322ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.
La seduta inizia alle ore 8,45.
IN SEDE REDIGENTE
(1531) Deputato CIOCCHETTI e altri. – Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seconda seduta pomeridiana del 15 luglio.
Il presidente ZAFFINI , ricordati i pareri non ostativi sul testo delle Commissioni 1a e 5a, avverte che si procederà all’illustrazione degli emendamenti.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) interviene per l’illustrazione degli emendamenti 2.1 e 2.2, con i quali si intende porre maggiormente in rilievo il tema delle attività di prevenzione del melanoma, in rapporto all’istituzione della Giornata nazionale.
La senatrice CASTELLONE (M5S) interviene sul complesso degli emendamenti riferiti all’articolo 3, sottolineando l’opportunità del coinvolgimento, nell’ambito delle attività di prevenzione, delle farmacie e parafarmacie, dei medici di medicina generale, delle case della comunità, nonché del ricorso agli strumenti di telemedicina e teledermatologia.
Dati per illustrati gli emendamenti all’articolo 4, la senatrice CASTELLONE (M5S) illustra l’emendamento Tit.1, volto alla riformulazione del titolo del provvedimento, nel senso di porre in maggiore evidenza gli aspetti della prevenzione e della diagnosi precoce del melanoma.
Tutti i restanti emendamenti che non hanno formato oggetto di intervento sono dati per illustrati.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(989) ZULLO e altri. – Misure per il potenziamento della medicina di genere nel Servizio sanitario nazionale
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 1° luglio.
Il PRESIDENTE dà conto dei pareri sul disegno di legge in titolo trasmessi dalle Commissioni 1ª e 7ª. Specifica quindi che si passa all’illustrazione degli emendamenti.
La senatrice CASTELLONE (M5S), illustra l’emendamento 1.4, teso a integrare le finalità del disegno di legge con un riferimento alle condizioni di disabilità.
La senatrice FURLAN (IV-C-RE) illustra gli emendamenti 1.2 e 1.6, i quali hanno la finalità comune di integrare il disegno di legge, valorizzando le specificità e le particolari necessità degli individui.
I restanti emendamenti all’articolo 1 sono dati per illustrati.
La senatrice CASTELLONE (M5S) interviene sull’emendamento 2.1, recante un riferimento alle unità operative coinvolte nelle malattie rare, mentre l’emendamento 2.7 richiama la piena accessibilità in tutti i percorsi sanitari per le persone con disabilità.
La senatrice FURLAN (IV-C-RE) specifica che l’obiettivo dell’emendamento 2.9 consiste nell’assicurare l’equità di genere e la piena accessibilità per le persone con disabilità in coerenza con i livelli essenziali delle prestazioni.
La senatrice MANCINI (FdI) fa presente l’intenzione di tutti i componenti del Gruppo di Fratelli d’Italia di sottoscrivere l’emendamento 2.2.
Tutti i restanti emendamenti all’articolo sono dati per illustrati.
La senatrice CASTELLONE (M5S) illustra l’emendamento 3.4, particolarmente in riferimento all’apporto delle reti regionali all’attività dell’Osservatorio dedicato alla medicina di genere.
L’emendamento 3.11 prevede l’inclusione di un rappresentante del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità nel tavolo di cui all’articolo 3, comma 2.
Il senatore SATTA (FdI) comunica che l’emendamento 3.6 è sottoscritto da tutti i componenti della Commissione del Gruppo Fratelli d’Italia.
Interviene sull’emendamento 3.3 la senatrice FURLAN (IV-C-RE), la quale rileva l’utilità del contributo delle reti di tutti i soggetti coinvolti all’attività dell’Osservatorio per la medicina di genere.
I rimanenti emendamenti riferiti all’articolo 3 sono dati per illustrati.
La senatrice CASTELLONE (M5S) illustra l’emendamento 4.3, volto all’inserimento, nella Rete di cui all’articolo 4, delle associazioni maggiormente rappresentative della medicina di genere, mentre l’emendamento 4.22 riguarda la collaborazione alla medesima Rete delle associazioni di tutela delle persone con disabilità e dei caregiver familiari.
La senatrice FURLAN (IV-C-RE) illustra l’emendamento 4.1, incentrato sul coinvolgimento delle associazioni di tutela delle persone con disabilità e di caregiver familiari nella Rete italiana della medicina di genere.
La senatrice LEONARDI (FdI) comunica che l’emendamento 4.16 è sottoscritto da tutti i componenti della Commissione del Gruppo Fratelli d’Italia, segnalando l’utilità del supporto dell’Osservatorio dedicato alla medicina di genere nello sviluppo e nella promozione dei programmi formativi.
Il senatore SILVESTRO (FI-BP-PPE) aggiunge quindi la propria firma all’emendamento 4.16.
Sono quindi dati per illustrati i restanti emendamenti all’articolo 4.
La senatrice CASTELLONE (M5S) illustra l’emendamento 5.6, volto a prevedere il criterio dell’equilibrio di genere nella composizione del Gruppo tecnico regionale, mentre gli emendamenti 5.10 e 5.11 sono riferiti al coinvolgimento dell’Osservatorio dedicato alla medicina di genere nell’attività dei Gruppi tecnici regionali.
Gli ulteriori emendamenti riferiti all’articolo 5 sono dati per illustrati.
La senatrice CASTELLONE (M5S) interviene sull’emendamento 6.3, il quale prevede l’adozione di standard di accessibilità dei percorsi diagnostici e terapeutici, compresi quelli digitali, a favore delle persone con disabilità.
La senatrice FURLAN (IV-C-RE) si sofferma sul requisito di accessibilità per le persone con disabilità dei percorsi diagnostici e terapeutici, oggetto dell’emendamento 6.6.
Le rimanenti proposte emendative riferite all’articolo 6 e l’emendamento 7.1 sono dati per illustrati.
La senatrice CASTELLONE (M5S) illustra l’emendamento 9.2, concernente la pubblicazione dei risultati differenziati per sesso e genere negli studi clinici.
L’emendamento 9.0.1 prevede invece l’istituzione di uno specifico fondo per la medicina di genere.
Gli ulteriori emendamenti all’articolo 9 sono dati per illustrati.
Sull’emendamento 11.6 ha la parola la senatrice CASTELLONE (M5S), la quale ne pone in evidenza la finalità costituita dalla piena accessibilità dei moduli obbligatori nel contesto del programma di educazione continua in medicina.
I restanti emendamenti all’articolo 11 sono dati per illustrati.
La senatrice FURLAN (IV-C-RE) illustra l’emendamento 12.1, volto a prevedere l’inclusione della medicina di genere nei programmi didattici universitari.
Finalità analoghe caratterizzano l’emendamento 12.3, illustrato dalla senatrice CASTELLONE (M5S).
Le rimanenti proposte emendative riferite all’articolo 12 sono date per illustrate.
Come esplicitato dal senatore SATTA (FdI), i componenti della Commissione del Gruppo Fratelli d’Italia aggiungono le rispettive firme all’emendamento 13.2.
La senatrice CASTELLONE (M5S) illustra l’emendamento 13.4, basato sull’opportunità di disaggregare per sesso i dati risultanti dagli studi clinici.
La senatrice FURLAN (IV-C-RE) illustra l’emendamento 13.1, recante la previsione dell’inclusione di un numero adeguato di donne negli studi clinici nonché l’analisi disaggregata per sesso dei dati raccolti.
Gli ulteriori emendamenti all’articolo 13 sono dati per illustrati.
La senatrice CASTELLONE (M5S) interviene sull’emendamento 14.7, finalizzato all’accessibilità dei materiali divulgativi relativi alla medicina di genere, mentre l’emendamento 14.0.1 prevede l’istituzione di un tavolo interministeriale sulla medicina di genere, che prevede la partecipazione dell’autorità politica competente in materia di disabilità, nonché del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.
Gli ulteriori emendamenti all’articolo 14 sono dati per illustrati.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
La senatrice CASTELLONE (M5S) fa presente che nell’ambito dell’esame presso la 9a Commissione del disegno di legge n. 1561, di conversione del decreto-legge n. 92 del 2025, è stato presentato un emendamento del relatore che interviene in maniera rilevante sulla materia lavoro. Si pone pertanto il rischio concreto che la Commissione risulti esclusa dalla trattazione di disposizioni di notevole portata in materia di propria competenza.
Richiede inoltre la convocazione in tempi brevi dell’Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori della Commissione.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) si associa, in considerazione della serietà delle questioni poste dal summenzionato emendamento. Nell’ambito della trattazione del medesimo provvedimento un ulteriore emendamento del relatore interviene sulla materia dei protocolli di intesa con i sindacati in materia di tutela dei lavoratori rispetto alle temperature elevate. Risulta pertanto urgente che venga maggiormente tutelato l’ambito di competenza della Commissione riguardo alle questioni del lavoro.
Il presidente ZAFFINI si riserva di convocare l’Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori nel tempo più breve possibile, compatibilmente con l’andamento dell’attività legislativa già prevista. Assicura quindi la massima attenzione circa la trattazione di disposizioni in materia di lavoro in altre sedi, per cui si riserva di svolgere le necessarie interlocuzioni, nel rispetto delle prerogative della Presidenza della Commissione di merito, competente innanzitutto riguardo alla proponibilità degli emendamenti.
La seduta termina alle ore 9,20.
16ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente della 2ª Commissione
Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.
La seduta inizia alle ore 11,30.
IN SEDE REFERENTE
(65) PARRINI e FINA. – Disposizioni in materia di terapia del dolore e dignità nella fase finale della vita, nonché modifiche all’articolo 580 del codice penale
(104) BAZOLI e altri. – Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita
(124) Elisa PIRRO e altri. – Disposizioni in materia di suicidio medicalmente assistito e di trattamento eutanasico
(570) DE CRISTOFARO e altri. – Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita
(1083) PAROLI e altri. – Modifiche all’articolo 580 del codice penale e modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di disposizioni anticipate di trattamento e prestazione delle cure palliative
(1408) Mariastella GELMINI e Giusy VERSACE. – Disposizioni in materia di morte medicalmente assistita
– e petizioni nn. 198, 667 e 1028 ad essi attinenti
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta dell’8 luglio.
Il presidente SISLER comunica che alla scadenza del termine, che ricorda essere stato posticipato alle ore 11 odierne, sono stati presentati 143 emendamenti.
Intervenendo sull’ordine dei lavori, il senatore BAZOLI (PD-IDP) chiede che siano definiti i tempi per il prosieguo dell’esame congiunto.
Il presidente SISLER osserva che la questione potrà essere trattata dall’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, che potrà peraltro tenere conto del fascicolo degli emendamenti, che è allo stato in corso di elaborazione.
La senatrice CASTELLONE (M5S) si esprime a favore della convocazione dell’Ufficio di Presidenza per la programmazione del seguito dell’esame congiunto, nell’auspicio che ne risulti agevolato il tentativo di dotare l’ordinamento italiano di una legislazione in materia di morte medicalmente assistita che, in particolare, non risulti restrittiva rispetto all’area dei diritti attualmente delineata.
Il senatore BERRINO (FdI) concorda con la posizione del presidente Sisler in ordine all’opportunità della programmazione in sede di Ufficio di Presidenza.
La senatrice FURLAN (IV-C-RE) si associa, ponendo in evidenza la necessità di disporre di certezze relativamente ai tempi della trattazione.
Il presidente SISLER assicura che riferirà alla Presidenza delle Commissioni riunite circa il dibattito incidentale sull’ordine dei lavori testé svolto.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 11,40.
321ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 14,40.
