GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 2026
378ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.
La seduta inizia alle ore 10,20.
IN SEDE REDIGENTE
(1730) Deputato DI GIUSEPPE e altri. – Modifica all’articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, residenti in Paesi che non appartengono all’Unione europea e non aderiscono all’Associazione europea di libero scambio, approvato dalla Camera dei deputati
(1187) BORGHESE. – Modifica della legge 23 dicembre 1978, n. 833, volta a garantire l’assistenza sanitaria ai pensionati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE)
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 3 febbraio.
Il presidente ZAFFINI dà conto degli emendamenti e dell’ordine del giorno presentati (pubblicati in allegato), riferiti al disegno di legge n. 1730, già assunto quale testo base, nonché dei pareri trasmessi dalle Commissioni 1a e 3a sul medesimo disegno di legge. Si riserva di pronunciarsi sulla proponibilità dell’ordine del giorno e degli emendamenti.
Avverte quindi che si può procedere all’illustrazione degli emendamenti.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) interviene sul complesso degli emendamenti a propria prima firma, ponendone in evidenza le principali finalità, consistenti nella modulazione del contributo sulla base della situazione economica soggettiva e nella garanzia dell’assistenza sanitaria a favore dei minorenni e delle persone con disabilità.
In assenza di ulteriori richieste di intervento, il presidente ZAFFINI dichiara conclusa la fase dell’illustrazione degli emendamenti. Tutti gli emendamenti che non sono stati oggetto di intervento sono pertanto dati per illustrati.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 10,25.
ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
G/1730/1/10
La Relatrice
La Commissione, in sede d’esame del disegno di legge n. 1730, recante Modifica all’articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, residenti in Paesi che non appartengono all’Unione europea e non aderiscono all’Associazione europea di libero scambio;
premesso che:
il disegno di legge recante “Modifica all’articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, residenti in Paesi che non appartengono all’Unione europea e non aderiscono all’Associazione europea di libero scambio” interviene in materia di tutela sanitaria per i cittadini italiani residenti all’estero;
l’articolo 32 della Costituzione riconosce la tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, garantendo cure gratuite agli indigenti;
una parte significativa dei cittadini iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) risiede in Paesi che non appartengono all’Unione europea, non aderiscono all’Associazione europea di libero scambio (EFTA) e hanno, però, stipulato con l’Italia Accordi o Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale in materia di assistenza sanitaria;
tali cittadini trovandosi in situazioni di particolare vulnerabilità sotto il profilo della tutela sanitaria, dovrebbero beneficiare dei meccanismi di coordinamento internazionale o di reciprocità che sono stati previsti nei precipui accordi e quindi a questi cittadini non dovrebbe estendersi l’applicazione della normativa di cui al presente disegno di legge;
considerato che:
appare necessario assicurare una disciplina ispirata a criteri di equità e parità di trattamento tra tutti i cittadini italiani residenti all’estero che abbiano precipui accordi bilaterali in materia sanitaria;
impegna il Governo:
a valutare l’opportunità di esplicitare che le disposizioni in materia di assistenza sanitaria previste dal provvedimento non si applicano nei confronti di cittadini italiani iscritti all’AIRE residenti in Paesi che hanno stipulato con l’Italia Accordi o Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale in materia di assistenza sanitaria.
Art. 01
01.1
All’articolo 1, premettere il seguente:
«Art. 01
(Finalità della legge)
- Al fine di garantire l’effettiva tutela della salute quale diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, in attuazione dell’articolo 32 della Costituzione, nonché ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la presente legge reca disposizioni volte a consentire la possibilità per i cittadini italiani iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), residenti in Paesi che non appartengono all’Unione europea (UE) e non aderiscono all’Associazione europea di libero scambio (EFTA), l’accesso alle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza garantiti ai cittadini residenti in Italia, nonché alla eventuale scelta del medico di base.».
Art. 1
1.1
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro
Al comma 1, dopo le parole: «di libero scambio,» aggiungere le seguenti: «e le persone senza residenza che abbiano la dimora abituale sul territorio italiano.»
