Riunione n. 37
GIOVEDÌ 26 MARZO 2015
Presidenza della Vice Presidente
SPILABOTTE
Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,25
AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1148, 1670 E 1697 (REDDITO DI CITTADINANZA E SALARIO MINIMO ORARIO)
144ª Seduta
Presidenza della Vice Presidente
SPILABOTTE
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.
La seduta inizia alle ore 16,10.
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI
La presidente SPILABOTTE comunica che le documentazioni consegnate nel corso delle odierne audizioni sui disegni di legge n. 1148 e connessi, svolte in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, saranno rese disponibili sulla pagina web della Commissione.
PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazione
In risposta all’interrogazione 3-01642, la sottosegretaria BELLANOVA rileva che a settembre scorso i curatori fallimentari dellaTecnologie TK srl hanno presentato istanza di concessione del trattamento di CIGSper procedura concorsuale in favore di un numero massimo di 75 lavoratori – pari all’intero organico aziendale – di cui 71 occupati presso la sede di Baranzate e 4 presso quella di Spresiano, istanza che è stata successivamente accolta; l’’INPS ha prontamente dato esecuzione al decreto ministeriale procedendo ai relativi pagamenti delle integrazioni salariali per l’intero periodo autorizzato. A febbraio scorso Tecnologie TK srl ha presentato un’istanza di proroga di 6 mesi del trattamento di CIGS, istanza che verrà trattata sulla base dell’ordine cronologico delle domande pervenute al Ministero del lavoro. Infine, la Sottosegretaria precisa che, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 183 del 2014, è in corso di predisposizione uno schema di decreto che prevede una semplificazione della procedura di concessione del trattamento di CIGSvolta a ridurre i tempi di attesa per l’erogazione.
La senatrice D’ADDA (PD) ringrazia la Sottosegretaria per la risposta, che apprezza nei contenuti, anche con riferimento all’annuncio della prossima predisposizione di uno schema di decreto finalizzato a ridurre i tempi di attesa per l’erogazione del trattamento di CIGS. Si dichiara pertanto soddisfatta.
La seduta termina alle ore 16,20.
Riunione n. 36
MERCOLEDÌ 25 MARZO 2015
Presidenza della Vice Presidente
SPILABOTTE
Orario: dalle ore 15 alle ore 16,10
AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1148, 1670 E 1697 (REDDITO DI CITTADINANZA E SALARIO MINIMO ORARIO)
143ª Seduta
Presidenza del Presidente
SACCONI
La seduta inizia alle ore 16.
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI
Il presidente SACCONI comunica che le documentazioni consegnate nel corso delle audizioni sui disegni di legge n. 1148 e connessi svolte il 19 marzo scorso e nel corso delle audizioni sul nuovo testo del disegno di legge n. 1051 svolte oggi, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, saranno rese disponibili sulla pagina web della Commissione.
IN SEDE REFERENTE
(1769) Silvana AMATI ed altri. – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in tema di trattamenti spettanti al coniuge superstite e ai figli dei caduti sul lavoro, nonché integrazioni alla legge 11 marzo 2011, n. 25, in materia di quote obbligatorie e di riserva per l’assunzione di lavoratori
(Esame e rinvio)
Il relatore PAGANO (AP (NCD-UDC)), premesso che il provvedimento concerne sia profili della disciplina dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sia la disciplina sul collocamento obbligatorio in favore di alcune categorie, si sofferma anzitutto sull’articolo 1, che riguarda le quote integrative, inerenti alla presenza di coniuge e/o di figli, della rendita relativa ad invalidità permanente derivante da infortunio sul lavoro. In base alla norma vigente, la quota integrativa per il figlio è corrisposta fino al compimento del diciottesimo anno di età o fino al raggiungimento del ventunesimo, se studente di scuola media o professionale, ovvero per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno, se studente universitario. Per il periodo successivo al compimento del diciottesimo anno, la novella subordina il riconoscimento della quota integrativa al rispetto, da parte del figlio, di un limite massimo di reddito da lavoro pari ad euro 5.681,02: a tale condizione, la quota integrativa (sempre in favore del genitore) è corrisposta fino al compimento da parte del figlio del ventiseiesimo anno di età, ovvero del trentesimo qualora sussista anche la condizione dell’iscrizione del figlio in elenchi o liste per il collocamento al lavoro. Con riferimento ai figli il cui reddito da lavoro superi il suddetto limite, la quota integrativa cessa, in base alla novella, al compimento del diciottesimo anno di età. A tale proposito, il relatore osserva che la novella non contempla tuttavia un meccanismo di adeguamento nel tempo dell’importo del limite di reddito.
