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Il Diario del Lavoro

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

22 Ottobre 2025
in Senato

GIOVEDÌ 23 OTTOBRE 2025
345ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell’organismo indipendente di valutazione della performance (n. 305)

(Parere al Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 15 ottobre.

La relatrice LEONARDI (FdI) presenta una proposta di parere favorevole e, facendo riferimento ad alcuni spunti offerti dal dibattito, fa presente che l’invarianza degli oneri prevista dal provvedimento in esame è conseguente alla copertura finanziaria già disposta dalla legislazione vigente in riferimento alle figure professionali oggetto della medesima disciplina.

La senatrice CASTELLONE (M5S) auspica che la selezione delle nuove unità di personale avvenga secondo criteri di trasparenza e di valorizzazione del merito. Risulta inoltre opportuno che il Ministero della salute dedichi particolare impegno al tema della prevenzione, specialmente in ambito oncologico, interagendo con i sistemi sanitari regionali. Preannuncia quindi il voto favorevole del proprio Gruppo.

La senatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo, rilevando l’impegno straordinario delineato dal disegno di legge di bilancio relativamente alla prevenzione, tramite un cospicuo aumento dei fondi destinati a tale fine.

Il senatore ZULLO (FdI) dichiara quindi il voto favorevole del proprio Gruppo.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere è infine posta in votazione, risultando approvata all’unanimità.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, in attuazione della direttiva (UE) 2024/1262, che modifica la direttiva 2010/63/UE per quanto riguarda i requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali e per quanto riguarda i metodi di soppressione degli animali (n. 301)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 14 ottobre.

Il presidente ZAFFINI riepiloga brevemente lo svolgimento dell’esame e comunica che la 4a Commissione ha espresso osservazioni non ostative sullo schema di decreto legislativo in titolo.

Intervenendo in discussione generale, la senatrice CASTELLONE (M5S) rileva che il provvedimento reca misure utili ad aumentare le tutele per gli animali. Rammenta quindi, a tale proposito, l’attenzione della propria parte politica alla questione degli allevamenti intensivi, in ragione del loro notevole impatto, anche sulla salute umana e sugli ecosistemi.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2668, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro (n. 322)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Esame e rinvio)

La relatrice MANCINI (FdI) osserva in primo luogo che lo schema di decreto legislativo in esame è inteso al recepimento della direttiva (UE) 2023/2668, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, la quale inserisce una serie di novelle nella direttiva 2009/148/CE, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi ad un’esposizione all’amianto durante il lavoro. Il termine per l’esercizio della delega scade il 10 gennaio 2026. Il termine per il recepimento, da parte degli Stati membri, della suddetta direttiva (UE) 2023/2668 scade il 21 dicembre 2025, tranne che per il recepimento di alcune novelle – relative alla misurazione della concentrazione nell’aria di fibre di amianto -, per le quali è posto il termine del 21 dicembre 2029.

Al fine del recepimento della suddetta direttiva (UE) 2023/2668, lo schema di decreto reca una serie di novelle alla disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli articoli 1, 16 e 17 dello schema di decreto e il relativo allegato estendono l’ambito di una sezione del registro nazionale dell’INAIL relativo ai casi di neoplasia di sospetta origine professionale e ai casi di effetti avversi per la salute da esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione; la sezione attualmente relativa ai soli casi di mesotelioma viene ampliata a tutte le patologie professionali – se derivanti dall’esposizione all’amianto – indicate nel suddetto allegato; quest’ultimo ricomprende, oltre al mesotelioma, l’asbestosi, il cancro del polmone, il cancro gastrointestinale, il cancro della laringe, il cancro delle ovaie, le malattie pleuriche non maligne.

La novella di cui all’articolo 2 dello schema riformula l’ambito di applicazione delle norme del capo III del titolo IX del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, e successive modificazioni; la nuova formulazione reca ulteriori esemplificazioni rispetto al riferimento, già posto dalla norma vigente, alle attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto.

La novella di cui al successivo articolo 3 reca una specificazione relativa alla nozione di silicati fibrosi.

