MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO 2026
382ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 14,40.
IN SEDE CONSULTIVA
(1204) DAMIANI. – Istituzione dell’onorificenza della medaglia al merito dei donatori di sangue
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 19 febbraio.
Fatta presente l’importanza dell’obiettivo dell’autosufficienza, relativamente alla disponibilità di sangue ed emocomponenti, la relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) presenta e illustra uno schema di parere non ostativo con osservazioni (pubblicato in allegato).
Verificata la presenza del numero legale, lo schema di parere è posto in votazione, risultando approvato.
Il presidente ZAFFINI evidenzia che la deliberazione è stata unanime.
(1778) Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performancedel personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE ricapitola l’andamento dell’iter del disegno di legge in esame, con particolare riferimento alla trattazione presso la Commissione di merito.
Dichiara quindi aperta la discussione generale.
Non essendovi richieste d’intervento, il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14,50.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1204
La 10a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge n. 1204, recante istituzione dell’onorificenza della medaglia al merito dei donatori di sangue;
premesso che:
– le attività trasfusionali sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e si fondano sulla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti;
– finalità principale delle attività trasfusionali è il raggiungimento dell’autosufficienza regionale e nazionale di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati;
– è meritevole di apprezzamento e di attento esame ogni intervento legislativo rivolto al perseguimento della suddetta finalità;
– attualmente, numerose organizzazioni non lucrative di utilità sociale già concedono autonomamente, con propri regolamenti interni, riconoscimenti al raggiungimento di un determinato numero di donazioni;
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni.
Occorre valutare se la prevista onorificenza e i connessi benefici di avanzamento nei gradi superiori a favore dei militari (pur senza effetti economici su pensioni, assegni o indennità) siano pienamente in linea con i caratteri della donazione, con particolare riferimento al profilo della gratuità.
Occorre valutare la congruità dei previsti requisiti per l’ottenimento della onorificenza (ossia 25 donazioni per la medaglia di bronzo, 50 per la medaglia d’argento e 75 per la medaglia d’oro), tenendo conto che: secondo i dati del Centro nazionale sangue, ogni donatore in media effettua 1,8 donazioni l’anno; secondo le linee guida per la donazione del sangue, il numero massimo di donazioni di sangue intero nell’anno non deve essere superiore a 4 per l’uomo e per la donna non in età fertile, a 2 per la donna in età fertile.
Appare opportuno chiarire se le donazioni prese in considerazione dal disegno di legge siano solo quelle di sangue intero o anche quelle degli emocomponenti, tenendo presente che le maggiori difficoltà nel raggiungimento dell’autosufficienza si riscontrano nella raccolta del plasma.
MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO 2026
21ª Seduta
Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione e il merito Paola Frassinetti.
La seduta inizia alle ore 9,15.
IN SEDE REFERENTE
(1766) Deputato Elena BONETTI e altri. – Delega al Governo per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)
Nell’illustrare il disegno di legge in titolo, anche a nome della correlatrice Ternullo, la relatrice per la 7a Commissione VERSACE (Cd’I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP) nota che, come previsto dall’articolo 1, il provvedimento introduce, nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale, i principi generali per l’istituzione delle suddette attività al fine di promuovere e sostenere iniziative educative e ricreative non formali, contrastare la povertà educativa e l’esclusione sociale, valorizzare il ruolo degli studenti all’interno dei processi relativi alle attività decisionali e sostenere le famiglie.
Nella prospettiva di perseguire tali finalità, l’articolo 2, comma 1, dispone che, entro nove mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, il Governo è legittimato ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a promuovere la diffusione di offerte educative, anche non formali, orientate al benessere dei minori.
