(Dal Resoconto Sommario)
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 16 settembre 2003. – Presidenza del vicepresidente Angelo SANTORI.
Schema di regolamento del ministro del lavoro e delle politiche sociali relativo al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione, della riconversione e della riqualificazione professionale del personale delle Poste Italiane S.p.a.
Atto n. 260
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame.
Aldo PERROTTA (FI), relatore, osserva che lo schema di regolamento in esame è stato predisposto ai sensi della normativa di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996 e relativo regolamento-quadro, approvato con il decreto ministeriale 27 novembre 1997, n. 477.
L’articolo 1 istituisce presso l’INPS il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle Poste italiane spa».
L’articolo 2 definisce quali finalità del Fondo l’attuazione di interventi a favore dei lavoratori della società Poste italiane che favoriscano il mutamento ed il rinnovamento delle professionalità e realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione, nell’ambito ed in connessione con processi di ristrutturazione o situazioni di crisi o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro.
L’articolo 3 prevede la costituzione di un Comitato amministratore del Fondo, cui viene riconosciuta autonomia nella gestione finanziaria e patrimoniale, i cui compiti sono disciplinati dal successivo articolo 4.
L’articolo 5 definisce in termini generali le prestazioni rese dal Fondo, poi specificate, per quanto riguarda i criteri e la misura delle erogazioni, nel successivo articolo 9.
L’articolo 6 dispone in merito al finanziamento del Fondo mediante una contribuzione ordinaria, in misura pari allo 0,50% della base imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ed una straordinaria la cui misura verrà stabilita dal Comitato amministratore in base al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari e dei relativi contributi.
L’articolo 7 subordina l’accesso alle prestazioni di cui all’articolo 5 dello schema in esame all’espletamento delle procedure contrattuali previste (anche a livello legislativo) per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali.
L’articolo 8 definisce i criteri per l’individuazione dei lavoratori in esubero, mentre l’articolo 9 fissa i criteri per la determinazione della misura dei trattamenti erogati dal Fondo ai sensi dell’articolo 5, distinguendo tra assegno ordinario di sostegno del reddito ed assegno straordinario per esuberi strutturali.
L’articolo 10 disciplina la cumulabilità dell’assegno straordinario corrisposto in caso di esodo agevolato con altri redditi di lavoro dipendente o autonomo eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione dell’assegno stesso, distinguendo a seconda che tali redditi derivino da attività svolta in favore di soggetti che svolgono attività in concorrenza con quella esercitata dal gruppo Poste italiane.
L’articolo 11 prevede il trasferimento, entro tre mesi dall’istituzione del Fondo, della gestione dei rapporti attivi e passivi derivanti dagli accordi stipulati in applicazione di quanto previsto dall’articolo 40, comma 6, della legge n. 448 del 1998, secondo modalità concordate tra le parti che hanno stipulato il contratto collettivo del 18 luglio 2001. In particolare il Fondo assume in carico le residue prestazioni previste dai medesimi accordi, provvedendo a riscuoterne anticipatamente l’importo dalla società Poste italiane.
L’articolo 12 salvaguarda il diritto dei lavoratori – che fruiscono dell’assegno straordinario – a proseguire il versamento dei contributi sindacali.
L’articolo 13 fissa in 10 anni dalla data di entrata in vigore del regolamento in esame la durata del Fondo, rinviando per la liquidazione alle norme di cui al precedente articolo 6, commi 7, 8, 9, e 10.
Infine l’articolo 14 rinvia, per quanto non espressamente previsto dal regolamento in esame, al regolamento-quadro approvato con il decreto ministeriale 27 dicembre 1997 (e non 1977, come erroneamente indicato nel testo), n. 477.
Roberto GUERZONI (DS-U) ritiene che la ratio sottesa all’istituzione del fondo di solidarietà sia condivisibile nelle linee di fondo, posto che lo schema di decreto in titolo recepisce i contenuti sanciti nell’ambito di un accordo stipulato fra le parti interessate.
Emerenzio BARBIERI (UDC) solleva perplessità in merito alla composizione del comitato amministratore del fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle Poste italiane spa, di cui all’articolo 3 dello schema di regolamento, ritenuta illogica oltre che priva di razionalità: un numero così elevato di componenti (sette esperti della società Poste italiane, sette esperti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigenti dei ministeri del lavoro e dell’economia) determina peraltro non poche difficoltà anche in ordine alla convocazione degli stessi da parte della Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale. In proposito, prospetta la possibilità che si definisca un criterio di rotazione dei sindacati, così come esiste un criterio di rotazione per quanto riguarda i quadri della società Poste italiane.
Non condivide infine la scelta adottata per la quale, per la validità delle sedute del comitato, è necessaria la presenza di due terzi dei componenti il comitato stesso, ritenendo più opportuno che sia richiesta, come avviene normalmente, la presenza della metà più uno dei componenti il comitato.
Angelo SANTORI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame alla seduta di domani.

























