GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE 2025
22ª Seduta
Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.
La seduta inizia alle ore 8,40.
IN SEDE REFERENTE
(65) PARRINI e FINA. – Disposizioni in materia di terapia del dolore e dignità nella fase finale della vita, nonché modifiche all’articolo 580 del codice penale
(104) BAZOLI e altri. – Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita
(124) Elisa PIRRO e altri. – Disposizioni in materia di suicidio medicalmente assistito e di trattamento eutanasico
(570) DE CRISTOFARO e altri. – Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita
(1083) PAROLI e altri. – Modifiche all’articolo 580 del codice penale e modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di disposizioni anticipate di trattamento e prestazione delle cure palliative
(1408) Mariastella GELMINI e Giusy VERSACE. – Disposizioni in materia di morte medicalmente assistita
(1597) DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE- Disposizioni in materia di aiuto medico alla morte volontaria
– e petizioni nn. 198, 667, 1028 e 1413 ad essi attinenti
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta dell’11 settembre.
Il presidente ZAFFINI comunica che alla scadenza del termine sono stati presentati 89 subemendamenti (pubblicati in allegato) agli emendamenti dei relatori.
Si riserva di valutare la proponibilità dei predetti subemendamenti.
Propone di rinviare a una successiva seduta delle Commissioni riunite, da convocare per la prossima settimana, la fase illustrativa, tenuto conto anche della imminente seduta della Commissione giustizia, chiamata a esaminare un atto del Governo, e dei successivi lavori dell’Assemblea.
Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 8,45.
SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI DEI RELATORI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE PER I DISEGNI DI LEGGE
Art. 1
1.100/1
Aurora Floridia, Unterberger, Spagnolli
All’emendamento 1.100, sopprimere le parole: «In nessun caso la legge riconosce alla persona il diritto a ottenere aiuto a morire».
1.100/2
All’emendamento 1.100, sopprimere le parole: «In nessun caso».
1.100/3
Pirro, Castellone, Bilotti, Lopreiato, Guidolin, Mazzella, Barbara Floridia, Maiorino
All’emendamento 1.100, sostituire le parole: «In nessun caso la legge riconosce alla persona il diritto a ottenere aiuto a morire» con le seguenti: «Fatto salvo quanto disposto dai periodi precedenti, quando una persona rispetto alla quale sia stata positivamente verificata, nelle dovute forme procedurali, la sussistenza di tutte le condizioni indicate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 242 del 2019 e precisate nella sentenza n. 135 del 2024, ovvero, l’esistenza di una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, avvertite come assolutamente intollerabili da una persona tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, o per la quale simili trattamenti sono stati comunque indicati, anche se rifiutati, e tuttavia capace di prendere decisioni libere e consapevoli, ha una situazione soggettiva tutelata, quale consequenziale proiezione della sua libertà di autodeterminazione, e segnatamente ha diritto di essere accompagnata dal Servizio sanitario nazionale nella procedura di suicidio medicalmente assistito, diritto che, secondo i principi che regolano il servizio, include il reperimento dei dispositivi idonei, laddove esistenti, e l’ausilio nel relativo impiego.».
1.100/4
All’emendamento 1.100, sostituire le parole: «In nessun caso la legge riconosce alla persona il diritto a ottenere aiuto a morire» con le seguenti: «Nei casi stabiliti dalla legge si riconosce alla persona il diritto a ottenere aiuto a morire».
1.100/5
All’emendamento 1.100, sostituire le parole da: «In nessun caso» fino a: «morire» con le seguenti: «La legge riconosce il diritto all’assistenza medica alla morte volontaria nei casi e secondo i principi stabiliti dalla sentenza della n. 242 della Corte costituzionale del 22 novembre 2019».
1.100/6
All’emendamento 1.100, sostituire le parole: «In nessun caso la legge riconosce alla persona il diritto a ottenere aiuto a morire» con le seguenti: «La presente legge è finalizzata ad applicare e a rendere esecutivi i principi, le indicazioni e le procedure indicate nella sentenza n. 242 della Corte costituzionale del 22 novembre 2019 della Corte costituzionale.».
1.100/7
Zampa, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, Camusso, Zambito
All’emendamento 1.100 dopo le parole: «In nessun caso» inserire le seguenti: «, fatto salvo il diritto all’autodeterminazione ed alle scelte libere e consapevoli relativamente alla salute ed alla vita,».
1.100/8
Zampa, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, Camusso, Zambito
All’emendamento 1.100 dopo le parole «In nessun caso» inserire le seguenti: «, fatto salvo il rispetto della dignità della persona malata e in modo da non provocare ulteriori sofferenze ed evitare abusi,».
1.100/9
Zampa, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, Camusso, Zambito
All’emendamento 1.100 dopo le parole: «In nessun caso» inserire le seguenti: «, fatto salvo il diritto fondamentale della persona, ai sensi degli articoli. 2, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione, di rifiutare qualsiasi trattamento sanitario, anche quando si discuta di un trattamento necessario ad assicurare la sopravvivenza del paziente stesso,».
1.100/10
Bazoli, Zampa, Mirabelli, Rossomando, Verini, Camusso, Zambito
All’emendamento 1.100 dopo le parole: «In nessun caso» inserire le seguenti: «, fatta salva la libertà di autodeterminazione della persona nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, ai sensi degli articoli 2, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione,».
1.100/11
Bazoli, Zampa, Mirabelli, Rossomando, Verini, Camusso, Zambito
All’emendamento 1.100 dopo le parole: «In nessun caso» inserire le seguenti: «, fatto salvo il diritto fondamentale della persona di cui agli articoli. 2, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione,».
1.100/12
Bazoli, Zampa, Mirabelli, Rossomando, Verini, Camusso, Zambito
All’emendamento 1.100 dopo le parole: «In nessun caso» inserire le seguenti: «, fatta salva la libertà di autodeterminazione individuale, anche nelle fasi finali della vita,».
1.100/13
Bazoli, Zampa, Mirabelli, Rossomando, Verini, Camusso, Zambito
All’emendamento 1.100 sostituire le parole: «la legge riconosce» con le seguenti: «, fatto salvo i casi di cui alla presente legge, è riconosciuto»
1.200/1
Castellone, Pirro, Bilotti, Lopreiato, Guidolin, Mazzella, Barbara Floridia, Maiorino
All’emendamento 1.200, sostituire le parole: «e non rientranti nelle tassative disposizioni della presente legge» con le seguenti: «Sono nulli gli atti civili e amministrativi contrari alle finalità del presente articolo e non rientranti nelle tassative disposizioni della presente legge.».
Art. 2
2.100/1
All’emendamento 2.100, sostituire le parole: «dopo la parola “intollerabili”, inserire le seguenti “e incoercibili”» con le seguenti: «sostituire le parole “fisiche e psicologiche intollerabili” con le seguenti: “fisiche o psicologiche intollerabili”».
2.100/2
Aurora Floridia, Unterberger, Spagnolli
All’emendamento 2.100, al comma 1, sopprimere le parole: «e incoercibili».
2.100/3
Zampa, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, Camusso, Zambito
All’emendamento 2.100 sostituire le parole: «e incoercibili» con le seguenti: «o comunque percepite come incoercibili»
2.100/4
All’emendamento 2.100, sostituire la parola: «e» con la seguente: «ovvero».
2.100/5
Bazoli, Zampa, Mirabelli, Rossomando, Verini, Camusso, Zambito
All’emendamento 2.100 sostituire le parole: «e incoercibili» con le seguenti: «e comunque percepite come incoercibili»
2.100/6
Bazoli, Zampa, Mirabelli, Rossomando, Verini, Camusso, Zambito
All’emendamento 2.100 sostituire le parole: «e incoercibili» con le seguenti: «e lesive del principio della dignità umana».
2.100/7
Bazoli, Zampa, Mirabelli, Rossomando, Verini, Camusso, Zambito
All’emendamento 2.100 sostituire le parole: «e incoercibili» con le seguenti: «e non controllabili attraverso opportune terapie palliative».
2.100/8
Bazoli, Zampa, Mirabelli, Rossomando, Verini, Camusso, Zambito
All’emendamento 2.100 sostituire le parole: «e incoercibili» con le seguenti: «e refrattarie a qualsiasi terapia palliativa».
2.100/9
All’emendamento 2.100, dopo la parola: «incoercibili», aggiungere le parole: «secondo il giudizio della persona stessa».
2.200/1
Bazoli, Zampa, Mirabelli, Rossomando, Verini, Camusso, Zambito
All’emendamento 2.200 sostituire le parole: «Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali di cui all’articolo 2, comma 4-bis, della legge 11 gennaio 2018, n. 3» con le seguenti: «secondo le modalità previste dalla legge.».