IN SEDE CONSULTIVA
(1518) Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)
Prosegue l’esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) pone in evidenza i vantaggi connessi all’attuale sistema di reclutamento della docenza universitaria basato sull’abilitazione nazionale, che è sostanzialmente meritocratico grazie alla molteplicità dei criteri di valutazione impiegati. La riforma proposta, nel conferire maggiore rilievo al ruolo dell’ANVUR, pone invece le premesse per l’ingerenza della politica nella selezione dei docenti.
Nell’esprimere il favore del proprio Gruppo, il senatore ZULLO (FdI) rammenta che il disegno di legge in esame deriva dall’approfondimento svolto da un gruppo di lavoro altamente qualificato ed è finalizzato alla valorizzazione della professionalità dei candidati. Il sistema dell’abilitazione nazionale ha invece il limite di non fornire garanzie circa la costanza del livello dell’attività di ricerca dei soggetti abilitati.
A parere della senatrice FURLAN (IV-C-RE) il disegno di legge in esame comporta il rischio di un arretramento complessivo del sistema universitario. In particolare esso penalizza le università considerate di importanza secondaria, le quali rischiano di essere viste come meri punti di passaggio nella carriera, anche in forza della possibilità di trasferimento delle risorse associate a ciascun docente.
Non essendovi altre richieste di intervento, il presidente ZAFFINI dà la parola alla relatrice.
Rilevato che le critiche espresse nel corso del dibattito possono costituire oggetto di specifiche proposte emendative, la relatrice LEONARDI (FdI) presenta una proposta di parere favorevole, che viene posta in votazione.
Intervenendo per dichiarazione di voto contrario a nome del proprio Gruppo, la senatrice CASTELLONE (M5S) rammenta i modelli invalsi all’estero, basati sulla valorizzazione del curriculum dei candidati. La proposta in esame non fornisce invece garanzie di rispetto dei criteri meritocratici e, attraverso l’intervento dell’ANVUR, di fatto favorirà la quantità delle pubblicazioni, a discapito della qualità del lavoro di ricerca. Sussiste inoltre il rischio di agevolare dinamiche localistiche e di incentivare il trasferimento dei docenti e delle risorse, con possibili alterazioni degli equilibri fra università pubbliche e università private. Restano inoltre dubbi riguardo allo stato dei soggetti che già hanno conseguito l’abilitazione nazionale.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo e auspica che in fase emendativa vengano corrette le criticità rilevate.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva infine la proposta di parere.
ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro volto a rafforzare la disponibilità e la sicurezza dell’approvvigionamento di medicinali critici, nonché la disponibilità e l’accessibilità dei medicinali di interesse comune, e che modifica il regolamento (UE) 2024/795 (COM(2025) 102 definitivo)
(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.
Il relatore ZULLO (FdI) si riserva di predisporre in tempi brevi uno schema di risoluzione, giovandosi dei contributi forniti da diversi componenti della Commissione e facendo proprie le osservazioni della 4a Commissione. Nell’anticipare alcuni dei temi oggetto della proposta, richiama innanzitutto l’attenzione sulla necessità di disporre della forza lavoro specializzata necessaria alla produzione di farmaci critici. Inoltre, occorre porre in evidenza come la disciplina in materia di aiuti di Stato ponga dubbi in merito alla reale possibilità di sviluppo industriale nei diversi sistemi nazionali. Sono inoltre da affrontare le questioni delle differenti capacità produttive fra Stati membri, nonché della gestione delle scorte ai livelli nazionale ed europeo.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15.
14ª Seduta
Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Butti.
La seduta inizia alle ore 9,10.
IN SEDE REFERENTE
(1146-B) Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 9 luglio.
Il presidente ZAFFINI dà conto degli emendamenti e degli ordini del giorno presentati (pubblicati in allegato), facendo presente che la Presidenza si riserva di pronunciarsi sulla relativa ammissibilità.
Dà atto, inoltre, dei pareri non ostativi espressi dalle Commissioni 1ª e 5ª sul disegno di legge in esame.
Il senatore BASSO (PD-IDP), intervenendo in discussione generale, ritiene necessario svolgere due considerazioni, una sul piano del metodo e una su quello del merito.
Per quanto attiene al metodo, ricorda che, durante l’esame in prima lettura, è stata respinta la richiesta dei Gruppi di opposizione di modificare alcune parti del testo. Successivamente, però, le medesime disposizioni sono state modificate alla Camera dei deputati, a dimostrazione che la richiesta di aprire un confronto su tali temi in prima lettura era ragionevole e opportuna.
Nel merito, si sofferma sulla soppressione, alla Camera dei deputati, del comma 2 dell’articolo 6, che prevedeva che i sistemi di intelligenza artificiale destinati all’uso in ambito pubblico dovessero essere installati su server ubicati nel territorio nazionale. Ricorda che durante l’esame in Aula al Senato, il Gruppo del Partito democratico aveva proposto con un emendamento, da un lato, di circoscrivere tale previsione ai dati strategici e, dall’altro, di prendere in considerazione non solo la sicurezza della conservazione dei dati, ma anche quella della loro trasmissione. Tali proposte sono state tuttavia respinte, confermando dunque la volontà di conservare sul territorio nazionale tutti i dati. Tale posizione è stata però ribaltata alla Camera dei deputati, sopprimendo tout court la disposizione in questione, con la conseguenza che ora neppure i dati strategici dovranno essere conservati sul territorio nazionale.
A suo giudizio, un tema così importante avrebbe dovuto trovare la sua sede naturale di discussione e approfondimento in prima lettura e non essere risolto in maniera frettolosa in seconda lettura, per cui auspica che vi sia ancora un margine per poter trovare una soluzione equilibrata.
La senatrice FURLAN (IV-C-RE) esprime delusione riguardo all’esito dell’ampio lavoro di approfondimento svolto in prima lettura. Il testo in esame risulta infatti privo degli elementi anche fondamentali oggetto di diverse qualificanti proposte emendative. Ciò vale in primo luogo per la questione della formazione delle competenze, mentre risulta eluso il problema dell’elevato consumo energetico dei sistemi di intelligenza artificiale, particolarmente grave a fronte delle evidenti fragilità del sistema nazionale di produzione e distribuzione.
Il disegno di legge in esame risulta poi del tutto inadeguato rispetto ai temi del lavoro, nonostante la sensibilità dimostrata nel precedente dibattito, particolarmente riguardo il coinvolgimento delle parti sociali.
Il senatore NAVE (M5S) lamenta il fatto che, prima, siano stati respinti tutti gli emendamenti delle opposizioni in quella che era la sede naturale dell’approfondimento, cioè la prima lettura in Senato, per poi modificare punti sostanziali del provvedimento alla Camera, in esito ad un esame contrassegnato da tempi molto più ristretti.
Con particolare riferimento alla modifica dell’articolo 6, nel condividere l’intervento del senatore Basso, ritiene contraddittorio che, in Senato, Governo e maggioranza si siano impuntati per una formulazione che imponeva la conservazione di tutti i dati sul territorio nazionale, per poi dare alla Camera il via libera a una modifica che non prende più in considerazione neanche i dati strategici.
Ciò fa sorgere dubbi su chi sarà a gestire tali dati, considerato che già la rete non è di proprietà pubblica e che ora essi potranno essere conservati su server ubicati all’estero.
Pone infine l’accento sulla necessità di aumentare gli investimenti in tema di data center e computer quantistici.
Il PRESIDENTE, non essendovi altre richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale. Quindi, constatato che i relatori non intendono intervenire in questa fase, dà la parola al rappresentante del Governo.
Intervenendo in replica, il sottosegretario BUTTI fa presente l’elevato livello di attenzione dedicato costantemente dal Governo al confronto in sede parlamentare, in uno spirito di massima apertura nei confronti di tutte le parti politiche.
Il disegno di legge in esame costituisce peraltro un punto di avvio, propedeutico alla necessaria predisposizione di successivi provvedimenti in materia di intelligenza artificiale e di innovazione tecnologica. Tra le materie oggetto dei successivi interventi normativi rientreranno pure il lavoro e il welfare, anche in riferimento alle prospettive di sostenibilità del sistema previdenziale. La soppressione dell’originario comma 2 dell’articolo 6, approvata dalla Camera con il favore di tutti i Gruppi parlamentari, è stata funzionale alla linearità e alla chiarezza interpretativa del testo. L’articolo 19 risulta opportunamente integrato nel senso della razionalizzazione dell’apporto delle fondazioni allo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale, specie riguardo la sostenibilità finanziaria.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,30.
ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
G/1146-B/1/8 e 10
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge AS 1146-B recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”,
premesso che
l’articolo 2, comma 1, lettera a) reca la definizione di sistema di intelligenza artificiale operando un rinvio all’articolo 3, punto 1) del regolamento (UE) 2024/1689 – AI Act;
tale regolamento qualifica un sistema AI come: “un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall’input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali”;
il termine “deduce dall’input“, sopra riportato, sembra essere una erronea traduzione del termine “infers from the input”, presente nel testo ufficiale, la cui traduzione corretta sarebbe “inferisce dall’input“;
l’attuale traduzione rischia di estendere impropriamente l’ambito di applicazione del regolamento a sistemi che non appartengono al dominio dell’intelligenza artificiale o che a tale dominio non appartengono più da decenni,
impegna il Governo
a valutare l’opportunità di integrare la definizione di sistema di intelligenza artificiale, specificando che l’output del sistema è generato tramite un processo logico di inferenza, basata su probabilità e modelli statistici appresi dai dati.
G/1146-B/2/8 e 10
Basso, Irto, Fina, Nicita, Zambito, Camusso, Zampa
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale” (A.S. 1146-B),
premesso che:
il provvedimento in discussione, al capo IV prevede «Disposizioni a tutela degli utenti e in materia di diritto d’autore»;
la sempre più ampia diffusione dell’Intelligenza Artificiale in, praticamente, ogni campo mostra certamente grandi potenzialità, ma anche rischi che non possono essere trascurati;
in particolare, i fornitori di modelli e sistemi di AI – per lo più multinazionali straniere con fatturati miliardari – negli ultimi anni hanno sistematicamente depredato materiale tutelato presente online in palese violazione delle norme europee e nazionali di tutela del diritto d’autore e della proprietà intellettuale;
tali dati, oltre ad essere sottratti illecitamente, all’insaputa dei titolari e quindi senza il loro consenso, vengono utilizzati a scopo di profitto in diretta e sleale concorrenza nei confronti dei legittimi proprietari;
è ormai noto che i dati sono essenziali e indispensabili per l’attività delle AI generative. Proprio l’Italia è «seduta su una pentola d’oro»: il suo inestimabile patrimonio artistico – passato, presente e futuro;
l’articolo 3, comma 4, del provvedimento in esame – che interviene sui principi generali – ribadisce che l’attività dei modelli e dei sistemi di AI debba tutelare i diritti fondamentali di ogni cittadino riconosciuti dagli ordinamenti nazionale ed europeo. Il diritto d’autore e la sua tutela rientrano tra i diritti fondamentali dell’UE,
impegna il Governo
nell’esercizio della delega, a valutare l’opportunità di assicurare che l’obbligo di trasparenza sui dati impiegati per l’addestramento di modelli e sistemi di AI generativa sia effettivamente realizzato con la comunicazione pubblica ed esaustiva delle opere tutelate utilizzate;
ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a garantire una effettiva protezione contro le clausole vessatorie nei contratti stipulati da attori, doppiatori, illustratori e tutti i professionisti che operano in ambito artistico e creativo.
