MARTEDÌ 12 MAGGIO 2026
403ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE REDIGENTE
(1875) Istituzione del Registro unico nazionale dei dispositivi medici impiantabili
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 5 maggio.
Il presidente ZAFFINI fa presente che si sono svolte le previste audizioni sul disegno di legge in titolo. Dichiara quindi aperta la discussione generale.
Il senatore MAZZELLA (M5S) fa riferimento in particolare agli spunti forniti dalle audizioni, richiamando l’attenzione sulla necessità di semplificare la materia dei dispositivi medici. Occorre infatti contrastare la burocratizzazione del settore, così da recuperare la centralità dell’attività clinica. Reputa che il Registro nazionale debba inoltre costituire un fattore di potenziamento del sistema sanitario anche a fronte dei rischi epidemiologici.
Si riserva infine un’ulteriore valutazione del testo in esame, tesa all’individuazione di eventuali miglioramenti da apportare in via emendativa.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(1786) Delega al Governo per la riforma e il riordino della legislazione farmaceutica in materia di accesso al farmaco, monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, prestazione di servizi sanitari sul territorio da parte delle farmacie e rafforzamento della rete assistenziale farmaceutica
(Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 5 maggio.
Ha la parola in sede di discussione generale il senatore MAZZELLA (M5S), il quale richiama innanzitutto la volontà della propria parte politica di procedere a un esame sereno del testo, volto al suo miglioramento. Segnala quindi che al diritto alla salute, costituzionalmente tutelato, corrisponde l’obiettivo di superare l’attuale disordine normativo in materia farmaceutica. A tale scopo, seguendo il dettato costituzionale, occorre a suo avviso licenziare un testo contenente principi e criteri direttivi sufficientemente precisi, mentre il disegno di legge in esame gli appare sotto questo punto di vista eccessivamente generico e lacunoso.
Esprime perplessità per la mancanza di previsioni in ordine al finanziamento delle misure recate, specialmente in riferimento al pay back¸ alla distribuzione farmaceutica e alla rete delle farmacie dei servizi. Fa rilevare che il provvedimento non contiene neanche previsioni in ordine al tema del superamento del tetto alla spesa farmaceutica.
Per quanto riguarda l’aspetto strategico dell’autosufficienza nazionale nell’ambito dei principi attivi, considera fondamentale una riflessione sul superamento dei limiti del mercato, attraverso l’individuazione di un soggetto pubblico cui affidare tale produzione.
Osserva che l’insieme delle farmacie dei servizi rappresenta uno strumento di potenziamento dell’assistenza sanitaria, tuttavia paventa che la promozione di tale rete costituisca una forma surrettizia di privatizzazione della sanità territoriale. Piuttosto, occorre a suo giudizio fornire l’opportuno sostegno alle farmacie rurali e comunali, le quali svolgono un ruolo di supplenza di utilità elevatissima nelle aree interne, spesso sprovviste di strutture adeguate di assistenza territoriale.
Reputa poi urgente provvedere al superamento del pay back, in ragione dei rischi riguardanti la tenuta del sistema. Aggiunge che il disegno di legge in esame dovrebbe essere inoltre integrato con disposizioni specifiche in materia di medicinali omeopatici e fitoterapici, nonché di farmaci orfani, particolarmente, per quanto riguarda questi ultimi, nella prospettiva di un superamento delle attuali disparità relativamente all’accesso, derivante dalla presenza dei prontuari regionali.
Specifica infine che i temi richiamati potranno costituire l’oggetto degli emendamenti di cui si riserva la presentazione.
Il PRESIDENTE, in assenza di altri iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione generale.
Il relatore ZULLO (FdI) rinuncia a intervenire in replica.
Ha quindi la parola per la replica il sottosegretario GEMMATO, il quale esplicita l’apertura del Governo nei confronti delle integrazioni che il Parlamento intenderà approvare con riguardo ai contenuti dei principi e criteri di delega. Osserva inoltre che il provvedimento in esame ha natura regolatoria e pertanto non comporta necessariamente misure di elevato impatto finanziario, fermo restando che esso reca comunque coperture adeguate alle misure proposte.
Il PRESIDENTE propone di porre il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 del prossimo lunedì 18 maggio.
La Commissione conviene.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
(287) Daniela SBROLLINI e altri. – Disposizioni recanti interventi finalizzati all’introduzione dell’esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia all’interno del Servizio sanitario nazionale
(1231) MARCHESCHI e altri. – Delega al Governo finalizzata alla prescrizione e alla somministrazione di programmi di esercizio fisico strutturato nel Servizio sanitario nazionale
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 maggio.
Il relatore RUSSO (FdI) presenta e illustra uno schema di testo unificato dei disegni di legge in esame congiunto (pubblicato in allegato), redatto in forma di delega legislativa e tenuto conto dei contenuti fondamentali dei medesimi disegni di legge ai fini della promozione dell’attività fisica in quanto fattore di prevenzione.
Il PRESIDENTE propone che lo schema di testo unificato testé presentato sia adottato dalla Commissione quale testo base per il prosieguo dell’esame congiunto.
Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.
In mancanza di richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara quindi esperita anche la fase della discussione generale e propone di porre il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti, da riferire al testo unificato appena adottato, alle ore 12 del 19 maggio.