2.200/2
Bazoli, Zampa, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zambito
All’emendamento 2.200, sostituire le parole: «Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali di cui all’articolo 2, comma 4-bis, della legge 11 gennaio 2018, n. 3» con le seguenti: «dai comitati etici territoriali di cui all’articolo 2, comma 7, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, secondo le modalità previste dalla legge».
Art. 4
4.100/1
Bazoli, Zampa, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zambito
All’emendamento 4.100, al comma 1, premettere il seguente:
«01. Per le finalità di cui alla presente legge, le strutture del Servizio sanitario nazionale operano nel rispetto dei seguenti princìpi fondamentali:
- a)tutela della dignità e dell’autonomia della persona;
- b)tutela della qualità della vita fino al suo termine;
- c)adeguato sostegno sanitario, psicologico e socio-assistenziale alla persona malata e alla famiglia.».
- Conseguentemente, all’emendamento 4.100, sopprimere il capoverso «Art. 4-bis».
4.100/2
Pirro, Castellone, Bilotti, Lopreiato, Guidolin, Mazzella, Barbara Floridia, Maiorino
All’emendamento 4.100, sostituire i capoversi «Art. 4» e «Art. 4-bis» con i seguenti:
«Art. 4
(Condizioni e presupposti)
- La persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, adeguatamente informata riguardo a una effettiva possibilità di accesso alle cure palliative ed, eventualmente, alla sedazione profonda continua, tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, può chiedere come espressione piena della propria libera autodeterminazione, l’accesso alle procedure relative al suicidio medicalmente assistito.
Art. 4-bis.
(Forma e requisiti della richiesta)
- La richiesta di suicidio medicalmente assistito deve essere effettuata per iscritto ovvero nelle forme previste dall’articolo 602 del codice civile.
- Nel caso in cui le condizioni del paziente non consentano l’osservanza delle forme previste dal comma 1, la richiesta può essere espressa attraverso videoregistrazione o dispositivi idonei che gli consentano di comunicare e di esprimere personalmente la propria volontà, che deve essere attuale, consapevole, libera ed esplicita.
- La richiesta di suicidio medicalmente assistito deve essere indirizzata al medico che ha in cura il paziente o al suo medico di medicina generale ovvero a un altro medico di fiducia del paziente.
- La richiesta può essere revocata dal paziente in qualsiasi momento senza requisiti di forma e con ogni mezzo idoneo a palesare la sua volontà di interrompere la procedura di suicidio medicalmente assistito.
Art. 4-ter.
(Procedure sanitarie e amministrative)
- Il Servizio sanitario nazionale garantisce l’effettuazione delle procedure sanitarie relative al suicidio medicalmente assistito presso strutture adeguatamente attrezzate o, qualora le condizioni del paziente non lo consentano, presso il suo domicilio.
- Le procedure di cui al comma 1 sono effettuate nel rispetto della dignità del paziente in modo da non provocare sofferenze e senza alcun abuso in danno di pazienti vulnerabili. Il paziente ha la facoltà di indicare le persone che devono essere informate e quelle che possono assistere alle procedure.
- Il medico che ha ricevuto la richiesta di suicidio medicalmente assistito redige un rapporto sulle condizioni cliniche del paziente, corredato del suo parere, di una copia della richiesta e della documentazione medica e clinica ad essa pertinente e lo trasmette al Comitato etico territoriale competente di cui all’articolo 4-quatere all’interessato.
- Il rapporto di cui al comma 3 deve precisare se il paziente è stato adeguatamente informato sulla sua situazione clinica e sulla prognosi, se è consapevole della sua condizione di salute, se è stato adeguatamente informato sui trattamenti sanitari ancora attuabili e su tutte le possibili alternative, concrete e dignitose, alla scelta fatta, nonché del diritto di accedere alle cure palliative, specificando se vi è stato già sottoposto.
- La richiesta, la documentazione relativa alle procedure effettuate dal medico ai sensi del presente articolo, nonché l’eventuale revoca di cui all’articolo 4-bis, comma 4, sono inseriti nella cartella clinica e, ove attivo, nel fascicolo sanitario elettronico del paziente.
- Il medico nel corso delle procedure è tenuto ad accertare che persista la volontà del paziente di porre fine alla sua vita.
- Il decesso a seguito di suicidio medicalmente assistito, effettuato in conformità alle condizioni e alle procedure stabilite dalla presente legge, è equiparato al decesso per cause naturali a tutti gli effetti di legge.
Art. 4-quater.
(Valutazione dei comitati etici territoriali)
- I Comitati etici territoriali istituiti ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, verificano la sussistenza di condizioni e presupposti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito nonché la verifica o definizione delle relative modalità di attuazione.
- I Comitati etici sono composti dagli esperti di cui al Decreto del Ministro della salute 30 gennaio 2023 e sono integrati di volta in volta da un medico specialista nella patologia da cui è affetta la persona richiedente, nonché da un medico specialista in medicina palliativa e da un medico specialista in anestesia e rianimazione.
- Il medico presenta all’azienda sanitaria locale competente il rapporto sulle condizioni cliniche del paziente, corredato del suo parere, che lo trasmette al Comitato etico che verifica entro venti giorni dal ricevimento dell’istanza la sussistenza delle condizioni e presupposti di cui all’articolo 4.
- Il Comitato verifica in via preliminare che il richiedente abbia ricevuto una informazione chiara e adeguata sulla possibilità di accedere ad un percorso di cure palliative. Il richiedente è altresì informato del suo diritto di rifiutare o revocare il consenso a qualsiasi trattamento sanitario, anche di sostegno vitale, e della possibilità di ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua ai sensi della legge 22 dicembre 2017, n. 219.
- Il Comitato etico esamina la documentazione prodotta ed effettua gli accertamenti che si rendano necessari, assicurando l’interlocuzione personale e diretta con la persona interessata, sentito il medico che ha in cura il paziente. Il consenso al suicidio medicalmente assistito deve essere espresso in modo libero e consapevole ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 22 dicembre 2017, n. 219.
- Il Comitato etico esprime il parere entro sette giorni dagli accertamenti effettuati e redige la relazione finale attestante gli esiti delle condizioni e dei presupposti di cui all’articolo 4.
- In caso di parere positivo l’azienda sanitaria comunica all’interessato gli esiti dell’accertamento e attiva la procedura di suicidio medicalmente assistito presso il suo domicilio o nelle strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate del Servizio sanitario nazionale che erogano anche cure palliative. La procedura si conclude entro dieci giorni dalla comunicazione degli esiti di cui al comma 6. L’azienda sanitaria locale assicura il supporto tecnico e farmacologico nonché l’assistenza sanitaria per la preparazione all’autosomministrazione del farmaco autorizzato. L’assistenza è prestata dal personale sanitario su base volontaria ed è considerata come attività istituzionale da svolgersi in orario di lavoro.
- In caso di accertamento dell’insussistenza delle condizioni e presupposti di cui all’articolo 4, la richiesta per l’accesso alle procedure relative al suicidio medicalmente assistito può essere reiterata non prima di centoventi giorni
- Resta ferma per la persona che abbia richiesto il suicidio medicalmente assistito la possibilità di ricorrere al giudice territorialmente competente, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della decisione del parere contrario del Comitato etico.
Art. 4-quinquies.
(Livelli essenziali di assistenza)
- Le procedure relative al suicidio medicalmente assistito rientrano nei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e le relative prestazioni sono erogate gratuitamente dal Servizio sanitario nazionale senza alcuna compartecipazione alla spesa da parte del paziente.
- Le procedure relative al suicidio medicalmente assistito possono essere effettuate esclusivamente nelle strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate del Servizio sanitario nazionale che erogano anche cure palliative o, qualora le condizioni del paziente non lo consentano, presso il suo domicilio.
- Agli oneri del presente articolo, stimati in 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 4-sexies.
(Obiezione di coscienza)
- Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure relative al suicidio medicalmente assistito, quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell’obiettore deve essere comunicata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al direttore sanitario della struttura sanitaria competente.
- L’obiezione di coscienza può essere sempre revocata o essere proposta anche al di fuori dei termini di cui al comma 1. In tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla data della sua presentazione.
- L’obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a consentire al paziente l’esecuzione del suicidio medicalmente assistito, ma non dall’assistenza antecedente e conseguente.».
4.100/3
Castellone, Pirro, Bilotti, Lopreiato, Guidolin, Mazzella, Barbara Floridia, Maiorino
All’emendamento 4.100, sostituire i capoversi «Art. 4» e «Art. 4-bis» con i seguenti:
«Art. 4
(Condizioni, presupposti, forma e requisiti della richiesta)
- La persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, adeguatamente informata riguardo a una effettiva possibilità di accesso alle cure palliative ed, eventualmente, alla sedazione profonda continua, tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, può chiedere come espressione piena della propria libera autodeterminazione, l’accesso alle procedure relative al suicidio medicalmente assistito.