Conseguentemente:
- a) dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al fine di dare completa attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo, i comuni assicurano la residenza a tutte le persone che vivono stabilmente e di fatto nel proprio territorio, senza dimora o che non abbiano una stabile abitazione, fissando la residenza in una via fittizia territorialmente non esistente ma equivalente in valore giuridico.»
- b) alla Rubrica, aggiungere, in fine, le parole:«e per le persone senza residenza.»
1.2
Al comma 1, sostituire le parole «sono iscritti», con le seguenti: «possono essere iscritti».
1.3
Al comma 1, dopo le parole «sono iscritti presso l’unità sanitaria locale», aggiungere le seguenti: «, anche eventualmente da loro indicata al momento del pagamento del contributo,».
Art. 2
2.1
Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «L’ammontare del contributo annuale di cui al comma 1 della presente legge non può essere inferiore ai 50 euro annuali e superiore ai 1.500 euro annuali, che possono essere versati anche su base mensile. In ogni caso, il contributo è proporzionato al reddito nell’ambito della quota minima e massima di cui al presente comma.».
2.2
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro
Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «L’ammontare del contribuito per il rilascio e il rinnovo della validità della tessera è determinato in 500 euro, con validità di dodici mesi dalla data di rilascio».
2.3
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro
Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «L’ammontare del contribuito per il rilascio e il rinnovo della validità della tessera è determinato in 2.000 euro, con validità di dodici mesi dalla data di rilascio».
2.4
Al comma 1, terzo periodo, sopprimere la parola «non».
2.5
La Marca, Zampa, Alfieri, Camusso, Delrio, Zambito
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
- a) al terzo periodo, sopprimere le parole«, non frazionabile,» e sostituire le parole«in 2000 euro annui» con le seguenti: «su base progressiva in base al reddito.»;
- b) sopprimere il quarto periodo.
2.6
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) al terzo periodo:
- a) sopprimere le seguenti parole:«, non frazionabile,»;
- b) sostituire le parole:«2000 euro annui», con le seguenti:«una quota tra i 500 euro e i 1500 euro su base annua, eventualmente frazionabile, previa richiesta motivata. Il contributo può essere proporzionato al reddito, posseduto dal richiedente, nell’ambito della quota minima e massima di cui al presente comma.»;
2) sostituire il quarto periodo con il seguente: «Con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro degli affari regionali e le autonomie, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definita l’articolazione del contributo in base al reddito del richiedente l’accesso alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale.».
2.7
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro
Al comma 1, terzo periodo, apportare le seguenti modifiche:
- a) sopprimere le parole«non frazionabile»;
- b) sostituire le parole: «2.000 euro annui» con le seguenti: «500 euro, con validità di dodici mesi dalla data di rilascio».
2.8
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «in 2.000 euro annui» con le seguenti: «secondo i seguenti criteri:
- a)per i cittadini iscritti all’AIRE che percepiscono una pensione, in proporzione al reddito lordo complessivo dell’anno precedente a quello della richiesta;
- b)per i cittadini iscritti all’AIRE che non percepiscono una pensione, in misura determinata in base all’età anagrafica del richiedente, secondo fasce d’età stabilite con decreto del Ministro della salute.».
2.9
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «2.000 auro annui» con le seguenti: «500 euro, con validità di dodici mesi dalla data di rilascio»
2.10
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «2.000 euro annui» con le seguenti: «1.000 euro con validità di dodici mesi dalla data di rilascio».
2.11
Al comma 1, sostituire le parole: «il rinnovo della validità della tessera è determinato in 2.000 euro annui» con le seguenti: «il rinnovo della validità della tessera è determinato in 1.000 euro annui».
2.12
Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole «e delle finanze», inserire le seguenti: «e del Ministro degli affari regionali e le autonomie, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,».
2.13
Al comma 1, dopo le parole «e delle finanze», aggiungere le seguenti: «, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,».
2.14
Al comma 1, dopo le parole «e delle finanze», aggiungere le seguenti: «, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,».
