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Il Diario del Lavoro

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

10 Settembre 2025
in Senato

GIOVEDÌ 11 SETTEMBRE 2025
21ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 13,55.

IN SEDE REFERENTE

(65) PARRINI e FINA. – Disposizioni in materia di terapia del dolore e dignità nella fase finale della vita, nonché modifiche all’articolo 580 del codice penale

(104) BAZOLI e altri. – Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita

(124) Elisa PIRRO e altri. – Disposizioni in materia di suicidio medicalmente assistito e di trattamento eutanasico

(570) DE CRISTOFARO e altri. – Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita

(1083) PAROLI e altri. – Modifiche all’articolo 580 del codice penale e modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di disposizioni anticipate di trattamento e prestazione delle cure palliative

(1408) Mariastella GELMINI e Giusy VERSACE. – Disposizioni in materia di morte medicalmente assistita

(1597) DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE– Disposizioni in materia di aiuto medico alla morte volontaria

– e petizioni nn. 198, 667, 1028 e 1413 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 agosto.

Il PRESIDENTE informa circa la presentazione del testo 2 dell’emendamento 2.2, nonché di alcuni emendamenti dei relatori (pubblicati in allegato).

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti ai predetti emendamenti dei relatori alle ore 12 di giovedì 25 settembre, nella prospettiva di un successivo svolgimento celere dell’iter, auspicabilmente prima dell’inizio della sessione di bilancio.

Il senatore SCALFAROTTO (IV-C-RE), rammentando le diverse fasi procedurali già svolte in un arco di tempo particolarmente ampio, giudica eccessivamente lontano il termine proposto, difficilmente compatibile con l’approssimarsi della sessione di bilancio. Suggerisce quindi di fissare il termine a martedì prossimo, tenuto conto anche della portata non particolarmente ampia degli emendamenti presentati. Osserva che alcune delle proposte emendative dei relatori appaiono confliggenti con la giurisprudenza della Corte Costituzionale.

La senatrice BILOTTI (M5S) si associa, rimarcando che sarebbe preferibile disporre di tempi non eccessivamente dilatati.

Il PRESIDENTE segnala il notevole sforzo di sintesi delle diverse posizioni compiuto dai relatori nella predisposizione degli emendamenti appena presentati, al quale dovrebbe corrispondere analoga disponibilità al dialogo da parte delle diverse forze politiche. Pertanto, è a suo avviso opportuno che i commissari abbiano la possibilità di ponderare adeguatamente le nuove proposte emendative, le quali recano modifiche sostanziali al testo unificato. Propone, tenuto conto delle considerazioni precedentemente espresse, di porre il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 12 di martedì 23 settembre, così da consentire alle Commissioni riunite di esaminare in tempi maggiormente ravvicinati il complesso delle proposte emendative.

Il senatore SCALFAROTTO (IV-C-RE) rammenta i termini estremamente ravvicinati fissati in 2ª Commissione nell’ambito dell’iter di diversi atti legislativi e, pur convenendo circa l’opportunità di un’attenta riflessione sul merito delle proposte, nota che fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti a martedì prossimo darebbe a tutti garanzie adeguate. Una determinazione differente, invece, potrebbe apparire di natura dilatoria.

Il relatore per la 10ª Commissione ZULLO (FdI) richiama l’attenzione sulla necessità di un attento esame del merito delle proposte. Fa quindi presente il favore della propria parte politica rispetto alla prospettiva di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti al 25 settembre. In alternativa, reputa comunque adeguata la proposta relativa al 23 settembre, qualora sulla stessa si registri un consenso unanime.

Il senatore BERRINO (FdI) specifica che il ricorso a termini estremamente brevi in 2ª Commissione si è verificato in relazione a disegni di legge di conversione di decreti-legge prossimi alla scadenza. In altri casi, è stato possibile disporre di tempi decisamente più dilatati, su richiesta delle diverse componenti politiche. Osserva che, nel caso specifico, il termine proposto è funzionale a una valutazione adeguata degli emendamenti dei relatori.

La senatrice CASTELLONE (M5S) esprime il timore che l’avvio della sessione di bilancio determini un’ulteriore fase di stasi dei lavori. Trova che il termine posto al 25 settembre sarebbe eccessivamente lontano e comunque immotivato sulla base dei nuovi contenuti proposti dai relatori, i quali comportano peraltro il rischio di un arretramento della legislazione rispetto all’assetto normativo derivante dalle pronunce della Corte costituzionale. Ritiene che un termine di sette giorni potrebbe essere congruo.

Il senatore MAGNI (Misto-AVS) rileva che gli emendamenti dei relatori non sono realmente espressivi di una volontà di avvicinamento alle posizioni dell’opposizione.

Il PRESIDENTE, tenuto conto del dibattito appena svolto, fissa alfine il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 12 di martedì 23 settembre.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,15.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. 65, 104, 124, 570, 1083, 1408, 1597 NT1

Art. 2
2.2 (testo 2)

Bazoli, Zampa, Mirabelli, Rossomando, Verini, Camusso, Zambito

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2
(Non punibilità in caso di morte volontaria medicalmente assistita)

1. Non è punibile ai sensi dell’articolo 580 del codice penale chiunque agevoli l’esecuzione del proposito di suicidio della persona tenuta in vita da trattamenti sostitutivi di funzioni vitali e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che reputa intollerabili e che, al momento della richiesta, abbia raggiunto la maggiore età, sia capace di intendere e di volere e di prendere decisioni libere, attuali e consapevoli, adeguatamente informata, previamente coinvolta in un percorso di cure palliative al fine di alleviare il suo stato di sofferenza e le abbia esplicitamente rifiutate o le abbia volontariamente interrotte, le cui condizioni e le modalità di esecuzione della procedura siano state verificate, nell’ambito della procedura medicalizzata di cui alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale.».

Art. 1
1.100

I Relatori

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In nessun caso la legge riconosce alla persona il diritto a ottenere aiuto a morire».

1.200
I Relatori

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e non rientranti nelle tassative disposizioni della presente legge».

Art. 2
2.100

I Relatori

Alla comma 1, dopo la parola «intollerabili», inserire le seguenti: «e incoercibili».

2.200
I Relatori

Al comma 1, sostituire le parole: «Comitato nazionale di valutazione di cui all’articolo 9-bis della legge 23 dicembre 1978, n. 833″ con le seguenti: «Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali di cui all’articolo 2, comma 4-bis, della legge 11 gennaio 2018, n. 3».

Art. 3
3.100

I Relatori

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-quater», sostituire le parole: «sino al raggiungimento dello standard di cui al presente articolo» con le seguenti: «sino al raggiungimento dello standard di cui al comma 4-bis del presente articolo».

Art. 4
4.100

I Relatori

Sostituire l’articolo con i seguenti:

«Art. 4
(Modifiche alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute)

1. Alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, all’articolo 2, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

“4-bis. Il Centro di coordinamento è organo competente altresì al rilascio del parere obbligatorio sulla sussistenza o meno dei requisiti per l’esclusione della punibilità di cui all’articolo 580, terzo comma, del codice penale.

