GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 2025
23ª Seduta
Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.
La seduta inizia alle ore 9,05.
IN SEDE REFERENTE
(65) PARRINI e FINA. – Disposizioni in materia di terapia del dolore e dignità nella fase finale della vita, nonché modifiche all’articolo 580 del codice penale
(104) BAZOLI e altri. – Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita
(124) Elisa PIRRO e altri. – Disposizioni in materia di suicidio medicalmente assistito e di trattamento eutanasico
(570) DE CRISTOFARO e altri. – Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita
(1083) PAROLI e altri. – Modifiche all’articolo 580 del codice penale e modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di disposizioni anticipate di trattamento e prestazione delle cure palliative
(1408) Mariastella GELMINI e Giusy VERSACE. – Disposizioni in materia di morte medicalmente assistita
(1597) DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE– Disposizioni in materia di aiuto medico alla morte volontaria
– e petizioni nn. 198, 667, 1028 e 1413 ad essi attinenti
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 settembre.
Il presidente ZAFFINI informa che sono stati ritirati i subemendamenti 1.100/1, 2.100/1 e 2.100/2. Avverte che si può quindi procedere all’illustrazione degli emendamenti dei relatori e dei relativi subemendamenti.
Il senatore ZULLO (FdI), relatore per la 10a Commissione, illustra gli emendamenti presentati dai relatori all’articolo 1, diretti a sancire, nel loro combinato disposto, il principio per cui in nessun caso la legge riconosce il diritto ad ottenere aiuto a morire. In proposito, infatti, ricorda che le sentenze della Corte costituzionale non hanno mai sancito un diritto a morire ma sono solo intervenute sull’esimente di cui all’articolo 580 del codice penale. In relazione all’emendamento 2.100 precisa che la proposta dei relatori è diretta a specificare che le sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili della persona che accede ai trattamenti di fine vita debbono essere anche incoercibili. Tale specificazione indica che queste sofferenze sono refrattarie a qualsiasi trattamento, per cui se dovessero esservi terapie che possono farle regredire non si potrebbe accedere alle previsioni dell’articolo 580, terzo comma, come modificato dal testo base dei relatori. L’emendamento 3.100, invece, riguarda il tema delle cure palliative e la possibilità di accesso a tali trattamenti su tutto il territorio nazionale. È compito infatti del legislatore non solo fotografare la situazione esistente ma anche promuovere il raggiungimento di standard elevati ed uniformi su tutto il territorio nazionale. Se infatti il consenso alla determinazione di procedere al suicidio assistito deve essere libero e consapevole, tale consenso non deve e non può essere condizionato dall’assenza di trattamenti palliativi e di terapia del dolore. Infine, dà conto dell’emendamento Tit.100, diretto a precisare che la legge licenziata dal Parlamento non si pone come mera esecuzione di una singola sentenza della Corte costituzionale ma che, più ampiamente, si propone di offrire al Paese una regolamentazione generale in tema di cure palliative e di non punibilità dell’agevolazione al suicidio.
Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE), relatore per la 2a Commissione, dà quindi conto dell’emendamento dei relatori 4.100, che, raccogliendo le osservazioni e le obiezioni emerse nel dibattito, sostituisce l’articolo 4 del testo unificato, proponendo una soluzione di mediazione tra le diverse istanze rappresentate. Le numerose critiche rivolte all’istituzione di un comitato unico nazionale di valutazione, i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono state, da un lato, relative al rischio di una composizione influenzata dalla politica e dalla maggioranza di Governo pro-tempore; dall’altro, si è obiettato che un comitato unico fosse troppo distante e con competenze troppo ampie per poter rispondere efficacemente, in tempi rapidi, alle richieste di accertamento dei requisiti per il fine vita. Accogliendo alcune di queste obiezioni, è stato elaborato un nuovo articolo 4, in cui l’accertamento dei requisiti di non punibilità dell’agevolazione al suicidio è attribuito a strutture già esistenti: l’istruttoria è affidata al comitato etico territoriale, mentre il centro di coordinamento nazionale è competente per la decisione definitiva. Sono state attribuite al comitato nazionale le competenze a decidere in via definitiva per garantire unitarietà ed uniformità nell’applicazione della legge, ferma restando da un lato la vicinanza ai territori attraverso i comitati territoriali, dall’altro la possibilità, prevista dal comma 4-quater, di procedere direttamente in loco alla verifica diretta nelle condizioni del richiedente. Si tratta di un punto di mediazione alto, il cui scopo è valorizzare il dibattito svolto in sede parlamentare e non certo dilatare i tempi della decisione, come pure è stato obiettato da alcuni. L’emendamento 4.100 introduce poi un articolo 4-bis riguardante il ruolo del servizio sanitario nazionale nelle procedure per la verifica della sussistenza dei requisiti per l’applicazione dell’esimente di cui all’articolo 580 del codice penale.
Il presidente ZAFFINI invita i presentatori ad illustrare i subemendamenti.