- La richiesta di suicidio medicalmente assistito deve essere effettuata per iscritto ovvero nelle forme previste dall’articolo 602 del codice civile.
- Nel caso in cui le condizioni del paziente non consentano l’osservanza delle forme previste dal comma 2, la richiesta può essere espressa attraverso videoregistrazione o dispositivi idonei che gli consentano di comunicare e di esprimere personalmente la propria volontà, che deve essere attuale, consapevole, libera ed esplicita.
4 La richiesta di suicidio medicalmente assistito deve essere indirizzata al medico che ha in cura il paziente o al suo medico di medicina generale ovvero a un altro medico di fiducia del paziente.
- La richiesta può essere revocata dal paziente in qualsiasi momento senza requisiti di forma e con ogni mezzo idoneo a palesare la sua volontà di interrompere la procedura di suicidio medicalmente assistito.
Art. 4-bis.
(Valutazione dei comitati etici territoriali)
- I Comitati etici territoriali istituiti ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, verificano la sussistenza di condizioni e presupposti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito nonché la verifica o definizione delle relative modalità di attuazione.
- I Comitati etici sono composti dagli esperti di cui al Decreto del Ministro della salute 30 gennaio 2023 e sono integrati di volta in volta da un medico specialista nella patologia da cui è affetta la persona richiedente, nonché da un medico specialista in medicina palliativa e da un medico specialista in anestesia e rianimazione.
- Il medico presenta all’azienda sanitaria locale competente il rapporto sulle condizioni cliniche del paziente, corredato del suo parere, che lo trasmette al Comitato etico che verifica entro venti giorni dal ricevimento dell’istanza la sussistenza delle condizioni e presupposti, forma e requisiti di cui all’articolo 4.
- Il Comitato verifica in via preliminare che il richiedente abbia ricevuto una informazione chiara e adeguata sulla possibilità di accedere ad un percorso di cure palliative. Il richiedente è altresì informato del suo diritto di rifiutare o revocare il consenso a qualsiasi trattamento sanitario, anche di sostegno vitale, e della possibilità di ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua ai sensi della legge 22 dicembre 2017, n. 219
- Il Comitato etico esamina la documentazione prodotta ed effettua gli accertamenti che si rendano necessari, assicurando l’interlocuzione personale e diretta con la persona interessata, sentito il medico che ha in cura il paziente. Il consenso al suicidio medicalmente assistito deve essere espresso in modo libero e consapevole ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 22 dicembre 2017, n. 219.
- Il Comitato etico esprime il parere entro sette giorni dagli accertamenti effettuati e redige la relazione finale attestante gli esiti della sussistenza delle condizioni e presupposti, forma e requisiti di cui all’articolo 4.
- In caso di parere positivo l’azienda sanitaria comunica all’interessato gli esiti dell’accertamento e attiva la procedura di suicidio medicalmente assistito presso il suo domicilio o nelle strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate del Servizio sanitario nazionale che erogano anche cure palliative. La procedura si conclude entro dieci giorni dalla comunicazione degli esiti di cui al comma 6. L’azienda sanitaria locale assicura il supporto tecnico e farmacologico nonché l’assistenza sanitaria per la preparazione all’autosomministrazione del farmaco autorizzato. L’assistenza è prestata dal personale sanitario su base volontaria ed è considerata come attività istituzionale da svolgersi in orario di lavoro.
- In caso di accertamento dell’insussistenza delle condizioni e presupposti, forma e requisiti di cui all’articolo 4 la richiesta per l’accesso alle procedure relative al suicidio medicalmente assistito può essere reiterata non prima di centoventi giorni
- Resta ferma per la persona che abbia richiesto il suicidio medicalmente assistito la possibilità di ricorrere al giudice territorialmente competente, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della decisione del parere contrario del Comitato etico.».
4.100/4
All’emendamento 4.100 apportare le seguenti modificazioni:
- a) Sostituire il capoverso«Art. 4» con il seguente:
«Art. 4
(Modifiche alla legge 23 dicembre 1978 n. 833)
Alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo l’articolo 9 è inserito il seguente:
“Art. 9-bis. – (Comitato di valutazione) – 1. Presso ogni azienda sanitaria locale è istituito il Comitato di valutazione, organo competente a rilasciare, su richiesta del malato interessato, parere obbligatorio circa la sussistenza o meno dei requisiti per l’esclusione della punibilità di cui all’articolo 580, terzo comma, del codice penale.
- Il Comitato di valutazione è formato da 3 componenti, di cui un medico specialista in anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore, un medico specialista in medicina e cure palliative, un medico specialista in psichiatra. I componenti del Comitato di valutazione sono nominati dal Direttore generale, il quale nomina fra essi il presidente, il vice-presidente e il segretario. I componenti del Comitato di valutazione durano in carica cinque anni, con possibilità di rinnovo per due sole volte anche non consecutive. L’ufficio di componente del Comitato di valutazione prevede un rimborso spese.
- Ricevuta da parte del malato interessato, dotato di capacità d’agire ai sensi dell’articolo 2 del codice civile, la richiesta di accertamento della sussistenza dei requisiti di non punibilità di cui all’articolo 580, terzo comma, del codice penale, il Comitato di valutazione acquisisce agli atti il parere non vincolante di un medico specialista della patologia di cui soffre il richiedente. Ove la richiesta preveda modalità di esecuzione comportanti l’assunzione di farmaci off label, il Comitato di valutazione acquisisce il parere non vincolante del Centro di coordinamento nazionale di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3. Il Comitato di valutazione si pronuncia entro 15 giorni dalla richiesta, prorogati di 15 giorni in caso di richiesta di ciascuno dei pareri di cui ai periodi precedenti. Il termine di rilascio del parere da parte del Comitato di valutazione può essere prorogato, di 10 giorni, in caso di motivate esigenze.
- La richiesta di cui al comma 3 può essere ritirata in ogni momento dal malato interessato.
- In caso di accertamento dell’insussistenza dei requisiti di cui all’articolo 580, terzo comma, del codice penale, la richiesta di cui al comma 3 del presente articolo può essere reiterata.
- Il parere rilasciato dal Comitato di valutazione è valutato dall’autorità giudiziaria ai fini della non punibilità di cui all’articolo 580, terzo comma, del codice penale”.
- b) Sopprimere il capoverso«Art. 4-bis».
4.100/5
All’emendamento 4.100, sostituire il capoverso articolo 4 con il seguente:
«Art. 4
(Disciplina delle richieste per la morte volontaria medicalmente assistita)
- La procedura per il rilascio, su richiesta dell’interessato, del parere circa la sussistenza o meno dei requisiti per l’esclusione della punibilità di cui all’articolo 580, comma 2-bis,del Codice Penale in esecuzione delle sentenze della Corte costituzionale del 22 novembre 2019, n. 242, e del 1° luglio 2024, n. 135, comporta una valutazione da parte di un collegio sanitario multidisciplinare istituito presso ogni azienda sanitaria locale, sulla base dei principi stabiliti con decreto del Ministro della salute entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e del comitato etico territorialmente competente.
2. La richiesta può essere revocata in ogni momento dall’interessato.
- In caso di parere conforme, da esprimersi entro quindici giorni dalla richiesta da parte del collegio sanitario multidisciplinare e entro i successivi dieci giorni da parte del comitato etico territorialmente competente, si procede entro i successivi tre giorni all’attuazione delle procedure per la morte volontaria medicalmente assistita, che deve avvenire nel domicilio del richiedente o, dove questo non sia possibile, presso una struttura del servizio sanitario nazionale.
- Il Centro di cui all’articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, emana linee guida per l’applicazione uniforme su tutto il territorio dei principi delle sentenze di cui al comma 1 e ne verifica la corretta attuazione.».
Conseguentemente, sopprimere l’articolo 4-bis.
4.100/6
Aurora Floridia, Unterberger, Spagnolli
All’emendamento 4.100, sostituire il capoverso articolo 4 con il seguente:
«Art. 9-bis.
(Procedura di verifica dei requisiti per la morte volontaria medicalmente assistita)
- La verifica della sussistenza dei requisiti per l’esclusione della punibilità di cui all’articolo 580, terzo comma, del codice penale è avviata dal medico curante su richiesta della persona interessata o di una sua delegata.
- Il medico curante informa tempestivamente, entro il termine di sette giorni dalla richiesta della persona interessata o di una sua delegata, l’azienda sanitaria locale territorialmente competente.
