SEDE CONSULTIVA
Giovedì 17 febbraio 2011. – Presidenza del presidente Silvano MOFFA.
La seduta comincia alle 9.20.
Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista.
Nuovo testo C. 2393 Pisicchio.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento in titolo.
Silvano MOFFA, presidente e relatore, avverte che – in relazione al complesso andamento dei lavori parlamentari per la corrente settimana – oggi avrà luogo soltanto la sua relazione introduttiva sul provvedimento in esame, mentre il dibattito e la deliberazione del parere di competenza saranno rinviati alla seduta di martedì 22 febbraio.
Osserva, dunque, che la XI Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per quanto di competenza, sulla proposta di legge n. 2393, recante modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista. Al riguardo, segnala che la VII Commissione, alla quale il provvedimento è assegnato in sede referente, ha elaborato all’unanimità, nell’ambito di un Comitato ristretto appositamente costituito, un nuovo testo della proposta in esame – adottato come testo base per il prosieguo dell’esame nella seduta dell’8 febbraio 2011 – che è stato successivamente trasmesso alle Commissioni chiamate ad esaminarlo in sede consultiva, per l’espressione del prescritto parere.
Evidenzia che la finalità del provvedimento in esame è quella di modificare diversi aspetti della legge n. 69 del 1963 e rendere più attuali i principi legislativi che hanno ispirato l’istituzione dell’ordine dei giornalisti – strumento indispensabile di autotutela, che si è dimostrato in grado di conferire certezze normative all’indipendenza del giornalista – inquadrandoli nel contesto di una informazione di carattere sempre più globalizzato e complesso. In coerenza con le linee di riforma proposte dallo stesso Ordine dei giornalisti, si prevedono, pertanto, misure innovative riconducibili a distinte aree di intervento: accesso alla professione dei giornalisti professionisti e iscrizione nell’elenco dei pubblicisti; composizione del Consiglio nazionale dell’Ordine; responsabilità disciplinare e correttezza dell’informazione.
Fa presente, quanto al primo aspetto (di più diretto interesse della XI Commissione), che la proposta in esame prevede disposizioni che rispondono all’esigenza di prevedere maggiori garanzie di affidabilità e capacità professionali dei giornalisti, in vista di una maggiore qualità e correttezza dell’informazione. Rileva, pertanto, che l’articolo 1, comma 1, prevede un particolare riconoscimento ai praticanti in possesso di una base formativa superiore – ovvero un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea triennale – disponendo che essi non sono tenuti a sostenere l’esame di cultura generale – previsto dalla normativa vigente – ai fini dell’iscrizione al relativo registro. Nella medesima direzione, in un’ottica di innalzamento dei criteri di accesso, sembra andare – a suo giudizio – anche il comma 2 del medesimo articolo 1, che richiede ai pubblicisti il superamento di un esame di cultura generale ai fini dell’iscrizione nel relativo elenco.
Fa notare, altresì, sempre per quanto riguarda le tematiche di maggiore interesse per la XI Commissione, che durante l’esame in sede referente è emersa l’esigenza di affrontare la questione drammatica del lavoro precario presente in tale settore, prospettandosi, in particolare, l’avvio dell’esame di proposte di legge volte proprio a promuovere l’equità retributiva nel lavoro giornalistico, affinché tali lavoratori possano dimostrare il livello professionale acquisito sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.
Passando poi ad esaminare il contenuto del provvedimento di natura più strettamente organizzativa, osserva che l’articolo 2 attribuisce al potere regolamentare del Governo (Ministero della giustizia) il compito di disciplinare la composizione del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti e di definirne le modalità di elezione; tale articolo, al fine di soddisfare la necessità di addivenire ad una semplificazione, razionalizzazione ed accelerazione delle procedure di tale organismo, nonché ad una riduzione degli oneri derivanti dal suo funzionamento, fissa a 90 il numero massimo di componenti del Consiglio, prevedendo un rapporto di due a uno tra giornalisti professionisti e pubblicisti. Fa notare, quindi, che alla medesima ratio semplificatrice dell’azione del Consiglio sembra essere ispirato anche l’articolo 5 del provvedimento in esame, in base al quale tale organo può essere convocato anche con notificazione inviata tramite posta elettronica.
Evidenzia, quindi, che il successivo articolo 3, nella prospettiva di alleggerire il carico di lavoro che grava attualmente sul Consiglio nazionale – chiamato, tra l’altro, a svolgere il compito di accertare in secondo grado la responsabilità disciplinare degli iscritti all’ordine – prevede l’istituzione di una Commissione deontologica nazionale, che sarà competente per le decisioni sui reclami contro le deliberazioni dei consigli regionali in materia disciplinare. Rileva, in proposito, che, ove la sanzione disciplinare irrogata dalla Commissione consista nell’avvertimento o nella censura, la decisione assunta avrà carattere definitivo e potrà essere impugnata davanti all’autorità giudiziaria; ove la sanzione sia più grave (sospensione o radiazione dall’albo), sarà necessaria una ratifica della decisione della Commissione da parte del Consiglio nazionale dell’ordine, prima di poter adire l’autorità giudiziaria: lo scopo della disposizione in esame è, pertanto, quello di ottenere giudizi solleciti ed equi, garantendo il rispetto delle norme sulla professione e la tutela degli interessi generali.
Sottolinea, inoltre, che il successivo articolo 4 istituisce presso ogni distretto di Corte d’appello il giurì per la correttezza dell’informazione, di cui disciplina la composizione, rimandando ad un regolamento ministeriale per la regolamentazione della sua organizzazione e del suo funzionamento. Osserva quindi che l’articolo 6, per una più tempestiva convocazione dell’assemblea per l’elezione dei membri dei Consigli regionali dell’ordine, prevede che la seconda convocazione sia stabilita a distanza di 48 ore dalla prima (in luogo degli attuali 8 giorni), mentre l’articolo 7 prevede disposizioni in materia di ammissione alla prova di idoneità professionale, stabilendo che i candidati possono presentare solo due domande di ammissione a tale prova, nell’arco di ciascun anno solare e che il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all’articolo 46 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, al fine di adeguare le norma ivi contenute alla disposizione del presente comma.
In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento e dei profili di competenza della XI Commissione, considerato che si è di fronte ad un importante intervento di riforma, che recepisce le indicazioni dell’Ordine dei giornalisti, facendo salvi i principi generali stabiliti dalla legge n. 69 del 1963 – cioè il diritto all’informazione e i doveri del giornalista, tra cui il rispetto della verità sostanziale dei fatti – introducendo significativi elementi di novità in merito all’accesso alla professione, allo snellimento del Consiglio nazionale, e alla tutela delle posizioni giuridiche di soggetti terzi rispetto all’ordinamento professionale, preannuncia un orientamento sostanzialmente favorevole sulla proposta di legge in esame.
Secondo le intese intercorse, rinvia, quindi, il seguito dell’esame ad altra seduta.
DL 225/10: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.
C. 4086 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), relatore, rileva che il provvedimento che è oggi all’esame della Commissione per l’espressione del parere, già approvato dal Senato, provvede a contemplare una serie – piuttosto ampia – di proroghe di disposizioni normative vigenti, oltre che taluni circoscritti interventi innovativi, connessi comunque al contenuto proprio del testo. Al riguardo, segnala che il disegno di legge ha avuto un percorso molto lungo e approfondito presso l’altro ramo del Parlamento; trattandosi, peraltro, della conversione di un decreto-legge che andrà in scadenza al termine della prossima settimana, risulta evidente che non vi sono ragionevoli margini per una sua modifica da parte della Camera e che, pertanto, occorre considerare sostanzialmente definito il suo contenuto. Fa notare, inoltre, che ulteriori modifiche alla legislazione vigente – auspicate anche dalla XI Commissione nel corso della sua recente attività ispettiva e di indirizzo – non sono riuscite a trovare una propria collocazione all’interno del decreto-legge nel corso dell’esame al Senato; a tal fine, preannuncia sin d’ora l’intenzione di segnalare tali questioni nella proposta di parere, in modo da tenere viva l’attenzione della Commissione stessa su queste tematiche.