G/1146-B/3/8 e 10
Basso, Irto, Fina, Nicita, Zambito, Camusso, Zampa
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale” (A.S. 1146-B),
premesso che:
il provvedimento prevedeva originariamente una disposizione all’articolo 6 comma 2, introdotta durante l’esame presso il Senato, che stabiliva che i sistemi di intelligenza artificiale destinati all’uso in ambito pubblico, fatta eccezione per quelli impiegati all’estero nell’ambito di operazioni militari, dovessero essere installati su server ubicati nel territorio nazionale, al fine di garantire la sovranità e la sicurezza dei dati sensibili dei cittadini;
tale disposizione, fortunatamente soppressa durante l’esame in sede referente, avrebbe costretto tutti i fornitori di servizi IA in ambito pubblico a migrare su cloud italiani rischiando di mettere in crisi moltissimi piccoli operatori per i costi molto elevati;
tuttavia la mera soppressione della disposizione citata ha finito per non riconoscere tale possibilità neppure qualora sussistano motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza,
impegna il Governo
con riferimento all’articolo 6 del provvedimento in esame, a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa utile affinché i sistemi di intelligenza artificiale destinati all’uso in ambito pubblico possano essere installati su server ubicati nel territorio nazionale, qualora sussistano motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza.
G/1146-B/4/8 e 10
Basso, Irto, Fina, Nicita, Zambito, Camusso, Zampa
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale” (A.S. 1146-B),
premesso che:
è opportuno ricordare che anche nella strategia della Commissione Europea, viene sottolineata l’importanza di rendere più trasparenti e condivisibili i processi di innovazione digitale basati sull’implementazione di dispositivi di intelligenza artificiale generativa, e viene valorizzata l’esigenza di garantire la massima trasparenza e conoscibilità di tali processi in ambiti di fondamentale importanza, quali le pubbliche amministrazioni, il settore giornalistico, la produzione e circolazione di informazioni, le attività sanitarie,
impegna il Governo
ad adottare ogni iniziativa utile, anche normativa, per assicurare in tempi celeri l’elaborazione di prescrizioni specifiche che impongano a chiunque svolga funzioni professionali, o fornisca servizi specifici che si basino su tecnologie di intelligenza artificiale, di precisare con minuziosa completezza di quale sistema si sia servito e come questo sistema sia stato addestrato e ulteriormente personalizzato per svolgere la relativa funzione, in modo da attuare e sviluppare quanto previsto in via generale dagli articoli 13 e 14 del disegno di legge, con riferimento, rispettivamente, alle professioni intellettuali e alle attività delle pubbliche amministrazioni;
ad adottare ogni iniziativa utile, anche normativa, atta ad introdurre l’obbligo per ogni piattaforma o service provider operante nell’infosfera dei cittadini italiani di codificare forme di segnalazione dei contenuti prodotti da sistemi artificiali, al fine di consentire la distinzione di tali contenuti da quelli prodotti da esseri umani, anche con la definizione di specifiche prescrizioni per quanto riguarda i periodi sia precedenti che successivi alla convocazione dei comizi elettorali.
G/1146-B/5/8 e 10
Il Senato,
nel corso dell’esame del disegno di legge sulle disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale (AS 1146-B), in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale,
premesso che:
la norma ha come finalità quella di promuovere un utilizzo corretto, trasparente e responsabile della risorsa in una dimensione antropocentrica, dell’intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità; la norma, inoltre, intende garantire la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull’impatto sui diritti fondamentali dell’intelligenza artificiale;
i Data Center sono un requisito infrastrutturale indispensabile per lo sfruttamento della risorsa della IA; i Data Center rappresentano i luoghi fisici capaci di ospitare le infrastrutture tecnologiche necessarie per il funzionamento di vari servizi digitali, e sono diventati negli ultimi anni dei veri e propri pilastri per la nostra società iperconnessa;
gli impianti contenuti nei Data Center, come i server a servizio della IA, sono dotati di hardware e software avanzati per far fronte agli elevati requisiti di calcolo dei modelli di intelligenza artificiale;
a differenza dei server tradizionali, che vengono utilizzati principalmente per attività di calcolo generali e per ospitare siti web o database, i server per l’IA sono ottimizzati per l’elaborazione di grandi quantità di dati e per calcoli complessi. Questi centri sono fondamentali per la gestione dei dati, l’archiviazione in cloud e la potenza di calcolo delle aziende ma, al contempo, portano con sé anche un enorme consumo energetico;
nel rapporto speciale pubblicato ad aprile 2025, l’International Energy Agency (IEA) analizza l’impatto dell’intelligenza artificiale (IA) sul consumo globale di elettricità, anche dei data center. Secondo l’Agenzia, il fabbisogno energetico dei data center crescerà più del doppio entro il 2030, arrivando a circa 945 TWh, spinto soprattutto dalla crescente adozione dell’IA. Gli Stati Uniti guideranno questa crescita, seguiti dalla Cina. La domanda globale di elettricità dei data center consumerà entro il 2030 tanta elettricità quanta ne consuma oggi l’intero Giappone. Gli effetti saranno particolarmente evidenti in alcuni paesi. Ad esempio, negli Stati Uniti i data center sono destinati a rappresentare quasi la metà della crescita della domanda di elettricità;
in un articolo del Sole24ore del 5 luglio 2025 si legge che, nel 2024 nella sola Irlanda, gli impianti concentrati attorno alla città di Dublino hanno attinto il 21 per cento dell’elettricità nazionale, più di tutte le abitazioni d’Irlanda, ed un nuovo data center di Google non ha ottenuto l’autorizzazione per il il timore di blackout, con il gestore della rete irlandese che ha inteso bloccare qualsiasi progetto vicino a Dublino fino al 2028.
Impegna il Governo:
ad accompagnare lo sviluppo e gli impieghi della intelligenza artificiale, con monitoraggi e verifiche previsionali degli effetti di cui alla maggiore richiesta di energia elettrica derivante dall’utilizzo degli impianti asserviti all’intelligenza artificiale ed adottare i conseguenti provvedimenti per mitigare rischi sulla continuità delle forniture e sui costi dell’energia.
G/1146-B/6/8 e 10
Basso, Irto, Fina, Nicita, Zambito, Camusso, Zampa
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale” (A.S. 1146-B),
premesso che:
come scritto nella relazione illustrativa, il provvedimento ha, tra gli altri, anche l’obiettivo di promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie per garantire il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e della coesione sociale;
tuttavia, il pieno raggiungimento di un simile obiettivo deve necessariamente passare per una legge annuale per il digitale finalizzata all’accertamento dei progressi nell’adozione delle politiche, all’individuazione e alla rimozione degli ostacoli tecnologici e regolatori all’accesso e al dispiego dell’innovazione digitale, al rafforzamento delle tutele e delle garanzie per gli utenti dei servizi digitali e i lavoratori nelle transazioni mediate da piattaforme digitali, e all’aggiornamento, ove necessario, del quadro normativo per garantire l’accesso di imprese, utenti, consumatori e lavoratori ad un ecosistema digitale che ne tuteli i diritti e che diffonda equamente i suoi benefìci,
impegna il Governo
in linea con gli obiettivi del provvedimento in esame come richiamati nella relazione illustrativa citata in premessa, a valutare l’opportunità di adottare ogni iniziativa utile, per quanto di competenza, per favorire la rapida approvazione di una normativa che preveda una legge annuale per il digitale.
Art. 3
3.1
Al comma 4, sostituire le parole da: «e non deve», fino alla fine del comma, con le seguenti: «, promuovendo, a tal fine, azioni di contrasto di attività digitali messe in atto da parte di Stati terzi e soggetti economici privati finalizzate ad interferire o condizionare con modalità occulte il dibattito sociale e politico dei cittadini italiani, a tutela degli interessi dello Stato italiano, nonché dei diritti fondamentali costituzionalmente riconosciuti.».
3.2
Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Gli strumenti di intelligenza artificiale non possono essere utilizzati per il potenziamento o la realizzazione di armamenti o dispositivi offensivi.».
3.3
Basso, Irto, Fina, Nicita, Franceschelli, Martella, Giacobbe, Zambito, Camusso, Zampa
Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «Le pubbliche amministrazioni in relazione al tipo di provvedimento o al tipo di procedura di affidamento motivano l’utilizzo dell’intelligenza artificiale allo scopo di incrementare l’efficienza della propria attività, ridurre i tempi di definizione dei procedimenti e aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo nonché l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, del perseguimento di obiettivi di universalità, affidabilità, efficienza, economicità, non discriminazione, qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilità e comprensibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo. L’utilizzo motivato dell’intelligenza artificiale avviene in funzione strumentale e di supporto all’attività amministrativa, nel rispetto dell’autonomia e del potere decisionale del soggetto competente all’adozione del provvedimento o del responsabile del procedimento. Nel provvedimento sono specificate le motivazioni e le finalità che giustificano l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, è attestata dal soggetto competente all’adozione del provvedimento o dal responsabile del procedimento la conoscibilità e comprensività dell’algoritmo e la non esclusività della decisione algoritmica. Le pubbliche amministrazioni adottano misure tecniche, organizzative e formative finalizzate a garantire un utilizzo dell’intelligenza artificiale responsabile e a sviluppare le capacità trasversali degli utilizzatori.».
3.4
Basso, Irto, Fina, Nicita, Franceschelli, Martella, Giacobbe, Zambito, Camusso, Zampa
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L’utilizzo di dati e contenuti degli utenti, presso le piattaforme digitali, ai fini dell’addestramento di tecnologie e servizi di intelligenza artificiale, è subordinato alla previa acquisizione del consenso degli utenti. Le modalità di acquisizione dell’autorizzazione devono essere identiche, nei modi e nella forma, ovvero con lo stesso grado di autenticazione, di quanto previsto per l’accesso alla piattaforma. In ogni caso, deve sempre essere disponibile, per l’utente finale, la possibilità di esercitare l’opzione di rimozione del consenso su singoli contenuti come sul complesso dei contenuti presenti, passati e futuro rilasciati dall’utente. Il Garante per la protezione dei dati personali, entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge, emana il Regolamento di monitoraggio e sanzione per le violazioni di cui ai precedenti commi.».
3.5
Basso, Irto, Fina, Nicita, Franceschelli, Martella, Giacobbe, Zambito, Camusso, Zampa
Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «L’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale deve, altresì, tener conto degli effetti sui livelli occupazionali, al fine di garantire il pieno rispetto dell’articolo 35 della Costituzione.».
3.6
Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Lo sviluppo e l’adozione di sistemi di intelligenza artificiale devono promuovere la parità di genere. Le pubbliche amministrazioni e le imprese devono adottare misure per prevenire la riproduzione di ogni effetto distorsivo legato al genere nei sistemi di intelligenza artificiale e devono essere conformi con la classificazione del rischio stabilita dal Reg (Ue) 2024/1689 in materia di intelligenza artificiale e garantire che i sistemi ad alto rischio siano soggetti a controlli specifici per prevenire discriminazioni di genere.».
3.7
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I sistemi di intelligenza artificiale sviluppati o adottati in Italia devono supportare e promuovere la diversità linguistica del Paese e devono includere misure specifiche per assicurare che le minoranze linguistiche abbiano accesso a servizi e tecnologie in lingua madre, nel rispetto della classificazione del rischio e dei requisiti di trasparenza dell’AI Act.».
3.8
Basso, Irto, Fina, Nicita, Franceschelli, Martella, Giacobbe, Zambito, Camusso, Zampa
Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «Tutti i contenuti prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale devono essere chiaramente identificati come tali e resi riconoscibili agli utenti attraverso l’apposizione di etichette e di filigrana. I soggetti responsabili della pubblicazione e della diffusione dei contenuti prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale, in ogni mezzo trasmissivo, devono fornire, all’inizio e alla fine del contenuto, un’etichetta e un avviso visibili e facilmente comprensibili agli utenti che indichino che il contenuto è stato creato, in tutto o in parte, da un sistema di intelligenza artificiale. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità attraverso le quali i soggetti responsabili della pubblicazione e della diffusione dei contenuti prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale, in ogni mezzo trasmissivo, devono rendere riconoscibile agli utenti che il contenuto è stato creato, in tutto o in parte, da un sistema di intelligenza artificiale.».