La Commissione conviene.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA
Il presidente ZAFFINI comunica che nel corso delle audizioni svolte in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi nell’ambito dell’esame del disegno di legge n. 1875 (Registro dispositivi medici) è stata consegnata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione, al pari dell’ulteriore documentazione che dovesse eventualmente pervenire in relazione a tale argomento.
La Commissione prende atto.
POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI
Il presidente ZAFFINI avverte che la seduta già convocata alle ore 9 di domani è posticipata alle ore 9,30.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,45.
TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
Il Relatore
Delega al Governo per l’introduzione dell’esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia all’interno del Servizio sanitario nazionale
Art. 1.
(Oggetto e finalità della delega)
- Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a introdurre l’esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia all’interno del Servizio sanitario nazionale (SSN) e a definire le modalità relative alla prescrizione di programmi di esercizio fisico strutturato (EFS), quali strumenti di prevenzione e terapia medica nell’ambito degli obiettivi di tutela della salute della persona e di accesso universale all’erogazione equa delle prestazioni sanitarie del SSN.
- I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con l’Autorità politica delegata in materia di sport, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
- Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni integrative e correttive dei suddetti decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dall’articolo 2 e secondo la procedura di cui al comma 2 del presente articolo.
Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi)
- Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
- a)riconoscere e promuovere l’esercizio fisico quale strumento essenziale per il benessere fisico e mentale della persona, in particolare nella prevenzione delle patologie cronico-degenerative e, nell’ambito di esse, delle malattie cardiovascolari, metaboliche e respiratorie;
- b)prevedere l’introduzione dell’esercizio fisico nei percorsi terapeutici e riabilitativi prescritti dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, da attuare in collaborazione con medici specialisti, riabilitatori e altre figure professionali sanitarie competenti;
- c)prevedere che i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta predispongano protocolli per la valutazione medico-sportiva dei pazienti, al fine di personalizzare i programmi di esercizio fisico in base alle loro condizioni cliniche;
- d)prevedere la prescrizione, da parte dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, di programmi di EFS, consistenti in programmi di attività fisica personalizzata sulla base delle condizioni di salute del singolo utente, definiti attraverso l’integrazione professionale e organizzativa del personale medico e delle figure professionali qualificate;
- e)prevedere che i programmi di EFS di cui alla lettera d) siano articolati secondo i seguenti tre livelli di assistenza:
- livello I (prevenzione primaria): attività prevista per la popolazione sana presso le strutture motorio-sportive del territorio;
- livello II (esercizio fisico adattato – EFA): programmi prescritti dal medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per soggetti con patologie croniche stabili, erogati presso le Palestre della salute di cui alla lettera g);
- livello III (esercizio fisico clinico): attività per pazienti in fase acuta o instabile che richiedono supervisione sanitaria diretta, erogata in ambito ospedaliero o riabilitativo;
- f)definire le modalità per la realizzazione presso strutture sanitarie di spazi dedicati alle attività di livello III di cui alla lettera e), numero 3);
- g)identificare i requisiti per l’accreditamento regionale di società sportive e palestre, denominate Palestre della salute, erogatrici delle attività di livello II, di cui alla lettera e), numero 2);
- h)prevedere l’iscrizione delle Palestre della salute accreditate di cui alla lettera g) in un Registro nazionale, da istituire presso il Ministero della salute e consultabile nel sito internet istituzionale del medesimo Ministero;
- i)prevedere programmi di formazione e aggiornamento specifici per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prescrizione e al monitoraggio dell’esercizio fisico come strumento di prevenzione e cura;
- l)garantire un accesso equo ai programmi di esercizio fisico per tutte le fasce di età, con particolare attenzione alle persone affette da patologie croniche e alle categorie svantaggiate;
- m)prevedere la realizzazione, da parte del Ministero della salute, di campagne di informazione e di sensibilizzazione sull’importanza di uno stile di vita attivo e sano, dell’esercizio fisico quale strumento di prevenzione e cura e di programmi di attività fisica personalizzati;
- n)prevedere un sistema di monitoraggio continuo degli effetti delle attività di EFS, con particolare riferimento all’efficacia sulle malattie croniche e ai risparmi di spesa derivanti dalla riduzione dell’uso di farmaci e dei trattamenti sanitari, e prevedere che tale monitoraggio sia altresì finalizzato a individuare eventuali necessità di miglioramento e aggiornamento di linee guida e di protocolli operativi in materia di programmi di EFS.
Art. 3.
(Copertura finanziaria)
- Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica eccedenti le risorse già stanziate per la prevenzione sanitaria e i risparmi di spesa farmaceutica e ospedaliera certificati dal sistema di monitoraggio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n).
Art. 4.
(Entrata in vigore)
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Riunione n. 120
MARTEDÌ 12 MAGGIO 2026
Presidenza del Presidente
Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15
AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI: CONFINDUSTRIA DISPOSITIVI MEDICI E CONFIMI INDUSTRIA SUL DDL N. 1875 (REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI)
Riunione n. 119
MARTEDÌ 12 MAGGIO 2026
Presidenza del Vice Presidente
Orario: dalle ore 12,05 alle ore 13,15
AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI: SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO MEDICI ITALIANI (SNAMI), SINDACATO MEDICI ITALIANI (SMI CONFSAL), ASL ROMA 2, ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI ROMA (OMCeO) E CONFINDUSTRIA DISPOSITIVI MEDICI SUL DDL N. 1825 (RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO ASSISTENZA SANITARIA)


