Passando, quindi, all’illustrazione delle disposizioni di più diretto interesse della XI Commissione, nel rinviare alla documentazione degli uffici per il dettaglio delle misure previste, evidenzia anzitutto la parte relativa alle proroghe delle graduatorie dei concorsi, che dispongono il differimento dei termini per le stabilizzazioni di personale a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni, nonché la validità di graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente al 30 settembre 2003, relative a pubbliche amministrazioni soggette a limitazioni delle assunzioni. Rispetto a tali proroghe, peraltro, osserva che, con un comma introdotto al Senato, si è precisato che la proroga del termine di efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, deve intendersi riferito anche agli idonei nei medesimi concorsi.
Riferisce che con due ulteriori commi all’articolo 2, il 5-septies e il 5-octies, introdotti nel corso dell’esame al Senato, si stabilisce poi il termine del 31 luglio 2011, entro il quale la CONSOB deve procedere, rispettivamente, alla riorganizzazione dei propri servizi mediante il personale immesso nei ruoli a conclusione delle procedure concorsuali alla data del 1o gennaio 2011 e all’adeguamento a quanto previsto dalle nuove norme di contabilità generale per l’integrazione nei propri collegi di revisione o sindacali di un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze. Rileva inoltre che un ulteriore comma, introdotto nel corso dell’esame al Senato, proroga fino al 2014 la possibilità, per i dipendenti pubblici, di fruire dell’istituto dell’esonero dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell’anzianità massima contributiva di 40 anni, specificando altresì che i posti resi vacanti non sono reintegrabili per l’intera durata del quadriennio 2011-2014.
Sempre all’articolo 2, evidenzia che il comma 12-quater esclude parzialmente (con riferimento, cioè, ad alcune categorie di personale) i datori di lavoro del settore minerario dall’applicazione della disciplina sulle assunzioni obbligatorie di categorie protette ed eleva, per i medesimi datori, da 60 a 90 giorni il termine per richiedere agli uffici competenti l’assunzione (termine decorrente dal momento in cui opera l’obbligo di assunzione). Sottolinea, inoltre, la norma, introdotta al Senato, che proroga di un anno il termine per l’adozione dei regolamenti governativi volti a consentire il coordinamento della disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro con la normativa concernente le attività lavorative a bordo delle navi (ivi comprese le navi da pesca), le attività nell’ambito portuale ed il trasporto ferroviario.
Richiamata, poi, l’attenzione della Commissione sulla disposizione, introdotta durante l’esame al Senato, che prevede che il Comitato per la verifica delle cause di servizio, chiamato ad accertare la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione dei dipendenti pubblici, sia prorogato nell’attuale composizione fino al 31 dicembre 2013, si sofferma sull’articolo 2-quater, comma 10, che proroga al 31 dicembre 2011 il termine relativo alla nuova procedura di impugnazione dei licenziamenti individuali, introdotta dall’articolo 32 del cosiddetto «collegato lavoro»: fa notare che si tratta di una norma fortemente voluta dai gruppi parlamentari in Senato, in particolare da quelli di opposizione, che dovrebbe pertanto incontrare il consenso anche da parte della minoranza presso la XI Commissione.
In materia di rapporti di lavoro pubblico, segnala poi l’articolo 2, comma 3-sexies, che dispone una deroga al blocco delle assunzioni per il Comune de L’Aquila e per i comuni montani della provincia de L’Aquila, nonché quella che autorizza il Ministero dell’interno, in deroga alla normativa vigente, a rinnovare per un anno i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in relazione allo stato di emergenza per fronteggiare l’eccezionale afflusso di extracomunitari. Inoltre, osserva che il comma 12-undecies, introdotto nel corso dell’esame al Senato, reca alcune disposizioni concernenti i lavoratori licenziati dalla aziende non commerciali in crisi; inoltre, si prevede anche, fino al 31 dicembre 2011, che le controversie di lavoro davanti alla Corte di cassazione siano esenti dal pagamento del contributo unificato previsto dal testo unico sulle spese di giustizia.
Segnala che vi è, poi, una specifica norma relativa agli enti previdenziali pubblici, che stabilisce per tali enti la possibilità di proseguire (in deroga alle recenti norme che impongono, per essi, la destinazione delle risorse all’acquisto di immobili, adibiti ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche) l’attuazione dei piani di investimento deliberati dai competenti organi alla data del 31 dicembre 2007 e approvati dai Ministeri vigilanti, subordinatamente all’adozione, da parte dei medesimi organi, entro il 31 dicembre 2011, di provvedimenti confermativi delle singole iniziative di investimento inserite nei piani, nell’ambito delle risorse disponibili. Rileva, quindi, che l’articolo 2-bis detta disposizioni relative alla disciplina del ripristino e del prolungamento del rapporto di impiego del pubblico dipendente sospeso o collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con una sentenza di proscioglimento.
Infine, segnala che il testo contiene, all’allegato 1, l’elenco di una serie di disposizioni di cui si prevede la proroga fino al 31 marzo; con successivi DPCM il Governo è anche autorizzato a disporre un’eventuale, ulteriore, proroga di tali termini, sino al 31 dicembre 2011. Con riferimento, in particolare, alla proroghe di interesse della XI Commissione, enumera le seguenti: proroga del termine per l’emanazione del decreto interministeriale che individua le modalità di applicazione della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro nei riguardi delle cooperative sociali e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, compresi i volontari della Croce Rossa Italiana, del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco; proroga del termine per la maturazione dei requisiti ai fini dell’assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari della NATO; proroga della possibilità per il personale di Poste Italiane e dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, in posizione di comando presso amministrazioni o enti pubblici, di essere inquadrato nei ruoli di amministrazioni pubbliche; proroga dell’autorizzazione ad assumere personale presso ISPRA ai fini del completamento delle procedure concorsuali in essere; proroga della validità delle norme che estendono, in via sperimentale, l’ambito di applicazione dell’istituto del lavoro accessorio; proroga concernente la possibilità (prevista per il biennio 2009-2010) che le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga possano essere utilizzate, in via transitoria, anche per la tutela dei lavoratori interessati dalla concessione degli altri trattamenti di sostegno al reddito; proroga riguardante la facoltà di emanare decreti ministeriali per introdurre disposizioni transitorie di deroga a singole norme dei regolamenti concernenti gli ammortizzatori sociali per i settori non coperti dalla Cassa integrazione guadagni.
In conclusione, preso atto degli ambiti di interesse della XI Commissione e rilevata l’opportunità di segnalare alle Commissioni di merito – pur nella consapevolezza dell’urgenza di convertire definitivamente in legge il decreto in esame – taluni aspetti degni di attenzione, presenta una proposta di parere favorevole (vedi allegato).
Giovanni PALADINI (IdV) giudica estremamente grave l’accelerazione dei tempi imposta ad un provvedimento importante e complesso come quello in esame, sul quale non sembrerebbero sussistere effettivi «margini di manovra», secondo quanto riconosciuto dallo stesso relatore nel proprio intervento introduttivo. Si interroga, pertanto, sull’utilità della discussione odierna, atteso che eventuali interventi di modifica, sia da parte della maggioranza che dell’opposizione, sono destinati a rimanere privi di effetto, con grave lesione delle prerogative del Parlamento.
Sebbene prenda atto con amarezza di tale iniqua compressione della discussione e dell’impossibilità di incidere effettivamente sul testo, ritiene tuttavia doveroso svolgere talune considerazioni generali sul merito del provvedimento, tese ad evidenziarne l’assoluta irragionevolezza: infatti, oltre a ritenere incomprensibile che il testo non preveda alcuna soluzione specifica per il caso di Equitalia, in vista di una tutela di quei consumatori sottoposti a ingiuste procedure di confisca, stigmatizza in modo forte la mancata soluzione della questione relativa a coloro che sono risultati idonei dalle graduatorie dei concorsi pubblici.
Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), relatore, intervenendo per una precisazione in merito a quanto appena dichiarato dal deputato Paladini, fa notare che il provvedimento reca una disposizione che consente la proroga delle graduatorie anche per gli idonei e non per i soli vincitori di concorso.