L’articolo 4 integra il principio vigente secondo il quale, prima dell’inizio di lavori relativi a edifici, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto. La novella fa un riferimento esplicito anche ai lavori di ristrutturazione e, per le ipotesi di lavori relativi ad edifici realizzati prima dell’entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, integra la disciplina sulle procedure di acquisizione di informazioni, prevedendo, in alcuni casi, anche accertamenti nonché la messa a disposizione degli elementi acquisiti.

L’articolo 5, comma 1, lettera a), introduce una disciplina specifica sulla valutazione dei rischi per le attività lavorative che possono presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, ponendo anche un criterio di priorità per la rimozione dell’amianto rispetto ad altre forme di manutenzione e bonifica. Per il caso di violazione di tale nuova disciplina, il datore di lavoro è assoggettato, in base alla novella di cui al successivo articolo 18, comma 1, lettera a), alla sanzione penale alternativa dell’arresto o dell’ammenda.

La lettera b) dello stesso articolo 5, comma 1, sopprime le deroghe previste attualmente per le lavorazioni comportanti esposizioni all’amianto sporadiche e di debole intensità, ad esclusione della deroga – che resta, quindi, contemplata – relativa all’obbligo di notifica all’organo di vigilanza.

L’articolo 6 modifica la disciplina del summenzionato atto di notifica, che il datore di lavoro deve eseguire prima dell’inizio dei lavori che comportano o possono comportare esposizione all’amianto. La novella reca alcune integrazioni, tra cui la previsione che la notifica debba contenere anche l’elenco dei lavoratori che potrebbero essere assegnati al sito interessato, l’indicazione della data della relativa ultima visita medica periodica e la documentazione sui certificati individuali di formazione. Si prevede altresì che la suddetta documentazione relativa ai lavoratori sia conservata per almeno quaranta anni; per il caso di violazione di quest’ultimo obbligo, il datore di lavoro e il dirigente sono assoggettati, in base alla novella di cui al successivo articolo 18, comma 1, lettera b), alla sanzione penale alternativa dell’arresto o dell’ammenda.

L’articolo 7 reca alcune specificazioni e integrazioni, relative alle norme sulle misure di prevenzione e protezione. In particolare, si formula il principio che l’esposizione deve essere ridotta al più basso valore tecnicamente possibile – ad integrazione dei riferimenti già vigenti alla riduzione al valore minimo e al rispetto dei valori limite -, si specifica che le misure in oggetto di prevenzione e protezione riguardano anche le attività lavorative che comportino il solo rischio di esposizione all’amianto e si indicano alcune tipologie specifiche delle medesime misure.

L’articolo 8 reca una novella di coordinamento.

Gli articoli 9, 10 e 11 modificano le norme in materia di valori limite e di controllo dell’esposizione dei lavoratori all’amianto.

La novella di cui all’articolo 12 concerne la verifica – successiva ai lavori di demolizione o rimozione dell’amianto – dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro; si specifica che, nell’obbligatorio piano preventivo dei suddetti lavori di demolizione o rimozione, tale verifica deve essere prevista come fase precedente alla ripresa di altre attività.

L’articolo 13 modifica le norme in materia di formazione dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto. Si specifica che la formazione concerne anche i dispositivi di protezione diversi da quelli inerenti alle vie respiratorie, si introduce il principio che la formazione deve essere adattata il più possibile alle caratteristiche della mansione del lavoratore e ai compiti e metodi di lavoro specifici della stessa mansione e si richiede un’ulteriore formazione specifica per l’effettuazione di lavori di demolizione o rimozione dell’amianto.

Gli articoli 14 e 15 ampliano l’ambito dei lavoratori che: devono essere iscritti, da parte del datore di lavoro, nel registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione; devono essere sottoposti ad una visita medica all’atto di cessazione del rapporto di lavoro. Con l’ampliamento in esame si fa riferimento a tutti i lavoratori a rischio di esposizione all’amianto.

L’articolo 19 reca le clausole di invarianza finanziaria.

La senatrice ZAMPA (PD-IDP) esprime sostegno nei confronti dei contenuti del provvedimento, il cui limite è costituito dall’assenza della previsione di ulteriori risorse finanziarie da destinare alla finalità del medesimo, particolarmente in considerazione della gravità e della diffusione dell’asbestosi.