2.15
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Sono esonerati dal pagamento del contributo di cui al comma 1 i cittadini iscritti all’AIRE, residenti in Paesi che non appartengono all’Unione europea e non aderiscono al l’EFTA, che presentano uno dei seguenti requisiti:
- a)un’età inferiore ai diciotto anni, purché almeno un genitore o il tutore legale sia in possesso della tessera sanitaria nazionale in corso di validità ai sensi del comma 1 e i cittadini;
- b)un’età compresa tra i diciotto e i trent’anni;
- c)un’età superiore ai sessantacinque anni»
2.16
Al comma 2, dopo la parole «minorenni», inserire le seguenti: «e le persone disabili ai sensi del comma 3, dell’articolo 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104,».
2.17
Al comma 2, sopprimere le parole da «, purché», fino alla fine del comma.
2.18
Al comma 2, sostituire le parole «sia in possesso della tessera sanitaria nazionale in corso di validità ai sensi del», con le seguenti: «abbia fatto richiesta di rilascio della tessera sanitaria nazionale, conformemente a quanto previsto dall’».
2.19
La Marca, Zampa, Alfieri, Camusso, Delrio, Zambito
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esonerati dal contributo, inoltre, gli studenti iscritti a un corso di laurea equivalente, a un corso di laurea magistrale e a un corso di dottorato di ricerca, per tutta la durata del rispettivo corso di studi e comunque per un periodo non superiore a 4 anni dall’inizio del corso di laurea, 2 anni dall’inizio del corso di laurea magistrale e di 5 anni dall’inizio del corso di dottorato di ricerca.».
2.20
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Ai cittadini italiani residenti all’estero, titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani o aventi lo status di emigrato, certificato dall’ufficio consolare italiano competente per territorio, le prestazioni ospedaliere urgenti sono erogate a titolo gratuito e per un periodo massimo di novanta giorni nell’anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie, così come stabilito dal Decreto ministeriale 1 febbraio 1996 concernente “Determinazione delle tariffe relative alle cure urgenti ospedaliere prestate dal Servizio sanitario nazionale ai cittadini italiani e stranieri non assicurati.».
2.21
La Marca, Zampa, Alfieri, Camusso, Delrio, Zambito
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. I cittadini maggiorenni iscritti all’AIRE, residenti in Paesi che non appartengono all’UE e non aderiscono all’EFTA, titolari di trattamento previdenziale corrisposto da enti previdenziali italiani, soggetti a imposte in Italia, sono esonerati dal pagamento dell’importo del contributo di cui al comma 1. Al minor gettito derivante dall’esonero di cui al periodo precedente si provvede mediante compensazione con il pagamento del contributo di cui al comma 1.».
2.22
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. I pensionati residenti all’estero, iscritti all’AIRE, i quali percepiscono una pensione le cui trattenute fiscali vengono versate in Italia sono esonerati dal contributo volontario».
2.23
Al comma 3, sopprimere le parole da «dell’utente», fino alla fine del comma.
2.24
La Marca, Zampa, Alfieri, Camusso, Delrio, Zambito
Sopprimere il comma 4.
2.25
Al comma 4, dopo la parola «contributo», inserire la seguente: «, frazionabile,».
2.26
Al comma 4, sostituire le parole: «riferito al periodo annuale», fino alla fine del comma, con le seguenti: «relativamente all’anno o per gli anni per i quali si richiede l’iscrizione, alla unità sanitaria locale di riferimento.».
2.27
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro
Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «nonché dei contributi dovuti per il periodo di sospensione maggiorati degli interessi legali».
2.28
Al comma 4, sopprimere le parole da «nonché», fino alla fine del comma.
2.29
La Marca, Zampa, Alfieri, Camusso, Delrio, Zambito
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. A fronte del pagamento di 80 euro annui, i cittadini iscritti all’AIRE, residenti in Paesi che non appartengono all’UE e non aderiscono all’EFTA, possono chiedere l’assegnazione del solo medico di medicina generale e l’accesso alle prestazioni fornite dallo stesso, ad esclusione degli altri servizi erogati dal Servizio sanitario nazionale, fermo restando quelli previsti dalla normativa vigente.».
2.0.1
Pirro, Castellone, Guidolin, Mazzella
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Disposizioni concernenti i lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano in Svizzera)
- All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, i commi 237, 238 e 239 sono soppressi.»
