MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 2025
357ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.
La seduta inizia alle ore 14,35.
IN SEDE REFERENTE
(1706) Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile
(Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente ZAFFINI dà conto dei pareri espressi, anche sugli emendamenti, dalle Commissioni consultate.
A integrazione della dichiarazione resa ieri, comunica che l’emendamento 3.44 (testo 2) rientra fra le proposte improponibili, precisando che è invece proponibile la formulazione inizialmente presentata. Fa inoltre presente di aver revocato l’improponibilità già pronunciata in relazione agli emendamenti 14.0.2, 14.0.3, 14.0.4 e 16.0.3, in quanto i rispettivi contenuti possono essere ricondotti alla materia del provvedimento in esame.
Ha quindi la parola la relatrice MANCINI (FdI), la quale invita al ritiro degli emendamenti 1.1, 1.20 e 1.21. Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.13, 1.14, 1.15 e 1.16.
Propone di accantonare gli emendamenti 1.10, 1.11, 1.12, 1.17, 1.18, 1.19 e 1.0.3.
Il vice ministro BELLUCCI esprime parere conforme alla relatrice.
Il presidente ZAFFINI dispone i richiesti accantonamenti.
Il senatore SILVESTRO (FI-BP-PPE) ritira l’emendamento 1.1.
Previa verifica del numero legale, è posto in votazione l’emendamento 1.2, che risulta respinto.
In esito a successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.3 e 1.4.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 1.5, in quanto coerente con il principio della partecipazione delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Posto in votazione, l’emendamento 1.5 è respinto.
Con successive votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 1.6 e 1.7.
La senatrice CASTELLONE (M5S) chiede di valutare l’accantonamento dell’emendamento 1.8, volto a escludere dalla fruizione del bonus di cui all’articolo 1 le imprese cui sono state comminate sanzioni amministrative per violazioni della normativa sulla sicurezza.
La relatrice MANCINI (FdI) si esprime in senso contrario, osservando che la proposta emendativa reca un irrigidimento immotivato di una disciplina che già prevede sistemi di controllo adeguati.
L’emendamento 1.8 è quindi messo ai voti, risultando respinto.
Con distinte votazioni, la Commissione respinge successivamente gli emendamenti 1.9 e 1.13.
La senatrice CASTELLONE (M5S) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sull’emendamento 1.14, richiamando l’opportunità di escludere dalla fruizione del bonus nei casi di condanna anche non definitiva.
La Commissione respinge quindi l’emendamento 1.14.
Con successive votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.15 e 1.16.
Il senatore BERRINO (FdI) ritira l’emendamento 1.20.
L’emendamento 1.21 è ritirato dalla senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az).
La senatrice MINASI (LSP-PSd’Az) sottoscrive l’emendamento 1.0.3.
La relatrice MANCINI (FdI) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 2, a eccezione degli emendamenti 2.5, 2.10 e 2.0.5 dei quali propone l’accantonamento.
Il parere della rappresentante del GOVERNO è conforme.
Gli emendamenti 2.5, 2.10 e 2.0.5 sono quindi accantonati.
La senatrice GUIDOLIN (M5S) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sull’emendamento 2.1, notando che non risulta comprensibile la contrarietà nei confronti della proposta previsione del possesso del documento unico di regolarità contributiva per il settore agricolo.
La relatrice MANCINI (FdI) considera il contenuto dell’emendamento 2.1 pleonastico, alla luce delle disposizioni riguardanti la Rete del lavoro agricolo di qualità.
Posto in votazione, l’emendamento 2.1 è respinto.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) e la senatrice CAMUSSO (PD-IDP) aggiungono le rispettive firme all’emendamento 2.2, che, messo ai voti, è respinto.
La senatrice CASTELLONE (M5S) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sull’emendamento 2.3, sottolineandone la valenza sotto il profilo del contrasto al lavoro irregolare in agricoltura.
L’emendamento 2.3 è quindi posto in votazione, risultando respinto.
I senatori MAZZELLA (M5S), MAGNI (Misto-AVS) e la senatrice CAMUSSO (PD-IDP) sottoscrivono gli emendamenti 2.4, 2.6 e 2.7.