L’articolo 2 aumenta la misura delle rendite spettanti ai figli in caso di infortunio mortale sul lavoro, elevando l’aliquota dal 20 al 25 per cento, ovvero dal 40 al 50 per cento per l’ipotesi che si tratti di orfani di entrambi i genitori. Per quest’ultima fattispecie, il termine base di cessazione della rendita viene elevato dal diciottesimo al trentesimo anno di età. Inoltre, la novella prevede che, qualora un figlio abbia un reddito da lavoro non superiore ad euro 5.681,02, abbia diritto alla rendita fino al compimento del ventiseiesimo anno, ovvero anche successivamente – senza limite di età – qualora sussista anche la condizione dell’iscrizione in elenchi o liste per il collocamento al lavoro. In merito, la norma vigente – che ora verrebbe soppressa dalla presente novella – subordina la prosecuzione della rendita oltre il compimento del diciottesimo anno di età alla condizione che il figlio non presti lavoro retribuito: in tal caso, la rendita è corrisposta fino al raggiungimento del ventunesimo anno, se studente di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studente universitario. A tale proposito, il relatore ricorda che la sentenza della Corte costituzionale n. 360 del 1985 ha dichiarato l’illegittimità della normativa in esame nella parte in cui non attribuisce in favore del figlio avente un solo genitore naturale riconosciuto (nel caso di infortunio mortale di quest’ultimo sul lavoro) la percentuale più elevata prevista per gli orfani di entrambi i genitori. Inoltre, la successiva sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2009 ha esteso la percentuale più elevata al caso in cui il figlio sia orfano di un solo genitore ed i relativi genitori non fossero uniti da rapporto coniugale (caso in cui al genitore superstite non spetta alcuna rendita derivante dall’infortunio mortale, con conseguente minore tutela complessiva – come osserva la suddetta sentenza – per il nucleo familiare).Il relatore riterrebbe di conseguenza opportuno che la novella specificasse se l’elevamento della percentuale dal 40 al 50 per cento e del relativo limite di età dal diciottesimo al trentesimo anno riguardino anche le due fattispecie oggetto, rispettivamente, della sentenza n. 360 del 1985 e della sentenza n. 86 del 2009. Osserva inoltre che anche questa novella non contempla un meccanismo di adeguamento nel tempo dell’importo del limite di reddito.
L’articolo 3 attribuisce, in favore dei beneficiari delle provvidenze oggetto delle novelle di cui ai precedenti articoli 1 e 2, il diritto ad una prestazione di sostegno psicologico da parte dell’INAIL, per garantire l’inserimento nella vita di relazione, l’elaborazione del lutto, l’accompagnamento nel percorso di istruzione e formazione, nonché l’approccio al mondo del lavoro. Tale prestazione può essere erogata anche sulla base di convenzioni tra l’INAIL e le associazioni di infortunati sul lavoro maggiormente rappresentative.
La novella di cui all’articolo 4 sostituisce i termini “vedovo” e “moglie” con i termini “coniuge superstite” e “coniuge”. Il relatore nota tuttavia che il comma oggetto di novella fa riferimento ad una norma non più vigente sia nella sostanza sia nella forma, ritenendo preferibile abrogare, anziché aggiornare linguisticamente il comma oggetto di novella.
Nell’illustrare quindi l’articolo 5 – che richiede che nelle procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni il numero di posti coperto dai soggetti beneficiari della quota di riserva prevista dalla normativa in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sia identico al numero di posti coperto dai soggetti beneficiari della quota di riserva in favore dei disabili – riterrebbe opportuna una migliore definizione delle modalità procedurali ivi previste.
In considerazione dell’importanza del rilievo della materia, auspica che il provvedimento, che rappresenta una iniziativa legislativa ampiamente condivisa in modo bipartisan, a seguito di un adeguato approfondimento, possa nei tempi più rapidi giungere alla conclusione dell’iterparlamentare.
Il presidente SACCONI ringrazia il relatore per la sua disamina e dichiara aperta la discussione generale.
La senatrice AMATI (PD), prima firmataria del disegno di legge, ringrazia il presidente Sacconi per il tempestivo inserimento all’ordine del giorno dell’iniziativa legislativa, che recepisce un’istanza caldeggiata dall’ANMIL e che attualizza le disposizioni contenute nel Testo unico per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, rimuovendo alcuni degli ostacoli alla realizzazione dei diritti ivi sanciti ed adeguandone le disposizioni al contesto attuale. Auspica pertanto che l’iter del provvedimento, compatibilmente con gli altri provvedimenti in esame presso la Commissione, possa concludersi nei tempi più rapidi.
Il presidente SACCONI esprime apprezzamento per l’iniziativa legislativa, al di là del merito, che sarà esaminato dalla Commissione nei tempi più celeri e congrui. Segnala in particolare le disposizioni del provvedimento che riguardano il collocamento obbligatorio, che dà ai familiari e ai congiunti delle vittime di infortuni sul lavoro e di malattie professionali un rilievo pari a quelli delle vittime della criminalità organizzata.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,25.
Riunione n. 35
MARTEDÌ 24 MARZO 2015
Presidenza del Presidente
SACCONI
Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16
AUDIZIONE INFORMALE SUL NUOVO TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1051 (PARTECIPAZIONE LAVORATORI GESTIONE IMPRESE)

