La senatrice CASTELLONE (M5S) illustra il complesso dei subemendamenti presentati dal suo Gruppo agli emendamenti dei relatori. Le proposte di modifica presentate dai relatori appaiono sintomatiche di un atteggiamento complessivo della maggioranza volto a prendere tempo, inserendo complicazioni in un iter che le sentenze della Corte costituzionale hanno già contribuito a definire nei requisiti e passaggi fondamentali. Diversamente da quanto è emerso, infatti, non si parla certo di diritto alla morte ma è compito del legislatore modificare l’articolo 580 del codice penale nel senso indicato dalla Corte costituzionale, ovvero prevedendo la depenalizzazione, in determinate circostanze, del reato di istigazione o aiuto al suicidio. In proposito, ritiene che l’impostazione fatta propria dalla maggioranza e cristallizzata nell’articolo 2 del testo unificato proposto dai relatori sia contraddittoria ed anzi confliggente con quanto già stabilito dalla Corte costituzionale. Infatti, la non punibilità di cui all’articolo 580, nell’interpretazione della Corte, riguarda l’aiuto al suicidio di un soggetto tenuto in vita da apparecchi di sostegno vitale, e non già da apparecchi sostitutivi alle funzioni vitali, come invece previsto nel testo dei relatori. Peraltro – sottolinea – la dipendenza da un apparecchio sostitutivo delle funzioni vitali sembra anche confliggere con la piena capacità di intendere e di volere di chi richiede di attuare il proposito suicidario. Per quanto i relatori cerchino di giustificare le proprie scelte, appare evidente come il testo proposto si proponga di restringere il perimetro tracciato dalle sentenze della Corte costituzionale: ciò appare incomprensibile, tanto più che, anzi, la Corte nel 2024 ha ulteriormente ampliato tali requisiti prevedendo che anche l’aiuto di terzi possa rappresentare un trattamento di sostegno pe le funzioni vitali, come ad esempio nel caso di malattie neurodegenerative. Invita quindi i relatori e la maggioranza a ripensare il perimetro del testo proposto alla Commissioni riunite in quanto, in caso contrario, si sarebbe di fronte all’introduzione di disposizioni che contrastano con la Costituzione, in un atteggiamento che offende il lavoro parlamentare fin qui svolto. A questi punti critici si aggiunge la statuizione per cui il Servizio sanitario nazionale deve essere escluso da ogni tipo di intervento in relazione all’esecuzione del fine vita. Tale atteggiamento di chiusura viene giustificato ritenendo che il SSN debba sempre essere votato alla vita e mai alla morte. Tale affermazione, invece, è pericolosissima in quanto il SSN deve tutelare la vita secondo il giuramento di Ippocrate e la dignità della persona e del malato. Il Servizio sanitario nazionale, pertanto, deve tutelare la vita fino all’ultimo istante e deve accompagnare in maniera dolce il paziente nel momento più critico che è quello del distacco. Questo passaggio, che è molto delicato, non può che essere gestito da professionisti della sedazione e da medici palliativisti: ritenere il contrario significa voler far nascere cliniche della morte oppure introdurre, del tutto incomprensibilmente, un diritto a morire a pagamento. In relazione poi alla nuova articolazione organizzativa per la verifica della sussistenza dei requisiti per l’accesso al suicidio assistito, rileva come l’impostazione scelta dall’emendamento 4.100 continui a presentare delle criticità legate al fatto che i comitati locali non siano considerati nella decisione definitiva. Invece, è fondamentale che i diversi comitati territoriali abbiano un ruolo in questa decisione, in quanto ogni malattia ed ogni percorso sono diversi e per poter valutare la richiesta vi è bisogno dell’apporto dell’equipe medica che segue il paziente. Quanto poi alla composizione del Centro di coordinamento nazionale di cui al comma 4-ter dell’articolo 4 come introdotto dalla proposta 4.100, rileva che la composizione è eccessivamente generica in quanto le figure scelte non sono rappresentative di una categoria e quindi riconosciute dalla collettività, ma vi intervengono come singoli. Alla luce delle criticità rappresentate, invita quindi i relatori e le Commissioni riunite a valutare con attenzione gli emendamenti proposti dal Movimento 5 Stelle che si muovono lungo il perimetro segnato dalle sentenze della Corte costituzionale, integrato con le ultime pronunce del 2024 e del 2025.