Giovanni PALADINI (IdV), pur prendendo atto della precisazione del relatore, rileva la contraddizione esistente tra la proroga delle graduatorie anche per gli idonei e la previsione di una disposizione che, in ogni caso, rende impossibili le nuove assunzioni, anche per quei posti che si sono resi vacanti nel corso dell’anno. Ritiene, infatti, che la formulazione della norma richiamata riveli un atteggiamento scorretto del legislatore, che da un lato sembra prefigurare una soluzione, declamata all’opinione pubblica con grande enfasi, e dall’altro la rende inapplicabile, inserendo nel provvedimento, quasi di nascosto e con linguaggio oscuro, le disposizioni che impediscono nuove assunzioni.
Giudicato, infine, lacunoso e insufficiente il provvedimento in ordine alle norme in materia di ammortizzatori sociali, di quiescenza dei lavoratori e di protezione civile, preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere favorevole del relatore, dichiarando altresì che la maggioranza e il Governo dovranno rispondere di fronte al Paese delle conseguenze nefaste che le disposizioni in esame produrranno nell’ordinamento giuridico.
Cesare DAMIANO (PD) ringrazia anzitutto il relatore per il suo intervento introduttivo, dichiarando ironicamente di comprendere le difficoltà dello sforzo da questi compiuto nel tentativo di individuare elementi positivi in un testo che, al contrario, sembra caratterizzarsi per evidenti carenze. Ritiene, peraltro, non agevole avviare un confronto di merito nell’attuale quadro politico, che giudica in dissoluzione, considerata anche l’evidente ristrettezza dei tempi imposti al Parlamento da un Governo che chiede ad una delle due Camere di pronunciarsi in pochi giorni per la conversione di un decreto-legge complesso e articolato.
Pur individuando alcuni miglioramenti apportati dal Senato rispetto all’articolato originario del decreto-legge, ottenuti grazie alle battaglie svolte dai gruppi di opposizione, che si riferiscono, in particolare, al tema della proroga del termine relativo alla nuova procedura di impugnazione dei licenziamenti individuali, introdotta dall’articolo 32 del cosiddetto «collegato lavoro», ritiene essenziale fugare con decisione talune incertezze che potrebbero porsi nella formulazione della norma, soprattutto per quanto concerne l’estensione del suo ambito di applicazione ai lavoratori con contratto a termine, argomento sul quale auspica un intervento chiarificatore dei gruppi di maggioranza. Giudica poi necessari taluni chiarimenti anche in merito all’applicabilità, nei confronti degli idonei, delle disposizioni di proroga sull’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici, tema sul quale dichiara che il suo gruppo potrebbe riservarsi di presentare emendamenti nel caso in cui tali incertezze interpretative fossero confermate.
Pur prendendo positivamente atto di talune altre norme introdotte nel testo in materia di esenzione dal pagamento del contributo unificato per le controversie di lavoro davanti alla Corte di cassazione, ritiene grave che nel provvedimento in esame non abbiano trovato adeguata collocazione le disposizioni auspicate dall’opposizione in materia previdenziale, soprattutto per quanto concerne il ricongiungimento non oneroso all’INPS dei contributi versati dai lavoratori presso fondi diversi, problematica che dimostra la completa irresponsabilità e incompetenza del Governo. Giudica poi negativamente l’assenza di disposizioni tese a salvaguardare il rinnovo dei contratti in scadenza dei lavoratori interinali presso la Pubblica Amministrazione, molti dei quali – cita, a titolo di esempio, i lavoratori in somministrazione dell’INPS, chiamati tra l’altro a garantire, molto spesso, la materiale erogazione dei trattamenti di CIG – svolgono, a suo avviso, servizi alla collettività sempre più essenziali, tenuto conto dell’attuale quadro di crisi economica ed occupazionale.
Nel preannunciare la presentazione di emendamenti da parte del suo gruppo presso le Commissioni di merito, valuta, conclusivamente, in termini molto negativi il contenuto del provvedimento in esame, stigmatizzando altresì un metodo di lavoro che svilisce il ruolo del Parlamento e che si traduce spesso in arroganti e inaccettabili atteggiamenti di disattenzione e negligenza, come quelli posti in essere, anche oggi, da taluni degli esponenti dei gruppi di maggioranza presenti ai lavori della Commissione.
Marialuisa GNECCHI (PD) pur prendendo atto che il testo del decreto-legge è stato parzialmente migliorato al Senato, fa notare che permangono forti elementi di perplessità in ordine a taluni suoi aspetti, relativi, in particolare, al tema del ricongiungimento oneroso all’INPS dei contributi versati dai lavoratori presso fondi diversi. Osserva, in proposito, che appare incomprensibile che sull’argomento il Governo – come sembra voler fare lo stesso relatore nella sua proposta di parere – invochi ragioni che fanno riferimento all’esigenza di rispettare i vincoli di finanza pubblica, atteso che, nel caso di specie, sono in gioco contributi già versati dai lavoratori, la cui ricongiunzione non dovrebbe pertanto configurarsi come onerosa, trattandosi semmai di ripristinare la lesione di un vero e proprio diritto maturato da questi lavoratori.
Si riserva, in ogni caso, di svolgere ulteriori considerazioni alla ripresa dei lavori, qualora la presidenza ritenesse opportuno concedergli nuovamente la parola, considerato che, per l’imminenza delle votazioni in Assemblea, la seduta della Commissione dovrà presumibilmente essere sospesa.
Silvano MOFFA, presidente, nel confermare che è imminente l’inizio delle votazioni in Assemblea, avverte che la seduta dovrà ora essere sospesa, per riprendere 15 minuti dopo il termine delle votazioni in Aula.
Sospende, quindi, la seduta.
La seduta, sospesa alle 10, è ripresa alle 12.45.
Lucia CODURELLI (PD) esprime un giudizio totalmente negativo sul provvedimento in esame, sia per ragioni di metodo, considerata l’iniqua compressione dei tempi di discussione, sia per ragioni di merito, vista l’irragionevolezza di molte sue disposizioni.
Lamenta, in particolare, la mancata previsione di disposizioni volte a dare soluzione ad importanti questioni occupazionali e previdenziali, sollevate più volte nell’ambito della stessa XI Commissione, facendo notare, altresì, che il contenuto del provvedimento è tale da favorire un forte incremento della pressione fiscale.
Nell’esprimere perplessità su talune norme riguardanti misure sociali dalla dubbia efficacia – come la cosiddetta social card – nonché interventi nelle zone colpite da calamità naturali, che giudica insufficienti, ritiene che il provvedimento in esame sia privo di una visione d’insieme e contenga iniziative inadeguate, che sono – a suo avviso – il palese risultato di un «braccio di ferro» all’interno della maggioranza per la spartizione di risorse da utilizzare per interessi puramente localistici.
Per tali ragioni, preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.
Amalia SCHIRRU (PD) lamenta l’andamento dei lavori della Commissione in sede consultiva, lesivo delle prerogative parlamentari, come testimoniato da una ingiustificata accelerazione dei tempi d’esame, che non permetteranno alla Camera di incidere sul testo approvato dal Senato. Sul merito del provvedimento, prende atto con rammarico che sono stati disattesi molti degli impegni assunti dal Governo, anche nell’ambito della XI Commissione, in materia di ricongiunzione dei contributi previdenziali e di riconoscimento dell’assegno sostitutivo per i grandi invalidi. Esprime, altresì, forti perplessità su talune norme che ritiene mettano in discussione i principi di assunzione obbligatoria di talune categorie di lavoratori svantaggiati nell’ambito di determinati settori produttivi, esprimendo un giudizio critico anche sulle disposizioni riguardanti la sicurezza sul lavoro a bordo delle navi e la mancata attuazione del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Nel criticare l’assenza di una specifica previsione di proroga inerente ai ricorsi riferiti alle visite d’invalidità civile, esprime poi dubbi sulla parte del provvedimento relativa agli ammortizzatori sociali, osservando che nell’azione del Governo sembra prevalere una logica secondo la quale si preferisce concedere trattamenti di integrazione salariale secondo criteri disomogenei e irrazionali, piuttosto che elaborare un efficace programma di rilancio economico ed occupazionale.
