Riunione n. 18
GIOVEDÌ 15 GENNAIO 2026
Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
Orario: dalle ore 8,40 alle ore 8,55
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 65 E CONNESSI (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MORTE VOLONTARIA MEDICALMENTE ASSISTITA)
MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 2026
368ª Seduta
Presidenza del Presidente
indi della Vice Presidente
La seduta inizia alle ore 15,35.
IN SEDE CONSULTIVA
(1685) Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l’utilizzazione dei corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente ZAFFINI dichiara chiusa la discussione generale.
Ha quindi la parola la relatrice MINASI (LSP-PSd’Az), la quale presenta una proposta di parere favorevole, ritenendo che la questione posta dalla senatrice Tubetti nel corso del dibattito, pur meritevole di attenzione, sia da trattare in altra sede.
Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere è posta in votazione, risultando approvata.
Il presidente ZAFFINI constata l’unanimità della deliberazione.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (n. 364)
(Parere al Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 2022, n. 129. Esame e rinvio)
Il relatore ZULLO (FdI) rileva in primo luogo che lo schema di decreto in esame reca un complesso di integrazioni e correzioni al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200; quest’ultimo, in attuazione della disciplina di delega di cui alla legge 3 agosto 2022, n. 129, ha operato una revisione della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), operata in via principale mediante novelle al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Lo schema di decreto integrativo e correttivo in esame è stato predisposto in base alla medesima disciplina di delega di cui alla legge n. 129 del 2022.
La novella di cui all’articolo 1 dello schema prevede che gli statuti o i regolamenti di organizzazione e funzionamento degli IRCCS di diritto pubblico possano contemplare anche: il conferimento dell’incarico di consulente esperto, con funzioni di supporto e assistenza al direttore scientifico, nell’ambito di aree o progetti di ricerca specificamente individuati dal medesimo direttore; il conferimento degli incarichi di responsabile di ricerca clinica e di infermiere di ricerca clinica, con riferimento alle funzioni organizzative inerenti alle sperimentazioni cliniche.
L’articolo 2 dello schema reca una norma abrogativa, che si connette con la novella di cui al successivo articolo 3, la quale ridefinisce la disciplina delle reti di ricerca degli IRCCS.
L’articolo 4 concerne in primo luogo il regime di incompatibilità con altre attività dei direttori scientifici degli IRCCS di diritto pubblico. Al riguardo, la novella ridefinisce le esclusioni dal divieto di esercizio di un altro rapporto di lavoro (pubblico o privato); nel testo vigente, il divieto è posto in via assoluta, fatta salva l’attività di ricerca preclinica, clinica, traslazionale e di formazione, esercitata nell’interesse esclusivo dell’Istituto, senza ulteriore compenso; la novella prevede la compatibilità con l’impegno di professore universitario a tempo definito e consente in generale l’esercizio di attività di ricerca preclinica, clinica, traslazionale, nonché l’esercizio di attività di consulenza scientifica, anche in ambito internazionale, purché essa sia svolta nell’interesse esclusivo dell’Istituto, e l’esercizio di attività clinico-assistenziale, limitatamente alla responsabilità e alla gestione di specifici programmi, infradipartimentali o interdipartimentali, finalizzati all’integrazione delle attività assistenziali, formative e di ricerca dell’IRCCS. Inoltre, il successivo articolo 8, comma 1, lettera b), prevede che il suddetto nuovo regime si applichi, su domanda, anche ai direttori scientifici in carica al momento di entrata in vigore del presente decreto. A tale riguardo, il RELATORE rileva l’opportunità di valutare la coerenza della novella proposta rispetto alla norma di delega in materia di incompatibilità dei direttori scientifici degli IRCCS di diritto pubblico.
L’articolo 4, inoltre, definisce le procedure e i requisiti per il conferimento negli IRCCS di diritto pubblico degli incarichi di consulente esperto, responsabile di ricerca clinica e infermiere di ricerca clinica.
L’articolo 4, secondo la relazione illustrativa, prevederebbe anche l’estensione agli IRCCS di diritto pubblico trasformati in Fondazioni della disciplina, vigente per gli altri IRCCS di diritto pubblico, sulla composizione delle commissioni per le selezioni relative al conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa.