4-ter. Ai fini di cui al comma 4-bis, il Centro di coordinamento è integrato da un giurista, scelto fra i professori universitari di materie giuridiche o fra gli avvocati abilitati al patrocinio di fronte alle giurisdizioni superiori, un bioeticista, un medico specialista in anestesia e rianimazione, terapia intensiva e del dolore, un medico specialista in medicina e cure palliative, un medico specialista in psichiatria, un medico specialista in medicina legale, uno psicologo, un infermiere e un farmacologo.

4-quater. Ricevuta da parte dell’interessato la richiesta di accertamento della sussistenza dei requisiti di non punibilità dell’agevolazione al suicidio, corredata da tutta la documentazione clinica in suo possesso e del parere di un medico specialista della patologia principale di cui soffre il richiedente, il Centro di coordinamento acquisisce agli atti il parere, non vincolante,  del Comitato etico territoriale del luogo di cura e assistenza del richiedente, da rilasciare entro sessanta giorni dalla suddetta ricezione della richiesta dell’interessato. Entro i successivi sessanta giorni, qualora ne ravvisi l’opportunità, il Centro di coordinamento nazionale può disporre ulteriori accertamenti medici o procedere, collegialmente o tramite proprio delegato, alla verifica diretta delle condizioni limite dell’interessato; entro il medesimo termine di sessanta giorni, il Centro di coordinamento rilascia il parere obbligatorio di cui al comma 4-bis. Il termine di rilascio del parere da parte del Centro di coordinamento può essere prorogato, di ulteriori trenta giorni, in caso di motivate e comprovate esigenze. Non si applicano gli articoli 2, 16 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, né gli articoli 4 e 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219.

4-quinquies. La domanda di cui al comma 4-bis può essere ritirata in ogni momento dall’interessato. In caso di accertamento dell’insussistenza dei requisiti di cui all’articolo 580, terzo comma, del codice penale, la richiesta può essere reiterata solo in caso di sopravvenienza dei medesimi requisiti e comunque non prima di centoventi giorni dal suddetto accertamento.

4-sexies. Ai fini della non punibilità, di cui all’articolo 580, terzo comma, del codice penale, il giudice tiene conto del parere rilasciato dal Centro di coordinamento.”.

Art. 4-bis
(Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del servizio sanitario nazionale)

1. Alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, all’articolo 25 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Ferme restando le competenze del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali di cui all’articolo 2, comma 4-bis della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in materia di verifica della sussistenza o meno dei requisiti di cui all’articolo 580, terzo comma, del codice penale, il personale in servizio, le strumentazioni e i farmaci, di cui dispone a qualsiasi titolo il servizio sanitario nazionale non possono essere impiegati per agevolare l’esecuzione del proposito suicidario.”».

Tit.100
I Relatori

Al titolo, sostituire le parole: «esecutive della sentenza n. 242 della Corte costituzionale del 22 novembre 2019», con le seguenti: «in tema di cure palliative e di non punibilità dell’agevolazione al suicidio»

MARTEDÌ 9 SETTEMBRE 2025
331ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(1611) Conversione in legge del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, recante misure urgenti per il commissariamento dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE dà conto dei pareri non ostativi espressi dalle Commissioni 1ª e 5ª sull’emendamento 2.0.6, approvato nella precedente seduta.

In qualità di relatore, il presidente ZAFFINI (FdI) presenta l’emendamento Tit.1 (pubblicato in allegato).

Sull’emendamento Tit.1 il parere del sottosegretario Giuseppina CASTIELLO è favorevole.

Posto in votazione, l’emendamento Tit.1 è approvato dalla Commissione.

Il presidente relatore ZAFFINI (FdI) presenta quindi la proposta Coord.1 (pubblicata in allegato).

Con il parere favorevole del GOVERNO, la proposta Coord.1 è messa in votazione, risultando approvata.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà alla votazione del conferimento del mandato al relatore.

Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo, il senatore MAZZELLA (M5S) lamenta la situazione di disagio cagionata dall’impostazione del provvedimento. Il commissariamento dell’AGENAS, oggetto di perplessità motivate, è stato infatti abbinato a un intervento a sostegno di un ospedale pediatrico di riconosciuta importanza, nei confronti del quale è oggettivamente difficile immaginare l’opposizione da parte di forze politiche o singoli parlamentari. Pertanto, le disposizioni riguardanti l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù risultano di fatto avere una funzione strumentale, anche alla luce della mancata approvazione degli emendamenti recanti misure analoghe a beneficio di altri ospedali pediatrici di eccellenza.

La senatrice FURLAN (IV-C-RE) evidenzia l’incongruità delle disposizioni riguardanti l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù con l’articolo 1 del provvedimento, volto a disporre il commissariamento dell’AGENAS. Inoltre, manifesta particolare perplessità per la chiusura pregiudiziale del Governo e della maggioranza nei confronti della totalità degli emendamenti – anche in riferimento alla questione degli ormai urgenti rinnovi contrattuali del personale dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù -, che ha precluso lo svolgimento di un sereno confronto sul merito.

Preannuncia comunque il voto favorevole della propria parte politica sul conferimento del mandato al relatore.

La senatrice ZAMPA (PD-IDP) rileva in primo luogo che l’intervento a favore dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù risulta del tutto insufficiente in un contesto caratterizzato dalle difficoltà degli altri ospedali pediatrici e dalla carenza di strutture analoghe in diverse aree territoriali. La situazione è ulteriormente aggravata dalla carenza di pediatri del Servizio sanitario pubblico, per cui emerge l’urgenza di un generale rafforzamento delle reti di assistenza pediatrica.

Inoltre, le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 110 sono fortemente criticabili in ragione dello sconvolgimento che il commissariamento comporta nei confronti dell’assetto organizzativo dell’AGENAS. Questo risulterebbe infatti privo degli ordinari sistemi di equilibrio e controllo, peraltro in assenza di un reale stato di urgenza.

Risulta poi incomprensibile la bocciatura degli emendamenti volti a prevedere l’intesa con le Regioni in relazione alla designazione del commissario straordinario, in contraddizione con la natura istituzionale dell’Agenzia, così come il mancato accoglimento dell’ordine del giorno G/1611/2/10, finalizzato a un generale potenziamento del sistema dell’assistenza pediatrica.

In conclusione, dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo, in considerazione del ruolo dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù anche sul piano della solidarietà internazionale.

Nel preannunciare il voto di astensione del suo Gruppo, il senatore MAGNI (Misto-AVS) ribadisce i dubbi riguardanti le reali ragioni di necessità e urgenza alla base del commissariamento dell’AGENAS. Esprime quindi perplessità riguardo la scelta di un intervento a sostegno di un solo ospedale pediatrico in presenza di diffuse difficoltà riguardanti tali istituti.

Il presidente relatore ZAFFINI (FdI) interviene brevemente per rimarcare che il ricorso al commissariamento si è reso necessario in conseguenza della sopravvenuta vacanza dell’intero Consiglio di amministrazione dell’AGENAS.