Il senatore SCALFAROTTO (IV-C-RE) si associa alle osservazioni della senatrice Castellone sui punti specifici di criticità degli emendamenti e del testo dei relatori. Sul piano più generale e di metodo, osserva che i lavori delle Commissioni riunite sembrano ricominciare sempre dallo stesso punto, come se in questo vi fosse un disegno. Quanto ai profili di legittimità della normativa che i relatori e la maggioranza vorrebbero introdurre, sottolinea come la semplice lettura delle sentenze della Corte costituzionale evidenzi immediatamente l’illegittimità delle nuove disposizioni. Nelle sue pronunce, infatti, la Corte ha ribadito l’auspicio che, nell’ambito dei requisiti dettati nelle sentenze per l’applicabilità dell’esimente di cui all’articolo 580 del codice penale, il legislatore ed il Servizio sanitario nazionale debbano intervenire prontamente per assicurare una disciplina uniforme su tutto il territorio. I relatori e la maggioranza non possono legiferare contro la Corte costituzionale e dunque contro la Costituzione: la Costituzione, infatti, non è a disposizione della maggioranza e del Governo. I partiti che hanno vinto le elezioni hanno il diritto di fare le leggi con la loro maggioranza ma non hanno certo il diritto di andare contro la Costituzione. Per il momento in Italia vige ancora lo stato di diritto, anche se la vicinanza con l’Ungheria desta preoccupazioni per il futuro. Ad esempio, l’emendamento 1.100 dei relatori non introduce alcuna disposizione: si tratta piuttosto di un manifesto ideologico privo di portata normativa, che svilisce il compito del Parlamento, che avrebbe invece il dovere di dettare una disciplina nazionale che eviti la frammentazione e che assicuri normativamente un diritto che è già stato riconosciuto dalla Corte costituzionale. Il Parlamento, cioè, ha solo il compito, nel perimetro già disegnato nelle sentenze della Consulta, di declinare le modalità organizzative a livello nazionale che assicurino il diritto di accedere, in presenza di determinati requisiti, a trattamenti di fine vita. Alla luce di questa urgenza, chiede alle Commissioni riunite di procedere quanto prima alle votazioni.
Il senatore BAZOLI (PD-IDP), nell’illustrare il complesso dei subemendamenti a propria firma, suggerisce di evitare il rischio di legiferare in contraddizione rispetto a una giurisprudenza della Corte costituzionale ormai consolidata. Diversamente, l’operato del Parlamento andrebbe incontro a prevedibili censure di legittimità costituzionale.
Esprime quindi una valutazione critica circa l’emendamento 1.100, recante una mera petizione di principio, del tutto incongrua rispetto al testo unificato in esame. Inoltre, non reputa sostenibile la previsione di una condizione riferita ai trattamenti sostitutivi di funzioni vitali, ben distinti dai trattamenti di sostegno vitale, incompatibile con l’orientamento della Corte costituzionale. Ugualmente incongrua è la previsione che vincola la legittimità del suicidio medicalmente assistito alla sussistenza di sofferenze “incoercibili”. Questa introduce un elemento di natura oggettiva, mentre è da preferire la nozione di sofferenze “intollerabili”, maggiormente in armonia con la condizione soggettiva della persona interessata.
Trova apprezzabile lo sforzo compiuto dai relatori riguardo al coinvolgimento dei comitati etici territoriali nelle procedure di suicidio medicalmente assistito. Tuttavia, la previsione di un assetto a due livelli, territoriale e nazionale, comporterebbe un eccessivo allungamento dei tempi; appare pertanto opportuno attribuire al secondo solamente compiti di coordinamento, così da contemperare le esigenze di tempestività con quelle di omogeneità decisionale.
Rileva che, in palese contrasto con le indicazioni della Corte costituzionale, i relatori hanno inteso non prevedere alcun ruolo per il Servizio sanitario nazionale. Questo tuttavia non può non essere chiamato a garantire i mezzi necessari alle procedure di suicidio medicalmente assistito, anche a fini di uniformità nel territorio nazionale.
In conclusione, ravvisa l’esigenza di un ulteriore impegno allo scopo di migliorare il testo in esame, adeguandolo ai principi già stabiliti dalla Corte costituzionale.
Ha quindi la parola per l’illustrazione dei propri subemendamenti il senatore MAGNI (Misto-AVS), il quale pone in evidenza la necessità del pieno rispetto della cornice di riferimento delineata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Ritiene poi ineludibile prevedere il coinvolgimento del Servizio sanitario nazionale nelle procedure di morte medicalmente assistita, fatta salva la possibilità di obiezione di coscienza dei singoli operatori, così da scongiurare il rischio che l’intervento di soggetti privati renda la materia oggetto di logiche di mercato.
Infine, invita a tenere presente l’esigenza di prevedere adeguate forme di coordinamento tra i livelli territoriale e nazionale, allo scopo di evitare difformità nelle decisioni su casi specifici.
Il presidente ZAFFINI esprime apprezzamento, in particolare, per l’intervento del senatore Bazoli, richiamando l’attenzione sull’opportunità di un comune atteggiamento di apertura al dialogo nel rispetto delle diverse sensibilità, rispetto a un tema che pone a ciascuno fondamentali questioni di coscienza. Formula l’auspicio che si giunga a una conclusione ampiamente condivisa e non suscettibile di censure di incostituzionalità.
Ricorda, infine, che si è ancora in attesa del parere dalla 5a Commissione sul testo unificato dei disegni di legge in titolo. Avverte che, successivamente alla trasmissione di tale parere, le Commissioni riunite potranno procedere alla votazione delle proposte emendative.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 10.
MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 2025
339ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 14,40.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Proposta di nomina del dottor Edoardo Garrone a presidente dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Giannina Gaslini” di Genova (n. 106)
(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 23 settembre.