In conclusione, facendo notare che il provvedimento in esame non fa altro che prorogare per l’ennesima volta l’efficacia di talune disposizioni, senza preoccuparsi di ricollocarle in un corpo normativo organico e coerente, preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere favorevole del relatore.
Maria Grazia GATTI (PD), dopo avere stigmatizzato un metodo di organizzazione dei lavori parlamentari che svilisce il ruolo della Commissione, evidenzia che il provvedimento in esame può essere definito una sorta di «finanziaria omnibus», per effetto della quale, a causa dell’inserimento di norme di ogni tipo, rispondenti a pure logiche di interesse settoriale e locale, si assisterà, a suo avviso, anche ad un forte incremento della pressione fiscale.
Giudica negativamente la parte del provvedimento che fa riferimento alla cosiddetta social card, misura di intervento sociale di dubbia efficacia, sulla quale ritiene che non si compia alcuna riflessione critica, lamentando altresì la mancanza di norme specifiche a garanzia del rinnovo del contratto a termine di talune categorie di lavoratori della Pubblica Amministrazione (in particolare, i lavoratori in somministrazione dell’INPS), impegnati da anni nell’erogazione di servizi fondamentali, connessi al rilascio del DURC e alla concessione di trattamenti previdenziali e di sostegno al reddito. In proposito, giudica paradossale che il Governo preferisca dare priorità allo strumento del voucher per l’utilizzo dei lavoratori cassintegrati, in luogo di procedure di inserimento al lavoro più stabili e regolari.
Nel manifestare perplessità per l’assenza di misure tese a risolvere la problematica del ricongiungimento oneroso dei contributi previdenziali di tutti i lavoratori, soprattutto di quelli meno tutelati dal punto di vista sindacale e aziendale, dichiara che il suo gruppo continuerà a lottare nelle sedi opportune per ottenere un miglioramento del provvedimento in esame, sul quale, allo stato, non può che esprimere una valutazione totalmente negativa.
Ivano MIGLIOLI (PD), nel riconoscere l’onestà intellettuale del relatore, che nel suo intervento introduttivo ha parlato dell’insussistenza di margini di intervento sul testo, ritiene inaccettabile che il Parlamento rinunci al proprio ruolo, riducendo al minimo la propria attività o limitandosi a ratificare – peraltro a seguito di procedure accelerate e segnate dalla questione di fiducia – i provvedimenti adottati dal Governo o – peggio ancora – quelli tesi a risolvere gli interessi personali del Presidente del Consiglio dei ministri. In proposito, ritiene incomprensibile che ciò avvenga anche in relazione al provvedimento in esame, che può essere quasi equiparato, per i suoi contenuti, ad una legge finanziaria, intervenendo, peraltro, su materie complesse e diversificate.
Fa notare poi che l’Esecutivo smentisce per l’ennesima volta quello spirito liberale declamato solo a parole – con gli annunci demagogici riguardanti la riforma, a suo giudizio incostituzionale, dell’articolo 41 della Costituzione (articolo che non ha mai costituito un ostacolo alle riforme economiche) e il rilancio dello sviluppo (la cosiddetta «frustata» all’economia) – e, in realtà, introduce nel provvedimento in esame misure del tutto inadeguate e discriminatorie in materia di riforme infrastrutturali e sviluppo economico, privilegiando una logica che riconosce vantaggi solo ai «furbi» e sanziona chi rispetta le regole (come nel caso delle quote-latte). Evidenzia, altresì, il ruolo marginale attribuito al lavoro nel testo in esame, attesa l’assenza di interventi strutturali per i lavoratori precari della Pubblica Amministrazione e di misure in favore dei ricongiungimenti previdenziali, lamentando altresì la mancanza di una visione sistematica ed organica nella regolamentazione degli interventi di sostegno al reddito.
In conclusione, nell’auspicare uno «scatto d’orgoglio» da parte dei deputati della maggioranza, nel segno di un rilancio dell’attività parlamentare, si augura che possa registrarsi una convergenza quantomeno sulle proposte di modifica riguardanti le tematiche di maggiore interesse per la XI Commissione, al fine di rendere meno gravi le conseguenze che il provvedimento rischia di produrre nel Paese.
Teresa BELLANOVA (PD) premette che, avendo colto il chiaro messaggio del relatore nel suo intervento introduttivo, è costretta a prendere atto che, di fatto, sembra configurarsi – con l’esame del provvedimento in titolo – una riforma del procedimento legislativo disciplinato dalla Costituzione, se è vero che un decreto-legge può essere discusso e modificato da un solo ramo del Parlamento: dichiara, pertanto, il proprio disinteresse a partecipare a un confronto finto, giudicando inutile la mera esposizione di slogan su un provvedimento che, invece, incide in maniera pesante sulla vita dei cittadini e delle imprese.
Si limita, dunque, a porre un tema specifico, relativo alla situazione dei dipendenti della British American Tobacco (BAT), azienda che è stata oggetto nel dicembre 2010 di un’intesa tra le parti sociali e il Ministero dello sviluppo economico, al fine di fronteggiare la grave crisi occupazionale creatasi a seguito della preannunciata chiusura dell’unico sito italiano, presente sul territorio leccese. Fa notare, infatti, che questa intesa – che ha previsto il collocamento in cassa integrazione del personale del gruppo, a sostanziale carico dello Stato, sebbene l’azienda multinazionale disponga di un risultato operativo netto molto positivo – conteneva anche un preciso impegno per il Governo, che si era assunto l’onere di inserire nel decreto-legge in esame una disposizione per la riapertura dei termini per il rientro nelle pubbliche amministrazioni di quei dipendenti dell’azienda che provenivano dall’ex amministrazione dei Monopoli di Stato. Poiché di tale impegno non si riscontra alcuna traccia nel testo, si domanda quale sia il messaggio che il Governo indirizza a questi lavoratori attraverso il mancato rispetto di una parte qualificante dell’intesa raggiunta, con ciò dimostrando una clamorosa carenza di serietà istituzionale.
Luigi BOBBA (PD) intende evidenziare tre specifici punti di criticità del provvedimento in esame, che – a suo avviso – motivano un giudizio fortemente negativo sul complesso dell’intervento normativo approvato dal Senato. In primo luogo, osserva che le modalità di esame del decreto-legge e la preannunciata «doppia fiducia» parlamentare rappresentano un pessimo segnale per il Paese, oltre che la conferma di un totale disprezzo per le istituzioni. Inoltre, rileva come un confronto tra i pochi aspetti positivi del provvedimento (prevalentemente inseriti dal Senato) e i profili di segno negativo, concentrati soprattutto sul versante previdenziale, faccia decisamente propendere per una valutazione sfavorevole rispetto al complesso dell’intervento di urgenza del Governo. Giudica, infine, assolutamente vergognoso che la proroga dei termini in favore dei cosiddetti «splafonatori» delle quote-latte sia stata finanziata attraverso una riduzione del fondo per la ricerca nella lotta ai tumori: si tratta, a suo avviso, di una disposizione di estrema gravità, che dovrebbe essere condannata senza riserve da tutti i gruppi parlamentari.
Giulio SANTAGATA (PD) dichiara di interrogarsi da tempo sui motivi per i quali il bilancio dello Stato, pur sottoposto a ripetuti tagli, continui a registrare una crescita consistente della spesa corrente, molto più elevata del PIL nominale; tuttavia, studiando con un minimo di attenzione il provvedimento in esame, anche alla luce degli utili approfondimenti contenuti nella documentazione prodotta dagli uffici, si trova costretto a osservare che oltre la metà delle disposizioni del decreto-legge, come modificato dal Senato, richiederebbe un supplemento di analisi in ordine ai fabbisogni e alle relative coperture. Ritiene, pertanto, inutile continuare a porsi domande sulle tendenze dei dati di finanza pubblica, a fronte di un provvedimento caotico e confuso, che rappresenta la più evidente testimonianza di un modo di legiferare convulso e privo di qualsiasi capacità di controllo dei flussi di spesa.