Le novelle di cui all’articolo 5 concernono specificamente gli IRCCS di diritto privato. Si prevede che: essi possano, al fine del miglioramento della qualità e dell’efficienza dell’attività di ricerca sanitaria, valorizzare i rapporti di lavoro dei ricercatori dipendenti in analogia ai corrispondenti profili professionali del ruolo della ricerca sanitaria; gli atti di organizzazione dei medesimi Istituti possano contemplare il conferimento degli incarichi di consulente esperto, di coordinatore di ricerca clinica e di infermiere di ricerca clinica; l’obbligo vigente di invio annuo al Ministero della salute dei rendiconti finanziari dell’attività, economica e non economica, si applichi con esclusivo riferimento all’attività di ricerca e ai relativi finanziamenti pubblici ottenuti. In correlazione con quest’ultima modifica, si sopprime l’obbligo di invio di un bilancio separato per i fondi pubblici, mentre vengono confermati gli altri invii annui obbligatori.
L’articolo 6 concerne una delle condizioni poste per il riconoscimento del carattere scientifico dell’Istituto, costituita da un limite minimo percentuale di ricercatori aventi un contratto di lavoro subordinato (limite pari al 35 per cento e commisurato al totale dei ricercatori medesimi). La norma vigente esclude da tale computo sia il personale preposto all’assistenza sanitaria sia il personale distaccato in via esclusiva in base alle convenzioni con le università. La novella sopprime l’esclusione della suddetta seconda categoria di personale.
L’articolo 7 modifica l’ambito dei rendiconti finanziari dell’attività, economica e non economica, che gli IRCCS di diritto pubblico devono inviare annualmente al Ministero della salute. La novella specifica che l’ambito di tali rendiconti è circoscritto all’attività (economica e non economica) di ricerca e ai relativi finanziamenti pubblici ottenuti.
L’articolo 8, comma 1, lettera a), ridefinisce l’ambito di disposizioni demandate a decreti ministeriali e modifica la procedura di emanazione dei medesimi decreti. Tra l’altro, si inserisce nell’ambito del rinvio a decreti ministeriali la determinazione del numero massimo di aree tematiche di afferenza per gli IRCCS politematici e si sopprime dal medesimo ambito la revisione dei requisiti, già fissati in via legislativa, per la partecipazione, da parte di un IRCCS, a reti di ricerca inerenti ad aree tematiche diverse rispetto all’area per la quale l’Istituto gode del riconoscimento.
L’articolo 9 specifica che le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione dei compiti derivanti dal presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il PRESIDENTE sollecita una riflessione in merito all’opportunità di svolgere un breve ciclo di audizioni.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) si esprime in senso favorevole, sottolineando la necessità di disporre di adeguati approfondimenti sulla normativa in esame, nonché di analizzare la questione dei livelli di efficacia ed efficienza degli IRCCS anche alla luce dell’evoluzione delle reti di ricerca.
La senatrice CASTELLONE (M5S) ritiene utile lo svolgimento di audizioni, con particolare riguardo all’approfondimento dell’aspetto dell’integrazione degli IRCCS nel Servizio sanitario nazionale, volta al complessivo potenziamento delle possibilità di assistenza e cura.
Il presidente ZAFFINI (FdI) rammenta l’impostazione originaria alla base dell’istituzione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, specificamente centrata sull’attività di ricerca traslazionale. Rileva quindi la necessità di licenziare un parere adeguatamente meditato.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) dichiara il favore del proprio Gruppo rispetto allo svolgimento di audizioni, nella prospettiva di rendere maggiormente omogenei i livelli di efficienza e qualità nei diversi territori, nonché di valorizzare il ruolo del direttore scientifico nell’ambito della promozione delle attività di ricerca.
La senatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az) auspica che tramite i necessari approfondimenti la Commissione possa esprimere una posizione sufficientemente articolata in un’ottica di miglioramento nella gestione degli IRCCS, tenuto conto della loro valenza strategica nell’ambito del sistema sanitario.
Non ravvisando motivi di contrarietà allo svolgimento di audizioni, il relatore ZULLO (FdI) richiama l’attenzione sulla necessità di porre particolare attenzione agli aspetti del coordinamento fra le diverse disposizioni recate dai successivi interventi legislativi in materia di IRCCS.
Il PRESIDENTE propone le ore 12 di domani quale termine per la segnalazione dei soggetti da audire, nel limite di uno per Gruppo.
Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.
IN SEDE REFERENTE
(647) RUSSO e altri. – Delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico
(739) Maria Domenica CASTELLONE e altri. – Disposizioni in materia di diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, di detrazione delle spese per i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali e di inclusione sociale e lavorativa
(1289) BOCCIA e altri. – Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico e misure a tutela e a sostegno delle persone con disturbi dello spettro autistico e dei loro familiari
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta dell’11 febbraio 2025.