Non essendovi richieste di intervento, il relatore ZULLO (FdI) rammenta l’alto profilo delle competenze del dottor Garrone attestate dal curriculum precedentemente illustrato, nonché i contenuti essenziali dell’audizione del medesimo candidato, svolta nell’odierna seduta antimeridiana. Rileva in particolare che la nomina proposta risulta funzionale a garantire la continuità dei processi di rinnovamento e investimento in atto e già illustrati alla Commissione.
In conclusione, propone l’espressione di un parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.
La proposta di parere è quindi posta in votazione a scrutinio segreto, in assenza di richieste di intervento per dichiarazione di voto.
Prendono parte alla votazione i senatori PETRUCCI (FdI) (in sostituzione del senatore Berrino), CAMUSSO (PD-IDP), CANTU’ (LSP-PSd’Az), FURLAN (IV-C-RE), GUIDOLIN (M5S), LEONARDI (FdI), MAGNI (Misto-AVS), MANCINI (FdI), MAZZELLA (M5S), PUCCIARELLI (LSP-PSd’Az) (in sostituzione della senatrice Minasi), MURELLI (LSP-PSd’Az), SATTA (FdI), SILVESTRO (FI-BP-PPE), SILVESTRONI (FdI), TERNULLO (FI-BP-PPE), ZAFFINI (FdI), ZAMBITO (PD-IDP) e ZULLO (FdI).
Risultando 16 voti favorevoli e 2 voti di astensione, la proposta di parere favorevole è approvata.
IN SEDE REFERENTE
(949) ZULLO e altri. – Delega al Governo per la definizione delle tecniche di sperimentazione della procreazione medicalmente assistita attraverso la sostituzione mitocondriale in donne portatrici di mutazioni del DNA mitocondriale
(1052) MAZZELLA e altri. – Delega al Governo per la definizione delle tecniche di sperimentazione della procreazione medicalmente assistita attraverso la donazione mitocondriale in donne portatrici di mutazioni del DNA mitocondriale
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 settembre.
Il relatore SATTA (FdI) propone l’adozione del disegno di legge n. 949 quale testo base, nonché lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni.
La Commissione conviene.
Il PRESIDENTE specifica che le proposte circa i soggetti da audire potranno essere presentate, nel limite di due per Gruppo, entro le ore 12 del prossimo martedì 7 ottobre. Fa presente che la discussione generale resta aperta e che gli eventuali ulteriori interventi in tale sede avranno luogo successivamente allo svolgimento del ciclo di audizioni.
Non essendovi obiezioni, così resta stabilito .
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/505 recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell’assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania (n. 300)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 30 settembre.
Il PRESIDENTE comunica che la 4ª Commissione ha trasmesso osservazioni favorevoli sullo schema di decreto legislativo in esame.
Rammenta inoltre che l’atto è assegnato con riserva, in mancanza del prescritto parere della Conferenza Stato-Regioni.
Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell’esame è quindi rinviato.
ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE per quanto riguarda l’aggiunta di sostanze e la fissazione di valori limite negli allegati I, III e III bis (COM(2025) 418 definitivo)
(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 30 settembre.
Il presidente ZAFFINI dichiara aperta la discussione generale.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) ritiene apprezzabile l’integrazione della normativa vigente in riferimento a nuove sostanze nocive nonché la revisione in senso restrittivo dei valori limite attualmente previsti. Esprime pertanto la valutazione favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di direttiva in titolo, in quanto quest’ultima è utile a innalzare i livelli di tutela della salute dei lavoratori.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,05.
MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 2025
338ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene, ai sensi dell’articolo 47, comma 1-bis, del Regolamento, il dottor Edoardo Garrone.
La seduta inizia alle ore 9,05.
SULLA PUBBLICITA’ DEI LAVORI
Il presidente ZAFFINI avverte che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla web-TV e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.
Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa all’ordine del giorno.
PROCEDURE INFORMATIVE
Audizione del dottor Edoardo Garrone in relazione alla proposta di nomina a Presidente dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Giannina Gaslini” di Genova
Il presidente ZAFFINI introduce l’audizione in titolo.
Ha quindi la parola il dottor GARRONE, il quale descrive innanzitutto gli aspetti organizzativi e di governo dell’IRCCS “Giannina Gaslini”. Successivamente dà conto del piano strategico elaborato per il potenziamento delle attività dell’Istituto e fornisce un quadro dettagliato riguardo all’attuale assetto operativo, anche relativamente alle risorse umane impiegate e agli indicatori di attività.
Richiama poi l’attenzione sulla realizzazione della rete regionale pediatrica del “Gaslini Diffuso” e sull’articolazione dei punti nascita dell’Istituto operativi nel territorio ligure.
Dopo aver fornito alcune delucidazioni in merito allo sviluppo di progetti per la telemedicina, illustra il progetto avviato per la totale ristrutturazione dell’Istituto, anche in relazione agli aspetti del finanziamento. Conclude l’esposizione segnalando le attività volte a soddisfare il fabbisogno tecnologico.
La senatrice FURLAN (IV-C-RE) chiede ragguagli in merito ai progetti per il potenziamento della capacità di accoglienza dei famigliari dei bambini ricoverati, nonché sulla questione della solidarietà internazionale, con particolare riguardo agli scenari di crisi dell’Ucraina e di Gaza.