- Entro sette giorni dalla segnalazione del medico curante, l’azienda sanitaria locale territorialmente competente avvia la procedura di verifica di cui al comma 1, trasmettendo la relativa documentazione ad un comitato di valutazione composto dai seguenti specialisti: un giurista, scelto fra i professori universitari di materie giuridiche o gli avvocati abilitati al patrocinio di fronte alle giurisdizioni superiori, un bioeticista, un medico specialista nella patologia di cui è affetta la persona malata, un medico specialista in anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore, un medico specialista in medicina e cure palliative, un medico specialista in psichiatria, uno psicologo e un infermiere. La composizione del comitato è integrabile ove gli specialisti già nominati lo ritengano opportuno.
4. Il Comitato di valutazione redige, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, una relazione motivata sulla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, nonché sulle modalità di esecuzione della morte volontaria medicalmente assistita.
-
La relazione è trasmessa al Comitato etico territorialmente competente unitamente al fascicolo istruttorio. Il Comitato etico esprime parere non vincolante entro sette giorni dalla ricezione. Decorso tale termine senza che il parere sia pervenuto, la relazione è comunque comunicata alla persona interessata.
6. Dal momento della segnalazione del medico curante, l’intera procedura si conclude nel termine massimo di cinquanta giorni. In caso di urgenza medica, certificata dal medico curante, tutti i termini sono ridotti della metà.
- La richiesta di cui al comma 1 può essere ritirata in ogni momento dalla persona interessata o da una sua delegata.
- Fermo restando quanto espressamente disciplinato dal presente articolo, le modalità tecniche, organizzative e procedurali di attuazione della verifica dei requisiti sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
4.100/7
Bazoli, Zampa, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zambito
All’emendamento 4.100, sostituire il capoverso «Art. 4» con il seguente:
«Art. 4
(Comitati etici territoriali)
- Al fine di garantire la dignità delle persone malate e di sostenere gli esercenti le professioni sanitarie nelle scelte etiche a cui sono chiamati, i Comitati etici territoriali, individuati dall’Allegato 1 del decreto del Ministro della salute 26 gennaio 2023, ai sensi del comma 7 dell’articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, di seguito nominati CET, sono gli organi competenti a rilasciare parere obbligatorio circa la sussistenza o meno dei requisiti per l’esclusione della punibilità di cui all’articolo 580, terzo comma, del codice penale. Il parere è espresso su richiesta della persona interessata trasmessa al CET competente dal medico di medicina generale o dal medico che ha in cura la persona stessa, tramite un rapporto dettagliato e documentato sulle sue condizioni cliniche e psicologiche e sulle motivazioni che l’hanno determinata, nel rispetto della relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico.
- Per le finalità di cui al comma 1, i CET sono integrati da medici specialisti, ivi compresi palliativisti, e da professionisti con competenze cliniche, psicologiche, giuridiche, sociali e bioetiche idonee a garantire il corretto ed efficace assolvimento dei compiti ad essi demandati.
- Ai componenti dei CET non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per le medesime finalità e per un’azione di coordinamento, il Comitato etico nazionale per le sperimentazioni cliniche relative a terapie avanzate è altresì integrato con i soggetti di cui al periodo precedente.
- Ricevuta, secondo le modalità di cui al comma 1, la richiesta di accertamento della sussistenza dei requisiti di non punibilità di cui all’articolo 580, terzo comma, del codice penale, il CET di riferimento, come integrato ai sensi del comma 2, entro trenta giorni, esprime un parere motivato sull’esistenza dei presupposti e dei requisiti stabiliti dalla presente legge a supporto della richiesta di morte volontaria medicalmente assistita e lo trasmette al medico richiedente e alla persona interessata. Ai fini dell’espressione del parere, il CET può convocare il medico di riferimento o l’équipe sanitaria per un’audizione ed è tenuto a sentire il paziente, anche telematicamente o a mezzo di un proprio delegato, per accertare che la richiesta di morte medicalmente assistita sia stata informata, consapevole e libera.
- Nel corso del periodo che intercorre tra l’invio della richiesta al CET e la ricezione del parere di quest’ultimo da parte del medico richiedente, al paziente è assicurato un supporto medico e psicologico adeguato.».
4.100/8
Bazoli, Zampa, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zambito
All’emendamento 4.100, capoverso «Art. 4», apportare le seguenti modificazioni:
- a)al capoverso«4-bis», sostituire le parole: «Il Centro di coordinamento è organo competente» con le seguenti: «I Comitati etici territoriali, individuati dall’Allegato 1 del decreto del Ministro della salute 26 gennaio 2023, ai sensi del comma 7 dell’articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, di seguito nominati CET, sono gli organi competenti»;
- b)al capoverso«4-ter», sostituire le parole: «Il Centro di coordinamento è» con le seguenti: «I CET sono»;
- c)sostituire il capoverso«4-quater» con il seguente:
«4-quater. Ricevuta, secondo le modalità di cui al comma 1, la richiesta di accertamento della sussistenza dei requisiti di non punibilità di cui all’articolo 580, terzo comma, del codice penale, il CET di riferimento, come integrato ai sensi del comma 4-ter, entro trenta giorni, esprime un parere motivato sull’esistenza dei presupposti e dei requisiti stabiliti dalla presente legge a supporto della richiesta di morte volontaria medicalmente assistita e lo trasmette al medico richiedente e alla persona interessata. Ai fini dell’espressione del parere, il CET può convocare il medico di riferimento o l’équipe sanitaria per un’audizione ed è tenuto a sentire il paziente, anche telematicamente o a mezzo di un proprio delegato, per accertare che la richiesta di morte medicalmente assistita sia stata informata, consapevole e libera.».
4.100/9
Castellone, Pirro, Bilotti, Lopreiato, Guidolin, Mazzella, Barbara Floridia, Maiorino
All’emendamento 4.100, capoverso «Art. 4», al comma 1, sostituire il capoverso «4-ter» con il seguente:
«4-ter. Ai fini di cui al comma 4-bis, il Centro di coordinamento è integrato dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense, dal Presidente del Consiglio Superiore di sanità, dal Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, dei Chirurghi e degli Odontoiatri, dal Presidente della Federazione Nazionale Ordini Professioni infermieristiche e dal Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi.».
4.100/10
All’emendamento 4.100, capoverso articolo 4, comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: «integrato da un giurista» inserire le seguenti: «esperto di diritto penale o pubblico».
4.100/11
All’emendamento 4.100, capoverso «Art. 4», al comma «4-ter» sopprimere le seguenti parole: «uno psicologo, un infermiere».
4.100/12
All’emendamento 4.100, al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», al comma 2, dopo le parole: «un infermiere» inserire le seguenti: «, un neurologo, uno specialista di medicina riabilitativa».
4.100/13
All’emendamento 4.100, capoverso «Art. 4», al comma 1, capoverso «4-ter», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro della salute predispone, d’intesa con il Centro di coordinamento nazionale, i protocolli standard farmacologici e strumentali, comprensivi di indicazioni relative alle procedure, ai farmaci e ai dosaggi necessari a dare attuazione al proposito di cui all’articolo 580 del codice penale, nonché delle indicazioni relative ai requisiti minimi e alle modalità organizzative necessari per l’accreditamento delle strutture, agli adeguati standard strutturali qualitativi e quantitativi delle strutture stesse, alla pianta organica adeguata e ad una disponibilità adeguata di figure professionali con specifiche competenze ed esperienza. Gli esercenti la professione sanitaria devono attenersi a quanto stabilito dai protocolli, nonché accludere nella cartella clinica il monitoraggio delle funzioni vitali»..
4.100/14
All’emendamento 4.100, capoverso «Art. 4», al comma 1, capoverso «4-quater», sostituire le parole: «di un medico specialista della patologia principale di cui soffre il richiedente» con le seguenti: «dei medici specialisti che hanno in cura il paziente».
4.100/15
Zampa, Bazoli, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zambito, Crisanti
All’emendamento 4.100, al comma 1, capoverso «4-quater», dopo le parole: «e del parere di un medico specialista della patologia principale di cui soffre il richiedente,» inserire le seguenti: «, del medico di riferimento o dell’équipe sanitaria» e al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è tenuto a sentire il paziente, anche telematicamente o a mezzo di un proprio delegato, per accertare che la richiesta di morte medicalmente assistita sia stata informata, consapevole e libera.».
4.100/16
All’emendamento 4.100, capoverso «Art. 4», comma 1, terzo capoverso, primo periodo, dopo le parole: «di cui soffre il richiedente,» inserire le seguenti: «e, ove possibile, del medico di medicina generale».