L’esercizio della delega è subordinato al rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) aggiornamento della disciplina relativa al Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali (di cui ai commi da 213 a 215 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207), in modo da promuovere iniziative dei comuni intese a sostenere, in via prioritaria, nuclei familiari caratterizzati da figli portatori di bisogni speciali o nuclei familiari numerosi; b) previsione della possibilità che le menzionate iniziative abbiano luogo, anche mediante la realizzazione di accordi con i comuni limitrofi, presso scuole, centri estivi, servizi socio-educativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa per i minori; c) coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore e degli enti religiosi; d) possibilità che i servizi e le attività educative non formali possano essere erogati anche tramite l’implementazione di modelli gestionali e strutturali flessibili, in grado di tenere conto delle esigenze amministrative, di ottimizzare l’impiego delle risorse e di coinvolgere attivamente i loro fruitori e la comunità locale.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere, di modo che le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari esprimano un parere entro venti giorni dalla data di trasmissione. Nel caso in cui il Governo non si attenga al parere, il Governo è tenuto trasmettere alle Camere il nuovo testo, formulando osservazioni e apportando eventuali modificazioni, per un nuovo parere delle Commissioni parlamentari, anch’esso da rendere entro i successivi venti giorni. Decorso tale termine, è prevista l’adozione dei decreti legislativi.
Relativamente agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione della delega legislativa, l’articolo 2, comma 3, autorizza la spesa di 3,5 milioni di euro per l’anno 2026 e di 4 milioni per l’anno 2027, con corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali, e di un milione di euro annui a decorrere dall’anno 2028, a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili.
I comuni possono stipulare, ai sensi dell’articolo 3, specifiche convenzioni, nell’ottica di sostenere giovani e famiglie, così da consentire l’utilizzazione degli spazi presenti negli edifici scolastici per la realizzazione delle attività non formali.
L’articolo 4, comma 1, prevede l’istituzione, con apposito decreto del Ministro per la famiglia, di un tavolo tecnico con la finalità di coordinare iniziative volte alla condivisione delle migliori pratiche in materia di sostegno ai servizi e alle attività educative non formali, di coadiuvare gli enti locali e gli enti del Terzo settore nella diffusione di processi e modelli organizzativi utili a facilitare il ricorso alla co-programmazione e alla co-progettazione, nonché di favorire l’applicazione di altre forme semplificate di affidamento dei servizi da parte degli enti locali.
Al medesimo decreto è altresì demandata la definizione della composizione, del dell’organizzazione e del funzionamento del tavolo tecnico.
Si esclude, inoltre, il riconoscimento di compensi, di gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti ai componenti del tavolo tecnico.
Infine, l’articolo 4, comma 3, stabilisce che le amministrazioni coinvolte sono tenute ad utilizzare le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Ha quindi luogo un dibattito incidentale, sull’opportunità di svolgere un ciclo di audizioni, con interventi della senatrice D’ELIA (PD-IDP), della correlatrice VERSACE (Cd’I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP), del presidente della 7ª Commissione MARTI (LSP-PSd’Az) e della senatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az), in esito al quale le Commissioni riunite convengono sulla proposta del presidente ZAFFINI di decidere sul punto dopo una verifica sull’attività istruttoria compiuta nell’altro ramo del Parlamento.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE REDIGENTE
(1357) MARTI e altri. – Adozione del Piano triennale di prevenzione e promozione della salute nelle scuole nonché istituzione della Giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e dei corretti stili di vita in memoria di Umberto Veronesi
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 luglio 2025.
Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Cantù ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 4.2 e 6.2. Rammenta quindi la richiesta di predisposizione della relazione tecnica sul testo in esame deliberata dalla Commissione bilancio.
Successivamente, tutti gli emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto del 24 luglio 2025) sono dati per illustrati.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,25.
MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 2026
381ª Seduta (2ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 14,35.
IN SEDE CONSULTIVA
(1812) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)
Per quanto riguarda i profili di competenza del decreto-legge n. 200, il relatore ZULLO (FdI) rileva innanzitutto che il comma 3 dell’articolo 1 differisce il termine per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero di Siracusa e la durata dell’incarico del relativo commissario straordinario.
I successivi commi 6 e 7 sono volti a modificare i termini relativi alla prescrizione delle contribuzioni riguardanti i dipendenti pubblici e i titolari con pubbliche amministrazioni di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Il comma 11 chiarisce che la misura ridotta del contributo annuale per l’iscrizione facoltativa al Servizio sanitario nazionale dei ministri di culto stranieri si applica in via permanente.