Il presidente ZAFFINI (FdI) pone un quesito sulla possibilità di conciliare la realizzazione del piano di ristrutturazione edilizia precedentemente descritto con la continuità assistenziale.
Il dottor GARRONE rammenta, in sede di replica, l’importanza dell’impegno di numerose associazioni di volontariato attive nell’accoglienza dei famigliari in strutture dedicate. Aggiunge che ulteriori prospettive si aprono in conseguenza della ristrutturazione dell’ospedale, che comporterà la disponibilità di edifici precedentemente destinati all’attività di ricovero e cura, nell’ottica della realizzazione di una città della salute affiancata alle strutture ospedaliere in senso stretto. Grazie alle modalità di gestione adottate, lo svolgimento dei lavori di ristrutturazione non sta peraltro comportando alcuna conseguenza negativa per la capacità di erogare prestazioni.
Infine, ricorda l’attivazione di unità di emergenza all’estero, impegnate nell’assistenza a favore di bambini ucraini e palestinesi. Segnala inoltre l’impegno nei confronti di progetti volti a estendere la capacità di intervento in altri scenari, anche non interessati da guerre.
Il PRESIDENTE, ringraziato l’audito, dichiara conclusa l’odierna procedura informativa.
La seduta termina alle ore 9,45.
MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 2025
337ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.
La seduta inizia alle ore 14,45.
IN SEDE REDIGENTE
(1251) MAZZELLA. – Disposizioni in materia di terapie complementari e integrative
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 23 settembre.
Interviene in discussione generale il senatore MAZZELLA (M5S), il quale osserva che il disegno di legge in trattazione è volto a definire un quadro normativo relativo alle terapie complementari e integrative, in conseguenza della loro diffusione. Ricorda che le terapie complementari e integrative, distinte dalle terapie alternative, sono utilizzate in quanto ausiliari ai metodi di cura convenzionali e sono ormai oggetto di numerosi corsi universitari, sono promosse da società scientifiche e da associazioni nonché riconosciute da alcuni servizi sanitari regionali.
Evidenzia che il disegno di legge in titolo non fornisce una definizione delle terapie complementari e integrative, affidando piuttosto la relativa definizione a una Commissione ministeriale. Inoltre, come specificato dall’articolo 7, il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(1531) Deputato CIOCCHETTI e altri. – Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 23 settembre.
Il presidente ZAFFINI dà conto della presentazione dell’emendamento 1.100 del Relatore (pubblicato in allegato), sottolineando che nessun subemendamento riferito a tale proposta è stato presentato entro il termine stabilito (ore 12 di ieri).
Rimarca che è tuttora in corso la valutazione del complesso degli emendamenti, propedeutica alla successiva votazione.
La Commissione prende atto.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(1653) Deputato LUPI e altri. – Istituzione della festa nazionale di San Francesco d’Assisi, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)
Il presidente ZAFFINI (FdI), relatore, illustra il disegno di legge in esame, che istituisce la festa nazionale di San Francesco d’Assisi, da celebrare il 4 ottobre di ogni anno.
Come specificato dall’articolo 1, comma 1, le finalità della festa nazionale consistono nella celebrazione e promozione dei valori della pace, della fratellanza, della tutela dell’ambiente e della solidarietà. Il successivo comma 2 modifica conseguentemente la legge n. 260 del 1949, aggiungendo il 4 ottobre all’elenco delle giornate considerate festive.
L’articolo 2 disciplina le celebrazioni istituzionali per la ricorrenza del 4 ottobre.
Ai sensi del comma 1 le scuole, le amministrazioni pubbliche e gli enti del Terzo settore possono favorire l’organizzazione di eventi, di manifestazioni e di celebrazioni che promuovano i principi e gli insegnamenti di San Francesco d’Assisi.
Il successivo comma 2 attribuisce alle istituzioni pubbliche, a livello nazionale, regionale e locale, la facoltà di promuovere iniziative culturali, sociali ed educative, mentre il comma 3 prevede che le scuole di ogni ordine e grado possano promuovere la realizzazione di attività didattiche e di progetti educativi dedicati alla figura e alla storia del santo, nonché ai valori dallo stesso rappresentati.
Per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, l’articolo 3 autorizza la spesa di 10.684.044 euro annui a decorrere dal 2027, di cui 8.793.880 destinati al comparto del Servizio sanitario nazionale. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015.
Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il Presidente, in qualità di relatore, presenta una proposta di parere favorevole.
Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è messa ai voti.
Il senatore MAZZELLA (M5S), la senatrice ZAMBITO (PD-IDP) e il senatore GUIDI (Cd’I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP) dichiarano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi.
La Commissione approva infine la proposta di parere.
(1660) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, recante misure urgenti in materia di giustizia, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere favorevole)
Per quanto di competenza della Commissione, il relatore SILVESTRONI (FdI) segnala in primo luogo che l’articolo 1 del decreto-legge n. 117 reca disposizioni in materia di applicazione di magistrati e di giudici onorari di pace, volte a consentire deroghe a carattere temporaneo – in funzione del raggiungimento degli obiettivi del PNRR e quindi non oltre il 30 giugno 2026 – alla disciplina che presiede a regime a tale materia.