4.100/17
Zampa, Zambito, Bazoli, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Malpezzi, Crisanti
All’emendamento 4.100, al comma 1, capoverso «4-quater», dopo le parole: «Il Centro di coordinamento», inserire le seguenti: «, incontrata la persona richiedente,».
4.100/18
All’emendamento 4.100, capoverso articolo 4, comma 1, terzo capoverso, primo periodo, dopo le parole: «luogo di cura e assistenza del richiedente» inserire le seguenti: «integrato con tutte le competenze professionali e relazionali necessarie rispetto alla specifica situazione di ogni richiedente».
4.100/19
Zampa, Bazoli, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zambito, Crisanti
All’emendamento 4.100, al comma 1, capoverso «4-quater», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni» e sopprimere le parole: «Il termine di rilascio del parere da parte del Centro di coordinamento può essere prorogato, di trenta giorni, in caso di motivate e comprovate esigenze.».
4.100/20
Unterberger, Cattaneo, Spagnolli, Patton, Aurora Floridia
All’emendamento 4.100, al capoverso «Art. 4», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
- a)al comma«4-quater», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «trenta giorni» e le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «quindici giorni»;
- b) al comma«4-quinquies», sostituire le parole:«centoventi giorni», con le seguenti: «trenta giorni».
4.100/21
Zampa, Bazoli, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zambito, Crisanti
All’emendamento 4.100, capoverso «Art. 4», al comma 1, capoverso «4-quater», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «sessanta» con le seguenti: «trenta».
4.100/22
Bilotti, Castellone, Pirro, Lopreiato, Guidolin, Mazzella, Barbara Floridia, Maiorino
All’emendamento 4.100, capoverso «Art.4» al comma 1, capoverso «4-quater», sostituire ovunque ricorrano le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni».
4.100/23
All’emendamento 4.100, capoverso «Art. 4», al comma 1, capoverso «4-quater», al primo periodo, sostituire le parole: «entro sessanta giorni» con le seguenti: «entro trenta giorni».
4.100/24
All’emendamento 4.100, capoverso articolo 4, comma 1, terzo capoverso, primo periodo, dopo le parole: «della richiesta dell’interessato.» inserire le seguenti: «Il Comitato etico territoriale procede anche alla verifica dell’effettiva proposta delle terapie palliative di cui all’articolo 2 della legge n. 219 del 2017, compresa la sedazione palliativa profonda.».
4.100/25
Bazoli, Zampa, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zambito
All’emendamento 4.100, al comma 1, capoverso «4-quater», dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Ove il parere sia favorevole, il medico richiedente lo trasmette tempestivamente, insieme con tutta la documentazione in suo possesso, alla direzione sanitaria dell’azienda sanitaria locale o alla direzione sanitaria dell’azienda ospedaliera di riferimento, che deve attivare le verifiche necessarie a garantire che il decesso avvenga, nel rispetto della dignità della persona malata e in modo da non provocare ulteriori sofferenze ed evitare abusi, presso il domicilio del paziente o, laddove ciò non sia possibile, presso la struttura dove è in cura e che esso sia consentito alle persone prive di autonomia fisica mediante l’adozione, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di strumenti, anche tecnologici, che consentano il compimento dell’atto autonomo secondo le disposizioni della presente legge. Nel caso in cui il medico non ritenga di trasmettere la richiesta al Centro di coordinamento nazionale o in caso di parere contrario dello stesso Comitato, resta ferma comunque per la persona che abbia richiesto la morte volontaria medicalmente assistita la possibilità di ricorrere al giudice territorialmente competente, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della decisione motivata del medico o del parere contrario del Comitato.».
Conseguentemente, sopprimere il capoverso «Art. 4-bis».
4.100/26
Zampa, Bazoli, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zambito
All’emendamento 4.100, capoverso «Art. 4», al comma 1, capoverso «4-quater», sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.
4.100/27
Bazoli, Zampa, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zambito
All’emendamento 4.100, capoverso «Art. 4», al comma 1, capoverso «4-quater», sopprimere i periodi secondo e terzo.
4.100/28
All’emendamento 4.100, capoverso «Art. 4», al comma 1, capoverso «4-quater», sostituire le parole da: «entro i successivi sessanta giorni» a: «di cui al comma 4-bis» con le seguenti: «il Centro di coordinamento nazionale rilascia il parere obbligatorio di cui al comma 4-bis entro trenta giorni dall’acquisizione del parere non vincolante di cui al primo periodo del presente comma, che deve essere richiesto dal Centro di coordinamento nazionale contestualmente al ricevimento della richiesta di accertamento della sussistenza dei requisiti di non punibilità di cui all’articolo 580, terzo comma, del codice penale».
4.100/29
Bazoli, Zampa, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zambito
All’emendamento 4.100, capoverso «Art. 4», al comma 1, capoverso «4-quater», al secondo periodo sopprimere la parola: «limite».
4.100/30
All’emendamento 4.100, capoverso articolo 4, comma 1, terzo capoverso, secondo periodo, dopo le parole: «delle condizioni limite dell’interessato» inserire le seguenti: «, tenendo conto del progresso della ricerca scientifica sulla patologia principale di cui soffre lo stesso e delle terapie anche sperimentali a sua disposizione».
4.100/31
Zambito, Zampa, Bazoli, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Malpezzi
All’emendamento 4.100, al comma 1, capoverso «4-quater», sopprimere il terzo periodo.
4.100/32
All’emendamento 4.100, al comma 1, capoverso «4-quater», sopprimere il terzo periodo.
4.100/33
All’emendamento 4.100, al comma 1, capoverso «4-quater», aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il Centro di coordinamento può riunirsi anche telematicamente».
4.100/34
All’emendamento 4.100, capoverso «Art. 4», dopo il comma «4-quater» aggiungere il seguente:
«4-quater.1. La richiesta di accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 580, terzo comma del codice penale deve essere attuale, informata, consapevole, libera ed esplicita. La richiesta deve essere manifestata per iscritto e nelle forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, o verbalmente al medico di medicina generale o a quello che ha in cura il paziente, il quale è obbligato a redigere apposito verbale, rivestendo a tal fine la qualità di pubblico ufficiale. La richiesta può essere revocata in qualsiasi momento senza requisiti di forma e con ogni mezzo idoneo a palesare la volontà. Nel caso in cui le condizioni della persona non lo consentano, la richiesta può essere espressa e documentata con videoregistrazione o con qualunque altro dispositivo idoneo a comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà, alla presenza di due testimoni e di un pubblico ufficiale che attesti l’autenticità, la data e il luogo di espressione della volontà dell’interessato. La richiesta, manifestata in una delle forme predette, deve essere indirizzata al medico di medicina generale o al medico che ha in cura il paziente, nel rispetto della relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico. Ricevuta la richiesta, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, anche ai suoi familiari le conseguenze di quanto richiesto e le possibili alternative, e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica.».
Conseguentemente, sopprimere il comma 4-quinquies.
4.100/35
All’emendamento 4.100, capoverso: «Art. 4», dopo il comma «4-quater» aggiungere il seguente:
«4-quater.1. Nel caso in cui le condizioni della persona non lo consentano, la richiesta può essere espressa e documentata con videoregistrazione o con qualunque altro dispositivo idoneo a comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà, alla presenza di due testimoni e di un pubblico ufficiale che attesti l’autenticità, la data e il luogo di espressione della volontà dell’interessato. La richiesta, manifestata in una delle forme predette, deve essere indirizzata al medico di medicina generale o al medico che ha in cura il paziente, nel rispetto della relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico.»
4.100/36
All’emendamento 4.100, capoverso «Art. 4», comma «4-quinquies» dopo le parole: «dall’interessato» aggiungere le seguenti: «senza requisiti di forma e con ogni mezzo idoneo a palesare la volontà».
4.100/37
All’emendamento 4.100, capoverso «Art. 4», al comma «4-quinquies», sopprimere il secondo periodo.
4.100/38
All’emendamento 4.100, al comma 1, capoverso «4-quinquies», sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nel caso in cui il Centro di coordinamento non identifichi la sussistenza dei requisiti di non punibilità cui all’articolo 580, terzo comma, del Codice penale, l’interessato può fare appello entro trenta giorni con motivata documentazione scientifica».
4.100/39
Zambito, Zampa, Bazoli, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Malpezzi
All’emendamento 4.100, al comma 1, capoverso «4-quinquies», al secondo periodo sostituire le parole: «solo in caso di sopravvenienza dei medesimi requisiti e comunque non prima di centoventi giorni dal suddetto accertamento» con le seguenti: «non prima di trenta giorni».
4.100/40
Zampa, Bazoli, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zambito, Crisanti
All’emendamento 4.100, al comma 1, capoverso «4-quinquies», al secondo periodo, sopprimere le parole: «e comunque non prima di centoventi giorni dal suddetto accertamento».