La Commissione conferisce infine il mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge esaminato, con le modifiche approvate, autorizzandolo a chiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le ulteriori modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE rende noto che entro il termine fissato, scaduto alle ore 12 di oggi, sono stati depositati quattro emendamenti e due ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 1562, istitutivo della Giornata nazionale contro la denigrazione dell’aspetto fisico delle persone (pubblicati in allegato).

La Commissione prende atto.

La senatrice CASTELLONE (M5S) chiede delucidazioni circa il prosieguo dell’esame congiunto dei disegni di legge n. 957 e abbinati, in materia di retribuzione dei lavoratori.

Il presidente ZAFFINI fa presente che l’esame congiunto potrà riprendere non appena si disporrà del parere della 5ª Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata alle ore 8,15 di domani, mercoledì 10 settembre, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

  1. 1611

Tit. 1

Il Relatore

Al titolo del decreto-legge aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del Servizio sanitario nazionale».

Coord. 1

Il Relatore

All’articolo 1:

al comma 3, le parole: «in diritto sanitario, organizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di diritto sanitario e di organizzazione» e le parole: «se non incompatibile con il decreto» sono sostituite dalle seguenti: «se esso non è incompatibile ai sensi del decreto».

All’articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: «ai sensi del comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo», la parola: «fermo» è sostituita dalla seguente: «fermi» e le parole: «dall’articolo 8-sexies, comma 1, del citato decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1 del medesimo articolo 8-sexies»;

al comma 2, le parole: «nel limite massimo di cui al comma 1, sono stabilite le funzioni attribuite all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù e conseguentemente l’importo della quota da assegnare annualmente allo stesso» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabiliti le funzioni attribuite all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù e conseguentemente l’importo della quota da assegnare annualmente allo stesso, nel limite massimo di cui al comma 1».

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

  1. 1562

G/1562/1/10

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Il Senato, premesso che:

l’articolo 2, comma 2, del disegno di legge in esame indica la finalizzazione delle iniziative che possono essere eventualmente promosse da istituzioni pubbliche, organizzazioni della società civile ed associazioni del Terzo settore;

le finalità indicate dal provvedimento da perseguire nella Giornata del 16 maggio, sono quelle di prevenire e contrastare il body shaming; incentivare la promozione dell’accettazione del proprio corpo e il rispetto di quello altrui, nonché della salute fisica e psicologica; favorire l’informazione e sensibilizzazione sul problema delle discriminazioni basate sull’aspetto fisico; promuovere un uso consapevole dei social media, sviluppare una consapevole critica delle immagini ideali e ritoccate sui social media e nella pubblicità, nonché promuovere un uso consapevole del linguaggio e delle tecnologie digitali rispettoso della reputazione altrui;

con una modifica approvata alla Camera dei deputati la promozione delle iniziative è diventata una mera possibilità, e senza alcuna risorsa destinata a sostenere le iniziative eventuali;

affinché la Giornata divenga effettiva e produttiva di azioni indicate dal disegno di legge in esame, è necessario che il Governo avvii una iniziativa di coordinamento con le istituzioni pubbliche, le organizzazioni della società civile e del Terzo settore,

impegna il Governo:

al fine di garantire che, nella Giornata del 16 maggio, dedicata al contrasto al body shaming, si svolgano iniziative che coinvolgano uniformemente tutto il territorio nazionale e, in particolare, tutte le istituzioni scolastiche;

1) ad istituire un tavolo nazionale di coordinamento, con il coinvolgimento dei Ministeri interessati, per quanto di competenza, e delle istituzioni e dei soggetti interessati;

2) ad individuare le risorse economiche a tale scopo necessarie, nonché la loro uniformità sul territorio nazionale.

G/1562/2/10

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Il Senato, premesso che:

l’articolo 5 del disegno di legge in esame si riferisce al sostegno alle iniziative contro il body shaming, prevedendo che, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, nonché nella programmazione radiofonica e multimediale, siano assicurati adeguati spazi da destinare ai temi oggetto della Giornata nazionale del 16 maggio;

in sede di esame presso la Camera dei deputati è stato approvato un emendamento che ha modificato sostanzialmente quanto previsto dall’articolo 5: mentre il testo originario prevedeva l’obbligo, per la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, di assicurare spazi adeguati ai temi della Giornata di contrasto al body shaming, la modifica intervenuta ha tramutato tale obbligo in una mera facoltà («può assicurare») che non fornisce alcuna certezza di copertura mediatica radiofonica, televisiva e multimediale in riferimento ai temi della Giornata di contrasto al body shaming;

il venir meno della certezza della copertura informativa, nazionale e regionale del servizio pubblico arreca un evidente danno alla Giornata del 16 maggio e alle sue finalità;

all’articolo 2, tra le finalità del provvedimento, si cita quella di promuovere un uso consapevole dei social media, di sviluppare una consapevolezza critica delle immagini ideali e ritoccate sui social media e nella pubblicità, nonché di promuovere un uso consapevole del linguaggio e delle tecnologie digitali rispettoso della reputazione altrui. Tale finalità, con tutta evidenza, per effetto della modifica approvata alla Camera dei deputati, non può essere garantita dal servizio pubblico informativo,

impegna il Governo:

per quanto di competenza, ad avviare una interlocuzione con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale affinché quanto disposto dall’articolo 5 del provvedimento in esame, quale mera possibilità, diventi effettivo, prevedendo una copertura indispensabile da parte del servizio pubblico radiofonico, televisivo, multimediale sia a livello nazionale che regionale, al fine di non vanificare una delle principali finalità della Giornata nazionale del 16 maggio di contrasto e sensibilizzazione contro il body shaming.

Art. 2
2.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, sostituire le parole: «possono promuovere», con le seguenti: «promuovono».

Art. 3
3.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, sostituire le parole: «possono promuovere e organizzare», con le seguenti: «promuovono e organizzano».

Art. 4
4.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, sostituire le parole: «possono promuovere», con le seguenti: «promuovono».

Art. 5
5.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, sostituire le parole: «può assicurare», con le seguenti: «assicura».

LUNEDÌ 8 SETTEMBRE 2025
330ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Intervengono il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato e il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(1611) Conversione in legge del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, recante misure urgenti per il commissariamento dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 5 agosto.

Il presidente ZAFFINI, dopo aver ricordato che è stata svolta la discussione generale, dà conto delle proposte emendative e degli ordini del giorno presentati (pubblicati in allegato). Avverte quindi che l’emendamento 2.0.100 è stato ritirato; risultano conseguentemente decaduti i relativi subemendamenti.

Poiché il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO rinunciano alla replica, si passa all’illustrazione degli emendamenti.

Ha quindi la parola la senatrice ZAMBITO (PD-IDP), la quale illustra innanzitutto l’emendamento 1.1, soppressivo dell’articolo 1 del provvedimento in esame. Risulta infatti difficilmente giustificabile la scelta di procedere al commissariamento dell’AGENAS, trascorso ormai un periodo piuttosto lungo dalle dimissioni del presidente. Sarebbe stato preferibile ricorrere alle procedure ordinarie per colmare le vacanze negli organi di vertice dell’Agenzia, mentre la via del commissariamento è rappresentativa delle difficoltà del Governo rispetto alla questione.