L’articolo 2 introduce incentivi per il trasferimento di magistrati presso le corti di appello che non hanno ancora raggiunto gli obiettivi del PNRR.
L’articolo 3 reca una dettagliata disciplina per consentire le applicazioni a distanza di magistrati ordinari, finalizzata, anche in questo caso, a realizzare gli obiettivi del PNRR di smaltimento dell’arretrato.
L’articolo 4 prescrive ai capi degli uffici che il CSM ha individuato tra quelli in ritardo nel conseguimento degli obiettivi del PNRR di predisporre piani straordinari per superare i ritardi, anche derogando al limite dei carichi esigibili di lavoro individuati dai competenti organi di autogoverno e dai criteri di assegnazione degli affari.
L’articolo 5 riguarda il tirocinio dei magistrati e detta una disciplina derogatoria sia con riguardo alla durata sia con riguardo alle modalità di svolgimento, al fine di prevedere anche un periodo di tirocinio presso le corti di appello, nella materia civile, allo scopo di supportare quegli uffici giudiziari, nei settori maggiormente in sofferenza nel raggiungimento degli obiettivi del PNRR.
L’articolo 6 prevede il differimento di termini in materia di giustizia e di professioni pedagogiche. Il comma 9, in particolare, proroga il termine di presentazione delle domande di iscrizione al costituendo albo dei pedagogisti, per consentire l’esercizio delle attività professionali disciplinate dalla legge n. 55 del 2024 sino al riordino e completamento di tale normativa. Con una disposizione transitoria si prevede che, qualora non sia stata presentata domanda di iscrizione all’albo, e sino alla prima formazione dell’albo medesimo, resta ferma la possibilità di esercitare le professioni di pedagogisti, di educatori professionali socio-pedagogici e di educatori dei servizi educativi per l’infanzia.
L’articolo 7 novella l’articolo 445-bis del codice di procedura civile, relativo al procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio. La modifica prevede in primo luogo che – nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, o in quelle relative alla pensione di inabilità e all’assegno di invalidità, – il conferimento dell’incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest’ultimo, determina la sospensione del procedimento fino alla scadenza di un termine prefissato per legge per le contestazioni delle parti. La novella, inoltre, prevede la comunicazione del deposito della consulenza tecnica di ufficio da parte della cancelleria e fissa, ex lege, da tale momento il termine perentorio, pari a trenta giorni, entro il quale le parti hanno l’onere di contestare le conclusioni della CTU. Tali disposizioni si applicano anche ai procedimenti pendenti nei quali non è stato ancora conferito l’incarico di consulenza.
L’articolo 8 incrementa la dotazione organica della magistratura ordinaria di cinquantotto unità, finalizzando tale adeguamento all’esigenza di far fronte alle attività connesse al controllo dell’esecuzione delle pene e alla tutela dei diritti delle persone detenute o soggette a misure restrittive della libertà personale.
Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il relatore propone l’espressione di un parere favorevole.
Previa verifica del numero legale, la proposta di parere è posta in votazione, risultando approvata.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/505 recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell’assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania (n. 300)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Esame e rinvio)
Il relatore ZULLO (FdI) rileva in primo luogo che lo schema di decreto legislativo in esame, apportando novelle al decreto legislativo 9 novembre 2007, recepisce nell’ordinamento italiano le disposizioni introdotte dalla direttiva (UE) 2024/505 che modifica la direttiva 2005/36/CE, recante il riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell’assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania. Evidenziato che obiettivo dell’intervento normativo è l’armonizzazione della disciplina che presiede alla materia, passa a illustrare l’articolato del provvedimento.
L’articolo 1 riconosce la qualifica di infermiere responsabile dell’assistenza generale per i cittadini degli Stati membri che hanno completato in Romania una specifica formazione; inoltre, disciplina in maniera unitaria le disposizioni relative ai diritti acquisiti specifici di tale tipologia di infermieri che hanno completato la formazione in Romania.
L’articolo 2 fa salvo il riconoscimento della qualifica rumena di infermiere responsabile dell’assistenza generale concesso prima del 3 marzo 2024.
L’articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE per quanto riguarda l’aggiunta di sostanze e la fissazione di valori limite negli allegati I, III e III bis (COM(2025) 418 definitivo)
(Esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio)
Riferisce il relatore SATTA (FdI) che l’obiettivo generale della proposta di direttiva in esame consiste nell’aggiornamento della direttiva 2004/37/CE. Le modifiche mirano al rafforzamento della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori mediante l’aggiornamento della disciplina sugli agenti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione, introducendo nuovi valori limite di esposizione e ampliando l’elenco delle sostanze oggetto di regolamentazione. In secondo luogo, la proposta mira a contribuire a migliorare la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in linea con il quadro strategico UE in materia di Sicurezza e Salute sul Lavoro (“SSL”).