4.100/41
All’emendamento 4.100, capoverso «Art. 4», al comma «4-quinquies» sostituire le parole «centoventi giorni» con le seguenti: «un giorno».
4.100/42
Bilotti, Castellone, Pirro, Lopreiato, Guidolin, Mazzella, Barbara Floridia, Maiorino
All’emendamento 4.100, capoverso «Art.4», al comma 1, capoverso «4-quinquies» sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «novanta giorni».
4.100/43
All’emendamento 4.100, capoverso «Art. 4», comma 1, sopprimere il capoverso 4-sexies.
4.100/44
Bazoli, Zampa, Mirabelli, Rossomando, Verini, Camusso, Zambito, D’Elia
All’emendamento 4.100, al comma 1, sopprimere il capoverso «4-sexsies».
4.100/45
All’emendamento 4.100, capoverso «Art. 4», al comma 1, sostituire il capoverso «4-sexies» con il seguente:
«4-sexies. L’autorità giudiziaria valuta la conformità del parere del Centro di coordinamento nazionale al rispetto delle indicazioni della sentenza n. 242 della Corte costituzionale del 22 novembre 2019.».
Conseguentemente, all’emendamento 4.100, sopprimere il capoverso: «Art. 4-bis».
4.100/46
All’emendamento 4.100, capoverso «Art. 4», al comma 1, capoverso «4-sexies», sostituire le parole: «tiene conto del parere rilasciato dal Centro di coordinamento» con le seguenti: «dà attuazione entro trenta giorni al parere rilasciato dal Centro di Coordinamento».
4.100/47
Unterberger, Durnwalder, Spagnolli, Patton, Aurora Floridia
All’emendamento 4.100, capoverso «Art. 4», comma 1, dopo il comma 4-sexies, aggiungere, in fine, il seguente:
«4-septies. Per la Provincia autonoma di Bolzano, nel rispetto dell’articolo 18, comma 2, è istituito un Comitato di Valutazione provinciale quale organo competente a rilasciare, su richiesta dell’interessato assistito dal Servizio sanitario nazionale nel territorio provinciale, parere obbligatorio circa la sussistenza o meno dei requisiti per l’esclusione della punibilità di cui all’articolo 580, terzo comma, del codice penale, valutato ai fini del comma 4-sexies. Il Comitato di Valutazione provinciale è nominato dalla Provincia autonoma di Bolzano. Esso è composto ed opera nel rispetto dei principi della presente legge.».
4.100/48
Castellone, Pirro, Bilotti, Lopreiato, Guidolin, Mazzella, Barbara Floridia, Maiorino
All’emendamento 4.100, sopprimere il capoverso «Art. 4-bis».
4.100/49
Zampa, Bazoli, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zambito, Crisanti
All’emendamento 4.100, sopprimere il capoverso «Art. 4-bis».
4.100/50
All’emendamento 4.100, sopprimere il capoverso articolo 4-bis.
4.100/51
Unterberger, Cattaneo, Spagnolli, Patton, Aurora Floridia
All’emendamento 4.100, sopprimere il capoverso «Art. 4-bis».
4.100/52
All’emendamento 4.100 sopprimere il capoverso «Art. 4-bis».
4.100/53
Castellone, Pirro, Bilotti, Lopreiato, Guidolin, Mazzella, Barbara Floridia, Maiorino
All’emendamento 4.100, capoverso «Art. 4-bis» sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, all’articolo 25 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: “Le procedure relative al suicidio medicalmente assistito rientrano nei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e le relative prestazioni sono erogate gratuitamente dal Servizio sanitario nazionale senza alcuna compartecipazione alla spesa da parte del paziente.
Le procedure relative al suicidio medicalmente assistito possono essere effettuate esclusivamente nelle strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate del Servizio sanitario nazionale che erogano anche cure palliative o, qualora le condizioni del paziente non lo consentano, presso il suo domicilio.
Agli oneri concernenti le procedure relative al suicidio medicalmente assistito di cui al presente articolo, stimati in 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure relative al suicidio medicalmente assistito, quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell’obiettore deve essere comunicata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al direttore sanitario della struttura sanitaria competente.
L’obiezione di coscienza può essere sempre revocata o essere proposta anche al di fuori dei termini di cui al comma precedente. In tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla data della sua presentazione.
L’obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a consentire al paziente l’esecuzione del suicidio medicalmente assistito, ma non dall’assistenza antecedente e conseguente.”».
4.100/54
All’emendamento 4.100 sostituire il capoverso «Art. 4-bis» con il seguente:
«Art. 4-bis
(Modifiche alla legge 23 dicembre 1978 n. 833)
Alla legge 23 dicembre 1978 n. 833, all’articolo 25 è aggiunto, in fine il seguente comma:
“Le strutture sanitarie pubbliche sono demandate in via esclusiva a garantire il rispetto della volontà manifestata ai sensi della presente legge, sia direttamente presso le proprie strutture che attraverso l’assistenza domiciliare. In caso contrario, la struttura sanitaria pubblica è tenuta, in aggiunta a ogni altra conseguenza penale o civile ravvisabile nei fatti, al risarcimento del danno, morale e materiale, provocato.”.».
4.100/55
Bazoli, Zampa, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zambito
All’emendamento 4.100, capoverso «Art. 4-bis», al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
«Il personale utilizzato nella procedura medicalizzata prevista dalla sentenza della Corte costituzionale del 22 novembre 2019, n. 242, fa parte del Servizio Sanitario Nazionale. Nell’ambito della suddetta procedura, tutte le attività riguardanti la verifica medica della sussistenza dei presupposti in presenza dei quali una persona possa richiedere l’aiuto al suicidio ai sensi dell’articolo 580 del codice penale, rientrano tra le attività ordinarie svolte dagli esercenti la professione sanitaria, mentre le attività di esecuzione del proposito di suicidio rientrano tra le attività prestate in modo volontario dai suddetti esercenti.».
4.100/56
All’emendamento 4.100, capoverso «Art. 4-bis», comma 1, sostituire le parole: «il personale in servizio, le strumentazioni e i farmaci, di cui dispone a qualsiasi titolo il servizio sanitario nazionale non possono essere impiegati per agevolare l’esecuzione del proposito suicidario» con le seguenti: «possono essere impiegati esclusivamente il personale in servizio, le strumentazioni e i farmaci di cui dispone a qualsiasi titolo il Servizio sanitario nazionale».
4.100/57
Aurora Floridia, Unterberger, Spagnolli
All’emendamento 4.100, all’articolo «4–bis», sostituire le parole: «il personale in servizio, le strumentazioni e i farmaci, di cui dispone a qualsiasi titolo il servizio sanitario nazionale non possono essere impiegati per agevolare l’esecuzione del proposito suicidario» con le seguenti: «Il Servizio sanitario nazionale assicura l’esecuzione del proposito di cui all’articolo 580 del codice penale, mettendo a disposizione, nei limiti dell’organizzazione e delle risorse effettivamente disponibili, il personale sanitario in servizio, le strumentazioni e i farmaci di cui dispone a qualsiasi titolo. Fermo restando le previsioni di cui ai periodi precedenti, nei confronti dei soggetti in condizioni economiche disagiate il Servizio sanitario nazionale assicura, in ogni caso, anche mediante strutture convenzionate e accreditate, l’accesso alla prestazione di morte volontaria medicalmente assistita, in attuazione dell’articolo 32, primo comma della Costituzione».
4.100/58
Zambito, Zampa, Bazoli, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Malpezzi
All’emendamento 4.100, capoverso «Art. 4-bis», al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «il personale in servizio, le strumentazioni e i farmaci, di cui dispone a qualsiasi titolo il servizio sanitario nazionale non possono essere impiegati per agevolare l’esecuzione del proposito suicidario.» con le seguenti: «tutte le attività previste dalla procedura medicalizzata di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 22 novembre 2019, sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale.».
4.100/59
All’emendamento 4.100, capoverso «Art. 4-bis», sostituire le parole da: «il personale in servizio» a: «proposito suicidario» con le seguenti: «La procedura di esecuzione del proposito di cui all’articolo 580 del codice penale può avvenire a casa o nel luogo di ricovero e deve essere effettuata da uno specialista in medicina di rianimazione e urgenza e un infermiere di rianimazione e urgenza. Se il paziente è ricoverato in un presidio del Servizio sanitario nazionale i costi derivanti dall’esecuzione del suddetto proposito sono a carico del paziente in regime di intramoenia o, in altro luogo di ricovero, devono essere sostenuti esclusivamente da organizzazioni senza scopo di lucro appositamente accreditate».