2.0.2
Pirro, Castellone, Guidolin, Mazzella
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Disposizioni concernenti i lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano in Svizzera)
- All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, al comma 238, le parole: «compresa fra un valore minimo del 3 per cento e un valore massimo del 6 per cento, attuando la progressività del contributo in rapporto al reddito netto e ai carichi familiari, con un minimo di 30 euro ed un massimo di 200 euro per ogni mese lavorato,» sono sostituite con le seguenti: «compresa fra un valore minimo dell’1 per cento e un valore massimo del 1,5 per cento, attuando la progressività del contributo in rapporto al reddito netto e ai carichi familiari, con un minimo di 10 euro ed un massimo di 100 euro per ogni mese lavorato,».
Art. 4
4.1
Al comma 2, dopo le parole «Ministro dell’economia e delle finanze», aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.».
Riunione n. 3
GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 2026
Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,35
SEGUITO AUDIZIONE DELL’ISPETTORE GENERALE DELLA SANITA’ MILITARE E AUDIZIONE DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE, DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL FARMACO E DELLE POLITICHE IN FAVORE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DEL MINISTERO DELLA SALUTE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 366 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E ORDINATIVA DELLA SANITA’ MILITARE).
MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 2026
377ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 9,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(1623) Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il senatore ZULLO (FdI), intervenendo in discussione generale, ritiene il disegno di legge in esame apprezzabile, in primo luogo in ragione dell’esplicito obiettivo di superare le difformità nel godimento dei diritti civili e sociali, anche all’interno di un medesimo territorio regionale. Rileva che sono inoltre stabiliti con precisione i principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega, coerentemente con la finalità di garantire livelli essenziali delle prestazioni uniformi per la generalità dei cittadini. Osserva che un’ulteriore garanzia in tal senso è rappresentata dalla previa fissazione dei fabbisogni e dei costi standard.
Fa notare, quindi, che il dibattito finora svolto non ha posto in evidenza alcuna lacuna normativa riguardo alla tutela della fruizione dei diritti: ciò in conseguenza della completezza della disciplina recata dal disegno di legge, la quale riguarda effettivamente l’insieme dei diritti e delle prestazioni.
La senatrice FURLAN (IV-C-RE) rileva che il disegno di legge in esame deriva dall’esigenza delle forze di maggioranza di porre rimedio ai rilievi della Corte costituzionale in merito alla legge sull’autonomia differenziata. Tuttavia, la proposta è nella sostanza fortemente limitata dalla mancanza di previsioni relative alle risorse aggiuntive che pure sono indispensabili per l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Il provvedimento si limita pertanto a cristallizzare la situazione esistente, risultando elusa la questione fondamentale del superamento delle diseguaglianze fra le diverse realtà territoriali, a partire dall’accesso alle prestazioni sanitarie e ai sistemi di formazione.
Il PRESIDENTE, non essendovi altri iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione generale.
La relatrice MANCINI (FdI), in sede di replica, pone in evidenza gli obiettivi di riequilibrio gestionale sottesi al disegno di legge in esame, relativamente ai fabbisogni e ai costi, nella prospettiva di una complessiva responsabilizzazione dei soggetti coinvolti e della sostenibilità, peraltro in una cornice che accorda la priorità al godimento universale dei diritti.
In conclusione, presenta una proposta di parere favorevole.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) esprime preoccupazione per le conseguenze del disegno di legge in titolo, con particolare riguardo all’aumento delle diseguaglianze territoriali. Sottolinea che la preoccupazione è accentuata nel caso della materia sanitaria, in ragione della mancata individuazione dei LEP, in un quadro già caratterizzato da capacità difformi delle diverse regioni di erogare prestazioni sanitarie e dall’insufficienza del finanziamento statale. Segnala che una conseguenza prevedibile consiste nell’accentuarsi del fenomeno della mobilità sanitaria, il quale pone a rischio la tenuta delle strutture sanitarie delle regioni attualmente più efficienti.
Preannuncia quindi il voto contrario del proprio Gruppo.