La senatrice CASTELLONE (M5S) fa presente a sua volta, in quanto elemento critico, la mancanza di risorse aggiuntive, nonché il ritardo nell’attuazione della legislazione volta all’istituzione di un registro nazionale dei tumori. L’attuale sussistenza di diversi registri, predisposti secondo criteri eterogeni e non interconnessi, rappresenta infatti un limite significativo rispetto all’obiettivo imprescindibile di disporre di dati epidemiologici realmente utili alla prevenzione delle patologie oncologiche.

Il presidente ZAFFINI rileva che la questione testé sollevata, ai fini della predisposizione del parere, è meritevole di attenta considerazione.

La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) valuta positivamente il progressivo aumento delle tutele legislative nei confronti dei rischi connessi all’esposizione all’amianto. Contestualmente, reputa che non si possa prescindere dalla predisposizione di strumenti per una migliore conoscenza epidemiologica dei tumori causati dall’amianto.

Il senatore ZULLO (FdI) osserva che lo schema di decreto legislativo in esame apporta modifiche a una disciplina legislativa già vigente, ponendo determinati obblighi di carattere preventivo a carico dei datori di lavoro, per cui non appare congruo il richiamo all’impiego di prevedere l’utilizzo di ulteriori risorse pubbliche.

Rammenta quindi i presidi già attivati e finalizzati alla prevenzione, quale il registro degli esposti, predisposto sulla base dei dati forniti dall’INAIL, e specifica che, in particolare, il provvedimento in esame reca innovazioni normative sul piano della funzione dei datori di lavoro relativamente ai fattori di genesi delle patologie.

Intervenendo sull’ordine dei lavori, la senatrice ZAMPA (PD-IDP) invita a dedicare la dovuta attenzione alle previsioni riguardanti gli interventi di accertamento e rimozione dei fattori di rischio nei luoghi di lavoro, nonché della formazione sanitaria e dell’aggiornamento.

Seguono ulteriori interventi sull’ordine dei lavori.

La senatrice CASTELLONE (M5S) fa presente che i maggiori costi non possono gravare interamente sui datori di lavoro, mentre è necessaria una riflessione sulla disponibilità di risorse per le strutture regionali di prevenzione, tenuto conto anche di specifiche situazioni di criticità locali, connesse al fenomeno dello smaltimento illecito dell’amianto.

Il senatore ZULLO (FdI) ribadisce la sussistenza di obblighi specifici a carico dei datori di lavoro, ampliati dallo schema di decreto in esame, anche in riferimento agli aspetti dello smaltimento dell’amianto. Le misure proposte costituiscono un’integrazione e uno sviluppo di una disciplina ormai consolidata, che non prevede incentivi a favore dei datori di lavoro.

La senatrice FURLAN (IV-C-RE), intervenendo in discussione generale, individua nello schema di decreto in titolo un miglioramento della legislazione volta a tutelare i lavoratori. Peraltro, osserva che un’efficace opera di prevenzione richiede un intervento ampio, di carattere organico, idoneo a coinvolgere il complesso del sistema imprenditoriale e ad aumentare in misura rilevante la conoscenza e la sensibilità nei territori rispetto alla questione.

Nel ribadire la valutazione favorevole del proprio Gruppo, il senatore MAZZELLA (M5S) segnala la sussistenza di significative aree di rischio per i lavoratori, anche nel settore agricolo. Ritiene di conseguenza opportuno riflettere riguardo all’incremento delle risorse finalizzate alla prevenzione e al trattamento dell’amianto.

Il presidente ZAFFINI, non essendovi altre richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza a favore delle città riservatarie per l’anno 2025 (n. 329)

(Parere al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 285. Esame e rinvio)

Il presidente ZAFFINI (FdI), relatore facente funzioni, fa in primo luogo presente che lo schema di decreto ministeriale in esame concerne il riparto per l’anno 2025 della dotazione del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, la quale è riservata a quindici comuni, individuati direttamente dalla norma legislativa, di cui all’articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285.