L’articolo 4, comma 11-ter, estende al 30 giugno 2026 le facoltà assunzionali delle amministrazioni pubbliche relative ad annualità pregresse al 2025 e autorizzate con appositi DPCM.
L’articolo 5, comma 1, proroga alcuni termini di cui all’articolo 27 del decreto legislativo n. 29 del 2024, recante politiche in favore delle persone anziane.
Il successivo comma 2 proroga l’autorizzazione, per i veterinari incaricati, a svolgere le attività connesse agli obblighi di sorveglianza degli operatori e alle visite di sanità animale.
Il comma 3 proroga la sospensione dell’efficacia del regolamento sulla raccolta di sangue ed emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, nonché il termine per l’applicazione di una norma transitoria sulla limitazione della responsabilità penale alla sola ipotesi di colpa grave per i casi di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nell’esercizio di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario.
Il comma 4 reca una proroga relativamente all’accesso ai concorsi pubblici per la dirigenza chimica.
La proroga di cui al comma 5 riguarda il limite anagrafico per l’idoneità alla nomina a direttore generale, sanitario e amministrativo degli enti del Servizio sanitario nazionale.
Nell’ambito della medicina d’emergenza-urgenza il comma 6 interviene sui requisiti per l’accesso alla dirigenza e sulla possibilità del passaggio all’orario ridotto per il personale in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato.
Il comma 7 interviene circa la possibilità per il personale rientrante nelle professioni infermieristiche od ostetrica, nelle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di svolgere prestazioni al di fuori dell’orario di servizio.
Il comma 8 consente per il 2026 agli enti del Servizio sanitario nazionale di conferire incarichi di lavoro autonomo a medici in formazione specialistica, nonché individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari.
I commi 8-bis e 8-ter destinano 10 milioni al Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione.
Il comma 9 proroga la possibilità per gli enti del Servizio sanitario nazionale di conferire incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione.
Il comma 9-bis interviene sulla normativa in materia di maturazione dei crediti formativi in ambito di formazione continua in medicina.
Il comma 10 abroga due divieti in materia di procedure sugli animali a fini scientifici che non hanno mai trovato applicazione in virtù di successive proroghe della relativa decorrenza.
Il comma 10-bis proroga la normativa transitoria che consente il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a dirigenti medici, veterinari e sanitari, al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.
Il comma 10-ter reca una proroga in materia di limiti anagrafici per il collocamento a riposo di dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, nonché degli appartenenti al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute.
Il comma 10-quater proroga il termine per il riconoscimento di un contributo per gli anni 2021 e 2022 alle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che erogano prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio.
Il comma 10-quinquies dispone l’applicazione a regime delle modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo del promemoria della ricetta elettronica presso le farmacie.
Il comma 10-novies estende la durata dell’incarico del commissario straordinario per il contenimento e il contrasto della diffusione della peste suina africana, in caso di proroga o rinnovo dello stesso.
I commi da 1-bis a 1-quater dell’articolo 14 prorogano gli esoneri contributivi in favore dei datori di lavoro che assumono giovani con meno di 35 anni e mai occupati a tempo indeterminato, lavoratori presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno o donne in condizioni di svantaggio.
Il successivo comma 1-quinquies proroga alcuni termini relativi agli accertamenti sanitari per l’invalidità e l’inabilità.
Il comma 1-sexies proroga il trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa.
In conclusione, presenta una proposta di parere favorevole.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) manifesta perplessità sulla misura relativa al complesso ospedaliero di Siracusa, poiché essa riguarda una struttura di una regione a statuto speciale.
Previa verifica del numero legale, la proposta di parere è quindi posta in votazione e approvata.
(1778) Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performancedel personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore BERRINO (FdI) premette che il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni. Si tratta di un collegato alla manovra di finanza pubblica, già approvato dalla Camera dei deputati, il quale si compone di 16 articoli, suddivisi in tre capi.
Passa quindi ad illustrare i contenuti del disegno di legge.
Il Capo I modifica in più punti il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
L’articolo 1 delinea una nuova configurazione della valutazione della performance individuale entro il pubblico impiego.
