176ª Seduta
Presidenza della Vice Presidente
SPILABOTTE
indi del Presidente
SACCONI
La seduta inizia alle ore 8,45.
IN SEDE CONSULTIVA
(2021) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere favorevole)
Il relatore senatore ANGIONI (PD), premesso che il provvedimento d’urgenza reca un complesso di norme ed interventi in materia fallimentare, civile e processuale civile, e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria, segnala in primo luogo, con riferimento ai profili di interesse della Commissione, l’articolo 18, il cui comma 1,al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari e garantire il processo di conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, consente ai magistrati che compiano nel corso del 2016 il limite anagrafico per il collocamento a riposo di ufficio, pari a settantadue anni, il trattenimento in servizio fino al 31 dicembre 2016. Il successivo comma 1-bis – inserito dalla Camera – prevede, in considerazione della particolare situazione di organico della magistratura contabile e della necessità di salvaguardare, in fase transitoria, la funzionalità degli uffici, che i trattenimenti in servizio dei magistrati della Corte dei conti, adottati, con riferimento all’anno 2015, in base ad una analoga norma di deroga, siano prorogati fino al completamento della procedura di reclutamento in atto alla data di entrata in vigore del decreto e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2016. L’articolo 18-bis– pure inserito dalla Camera – riduce, per gli anni 2015 e 2016, i limiti di età per la cessazione dall’ufficio dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari. I limiti vigenti sono pari a 75 anni per la prima categoria e a 72 per le altre due categorie; in base alle nuove norme transitorie, relative, senza distinzioni, alle tre categorie, i soggetti che, nel 2015, abbiano compiuto 72 anni (o che siano di età superiore) cessano dall’ufficio il 31 dicembre 2015, mentre quelli che nel 2016 compiano 70 anni (o che siano di età superiore) cessano il 31 dicembre 2016. Le norme transitorie sono poste in attesa del complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria. Almeno letteralmente, a decorrere dal 2017, tornerebbero ad applicarsi i limiti finora vigenti. L’articolo 18-ter– anch’esso inserito dalla Camera – prevede che il Consiglio superiore della magistratura predisponga un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali di magistrati, diretto a fronteggiare l’incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell’immigrazione.
Infine, il relatore segnala l’articolo 21-octies, frutto anch’esso di un emendamento approvato nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento, che è in sostanza identico all’articolo 3 del decreto-legge n. 92 del 2015, di cui è ancora in corso l’iter di conversione e che viene a sua volta abrogato, facendone salvi gli effetti giuridici prodotti, dall’articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame. L’articolo 21-octies integra la normativa di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 207 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 231 del 2012, che consente al Ministro dell’ambiente di autorizzare, per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale, la prosecuzione dell’attività d’impresa anche quando l’autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell’impresa titolare dello stabilimento. Tale normativa è stata dichiarata legittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 2013, secondo la quale il complesso della disciplina di cui agli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 207 costituisce un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, in particolare alla salute (articolo 32 della Costituzione), da cui deriva il diritto all’ambiente salubre, e al lavoro (articolo 4 della Costituzione), da cui deriva l’interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali ed il dovere delle istituzioni pubbliche di spiegare ogni sforzo in tal senso. L’articolo 21-octies in esame – che prende in concreto le mosse dai problemi concernenti lo stabilimento di Taranto della società ILVA S.p.A. – specifica che la prosecuzione dell’attività d’impresa può essere autorizzata anche nei casi in cui il provvedimento di sequestro si riferisca ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori, specificando che l’attività non può protrarsi per un periodo di tempo superiore a dodici mesi dall’adozione del provvedimento di sequestro e che l’impresa deve predisporre, nel termine perentorio di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di sequestro, un piano recante misure e attività aggiuntive, per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro. L’avvenuta predisposizione del piano è comunicata all’autorità giudiziaria ed il piano è trasmesso al comando provinciale dei Vigili del fuoco ed agli uffici dell’azienda sanitaria locale e dell’INAIL territorialmente competenti, ai fini delle rispettive attività di vigilanza e controllo, che devono garantire un costante monitoraggio delle aree di produzione oggetto di sequestro, anche mediante lo svolgimento di ispezioni dirette a verificare l’attuazione delle misure e delle attività aggiuntive previste nel piano. In base al comma 5, le disposizioni si applicano anche per i casi di sequestro connesso ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori adottato prima del 4 luglio 2015 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 92) e, in tale ipotesi, i termini di dodici mesi e di trenta giorni decorrono dalla medesima data.
