atto istitutivo, ovvero il contratto fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, ovvero l’atto di costituzione stabiliscano la destinazione del patrimonio residuo.
4. In caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che hanno istituito il trust, ovvero stipulato i fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, ovvero costituito il vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile, i trasferimenti dei beni e di diritti reali a favore dei suddetti soggetti godono delle medesime esenzioni dall’imposta sulle successioni e donazioni di cui al presente articolo e le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
5. Al di fuori dell’ipotesi di cui al comma 4, in caso di morte del beneficiario del trust, ovvero del contratto che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, ovvero del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile istituito a favore di soggetti con disabilità grave, come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge, il trasferimento del patrimonio residuo, ai sensi della lettera h) del comma 3, è soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo
6. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust, ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, ovvero agli atti che costituiscono vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
7. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trust, ovvero dal fiduciario, ovvero dal gestore del vincolo di destinazione, sono esenti dall’imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
8. In caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei trust, ovvero di destinazione ai fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, i comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell’imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
9. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati daiprivati nei confronti di trust, istituiti ai sensi del comma 1, ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, si applicano le agevolazioni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e a 100.000 euro.
10. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2017, mentre le agevolazioni di cui al comma 9si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016.
11. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
12. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4, 6 e 7, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017, e dal comma 9, valutate in 6 milioni di euro per l’anno 2017 e in 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018, si provvede ai sensi dell’articolo 9».
LA RELATRICE
Sostituire l’articolo 5 con il seguente:
«Art. 5 (Agevolazioni tributarie per i fondi pensione e le assicurazioni in favore di persone affette da disabilità) – 1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata secondo le modalità di cui all’articolo 4 della legge n. 104 citata, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, e accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge, sono deducibili ai sensi dell’articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal reddito complessivo per un importo non superiore, per ogni soggetto disabile beneficiario, alla misura massima stabilita dal comma 4 dell’articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni.
2. Le prestazioni assicurative sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Sulla parte imponibile delle prestazioni assicurative comunque erogate è operata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 9 per cento.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel caso in cui il contratto di assicurazione avente ad oggetto il rischio di morte preveda che:
a) il beneficiario sia una persona con disabilità grave, come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata secondo le modalità di cui all’articolo 4 della legge n. 104 citata, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;
b) gli assicurati siano i genitori del beneficiario o la persona presso il cui nucleo familiare sia inserito il beneficiario;
c) la prestazione contrattualmente prevista sia esclusivamente una rendita vitalizia con rate mensili o trimestrali;
d) gli eventi relativi alla vita degli assicurati siano il decesso o l’invalidità permanente;
e) non sia ammesso il riscatto totale se non in caso del verificarsi degli eventi di cui alla lettera d);
f) siano ammessi riscatti parziali, fino al massimo del 50 per cento del capitale accumulato, in caso di acquisto, manutenzione o adattamento di un’unità abitativa destinata all’assistenza della persona con disabilità gravi di cui alla lettera a), in caso di malattia grave del beneficiario.
4. All’articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
“6-bis. In aggiunta alla deduzione dei contributi effettuata in base ai commi precedenti, i contributi versati in favore di persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata secondo le modalità di cui all’articolo 4 della legge n. 104 citata, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, sono deducibili, ai sensi dell’articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad ulteriori euro 5.164,57 per ogni soggetto disabile beneficiario.”
5. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 35,7 milioni di euro per l’anno 2017 e in 20,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede ai sensi dell’articolo 9.»


