Gli obiettivi specifici dell’iniziativa sono i seguenti: fissare valori limite vincolanti per sostanze pericolose (cobalto e composti inorganici, idrocarburi policiclici aromatici, 1,4-diossano); introdurre i fumi di saldatura nell’elenco delle lavorazioni pericolose; allineare la voce relativa al mercurio e ai suoi composti inorganici divalenti; introdurre un valore limite biologico vincolante per il 1,4-diossano; rafforzare la protezione della salute dei lavoratori, garantendo un livello minimo uniforme a livello comunitario e riducendo le divergenze tra legislazioni nazionali.
Per quanto riguarda il contenuto delle disposizioni in esame, l’allegato I (“Lavorazioni soggette alla direttiva”) della direttiva 2004/37/CE è integrato con i lavori comportanti esposizione a fumi che derivano da processi di saldatura contenenti sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione.
L’allegato III (“Valori limite di esposizione professionale”) è modificato nei seguenti termini. In primo luogo, è inserito un valore limite per miscele di idrocarburi policiclici aromatici (IPA), in particolare quelle contenenti benzo[a]pirene definite cancerogene, accompagnati da un periodo transitorio di sei anni applicabile a specifici settori industriali.
In secondo luogo, la classificazione del mercurio e dei suoi composti inorganici divalenti è aggiornata per un migliore allineamento con la classificazione vigente. Si propone inoltre di inserire nuovi valori limite per il cobalto e i suoi composti inorganici, con specifiche notazioni relative alla sensibilizzazione cutanea e respiratoria e con un periodo transitorio di sei anni.
Nell’allegato III bis (“Valori limite biologici e misure di sorveglianza sanitaria”) si introduce un valore limite per l’1,4-diossano, con indicazione della via di esposizione cutanea a 45 mg HEAA nelle urine, per grammo di creatinina.
La relazione predisposta dal Governo esprime una valutazione favorevole rispetto alla proposta in esame, riconoscendone il contributo chiarificatore in relazione al quadro normativo attualmente vigente a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, viene evidenziata la rilevanza del rafforzamento della prevenzione dei rischi da esposizione a sostanze cancerogene. Il Governo sottolinea inoltre l’urgenza di procedere all’implementazione delle modifiche normative previste, le quali contribuiscono al superamento dell’attuale situazione normativa frammentata a livello dell’Unione Europea tra gli Stati Membri, che genera disuguaglianze nella protezione dei lavoratori. L’intervento di revisione in esame risulta coerente con l’interesse nazionale in quanto in linea con il quadro strategico UE in materia di SSL 2021-2027.
Dal punto di vista organizzativo, viene evidenziato che la proposta comporta effetti significativi sull’organizzazione della pubblica amministrazione, in particolare per gli enti coinvolti nella vigilanza, controllo, prevenzione e sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della salute, INAIL, Ispettorato nazionale del lavoro, ASL e Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.
Sotto il profilo finanziario, la relazione del Governo richiama la valutazione d’impatto della Commissione, che stima costi complessivi per le imprese pari a circa 3,8 miliardi di euro nell’arco di 40 anni, con effetti particolarmente rilevanti per le PMI nei settori a maggiore esposizione. Si evidenzia che un’analisi più puntuale degli oneri sul bilancio nazionale può essere condotta solo in esito ai futuri sviluppi negoziali.
Quanto agli effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese, la relazione sottolinea i benefici attesi in termini di riduzione dei rischi sanitari, miglioramento delle condizioni di lavoro e riduzione dei costi sanitari, con impatti positivi sulla qualità della vita dei lavoratori e delle loro famiglie. Per le imprese, pur a fronte di costi di adeguamento significativi, sono previste misure di mitigazione, quali l’introduzione di valori limite transitori per il cobalto e gli IPA validi per sei anni, che consentiranno una transizione graduale.
La proposta in esame, infine, secondo la valutazione espressa nella citata relazione del Governo, risulta conforme al principio di sussidiarietà, nonché a quello di proporzionalità.
In risposta a un quesito del senatore MAZZELLA (M5S), il relatore SATTA (FdI) specifica che i valori limite previsti dal provvedimento in esame comportano un rafforzamento della prevenzione dei rischi.
Il presidente ZAFFINI richiama l’attenzione sulla rilevanza dell’esame della proposta di direttiva in titolo, in quanto parte del processo di formazione della disciplina dell’Unione europea in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(949) ZULLO e altri. – Delega al Governo per la definizione delle tecniche di sperimentazione della procreazione medicalmente assistita attraverso la sostituzione mitocondriale in donne portatrici di mutazioni del DNA mitocondriale
(1052) MAZZELLA e altri. – Delega al Governo per la definizione delle tecniche di sperimentazione della procreazione medicalmente assistita attraverso la donazione mitocondriale in donne portatrici di mutazioni del DNA mitocondriale
(Esame congiunto e rinvio)
Il relatore SATTA (FdI) riferisce che i disegni di legge in titolo propongono una disciplina di delega al Governo per la definizione di una normativa sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) attraverso la sostituzione mitocondriale in donne portatrici di mutazioni del DNA mitocondriale e recano altre norme in materia. La delega, secondo entrambi i disegni di legge (articolo 1), deve essere esercitata entro dodici mesi dall’entrata in vigore delle medesime disposizioni di delega.