L’emendamento 2.4 è quindi posto in votazione e respinto.
Le senatrici MURELLI (LSP-PSd’Az), MINASI (LSP-PSd’Az) e CANTU’ (LSP-PSd’Az) aggiungono le rispettive firme all’emendamento 2.5.
In esito a successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9.
La senatrice MINASI (LSP-PSd’Az) aggiunge la firma all’emendamento 2.10.
La senatrice GUIDOLIN (M5S) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo sull’emendamento 2.11, evidenziandone l’utilità ai fini del rafforzamento dei controlli per il contrasto al caporalato.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) sottoscrive l’emendamento 2.11, relativamente al quale preannuncia il voto favorevole, richiamando l’esigenza di disporre di strumenti adeguati a contrastare le irregolarità nel settore agricolo.
La relatrice MANCINI (FdI) pone in evidenza le specificità del settore agricolo in rapporto allo strumento del documento unico di regolarità contributiva. Suggerisce pertanto la trasformazione dell’emendamento 2.11 in ordine del giorno.
Il presidente ZAFFINI (FdI) valuta favorevolmente la proposta di trasformazione in ordine del giorno, al fine di un adeguamento del DURC alle peculiarità del lavoro agricolo.
La senatrice GUIDOLIN (M5S) insiste per la votazione dell’emendamento 2.11.
Posto ai voti, l’emendamento 2.11 è quindi respinto.
Con successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.0.2 e 2.0.3.
Il senatore MAZZELLA (M5S) ha la parola per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo sull’emendamento 2.0.4, soffermandosi sull’urgenza dell’istituzione del Fondo per la prevenzione degli incidenti in itinere in agricoltura, facendo particolare riferimento all’elevato impatto di tale fenomeno sul complesso degli incidenti nel lavoro agricolo.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) aggiunge la firma all’emendamento 2.0.4 e motiva il proprio voto favorevole sulla medesima proposta, richiamando l’utilità dell’attivazione di nuove misure volte alla prevenzione degli incidenti.
Sottoscritto dalle senatrici FURLAN (IV-C-RE), CAMUSSO (PD-IDP) e ZAMPA (PD-IDP), l’emendamento 2.0.4, posto infine in votazione, è respinto.
In accoglimento della proposta della relatrice MANCINI (FdI), concorde la rappresentante del GOVERNO, sono accantonati gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.100, 3.21, 3.23, 3.28, 3.30, 3.33, 3.200, 3.42, 3.48, 3.49, 3.54 e 3.0.4.
La relatrice MANCINI (FdI) invita poi al ritiro degli emendamenti 3.14, 3.15, 3.16 – per i quali suggerisce la trasformazione in ordine del giorno -, 3.18, 3.37, 3.38, 3.39, 3.43, 3.45, 3.46, 3.47, 3.52 e 3.53. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 3.
La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.
La senatrice MINASI (LSP-PSd’Az) aggiunge la propria firma agli emendamenti 3.4, 3.9, 3.18, 3.28, 3.37, 3.45, 3.46, 3.48, 3.49 e 3.54.
È posto in votazione l’emendamento 3.8, che la Commissione respinge.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) aggiunge la firma all’emendamento 3.10.
La senatrice FURLAN (IV-C-RE) chiede chiarimenti circa il parere relativo all’emendamento 3.14.
La relatrice MANCINI (FdI) segnala la questione della dubbia compatibilità della proposta con la disciplina in materia di riservatezza dei dati personali.
La senatrice FURLAN (IV-C-RE) esprime perplessità riguardo alla motivazione espressa, facendo presente di non accogliere la proposta di trasformazione in ordine del giorno.
La senatrice GUIDOLIN (M5S) manifesta il favore della propria parte politica nei confronti dell’emendamento 3.14.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) suggerisce di valutare una riformulazione degli emendamenti 3.14, 3.15 e 3.16, tale da far confluire le tre proposte in un unico testo.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) sottoscrive gli emendamenti 3.14, 3.15 e 3.16, per i quali propone l’accantonamento.
La relatrice MANCINI (FdI) ribadisce il parere espresso sull’emendamento 3.14, che è quindi posto in votazione, risultando respinto.