In particolare, si pone l’accento sulla valorizzazione delle capacità manageriali dei dirigenti e sulla promozione della formazione ai fini della valutazione del personale. Si prevede l’individuazione delle priorità formative volte a perfezionare competenze tecniche e capacità personali, a garantire l’efficace svolgimento del ruolo di ciascun dipendente entro l’organizzazione, a valorizzare le potenzialità di ciascun lavoratore in una prospettiva di crescita professionale, di sviluppo di carriera e di miglioramento delle capacità amministrative. Si stabilisce, inoltre, il superamento della valutazione gerarchica e unidirezionale, mediante sia la progressiva partecipazione di una pluralità di soggetti, interni o esterni all’organizzazione, sia un più stretto collegamento tra obiettivi individuali e collettivi, per migliorare l’efficienza dei servizi resi dalla pubblica amministrazione agli utenti. Si precisa che la partecipazione di soggetti esterni ai processi di valutazione avverrà in modo graduale, in via sussidiaria e secondo linee guida ministeriali che tengano conto della dimensione dell’amministrazione e del grado di complessità organizzativa del lavoro.
L’articolo 2 introduce, tra gli obiettivi della valutazione della performance, il perseguimento di un coinvolgimento del personale e di un suo senso di appartenenza. Prevede altresì che la valutazione sia articolata per obiettivi e per caratteristiche trasversali, e condotta sia da un collegio di dirigenti sia, ove possibile, dagli utenti esterni.
L’articolo 3 prescrive che il trattamento retributivo legato alla performance sia progressivo e strettamente corrispondente in termini percentuali alla valutazione conseguita. Prevede, inoltre, che entro ciascun ufficio dirigenziale generale (o di livello corrispondente) non possano essere attribuiti “punteggi apicali” in misura superiore al 30 per cento delle valutazioni effettuate per ciascuna categoria o qualifica e che il riconoscimento delle “eccellenze” non possa superare la misura del 20 per cento delle valutazioni apicali. Si specifica che eventuali accertate economie di spesa, dovute a riduzione della retribuzione legata alla performance del personale dirigenziale, sono destinate a un incremento delle risorse per la retribuzione della performance del personale non dirigenziale.
L’articolo 4 individua nella fine del primo trimestre di ogni anno il termine per lo svolgimento delle fasi del ciclo di gestione della performance relative alla definizione e assegnazione degli obiettivi, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, nonché alla connessione tra gli obiettivi e le risorse.
L’articolo 5 prevede che gli obiettivi rilevanti ai fini della valutazione della performance siano: improntati al maggior grado di oggettività; correlati alla disponibilità di risorse umane, strumentali e finanziarie; determinati in numero tale da cogliere le effettive priorità in termini di risultati attesi per il miglioramento dell’efficienza della pubblica amministrazione.
L’articolo 6 attribuisce la competenza del monitoraggio della performance al titolare della valutazione e ricomprende in tale competenza la diretta valutazione dell’esigenza di interventi correttivi.
L’articolo 7 interviene in merito alle modalità e ai soggetti coinvolti nell’adozione e nell’implementazione del sistema di misurazione e valutazione della performance dei dipendenti e dei dirigenti pubblici, precisando che le amministrazioni pubbliche ogni anno valutano coerentemente con il sistema di misurazione e valutazione in uso. Elimina poi il carattere vincolante del parere dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV), previsto per l’adozione e l’aggiornamento annuale del sistema di misurazione e valutazione della performance al quale provvedono le pubbliche amministrazioni.
L’articolo 8 precisa che l’attuazione delle politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività, che rientrano nel sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa, sono raggiunti attraverso il miglioramento dell’efficienza della pubblica amministrazione e dei servizi resi agli utenti.
L’articolo 9 inserisce ulteriori parametri di misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità.
L’articolo 10 inserisce, tra i soggetti coinvolti nel processo di misurazione e valutazione della performance, i collegi dei dirigenti e gli utenti esterni di riferimento.