La senatrice CASTELLONE (M5S) rileva che la rinuncia a destinare ulteriori risorse all’erogazione delle prestazioni non può che confermare le attuali difformità fra territori. Trova che tale questione sia particolarmente grave nel caso della sanità, il cui finanziamento non consente di porre rimedio alle diversità nelle possibilità di cura, con effetti significativi sulle stesse aspettative di vita. Rimarca che la rinuncia alla ricerca dell’uniformità in ambito sanitario è ulteriormente accentuata dalla prospettiva della competenza regionale circa la determinazione dell’equivalenza dei farmaci.
La delicatezza delle questioni connesse all’attuazione dell’autonomia differenziata consigliava peraltro, a suo avviso, un esame ben più approfondito e meditato da parte della Commissione, anche al fine di cogliere le implicazioni delle pronunce già adottate dalla Corte costituzionale. Dichiara infine il voto contrario del proprio Gruppo, richiamando la problematica della mancata individuazione dei LEP in materia sanitaria.
Nel dichiarare il voto favorevole della propria parte politica, la senatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az) pone in particolare evidenza i principi di responsabilità e di trasparenza alla base delle misure di attuazione dell’autonomia differenziata. Questi comportano infatti l’adozione di strumenti adeguati alla rilevazione della qualità delle prestazioni. Fa rilevare che le innovazioni proposte concorrono inoltre alla definizione di una cornice normativa atta a favorire il contrasto all’inappropriatezza delle prestazioni, così da razionalizzare il Servizio sanitario nazionale allo scopo di consentirne l’ulteriore miglioramento.
Il senatore ZULLO (FdI) fa presente che con il disegno di legge in titolo si procede all’attuazione della Costituzione, in continuità con il rinnovamento avviato con la riforma del Titolo V. In particolare, vengono affidate ulteriori funzioni alle regioni, sulla base di un disegno coerente circa i principi di uniformità garantiti dai LEP. Dichiara quindi il voto favorevole del proprio Gruppo, rammentando la distinzione tra LEP e LEA.
La senatrice FURLAN (IV-C-RE) preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo, facendo presente che l’intervento normativo sui LEP, così come configurato, comporta rischi in merito al mantenimento della capacità del sistema sanitario di garantire cure omogenee a tutti i cittadini nelle diverse regioni. Soggiunge che la scelta del Governo e della maggioranza di non individuare le risorse necessarie rappresenta inoltre un impedimento insormontabile rispetto alla possibilità di un miglioramento effettivo nella fruizione delle prestazioni.
Il PRESIDENTE ricorda che, proprio allo scopo di consentire il massimo approfondimento, si è comunque atteso in questa sede il termine delle audizioni programmate presso la 1a Commissione, cui compete l’effettuazione dell’istruttoria sul provvedimento in esame.
Intervenendo sull’ordine dei lavori, la senatrice CASTELLONE (M5S) ribadisce che, a suo avviso, sarebbe stato possibile e opportuno un approfondimento mirato anche in questa sede circa la distinzione tra LEP e LEA, con particolare riguardo all’effettività dei diritti alle prestazioni offerte dal Servizio sanitario nazionale.
Il senatore SILVESTRO (FI-BP-PPE) richiama l’esame della materia svolto dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, anche in relazione alla declinazione dei LEP in ambito sanitario. Preannuncia infine il voto favorevole del proprio Gruppo.
Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere è infine posta in votazione, risultando approvata.
IN SEDE REFERENTE
(949) ZULLO e altri. – Delega al Governo per la definizione delle tecniche di sperimentazione della procreazione medicalmente assistita attraverso la sostituzione mitocondriale in donne portatrici di mutazioni del DNA mitocondriale
(1052) MAZZELLA e altri. – Delega al Governo per la definizione delle tecniche di sperimentazione della procreazione medicalmente assistita attraverso la donazione mitocondriale in donne portatrici di mutazioni del DNA mitocondriale
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 1° ottobre 2025.
Il PRESIDENTE fa presente che si è concluso ieri il previsto ciclo di audizioni. Rammenta quindi l’adozione quale testo base del disegno di legge n. 949 e che si è già aperta la discussione generale.
Intervenendo sull’ordine dei lavori, il senatore MAZZELLA (M5S) sollecita il relatore a tenere conto dei contributi forniti dalle audizioni al fine delle opportune integrazioni dei contenuti del testo base.