Sono successivamente posti in votazione e respinti gli emendamenti 3.15 e 3.16.
La senatrice CASTELLONE (M5S) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sull’emendamento 3.17.
La relatrice MANCINI (FdI) ribadisce la contrarietà rispetto a tale proposta emendativa, che, messa ai voti, è respinta.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) ritira l’emendamento 3.18.
In esito a successive e distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 3.19, 3.20, 3.22, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.29 e 3.31.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) ha la parola per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo sull’emendamento 3.32, che, posto in votazione, è respinto.
Successivamente la Commissione respinge l’emendamento 3.34.
La senatrice CASTELLONE (M5S) invita a un’ulteriore riflessione sull’emendamento 3.35, rispetto al quale preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.
Il parere di contrarietà sull’emendamento 3.35 è ribadito dalla relatrice MANCINI (FdI).
Posto in votazione, l’emendamento 3.35 è respinto.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) ritira l’emendamento 3.37.
La senatrice MINASI (LSP-PSd’Az) ritira l’emendamento 3.38.
La senatrice TERNULLO (FI-BP-PPE) ritira l’emendamento 3.39.
Con distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 3.40 e 3.41.
Il senatore ZULLO (FdI) ritira l’emendamento 3.43.
È quindi posto in votazione e respinto l’emendamento 3.44.
Gli emendamenti 3.45 e 3.46 sono ritirati dalla senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az).
Su sollecitazione del senatore DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, Cb)), la relatrice MANCINI (FdI) ribadisce l’invito al ritiro precedentemente formulato riguardo all’emendamento 3.47.
Il senatore DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, Cb)) insiste per la votazione dell’emendamento 3.47, che la Commissione respinge.
Successivamente, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.50 (testo 2) e 3.51 (testo 2).
La senatrice TERNULLO (FI-BP-PPE) ritira l’emendamento 3.52.
La senatrice MINASI (LSP-PSd’Az) ritira l’emendamento 3.53.
La senatrice FURLAN (IV-C-RE) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 3.0.1, volto a un adeguamento della normativa in materia di appalti.
Posto in votazione, l’emendamento 3.0.1 è respinto.
La senatrice CASTELLONE (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull’emendamento 3.0.3, volto a consentire la cessione dei crediti di imposta a copertura delle spese per la sicurezza sostenute dalle imprese di piccole dimensioni.
Ritenendo condivisibile la finalità dell’emendamento, la relatrice MANCINI (FdI) ne propone la trasformazione in ordine del giorno.
Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI si esprime in senso analogo.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) sottoscrive l’emendamento 3.0.3.
La senatrice CASTELLONE (M5S) ritira l’emendamento 3.0.3 ai fini della trasformazione in ordine del giorno.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Facendo riferimento a polemiche derivanti da fatti di cronaca, la senatrice CAMUSSO (PD-IDP) propone di procedere all’audizione delle organizzazioni rappresentative degli assistenti sociali, così da manifestare l’attenzione della Commissione alle difficoltà con le quali si confrontano tali figure professionali.
Il presidente ZAFFINI manifesta il proprio orientamento favorevole rispetto alla proposta, specificando che la stessa dovrà essere comunque valutata dall’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentati dei Gruppi.
La seduta termina alle ore 15,55.
MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 2025
356ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.
La seduta inizia alle ore 14,35.
IN SEDE REFERENTE
(1706) Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile
(Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 19 novembre.
Il presidente ZAFFINI informa che: sono stati presentati i testi 2 degli emendamenti 3.44, 3.50, 3.51, 5.83, 5.0.16, 8.0.2 e 18.6 (pubblicati in allegato); il senatore Silvestroni ha ritirato l’emendamento 3.36; il senatore De Poli ha aggiunto la firma agli emendamenti 5.84, 5.86, 5.97, 5.99, 5.107, 5.108, 6.12, 6.14, 17.19 e 17.22.
Avverte quindi che non saranno ammesse ulteriori riformulazioni di emendamenti già presentati, fatte salve le riformulazioni conseguenti ai pareri che saranno espressi dalla relatrice e dal Governo.