Considerata la delicatezza e il rilievo delle disposizioni di competenza della Commissione contenute nel provvedimento in esame, conclusivamente il relatore propone di esprimere un parere favorevole.
Interviene per primo il senatore SERAFINI (FI-PdL XVII), precisando che la tutela dei luoghi di lavoro deve intendersi come riferita anche alla salute dei lavoratori.
La senatrice BENCINI (Misto) chiede un chiarimento sulle disposizioni riguardanti il collocamento a riposo dei magistrati, di cui agli articoli 18, 18-bis e 18-ter. Sottolinea inoltre la delicatezza della vicenda ILVA, che è alla base della disposizione di cui all’articolo 21-octies, evidenziando la necessità che il tessuto imprenditoriale dell’area riparta, tenuto tuttavia anche conto della esigenza di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Il senatore BAROZZINO (Misto-SEL) esprime forte preoccupazione sulla disposizione di cui all’articolo 21-octies, che sembra muovere dal concetto di una sorta di “rinviabilità” della sicurezza dei lavoratori. Ritiene che la disposizione confligga gravemente con l’articolo 41 della Costituzione e invita ad una attenta riflessione: la politica ha infatti un compito delicato e ciascuno dovrebbe realmente e responsabilmente impegnarsi per migliorare le vite degli individui.
La senatrice D’ADDA (PD) osserva che con la sentenza n. 85 del 2013 la Corte costituzionale ha ritenuto che la disciplina contenta negli articoli 1 e 3 del decreto-legge n. 207 del 2012 – che affida al Ministro dell’ambiente il compito di autorizzare, per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale, la prosecuzione dell’attività anche ove siano intervenuti provvedimenti di sequestro – costituisca un ragionevole bilanciamento tra il diritto alla salute e quello al lavoro, da cui deriva un interesse al mantenimento dei livelli occupazionali e il dovere delle istituzioni pubbliche di dispiegare ogni sforzo in tale direzione. Sottolinea altresì che la disposizione di cui all’articolo 21-octies andrebbe raccordata con quanto previsto nello schema di decreto legislativo n. 178, attualmente all’esame della Commissione, che prevede l’accorpamento di tutte le strutture di vigilanza.
Il senatore DIVINA (LN-Aut) nota che il provvedimento in conversione innova fortemente in materia di procedure concorsuali, lamentando che i continui mutamenti delle norme ne rendano ardua la conoscibilità da parte degli operatori del diritto. Quanto alle considerazioni svolte, in particolare dal senatore Barozzino, a proposito dell’articolo 21-octies, osserva che la politica è chiamata a contemperare tutti gli interessi in gioco, ivi inclusa la continuità del lavoro e che la soluzione individuata nel provvedimento rappresenta un compromesso relativamente dignitoso.
Il presidente SACCONI osserva che la competenza della Commissione lavoro è incentrata sugli specifici, pur se rilevanti, aspetti evidenziati dal relatore. Sono queste le ragioni per le quali, pur consapevole della portata limitata dell’esame e dei tempi ristretti a disposizione, nonché della presumibile impossibilità di pervenire a modifiche del testo, ha ritenuto doveroso che la Commissione fosse posta nella condizione di esaminarlo e discuterlo, aprendo su determinati profili un confronto che può comunque valere anche per il futuro.
Il senatore ANGIONI (PD), replicando agli intervenuti, riconferma le considerazioni da lui già svolte in sede di illustrazione. Per quanto riguarda le norme riguardanti il collocamento a riposo dei magistrati, di cui all’articolo 18-bis, osserva che esse sono poste in via transitoria, in attesa di un riordino complessivo del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria. Quanto ai contenuti dell’articolo 21-octies, ricorda che si tratta di una disposizione fortemente attesa e finalizzata a scongiurare la circostanza che comportamenti di imprenditori spregiudicati si risolvano in un danno per i lavoratori. A proposito delle necessità di raccordo con i contenuti dello schema di decreto legislativo n. 178, in materia di razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva, fa notare che il testo lascerà comunque impregiudicate le funzioni e i compiti delle ASL; condivide comunque l’opportunità di una generale coerenza delle norme in materia di vigilanza.
Presente il prescritto numero di senatori, il presidente SACCONI mette quindi ai voti la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.
La Commissione approva.
La seduta termina alle ore 9,30.