Entrambi i disegni di legge (articolo 2) pongono come principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega:
- a) l’accesso alle tecniche di PMA attraverso la sostituzione mitocondriale solo in caso di accertata impossibilità di altro modo di rimozione delle cause della comparsa di malattie mitocondriali durante lo sviluppo prenatale e solo per coppie di maggiorenni, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi. Il solo Atto Senato n. 949 specifica che i soggetti di ogni coppia (al fine in oggetto) devono essere di sesso diverso;
- b) la possibilità di svolgimento degli interventi in oggetto sulle sole donne con mutazione del DNA mitocondriale nota; inoltre, l’Atto Senato n. 949 prevede in merito che la mutazione nota sia debitamente certificata a seguito di diagnosi prenatale nel corso di precedenti gravidanze o, nei casi di infertilità, a seguito di diagnosi pre-impianto; l’Atto Senato n. 1052 equipara, al fine in oggetto, alla mutazione nota (fattispecie ivi non ulteriormente specificata) l’anamnesi positiva per figlio affetto da malattia causata da mutazione del DNA mitocondriale, debitamente certificata dal medico genetista;
- c) l’applicazione su ogni assistita in termini graduali, al fine di evitare il ricorso a interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, in conformità del principio della minore invasività;
- d) il divieto tassativo di manipolazione del DNA nucleare dell’ovocita della donatrice e della ricevente, ivi compresa la pratica della selezione del sesso e di ogni altra caratteristica somatica del nascituro;
- e) la non imputabilità dei tratti distintivi biologici e genetici del nascituro alla donatrice;
- f) l’anonimia della donatrice e l’impossibilità della sua identificazione;
- g) il consenso informato, il quale è peraltro disciplinato in via diretta dai due disegni di legge nel successivo articolo 4;
- h) la sorveglianza sanitaria obbligatoria del soggetto nato in base alla tecnica di sostituzione in oggetto. Tale sorveglianza deve essere svolta fino al compimento (da parte del soggetto medesimo) del diciottesimo anno di età. L’Atto Senato n. 1052 prevede che i dati inerenti alla sorveglianza siano tenuti presso il registro nazionale delle strutture autorizzate all’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita dell’Istituto superiore di sanità;
- i) l’individuazione dei requisiti a cui subordinare l’espletamento, presso il Centro nazionale di sperimentazione – unica struttura competente, individuata secondo la procedura prevista dalle successive norme dei medesimi disegni di legge -, dell’attività inerente alle tecniche di procreazione medicalmente assistita mediante sostituzione mitocondriale in donne portatrici di mutazioni del DNA mitocondriale.
I due disegni di legge (articolo 3) prevedono che il suddetto Centro nazionale sia individuato con decreto ministeriale nell’ambito delle strutture autorizzate all’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Il medesimo decreto ministeriale provvede anche all’istituzione, presso laDirezione generale della ricerca e dell’innovazione in sanità del Ministero della salute, di un tavolo tecnico, avente il compito di procedere alla pianificazione degli interventi di sperimentazione in materia di PMA attraverso la sostituzione mitocondriale. Nella procedura di emanazione del suddetto decreto ministeriale, non si prevede una forma di partecipazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Il consenso informato – oltre ad essere posto come principio di delega – è disciplinato in dettaglio in via diretta dai medesimi disegni di legge (articolo 4), con riferimento a ciascuna fase delle tecniche in oggetto. Alla coppia deve anche essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento, come alternativa alla PMA. Si prevede inoltre che il medico responsabile del suddetto Centro nazionale possa decidere (con motivazione scritta) di non procedere alla PMA esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario.
I disegni di legge prevedono infine una relazione annua al Parlamento e recano una norma di copertura finanziaria (articoli 5 e 6).
Intervenendo in discussione generale, la senatrice CASTELLONE (M5S) sottolinea l’opportunità di consentire anche alle donne single il ricorso alle tecniche oggetto della disciplina proposta.
Il senatore MAZZELLA (M5S) pone in evidenza la finalità di prevenire l’insorgere di una patologia rara caratterizzata da conseguenze particolarmente gravi. A tale proposito reputa auspicabile mettere a disposizione di tutte le donne le tecniche di sostituzione mitocondriale.
Il senatore ZULLO (FdI) specifica che il disegno di legge di cui è primo firmatario ha finalità di prevenzione a favore delle coppie i cui figli possono essere affetti da patologie da mutazione del DNA mitocondriale. Sottolinea che l‘iter della proposta non può pertanto essere strumentalizzato per imporre modifiche all’impianto della legislazione vigente in materia di procreazione medicalmente assistita.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI
Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata alle ore 8,30 di domani è posticipata alle ore 9.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,30.
EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
Art. 1
1.100
Il Relatore
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui il predetto primo sabato coincida con il primo giorno di maggio, la Giornata nazionale di cui al primo periodo ricorre il secondo sabato di maggio.».


