La senatrice FURLAN (IV-C-RE) dichiara di aggiungere la propria firma all’ordine del giorno G/1706/1/10 e all’emendamento 15.11.
Per l’illustrazione degli emendamenti ha quindi la parola la senatrice CASTELLONE (M5S), la quale si sofferma inizialmente sulle proposte 1.2 e 1.8, finalizzate a introdurre sistemi idonei a disincentivare comportamenti contrari alla sicurezza sul lavoro da parte delle imprese, mentre l’emendamento 1.13 esclude le imprese colpite da sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia di sicurezza dalla fruizione del beneficio di cui all’articolo 1, comma 1.
Prosegue richiamando l’emendamento 3.1, volto ad assicurare la vigilanza dell’Ispettorato nazionale del lavoro nell’ambito delle attività in regime di subappalto, mentre gli emendamenti 3.17 e 3.20 recano disposizioni volte ad aumentare l’efficacia del badge di cantiere sul piano del tracciamento e del contrasto al caporalato. L’emendamento 3.24 riguarda invece la responsabilità civile solidale e l’emendamento 3.0.2 reca misure specifiche per la tutela degli addetti alla consegna di beni per conto altrui. L’emendamento 3.0.4. istituisce il Fondo per fronteggiare le situazioni climatiche eccezionali.
Dà quindi conto degli emendamenti riferiti all’articolo 5, volti specialmente al miglioramento della prevenzione per mezzo della formazione e di campagne informative.
Gli emendamenti 7.9 e 7.10 riguardano la previsione del possesso dell’attestato di conformità in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro ai fini della sottoscrizione di convenzioni con le istituzioni scolastiche da parte delle imprese.
L’emendamento 15.3 prevede la cessione dei crediti di imposta per il finanziamento, a beneficio dell’impresa, degli investimenti per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale. Inoltre, l’emendamento 16.0.5 è finalizzato alla tutela dei lavoratori esposti a PFAS.
Il senatore MAZZELLA (M5S) segnala in primo luogo gli emendamenti riferiti all’articolo 2, concernenti la tutela della sicurezza nel settore agricolo. In particolare, l’emendamento 2.0.4 prevede l’istituzione del Fondo per la prevenzione degli incidenti in itinere e l’emendamento 2.0.5 è mirato al contrasto al fenomeno del caporalato.
Per quanto riguarda l’articolo 4, segnala l’obiettivo del potenziamento del contingente dei carabinieri per la tutela del lavoro, mentre l’emendamento 4.0.1 disciplina l’istituzione del salario minimo legale. Il successivo 4.0.2 prevede l’istituzione della Direzione distrettuale del lavoro e del Procuratore nazionale del lavoro.
Si sofferma quindi sull’emendamento 5.0.5, con il quale si intende istituire un Fondo per l’attivazione presso le prefetture di un numero verde dedicato alla segnalazione dei mancati infortuni. Dopo aver illustrato le proposte in materia di accomodamenti ragionevoli a tutela delle persone con disabilità, segnala l’emendamento 17.0.6, istitutivo dell’APE sociale per i lavoratori del settore edile.
Il presidente ZAFFINI dichiara chiusa la fase dell’illustrazione degli emendamenti.
Dichiara quindi improponibili gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 2.0.1, 3.7, 3.0.2, 4.9, 4.0.1, 5.0.23, 10.6, 13.13, 13.14, 13.15, 13.17, 14.0.2, 14.0.3, 14.0.4, 16.0.3, 16.0.4, 17.0.5, 18.0.5, 18.0.6, 18.0.7, 19.0.3, 20.0.1, 20.0.2, 20.0.3, 20.0.6, 20.0.7 e 20.0.8, in quanto estranei all’oggetto del provvedimento. Si riserva di pronunciarsi sui testi 2 da ultimo presentati.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(1714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)
Intervenendo in sostituzione del relatore designato, il presidente ZAFFINI (FdI) segnala innanzitutto che l’articolo 1 del decreto-legge in esame apporta modifiche al testo unico sull’immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. In primo luogo modifica alcuni termini temporali previsti nell’ambito delle procedure per il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ordinario o stagionale, relativi a cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea o apolidi. Intervenendo sulla disciplina dei termini per la decisione sul nulla osta al lavoro da parte dello sportello unico per l’immigrazione, dispone la decorrenza dalla data in cui la richiesta nominativa del datore di lavoro rientra nell’ambito della quota massima stabilita dalla programmazione dei flussi di ingresso.
