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Home - Camera - Commissione Lavoro, pubblico e privato

Commissione Lavoro, pubblico e privato

22 Ottobre 2009
in Camera

(Dal Resoconto Sommario)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI


Giovedì 23 ottobre 2003.

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.


AUDIZIONI INFORMALI


Giovedì 23 ottobre 2003.

Audizione di rappresentanti di Confindustria sulle proposte di legge C. 1900 e C. 4116 recanti: «Bilancio dei sindacati e trattenute sindacali».

L’audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.05.


SEDE REFERENTE


Giovedì 23 ottobre 2003. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.

La seduta comincia alle 15.05.

Istituzione del reddito sociale.
C. 13, iniziativa popolare, C. 872 Bertinotti e C. 2575 Cento.

Diritti di sicurezza sociale in materia di tutela del lavoro e del reddito.
C. 3134 Rutelli.

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame congiunto, rinviato nella seduta di ieri.



Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri la Commissione ha convenuto che l’esame delle proposte di legge in titolo avvenga congiuntamente.
Ricorda altresì che nella seduta di ieri il deputato Caruso ha svolto la relazione sulle proposte di legge C. 13, C. 872 e C. 2575.
Al fine di acquisire sulle proposte di legge in titolo anche l’orientamento del Governo, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

PETIZIONI

Petizione n. 444, del 2002, del sig. Romano Rodolfo, da Napoli, che chiede la estensione ai dipendenti privati dei benefici economici previsti dalla legge 24 maggio 1970 n. 336.
(Esame ai sensi dell’articolo 109, comma 2, del regolamento e rinvio).

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, fa presente che il diritto di petizione, garantito dall’articolo 50 della Costituzione, consiste nella richiesta da parte di un certo numero di cittadini di provvedimenti legislativi al Parlamento, ovvero per esporre comuni necessità. Tale diritto rappresenta uno strumento di sollecitazione nei confronti dell’attività legislativa e di indirizzo politico del Parlamento.
La petizione può essere esercitata da tutti i cittadini, sia individualmente sia collettivamente, senza limiti di numero, e non richiede particolari formalità, eccetto l’autenticazione della firma del proponente.
La petizione in esame chiede al Parlamento di adottare un provvedimento legislativo, in favore dei dipendenti del settore privato ex combattenti in pensione, con il quale si estendano i benefici economici previsti dalla legge del 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti civili, ex combattenti ed assimilati, dello Stato e degli enti pubblici.
Ricorda che la legge n. 336 del 1970 ha previsto per i dipendenti pubblici la possibilità di chiedere, una sola volta nella carriera di appartenenza, la valutazione di due anni o, se più favorevole, il computo del periodo trascorso in attività di combattimento, ai fini dell’attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione. La legge è stata poi integrata dalla legge 8 luglio 1971, n. 541, che ha incluso gli ex deportati e gli ex perseguitati sia politici che razziali, assimilati agli ex combattenti, fra i soggetti destinatari dei benefici.
In particolare, l’articolo 1 della legge n. 336 del 1970 si riferisce ai dipendenti civili di ruolo e non di ruolo dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, il personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado ed i magistrati dell’ordine giudiziario ed amministrativo, ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerre, o per causa di guerra, profughi per l’applicazione del trattato di pace e categorie equiparate.
Si prevede inoltre che il computo del periodo sia riferito alle campagne di guerra e al periodo trascorso in prigionia, in internamento, per ricovero in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti o in prigionia di guerra o internamento.
La legge n. 336 del 1970 ha previsto che il periodo eventualmente eccedente sia valutato per l’attribuzione degli ulteriori aumenti periodici e per il conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione.
In particolare, ai dipendenti indicati, all’atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, sono stati attribuiti, ai soli fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita e di previdenza, tre aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione o un aumento periodico per ogni anno o frazione, superiore a sei mesi di servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra, trascorso in prigionia e in internamento, in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti, in prigionia e in internamento, nel caso in cui fosse un trattamento più favorevole.
La legge n. 336 del 1970 ha stabilito quindi che alle categorie di dipendenti indicati, a domanda, sia conferita la qualifica o la classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta, anziché l’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio indicati, prevedendo il riconoscimento di un’analoga facoltà agli eredi aventi diritto a pensione di reversibilità.
Ricorda altresì che la disciplina in esame, nell’originaria formulazione, prevedeva anche che i dipendenti indicati potessero chiedere il collocamento a riposo entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge; tale disposizione aveva per presupposto il collocamento a riposo anticipato a domanda dell’interessato. La norma di cui all’articolo 3, comma 1, peraltro, è stata abrogata dall’articolo 4 del decreto-legge 8 1uglio 1974, n. 261.
Sempre la legge n. 336 del 1970 ha previsto poi l’applicazione della disciplina indicata anche al personale dipendente dalle regioni, dagli enti locali e dalle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, dagli enti pubblici e di diritto pubblico, compresi gli enti pubblici economici, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dagli enti ospedalieri, ancorché regolamentati da contratti collettivi di lavoro (articolo 4).
Rileva, in riferimento specifico al petitum della petizione n. 444, che la giurisprudenza, dopo talune decisioni caratterizzate dalla tendenza ad estendere il campo di applicazione della legge, ha inteso riconoscere alla normativa in esame la natura di ius singulare, come tale caratterizzato da una valenza eccezionale, non estensibile ad altre categorie di soggetti oltre quelli espressamente previsti dagli articolo 1 e 4 della legge n. 336 de1 1970.
Non sono quindi state ammesse a godere dei benefici indicati nella normativa in esame, per esempio, le categorie dei mutilati ed invalidi per causa di servizio.
In tal senso, è stata esclusa l’applicazione della normativa in oggetto alle aziende che non fossero interamente di proprietà dello Stato, ma fossero anche solo indirettamente gestite attraverso partecipazioni azionarie da società assoggettate al comune regime privatistico.
La normativa successiva ha poi chiarito ulteriormente tali aspetti. È intervenuta infatti la legge 9 maggio 1984, n. 118 di interpretazione autentica in materia dei benefici combattentistici disposti dalla legge n. 336 del 1970, che ha espressamente previsto che le disposizioni della legge n. 336 del 1970 si applicano ( …) nei confronti di destinatari tassativamente indicati dalla legge stessa.
In riferimento al settore privato, d’altro canto, la legge 15 aprile 1985, n. 140, recante miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale, ha previsto all’articolo 6, comma 4, una maggiorazione pensionistica reversibile a favore degli ex combattenti (e assimilati) del settore privato. La Corte costituzionale, peraltro, con la sentenza n. 185 del 1990, ha avuto modo di precisare, proprio in riferimento all’estensione al settore privato dei cosiddetti benefici combattentistici previsti dalla legge n. 336 del 1970 e successive modificazioni e integrazioni, che non è fondata, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 6 della legge n. 140 del 1985 nella parte in cui escluderebbe dai benefici combattentistici i superstiti degli aventi diritto che siano deceduti prima dell’entrata in vigore della citata legge.
In conclusione, ricorda che l’articolo 109 del regolamento della Camera dei deputati prevede che le petizioni siano esaminate dalle Commissioni competenti e che l’esame possa concludersi con una risoluzione diretta ad interessare il Governo oppure con una decisione di abbinamento ad un eventuale progetto di legge all’ordine del giorno. In proposito, fa presente che su tale materia risultano assegnate alla Commissione le seguenti proposte di legge: Amoruso ed altri: «Modifica all’articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, in materia di benefici di carriera per i dipendenti pubblici ex combattenti» (1977); Antonio Barbieri: «Estensione della maggiorazione prevista dall’articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, a tutti i dipendenti civili dello Stato ex combattenti e assimilati» (2035); Fiori: «Modifica all’articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, in materia di benefici di carriera per i dipendenti pubblici ex combattenti» (2925); Ruzzante: «Disposizioni in favore dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici ex combattenti ed assimilati» (2114); Maceratini: «Modifica dell’articolo 4 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in materia di trattamento pensionistico degli ex combattenti» (3306).