Il senatore ZULLO (FdI) si associa, osservando che vi è la possibilità di un effettivo miglioramento del testo base.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) esprime l’apprezzamento della propria parte politica riguardo alle finalità dei disegni di legge in esame, rispetto ai quali auspica l’individuazione di miglioramenti condivisi.
Il relatore SATTA (FdI) giudica favorevolmente la prospettiva di enucleare modifiche migliorative condivise.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (n. 364)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 2022, n. 129. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 3 febbraio.
Il PRESIDENTE riepiloga l’andamento dell’esame, rammentando che, successivamente alla conclusione del ciclo di audizioni, si sono svolte la discussione generale e la replica del relatore, mentre non risulta ancora sciolta la riserva posta in sede di assegnazione.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
SCONVOCAZIONE DELL’ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA
Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata alle ore 13,30 di oggi non avrà luogo.
La Commissione prende atto.
CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA
Il presidente ZAFFINI avverte che è convocata un’ulteriore seduta domani, giovedì 12 febbraio, alle ore 10, compatibilmente con i lavori dell’Assemblea.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 9,45.
MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 2026
376ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle 15,50.
IN SEDE CONSULTIVA
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1233, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (n. 376)
(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favorevoli)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 3 febbraio.
Intervenendo in sede di discussione generale, il senatore MAZZELLA (M5S) segnala che l’obiettivo di semplificare la disciplina vigente e di consentire una più ampia garanzia di diritti risulta contraddetto da alcuni punti critici del provvedimento. In primo luogo la previsione dell’invarianza delle risorse finanziarie e umane in relazione ai procedimenti di rilascio del permesso unico non può che comportare un aggravio complessivo a carico degli uffici competenti, senza prospettive di una maggiore rapidità.
Restano inoltre irrisolte questioni fondamentali, concernenti il rischio costante di ingresso nell’area dell’irregolarità riguardante molti lavoratori stranieri, in conseguenza dell’interruzione del rapporto di lavoro, con tempi eccessivamente ridotti rispetto alle reali possibilità di ricollocamento. Suscitano altresì perplessità l’esclusione dall’ambito del permesso unico di numerose categorie di lavoratori e la previsione di un contributo a carico degli stessi lavoratori stranieri, che può risultare in molti casi eccessivamente oneroso.
Nel complesso, ritiene che lo schema di decreto legislativo in esame comporti miglioramenti significativi sul piano della tutela dei diritti dei lavoratori stranieri e adegui l’ordinamento nazionale alla normativa unionale, ma rischi tuttavia di avere una portata limitata a causa dei condizionamenti posti nei confronti dell’effettiva possibilità di fruizione dei diritti riconosciuti.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) osserva in primo luogo la mancanza di sistemi atti a consentire l’ingresso legale nel territorio nazionale per la ricerca di occupazione. Soggiunge che la possibilità di soggiornare regolarmente in Italia è peraltro pesantemente condizionata dalla sussistenza di un rapporto di lavoro, mentre risulta di fatto impraticabile il passaggio dal lavoro dipendente al lavoro autonomo. Quest’ultimo risulta inoltre escluso dalla disciplina in materia di permesso unico, alla luce delle disposizioni recate dal provvedimento in esame. Reputa poi particolarmente grave l’insussistenza di previsioni volte alla tutela dei lavoratori sfruttati, anche in riferimento ai procedimenti giudiziari nei quali sono necessariamente coinvolti.
Trova che la previsione dell’invarianza delle risorse, in un quadro di carenze degli organici delle questure, mini la concreta portata innovativa del provvedimento rispetto ai dichiarati obiettivi di adeguamento alle politiche europee di integrazione dei cittadini stranieri in cerca di occupazione.
La senatrice FURLAN (IV-C-RE) segnala criticamente la mancanza di risorse dedicate agli obiettivi del provvedimento in esame. Facendo riferimento a un disegno di legge a sua firma in materia, si sofferma quindi sulla necessità di disporre di tutele adeguate per i lavoratori stranieri che, come spesso riscontrato, restano privi di occupazione. In particolare, ritiene necessario prevedere tempi idonei per il ricollocamento, nonché prevedere il rafforzamento degli strumenti per l’occupabilità.