È inoltre elevato da sette a quindici giorni il termine entro il quale, dopo il rilascio del nulla osta, il datore di lavoro deve procedere alla conferma della richiesta di nulla osta.
Il termine decorrente dalla data di ingresso del lavoratore nel territorio nazionale, entro il quale il lavoratore e il datore di lavoro devono stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato, è portato da otto a quindici giorni.
È quindi previsto che la conferma del nulla osta, il contratto di soggiorno e l’eventuale documentazione da allegare, nonché la richiesta di nulla osta pluriennale nell’ambito del lavoro stagionale possano essere presentati anche tramite le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o tramite soggetti appartenenti ad alcune categorie di professionisti.
Ulteriori disposizioni impongono alle amministrazioni di svolgere i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite: dal datore di lavoro ai fini del rilascio dell’autorizzazione al lavoro in casi particolari; dall’organizzazione promotrice del programma di volontariato ai fini del rilascio del nulla osta per volontariato; dall’istituto di ricerca ai fini del rilascio del nulla osta per ricerca; dal datore di lavoro ai fini del rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri altamente qualificati; dall’entità ospitante ai fini del rilascio del nulla osta al trasferimento intra-societario di lavoratori stranieri.
L’articolo 2 dispone in tema di semplificazione e accelerazione dei procedimenti per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con lavoratori stranieri, novellando gli articoli da 22 a 24 del testo unico sull’immigrazione.
Alcune modifiche riguardano la fase procedurale precedente la presentazione di richiesta di nulla osta al lavoro, nonché la definizione di limiti numerici (per ciascun datore di lavoro) delle richieste medesime. In primo luogo, si pone a regime la fase della precompilazione dei moduli di domanda prestabiliti come fase precedente alle richieste di nulla osta che si intendono presentare nell’ambito dei termini temporali stabiliti dalla programmazione dei flussi di ingresso. La novella disciplina altresì lo svolgimento dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni così effettuate e prevede che l’Ispettorato nazionale del lavoro possa effettuare verifiche sulle domande precompilate rese disponibili dal Ministero dell’interno, al fine dell’eventuale esclusione anticipata dei datori di lavoro dall’ambito della procedura di richiesta di nulla osta.
Un’ulteriore modifica pone a regime il limite di tre richieste di nulla osta per ciascun datore di lavoro. Tale limite non si applica alle richieste presentate tramite le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o soggetti appartenenti ad alcune categorie di professionisti ovvero tramite le agenzie di somministrazione di lavoro, a condizione che questi garantiscano che il numero delle richieste presentate sia proporzionale al volume degli affari o dei ricavi o compensi dichiarati ai fini dell’imposta sul reddito.
Ulteriori disposizioni attengono alla procedura prevista per gli stranieri che abbiano seguito un percorso di istruzione e formazione nei Paesi di origine: è eliminato il requisito secondo il quale la domanda per il visto di ingresso deve essere corredata della conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro; è previsto che nella comunicazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai ministeri dell’interno e degli esteri siano indicate le generalità, oltre che dei partecipanti ai corsi, dei datori di lavoro, ove conosciuti, nonché, al termine dei corsi, le generalità dei datori di lavoro interessati all’assunzione dei partecipanti; è esteso a dodici mesi, in via sperimentale sino al 31 dicembre 2027, il termine per presentare la domanda di visto di ingresso allorquando siano state completate le attività di istruzione e formazione nei Paesi di origine.
L’articolo 4, comma 1, reca modifiche agli articoli 18 e 18-bis del testo unico sull’immigrazione. In particolare, amplia da sei mesi a un anno la durata dei permessi di soggiorno rilasciati per motivi di protezione sociale e alle vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, con possibilità di proroga per consentire l’inserimento socio-lavorativo.