L’articolo 1 prevede la conferma delle percentuali di riparto applicate a decorrere dall’anno 2000: 1,9 per cento per il comune di Venezia; 9,89 per cento per il comune di Milano; 7,02 per cento per il comune di Torino; 4,79 per cento per il comune di Genova; 2,33 per cento per il comune di Bologna; 2,99 per cento per il comune di Firenze; 21,7 per cento per Roma Capitale; 16,28 per cento per il comune di Napoli; 4,34 per cento per il comune di Bari; 2,16 per cento per il comune di Brindisi; 3,38 per cento per il comune di Taranto; 3,92 per cento per il comune di Reggio di Calabria; 5,37 per cento per il comune di Catania; 11,28 per cento per il comune di Palermo; 2,65 per cento per il comune di Cagliari.

Le risorse oggetto del riparto ammontano a circa 25,292 milioni di euro.

Riguardo ai criteri di riparto, il comma 2 del citato articolo 1 della legge n. 285 del 1997 prevede che il 50 per cento delle risorse in esame sia attribuito sulla base dell’ultima rilevazione della popolazione minorile effettuata dall’ISTAT e che il restante 50 per cento sia assegnato secondo altri specifici criteri.

Il comma 1 dell’articolo 2 stabilisce che la programmazione, l’attuazione e la rendicontazione delle risorse del Fondo avvengono mediante il caricamento dei dati sulla piattaforma informatica banca dati progetti 285 per l’infanzia e l’adolescenza.

Il successivo comma 2 richiede che l’erogazione delle risorse spettanti a ciascun comune sia preceduta dalla rendicontazione sull’avvenuta liquidazione ai beneficiari di almeno il 75 per cento delle omologhe risorse trasferite nel secondo anno precedente il presente provvedimento. Inoltre, si fa salvo il principio che le eventuali somme – relative alla seconda annualità precedente – non rendicontate devono comunque essere oggetto di rendiconto prima dell’erogazione relativa all’anno ancora successivo. I rendiconti in esame sono presentati al Dipartimento per le politiche della famiglia.

Il comma 4 dello stesso articolo 2 prevede che il Dipartimento per le politiche della famiglia promuova periodici incontri tecnici con le amministrazioni dei comuni riservatari.

Il successivo articolo 3 reca – facendo riferimento anche ad alcuni atti nazionali di programmazione e di indirizzo – alcune disposizioni sulla programmazione – da parte dei comuni riservatari – dell’utilizzo delle risorse oggetto del presente riparto e sulla destinazione delle medesime.

In particolare, ai sensi del comma 1, i comuni riservatari si impegnano a destinare un ammontare fino al 10 per cento della propria quota di risorse per l’anno 2025 ad azioni e interventi per la tutela dei diritti dei minorenni attraverso specifiche iniziative, volte a realizzare progetti di mutuo supporto, aiuto e reciprocità fra famiglie, con finalità di prevenzione primaria, attraverso i centri per la famiglia e, ove necessario, mediante l’attivazione della presa in carico da parte dei servizi sociali comunali; per il caso di mancanza di centri per la famiglia nel comune, si prevede (nelle more della loro istituzione) l’attuazione delle iniziative attraverso strutture dei medesimi comuni, anche in collaborazione con enti del Terzo settore impegnati in attività di solidarietà sociale in favore dei minorenni.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

GIOVEDÌ 23 OTTOBRE 2025
25ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

(65) PARRINI e FINA. – Disposizioni in materia di terapia del dolore e dignità nella fase finale della vita, nonché modifiche all’articolo 580 del codice penale

(104) BAZOLI e altri. – Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita

(124) Elisa PIRRO e altri. – Disposizioni in materia di suicidio medicalmente assistito e di trattamento eutanasico

(570) DE CRISTOFARO e altri. – Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita

(1083) PAROLI e altri. – Modifiche all’articolo 580 del codice penale e modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di disposizioni anticipate di trattamento e prestazione delle cure palliative

(1408) Mariastella GELMINI e Giusy VERSACE. – Disposizioni in materia di morte medicalmente assistita

(1597) DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE- Disposizioni in materia di aiuto medico alla morte volontaria

– e petizioni nn. 198, 667, 1028 e 1413 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 ottobre.