4.100/60
All’emendamento 4.100, capoverso articolo 4-bis, comma 1, dopo le parole: «servizio sanitario nazionale» inserire le seguenti: «sono impegnati nell’attuazione della legge n. 219 del 2017 e».
4.100/61
Zampa, Bazoli, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zambito, Crisanti
All’emendamento 4.100, capoverso «Art. 4-bis», al comma 1, al capoverso, sopprimere la parola: «non» e aggiungere il seguente periodo: «Per la copertura degli eventuali oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 37,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
4.100/62
Bazoli, Zampa, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zambito
All’emendamento 4.100, capoverso «Art. 4-bis», al comma 1, capoverso, aggiungere, infine, le seguenti parole: «fatte salve la supervisione e le verifiche delle modalità di esecuzione, il reperimento dei dispositivi idonei e l’ausilio nel relativo utilizzo».
Tit.100/1
Pirro, Castellone, Bilotti, Lopreiato, Guidolin, Mazzella, Barbara Floridia, Maiorino
All’emendamento Tit.100, apportare le seguenti modifiche:
- a)alle parole: «esecutive della sentenza n.» premettere le seguenti: «Modifica dell’articolo 580 del codice penale e ulteriori disposizioni»;
- b)sostituire le parole: «in tema di cure palliative e di non punibilità dell’agevolazione al suicidio» con le seguenti: «Disposizioni in materia di suicidio medicalmente assistito».
Tit.100/2
All’emendamento Tit.100, sostituire le parole: «in tema di cure palliative e di non punibilità dell’agevolazione dl suicidio» con le seguenti: «Disposizioni in materia di morte medicalmente assistita».
MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 2025
336ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 14,10.
IN SEDE REFERENTE
(990) Licia RONZULLI. – Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell’articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l’anoressia o la bulimia
(599) BALBONI e altri. – Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare
(1006) Ylenia ZAMBITO e altri. – Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare
(1082) Raffaella PAITA e Daniela SBROLLINI. – Disposizioni in materia di contrasto ai disturbi alimentari e della nutrizione
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 novembre 2024.
Il presidente ZAFFINI rammenta l’andamento dell’esame congiunto, con particolare riferimento ai pareri trasmessi sul testo base, disegno di legge n. 990, per il quale la 5a Commissione ha richiesto la predisposizione della relazione tecnica.
Si passa quindi alla fase dell’illustrazione degli emendamenti.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) interviene sul complesso degli emendamenti presentati dal suo Gruppo, ponendo in evidenza gli obiettivi principali di tali proposte. In particolare, risulta fondamentale mettere a disposizione delle regioni risorse certe e strutturali, così da permettere la realizzazione di strutture presenti in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, superando le attuali sperequazioni. A tale riguardo, risulta opportuno che ciascuna regione attui un modello di assistenza basato su quattro livelli: ambulatoriale, semiresidenziale, residenziale extraospedaliero e ospedaliero.
Richiama infine l’attenzione sull’emendamento 4.0.2, volto all’introduzione dell’insegnamento dell’educazione emozionale, nel rispetto dell’autonomia scolastica, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado.
La senatrice FURLAN (IV-C-RE) aggiunge la propria firma all’emendamento 1.0.1. Rileva quindi che la proposta anzidetta garantisce la copertura adeguata degli oneri finanziari derivanti dalle misure di contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione.
Il senatore ZULLO (FdI) illustra l’emendamento 4.0.1, teso all’introduzione di una tessera personale attestante l’esistenza del disturbo del comportamento alimentare. Il possesso della tessera comporta il diritto alla detrazione degli oneri sostenuti per prestazioni di supporto psicologico e non costituisce elemento ostativo all’idoneità fisica per l’iscrizione alle scuole e per l’accesso ad attività lavorative e sportive.
La relatrice TERNULLO (FI-BP-PPE) si sofferma sull’emendamento 2.100, soppressivo dell’articolo 2 del disegno di legge n. 990, col quale è recepito il parere espresso dalla 2a Commissione. Manifesta quindi la volontà di procedere a un esame attento e sereno degli emendamenti, allo scopo di individuare soluzioni migliorative ampiamente condivise. Si augura che la Commissione bilancio possa quanto prima esprimere il proprio parere.
Il presidente ZAFFINI specifica che si danno per illustrati tutti gli emendamenti che non sono stati oggetto di intervento. Dichiara quindi conclusa la fase dell’illustrazione e formula l’auspicio, per il prosieguo dell’iter, di una trasmissione della relazione tecnica in tempi rapidi, ciò che consentirebbe alla Commissione bilancio di concludere la sua istruttoria.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI
Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione già convocata alle ore 11 di domani, giovedì 25 settembre, non avrà luogo. Specifica che resta ferma la seduta delle Commissioni 2a e 10a riunite, già convocata per le ore 8,30 di domani.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 14,30.
MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 2025
335ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 9,15.
IN SEDE CONSULTIVA
(1578) Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025
(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 31 luglio.
Il relatore ZULLO (FdI) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato), notando in particolare che questa costituisce una sintesi delle diverse posizioni espresse nel dibattito in Commissione.
Previa verifica del numero legale, la proposta di parere è infine posta in votazione, risultando approvata.
(1508) Anna Maria FALLUCCHI e altri. – Introduzione del piano didattico personalizzato universitario per studenti con disturbi specifici dell’apprendimento
(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
La senatrice CASTELLONE (M5S), intervenendo in discussione generale, ritiene condivisibili le finalità del provvedimento, che tuttavia non reca risorse aggiuntive per il loro conseguimento. Inoltre, osserva che le misure volte all’inclusione dovrebbero assicurare la fruizione dei percorsi accademici regolari degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento. Tale risultato richiede la predisposizione di un idoneo affiancamento di tutor, mentre è da escludere, a suo avviso, l’ipotesi di percorsi di studio separati.
La senatrice BUCALO (FdI) si sofferma sul carattere dei disturbi specifici dell’apprendimento ai quali è riferito il disegno di legge in esame, distinti dalle varie forme di disabilità. In particolare, fa rilevare che il provvedimento prevede l’attivazione di programmi didattici personalizzati, mirati ad agevolare l’apprendimento. Sono inoltre previsti interventi formativi rivolti al personale docente e amministrativo degli atenei, sul piano delle relazioni con gli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento.
Il senatore MAZZELLA (M5S) fa presente che, secondo le più recenti acquisizioni della comunità scientifica internazionale, il concetto di disabilità, anziché essere statico, si declina con riguardo alle diverse situazioni in cui si esplica la vita delle persone, per cui gli stessi DSA possono essere intesi come fattori di disabilità nei contesti scolastico e universitario.
Il senatore ZULLO (FdI) esprime una valutazione favorevole del disegno di legge in esame, in quanto mirato a un’effettiva inclusione degli studenti, per mezzo di strumenti idonei ad affrontare le peculiarità dei DSA, peraltro in coerenza con quanto già previsto dalla legislazione scolastica.
Facendo riferimento alla propria esperienza professionale, la senatrice ZAMBITO (PD-IDP) segnala che diversi atenei sono già da tempo impegnati nell’inclusione degli studenti con DSA. Sollecita quindi delucidazioni sul finanziamento del Fondo nazionale per l’attuazione del PDP-U, rispetto al quale la formulazione dell’articolo 8 le appare lacunosa.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) si associa, rimarcando che vi è la necessità di risorse dedicate alle finalità del disegno di legge in esame, in un contesto già contraddistinto da un complessivo definanziamento del sistema universitario.
Richiede inoltre un chiarimento circa la possibilità di abbinamento di un disegno di legge della propria parte politica riguardante la medesima materia.
Il presidente ZAFFINI fa presente che la Commissione è chiamata a esprimersi, in sede consultiva, sul testo base adottato dalla Commissione di merito. È all’interno di quest’ultima che vanno poste questioni procedurali come quella da ultimo sollevata.
Non essendovi altre richieste di intervento, ha la parola la relatrice TERNULLO (FI-BP-PPE), la quale presenta una proposta di parere favorevole, rilevando l’interesse comune circa l’obiettivo della massima inclusione nello studio universitario, condiviso dal Ministro dell’università e della ricerca, ragione per cui è preventivabile il massimo impegno per il reperimento delle risorse necessarie. Evidenzia che eventuali integrazioni e miglioramenti del testo potranno comunque essere individuati dalla Commissione di merito, anche sulla base dell’interazione con il Governo.
La senatrice CASTELLONE (M5S) preannuncia il voto di astensione del proprio Gruppo, tenuto conto che la proposta di parere non affronta la questione delle garanzie circa il finanziamento del Fondo nazionale per l’attuazione del PDP-U, stante il rischio che le risorse vengano sottratte al Fondo di finanziamento ordinario dell’università.