3.9
Basso, Irto, Fina, Nicita, Zambito, Camusso, Zampa
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«4-bis. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:
- a)“replica digitale”: rappresentazione elettronica di nuova creazione, generata dal computer, dell’immagine, della voce o della somiglianza visiva di un individuo che:
1) è quasi indistinguibile dall’immagine, dalla voce o dalla somiglianza visiva reale di quell’individuo;
2) è riprodotto in una registrazione sonora o in un’opera audiovisiva in cui tale individuo è rappresentato, ma in realtà non è realmente presente;
- b)“individuo”: essere umano, vivo o morto;
- c)“artista musicale”: individuo che crea o esegue registrazioni sonore per profitto economico o per il sostentamento individuale;
- d)“somiglianza visiva”: immagine visiva che ha la somiglianza di un individuo, indipendentemente dai mezzi di creazione, ed è facilmente identificabile come rappresentazione dell’individuo medesimo.
4-ter. Ogni individuo e, nel caso di un individuo deceduto, qualsiasi esecutore testamentario, erede, assegnatario o mandatario dell’individuo, in quanto titolare dei relativi diritti di immagine, può autorizzare l’uso della replica digitale riferita alla sua persona o a quella dell’individuo deceduto. La previsione di cui al periodo precedente cessa di applicarsi decorsi 50 anni dalla morte dell’individuo.
4-quater. Una replica digitale può essere utilizzata solo se l’individuo interessato ne ha autorizzato l’uso ai sensi del comma 4-ter.
4-quinquies. Qualsiasi persona che, a scopo di lucro, effettua un uso non autorizzato di una replica digitale di un individuo è punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4-octies ed è responsabile di eventuali danni subiti dalla persona o dal titolare dei diritti lesi in conseguenza di tale attività.
4-sexies. Gli usi non autorizzati comprendono:
- a)la produzione di una replica digitale senza il consenso dell’individuo interessato o del titolare dei diritti;
- b)la pubblicazione, distribuzione o trasmissione al pubblico di una replica digitale non autorizzata, se il soggetto che svolge tale attività è a conoscenza del fatto che la replica digitale non sia stata autorizzata dall’individuo interessato o dal titolare dei diritti.
4-septies. Gli usi autorizzati comprendono:
- a)l’utilizzo di una replica digitale come parte di notizie, affari pubblici, trasmissioni sportive o reportage;
- b)l’utilizzo di una replica digitale come parte di un documentario storico o biografico;
- c)l’utilizzo di una replica digitale a fini di commento, critica, satira o parodia;
- d)l’utilizzo di una replica digitale è di modesta entità o incidentale.
4-octies. Un uso non autorizzato di una replica digitale comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.500.
4-novies. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento volto a definire le modalità per il corretto utilizzo e la diffusione di repliche digitali.».
3.10
Basso, Irto, Fina, Nicita, Martella, Franceschelli, Giacobbe, Zambito, Camusso, Zampa
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«4-bis. È consentito l’utilizzo di opere protette da diritto d’autore per finalità di text and data mining o per l’addestramento di modelli generativi di intelligenza artificiale, senza il consenso del titolare dei diritti, purché tale utilizzo avvenga esclusivamente per fini di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione, o per la creazione di modelli di conoscenza nuovi.
4-ter. L’uso delle opere per le finalità di cui al comma 4-bis è consentito a condizione che le riproduzioni create per tali scopi non siano utilizzate per finalità commerciali in diretta concorrenza con i prodotti e le opere dei titolari dei diritti né distribuite a terzi in forme che possano compromettere l’interesse economico del titolare dei diritti.
4-quater. Fatta salva la disposizione di cui al precedente comma, nel caso in cui nuovi prodotti finali di cui al comma 1, distinti dalle opere protette da diritto d’autore consultate, ma alla cui generazione le medesime opere abbiano contribuito, siano destinati alla commercializzazione finale in qualsiasi forma, come singolo prodotto o servizio, al fine di consentire ai titolari di diritti di beneficiare dell’eventuale contributo incrementale fornito dalle opere protette da diritto d’autore, i soggetti che utilizzino opere protette da diritto d’autore per finalità di text and data mining o per l’addestramento di modelli generativi di intelligenza artificiale devono inserire una filigrana o watermark dalla quale sia desumibile la citazione dell’opera impiegata e la rilevanza della stessa ai fini del valore del prodotto finale. I medesimi soggetti sono tenuti a comunicare, in sede di fatturazione annuale, ai titolari delle opere utilizzate protette da diritto d’autore, l’utilizzo dell’opera nonché a promuovere una contestuale offerta economica equa, ragionevole e non discriminatoria. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, determina gli standard della filigrana applicabili, i criteri volti a definire la novità del prodotto o del servizio finale, il contributo minimo dell’opera protetta da diritto d’autore meritevole di remunerazione, le metodologie per la determinazione del prezzo, nonché la procedura per la risoluzione di controversie presso l’Autorità attivate su segnalazione alla stessa.
4-quinquies. I soggetti che utilizzano opere protette da diritto d’autore per text and data mining o addestramento di modelli generativi di intelligenza artificiale sono tenuti a mantenere un registro dettagliato delle opere utilizzate, dei fini specifici di utilizzo e delle modalità di conservazione e distruzione dei dati, per garantire la trasparenza del processo e agevolare eventuali verifiche da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
4-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 4-bis a 4-quinquies non si applicano ai progetti di intelligenza artificiale che dimostrino una esclusiva finalità di interesse pubblico, come nel campo della salute pubblica, della sostenibilità ambientale o della sicurezza nazionale, previa autorizzazione da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.».
3.11
Basso, Irto, Fina, Nicita, Martella, Franceschelli, Giacobbe, Zambito, Camusso, Zampa
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Qualunque contenuto informativo diffuso su ogni mezzo trasmissivo da fornitori di contenuti in qualsiasi modalità che sia stato completamente generato ovvero, anche parzialmente, modificato o alterato attraverso l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, in modo tale da presentare come veritieri dati, fatti, contestualizzazioni e informazioni che non lo sono, deve essere reso, a cura dell’autore o del titolare dei diritti di sfruttamento economico, se diverso dall’autore, chiaramente visibile e riconoscibile da parte degli utenti mediante inserimento di un elemento o segno identificativo, anche in filigrana o marcatura incorporata purché chiaramente visibile e riconoscibile, con l’acronimo “IA” ovvero, nel caso di contenuti audio, attraverso annunci audio ovvero con tecnologie adatte a consentire il riconoscimento. L’inserimento del segno identificativo è escluso quando il contenuto fa parte di un’opera manifestamente creativa, satirica o artistica, fatte salve le tutele per i diritti e le libertà dei terzi. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, determina le caratteristiche dell’acronimo “IA” per ciascun mezzo trasmissivo e disciplina le modalità di monitoraggio, segnalazione, rimozione, ravvedimento e sanzione applicabili.».
3.12
Basso, Irto, Fina, Nicita, Martella, Franceschelli, Giacobbe, Zambito, Camusso, Zampa
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Tutti i contenuti editoriali generati da intelligenza artificiale devono essere chiaramente identificati come tali e resi riconoscibili agli utenti attraverso sistemi di etichettatura, cosiddetta label, e filigrana, cosiddetta watermark. I soggetti responsabili della pubblicazione e della diffusione dei contenuti generati da intelligenza artificiale, in ogni mezzo trasmissivo, devono fornire un’etichettatura e un avviso visibile, all’inizio e alla fine del contenuto, facilmente comprensibili agli utenti, che indichino che il contenuto è stato creato, in tutto o in parte, da un sistema d’intelligenza artificiale. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), con proprio regolamento, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.».
3.13
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. La presente legge non produce nuovi obblighi rispetto a quelli previsti dal Regolamento (UE) n. 1689/2024 per sistemi di intelligenza artificiale e i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali non ancora immessi sul mercato ovvero sviluppati e utilizzati esclusivamente per scopi di ricerca scientifica e accademica.».
Art. 4
4.1
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, il titolare del trattamento redige con linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile dal minore, per rendere significativo il consenso prestato da quest’ultimo le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento che lo riguardi.».
4.2
Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:
«4-bis. L’uso di sistemi di IA che creano o ampliano banche dati attraverso attività di trattamento dei dati personali mediante scraping online è sempre vietato, salvo che non si dimostri che gli interessati attinti da tale trattamento abbiano manifestato un consenso specifico per il perseguimento di queste specifiche finalità.».
4.3
Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:
«4-bis. Prima di implementare nuovi sistemi di intelligenza artificiale che possono avere un impatto significativo sulla vita dei cittadini, le amministrazioni pubbliche devono indire una consultazione pubblica e garantire il consenso informato, nel rispetto delle norme sul rischio stabilite dall’AI Act.».
4.4
Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-bis. È vietata la profilazione dei cittadini mediante sistemi di intelligenza artificiale a fini discriminatori o in violazione del principio di uguaglianza, in conformità con il GDPR (General Data Protection Regulation) e con il Regolamento (Ue) 2024/1689 in materia di intelligenza artificiale. Le autorità competenti devono valutare e approvare i sistemi di profilazione, garantendo che siano progettati e utilizzati nel rispetto dei diritti fondamentali.».
4.5
Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:
«4-bis. Le tecnologie di intelligenza artificiale devono essere progettate in modo da rispettare i principi di minimizzazione dei dati e privacy by design, conformemente al GDPR e all’AI Act. È vietata la raccolta e l’elaborazione di dati personali oltre quanto strettamente necessario per il funzionamento del sistema di IA.».
4.6
Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:
«4-bis. I sistemi di intelligenza artificiale che raccolgono, elaborano o utilizzano dati personali devono adottare misure specifiche per tutelare le comunità vulnerabili, inclusi bambini, anziani, persone con disabilità, e minoranze etniche, in conformità con il GDPR e le disposizioni dell’AI Act.».
4.7
Mazzella, Guidolin, Castellone
Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:
«4-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri attiva una campagna di informazione rivolta ai cittadini sul tema dell’intelligenza artificiale con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza attorno alle implicazioni tecnologiche ed etiche, ai rischi e alle opportunità del fenomeno. La campagna si svolge attraverso il servizio pubblico televisivo, eventi in presenza e canali Digitali.».
Art. 5
5.1
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «uomo-macchina,» inserire le seguenti: «, previo confronto e parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e dei rappresentanti dei lavoratori, nel rispetto della dignità degli stessi, al fine di migliorarne le competenze, equilibrare il carico di lavoro e ridurre le disuguaglianze sociali,».
5.2
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e di supporto al tessuto nazionale produttivo, costituito principalmente di microimprese e di piccole e medie imprese,» con le seguenti: «e di percorsi di alfabetizzazione e formazione, anche in collaborazione con enti di ricerca pubblici, università e organizzazioni della società civile finalizzati all’aggiornamento tecnologico dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali allo scopo di fornire l’acquisizione di competenze in materia di reverse engineering, analisi degli algoritmi e trasparenza dei sistemi digitali e».
5.3
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «costituito principalmente di microimprese e di piccole e medie imprese».
5.4
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:
«1-bis. Al fine di favorire una crescita accelerata e sostenibile del settore dell’intelligenza artificiale, il Governo promuove l’adozione di incentivi fiscali, defiscalizzazione per gli investimenti in materia di intelligenza artificiale e ulteriori strumenti di cofinanziamento privato.