Marialuisa GNECCHI (PD), nel ringraziare la presidenza per averle consentito di svolgere un intervento integrativo rispetto a quello che ha dovuto forzatamente interrompere prima della sospensione della seduta odierna, ritiene che il testo in esame rappresenti una grande occasione mancata, dal momento che in tale contesto si sarebbe potuto intervenire per rimuovere i danni provocati dai precedenti provvedimenti del Governo in materia previdenziale. Dichiara di non comprendere in assoluto la visione globale del Governo sulla materia, dal momento che, da un lato, si incentivano ad andare in pensione i lavoratori ai quali mancano 5 anni per la maturazione del diritto, riconoscendogli un trattamento pari al 50 per cento dello stipendio e, dall’altro, si tenta di «fare cassa» a danno dei lavoratori, rendendo onerosi i ricongiungimenti previdenziali, anche laddove essi non siano mirati ad ottenere un trattamento pensionistico migliore.
Ritiene poi incomprensibile tentare di esprimere valutazioni di risparmio finanziario in una materia contrassegnata da una grande varietà di posizioni soggettive, le une differenti dalle altre, osservando che ciò potrebbe determinare pesanti discriminazioni tra diverse categorie di lavoratori.
Nel giudicare, inoltre, inaccettabile che il Governo preferisca affidarsi agli strumenti di sostegno al reddito per risolvere la questione delle «finestre di scorrimento», in luogo del riconoscimento di un accesso diretto al trattamento pensionistico, conclude facendo presente che il provvedimento in esame contiene misure pericolose, che rischiano di togliere sicurezza ai giovani e di incentivare forme di lavoro irregolare.
Per tali ragioni, preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.
Giuliano CAZZOLA (PdL), facendo riferimento a talune considerazioni espresse dal deputato Miglioli, giudica esagerata l’attenzione prestata a talune ipotesi di riforma dell’articolo 41 della Costituzione (articolo che, a suo giudizio, viene paradossalmente dichiarato anticostituzionale, pur facendo parte della stessa Carta costituzionale), considerato che ancora non si conosce il contenuto dei provvedimenti annunciati dal Governo sulla materia. Ricollegandosi alle altre considerazioni svolte dai deputati intervenuti, rileva che il testo in esame – essendo stato integralmente «vistato» dalla Ragioneria generale – non sembra presentare profili di dubbia compatibilità finanziaria, osservando che in ogni caso taluni interventi di stampo sociale, in particolare in materia di sostegno al reddito – che potrebbero essere considerati onerosi sotto certi aspetti – si sono resi necessari per conferire maggiore tranquillità ai lavoratori in tempo di crisi: ritiene, in tal senso, di particolare importanza sociale la promozione dell’utilizzo dei voucher ai fini dell’impiego dei lavoratori in cassa integrazione, così come prevista dal provvedimento in questione.
Nell’evidenziare, altresì, che il testo in esame presenta un contenuto fisiologicamente disorganico, in quanto legato alla stessa struttura normativa che caratterizza un provvedimento adottato periodicamente proprio per la proroga di numerosi termini di legge, fa notare che esso contiene in ogni caso misure con le quali si è tenuto conto di importanti questioni sollevate nell’ambito della XI Commissione nel corso di questa legislatura: si riferisce, in particolare, alla norma relativa al termine per la nuova procedura di impugnazione dei licenziamenti individuali (di cui all’articolo 32 del cosiddetto «collegato lavoro»), fortemente voluta dai gruppi parlamentari in Senato, in particolare da quelli di opposizione. Si dichiara convinto, inoltre, che il relatore saprà valutare adeguatamente le altre questioni emerse dal dibattito, riguardanti, ad esempio, le problematiche dell’azienda multinazionale richiamata dal deputato Bellanova, presente sul territorio leccese, alla quale si potrebbe anche aggiungere una analoga situazione di crisi che si registra in un’azienda presente nella provincia di Caserta, probabilmente meritevole di pari attenzione.
Osserva infine che rimangono aperte talune importanti questioni, riguardanti il ricongiungimento dei contributi previdenziali (in ordine al quale ricorda, peraltro, la natura privilegiata e particolarmente onerosa dei fondi speciali), il rinnovo dei contratti dei lavoratori atipici nella Pubblica Amministrazione, l’esonero dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell’anzianità massima contributiva di 40 anni; rileva, tuttavia, che eventuali ulteriori iniziative, tese a porvi rimedio, potranno essere assunte nell’ambito di altri provvedimenti legislativi futuri. Riguardo alla richiamata questione dell’esonero dal servizio dei pubblici dipendenti prima della maturazione dell’anzianità massima contributiva, in particolare, ricorda che la Commissione nei mesi passati ha approvato un provvedimento di importante rilievo sociale a favore dei familiari dei disabili, che conteneva disposizioni tese a riconoscere un’anticipazione del trattamento pensionistico a tali soggetti, facendo notare che in quella occasione si convenne circa la natura non onerosa dell’intervento per i dipendenti pubblici, che, a suo avviso, dovrebbe contraddistinguere anche le misure in esame.
Massimiliano FEDRIGA (LNP) ritiene che il provvedimento in esame abbia tenuto conto delle esigenze dei diversi settori del Paese, ma anche dei necessari vincoli di bilancio, che sono fondamentali per continuare ad assicurare la prestazione di servizi ai cittadini. In questo senso, dichiara di non comprendere le polemiche alimentate dai gruppi di opposizione, che contraddicono se stessi nel momento in cui contestano gli aumenti delle imposte e, al contempo, invocano incrementi delle prestazioni previdenziali e retributive. Giudica, poi, molto importante che il Governo abbia confermato l’impegnativo stanziamento finanziario in favore degli ammortizzatori sociali, adottando altresì positive soluzioni per quei lavoratori in mobilità che accedono alla pensione.
Quanto al tema del ricongiungimento oneroso dei versamenti previdenziali presso gestioni diverse, ricorda che la Commissione si è sempre indirizzata in favore della tutela dei lavoratori; ciò non esime, tuttavia, dal considerare anche che i soggetti interessati dalle misure penalizzanti contenute nella manovra di luglio sono coloro che godono del particolare beneficio del sistema pensionistico retributivo, mentre ormai moltissimi lavoratori (soprattutto appartenenti alle giovani generazioni) sono inseriti in un sistema di natura contributiva.
In conclusione, dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, auspicando che le questioni occupazionali di carattere territoriale – come quelle segnalate dai deputati Bellanova e Cazzola – possano essere affrontate, piuttosto che attraverso un’integrazione della stessa proposta di parere, mediante specifici atti di indirizzo, atteso anche che in molte zone del Paese vi sono crisi aziendali analoghe, che non possono essere ritenute di minore importanza.
Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), relatore, ringrazia i componenti della Commissione per l’ampio e approfondito dibattito, oltre che per avere riconosciuto al relatore l’onestà intellettuale di non avere omesso la particolare condizione in cui si svolge l’esame del provvedimento da parte della Camera, che ha dovuto attendere circa 50 giorni per ricevere il testo dal Senato: in proposito, pur ritenendo che la maggioranza non debba sottrarsi alle proprie responsabilità, osserva che la decretazione d’urgenza detta ormai tempi e passaggi sostanzialmente obbligati, che non possono essere ignorati, se si vuole provare a fornire risposte tempestive ai problemi del Paese.
Dopo avere rilevato che non tutte le questioni aperte potevano essere risolte con il decreto-legge in discussione, conferma che i gruppi di maggioranza si sentono comunque impegnati sulla totalità delle problematiche emerse nel dibattito odierno e che cercheranno, conseguentemente, di individuare le misure più opportune per farvi fronte. In questo contesto, nel prendere atto delle questioni specifiche segnalate dai deputati Bellanova e Cazzola, ritiene che il Parlamento possa adottare appositi atti di indirizzo, anche di natura più generale, per favorire la soluzione delle diverse crisi occupazionali esistenti sul territorio; a tal fine, attesa anche l’evidente estensione di tali fenomeni in diverse zone del Paese, giudica preferibile evitare di integrare – con l’inserimento di impegni riferiti a singole realtà imprenditoriali – la propria proposta di parere, raccomandandone dunque l’approvazione nella sua formulazione originaria.