Il presidente ZAFFINI dà conto della calendarizzazione della discussione in Assemblea dei disegni di legge in titolo. Si procede, quindi, all’illustrazione degli emendamenti riferiti al testo base, disegno di legge n. 647.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) illustra l’emendamento 1.3, inteso a integrare l’articolo 1 con un riferimento all’articolo 27 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
La senatrice CASTELLONE (M5S) interviene sull’emendamento 1.0.1, recante disposizioni mirate ad agevolare la diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, nonché di consentire una più ampia possibilità di fruizione di percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali a fronte della presenza di liste d’attesa eccessivamente lunghe, per mezzo di consistenti agevolazioni fiscali.
L’emendamento 1.0.2 interviene invece sulla legge n. 134 del 2015 integrandola con una disposizione concernente la definizione e la diagnosi di autismo.
Il senatore MAZZELLA (M5S) illustra l’emendamento 2.15, inteso ad agevolare la formazione professionale nell’ambito della scuola secondaria di secondo grado per gli studenti con disturbo dello spettro autistico.
La senatrice CASTELLONE (M5S) ha la parola sull’emendamento 2.10, teso a sopprimere la previsione di corsi di laurea specifici per gli studenti con disturbi dello spettro autistico, la quale a suo avviso contraddice il comune accordo riguardo l’opportunità dell’inserimento nei percorsi di studio ordinari, da facilitare per mezzo dell’impiego di tutor.
La senatrice Aurora FLORIDIA (Aut (SVP-PATT, Cb)) aggiunge la propria firma all’emendamento 2.10.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) illustra l’emendamento 2.1, sostitutivo dell’articolo 2 del disegno di legge n. 647. Il testo proposto deriva da una profonda riflessione basata sulle esperienze concrete nell’ambito della formazione professionale e nell’inserimento lavorativo. In particolare, l’emendamento prevede la predisposizione di progetti individualizzati, adeguati alle specificità delle singole persone con disturbo dello spettro autistico. L’inserimento lavorativo è inoltre incentivato attraverso la previsione di un esonero contributivo totale per i primi tre anni a favore dei datori di lavoro.
La senatrice FURLAN (IV-C-RE) richiama l’attenzione sull’emendamento 2.11, identico all’emendamento 2.10, esprimendo condivisione rispetto a quanto precedentemente esposto dalla senatrice Castellone. Prosegue dando illustrazione dell’emendamento 2.17, il quale prevede progetti di partenariato socio-economico mirati a migliorare le possibilità di inserimento lavorativo.
Sull’emendamento 2.20 interviene il senatore MAZZELLA (M5S), il quale pone in evidenza la necessità del coinvolgimento delle imprese sociali e delle cooperative sociali, risultando insufficiente il richiamo alle agenzie di somministrazione di lavoro recato dalla lettera c) del comma 1.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) illustra l’emendamento 2.25, volto a valorizzare l’apporto degli enti del Terzo settore.
Il senatore MAZZELLA (M5S) illustra l’emendamento 4.0.1, volto all’istituzione del Registro nazionale delle malattie del neuro-sviluppo, al fine di disporre di uno strumento adeguato alla conoscenza di un aspetto particolarmente importante nell’ambito della programmazione sanitaria, in un’ottica di prevenzione delle difficoltà connesse all’integrazione dei dati raccolti sulla base di normative regionali.
La presidente CANTU’ pone in evidenza l’utilità di un’attenta valutazione delle proposte emendative ai fini del miglioramento del testo base. Proposte quali quelle contenute nell’emendamento 4.0.1 possono peraltro costituire oggetto di specifici ordini del giorno anche ampiamente condivisi. Ricorda inoltre che la Presidenza non si è ancora pronunciata circa la proponibilità degli emendamenti.
Tutti gli emendamenti che non sono stati oggetto di intervento sono infine dati per illustrati.
Il presidente ZAFFINI dichiara quindi conclusa la fase dell’illustrazione degli emendamenti.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,35.
Riunione n. 93
MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 2026
Presidenza del Presidente
Orario: dalle ore 16,35 alle ore 16,55.
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
MARTEDÌ 13 GENNAIO 2026
367ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 11,15.
IN SEDE CONSULTIVA
(1685) Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l’utilizzazione dei corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio )
La relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) ricapitola in primo luogo le finalità della Convenzione del 1992 sulla protezione e l’utilizzazione dei corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, mentre il Protocollo oggetto del disegno di legge in esame è inteso a promuovere la protezione della salute umana e del benessere individuali e collettivi attraverso il miglioramento della gestione delle acque, la protezione degli ecosistemi, la prevenzione, il controllo e la riduzione delle malattie connesse all’acqua in un quadro di sviluppo sostenibile (articolo 1).