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis pari a 1 milione di euro per ciascun anno 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
5.5
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
«1-bis. Al fine di favorire una crescita accelerata e sostenibile del settore dell’intelligenza artificiale, il Governo incoraggia lo sviluppo e la valorizzazione delle tecnologie di intelligenza artificiale italiane, promuovendo iniziative di integrazione delle eccellenze nazionali europee e internazionali, in collaborazione con enti di ricerca e imprese, sono definiti gli ambiti strategici di intervento per favorire un sistema nazionale competitivo e sostenibile.».
5.6
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
«1-bis. Le imprese private che sviluppano o utilizzano sistemi di intelligenza artificiale devono impegnarsi a rispettare principi etici, incluso il rispetto dei diritti umani, la trasparenza e la sostenibilità, conformemente alle classificazioni di rischio e alle linee guida stabilite dal Regolamento (Ue) 2024/1689 in materia di intelligenza artificiale.».
5.7
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
«1-bis. Nei contratti pubblici che prevedono l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, le amministrazioni pubbliche devono garantire la massima trasparenza sui criteri di selezione dei fornitori e sulle modalità di utilizzo dei sistemi, nel rispetto dei requisiti di trasparenza dell’AI Act.».
Art. 6
6.1
Basso, Irto, Fina, Nicita, Zambito, Camusso, Zampa
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. I sistemi di intelligenza artificiale destinati all’uso in ambito pubblico ove abbiano ad oggetto dati strategici e fatta eccezione per quelli impiegati all’estero nell’ambito di operazioni militari, devono essere installati su server ubicati nel territorio nazionale e se trasmessi tramite tecnologie satellitari devono utilizzare infrastrutture ad esclusivo controllo nazionale e su satelliti europei e nazionali, al fine di garantire la sovranità e la sicurezza dei dati sensibili dei cittadini.».
6.2
Basso, Irto, Fina, Nicita, Zambito, Camusso, Zampa
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. I sistemi di intelligenza artificiale destinati all’uso in ambito pubblico ove abbiano ad oggetto dati strategici e fatta eccezione per quelli impiegati all’estero nell’ambito di operazioni militari, devono essere installati su server ubicati nel territorio nazionale. Per le finalità di cui al presente comma, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
6.3
Basso, Irto, Fina, Nicita, Zambito, Camusso, Zampa
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. I sistemi di intelligenza artificiale destinati all’uso in ambito pubblico ove abbiano ad oggetto dati strategici e fatta eccezione per quelli impiegati all’estero nell’ambito di operazioni militari, devono essere installati su server ubicati nel territorio nazionale.».
Art. 12
12.1
Al comma 3, dopo la parola: «Osservatorio», inserire le seguenti: «che deve, inoltre, garantire la tutela del lavoro creativo e promuovere la formazione di nuove professionalità,».
12.2
Al comma 3, sostituire le parole da: «si provvede» fino alla fine del comma con le seguenti: «si provvede con lo stanziamento di risorse pari al massimo a 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».
12.3
Aurora Floridia, Unterberger, Patton, Spagnolli
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. L’Osservatorio promuove percorsi di dialogo e di coinvolgimento con le organizzazioni della società civile maggiormente attive nella promozione e tutela dei diritti umani in ambito digitale, al fine di favorire un confronto plurale, informato e costante sulle implicazioni dell’adozione dell’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro.».
12.4
Mazzella, Guidolin, Castellone
Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:
«3-bis. L’Osservatorio promuove percorsi di dialogo e coinvolgimento con le organizzazioni della società civile maggiormente attive nella promozione e tutela dei diritti umani in ambito digitale, al fine di favorire un confronto plurale, informato e costante sulle implicazioni dell’adozione dell’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro.».
12.5
Mazzella, Guidolin, Castellone
Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:
«3-bis. Al fine di garantire un monitoraggio più ampio e approfondito degli impatti dell’intelligenza artificiale, l’Osservatorio estende le proprie aree di interesse anche ad ambiti diversi da quello strettamente lavorativo, in particolare:
- a)l’ambiente, con riferimento all’analisi degli impatti ecologici ed energetici dei sistemi di intelligenza artificiale;
- b)la pubblica amministrazione, in relazione all’uso di sistemi automatizzati nelle decisioni amministrative e nella gestione dei servizi pubblici, anche ai fini del rispetto dei diritti fondamentali;
- c)la sfera individuale, con riguardo alla pervasività delle tecnologie digitali di uso comune, alla raccolta e al trattamento dei dati personali, e alla conformità con il diritto europeo e la normativa sulla protezione dei dati;
- d)l’utilizzo dei sistemi di riconoscimento biometrico, con particolare attenzione alle tecnologie implementate nel territorio nazionale, anche alla luce delle eccezioni previste dal Regolamento (UE) 2024/1689, per prevenire abusi e tutelare i diritti civili.»
12.6
Aurora Floridia, Unterberger, Patton, Spagnolli
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al fine di garantire un monitoraggio più ampio e approfondito degli impatti dell’intelligenza artificiale, l’Osservatorio estende le proprie aree di interesse:
- a)alle tematiche ambientali, specificatamente alla redazione e pubblicazione di analisi degli impatti ecologici ed energetici dei sistemi di intelligenza artificiale;
- b)alle politiche della pubblica amministrazione, specificatamente all’analisi dei sistemi automatizzati nelle decisioni amministrative e nella gestione dei servizi pubblici, anche a garanzia dei diritti fondamentali;
- c)alla dimensione della sfera individuale, relativa alla pervasività delle tecnologie digitali di uso comune, alla raccolta e al trattamento dei dati personali, e alla conformità con il diritto europeo e con la normativa sulla protezione dei dati;
- d)all’utilizzo dei sistemi di riconoscimento biometrico, specificatamente alle tecnologie utilizzate sul territorio nazionale, secondo le disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2024/1689 al fine di prevenire abusi e tutelare i diritti civili.».
12.7
Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:
«3-bis. Alcuni sistemi di intelligenza artificiale possono avere un impatto significativo sulla sfera giuridica dei lavoratori. A tal fine, fermi gli obblighi di trasparenza informativa nei confronti del lavoratore anche sulle modalità di funzionamento del modello di IA eventualmente implementato e fermo il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE 2024/1689 connessi all’implementazione di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, devono sempre essere intesi tali quelli impiegati:
- a)nel settore dell’occupazione;
- b)nell’accesso al lavoro, in particolare per l’assunzione e la selezione delle persone;
- c)nella gestione dei lavoratori e, in particolare, utilizzati per l’adozione di decisioni riguardanti le condizioni del rapporto di lavoro, ivi inclusa la promozione e la cessazione del rapporto; per l’assegnazione dei compiti sulla base dei comportamenti individuali; per il monitoraggio o la valutazione del lavoratore.
- d)nei rapporti contrattuali legati al lavoro, dovrebbero essere classificati come sistemi ad alto rischio, in quanto tali sistemi possono avere un impatto significativo sul futuro di tali persone in termini di prospettive di carriera e sostentamento e di diritti dei lavoratori.».
12.0.1
Mazzella, Guidolin, Castellone
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Tutela dei lavoratori in caso di violazione del Regolamento (UE) 2024/1689)
- Gli organismi territoriali delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale che vi abbiano interesse anche in relazione al proprio statuto possono agire a tutela degli interessi dei lavoratori, dei collaboratori autonomi di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile e di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 nel caso di attività lavorativa intermediata da piattaforme, dei collaboratori di cui agli articoli. 2222 e ss. del codice civile, in relazione all’utilizzazione dei sistemi di cui al comma 2 dell’articolo 1-bisdel 26 maggio 1997, n. 152 o di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio elencato nell’Allegato III del Regolamento (UE) n. 2024/1689.
- L’azione è promossa con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale del lavoro nel circondario ove è ubicata la sede dell’organismo che promuove l’azione collettiva.
- Il giudice può avvalersi della prova statistica e degli effetti della prova presuntiva semplificata e può disporre di consulenza tecnica.
- Il giudice assume sommarie informazioni e decide la causa con decreto motivato. Il provvedimento che accoglie la domanda ordina il blocco dei trattamenti ritenuti illegittimi, adotta ogni altro provvedimento idoneo ad evitare analoghe condotte e dispone un piano per rimuovere gli effetti dannosi prodotti, sentiti la parte sindacale ricorrente ed il rappresentante dei lavoratori per i rischi per l’uso dei sistemi automatizzati. Il provvedimento è inviato al Garante per la protezione dei dati personali.
- Per quanto non specificamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.».
12.0.2
Dopo l’articolo, inserire, il seguente:
«Art 12-bis.
(Disposizioni per la tutela delle prestazioni professionale e delega al Governo per l’individuazione di un sistema di certificazione)
- Per la tutela delle prestazioni professionali, il Governo è delegato ad adottare con decreto ed entro 30 giorni dall’entrata in vigore, della presente legge, un sistema di certificazione dell’intervento umano nella prestazione professionale, in particolare per le intermediazioni digitali, per la prevenzione dell’abuso di intelligenza artificiale nel mercato delle prestazioni intellettuali anche con il supporto delle autorità competenti.
- Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede con le risorse umane, strumentali ed economiche previste a legislazione vigente.».
12.0.3
Dopo l’articolo, inserire, il seguente:
«Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia della libertà professionale nella gestione della prestazione)
1 Al fine di garantire la libertà professionale nella gestione della prestazione, l’impiego di algoritmi per determinare le condizioni economiche e di visibilità dei servizi offerti non deve pregiudicare la libertà del professionista, né ostacolare la sua indipendenza nella gestione della prestazione.».
Art. 16
16.1
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo il divieto assoluto di finalizzare tali dati allo sviluppo e utilizzo di sistemi di identificazione biometrica negli spazi aperti al pubblico, sia in tempo reale, sia a posteriori».
16.2
Basso, Irto, Fina, Nicita, Franceschelli, Martella, Giacobbe, Zambito, Camusso, Zampa
Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «Ai fini dell’applicazione della disciplina di cui al presente comma, gli obblighi e i requisiti stabiliti devono conformarsi alle disposizioni della normativa dell’Unione europea applicabile in materia, ivi inclusi il regolamento 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 (AI Act), il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR), il regolamento (UE) 2023/2854 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 (Data Act), nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il quale prevede il divieto di introduzione di misure più restrittive o oneri di conformità superiori a quelli minimi richiesti dalle normative dell’Unione Europea.».
Art. 19
19.1
Basso, Irto, Fina, Nicita, Zambito, Camusso, Zampa
Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «o dall’autorità politica delegata» aggiungere le seguenti: «in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale».
19.2
Basso, Irto, Fina, Nicita, Zambito, Camusso, Zampa
Al, comma 6, primo periodo, dopo le parole: «Ministro della pubblica amministrazione» aggiungere le seguenti: «dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nonché».
19.3
Basso, Irto, Fina, Nicita, Zambito, Camusso, Zampa
Al, comma 6, primo periodo, dopo le parole: «Ministro della pubblica amministrazione» aggiungere le seguenti: «dal Ministro della cultura nonché».
19.4
Basso, Irto, Fina, Nicita, Zambito, Camusso, Zampa
Al, comma 6, primo periodo, dopo le parole: «Ministro della pubblica amministrazione» aggiungere le seguenti: «dal Ministro dell’istruzione e del merito nonché».
19.5
Basso, Irto, Fina, Nicita, Zambito, Camusso, Zampa
Al, comma 6, primo periodo, dopo le parole: «Ministro della pubblica amministrazione» aggiungere le seguenti: «dal Ministro della Difesa nonché».