176ª seduta: giovedì 30 luglio 2015, ore 8,45
ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE CONSULTIVA
Esame del disegno di legge:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria (Approvato dalla Camera dei deputati) – Relatore alla Commissione ANGIONI
(Parere alla 2ª Commissione)
Esame. Parere favrorevole (2021)
MERCOLEDÌ 29 LUGLIO 2015
175ª Seduta
Presidenza della Vice Presidente
indi del Presidente
La seduta inizia alle ore 8,35.
IN SEDE CONSULTIVA
(1429-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione, approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 22 luglio scorso.
La presidente SPILABOTTE (PD), in qualità di relatrice, ricorda di aver svolto la relazione sul provvedimento in titolo nella precedente seduta. Dà quindi lettura di una proposta di parere favorevole (pubblicata in allegato).
Il senatore BAROZZINO (Misto-SEL) osserva criticamente che il disegno di legge in esame, che riscrive una parte significativa della Costituzione, avrebbe meritato tempi ben più ampi di discussione. Ritiene che, con la riforma proposta, il Governo e la maggioranza stiano commettendo un grave errore e, smentendo posizioni precedentemente assunte, stiano indebolendo anche la tutela di alcuni diritti fondamentali come il lavoro. Nell’attuale momento di grave crisi economica e sociale, che tocca soprattutto le regioni del Mezzogiorno, occorrerebbe invece preservare la Costituzione, a tutela dei diritti e della dignità delle persone. Viceversa, la maggioranza sembra voler assecondare gli interessi dei cosiddetti “poteri forti” a scapito dei cittadini: si tratta di una scelta di cui dovrà assumersi la responsabilità.
Il senatore DIVINA (LN-Aut) critica l’approccio neocentralista che emerge dal disegno di legge costituzionale in esame. Con particolare riguardo alla materia del lavoro, le cui competenze sono sostanzialmente trasferite in capo allo Stato, ricorda che proprio le regioni e le province autonome hanno svolto negli ultimi anni una preziosa opera di impulso per la formazione professionale, con particolare riguardo all’avviamento al mondo del lavoro degli studenti delle scuole superiori. Attribuire queste competenze in via esclusiva allo Stato è perciò un duplice errore, sia perché va contro una precisa tendenza storica che vorrebbe l’avvicinamento delle istituzioni ai territori, sia perché si annulla un’esperienza estremamente positiva, come quella realizzata dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
Il presidente SACCONI (AP (NCD-UDC)) osserva che la frammentazione delle competenze, realizzata prima dal decentramento amministrativo e poi dalla riforma costituzionale del 2001, si è rivelata in questi anni sostanzialmente fallimentare nel campo delle politiche attive del lavoro, sia da parte delle regioni che delle province. Anche per l’erogazione degli ammortizzatori sociali la collaborazione tra Stato e regioni ha funzionato solo fino a quando le regioni, peraltro utilizzando i fondi comunitari, hanno potuto contribuire con risorse proprie, ma successivamente vi sono stati solo abusi e sprechi. L’esperienza delle province autonome di Trento e di Bolzano, certamente positiva, è un caso a parte, avendo tali enti competenze specifiche in materia di lavoro, che peraltro potranno permanere anche nel nuovo assetto costituzionale.
Concorda il senatore ICHINO (PD), sottolineando che l’affidamento della formazione professionale alle regioni, a parte i casi di eccellenza delle province autonome di Trento e Bolzano, ha dato pessimi risultati. In replica al senatore Divina, osserva che non è in questione la scelta tra centralismo o decentramento, ma l’istituzione di un sistema di valutazione dei risultati e dell’efficienza dei servizi, all’insegna della trasparenza e dell’accountability. Tale sistema è stato introdotto solo negli ultimi anni, imposto dall’Unione europea, a partire dal piano Garanzia giovani. Tuttavia, una sua efficace realizzazione presuppone un’organizzazione centrale, che consenta l’adozione di obiettivi, metodi e livelli essenziali delle prestazioni omogenei su tutto il territorio nazionale. In questo modo si potrebbero poi conservare anche le buone prassi dei singoli territori, garantendo però l’intervento sussidiario dello Stato in caso di inadempienza degli enti territoriali. Ci sono stati infatti molti casi di mala gestione, ad esempio in alcune regioni meridionali, che impongono un cambio di cultura.
La senatrice PARENTE (PD) esprime una valutazione positiva sulla proposta di parere della relatrice. Sottolinea che questa parte del disegno di legge costituzionale interviene opportunamente per rimettere ordine nelle materie di legislazione concorrente tra Stato e regioni, che hanno creato in questi anni enormi problemi, dando luogo a numerosi contenziosi dinanzi alla Corte costituzionale. Occorre superare la frammentazione delle politiche in alcuni settori di particolare delicatezza, come quello del lavoro, recuperando un approccio omogeneo su tutto il territorio nazionale, con la definizione di livelli essenziali delle prestazioni di tipo uniforme, nell’interesse del Paese.