Il presidente ZAFFINI informa che la 5a Commissione non ha ancora espresso il prescritto parere sul testo unificato dei disegni di legge in esame. Ricorda di avere già sollecitato al riguardo la Presidenza della Commissione bilancio, con lettera formale, e auspica un impegno comune nella prospettiva di poter, nel tempo più breve possibile, licenziare un testo ampiamente condiviso, anche ottenendo il consenso unanime in Conferenza dei Capigruppo ai fini del prosieguo della trattazione in costanza di sessione di bilancio. Invita comunque a considerare che la Commissione bilancio è a sua volta in attesa di elementi istruttori dal Governo, necessari ai fini del proprio pronunciamento.

Il senatore BAZOLI (PD-IDP), in relazione a quanto comunicato dal Presidente, intervenendo sull’ordine dei lavori, esprime il più vivo disappunto in quanto ritiene che il rinvio dell’esame in attesa del parere della 5ª Commissione sia un ulteriore escamotage della maggioranza per non affrontare il tema del fine vita. Evidenzia che, dopo aver tergiversato per mesi con un numero eccezionale di audizioni, dopo numerosissime sedute del Comitato ristretto in cui non si è riusciti a produrre un testo condiviso, la maggioranza continua, attraverso strategie di ostruzionismo sempre nuove, a ritardare l’esame di un provvedimento richiesto non solo dai cittadini, ma anche dalla Corte costituzionale. Osserva che questo procrastinare della maggioranza contraddice le affermazioni di maniera in cui si afferma l’intento di voler procedere.

La senatrice FURLAN (IV-C-RE) si associa.

La senatrice ZAMPA (PD-IDP) esprime il proprio timore riguardo ai ritardi ulteriori che possono derivare dall’avvio della sessione di bilancio. Ritiene inoltre che l’andamento dell’iter abbia finora risentito anche di incertezze presenti all’interno della maggioranza.

Il relatore per la 10a Commissione ZULLO (FdI) ricapitola le varie fasi nelle quali si è articolato l’esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sulla base della massima condivisione delle diverse componenti politiche, consapevoli della delicatezza della materia, suscettibile di porre dubbi alla coscienza di ciascun parlamentare.

Dopo aver auspicato che l’unanimità della Conferenza dei Capigruppo consenta alle Commissioni riunite di proseguire i propri lavori durante la sessione di bilancio, osserva che la mancanza del parere della 5a Commissione ha motivazioni tecniche e non può pertanto essere attribuita a presunte divergenze nell’ambito della maggioranza. Si augura infine che per il prosieguo dell’esame congiunto i Gruppi di opposizione mostrino lo stesso spirito di apertura al dialogo finora dimostrato dalle forze di maggioranza.

La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) manifesta condivisione relativamente all’intervento del relatore Zullo, richiamando lo sforzo notevole finora compiuto per individuare margini di mediazione fra opinioni e sensibilità diverse, spesso trasversali agli schieramenti politici. In tale contesto, rimarca che i Gruppi di maggioranza si sono dimostrati maggiormente solleciti nella ricerca del dialogo volto all’individuazione di soluzioni condivise e hanno, tra l’altro, opportunamente posto in evidenza l’importanza del tema delle cure palliative.

La senatrice LOPREIATO (M5S) ritiene le critiche rivolte alle opposizioni, circa una sostanziale assenza di disponibilità rispetto ad un compromesso sul testo, del tutto ingenerose. Le opposizioni, infatti, con grande senso di responsabilità hanno atteso le tempistiche molto lunghe imposte dalla maggioranza per l’esame di questi provvedimenti. Rileva che si è sempre puntato al risultato, ovvero ad una legge che finalmente regoli il fine vita. Con questo obiettivo prende atto delle sollecitazioni rivolte dal presidente Zaffini alla Commissione bilancio e lo invita ad essere un pungolo per l’espressione del parere sui profili finanziari del testo base, al fine di consentire il seguito e la conclusione dell’esame.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,25.

Riunione n. 84
MARTEDÌ 21 OTTOBRE 2025

Presidenza della Vice Presidente

CANTU’

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 14,05

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI SOCIETÀ ITALIANA DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE E DELLE CURE PRIMARIE (SIMG), SOCIETÀ ITALIANA DELLA RIPRODUZIONE UMANA (S.I.R.U.) E ASSOCIAZIONE ITALIANA DI MIOLOGIA (AIM) SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 949 E 1052 (SOSTITUZIONE MITOCONDRIALE)

 

redazione

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