19.6
Apportare le seguenti modificazioni:
- a) alla rubrica, dopo le parole:«attività di», inserire le seguenti: «vigilanza e»;
- b) al comma 6, primo periodo, dopo le parole:«e per la cybersicurezza» inserire le seguenti: «, dal Garante per la protezione dei dati personali»;
- c) al comma 7, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«e di vigilanza sul rispetto della normativa vigente in materia di protezione, raccolta e trattamento dei dati personali, con particolare riferimento all’utilizzo di sistemi di riconoscimento biometrico da parte degli enti, organismi e fondazioni, di cui al presente comma. A tal fine, il Comitato trasmette alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull’attività svolta e sul livello di conformità riscontrato, anche con riferimento alle misure di mitigazione dei rischi per i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini e dell’impatto delle attività di cui al presente comma sui diritti umani».
19.7
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, istituisce con decreto il programma di sostegno per le piccole e medie imprese (PMI) che vogliono adottare sistemi di intelligenza artificiale nel rispetto delle normative europee e delle classificazioni di rischio del Reg (Ue) 2024/1689 in materia di intelligenza artificiale. Dall’attuazione del presente comma, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
19.8
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. Gli investimenti pubblici in intelligenza artificiale devono essere orientati a garantire la sostenibilità economica e sociale, in conformità con le disposizioni dell’AI Act.».
19.9
Nicita, Basso, Irto, Fina, Zambito, Camusso, Zampa
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Il Comitato di cui al comma 6 presenta, con cadenza annuale, predispone e trasmette al Governo una relazione annuale sullo stato dello sviluppo dell’intelligenza artificiale nel Paese e sugli ostacoli tecnologici e regolatori. Entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al Governo della relazione annuale di cui al comma 2, il Governo presenta alle Camere il disegno di legge annuale per lo sviluppo e la regolazione dell’intelligenza artificiale, tenendo conto delle segnalazioni contenute nella citata relazione annuale e di ogni altra iniziativa europea connessa all’intelligenza artificiale.».
19.10
Basso, Irto, Fina, Nicita, Franceschelli, Martella, Giacobbe, Zambito, Camusso, Zampa
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Al fine di massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dall’impiego di sistemi di intelligenza artificiale nell’ambito della giurisdizione, è istituito presso il Ministero della giustizia l’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale, con il compito di definire una strategia sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nell’ambito della giurisdizione, di formulare proposte in materia e di esprimere un parere preventivo e vincolante in ordine all’utilizzabilità nell’ambito della giurisdizione di ogni strumento di intelligenza artificiale destinato ad assistere un’autorità giudiziaria o un’autorità inquirente o di polizia giudiziaria, previo accertamento del rispetto dei diritti fondamentali della persona, della conformità ai principi etici e dell’insussistenza o della minimizzazione dei rischi. L’Osservatorio è composto da avvocati indicati dalle istituzioni forensi e magistrati indicati dal Consiglio superiore della magistratura, nonché professori universitari in materie giuridiche, filosofiche e informatiche designati dal Governo su segnalazione delle università interessate. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i componenti, le modalità di funzionamento, nonché gli ulteriori compiti e funzioni dell’Osservatorio. Ai componenti dell’Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. L’istituzione e il funzionamento dell’Osservatorio non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sono assicurati con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.»
19.11
Basso, Irto, Fina, Nicita, Franceschelli, Martella, Giacobbe, Zambito, Camusso, Zampa
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Ai fini di cui al comma 2, è istituito un Comitato permanente tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, con il compito di favorire lo scambio di buone pratiche e di informazioni relative agli impatti socio-economici dell’intelligenza artificiale nei diversi contesti territoriali nonché di monitorare l’efficacia delle politiche di intelligenza artificiale sul territorio. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati.».
19.12
Basso, Irto, Fina, Nicita, Martella, Franceschelli, Giacobbe, Zambito, Camusso, Zampa
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Il Garante per la protezione dei dati personali assicura il diritto alla spiegazione dei singoli processi decisionali di cui all’articolo 86 del Regolamento (UE) 2024/1689 e definisce in via autonoma la procedura finalizzata a rendere effettivo tale diritto. Nell’ambito delle proprie funzioni, il Garante per la protezione dei dati personali esercita ogni potere necessario per l’espletamento del proprio ruolo e può richiedere, anche mediante modalità telematiche, alle pubbliche amministrazioni eventualmente coinvolte nella decisione, l’accesso ai dati e alle informazioni necessari, anche in forma disaggregata, per assicurare il soddisfacimento il soddisfacimento della pretesa di spiegazione del cittadino.».
19.0.1
Aurora Floridia, Unterberger, Patton, Spagnolli
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Funzioni a garanzia dei singoli processi decisionali)
- Il Garante per la protezione dei dati personali assicura il diritto alla spiegazione dei singoli processi decisionali di cui all’articolo 86 del Regolamento (UE) 2024/1689 e definisce in via autonoma la procedura finalizzata a rendere effettivo tale diritto.
- Nell’ambito delle proprie funzioni di cui al comma 1, il Garante per la protezione dei dati personali esercita ogni potere necessario per l’espletamento del proprio ruolo e richiede, anche mediante modalità telematiche, alle rispettive pubbliche amministrazioni coinvolte, l’accesso ai dati e alle informazioni necessarie, anche in forma disaggregata, per assicurare la tutela delle cittadine e dei cittadini.».
Art. 20
20.1
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché l’obbligo, in capo al Garante per la protezione dei dati personali, di assicurare il diritto alla spiegazione dei singoli processi decisionali di cui all’articolo 86 del Regolamento (UE) 2024/1689; a tal fine, l’autorità Garante per la protezione dei dati personali definisce in via autonoma la procedura finalizzata a rendere effettivo tale diritto, esercitando ogni potere necessario per l’espletamento del proprio ruolo e potendo richiedere, anche mediante modalità telematiche, alle pubbliche amministrazioni eventualmente coinvolte nella decisione, l’accesso ai dati e alle informazioni necessarie, anche in forma disaggregata, per assicurare il soddisfacimento della pretesa di spiegazione degli interessati».
20.2
Mazzella, Guidolin, Castellone
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«4-bis. Il Garante per la protezione dei dati personali assicura il diritto alla spiegazione dei singoli processi decisionali di cui all’art. 86 del Regolamento (UE) 2024/1689 e definisce in via autonoma la procedura finalizzata a rendere effettivo tale diritto.
4-ter. Nell’ambito delle proprie funzioni di cui al comma 4-bis, il Garante per la protezione dei dati personali esercita ogni potere necessario per l’espletamento del proprio ruolo e può richiedere, anche mediante modalità telematiche, alle pubbliche amministrazioni eventualmente coinvolte nella decisione, l’accesso ai dati e alle informazioni necessarie, anche in forma disaggregata, per assicurare il soddisfacimento il soddisfacimento della pretesa di spiegazione del cittadino.».
20.3
Mazzella, Guidolin, Castellone
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Le Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, sono incaricate di promuovere programmi di alfabetizzazione digitale e formazione specifica sull’uso dell’intelligenza artificiale, in conformità con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 2024/1689.».
20.4
Mazzella, Guidolin, Castellone
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Le Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale devono sviluppare programmi di formazione specifici per i disoccupati, al fine di riqualificarli e prepararli a nuove opportunità di lavoro nell’ambito dell’intelligenza artificiale, nel rispetto delle norme di trasparenza e accessibilità stabilite dal Regolamento (UE) n. 2024/1689.».
Art. 24
24.0.1
Aurora Floridia, Unterberger, Patton, Spagnolli
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
(Limiti all’impiego di sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale)
- Non è consentito l’uso di sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al pubblico per finalità di rilevamento, localizzazione, identificazione o perseguimento del reato di traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- L’applicazione del presente articolo avviene nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e adeguatezza di cui al Regolamento (UE) 2024/1689.».
24.0.2
Aurora Floridia, Unterberger, Patton, Spagnolli
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
(Disposizioni per l’utilizzo di sistemi di identificazione biometrica)
- Al fine di garantire la tutela dei diritti fondamentali e la protezione dei dati personali, è fatto divieto di utilizzo di sistemi di identificazione biometrica remota sia in tempo reale sia a posteriori in spazi accessibili al pubblico.».
24.0.3
Aurora Floridia, Unterberger, Patton, Spagnolli
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
(Relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali sull’uso di tecnologie di identificazione biometrica)
- In attuazione delle disposizioni previste all’articolo 5 paragrafo 6, e all’articolo 26 paragrafo 10 del Regolamento (UE) 2024/1689 il Garante per la protezione dei dati personali redige un’unica relazione annuale sul ricorso a sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale e a posteriori in spazi accessibili al pubblico.
- La relazione di cui al comma 1 è trasmessa al Parlamento e pubblicata integralmente sul sito istituzionale del Garante, in modo da garantire la massima accessibilità e trasparenza.
- La relazione include, in forma disaggregata, i dati relativi al numero di richieste e autorizzazioni, alla tipologia dei reati interessati, alle percentuali di errore riscontrate e alle eventuali criticità rilevate, ed è corredata da una valutazione d’impatto sui diritti umani.
- Ai fini della redazione della relazione, il Garante richiede alle autorità competenti i dati e le informazioni necessari, che sono trasmessi entro trenta giorni dalla richiesta.».
24.0.4
Aurora Floridia, Unterberger, Patton, Spagnolli
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
(Trasparenza e accessibilità del funzionamento degli algoritmi e sistemi di identificazione biometrica utilizzati sul territorio nazionale)
- Con cadenza trimestrale sono pubblicati sul sito del Garante per la protezione dei dati personali, previo parere del Ministero dell’interno, il numero di ricerche effettuate con il sistema SARI Enterprise della Polizia di Stato, altri eventuali sistemi di identificazione biometrica e le statistiche di errore sui riconoscimenti.».
24.0.5
Aurora Floridia, Unterberger, Patton, Spagnolli
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
(Percorsi di formazione tecnologica)
- Al fine di garantire un adeguato aggiornamento tecnologico, sono previsti percorsi di alfabetizzazione e formazione rivolti alle organizzazioni sindacali, anche in collaborazione con enti di ricerca pubblici, università e organizzazioni della società civile.
2. I percorsi formativi, di cui al comma 1 prevedono, tra l’altro, l’acquisizione di competenze specifiche in materia di reverse engineering, analisi degli algoritmi e trasparenza dei sistemi digitali, al fine di assicurare una piena comprensione e una valutazione critica delle tecnologie impiegate nei contesti lavorativi.».
320ª Seduta (2ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.
La seduta inizia alle ore 18,40.
IN SEDE CONSULTIVA
(1566) Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2024
(1567) Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2025
(Pareri alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nell’odierna prima seduta pomeridiana.
Il presidente ZAFFINI ragguaglia brevemente in merito all’andamento dell’iter, anche in riferimento alla Commissione di merito.
La relatrice TERNULLO (FI-BP-PPE) ribadisce la proposta di parere favorevole su ciascuno dei disegni di legge in esame, anticipata nella seduta precedente.
Si passa quindi alla votazione della proposta di parere sul disegno di legge n. 1566.
Osservato che sarebbe stato preferibile disporre di tempi più ampi per il dibattito, il senatore MAGNI (Misto-AVS) motiva il voto contrario, facendo riferimento al contenuto del disegno di legge.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) interviene per dichiarazione di voto contrario a nome del Gruppo, soffermandosi sulla contrazione della spesa sanitaria risultante dai provvedimenti in titolo. Osserva inoltre che l’andamento dell’esame congiunto è stato caratterizzato da un’attenzione eccessiva alla speditezza, che ha inevitabilmente limitato le possibilità di confronto.
Previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere favorevole relativa al disegno di legge n. 1566.
E’ quindi messa in votazione la proposta di parere favorevole concernente il disegno di legge n. 1567.
Dopo le dichiarazioni di voto contrario del senatore MAGNI (Misto-AVS) e della senatrice ZAMPA (PD-IDP) e accertata la presenza del numero legale, la Commissione approva.
(1518) Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella prima seduta antimeridiana del 10 luglio.