Stabilisce quindi che l’Ispettorato nazionale del lavoro, nell’esprimere il parere all’autorità giudiziaria o al questore in merito al rilascio di un permesso di soggiorno per le vittime di caporalato, è tenuto a tramettere ogni elemento ritenuto utile a sostegno del parere medesimo.
Riconosce inoltre ai titolari di permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale o in quanto vittime di violenza domestica la possibilità di beneficiare dell’assegno di inclusione, disponendo la non applicabilità nei loro confronti delle norme vigenti che prevedono, ai fini della fruizione del beneficio, specifici requisiti di cittadinanza, residenza, soggiorno e di condizione economica.
Il comma 2 interviene sulla normativa recata dall’articolo 6 del decreto-legge n. 145 del 2024, che prevede la possibilità di beneficiare dell’assegno di inclusione per il lavoratore titolare di un permesso di soggiorno vittima di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, specificando che l’estensione della sua applicabilità ai familiari del lavoratore ivi prevista non riguarda le disposizioni in tema di assegno sociale.
L’articolo 5 proroga fino al 2028 la possibilità di ingresso e soggiorno extra-quote per un massimo di 10.000 lavoratori stranieri da impiegare per assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o anziane oppure di bambini fino a sei anni.
L’articolo 6 dispone che il contingente d’ingresso degli stranieri ammessi a partecipare a programmi di volontariato in Italia, definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sia determinato non più annualmente, bensì nell’ambito di un triennio.
L’articolo 8 estende agli enti religiosi civilmente riconosciuti la possibilità di partecipare alle riunioni del Tavolo per il contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e stabilizza l’operatività del Tavolo stesso, abrogando il previgente limite di tre anni.
L’articolo 9 include gli enti autorizzati all’attività di intermediazione e all’erogazione di servizi per il lavoro fra i soggetti che possono accedere al Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera.
L’articolo 10 estende al biennio 2026-2027 la possibilità per il Ministero dell’interno di avvalersi della Croce Rossa italiana per la gestione del punto di crisi di Lampedusa.
In conclusione, presenta una proposta di parere favorevole.
Intervenendo per dichiarazione di voto contrario a nome del Gruppo, la senatrice ZAMPA (PD-IDP) lamenta l’inadeguatezza del provvedimento in esame rispetto alla gestione del fenomeno migratorio, che viene irresponsabilmente associato alla questione della sicurezza, secondo logiche puramente strumentali.
Osserva che, pur ponendo alcuni correttivi alle rigidità del sistema delle quote, il provvedimento non reca alcun miglioramento a una normativa lacunosa, che facilita la creazione di ampie sacche di irregolarità, riguardanti soggetti entrati regolarmente in Italia. Ritiene che i vantaggi sul piano dello sviluppo economico che comporta l’immigrazione regolare di lavoratori dovrebbero indurre a una trattazione della questione maggiormente serena e non orientata ideologicamente.
La senatrice CASTELLONE (M5S) rileva che il decreto-legge in esame non reca alcuna misura utile all’inserimento lavorativo. I lavoratori stranieri che giungono in maniera regolare e che restano privi di occupazione a causa della condotta del datore di lavoro rimangono infatti in situazione di irregolarità e di grave incertezza. Risulta pertanto elusa l’urgenza di ridurre gli spazi di irregolarità determinati dalla normativa vigente.
Preannuncia pertanto il voto contrario del proprio Gruppo.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS), intervenendo per dichiarazione di voto contrario, lamenta il reiterarsi di provvedimenti a carattere emergenziale relativamente a una materia che, come auspicato dallo stesso sistema delle imprese, richiede una programmazione attenta dei flussi, anche allo scopo di prevenire fenomeni quali il caporalato e l’ampliarsi delle aree di irregolarità. Rileva che queste ultime sono tra l’altro favorite dall’insufficienza del personale delle rappresentanze italiane all’estero addetto alla gestione delle pratiche riguardanti l’afflusso di cittadini stranieri per motivi di lavoro. Evidenzia che il complesso delle carenze nella gestione dei flussi migratori alimenta la clandestinità e crea indebite sovrapposizioni con il tema della sicurezza.