L’articolo 11 reca una delega al Governo per la revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione della performance, individuando i relativi principi e i criteri direttivi, finalizzati al rafforzamento dell’indipendenza e della terzietà del controllo. Si prevede, in particolare, la possibilità di ricorrere anche a organismi esterni di valutazione e si interviene sulla configurazione degli OIV. Per quanto riguarda i compiti dell’OIV, i criteri di delega includono l’obbligo di trasmettere annualmente rapporti sintetici al Dipartimento della funzione pubblica e la partecipazione dei componenti dell’organismo, senza diritto di voto, alle commissioni di valutazione. Deve inoltre essere garantito il mantenimento dell’autonomia regolamentare e organizzativa degli enti locali.
Il Capo II reca modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
L’articolo 12, al comma 1, modifica la disciplina sull’accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia, nelle amministrazioni statali e negli enti pubblici non economici nazionali.
In particolare, si dispone che le quote percentuali per le diverse tipologie di accesso al ruolo dirigenziale vengano ora determinate in misura fissa. In primo luogo, si confermano la modalità di accesso del corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione – al quale viene destinata la quota fissa del 50 per cento di posti disponibili – e quelle del concorso indetto dalle singole amministrazioni e del concorso unico, per le quali le novelle stabiliscono la quota complessiva fissa del 20 per cento di posti disponibili. In secondo luogo, si modifica la tipologia riservata al personale (non dirigenziale) in servizio a tempo indeterminato presso l’amministrazione medesima, che viene qualificata come procedura di sviluppo di carriera del personale e ridisciplinata sia in merito ai requisiti di ammissione, sia con la previsione di una fase di valutazione successiva al conferimento di un incarico dirigenziale temporaneo e precedente all’eventuale inserimento nel ruolo dirigenziale.
Viene destinata a questa tipologia di accesso la quota fissa del 30 per cento di posti disponibili. Inoltre, è soppressa la previsione di una quota da destinare al personale che sia in servizio a tempo indeterminato e che ricopra o abbia ricoperto incarichi dirigenziali senza appartenere a ruoli dirigenziali.
Si prevede altresì una revisione della disciplina della formazione dirigenziale inerente al corso-concorso, mentre si sopprime la previsione di una formazione antecedente al conferimento del primo incarico dirigenziale per le altre tipologie di accesso alla dirigenza, ivi comprese le altre forme concorsuali. Un’ulteriore novella specifica che l’esercizio della funzione dirigenziale da parte dei vincitori del corso-concorso è preceduto dallo svolgimento di un periodo di tirocinio presso l’amministrazione di destinazione, di durata non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno.
L’articolo 13 modifica le modalità di accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia, introducendo, per il 50 per cento dei posti disponibili, la possibilità di accesso dei dirigenti di seconda fascia dopo almeno cinque anni di servizio nel ruolo dirigenziale. L’inserimento nei ruoli della dirigenza di prima fascia consegue all’esito favorevole di una procedura selettiva e comparativa e dell’osservazione e valutazione di un incarico dirigenziale generale conferito temporaneamente.
L’articolo 14 demanda al dirigente la redazione di una relazione annuale in cui indicare il personale ritenuto idoneo ad assumere funzioni di dirigente. Inoltre, reca disposizioni relative agli incarichi dirigenziali in enti locali e regioni.
L’articolo 15 elimina la possibilità di transito dei dirigenti dalla seconda alla prima fascia prevista dall’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, mantenendola in via transitoria per coloro che, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, abbiano maturato almeno ventiquattro mesi nello svolgimento di un incarico dirigenziale di livello generale.
Infine, il Capo III, composto dal solo articolo 16, reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) esprime perplessità per l’assegnazione in sede primaria del disegno di legge in esame alla sola 1a Commissione, in ragione dei contenuti del provvedimento, che le sembrano prevalentemente riconducibili alla materia del lavoro pubblico. Nel merito, coglie nella proposta legislativa del Governo un tentativo di erodere l’area della contrattazione collettiva. Segnala pertanto l’importanza di seguire con la massima attenzione lo svolgimento dell’esame presso la 1a Commissione, riservandosi di svolgere più ampie considerazioni nel corso della discussione generale.
Il presidente ZAFFINI ritiene che le perplessità espresse, in ordine all’assegnazione del disegno di legge, siano meritevoli di considerazione.