Il presidente ZAFFINI rammenta che è già stata aperta la discussione generale sul disegno di legge in esame.
Ha la parola la relatrice LEONARDI (FdI), la quale si riserva di definire la propria proposta di parere sulla base di interlocuzioni con i rappresentanti dei Gruppi.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro volto a rafforzare la disponibilità e la sicurezza dell’approvvigionamento di medicinali critici, nonché la disponibilità e l’accessibilità dei medicinali di interesse comune, e che modifica il regolamento (UE) 2024/795 (COM(2025) 102 definitivo)
(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 25 giugno.
Il relatore ZULLO (FdI) fa presente di aver avviato un confronto con i Gruppi al fine della presentazione di uno schema di risoluzione altamente condiviso.
Constatata l’assenza di richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale, osservando che le diverse posizioni sul provvedimento potranno essere esplicitate in sede di dichiarazione di voto.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta, sospesa alle ore 18,50, riprende alle ore 19,05.
IN SEDE REDIGENTE
(1483) Deputato PELLA. – Disposizioni per la prevenzione e la cura dell’obesità, approvato dalla Camera dei deputati
(1074) ZULLO e altri. – Disposizioni per il riconoscimento dell’obesità come malattia cronica e strategie di prevenzione, contrasto e presa in carico del paziente
(1510) Daniela SBROLLINI. – Disposizioni in materia di prevenzione e cura dell’obesità
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seconda seduta antimeridiana del 10 luglio.
Riprende l’illustrazione degli emendamenti.
Dopo che gli emendamenti all’articolo 3 sono stati dati per illustrati, la senatrice ZAMPA (PD-IDP) interviene per l’illustrazione in primo luogo dell’emendamento 4.8, con il quale si intende attribuire all’Osservatorio per lo studio dell’obesità compiti di tracciamento dei dati epidemiologici, nonché di promozione di buone pratiche nell’ambito dei percorsi diagnostico-terapeutici.
L’emendamento 4.0.3 reca il divieto di somministrazione nelle scuole di alimenti e bevande dannosi mediante distributori automatici.
L’emendamento 4.0.6 prevede la detraibilità delle spese sostenute per le attività sportive. L’emendamento 4.0.8, relativo all’aliquota IVA applicabile all’iscrizione alle attività sportive ha finalità analoghe. L’attività sportiva è infatti un fattore di prevenzione fondamentale, ma reso difficile per numerose famiglie a causa del peggioramento delle condizioni economiche.
Il presidente ZAFFINI ritiene che la questione delle agevolazioni fiscali possa essere più propriamente trattata in sede di trattazione dei disegni di legge in materia di esercizio fisico nell’ambito del Servizio sanitario nazionale (n. 287 e 1231), già in esame congiunto.
Interviene sull’emendamento 4.7 il senatore MAGNI (Misto-AVS), il quale sostiene la necessità di politiche nazionali, mirate ai contesti sociali maggiormente penalizzati.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) illustra l’emendamento 5.3, che, in assenza di costi, è volto alla promozione dell’educazione alla salute e alla corretta alimentazione in relazione alla prevenzione dell’obesità e dei disturbi del comportamento alimentare. Il medesimo tema è oggetto dell’emendamento 5.4, mirato specificamente al coinvolgimento del servizio radiotelevisivo pubblico.
Tutti gli emendamenti restanti che non sono stati oggetto di intervento sono infine dati per illustrati.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
(1531) Deputato CIOCCHETTI e altri. – Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seconda seduta antimeridiana del 10 luglio.
Il PRESIDENTE dà conto della presentazione degli emendamenti al disegno di legge in discussione (pubblicati in allegato).
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) chiede di procedere all’illustrazione degli emendamenti in una seduta successiva, così da consentire una più ampia partecipazione a tale fase procedurale.
Non essendovi osservazioni in senso contrario, il PRESIDENTE accede a tale richiesta.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
SCONVOCAZIONE DI SEDUTA
Il presidente ZAFFINI avverte che la seduta già convocata alle ore 8,15 di domani, mercoledì 16 luglio, non avrà luogo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 19,25.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
Art. 2
2.1
Al comma 1, sostituire le parole: «può realizzare» con le seguenti: «realizza annualmente».
2.2
Al comma 1, dopo le parole: «può realizzare» inserire le seguenti: «campagne di screening per la prevenzione del melanoma e».
2.3
Cantù, Pucciarelli, Murelli, Minasi
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Nell’ambito delle campagne di cui al presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le regioni e le aziende sanitarie locali possono promuovere, anche all’interno delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, individuando specifici modelli di comunicazione tenuto conto delle differenze di età, linguaggio, contesto e ruolo educativo, con l’eventuale coinvolgimento delle rappresentanze degli operatori che effettuano le attività di esecuzioni di tatuaggi, specifiche campagne informative, rivolte in particolare ai giovani, sui rischi connessi alle pratiche del tatuaggio in ordine alla difficoltà di valutazione da parte del personale medico competente di nei esistenti o di neoformazioni coperti dai pigmenti del tatuaggio, prevedendo strumenti di attivazione educativa basati sulla cooperazione tra le dimensioni istituzionali, scientifiche e comunicative che collaborano secondo responsabilità definite e criteri condivisi a più livelli funzionali, considerando la scuola non solo come luogo di apprendimento, ma come una vera agenzia educativa di comunità, capace di promuovere benessere e salute in modo sistemico, continuo e trasversale, attraverso un approccio integrato che coinvolge scuola, famiglia, territorio e istituzioni in un’azione coordinata, favorendo, altresì, una partecipazione attiva degli studenti attraverso modelli di call to action studentesche.».
2.0.1
Pucciarelli, Cantù, Murelli, Minasi
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis
(Informazioni al consumatore e consenso informato)
- In considerazione dei rischi connessi alle pratiche del tatuaggio in ordine alle malattie della pelle, anche in tema di melanoma e in ordine alle difficoltà di valutazione da parte del personale medico competente di nei esistenti o di neoformazioni coperti dai pigmenti del tatuaggio, gli esercenti le attività di esecuzioni di tatuaggi sono tenuti a informare i propri clienti sui possibili rischi per la salute derivanti dall’esecuzione e dalla rimozione di tatuaggi, nonché sulle precauzioni da tenere dopo la loro effettuazione, relativamente ai seguenti aspetti:
- a)dati identificativi del prodotto colorante;
- b)caratteristica di indelebilità;
- c)rischio in merito a sensibilizzazione allergica correlata alla presenza di metalli anche in tracce;
- d)rischio di patologie a trasmissione parenterale, quali epatiti e AIDS, nel caso non siano rispettate le norme di igiene e di corretta sterilizzazione dello strumentario utilizzato;
- e)rischio di gravi infezioni se il tatuaggio, è praticato su pelle infiammata o lesa;
- f)rischi in ordine alla prevenzione del melanoma per difficoltà di valutazione da parte del personale medico competente di nei esistenti o di neoformazioni coperti dai pigmenti del tatuaggio;
- g)necessità di parere del medico nel caso in cui il soggetto sia affetto da malattie della pelle.
- L’informazione al cliente deve essere documentata attraverso un’informativa scritta rilasciata al cliente stesso, il quale deve sottoscrivere una dichiarazione attestante il proprio consenso informato. Per ciascun cliente deve essere compilata una scheda individuale con i dati identificativi, il trattamento effettuato, la sede di applicazione e i materiali utilizzati, nonché le indicazioni specifiche da seguire successivamente al trattamento. La scheda deve essere datata e sottoscritta dal cliente e dall’operatore che ha effettuato il trattamento e conservata dall’esercente presso il proprio esercizio, perché sia resa disponibile alle autorità di vigilanza e controllo.
- Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono le modalità di espressione del consenso informato di cui al presente articolo.».
Art. 3
3.1
Castellone, Mazzella, Guidolin, Pirro
Al comma 1, sostituire le parole: «possono promuovere» con le seguenti: «promuovono, in collaborazione con i dipartimenti di prevenzione, i medici di comunità e cure primarie, i medici di medicina generale e le farmacie, anche attraverso servizi di telemedicina e teleconsulto,».
3.2
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro
Al comma 1, sostituire le parole: «possono promuovere» con le seguenti: «promuovono, in collaborazione con le farmacie e gli esercizi commerciali di cui all’articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, anche attraverso servizi di telemedicina e teleconsulto,».
3.3
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro
Al comma 1, sostituire le parole: «possono promuovere» con le seguenti: «promuovono, in collaborazione con gli esercizi commerciali di cui all’articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, anche attraverso servizi di telemedicina e teleconsulto,».
3.4
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro
Al comma 1, sostituire le parole: «possono promuovere» con le seguenti: «promuovono, anche attraverso servizi di telemedicina,».
3.5
Castellone, Mazzella, Guidolin, Pirro
Al comma 1, sostituire le parole: «possono promuovere» con la seguente: «promuovono».
3.6
Castellone, Mazzella, Guidolin, Pirro
Al comma 1, sostituire le parole: «destinate agli individui» con le seguenti: «. Tali campagne sono prioritariamente rivolte agli individui».
3.7
Cantù, Pucciarelli, Murelli, Minasi
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. 1. In considerazione dell’aumento dei tassi di incidenza e mortalità per melanoma nella popolazione anziana e dell’aumento dell’età media della popolazione nazionale, le regioni e le aziende sanitarie locali possono promuovere campagne di screening per la prevenzione del melanoma destinate alle persone con età maggiore di cinquanta anni tenuto conto del fattore di rischio dell’età avanzata per il melanoma.».
Art. 4
4.1
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 4
(Copertura finanziaria)
- Agli oneri derivanti dalla presente legge, nei limiti massimi, quanto all’articolo 2, di 15 milioni di euro per l’anno 2025 e di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026, e nei limiti massimi, quanto all’articolo 3, di 22 milioni di euro per l’anno 2025 e di 44 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
Tit.1
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro
Sostituire il Titolo con il seguente: «Disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce del melanoma e istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma».
319ª Seduta (1ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 13,35.
IN SEDE CONSULTIVA
(1579) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, recante misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere favorevole)
Per quanto riguarda i profili di competenza del decreto-legge n. 73, la relatrice MANCINI (FdI) segnala innanzitutto l’articolo 1-quater, che istituisce il Cruscotto informativo per la gestione dei contratti di appalto tra privati nel settore della logistica (CIGAL). Ai sensi del comma 1 gli organi di vigilanza sono tenuti ad alimentare un’apposita sezione del Cruscotto informativo dedicata alle sanzioni irrogate nell’ambito della vigilanza sull’applicazione della legislazione lavoristica, contributiva e fiscale, con particolare riferimento alla regolarità degli appalti.
Il comma 2 specifica che il CIGAL è alimentato dai ministeri dell’economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, delle imprese e del made in Italy e dell’interno, dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dall’INAIL, dall’INPS, dall’Agenzia delle entrate, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dall’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e da Sviluppo Lavoro Italia S.p.a.
Il comma 5 prevede un coinvolgimento delle organizzazioni datoriali e sindacali confederali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente a: quadro produttivo e occupazionale nel settore della logistica; rischi in merito al ricorso a prassi non genuine negli appalti; monitoraggio sull’andamento del CIGAL.
L’articolo 1-quinquies, comma 1, prevede, nell’ambito del piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari nominati per gli interventi infrastrutturali prioritari, l’individuazione di uno o più commissari straordinari per la progettazione e lo sviluppo di alcune infrastrutture viarie. È previsto che ai commissari straordinari non spettino compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.
L’articolo 1-sexies prevede la nomina di un commissario straordinario per la realizzazione del Polo Logistico di Alessandria Smistamento. Il commissario straordinario, se dipendente pubblico, è collocato, secondo l’ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione.