Dopo aver elencato le definizioni utilizzate (articolo 2), il Protocollo definisce il proprio ambito di applicazione (articolo 3), il quale è relativo alle acque superficiali, alle acque sotterranee, agli estuari, alle acque costiere utilizzate a scopi ricreativi o per l’allevamento ittico o per l’allevamento e la pesca dei molluschi, alle acque interne generalmente disponibili per la balneazione, alle acque estratte, trattate e fornite per usi diversi (idropotabile, industriale, irriguo) e alle acque reflue.
Le Parti sono tenute ad adottare misure appropriate per prevenire, controllare e ridurre le malattie connesse all’acqua e ad approntare sistemi integrati di gestione delle acque finalizzati a un uso sostenibile delle risorse idriche e al raggiungimento di una qualità delle acque che non metta in pericolo la salute umana, consentendo la protezione degli ecosistemi acquatici (articolo 4).
Il testo definisce quindi principi e strategie che le Parti sono chiamate ad adottare (articolo 5) in vista del raggiungimento degli obiettivi di un accesso all’acqua potabile per tutti e di una fornitura di servizi di raccolta e depurazione per tutti. Le Parti dovranno inoltre stabilire e aggiornare periodicamente obiettivi locali e nazionali finalizzati ad assicurare un alto livello di protezione contro le malattie connesse all’acqua (articolo 6).
Il Protocollo individua altresì le modalità per raccogliere e valutare i progressi realizzati in vista del conseguimento degli obiettivi attesi (articolo 7), per definire i sistemi completi di sorveglianza e allarme rapido a livello nazionale o locale (articolo 9), per garantire adeguate forme di sensibilizzazione pubblica, istruzione, formazione, informazione, ricerca e sviluppo (articoli 9 e 10).
Le Parti sono poi tenute a cooperare e a prestarsi mutua assistenza al fine di: facilitare il raggiungimento degli obiettivi; definire obiettivi specifici; sviluppare indicatori di qualità; istituire sistemi coordinati o comuni di sorveglianza e assistenza in caso di epidemie o malattie; costituire sistemi informativi integrati e banche dati per lo scambio di informazioni; sostenere l’attuazione di piani nazionali e locali (articoli 11 e 12).
I successivi articoli del Protocollo disciplinano ulteriori aspetti relativi alla cooperazione fra le Parti in merito alle acque transfrontaliere (articolo 13), al sostegno internazionale alle azioni nazionali (articolo 14) e al controllo dell’osservanza delle disposizioni (articolo 15), alle riunioni e ai relativi obiettivi (articolo 16) e alle funzioni del Segretariato per l’attuazione del documento internazionale (articolo 17).
Infine, la relatrice evidenzia che l’articolo 3 del disegno di legge reca una clausola di invarianza finanziaria, secondo cui dall’attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La senatrice TUBETTI (FdI) richiama l’opportunità di valutare la possibilità di un aggiornamento della disciplina internazionale pattizia, al fine della risoluzione del problema degli inquinanti industriali presenti nelle acque dell’Isonzo.
Constatato che non vi sono altre richieste di intervento, il presidente ZAFFINI avverte che l’esame potrà proseguire in una successiva seduta, con l’auspicabile finalità di giungere all’approvazione di un parere condiviso. Soggiunge che spetta alla relatrice valutare la pertinenza delle indicazioni scaturite dal dibattito.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(989) ZULLO e altri. – Misure per il potenziamento della medicina di genere nel Servizio sanitario nazionale
(Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 29 luglio 2025.
Nel ricapitolare l’andamento dell’iter, il presidente ZAFFINI dà conto della calendarizzazione della discussione in Assemblea del disegno di legge in titolo, per cui si pone l’urgenza di disporre del prescritto parere della Commissione bilancio.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(1663) Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali
(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 7 gennaio.
Interviene sull’ordine dei lavori la senatrice ZAMPA (PD-IDP), che, nel ricordare che è in corso il ciclo di audizioni presso la Commissione di merito, sottolinea l’opportunità di disporre del contributo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Il presidente ZAFFINI fa presente che spetta ai Gruppi sollecitare nelle sedi idonee la programmazione dell’audizione da parte della 2a Commissione, che sta trattando il provvedimento in via primaria.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
(1684) Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014 nel corso della centotreesima sessione della Conferenza generale dell’OIL, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)
La relatrice MANCINI (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, finalizzato all’autorizzazione alla ratifica e all’esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra nel giugno 2014.
Il Protocollo è stato adottato in particolare allo scopo di colmare alcune lacune attuative della Convenzione n. 29 e di rendere più efficaci la prevenzione della tratta di essere umani a fini di sfruttamento della manodopera, la protezione e il risarcimento delle vittime del lavoro forzato.