Prosegue dando conto dell’emendamento 1.12, volto a prevedere l’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ai fini della nomina del commissario straordinario, mentre l’emendamento 1.27 limita la durata della gestione commissariale al 31 ottobre 2025. L’emendamento 1.29 è inoltre volto a rendere non prorogabile l’incarico del commissario straordinario.

L’emendamento 1.38 ha la finalità di prevenire il verificarsi di situazioni di conflitto di interessi relativamente alla persona designata per l’incarico di commissario, mentre l’emendamento 1.47 prevede il collocamento fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione del commissario, se dipendente pubblico all’atto della nomina.

Il senatore MAZZELLA (M5S) si sofferma sull’emendamento 1.3, teso alla soppressione dell’articolo 1, rammentando le funzioni attribuite all’AGENAS e i compiti specifici dei suoi organi di vertice. L’assetto previsto dall’ordinamento è infatti funzionale a garantire indipendenza e trasparenza nella valutazione dell’andamento dei sistemi sanitari regionali. I principi alla sua base sono contraddetti dall’accentramento che il ricorso al commissariamento comporta. L’emendamento 1.30, il quale prevede l’improrogabilità della figura commissariale, è volto a scongiurare un prolungamento dell’assetto delineato dal decreto-legge n. 110 oltre il 2025.

I successivi emendamenti 1.55, 1.56 e 1.57 sono specificamente finalizzati a garantire criteri adeguati di selezione dei candidati alle cariche di presidente e di direttore generale dell’Agenzia, nonché la trasparenza delle procedure di selezione.

Nell’illustrare il complesso degli emendamenti a propria firma, il senatore MAGNI (Misto-AVS) segnala la necessità di porre rimedio all’assetto delineato dal provvedimento in esame, che incide pesantemente sulle competenze regionali. Fa quindi presente il giudizio complessivamente sfavorevole della propria parte politica sul decreto-legge n. 110.

Dopo aver espresso l’auspicio che diversi emendamenti vengano accolti dalla Commissione, la senatrice FURLAN (IV-C-RE) esprime preoccupazione riguardo all’alterazione degli equilibri dei rapporti con le amministrazioni regionali in ambito sanitario determinati dal provvedimento in esame. Evidenzia che alcuni degli emendamenti a propria firma sono pertanto finalizzati a valorizzare l’apporto delle Regioni, prevendendone il coinvolgimento nella disegnazione della figura commissariale e nella successiva gestione dell’AGENAS.

Gli emendamenti 1.33 e 1.48 hanno invece la specifica finalità di garantire necessari requisiti di trasparenza e di garanzia nei confronti delle situazioni di conflitto di interesse, nonché l’adeguatezza delle competenze del commissario.

Si passa quindi all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 2.

La senatrice FURLAN (IV-C-RE) interviene sull’emendamento 2.1, il quale prevede l’allineamento delle retribuzioni del personale dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù con le corrispondenti retribuzioni dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale.

Il senatore MAZZELLA (M5S) illustra gli emendamenti da 2.0.1 a 2.0.5, recanti misure di finanziamento di ospedali pediatrici di notevole rilevanza. Osserva che l’impostazione del decreto-legge in esame, recante un intervento mirato a uno specifico ospedale, è inadeguata ad affrontare le problematiche dell’assistenza ospedaliera in ambito pediatrico a livello nazionale.

Il PRESIDENTE dà conto del parere non ostativo sul disegno di legge in esame appena pervenuto dalla 5ª Commissione.

La Commissione prende atto.

Il presidente relatore ZAFFINI (FdI) esprime quindi parere contrario su tutti gli emendamenti, con l’eccezione dell’emendamento 2.0.6, sul quale il parere è favorevole.

Il sottosegretario MAZZI esprime parere conforme.

Previa verifica del numero legale, sono posti congiuntamente in votazione gli emendamenti identici 1.1, 1.2 e 1.3, che sono respinti.

In esito a successive e distinte votazioni, risultano respinti gli emendamenti 1.4, 1.5 e 1.6.

Posti in votazione congiunta, sono respinti gli emendamenti identici 1.7 e 1.8.

La Commissione respinge poi gli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11, e 1.12, messi congiuntamente ai voti in quanto sostanzialmente identici.

Posti in votazione congiunta, sono respinti gli emendamenti identici 1.13 e 1.14.

Gli emendamenti identici 1.15 e 1.16, posti congiuntamente in votazione, sono respinti.

Con successive e distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.17, 1.18 e 1.19.

Sono posti congiuntamente in votazione e respinti gli emendamenti identici 1.20 e 1.21.

Dopo che la Commissione ha respinto l’emendamento 1.22, vengono messi ai voti congiuntamente e respinti gli emendamenti identici 1.23 e 1.24.

Posto in votazione, è respinto l’emendamento 1.25.

La Commissione respinge quindi l’emendamento 1.26.

Gli emendamenti identici 1.27 e 1.28 sono posti congiuntamente in votazione e respinti.

Posti in votazione congiunta, risultano respinti gli emendamenti identici 1.29 e 1.30.

In esito a successive e distinte votazioni, risultano respinti gli emendamenti 1.31, 1.32 e 1.33.

Gli emendamenti identici 1.34 e 1.35 sono posti in votazione congiuntamente, risultando respinti.

Posti in votazione congiunta, sono quindi respinti gli emendamenti identici 1.36 e 1.37.

Sono poi messe congiuntamente in votazione e respinte le proposte emendative identiche 1.38 e 1.39.

Con successive votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 1.40, 1.41 e 1.42.

Gli emendamenti identici 1.43 e 1.44 sono posti congiuntamente in votazione, risultando respinti.

In esito a successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.47, 1.48, 1.49, previa reiezione con votazione congiunta degli identici emendamenti 1.45 e 1.46.

Poste in votazione congiunta, le proposte emendative identiche 1.50 e 1.51 sono respinte.

La Commissione respinge quindi l’emendamento 1.52, nonché gli emendamenti 1.53 e 1.54, messi in votazione congiuntamente in quanto identici.

Con successive e distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 1.55, 1.56, 1.57 e 1.58, 2.1 e 2.2.

La senatrice FURLAN (IV-C-RE) aggiunge la propria firma all’emendamento 2.0.1, che, posto in votazione, è respinto.

Sono successivamente respinti gli emendamenti 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4 e 2.0.5.

L’emendamento 2.0.6 è sottoscritto dai senatori ZULLO (FdI), TERNULLO (FI-BP-PPE), e LOTITO (FI-BP-PPE) e, posto in votazione, risulta approvato.

La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) interviene sull’ordine del giorno G/1611/2/10, teso a impegnare il Governo all’adozione di misure di sostegno e di potenziamento dell’assistenza pediatrica pubblica.

La senatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az) richiama le finalità dell’ordine del giorno G/1611/1/10 (testo 2), consistenti nella valorizzazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

I senatori MAGNI (Misto-AVS), FURLAN (IV-C-RE), MAZZELLA (M5S) e PIRRO (M5S) aggiungono le rispettive firme all’ordine del giorno G/1611/2/10.

Il presidente relatore ZAFFINI (FdI) esprime un parere favorevole sull’ordine del giorno G/1611/1/10 (testo 2), mentre il parere è contrario sull’ordine del giorno G/1611/2/10.

Il sottosegretario MAZZI accoglie l’ordine del giorno G/1611/1/10 (testo 2) ed esprime parere contrario sull’ordine del giorno G/1611/2/10, che è quindi posto in votazione e respinto.

Il presidente ZAFFINI avverte che l’emendamento 2.0.6, precedentemente accolto, sarà trasmesso alle Commissioni 1ª e 5ª per i prescritti pareri.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il presidente ZAFFINI avverte che la seduta già convocata alle ore 9,30 di domani, martedì 9 settembre, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

  1. 1611

G/1611/1/10 (testo 2)

Cantù, Romeo, Murelli, Minasi, Garavaglia

Il Senato, in sede di esame del Disegno di Legge n. 1611, di conversione in legge del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, recante misure urgenti per il commissariamento dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù;

premesso che:

l’articolo 2 prevede, nell’ambito della quota delle risorse finanziarie vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per il Servizio sanitario nazionale, un finanziamento, in misura non superiore a 20 milioni di euro annui, in favore dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesu` come noto Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato, demandando a un decreto del Ministro della salute, da emanarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato Regioni, la definizione delle funzioni assistenziali correlate al finanziamento de quo nei limiti indicati, rendicontate secondo le modalita` definite dal medesimo decreto ministeriale;

assume rilevanza strategico programmatica nell’evoluzione del SSN in chiave di sostenibilità a fronte dei crescenti bisogni agire per dare organicità alla disposizione prospettata in chiave di valorizzazione meritocratica degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di indiscussa e riconosciuta eccellenza effettivamente oggettivizzata sia sul versante della ricerca che dell’erogazione di prestazioni di alta specializzazione secondo i LEA vigenti, in ragione di elevati standard di qualita` e appropriatezza assistenziale e prestazionale per l’utenza eleggibile, nel quadro di una più ampia strategia di riequilibrio tra domanda e offerta, secondo principi di equiaccessibilità e sostenibilità dell’innovazione e della ricerca clinica su tutto il territorio nazionale, con la finalità di condividere le funzioni innovative implementate, liberando risorse dalla marginalizzazione di inefficienze e disfunzioni, grazie alla tracciabilità degli impieghi e degli esiti e a un sistema di valutazione delle performance che dia conto degli Istituti che dimostrano di saper effettivamente innovare e performare, agendo sia in avanzata prevenzione e appropriatezza che traslando innovazione e ricerca, evolvendo le cure in medicina personalizzata e di precisione mediante la condivisione dei protocolli operativi, in un sistema effettivamente integrato H/T per livelli di complessità dei bisogni espressi in grado di assicurare appropriatamente la gestione e la presa in carico delle attività in elezione, investendo, inoltre, in prevenzione, appropriatezza, innovazione, ricerca e condivisone dei livelli di conoscenza raggiunti andando a incidere proattivamente per la marginalizzazione della cosiddetta medicina difensiva strutturando il supporto specialistico di eccellenza in tutta la filiera attraverso la messa in rete degli IRCCS di cosiddetto terzo livello specialistico per tutta la casistica di elevata complessità;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di un’ampia valorizzazione degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico fermi i vincoli di finanza pubblica.

G/1611/1/10

Cantù, Romeo, Murelli, Minasi, Garavaglia

Il Senato, in sede di esame del Disegno di Legge n. 1611, di conversione in legge del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, recante misure urgenti per il commissariamento dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù;

premesso che:

l’articolo 2 prevede, nell’ambito della quota delle risorse finanziarie vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per il Servizio sanitario nazionale, un finanziamento, in misura non superiore a 20 milioni di euro annui, in favore dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesu` come noto Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato, demandando a un decreto del Ministro della salute, da emanarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato Regioni, la definizione delle funzioni assistenziali correlate al finanziamento de quo nei limiti indicati, rendicontate secondo le modalita` definite dal medesimo decreto ministeriale;

assume rilevanza strategico programmatica nell’evoluzione del SSN in chiave di sostenibilità a fronte dei crescenti bisogni agire per dare organicità alla disposizione prospettata in chiave di valorizzazione meritocratica degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di indiscussa e riconosciuta eccellenza effettivamente oggettivizzata sia sul versante della ricerca che dell’erogazione di prestazioni di alta specializzazione secondo i LEA vigenti, in ragione di elevati standard di qualita` e appropriatezza assistenziale e prestazionale per l’utenza eleggibile, nel quadro di una più ampia strategia di riequilibrio domanda offerta secondo principi di equiaccessibilità e sostenibilità dell’innovazione e della ricerca clinica su tutto il territorio nazionale con la finalità di condividere le funzioni innovative implementate, liberando risorse dalla marginalizzazione di inefficienze e disfunzioni, grazie alla tracciabilità degli impieghi e degli esiti e a un sistema di valutazione delle performance che dia conto degli Istituti che dimostrano di saper effettivamente innovare e performare, agendo sia in avanzata prevenzione e appropriatezza che traslando innovazione e ricerca evolvendo le cure in medicina personalizzata e di precisione mediante la condivisione dei protocolli operativi, in un sistema effettivamente integrato H/T per livelli di complessità dei bisogni espressi in grado di assicurare appropriatamente la gestione e la presa in carico delle attività in elezione investendo in prevenzione appropriatezza innovazione e ricerca e condivisone dei livelli di conoscenza raggiunti andando a incidere proattivamente per la marginalizzazione della cosiddetta medicina difensiva strutturando il supporto specialistico di eccellenza in tutta la filiera attraverso la messa in rete degli IRCCS di cosiddetto terzo livello specialistico per tutta la casistica di elevata complessità;

impegna il Governo:

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l’opportunità di sistematizzare la valorizzazione delle eccellenze degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico a vocazione extraterritoriale nella presa in carico dei pazienti provenienti da tutto il territorio nazionale e financo dall’estero in ragione e per l’effetto delle funzioni innovative acclarate e di eccellenza nella ricerca e cura, finalizzando annualmente quota parte del Fondo sanitario nazionale dedicato agli obiettivi carattere prioritario e di rilevanza sistemica in specie sul versante degli sviluppi in tema di medicina predittiva, di precisione e personalizzata secondo i meccanismi procedurali indicati all’articolo 2 del provvedimento, volto alla definizione delle funzioni assistenziali innovative cui e` connesso il finanziamento dedicato alla valorizzazione delle sole relative eccellenze sostenute da evidenze e vincolanti alla condivisione delle relative procedure ed interventi mediante la condivisione dei protocolli operativi ottimizzando le sinergie Stato Regioni, nella messa a terra in tutto il Paese dei risultati di ricerca traslazionale e di cura a elevata specializzazione e complessità, supportando almeno parzialmente i rilevanti costi, non altrimenti remunerati, e generalizzando i relativi esiti caratterizzati da elevati standard di innovazione nella presa in carico in chiave universalistica dei bisogni, soprattutto per i più complessi.