La senatrice PAGLINI (M5S) critica pesantemente la riforma costituzionale introdotta dal disegno di legge. Sottolinea che l’attuale Parlamento è stato eletto con una legge elettorale dichiarata incostituzionale e non è dunque legittimato a procedere ad una riforma della Carta fondamentale. A fronte dei gravi dati sul perdurare della disoccupazione e della crisi economica, il Governo e la maggioranza stanno attuando scelte fortemente dirigiste in tutti i settori, senza però affrontare i problemi reali. Critica poi i tempi estremamente compressi concessi ai senatori della Commissione per esaminare un provvedimento di tale portata, sottolineando che, in ogni caso, le riforme dovrebbero limitarsi a modifiche puntuali e non ad uno stravolgimento della Costituzione come quello in atto.
La senatrice CATALFO (M5S) valuta favorevolmente il trasferimento della competenza legislativa in materia di lavoro dalle regioni allo Stato, ricordando che il suo Gruppo ha presentato anche proposte di legge in tal senso. Esprime invece rammarico per il fatto che la formazione professionale rimanga comunque in capo alle regioni e alle province autonome: a parte pochi casi virtuosi, l’esperienza degli ultimi anni in questo settore è stata infatti estremamente negativa. Le risorse sono state utilizzate male o addirittura per altre finalità, dando luogo anche a episodi di abusi e corruzione. Appare comunque condivisibile la scelta di trasferire allo Stato la gestione delle politiche attive in materia di lavoro.
Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) critica l’approccio centralista della riforma e l’assenza di una salvaguardia espressa delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Per tali ragioni, preannuncia che non prenderà parte alla votazione.
Il presidente SACCONI ricorda che il disegno di legge costituzionale in esame è in terza lettura e che la Commissione ne ha avviato la trattazione la scorsa settimana. Vi è stato quindi un tempo adeguato di esame, considerando che già in prima lettura era emerso un orientamento chiaro in Commissione, ampiamente condiviso anche nel Paese, sull’esigenza di dare omogeneità alle politiche di intervento in alcuni settori di particolare rilevanza sociale, come quello del lavoro.
Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione, a maggioranza, approva infine la proposta di parere della relatrice.
(2008) Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2014
(2009) Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2015
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE ricorda che, nella precedente seduta, il relatore Berger ha illustrato i due disegni di legge in titolo, proponendo per entrambi un parere favorevole. Nessuno chiedendo la parola, mette ai voti la proposta di parere favorevole sul disegno di legge n. 2008, che è approvata.
Con separata votazione, la Commissione approva quindi anche la proposta di parere favorevole sul disegno di legge n. 2009.
La seduta termina alle ore 9,20.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1429-B
La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge costituzionale in titolo, considerato che il comma 3 dell’articolo attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato latutela e sicurezza del lavoro, e non più solamente la competenza sulle disposizioni generali e comuni sulle predette materie, nonché le disposizioni generali e comuni per le politiche sociali, le politiche attive del lavoro e le disposizioni generali e comuni sull’istruzione e formazione professionale;
rilevato che il successivo comma 4, indicante le materie spettanti alla potestà legislativa regionale – risultato dell’analoga disposizione del disegno di legge nel testo approvato dal Senato in prima lettura – non contempla più l’istruzione e la formazione professionale tra le materie di competenza regionale esclusiva, ma precisa che alle Regioni spetta la funzione legislativa in materia di sola formazione professionale, fatti salvi i profili riservati allo Stato;
considerato che il comma 2 stabilisce che tra le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia attribuibili alle Regioni a statuto ordinario con legge dello Stato vi siano anche le materie di cui all’articolo 117 della Costituzione, comma 2, lettera o), limitatamente alle politiche attive del lavoro e all’istruzione e formazione professionale;
apprezzata l’attribuzione alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dell’intera normativa sulla tutela e sicurezza sul lavoro e non solamente delle disposizioni generali e comuni sulle predette materie;
valutato favorevolmente che l’area della competenza legislativa esclusiva dello Stato sia stata altresì ampliata con riferimento alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali e per l’istruzione e la formazione professionale, nonché alle politiche attive del lavoro;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

