Richiamando l’attuale situazione di difficoltà delle università italiane, la senatrice ZAMPA (PD-IDP) dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo, sottolineando la mancanza di chiarezza sugli aspetti finanziari.
Intervenendo per dichiarazione di voto di astensione, la senatrice FURLAN (IV-C-RE) lamenta l’atteggiamento di chiusura della maggioranza nei confronti delle proposte, pur costruttive e pragmatiche, provenienti dalle forze di opposizione.
Il senatore ZULLO (FdI) pone in evidenza l’impegno della maggioranza sulle iniziative finalizzate all’inclusione, a suo parere meritevole di essere riconosciuto e condiviso. Dichiara quindi il voto favorevole del proprio Gruppo.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) rivendica la sensibilità della propria parte politica nei confronti delle questioni trattate e richiama le carenze sul piano fattuale dell’azione del Governo in tema di disabilità e inclusione. Dichiara quindi il voto di astensione sulla proposta di parere.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è infine messa in votazione.
La Commissione approva.
SU UN ARGOMENTO NON ISCRITTO ALL’ORDINE DEL GIORNO
La senatrice CASTELLONE (M5S) richiama l’attenzione sull’attacco di droni subito nella notte scorsa dalle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, in navigazione in acque internazionali. Ricordato che su tali imbarcazioni si trovano anche cittadini e parlamentari italiani, rileva che l’estrema gravità di quanto accaduto richiede l’attivazione pronta del Governo, per l’accertamento delle responsabilità e per ogni necessaria iniziativa a tutela delle persone imbarcate.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) si associa.
Il presidente ZAFFINI dà atto della rilevanza e dell’attualità della questione, che potrà trovare più appropriate sedi di trattazione e approfondimento.
La seduta termina alle ore 9,55.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1578
La 10a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.
Con riferimento all’articolo 7, la revisione di cui al comma 1, pur nella salvaguardia della concorrenza, deve tener conto in modo prioritario delle seguenti esigenze:
garantire la continuità assistenziale, articolata per tipologia di paziente o assistito e relativa fragilità, adottando procedure ad evidenza pubblica differenziate che valorizzino investimenti effettuati e competenze ed esperienze consolidate ai fini della valutazione tra il rinnovo e le nuove richieste volte alla stipula degli accordi contrattuali;
prevedere che la periodicità delle procedure di individuazione dei contraenti e, conseguentemente, il periodo coperto dal successivo affidamento contrattuale coincida con una programmazione almeno triennale quale condizione necessaria per rendere possibile il rilevante investimento richiesto per la produzione di prestazioni di qualità e per garantire la continuità assistenziale, la capacità programmatoria delle strutture nel medio periodo e l’ammortamento del predetto investimento;
applicare e rispettare le clausole contrattuali di tutela della forza lavoro e le norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
effettuare un costante monitoraggio dell’appropriatezza delle prestazioni erogate nel pubblico e nel privato.
Con riferimento all’articolo 9, nel fare salve le disposizioni speciali previste negli ordinamenti di singole professioni, occorre dare espressamente atto che per le società tra professionisti sanitari la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci deve essere determinata in relazione al numero dei soci professionisti e non alla partecipazione degli stessi al capitale sociale.
MARTEDÌ 23 SETTEMBRE 2025
334ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.
La seduta inizia alle ore 14,10.
IN SEDE REDIGENTE
(1251) MAZZELLA. – Disposizioni in materia di terapie complementari e integrative
(Discussione e rinvio)
Riferisce il relatore SATTA (FdI) che il disegno di legge in titolo reca una disciplina concernente le Terapie Complementari e Integrative (TCI), definite nell’articolo 1, delle quali è espressamente riconosciuto il valore terapeutico. Per TCI si intendono le terapie volte ad alleviare la sofferenza fisica e psicologica dei pazienti, con l’obiettivo di contribuire al loro percorso riabilitativo e di accrescerne il benessere psicofisico, in modo da migliorare l’esperienza dell’ospedalizzazione o del recupero.
L’articolo 1 prevede che le TCI rientrino tra le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale e siano somministrabili presso ospedali, centri di riabilitazione, case di riposo, asili nido e scuole di ogni ordine e grado, istituti di detenzione, comunità per il recupero di tossicodipendenti o in altre idonee strutture sociosanitarie.
L’articolo 2 prevede l’istituzione di una Commissione permanente per la disciplina delle TCI, definita organo consultivo del Ministero della salute, e ne specifica le funzioni e la formazione. La Commissione è chiamata a promuovere la divulgazione delle TCI, a sostenere le attività di ricerca finalizzate a individuare nuove discipline, a esprimere pareri sul riconoscimento di titoli di studio conseguiti in Stati membri dell’Unione e Stati terzi, a trasmettere al Ministero della salute una relazione annuale sulle attività svolte e a definire un codice deontologico degli esperti in TCI.
Sono oggetto del successivo articolo 3 la programmazione, l’attuazione e il monitoraggio delle TCI, mentre l’articolo 4 individua i requisiti per l’esercizio della professione di esperto in TCI.
L’articolo 5 prevede l’istituzione di appositi registri per professionisti esperti in TCI.
L’articolo 6 concerne i corsi di formazione in TCI. Si attribuisce al Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, il compito di promuovere l’istituzione di corsi post-laurea nelle TCI. Le istituzioni universitarie statali e non statali sono chiamate a istituire corsi di formazione per il rilascio di master di primo e di secondo livello per il conseguimento del titolo di esperto in TCI. Viene specificato, tra l’altro, che l’attività di formazione deve prevedere il superamento di un esame finale. L’attuazione del presente articolo è demandata a decreti del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute.
L’articolo 7, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(1531) Deputato CIOCCHETTI e altri. – Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 17 luglio.
Il presidente ZAFFINI rammenta che è in corso la valutazione degli emendamenti, ai fini della predisposizione dei pareri e della successiva votazione.
La Commissione prende atto.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(1634) Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026
(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 16 settembre.
Il presidente ZAFFINI ricapitola l’andamento dell’iter presso la Commissione di merito.
Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, ha la parola la relatrice MANCINI (FdI), la quale presenta una proposta di parere favorevole sugli aspetti di competenza.
Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è posta in votazione, risultando approvata.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Proposta di nomina del dottor Edoardo Garrone a presidente dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Giannina Gaslini” di Genova (n. 106)
(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento. Esame e rinvio)
Il relatore ZULLO (FdI) segnala i contenuti salienti del curriculum a disposizione della Commissione. Propone quindi lo svolgimento dell’audizione del candidato, ai sensi dell’articolo 47, comma 1-bis, del Regolamento.
Il presidente ZAFFINI prende atto del favore della Commissione in merito alla proposta di svolgimento dell’audizione, riservandosi di programmare la procedura informativa in questione per la prossima settimana.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(1508) Anna Maria FALLUCCHI e altri. – Introduzione del piano didattico personalizzato universitario per studenti con disturbi specifici dell’apprendimento
(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)
Per quanto riguarda gli aspetti di competenza, la relatrice TERNULLO (FI-BP-PPE) segnala che l’articolo 2, ai fini del provvedimento in esame, definisce come «disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)» dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia.
Secondo la definizione di cui al medesimo articolo, il «piano didattico personalizzato universitario (PDP-U)» è il documento personalizzato che, sulla base di una diagnosi clinica valida, definisce gli interventi didattici, gli strumenti compensativi, le misure dispensative e le strategie metodologiche adottate per lo studente con DSA.
L’articolo 4 prevede che il piano didattico personalizzato universitario sia adottato, su richiesta dello studente, da apposita commissione. Il piano definisce gli obiettivi di apprendimento personalizzati, nonché le modalità di svolgimento degli esami e di comunicazione tra studente, docenti e servizi di ateneo.
Il successivo articolo 5 dispone in merito alla validità annuale, al monitoraggio e alla revisione del piano didattico personalizzato universitario.
L’articolo 6 prevede che il Ministero dell’università e della ricerca promuova programmi annuali di formazione obbligatoria sui DSA, sulla didattica inclusiva e sugli strumenti digitali destinati ai docenti, al personale amministrativo e ai tutor accademici e didattici.
L’articolo 7 istituisce l’Osservatorio nazionale sull’inclusione universitaria e la banca dati digitale dei piani personalizzati universitari, mentre l’articolo 8 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, del Fondo nazionale per l’attuazione del piano didattico personalizzato.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE avverte che nella seduta antimeridiana di domani la Commissione sarà chiamata a esprimere i propri pareri sui disegni di legge n. 1578 e n. 1508. Inoltre si svolgerà l’illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 990.
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 14,20.
