Cesare DAMIANO (PD), intervenendo per motivare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere anche in relazione alle considerazioni integrative appena svolte dal relatore, fa presente che il provvedimento in esame lascia irrisolte numerose e importanti questioni di natura sociale e previdenziale, osservando che discussioni come quella odierna rischiano di risultare virtuali e poco utili, soprattutto se si concludono con impegni meramente formali, non suscettibili di incidere concretamente sull’articolato.
Con riferimento alla questione specifica posta dal deputato Bellanova e non accolta compiutamente dal relatore, fa presente che la necessità di includere nel provvedimento in esame una forma di intervento a favore dei dipendenti della multinazionale BAT nasce dalla natura stessa dell’accordo raggiunto sul punto tra le parti sociali e il Governo, che aveva individuato proprio nel decreto-legge (recante la proroga di termini) la sede adeguata per la soluzione della problematica riguardante gli ex lavoratori dei Monopoli di Stato.
Da ultimo, nel dichiarare di non convenire con le osservazioni svolte dal deputato Fedriga sul tema del ricongiungimento previdenziale, in particolare in ordine alla diversità di esigenze derivanti della natura retributiva o contributiva del sistema di calcolo delle prestazioni, osserva che, se proprio si volesse seguire una simile logica di redistribuzione, sarebbe maggiormente comprensibile una forma di intervento tesa proprio a trasferire una parte delle risorse dal sistema retributivo a quello contributivo.
Per tutte le ragioni sinora esposte, ritiene dunque di non poter che confermare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.
La seduta termina alle 14.15.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 16 febbraio 2011. – Presidenza del presidente Silvano MOFFA.
La seduta comincia alle 14.30.
Legge comunitaria 2010.
C. 4059 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).
Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nel 2009.
Doc. LXXXVII, n. 3.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta di ieri.
Silvano MOFFA, presidente, ricorda che l’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 9 febbraio scorso, ha convenuto di concludere nell’odierna seduta l’esame preliminare dei provvedimenti in titolo. Considerato che non vi sono richieste di intervento, dichiara pertanto concluso l’esame preliminare, ricordando che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge C. 4059 è fissato alle ore 14 di domani, giovedì 17 febbraio.
Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), relatore, si riserva di svolgere eventuali considerazioni integrative sul disegno di legge comunitaria, dopo avere valutato gli emendamenti che saranno presentati.
Silvano MOFFA, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell’esame ad altra seduta.
Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell’ambito del Ministero per i beni e le attività culturali.
Nuovo testo C. 2302 Granata.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.
Silvano MOFFA, presidente, avverte che il relatore, in coerenza con le considerazioni svolte nella seduta di ieri, ha predisposto una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame (vedi allegato).
Maria Anna MADIA (PD), relatore, segnala che la sua proposta di parere riporta le osservazioni già poste in evidenza nella relazione introduttiva svolta nella seduta di ieri.
Massimiliano FEDRIGA (LNP) prende atto dei rilievi contenuti nella proposta di parere del relatore.
Giovanni PALADINI (IdV) prende atto della proposta di parere formulata dal relatore.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.
La seduta termina alle 14.35.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 16 febbraio 2011. – Presidenza del presidente Silvano MOFFA.
La seduta comincia alle 14.35.
Modifica all’articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, in materia di erogazione dei trattamenti pensionistici di reversibilità.
C. 1847 Bragantini.
(Seguito dell’esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di legge C. 945 D’Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gnecchi e C. 4016 Bobba).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 gennaio 2011.
Silvano MOFFA, presidente, avverte preliminarmente che – dopo che nella seduta introduttiva è stata svolta la relazione sulla proposta di legge C. 1847 Bragantini e si è avviato un primo dibattito di carattere generale – diversi gruppi hanno nel frattempo segnalato alla presidenza l’opportunità di procedere all’abbinamento di ulteriori proposte di legge in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità, assegnate alla XI Commissione; a tal fine, l’Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 9 febbraio scorso, ha affrontato la questione, convenendo sull’utilità di ampliare l’ambito di esame della citata proposta di legge C. 1847, in modo da poter approfondire l’intera tematica delle pensioni di reversibilità e dei trattamenti in favore dei superstiti e, dunque, esaminare congiuntamente tutti i progetti di legge vertenti sulla materia.
Per tale ragione, conformemente a quanto concordato nell’ambito dell’Ufficio di presidenza, propone che alla proposta di legge C. 1847 Bragantini siano abbinati, ai sensi dell’articolo 77, comma 1, del Regolamento, i progetti di legge C. 945 D’Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gnecchi e C. 4016 Bobba.
La Commissione conviene.
Massimiliano FEDRIGA (LNP), relatore, considerati il significativo numero di provvedimenti abbinati e l’indubbia vastità degli argomenti trattati, invita preliminarmente i presentatori delle predette proposte di legge a segnalare le tematiche che essi giudicano più inerenti all’oggetto della discussione in corso, nella prospettiva di elaborare un testo unificato che sia efficace, concretamente applicabile e coerente con le finalità originarie del provvedimento in esame.
Passando ad esaminare sommariamente il contenuto dei provvedimenti testé abbinati, fa presente che essi recano disposizioni in materia di reversibilità, che possono essere ricondotte a talune linee di intervento. Si riferisce, in particolare, alle proposte di legge C. 1158 Lamorte, C. 2837 Guzzanti, C. 3166 Milo, relative all’interpretazione autentica di disposizioni relative all’attribuzione dell’indennità integrativa speciale per le pensioni di reversibilità, osservando che si tratta di norme tese a fare chiarezza circa l’attribuzione dell’indennità integrativa speciale per le pensioni di reversibilità maturate prima del 1995, a causa della morte del titolare della pensione diretta. Riguardo poi alle proposte di legge C. 2782 Lorenzin, C. 2988 Bitonci e C. 4016 Bobba, fa presente che esse recano modifiche alla normativa in materia di limiti alla cumulabilità dei trattamenti pensionistici in favore dei superstiti, precisando che si è di fronte, in questo caso, ad interventi tesi a superare i limiti reddituali – attualmente previsti dalla normativa vigente – alla piena cumulabilità tra redditi di lavoro e pensione.
Ricollegandosi alla proposta di legge C. 2767 Franzoso, inerente alle disposizioni in materia di pensione di reversibilità nei casi di scioglimento del matrimonio, precisa che tale intervento normativo prevede il riconoscimento di una quota della pensione di reversibilità al coniuge separato e divorziato (dichiarato incolpevole della causa di fallimento del matrimonio), anche nel caso in cui egli non sia titolare di assegno di divorzio. Mette, quindi, in evidenza le disposizioni in materia di erogazione dei trattamenti pensionistici di reversibilità della proposta di legge C. 945 D’Ippolito Vitale, facendo presente che essa prevede l’erogazione agli aventi diritto di un trattamento transitorio, al fine di assicurare, dal momento della presentazione della richiesta, una fonte di reddito alle famiglie.
Fa notare, infine, che occorre valutare con attenzione, soprattutto sotto il profilo finanziario, i contenuti delle proposte di legge C. 4010 Schirru e C. 4011 Gnecchi, che incidono sulla misura dei trattamenti pensionistici di reversibilità. Si riserva in ogni caso di approfondire i contenuti di merito di tali proposte di legge, al fine di introdurre, nelle prossime sedute, ulteriori elementi di conoscenza utili al dibattito.
Giovanni PALADINI (IdV) si interroga se l’intervento del relatore possa considerarsi o meno un’integrazione della relazione introduttiva svolta nella precedente seduta, anche alla luce delle nuove proposte di legge abbinate.