Emerenzio BARBIERI (UDC) prospetta l’eventualità che i componenti la Commissione lavoro presentino una proposta di legge che recepisca il contenuto della petizione in titolo, da abbinare alle proposte di legge citate dal presidente.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, precisa che le cinque proposte di legge non estendono i benefici previsti dalla legge n. 336 del 1970 ai dipendenti civili, ma ne disciplinano, in senso più favorevole, le modalità di applicazioni ai dipendenti pubblici.
Ribadisce peraltro che, in riferimento al settore privato, la legge n. 140 del 1985, recante miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale, ha previsto all’articolo 6, comma 4, una maggiorazione pensionistica reversibile a favore degli ex combattenti del settore privato.

Angelo SANTORI (FI), in considerazione della complessità della questione oggetto della petizione presentata, che contiene risvolti rilevanti anche dal punto di vista finanziario, prospetta l’opportunità di rinviarne l’esame per procedere agli opportuni approfondimenti. Ritiene peraltro che nelle decisioni che la Commissione vorrà assumere, dovranno tenersi presenti anche le normative successive alla legge n. 336 del 1970 e cioè la legge n. 118 del 1984 e soprattutto la legge n. 140 del 1985, con la quale il legislatore ha già fornito, anche se solo parzialmente, una prima risposta alla questione sollevata dalla petizione in esame.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, alla luce delle considerazioni espresse, invita il deputato Guerzoni a predisporre un documento in risposta alla petizione presentata, dopo aver esperito gli approfondimenti necessari.

Emerenzio BARBIERI (UDC) sollecita il deputato Guerzoni a far conoscere alla Commissione innanzi tutto le indicazioni relative alla data di annuncio della presentazione in Assemblea della petizione e alla data di assegnazione della stessa alla Commissione lavoro.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, rinvia pertanto il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

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