Formula quindi l’auspicio di un confronto aperto fra le diverse forze politiche sul complesso della materia, che tenga conto delle questioni del lavoro, del sistema produttivo e delle dinamiche demografiche.
Nel preannunciare il voto contrario del proprio Gruppo, la senatrice FURLAN (IV-C-RE) segnala la necessità di un cambiamento complessivo della normativa in materia di immigrazione, in considerazione delle difficoltà patite dai lavoratori immigrati e dalle imprese. Occorre allo scopo tenere conto dell’elevato fabbisogno di lavoro di origine straniera da parte delle imprese e ormai anche delle famiglie, nonché dell’impatto positivo della presenza di tali lavoratori sul piano delle entrate tributarie e del contrasto alle dinamiche demografiche sfavorevoli.
Il senatore ZULLO (FdI) ha la parola per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo, osservando che il provvedimento in esame reca una serie di utili correttivi alla disciplina previgente, adeguando l’ordinamento ai bisogni del sistema produttivo di giovarsi di forza lavoro regolare.
La senatrice TERNULLO (FI-BP-PPE) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, richiamando i miglioramenti recati dal decreto-legge in esame, con particolare riguardo alla maggiore efficienza dei sistemi di protezione sociale.
Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole presentata dal relatore è infine posta in votazione, risultando approvata.
(1670) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)
La relatrice LEONARDI (FdI) segnala, per quanto di competenza, che il disegno di legge in esame, al numero 2 della lettera c) dell’articolo unico, prevede espressamente che nella materia di competenza legislativa esclusiva regionale “Ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto” sia ricompresa anche la “disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva”.
Le successive lettere e), f) e g) modificano le materie di competenza legislativa esclusiva e concorrente delle province autonome. In particolare, per quanto qui rileva, viene specificato che la competenza esclusiva in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto comprende anche la disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva.
In conclusione, presenta una proposta di parere favorevole, che, in assenza di richieste di intervento, viene posta in votazione.
Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/782, che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell’assistenza generale, dentista e farmacista (n. 343)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 19 novembre.
Il presidente ZAFFINI rammenta che è già stata aperta la discussione generale e che l’atto del Governo in esame è tuttora assegnato con riserva, in attesa del prescritto parere della Conferenza Stato-regioni.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) rileva l’utilità di disporre di informazioni circa la programmazione dei lavori della Conferenza Stato-regioni relativamente al provvedimento in esame.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,35.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
Art. 3
3.44 (testo 2)
All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:
- a)dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«4-bis. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a modificare il decreto 18 settembre 2024, n. 132 recante il Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili al fine di disporre l’effettiva istituzione della Commissione territoriale di cui all’articolo 7 in ogni territorio entro i successivi 60 giorni nonché prevedendo l’obbligo di riunione su richiesta di almeno una sua componente o del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale per verificare l’attuazione della patente ed analizzare eventuali problematiche rilevate.
4-ter. All’articolo 73 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, Allegato I.01, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all’articolo 2, comma 1, dopo la parola “territoriale” sono inserite le seguenti “sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”;
- b)all’articolo 4, comma 2:
1) dopo le parole “retribuzione annua” sono inserite le seguenti “a parità di inquadramento professionale o di scala salariale”;
2) dopo la lettera d) è inserita la seguente “d-bis) indennità di lavoro straordinario e festivo”;
3) dopo la lettera e) è inserita la seguente “e-bis) premi di produzioni e o risultato”;
- c)all’articolo 4, comma 3:
1) dopo la lettera c) è inserita la seguente “c-bis) disciplina delle ferie;”;
2) dopo la lettera f) è inserita la seguente “f-bis) formazione”;
- d)all’articolo 4, ai commi 4 e 5, le parole “marginali” sono sostituite dalle seguenti “reciprocamente compensati”;
- e)all’articolo 4, comma 5:
1) dopo le parole “da adottarsi” sono inserite le seguenti “previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 “;
2) le parole “entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente allegato” sono sostituite dalle seguenti “entro il 31 marzo 2026”;
3) le parole “per la determinazione delle modalità” sono sostituite dalle seguenti “per la definizione del metodo di determinazione”;
4) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “, fatti salvi gli obblighi e le tutele derivanti dalla legislazione vigente in materia di sicurezza sul lavoro”.».