Silvano MOFFA, presidente, ritiene che, con il proprio intervento odierno, il relatore abbia sostanzialmente fornito un quadro ricognitivo delle proposte di legge testé abbinate, essendosi peraltro riservato di approfondire le questioni di merito da esse poste nel prosieguo del dibattito: spetterà, pertanto, allo stesso relatore prospettare alla Commissione, in occasione della prossima seduta, le più opportune modalità di prosecuzione dell’iter.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.45.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 16 febbraio 2011.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.10.
XI Commissione
SOMMARIO
Martedì 15 febbraio 2011
SEDE CONSULTIVA
Martedì 15 febbraio 2011. – Presidenza del presidente Silvano MOFFA.
La seduta comincia alle 15.
Variazione nella composizione della Commissione.
Silvano MOFFA, presidente, comunica che il deputato Aniello Formisano è entrato a far parte della Commissione.
Legge comunitaria 2010.
C. 4059 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).
Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nel 2009.
Doc. LXXXVII, n. 3.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).
La Commissione inizia l’esame congiunto dei provvedimenti in titolo.
Silvano MOFFA, presidente, fa presente che la Commissione procederà all’esame congiunto, ai sensi dell’articolo 126-ter del Regolamento, del disegno di legge comunitaria, già approvato dal Senato, e della Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea. Al riguardo, ricorda che la Commissione esamina le parti di sua competenza del disegno di legge comunitaria, che è assegnato in sede referente alla XIV Commissione, e conclude tale esame con l’approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione; gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione sono trasmessi, unitamente alla relazione stessa, alla XIV Commissione, che dovrà a sua volta approvarli, potendo respingerli esclusivamente per motivi di compatibilità comunitaria o di coordinamento generale. A tal fine, fa notare che gli emendamenti presentati in Commissione saranno sottoposti al vaglio preventivo della presidenza della Commissione, sulla base delle specifiche regole di ammissibilità.
Come rilevato in precedenza, ricorda altresì che, congiuntamente al disegno di legge comunitaria, la Commissione esamina anche le parti di sua competenza della Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea e conclude tale esame con l’approvazione di un parere. Ricorda, infine, che – dovendo, entro martedì 22 febbraio, riferire alla XIV Commissione sul disegno di legge comunitaria e trasmettere il parere sulla Relazione – l’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto, nella riunione dello scorso 9 febbraio, di prevedere che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge C. 4059 sia fissato alle ore 14 di giovedì 17 febbraio 2011.
Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), relatore, rammenta anzitutto che il disegno di legge comunitaria è l’atto normativo con il quale l’Italia promuove ogni anno l’adeguamento del proprio ordinamento alla legislazione dell’Unione europea; esso, infatti, contiene le disposizioni con cui la legislazione italiana recepisce direttamente le direttive comunitarie nelle varie materie di interesse, in particolare mediante due allegati (A e B), nei quali sono elencate le direttive comunitarie in scadenza, delle quali si propone l’attuazione nell’ordinamento interno, da realizzare mediante l’emanazione di appositi decreti legislativi, secondo principi e criteri, di carattere generale, esposti nello stesso disegno di legge comunitaria.
Nello specifico del disegno di legge comunitaria per l’anno 2010, rileva che il provvedimento, già approvato dal Senato, contiene numerose disposizioni attuative della legislazione europea, che intervengono su materie che interessano i settori di competenza di tutte le Commissioni permanenti. Per tali ragioni, fa presente che – secondo quanto stabilito dalle stesse norme del Regolamento e considerata l’eterogeneità che contraddistingue il disegno di legge comunitaria – la relazione odierna si concentrerà sui soli ambiti di competenza della XI Commissione. In questo contesto, osserva che le disposizioni di interesse riguardano esclusivamente l’attuazione di direttive contenute nell’allegato B, che prevede il recepimento della normativa comunitaria meditante decreto legislativo, previa acquisizione del parere parlamentare.
Segnala che il predetto allegato contiene, in primo luogo, la direttiva 2009/38/CE del 6 maggio 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, che mira a potenziare il diritto dei lavoratori all’informazione e alla consultazione transnazionali nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie: la direttiva – che dovrà essere recepita entro il 5 giugno 2011 – prevede in particolare che le nuove modalità di informazione e consultazione siano definite e attuate in modo da garantirne l’efficacia e consentire un processo decisionale efficace nell’impresa o nel gruppo di imprese, stabilendo, tra l’altro, i poteri e gli obblighi dei rappresentanti dei lavoratori in riferimento all’informazione.
Sottolinea, altresì, che il medesimo allegato B reca anche l’attuazione della direttiva 2009/52/CE del 18 giugno 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio – la cui attuazione è fissata al 20 luglio 2011 – che introduce un divieto generale di impiego lavorativo di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, allo scopo di contrastare il fenomeno dell’immigrazione illegale, stabilendo anche norme minime comuni relative alle sanzioni e ai provvedimenti applicabili negli Stati membri verso i datori di lavoro che violano tale divieto; viene fatta comunque salva la facoltà, per i singoli Stati membri, di mantenere o introdurre norme ancora più rigorose.
In particolare, fa presente che la direttiva, nel vietare le assunzioni di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare, obbliga i datori di lavoro ai seguenti adempimenti: chiedere che un cittadino di un paese terzo, prima di assumere l’impiego, possieda e presenti al datore di lavoro un permesso di soggiorno valido; tenere una copia o la registrazione del permesso di soggiorno o altra autorizzazione di soggiorno a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri, a fini di un’eventuale ispezione; informare le autorità competenti designate dagli Stati membri dell’inizio dell’impiego di un cittadino di un paese terzo.
Si sofferma poi sulla direttiva 2010/41/UE del 7 luglio 2010, del Parlamento europeo e del Consiglio (anch’essa inclusa nell’allegato B e il cui recepimento deve avvenire entro il 5 agosto 2012), che ha lo scopo di applicare il principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma; in particolare, la direttiva in esame – che intende superare la precedente direttiva sull’argomento, giudica inefficace a conseguire gli obiettivi proposti – vuole salvaguardare i diritti relativi alla condizione di madre o padre dei lavoratori autonomi e dei coniugi che li assistono, nonché rafforzare la protezione della maternità delle lavoratrici autonome e di migliorare la situazione dei coniugi dei lavoratori autonomi. Fa notare che l’articolo 16 della direttiva dispone, peraltro, che gli Stati membri, per particolari difficoltà, possano usufruire di un periodo supplementare di due anni – e, quindi, fino al 5 agosto 2014 – per conformarsi alle disposizioni di protezione sociale e per la prestazioni di maternità relativamente ai conviventi di lavoratori autonomi.
Evidenzia, infine, la direttiva 2010/18/UE dell’8 marzo 2010, del Consiglio, che attua l’accordo-quadro «rivisto» sul congedo parentale, concluso il 18 giugno 2009 dalle tre organizzazioni generali europee interprofessionali delle parti sociali (CES, CEEP e BUSINESSEUROPE) e dall’organizzazione europea interprofessionale delle parti sociali che rappresenta una determinata categoria di imprese (UEAPME); la direttiva – che dovrà essere recepita entro l’8 marzo 2012 – risponde alla necessità di migliorare ulteriormente la conciliazione di vita professionale, vita privata e vita familiare e, in particolare, la legislazione comunitaria vigente in tema di protezione della maternità e congedo parentale, nonché alla possibilità di introdurre nuove forme di congedo per ragioni familiari.
Preso atto del contenuto del provvedimento, preannuncia quindi l’intenzione di esprimere un orientamento favorevole sul disegno di legge comunitaria, per le parti di competenza, fatta salva l’esigenza di verificare l’eventuale presentazione di emendamenti al testo, che saranno ovviamente valutati nel seguito dell’esame del provvedimento.
Passando, poi, alla Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per il 2009, ricorda che essa costituisce un importante strumento informativo sulle politiche di indirizzo generali, poiché dà conto dell’attività svolte dalle istituzioni comunitarie nei differenti settori e delle corrispondenti iniziative del Governo italiano. Con riferimento alle parti di interesse della XI Commissione, fa presente che esse riguardano sostanzialmente alcune grandi aree di intervento di carattere generale, tra cui ritiene che occorra segnalare: l’attuazione della strategia di Lisbona, con richiamo ai programmi per il contrasto alla recessione a livello globale negli anni 2009 e 2010 (parte prima, sezione II); le politiche per la libera circolazione dei lavoratori (parte seconda, sezione II, paragrafo 1.2); le politiche sociali (parte seconda, sezione II, paragrafo 10), soprattutto per quanto concerne l’inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù (paragrafo 10.1) e la politica del lavoro (paragrafo 10.2).