L’articolo 2, comma 1, lettera a), modifica l’articolo 45 del Codice dei contratti pubblici, al fine di consentire la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche al personale con qualifica dirigenziale, in deroga al regime di onnicomprensività previsto dall’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dalle disposizioni analoghe contenute nei rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico.
Il successivo comma 1-ter affida alle stazioni appaltati e agli enti concedenti la determinazione delle modalità per la ripartizione delle risorse e i criteri per la corresponsione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche al personale dirigenziale per le attività svolte a partire dal 31 dicembre 2024.
Per il completamento dei lotti già finanziati dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria, l’articolo 3-ter prevede la nomina dell’amministratore delegato dell’ANAS a commissario straordinario, specificando che al commissario e all’eventuale sub-commissario non spettano emolumenti.
L’articolo 3-quinquiesprevede l’istituzione presso il MIT di un tavolo tecnico per il monitoraggio delle opere incompiute, ai cui componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
L’articolo 5, comma 2, interviene sull’articolo 19 della legge l0 dicembre 1986, n. 870, riguardante gli importi spettanti per le operazioni in materia di motorizzazione e per le attività espletate nell’esercizio delle funzioni ispettive e di vigilanza dal personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le modifiche sono volte a specificare la misura degli importi dovuti dai soggetti a favore dei quali sono espletate le operazioni medesime quale corrispettivo a fronte dell’attività svolta dal Ministero, nonché la misura degli importi che il MIT deve corrispondere al proprio personale coinvolto.
L’articolo 6, comma 2-bis, interviene sulla disciplina dell’Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, di cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 243 del 2016. Il testo vigente dispone che alla scadenza di 36 mesi decorrenti dal 1° gennaio 2017, nel caso in cui rimangano in forza, presso l’Agenzia, lavoratori non reimpiegati, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, su istanza dell’Autorità di Sistema portuale competente e in presenza dei relativi presupposti, la trasformazione di tale Agenzia in una delle agenzie di cui all’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il quale disciplina la fornitura di lavoro temporaneo per l’esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali. La modifica introdotta estende il termine summenzionato a 114 mesi e specifica che il Ministero può autorizzare in ogni caso la trasformazione dell’Agenzia.
Il comma 2 dell’articolo 8 autorizza la RAM – Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.a. – ad assumere unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per gli anni 2025-2027, in deroga ai vincoli assunzionali vigenti, nei limiti di quanto previsto dal CCNL applicato.
L’articolo 8-bis stabilisce che l’incarico di amministratore unico di ENAC Servizi S.r.l. può essere conferito anche ai dipendenti dell’ENAC. Il dipendente dell’ENAC a cui sia stato conferito l’incarico è collocato in aspettativa non retribuita, con congelamento delle facoltà assunzionali corrispondenti.
L’articolo 10-bis, comma 1, consente, nel caso di avaria dei meccanismi di chiusura dei passaggi a livello con barriere o semibarriere, che la sostituzione delle stesse con le apposite protezioni previste possa essere effettuata anche da parte del personale del gestore dell’infrastruttura ferroviaria, dal personale che compone l’equipaggio del treno, nonché da soggetti terzi, in possesso di adeguata formazione, incaricati dal gestore dell’infrastruttura.
Presenta, infine, una proposta di parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere è posta in votazione.
La Commissione approva.
(1566) Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2024
(1567) Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2025
(Pareri alla 5a Commissione. Esame congiunto e rinvio)
La relatrice TERNULLO (FI-BP-PPE) dà conto, in primo luogo, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il disegno di legge per l’assestamento del bilancio dello Stato propone un incremento della dotazione di tale stato di previsione, concernente per intero la parte in conto corrente e pari a 140,4 milioni di euro sia in termini di competenza contabile sia in termini di autorizzazione di cassa. Gli importi complessivi della spesa dello stato di previsione in esame riflettono, oltre alla variazione così proposta, i valori della legge di bilancio iniziale, come già modificati dalle variazioni intervenute, nel periodo gennaio-maggio 2025, in dipendenza di atti amministrativi. L’importo complessivo risulta pari, per l’anno 2025, in termini di competenza contabile, a 193.632,3 milioni; per l’autorizzazione di cassa, il corrispondente importo complessivo è pari a 194.640,9 milioni ed è costituito dalla somma di un importo di 194.561,2 milioni relativi alla parte corrente e di un importo di 79,7 milioni relativi al conto capitale.
Sempre con riferimento allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la dotazione di residui passivi nell’anno 2025 è pari a 15.027,4 milioni. Tale importo è superiore rispetto alla stima effettuata dalla legge di bilancio iniziale. In particolare, la dotazione complessiva consta di 15.018,0 milioni relativi alla parte corrente e di 9,4 milioni concernenti il conto capitale.
Riguardo allo stato di previsione del Ministero della salute, il disegno di legge per l’assestamento propone un incremento della relativa dotazione per l’anno 2025, concernente per intero la parte in conto corrente, pari a 3,2 milioni, sia in termini di competenza contabile sia in termini di autorizzazione di cassa. Gli importi complessivi della spesa dello stato di previsione in esame riflettono, oltre alla variazione così proposta, i valori della legge di bilancio iniziale, come già modificati dalle variazioni intervenute, nel periodo gennaio-maggio 2025, in dipendenza di atti amministrativi. Tali importi complessivi risultano pari, per l’anno 2025: in termini di competenza contabile, a 2.695,4 milioni; in termini di autorizzazione di cassa, a 2.695,4 milioni.
Sempre con riferimento allo stato di previsione del Ministero della salute, la dotazione di residui passivi nell’anno 2025 è pari a 1.864,2 milioni. Tale importo è superiore rispetto alla stima effettuata dalla legge di bilancio iniziale. In particolare, la dotazione complessiva consta di 262,0 milioni relativi alla parte corrente e di 1.602,2 milioni concernenti il conto capitale.
Riguardo alle parti di competenza dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, il disegno di legge per l’assestamento propone, per l’anno 2025, alcune variazioni, in termini di competenza e di autorizzazione di cassa, nel programma 23.1 e riporta, nel medesimo programma, alcune variazioni in termini di residui passivi. Il programma 2.4, relativo al concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, presenta una dotazione di residui passivi pari a 17.037,1 milioni, rispetto a una previsione originaria di 12.383,1 milioni il capitolo 7464 del programma 9.1 presenta una dotazione di residui passivi pari a 4.002,8 milioni, rispetto a una previsione originaria di 3.360,0 milioni.
Anticipa infine l’intenzione di presentare una proposta di parere favorevole su ciascuno dei disegni di legge in titolo.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) fa presente l’opportunità di approfondire i contenuti delle parti di competenza prima di procedere alla votazione.
Preso atto della richiesta, il presidente ZAFFINI avverte che, tenuto conto dell’andamento dei lavori presso la Commissione di merito, l’esame dei disegni di legge in titolo potrà proseguire in una successiva seduta.
Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 13,45.
Riunione n. 18
Presidenza del Presidente della 7ª Commissione
Orario: dalle ore 12,30 alle 13,10
AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA PER L’ACCESSO SOSTENIBILE ALLE PROFESSIONI SANITARIE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 186, 509, 823, 890, 950, 963, 1260, 1364, 1377 E 1380 (FORMAZIONE SPECIALISTICA MEDICI)
17ª Seduta
Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione e il merito Paola Frassinetti.
La seduta inizia alle ore 13,15.
IN SEDE REDIGENTE
(1357) MARTI e altri. – Adozione del Piano triennale di prevenzione e promozione della salute nelle scuole nonché istituzione della Giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e dei corretti stili di vita in memoria di Umberto Veronesi
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 26 marzo.
Constatato che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, il presidente ZAFFINI dichiara conclusa tale fase procedurale. Propone quindi di porre il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 del prossimo lunedì 21 luglio.
Le Commissioni riunite convengono.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(1301) Giusy VERSACE. – Disposizioni per agevolare la pratica sportiva amatoriale delle persone con disabilità
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 26 marzo.
Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il presidente ZAFFINI dichiara conclusa tale fase procedurale e propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 13 del prossimo lunedì 21 luglio.
Le Commissioni riunite convengono.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(236) Carmela BUCALO e altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l’introduzione del profilo professionale dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico
(793) Cecilia D’ELIA e altri. – Istituzione del profilo professionale dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità
(1141) MARTI. – Modifiche all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di inclusione scolastica
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 12 febbraio.
Il presidente ZAFFINI dà conto del parere espresso dalla 1a Commissione sul testo unificato dei disegni di legge in titolo e rammenta che sul medesimo testo unificato la Commissione bilancio ha richiesto la predisposizione della relazione tecnica.
Informa quindi che la senatrice Murelli ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 1.16, 1.28, 1.67 e 1.0.3.
Avverte infine che si procederà all’illustrazione degli emendamenti riferiti al testo unificato, già adottato come testo base.
Il senatore MAZZELLA (M5S) illustra l’emendamento 1.3, il quale è volto a garantire l’apporto dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione a beneficio degli allievi affetti da malattie rare.
La senatrice CASTELLONE (M5S) interviene sul complesso degli emendamenti presentati dalla propria parte politica, ponendo in evidenza, in primo luogo, la finalità che l’inquadramento dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione negli organici della scuola avvenga in un’ottica di razionalizzazione. Sussiste inoltre la questione del riconoscimento delle qualifiche dei soggetti già operanti nel sistema scolastico, mentre un ulteriore obiettivo è costituito dall’assicurare, per mezzo di investimenti adeguati, la presenza uniforme degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione su tutto il territorio nazionale.
Non essendovi altre richieste di intervento, tutte le rimanenti proposte emendative sono infine date per illustrate.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(186) Maria Domenica CASTELLONE e altri. – Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di formazione specialistica dei medici
(509) Sandra ZAMPA. – Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e altre disposizioni in materia di formazione medica
(823) Maria Cristina CANTU’ e altri. – Disposizioni in materia di innovazione ed evoluzione dei contratti di formazione medico-specialistica e per la valorizzazione dei ricercatori sanitari
(890) CRISANTI e altri. – Istituzione del corso di specializzazione universitario post laurea in medicina generale e di prossimità
(950) ZULLO e altri. – Istituzione della Scuola di specializzazione in igiene applicata alla sanità pubblica
(963) ZULLO e altri. – Delega al Governo in materia di riordino della disciplina della formazione specifica in medicina generale
(1260) Carmela BUCALO e altri. – Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recanti disposizioni in materia di formazione specialistica dei medici
(1364) ZAFFINI e ZULLO. – Norme in materia di formazione specialistica dei medici veterinari e delega al Governo per il riordino delle scuole di specializzazione di area veterinaria
(1377) MARTI e altri. – Istituzione del profilo professionale del coordinatore di ricerca clinica operante nell’ambito degli studi clinici
(1380) Maria Cristina CANTU’ e altri. – Delega al Governo per la revisione delle scuole di specializzazione veterinarie e per l’evoluzione dei dipartimenti di medicina veterinaria e dei relativi ospedali veterinari universitari didattici in ambito sanitario
e petizione n. 938 ad essi attinente
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 marzo.
Il presidente ZAFFINI fa presente che la Conferenza dei rettori delle università italiane e l’Istituto Superiore di Sanità sono stati invitati a trasmettere documenti scritti sui disegni di legge in titolo, in quanto impossibilitati a partecipare all’odierno Ufficio di Presidenza, convocato per lo svolgimento delle previste audizioni informali.
Dà poi atto che, con la riunione appena terminata in sede di Ufficio di Presidenza, si è concluso il programmato ciclo di audizioni. Riprenderanno pertanto prossimamente i lavori del comitato ristretto già costituito.
Le Commissioni riunite prendono atto.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 13,25.



