G/1611/2/10

Camusso, Zampa, Zambito, Magni, Furlan, Mazzella, Pirro

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante “Conversione in legge del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, recante misure urgenti per il commissariamento dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù” (A.S. 1611);

premesso che:

il rafforzamento di singole strutture di eccellenza rappresenta un intervento positivo e necessario, ma non sufficiente ad affrontare le criticità che interessano l’intero sistema pediatrico nazionale;

secondo le più recenti analisi della Fondazione GIMBE, il settore pediatrico pubblico versa in condizioni di grave criticità, determinate da una significativa carenza di Pediatri di Libera Scelta (PLS) e da un insufficiente finanziamento dei reparti pediatrici e neonatali;

al luglio 2025 si registra una carenza di almeno 502 PLS, destinata ad aggravarsi con il pensionamento stimato di circa 2.600 professionisti entro il 2028, con conseguenze potenzialmente drammatiche sulla continuità dell’assistenza pediatrica;

inoltre, difficoltà di accesso alle cure pediatriche sono segnalate in tutte le regioni, con sovraccarichi di assistiti per i pediatri, carenze organizzative delle aziende sanitarie locali e ritardi nell’erogazione di cure tempestive a molte famiglie;

considerato che:

l’articolo 32 della Costituzione sancisce la tutela della salute quale diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività, affidandone la garanzia al Servizio sanitario nazionale (SSN);

il principio di universalità che ispira il SSN richiede che le risorse pubbliche siano allocate in modo equo e trasparente, nell’interesse dell’intera cittadinanza, così da garantire a tutti i bambini pari opportunità di accesso a cure di qualità, indipendentemente dal luogo di residenza o dalla condizione sociale;

il sostegno a singole realtà di eccellenza, pur meritevole, non può sostituire una strategia organica di investimento volta a rafforzare l’intera rete pediatrica pubblica, sia ospedaliera sia territoriale, al fine di superare le attuali criticità e assicurare standard uniformi di assistenza sul territorio nazionale;

impegna il Governo:

a prevedere, nell’ambito della ripartizione del Fondo sanitario nazionale, interventi specifici e adeguati finanziamenti volti a potenziare l’assistenza pediatrica pubblica, con particolare attenzione ai reparti ospedalieri e alla medicina territoriale, secondo criteri di equità, trasparenza e proporzionalità rispetto ai fabbisogni assistenziali;

a salvaguardare il ruolo centrale del Servizio sanitario nazionale, orientando le politiche di finanziamento in una prospettiva di sistema, capace di garantire la piena capacità di risposta dell’assistenza sanitaria pediatrica pubblica.

Art. 1
1.1

Zampa, Camusso, Zambito

Sopprimere l’articolo.

1.2
Magni, De Cristofaro, Cucchi

Sopprimere l’articolo.

1.3
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro

Sopprimere l’articolo.

1.4
Magni, De Cristofaro, Cucchi

Sopprimere il comma 1.

1.5
Furlan

Al comma 1, sostituire le parole: «su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In mancanza di intesa entro dieci giorni dalla proposta, la nomina può essere effettuata previa deliberazione motivata del Consiglio dei ministri che dia conto delle osservazioni formulate dalla Conferenza».

1.6
Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, dopo le parole: «su proposta del Ministro della salute», aggiungere le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,».

1.7
Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, dopo le parole: «su proposta del Ministro della salute», aggiungere le seguenti: «, di concerto con il Ministro degli affari regionali e le autonomie,».

1.8
Zampa, Camusso, Zambito

Al comma 1, dopo le parole: «su proposta del Ministro della salute», inserire le seguenti: «, di concerto con il Ministro degli affari regionali e le autonomie,».

1.9
Furlan

Al comma 1, sostituire le parole: «sentita la» con le seguenti: «previa intesa in».

1.10
Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, sostituire le parole: «sentita la Conferenza permanente», con le seguenti: «d’intesa con la Conferenza permanente».

1.11
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro

Al comma 1, sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «d’intesa con».

1.12
Zambito, Zampa, Camusso

Al comma 1, sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «d’intesa».

1.13
Zambito, Zampa, Camusso

Al comma 1, dopo le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano» inserire le seguenti: «, previo parere delle competenti commissioni parlamentari,».

1.14
Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, dopo le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano», aggiungere le seguenti: «, previo parere delle competenti commissioni parlamentari,».

1.15
Magni, De Cristofaro, Cucchi

Sopprimere il comma 2.

1.16
Zampa, Camusso, Zambito

Sopprimere il comma 2.

1.17
Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 2, dopo le parole: «Il commissario assume,», aggiungere la seguente: «esclusivamente».

1.18
Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e straordinaria».

1.19
Furlan

Al comma 2, dopo le parole: «tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione» aggiungere le seguenti: «, fermo restando che gli atti di straordinaria amministrazione che comportino impegni pluriennali di spesa ovvero modifiche strutturali dell’organizzazione dell’Agenzia sono adottati solo previo parere obbligatorio del Ministero della salute e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da rendere entro dieci giorni dalla relativa richiesta. Il commissario trasmette altresì una relazione mensile al Ministro della salute e alla Conferenza sullo stato delle attività».

1.20
Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «al Presidente, al Direttore generale e al Consiglio di amministrazione, che decadono all’atto dell’insediamento del commissario», con le seguenti: «al Direttore generale, che decade all’atto di insediamento del commissario».

1.21
Zampa, Camusso, Zambito

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «al Presidente, al Direttore generale e al Consiglio di amministrazione, che decadono all’atto dell’insediamento del commissario», con le seguenti: «al Direttore generale, che decade all’atto di insediamento del commissario».

1.22
Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «al Presidente, al Direttore generale e al Consiglio di amministrazione, che decadono all’atto dell’insediamento del commissario», con le seguenti: «al Presidente che decade all’atto di insediamento del commissario».

1.23
Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e al Consiglio di amministrazione,».

1.24
Camusso, Zampa, Zambito

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e al Consiglio di amministrazione,».

1.25
Furlan

Al comma 2, sostituire le parole: «il 31 dicembre 2025» con le seguenti: «dopo un periodo massimo di tre mesi e, comunque, non oltre la data di insediamento del Presidente e del Direttore generale nominati secondo le procedure ordinarie. È fatto espresso divieto di proroga del mandato commissariale».

1.26
Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole «31 dicembre 2025», con le seguenti: «30 settembre 2025».

1.27
Zambito, Zampa, Camusso

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2025» con le seguenti: «31 ottobre 2025».

1.28
Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2025», con le seguenti: «31 ottobre 2025».

1.29
Zambito, Zampa, Camusso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e non è prorogabile.».

1.30
Pirro, Castellone, Guidolin, Mazzella

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e non è prorogabile».