Viene innanzitutto stabilito l’obbligo per gli Stati membri di adottare misure efficaci per prevenire ed eliminare l’utilizzo del lavoro forzato, per assicurare alle vittime la protezione e l’accesso ad azioni adeguate ed efficaci di ricorso e risarcimento, nonché per comminare sanzioni ai responsabili dei reati connessi al lavoro forzato o obbligatorio (articolo 1). Il testo prevede inoltre l’obbligo di elaborare, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, una politica e un piano d’azione nazionali per l’eliminazione effettiva e duratura del lavoro forzato o obbligatorio, in cui siano previste azioni sistematiche adottate dalle autorità competenti.
Il Protocollo specifica inoltre le misure per prevenire il lavoro forzato o obbligatorio, tra cui l’istruzione e l’informazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, azioni per estendere il campo di applicazione della nuova disciplina a tutti i settori dell’economia, il potenziamento dei servizi di ispezione del lavoro, la protezione delle persone – in particolare dei lavoratori migranti – contro eventuali pratiche abusive o fraudolente durante le procedure di reclutamento e collocamento al lavoro, nonché le azioni per affrontare le cause che determinano il rischio di lavoro forzato o obbligatorio e i fattori che lo aumentano (articolo 2).
È quindi previsto l’obbligo per gli Stati membri di adottare misure efficaci per identificare, liberare e proteggere le vittime del lavoro forzato o obbligatorio, per consentirne il recupero e la riabilitazione, così come altre forme di assistenza e sostegno (articolo 3).
Ai sensi dell’articolo 4 del Protocollo ogni Stato membro garantisce a tutte le vittime del lavoro forzato o obbligatorio, a prescindere dal loro status giuridico nel territorio nazionale, l’accesso a rimedi adeguati ed efficaci di risarcimento. Ciascuno Stato membro ha inoltre l’obbligo, conformemente ai principi fondamentali del proprio ordinamento giuridico, di adottare le misure necessarie per assicurare che le autorità competenti non siano tenute a perseguire o imporre sanzioni alle vittime del lavoro forzato o obbligatorio per la loro partecipazione ad attività illecite, che sono costrette a compiere come conseguenza diretta della sottomissione al lavoro forzato o obbligatorio.
L’articolo 5 prevede l’obbligo di cooperazione fra gli Stati per garantire la prevenzione e l’eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio.
Infine, la relatrice evidenzia che l’articolo 3 del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica reca una clausola di invarianza finanziaria, secondo cui dall’attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) giudica favorevolmente il provvedimento in esame, in considerazione dei rischi relativi alla diffusione a livello internazionale del lavoro forzato o obbligatorio. Osserva peraltro che l’efficacia dell’atto è subordinata all’adeguamento della legislazione nazionale, particolarmente riguardo alla protezione dei lavoratori migranti. In tale ottica, auspica che la clausola di invarianza finanziaria di cui all’articolo 3 del disegno di legge non limiti l’attuazione della disciplina recata dal Protocollo.
La senatrice CASTELLONE (M5S) esprime a sua volta il favore del proprio Gruppo riguardo alla ratifica del Protocollo, nel presupposto che la clausola di invarianza finanziaria non ne limiti l’applicazione concreta. Rimarca che vi sono forme di caporalato che rendono necessario un aumento delle possibilità di intervento delle istituzioni a tutela della dignità del lavoro.
Intervenendo in replica, la relatrice MANCINI (FdI) esprime apprezzamento per le considerazioni formulate, rilevando che gli sviluppi recenti della legislazione già consentono un aumento delle possibilità di controllo sulle condizioni di lavoro. Presenta quindi una proposta di parere favorevole.
Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è infine posta in votazione.
La Commissione approva. Il PRESIDENTE rileva che la deliberazione è stata unanime.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il presidente ZAFFINI si riserva, d’intesa con la Presidenza della 7a Commissione, di sconvocare la seduta delle Commissioni 7a e 10a riunite, prevista alle ore 8,45 di domani, qualora non dovessero pervenire in tempo utile gli attesi pareri della Commissione bilancio.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 11,35.
Riunione n. 92
MARTEDÌ 13 GENNAIO 2026
Presidenza del Vice Presidente
Orario: dalle ore 10,35 alle ore 11,10.
AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI VETERINARI ITALIANI (FNOVI), DELLA SOCIETA’ ITALIANA DI FITOTERAPIA (SIFIT), E DELLA SOCIETA’ ITALIANA DI OMEOPATIA E MEDICINA INTEGRATA (SIOMI) SUL DDL N. 1251 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERAPIE COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE)



