Il presidente ZAFFINI, non essendovi altri iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione generale.
Intervenendo in replica, la relatrice MANCINI (FdI) invita a considerare che lo schema di decreto legislativo in esame comporta una complessiva razionalizzazione della materia del rilascio dei permessi di soggiorno, in un’ottica di armonizzazione e perequazione.
In conclusione, reputando inconferenti le critiche avanzate nel corso del dibattito, presenta una proposta di osservazioni favorevoli.
Previa verifica del numero legale, la proposta di osservazioni è infine posta in votazione.
La Commissione approva.
(1623) Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)
La relatrice MANCINI (FdI) nota preliminarmente che l’articolo 1 conferisce una delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) relativamente a specifiche funzioni riconducibili ad alcune delle materie di cui all’articolo 117 della Costituzione. Si tratta in particolare delle materie per le quali gli articoli 3, comma 3, e 4 della legge n. 86 del 2024 (legge sull’autonomia differenziata) prevedono la determinazione dei LEP prima di procedere al trasferimento di competenze alle regioni, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Il comma 1 specifica che la delega è attribuita per la determinazione dei LEP in tutte le materie previste dall’articolo 3, comma 3, della legge n. 86, fatta eccezione per la tutela della salute. Al riguardo, il comma 5 fa infatti salvi i livelli essenziali di assistenza previsti dall’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e dal DPCM del 12 gennaio 2017.
L’articolo 2 reca, al comma 1, i principi e criteri direttivi generali di delega, specificando che è loro finalità favorire il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali. Il comma 2 disciplina la determinazione e l’aggiornamento dei fabbisogni standard conseguenti all’individuazione dei LEP. Il comma 3 rimette ai successivi decreti legislativi la definizione delle procedure per i tempestivi adeguamenti tecnici dei LEP, che dovrà tenere conto, tra l’altro, dell’esperienza nell’attuazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in ambito sanitario.
L’articolo 3 reca specifici principi e criteri direttivi di delega per la definizione dei LEP nella materia “tutela e sicurezza del lavoro”, con riferimento alle funzioni pubbliche da svolgere nell’ambito delle politiche attive per il lavoro e dei servizi per l’impiego e il collocamento. In particolare, sono individuati, con riferimento ai servizi di collocamento in favore dei soggetti disoccupati e con eventuale estensione ai soggetti in cassa integrazione, gli istituti e le attività per i quali, in sede di esercizio della delega, devono essere assicurate l’inclusione e la determinazione nell’ambito dei livelli essenziali. L’individuazione degli istituti e delle attività è operata sulla falsariga della disciplina statale già vigente, basata sull’interazione tra i centri per l’impiego e i soggetti interessati. Sono inoltre elencati i principi e criteri specifici a cui il Governo deve attenersi nell’esercizio della delega per la determinazione dei LEP relativi alle politiche attive per il lavoro e ai servizi per l’impiego, con riguardo ai servizi di collocamento o presa in carico in favore di persone con disabilità e persone in condizioni di fragilità, ai fini di un collocamento mirato e della loro presa in carico integrata. Sono infine menzionati alcuni atti normativi, o parti di atti normativi, a cui occorre fare riferimento in sede di attuazione delle norme di delega sul collocamento dei lavoratori disoccupati e sul collocamento e la presa in carico delle persone con disabilità e delle persone in condizioni di fragilità.
L’articolo 10 reca i principi e criteri direttivi specifici per la determinazione dei LEP relativi all’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali, puntualizzando che fra gli obiettivi della disciplina delegata è compresa la garanzia dell’assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità.
In materia di edilizia scolastica, l’articolo 12, comma 1, lettera a), dispone che l’esercizio della delega tenga conto di criteri e parametri idonei rispetto ad alcuni obiettivi, tra i quali il benessere psicofisico degli studenti. In riferimento alla funzionalità e ai livelli di servizio degli edifici scolastici la lettera b) richiama il rispetto dei presupposti in tema di igiene e sanità degli ambienti, eliminazione e abbattimento delle barriere architettoniche, sicurezza sui luoghi di lavoro.
Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi, il Governo è tenuto a garantire – come specificato dalla lettera b) – la promozione della ricerca sanitaria, anche mediante la valorizzazione del ruolo dei soggetti istituzionali di cui all’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
L’articolo 15 delega il Governo a determinare i LEP relativi alla materia “alimentazione”, richiamando i principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 2 e ponendo l’obiettivo della determinazione di misure finalizzate a garantire la disponibilità del servizio di mensa scolastica per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria e la qualità dei prodotti alimentari nell’ambito di tale servizio, fatti salvi i livelli essenziali di assistenza in materia di sicurezza alimentare.
I principi e criteri direttivi specifici in materia di edilizia, posti dall’articolo 19, comma 1, contemplano: alla lettera l), l’individuazione dei requisiti tecnici inderogabili di sicurezza, igiene e salubrità; alla lettera p), la sussistenza di requisiti edilizi inderogabili nell’ambito delle normative tecniche per l’edilizia di fonte statale anche con riferimento al superamento delle barriere architettoniche.
Relativamente all’ordinamento della comunicazione, l’articolo 23 reca, fra i principi e criteri direttivi specifici, la determinazione di misure atte a garantire l’accesso uniforme ai servizi di connettività in postazione fissa a banda larga e ultra larga, con particolare riferimento agli edifici pubblici sanitari.
L’articolo 28 individua i principi e criteri direttivi specifici per la determinazione dei LEP relativi alla qualità dell’aria, prevedendo che siano determinate le misure atte a individuare: valori soglia della concentrazione delle sostanze inquinanti; limiti di sicurezza all’esposizione a radiazioni ionizzanti; limiti di tollerabilità alle emissioni acustiche provenienti dall’ambiente esterno e interno; limiti normativi per la protezione dall’elettrosmog.
Infine, l’articolo 29 stabilisce i principi e criteri direttivi per la definizione dei LEP nel settore della qualità delle acque. Il Governo è delegato a definire misure finalizzate alla tutela e gestione delle risorse idriche, sia in termini di stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee, sia per quelle destinate al consumo umano. Le azioni previste includono: il rafforzamento della governance del Servizio idrico integrato, la promozione di investimenti in infrastrutture, il trattamento e possibile riutilizzo delle acque reflue, la tutela delle acque di balneazione e marine.
Si apre la discussione generale.
La senatrice CASTELLONE (M5S), tenuto conto delle audizioni svolte dalla Commissione di merito, segnala l’opportunità di non escludere la materia sanitaria dall’ambito dei livelli essenziali delle prestazioni. Questi, sulla base della previsione di risorse dedicate alla loro attuazione, offrono infatti maggiori garanzie circa l’effettiva uniformità della fruizione dei servizi nei diversi territori.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) richiama l’attenzione sulla sussistenza di differenze significative fra le regioni riguardo ai livelli effettivi delle prestazioni sanitarie, differenze che comportano difficoltà anche per le realtà meglio strutturate, in conseguenza degli spostamenti di numerosi pazienti. Pertanto, reputa necessaria un’adeguata definizione dei LEP anche in riferimento alla tutela della salute.
Stante la delicatezza della materia, auspica che il dibattito possa risultare sufficientemente approfondito.
Il presidente ZAFFINI fornisce rassicurazioni a tale riguardo.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,25.
Riunione n. 98
MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 2026
Presidenza del Presidente
Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15,35
AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MAGISTRATI PER I MINORI E LA FAMIGLIA (AIMMF) E DEL CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE ASSISTENTI SOCIALI (CNOAS) SULLE PROBLEMATICHE AFFRONTATE DAGLI ASSISTENTI SOCIALI NELL’ESPLETAMENTO DELLE LORO FUNZIONI
Riunione n. 97
MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 2026
Presidenza del Vice Presidente
Orario: dalle ore 14 alle ore 14,35
AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI, DEL CENTRO PROCREAZIONE DELL’OSPEDALE EVANGELICO DI GENOVA E DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA DELL’UNIVERSITA’ DI BOLOGNA SUI DDL NN. 949 E 1052 (SOSTITUZIONE MITOCONDRIALE)