1.31
Furlan

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Ai fini della tempestiva ricostituzione degli organi, i termini dei procedimenti di nomina del Presidente e del Direttore generale sono ridotti della metà. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dall’adozione del presente decreto, si applica il meccanismo del silenzio-assenso delle amministrazioni concertanti e della Conferenza permanente, fatto salvo il rispetto dei requisiti di legge.

2-ter. Il commissario adotta entro trenta giorni dall’insediamento un piano di attività con obiettivi misurabili e cronoprogramma. Presenta una relazione mensile di avanzamento al Ministro della salute e alla Conferenza permanente e, al termine del mandato, una relazione finale alle Camere e alla Conferenza.».

1.32
Magni, De Cristofaro, Cucchi

Sopprimere il comma 3.

1.33
Furlan

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Il commissario è scelto mediante procedura comparativa pubblica tra candidati in possesso dei seguenti requisiti:

  1. a)almeno dieci anni di esperienza dirigenziale in ambiti di sanità pubblica o management sanitario complesso, ovvero in materia di HTA, ECM o sanità digitale;
    b)titolo di laurea magistrale e formazione specifica in organizzazione e management sanitario o diritto sanitario;
  2. c)assenza di condanne, anche non definitive, per reati contro la pubblica amministrazione;
    d)assenza di conflitti di interessi diretti o indiretti con soggetti erogatori, fornitori o enti vigilati negli ultimi tre anni;
    e) pubblicazione del curriculum vitae analitico e di una dichiarazione sull’insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitti di interesse.

3-bis. La nomina è preceduta da un avviso pubblico di manifestazione d’interesse della durata di sette giorni, al termine del quale il Ministro della salute forma una short-list motivata di almeno tre profili. Il commissario esercita il mandato in regime di esclusività e non può cumulare altri incarichi retribuiti, pubblici o privati, salvo attività di docenza universitaria. Resta ferma l’applicazione del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39».

1.34
Camusso, Zampa, Zambito

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «tra esperti», con le seguenti: «tra cinque esperti, i cui curricula sono pubblicati sul sito del Ministero della salute».

1.35
Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «tra esperti», con le seguenti: «tra cinque esperti, i cui curriculum saranno pubblicati sul sito del Ministero della salute».

1.36
Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «tra esperti», aggiungere le seguenti: «indipendenti e in assenza di conflitto di interesse».

1.37
Zampa, Camusso, Zambito

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «tra esperti», inserire le seguenti: «, indipendenti e in assenza di conflitto di interesse,».

1.38
Zambito, Zampa, Camusso

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «tra esperti», inserire le seguenti: «che negli ultimi cinque anni non abbiano avuto rapporti diretti o indiretti con aziende operanti nel settore sanitario o farmaceutico,».

1.39
Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «tra esperti», aggiungere le seguenti: «che negli ultimi cinque anni non abbiano avuto rapporti diretti o indiretti con aziende operanti nel settore sanitario o farmaceutico».

1.40
Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «anche estranei alla pubblica amministrazione».

1.41
Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «anche estranei alla pubblica amministrazione», con le seguenti: «dipendenti dalla pubblica amministrazione».

1.42
Furlan

Al comma 3, sopprimere la parola: «anche».

1.43
Zampa, Camusso, Zambito

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

1.44
Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

1.45
Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il commissario al momento della nomina non può avere altro incarico in corso, né può esercitare incarichi incompatibili con il decreto legislativo 8 aprile 2013, n 39».

1.46
Zampa, Camusso, Zambito

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il commissario al momento della nomina non può avere altro incarico in corso, né può esercitare incarichi incompatibili con il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39».

1.47
Zambito, Zampa, Camusso

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il commissario, se dipendente pubblico all’atto della nomina, è collocato fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, secondo l’ordinamento di appartenenza, per tutta la durata dell’incarico. Inoltre, qualora il commissario, all’atto della nomina, abbia altro incarico in corso, non può continuare a svolgerlo per la durata del mandato di cui al comma 2.».

1.48
Furlan

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Costituiscono conflitto di interessi, ai fini del presente articolo, anche incarichi in strutture accreditate con il Servizio sanitario nazionale, consulenze a imprese fornitrici di dispositivi, tecnologie digitali o servizi oggetto di programmazione dell’Agenzia, nonché partecipazioni societarie rilevanti superiori all’1 per cento detenute o incarichi ricoperti negli ultimi trentasei mesi».

1.49
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il commissario alla fine del mandato presenta un resoconto sull’attività svolta al Ministro della salute il quale trasmette alle Camere entro il 30 gennaio 2026 una relazione sui risultati raggiunti.».

1.50
Magni, De Cristofaro, Cucchi

Sopprimere il comma 4.

1.51
Camusso, Zampa, Zambito

Sopprimere il comma 4.

1.52
Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 4, sostituire le parole: «pari al compenso», con le seguenti: «pari al 30 per cento del compenso».

1.53
Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 4, sostituire le parole: «pari al compenso», con le seguenti: «pari al 50 per cento del compenso».

1.54
Zampa, Camusso, Zambito

Al comma 4, sostituire le parole: «pari al compenso», con le seguenti: «pari al 50 per cento del compenso».

1.55
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. 1. Dal 1° gennaio 2026, il Ministero della salute avvia una procedura pubblica di selezione per titoli ed esami, per l’assunzione del Presidente e del Direttore generale con rapporti di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, per una durata non superiore a quattro anni.

4-ter. Possono partecipare alla selezione di cui al comma 1, i candidati in possesso di:
a) laurea magistrale o specialistica;

  1. b)comprovata esperienza almeno quinquennale in incarichi di direzione apicale in enti pubblici o privati operanti nel settore sanitario, sociosanitario, della ricerca o della pubblica amministrazione;
    c)adeguata conoscenza della normativa nazionale ed europea in materia di sanità pubblica.

4-quater. Gli incarichi sono rinnovabili una sola volta, previo espletamento di apposita valutazione positiva dell’operato, effettuata da una commissione nominata dal Ministero della salute secondo criteri di trasparenza, imparzialità e merito.

4-quinquies. Il Presidente o il Direttore generale decadono automaticamente dall’incarico:
a) in caso di perdita dei requisiti richiesti per l’accesso;
b) per sopravvenuta incompatibilità ai sensi della normativa vigente;

  1. c)in caso di gravi inadempienze, accertate con procedimento disciplinare secondo le modalità previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.».

1.56
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. 1. Dal 1° gennaio 2026, il Ministero della salute avvia una procedura pubblica di selezione per titoli ed esami, per l’assunzione del Presidente con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, per una durata non superiore a quattro anni.

4-ter. Possono partecipare alla selezione di cui al comma 1, i candidati in possesso di:

  1. a)laurea magistrale o specialistica;
  2. b)comprovata esperienza almeno quinquennale in incarichi di direzione apicale in enti pubblici o privati operanti nel settore sanitario, sociosanitario, della ricerca o della pubblica amministrazione;
  3. c)adeguata conoscenza della normativa nazionale ed europea in materia di sanità pubblica.