3.50 (testo 2)
Castellone, Guidolin, Mazzella
Dopo il comma 6 inserire il seguente:
«6-bis. All’articolo 1, comma 445, lettera d), numero 2) della legge 30 dicembre 2018, n. 145 la parola: “10” è sostituita dalla seguente: “30”.».
3.51 (testo 2)
Castellone, Guidolin, Mazzella
Dopo il comma 6 inserire il seguente:
«6-bis. All’articolo 1, comma 445, lettera e) della legge 30 dicembre 2018, n. 145 la parola: “raddoppiate” è sostituita dalla seguente: “triplicate”.».
Art. 5
5.83 (testo 2)
Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:
«d-bis) dopo l’articolo 37 è inserito il seguente: “Articolo 37-bis. (Formazione 16 ore MICS) – 1. lavoratori di aziende che, a prescindere dal settore di appartenenza, operano nell’ambito di un cantiere temporaneo o mobile di cui al Titolo IV del D.lgs. n. 81/2008, sono tenuti ad effettuare il corso formativo “16 ore MICS”, presso gli Organismi paritetici del settore edili, promananti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di cui all’art. 2, comma 1, lett. ee) del predetto decreto. La medesima disposizione si applica anche ai lavoratori autonomi che operano nei suddetti cantieri.
2.Ove la predetta formazione riguardi lavoratori stranieri, sia dipendenti che autonomi, il corso formativo inerente le “16 ore MICS”, dovrà prevedere ore di formazione destinate all’insegnamento, in lingua italiana, della terminologia tecnica di cantiere.
- All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica.”».
5.0.16 (testo 2)
La Relatrice
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Aggiornamento delle tabelle Inail di indennizzo del danno biologico in capitale e in rendita)
- Ai fini dell’adeguamento all’ammontare annuo dell’assegno sociale, dal 1° gennaio 2026 la tabella di indennizzo del danno biologico in capitale approvata con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 aprile 2019 è sostituita dalla tabella allegato 1 e la tabella di indennizzo del danno biologico in rendita approvata con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000 è sostituita dalla tabella allegato 2.
- I successivi adeguamenti delle tabelle di cui al comma 1 sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali su delibera del Consiglio di amministrazione dell’Inail, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
- Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 48.700.000 euro per l’anno 2026, a 113.500.000 euro per l’anno 2027, a 133.400.000 euro per l’anno 2028, a 142.400.000 euro per l’anno 2029, a 151.500.000 euro per l’anno 2030, a 160.900.000 euro per l’anno 2031, a 170.400.000 euro per l’anno 2032, a 180.100.000 euro per l’anno 2033, a 190.100.000 euro per l’anno 2034 e a 200.200.000 euro dall’anno 2035, si provvede a carico del bilancio dell’Inail con le risorse derivanti dal gettito dei premi assicurativi.».
Tab.1 – Nuova tabella di indennizzo danno biologico in capitale – Gradi 6%-15% (importi in euro)
Tab.2 – Nuova tabella di indennizzo danno biologico in rendita – Gradi 16%-100% (importi in euro)
Art. 8
8.0.2 (testo 2)
La Relatrice
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Assunzioni dirette)
- Le persone che subiscono un’invalidità permanente superiore al cinquanta per cento per effetto di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonché, in caso di morte per infortunio sul lavoro o per malattia professionale o a causa dell’aggravarsi delle relative mutilazioni o infermità, i soggetti di cui all’articolo 85, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, godono del diritto al collocamento obbligatorio nei termini di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407. Il comma 123 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.».
Art. 18
18.6 (testo 2)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 717 è inserito il seguente: «717-bis. Le risorse assegnate al Club alpino italiano e destinate alle attività del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico di cui all’articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 162, all’articolo 145, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 8-bis della legge 21 marzo 2001, n. 74, introdotto dall’articolo 37-sexies del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché quelle di cui al precedente comma 717, sono trasferite dal Ministero del turismo al bilancio autonomo del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico.».”.