La senatrice FURLAN (IV-C-RE) ritiene imprescindibile il massimo approfondimento, anche sulla base delle eventuali audizioni.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(949) ZULLO e altri. – Delega al Governo per la definizione delle tecniche di sperimentazione della procreazione medicalmente assistita attraverso la sostituzione mitocondriale in donne portatrici di mutazioni del DNA mitocondriale
(1052) MAZZELLA e altri. – Delega al Governo per la definizione delle tecniche di sperimentazione della procreazione medicalmente assistita attraverso la donazione mitocondriale in donne portatrici di mutazioni del DNA mitocondriale
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° ottobre 2025.
Il presidente ZAFFINI constata la mancanza di richieste di intervento. Dichiara quindi chiusa la discussione generale.
Intervenendo in replica, il relatore SATTA (FdI) fa presente di aver avviato un confronto con le diverse parti politiche al fine di individuare proposte migliorative del testo base largamente condivise. Auspica pertanto che si disponga di tempi congrui per la predisposizione degli emendamenti.
Il presidente ZAFFINI propone di porre il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, da riferire al disegno di legge n. 949, alle ore 12 del 10 marzo.
La Commissione conviene.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (n. 364)
(Parere al Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 2022, n. 129. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 19 febbraio.
Il presidente ZAFFINI, riepilogato l’esame finora svolto, avverte che non risulta ancora sciolta la riserva posta in sede di assegnazione.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15.
MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 2026
380ª Seduta (1ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 14,30.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE comunica che l’ordine del giorno della Commissione è integrato, a partire dalla prossima seduta, con l’esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1812, di conversione del decreto-legge n. 200 del 2025, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, appena assegnato e già iscritto all’ordine del giorno dell’Assemblea.
La Commissione prende atto.
CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA
Il PRESIDENTE avverte che immediatamente al termine di questa seduta la Commissione tornerà a riunirsi per trattare l’ordine del giorno già diramato, come testé integrato.
La Commissione prende atto.
SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI
Il presidente ZAFFINI comunica che, nel corso delle audizioni svolte in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell’ambito dell’esame dell’atto del Governo n. 379 (Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione), è stata consegnata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione, al pari dell’ulteriore documentazione che sarà eventualmente consegnata in relazione a tale argomento.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 14,35.
Riunione n. 102
MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 2026
Presidenza del Presidente
Orario: dalle ore 13,15 alle ore 14,05
AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI CGIL, CISL, UIL E UGL SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 379 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2023/970, VOLTA A RAFFORZARE L’APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITA’ DI RETRIBUZIONE TRA UOMINI E DONNE PER UNO STESSO LAVORO O PER UN LAVORO DI PARI VALORE ATTRAVERSO LA TRASPARENZA RETRIBUTIVA E I RELATIVI MECCANISMI DI APPLICAZIONE)
Riunione n. 101
MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 2026
Presidenza del Presidente
Orario: dalle ore 12,15 alle ore 13,10
AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE MEDICI DIABETOLOGI (AMD), DEL CENTRO NAZIONALE SPORTIVO LIBERTAS, DELLA SOCIETÀ ITALIANA DELLE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE (SISMeS), DELLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE E DELLA FONDAZIONE SPORT CITY SUI DDL NN. 287-1231 (ESERCIZIO FISICO COME STRUMENTO DI PREVENZIONE E TERAPIA)
MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 2026
7ª Seduta
Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Isabella Rauti.
La seduta inizia alle ore 15,55.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione della struttura organizzativa e ordinativa della sanità militare (n. 366)
(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera g), numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 2022, n. 119, e dell’articolo 2 della legge 28 novembre 2023, n. 201. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 19 febbraio.
Il presidente ZAFFINI rammenta l’andamento dell’esame e dà brevemente conto delle interlocuzioni svolte con i Ministri competenti, in relazione alla richiesta di loro presenza in questa sede.
Rilevato che nessuno chiede di intervenire, dichiara quindi conclusa la discussione generale. Avverte che nella prossima seduta potranno avere luogo le repliche e la presentazione della proposta di parere.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16.




