4-quater. L’incarico è rinnovabile una sola volta, previo espletamento di apposita valutazione positiva dell’operato, effettuata da una commissione nominata dal Ministero della salute secondo criteri di trasparenza, imparzialità e merito.

4-quinquies. Il Presidente decade automaticamente dall’incarico
a) in caso di perdita dei requisiti richiesti per l’accesso;
b) per sopravvenuta incompatibilità ai sensi della normativa vigente;

  1. c)in caso di gravi inadempienze, accertate con procedimento disciplinare secondo le modalità previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.».

1.57
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. 1. Dal 1° gennaio 2026, il Ministero della salute avvia una procedura pubblica di selezione per titoli ed esami, per l’assunzione del Direttore generale con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, per una durata non superiore a quattro anni.

4-ter. Possono partecipare alla selezione di cui al comma 1, i candidati in possesso di:
a) laurea magistrale o specialistica;

  1. b)comprovata esperienza almeno quinquennale in incarichi di direzione apicale in enti pubblici o privati operanti nel settore sanitario, sociosanitario, della ricerca o della pubblica amministrazione;
    c)adeguata conoscenza della normativa nazionale ed europea in materia di sanità pubblica.

4-quater. L’incarico è rinnovabile una sola volta, previo espletamento di apposita valutazione positiva dell’operato, effettuata da una commissione nominata dal Ministero della salute secondo criteri di trasparenza, imparzialità e merito.

4-quinquies. Il Direttore generale decade automaticamente dall’incarico:
a) in caso di perdita dei requisiti richiesti per l’accesso;

  1. b)per sopravvenuta incompatibilità ai sensi della normativa vigente;
  2. c)in caso di gravi inadempienze, accertate con procedimento disciplinare secondo le modalità previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.».

1.58
Magni, De Cristofaro, Cucchi

Sopprimere il comma 5.

Art. 2
2.1

Furlan

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La quota di cui al comma 1 è destinata prioritariamente alla riparametrazione delle retribuzioni tabellari del personale dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù con le corrispondenti retribuzioni tabellari dei dipendenti del Servizio sanitario nazionali, come previsto nei CCNL vigenti.»

2.2
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il Ministro della salute presenta alle Camere una relazione annuale sull’attività svolta dall’Ospedale pediatrico Bambino Gesù.».

2.0.1
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro, Furlan

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure per il finanziamento dell’Istituto Giannina Gaslini)

  1. A decorrere dall’anno 2025, al fine di garantire tutte le funzioni specialistiche pediatriche e di ricovero dell’Istituto Giannina Gaslini, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui.
  2. Il Ministro della salute presenta alle Camere una relazione annuale sull’attività svolta dall’Istituto.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Conseguentemente nel Titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dell’Istituto Giannina Gaslini».

2.0.2
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure per il finanziamento dell’Ospedale pediatrico Meyer)

  1. A decorrere dall’anno 2025, al fine di garantire il ricovero, la cura e il benessere dei bambini e la ricerca scientifica dell’Ospedale pediatrico Meyer, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui.
  2. Il Ministro della salute presenta alle Camere una relazione annuale sull’attività svolta dall’Ospedale.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Conseguentemente nel Titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dell’Ospedale pediatrico Meyer».

2.0.3
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Misure per il finanziamento dell’Ospedale pediatrico Santobono Pausilipon)

  1. A decorrere dall’anno 2025, al fine di assicurare la risposta adeguata alle urgenze ed emergenze pediatriche, neonatali complesse per l’intero bacino di riferimento, offrire cure specialistiche e di alta complessità in ambito pediatrico, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui per l’Ospedale pediatrico Santobono Pausilipon.
  2. Il Ministro della salute presenta alle Camere una relazione annuale sull’attività svolta dall’Ospedale.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Conseguentemente nel Titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dell’Ospedale pediatrico Santobono Pausilipon».

2.0.4
Pirro, Castellone, Guidolin, Mazzella

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Misure per il finanziamento dell’Ospedale infantile Regina Margherita)

  1. A decorrere dall’anno 2025, al fine di garantire la prevenzione, diagnosi e cura delle malattie dell’età evolutiva è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui per l’Ospedale infantile Regina Margherita.
  2. Il Ministro della salute presenta alle Camere una relazione annuale sull’attività svolta dall’Ospedale.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Conseguentemente nel Titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dell’Ospedale infantile Regina Margherita».

 2.0.5
Pirro, Castellone, Guidolin, Mazzella

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Misure per il finanziamento dell’IRCCS materno infantile Burlo Garofolo)

  1. A decorrere dall’anno 2025, al fine di garantire l’attività di alta specializzazione e di rilievo nazionale nel settore pediatrico dell’IRCCS materno infantile Burlo Garofolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui.
  2. Il Ministro della salute presenta alle Camere una relazione annuale sull’attività svolta dall’IRCCS.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Conseguentemente nel Titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dell’IRCCS materno infantile Burlo Garofolo».

2.0.6
Garavaglia, Cantù, Murelli, Minasi, Zullo, Ternullo, Lotito

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Proroga del finanziamento delle quote premiali in sanità)

  1. All’articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto periodo, le parole “e per l’anno 2024,” sono sostituite dalle seguenti “, per l’anno 2024 e per l’anno 2025,”.»

2.0.100/1
Magni, De Cristofaro, Cucchi

All’emendamento 2.0.100, capoverso «Art. 2-bis», comma 1, sopprimere l’ultimo periodo.

2.0.100/2
Zambito

All’emendamento 2.0.100, capoverso «Art. 2-bis», sopprimere l’ultimo periodo.

2.0.100/3
Pirro, Castellone, Guidolin, Mazzella

All’emendamento 2.0.100, al comma 1, sostituire le parole: «di cinque anni e non è soggetto alla previsione di cui all’articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» con le seguenti: «di due anni».

2.0.100/4
Pirro, Castellone, Guidolin, Mazzella

All’emendamento 2.0.100, al comma 1, sostituire le parole: «di cinque anni e non è soggetto alla previsione di cui all’articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» con le seguenti: «di tre anni».

2.0.100/5
Magni, De Cristofaro, Cucchi

All’emendamento 2.0.100, capoverso «Art. 2-bis», comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «e non è soggetto», fino alla fine del periodo.

2.0.100/6
Pirro, Castellone, Guidolin, Mazzella

All’emendamento 2.0.100, al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e non è soggetto alla previsione di cui all’articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

2.0.100
Il Relatore

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni organizzative relative al Ministero della salute e all’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria)

All’articolo 2, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, le parole “di cui tre da imputare all’aliquota sanitaria, alla cui copertura si provvede anche mediante l’indizione di nuove procedure concorsuali pubbliche.” sono sostituite dalle seguenti: “di cui due da imputare all’aliquota sanitaria, alla cui copertura si provvede anche mediante l’indizione di nuove procedure concorsuali pubbliche. In sede di prima applicazione, al fine di garantire la continuità del servizio, il contratto del primo direttore generale, nominato a seguito di interpello, ha la durata di cinque anni e non è soggetto alla previsione di cui all’articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.».

 

 

 

 

 

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