Nel fare rinvio, per un’analisi di maggiore dettaglio, al contenuto testuale della Relazione, fa notare che essa, nell’ambito dei settori prima richiamati, illustra in modo sintetico le diverse iniziative dell’Unione europea, valutate sia sotto il profilo dei principali sviluppi realizzatisi nel corso del 2009, sia con riferimento alle priorità per il 2010; inoltre, essa illustra – sempre in ordine ai settori di interesse esposti in precedenza – le modalità con le quali l’Italia ha partecipato al processo normativo nelle singole politiche, dando anche conto del recepimento del diritto dell’UE nell’ordinamento interno. Rileva peraltro che, trattandosi di un documento che si riferisce al consuntivo dell’anno 2009 e che indica prospettive di azione per l’anno 2010, la Relazione riveste un interesse specifico soprattutto sotto un profilo ricognitivo delle diverse politiche comunitarie di competenza.
Per tali ragioni, ritiene che vi siano le condizioni per esprimere una parere favorevole anche sulla Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2009.
Alessia Maria MOSCA (PD) intende preliminarmente rilevare che il Governo, per l’ennesima volta, giunge con grave ritardo a presentare alle Camere il disegno di legge comunitaria, osservando che un comportamento del genere, reiterato nel corso degli anni da parte del Governo in carica, rischia di compromettere l’immagine del Paese a livello europeo e di esporlo a numerose procedure d’infrazione. Fa notare, peraltro, che le modalità «rallentate» con cui l’Italia procede ad adeguare l’ordinamento interno alle direttive comunitarie impediscono al Paese di stare al passo coi processi di modernizzazione in atto in Europa, ponendo in evidenza l’esigenza di accelerare e semplificare le relative procedure normative, come più volte auspicato dagli esponenti del suo gruppo, anche nell’ambito di una discussione avviata sul tema presso il Senato.
Preannuncia, infine, che sul contenuto di merito del provvedimento, che presenta l’attuazione di diverse direttive di interesse per la Commissione, il suo gruppo si riserva di intervenire più diffusamente nella seduta di domani e di valutare la possibilità di presentare specifici emendamenti, al fine di renderlo più efficace e coerente rispetto alle normative europee.
Silvano MOFFA, presidente, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento e ricordato che la conclusione dell’esame preliminare è prevista per la giornata di domani, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni.
Nuovo testo C. 54 Realacci.
(Parere alle Commissioni riunite V e VIII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Maria Grazia GATTI (PD), relatore, osserva che la XI Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per quanto di propria competenza, sulla proposta di legge n. 54, recante disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. Al riguardo, segnala che le Commissioni riunite V e VIII, cui il provvedimento è assegnato in sede referente, nella seduta del 3 febbraio 2011 hanno concluso l’esame degli emendamenti, inviando alle Commissioni chiamate ad esaminarlo in sede consultiva, per l’espressione del prescritto parere, un nuovo testo risultante dall’approvazione degli stessi.
Passando al contenuto del provvedimento, fa presente che esso si propone di promuovere e sostenere le attività economiche, sociali, ambientali e culturali svolte nell’ambito territoriale dei piccoli comuni – nel rispetto dell’equilibrio demografico del Paese – oltre che di tutelare e valorizzare il loro patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico, di adottare misure a vantaggio sia dei cittadini che vi risiedono, sia delle attività produttive, con riferimento, in particolare, al sistema di servizi territoriali, con l’obiettivo di incentivare e favorire anche l’afflusso turistico. In sostanza, rileva che si tratta di un testo che imposta una specifica disciplina in favore dei piccoli e piccolissimi comuni, nelle more della definitiva entrata in vigore della «Carta delle autonomie locali», provvedimento che è stato già approvato dalla Camera ed è attualmente in corso di esame al Senato: in proposito, sottolinea la non contraddittorietà della proposta di legge in esame rispetto alle norme inserite nella «Carta», che si propongono di affrontare in modo più organico la materia nel suo complesso.
Soffermandosi sui profili di più diretto interesse della XI Commissione, evidenzia, in particolare, gli articoli 3 (comma 2), 4, 6 e 11.
Fa presente, innanzitutto, che l’articolo 3, che fa riferimento a tutti i comuni aventi popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, reca disposizioni concernenti le attività amministrative di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi, stabilendo che tali funzioni sono disciplinate con atto regolamentare da ciascun ente e possono essere affidate a un organo monocratico sia interno, sia esterno all’ente stesso, che le svolge in conformità ai criteri e ai parametri stabiliti dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009. In proposito, rileva che la norma intende semplificare l’individuazione dei soggetti chiamati a svolgere la valutazione per quei comuni che, essendo di ridotte dimensioni, spesso hanno anche un limitato numero di dipendenti al proprio interno; ricorda, peraltro, che occorrerà adattare in modo flessibile a questi comuni i principi che regolano la richiamata Commissione di valutazione, che – secondo quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 150 del 2009, volto a dare attuazione alla legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni – ha il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all’esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale. In questo quadro, ritiene opportuno verificare se l’intento di semplificazione delle procedure di valutazione non si ottenga più agevolmente adattando in modo flessibile a questi comuni – in luogo dei criteri e dei parametri stabiliti dalla Commissione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009 (o in alternativa ad essi) – taluni dei principi in materia di valutazione dei dipendenti desumibili dagli articoli 16 e 31 del citato decreto legislativo n. 150, che indicano le norme generali applicabili agli enti territoriali.
Sottolinea poi l’articolo 4, che, al comma 1, al fine di garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, demanda a una pluralità di enti (Stato, regioni, province, unioni di comuni, comunità montane ed enti parco) il compito di garantire, ciascuno secondo le rispettive competenze, che nei piccoli comuni siano assicurate la qualità e l’efficienza dei servizi essenziali, con particolare riguardo ai seguenti ambiti: ambiente, protezione civile, istruzione, sanità, servizi socio-assistenziali, trasporti e servizi postali. Giudica opportuno soffermarsi, in particolare, sul comma 2 di tale articolo 4, laddove, per l’attuazione delle sopraindicate finalità, si prevede che presso i piccoli comuni possano essere istituiti centri multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi per i cittadini (quali servizi ambientali, sociali, energetici, scolastici, postali, artigianali, turistici, di comunicazione, di volontariato e di associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza); tale soluzione, secondo quanto sostenuto nella relazione illustrativa della proposta di legge, consentirebbe, in una forma coerente con le peculiarità dei territori dei piccoli comuni, di mantenervi un’adeguata rete di servizi territoriali e commerciali, in tal modo aumentandone la vivibilità e le prospettive di rivitalizzazione economica. Fa altresì presente che la disposizione in esame dà facoltà alle regioni e alle province di concorrere alle spese relative all’uso dei locali necessari all’espletamento dei predetti servizi e che il comma 3 del medesimo articolo 4 prevede che le regioni e le province possono privilegiare, nella definizione degli stanziamenti di propria competenza, le iniziative finalizzate all’insediamento di centri per la prestazione dei servizi quali istituti di ricerca, laboratori, centri culturali e sportivi.
Rispetto alla questione del centri multifunzionali, prospetta peraltro l’opportunità di valutare – anche al fine di non disperdere il capitale umano di quei lavoratori impegnati quotidianamente nello svolgimento dei predetti servizi in ambito territoriale – se non sia preferibile affidare taluni di questi servizi allo svolgimento di funzioni in forma associata da parte di una pluralità di enti locali, in modo da evitare che ogni singolo comune debba trovarsi a dover gestire in proprio una serie di funzioni onerose sia sotto il profilo dell’organizzazione sia sotto quello dei costi.
All’articolo 6, comma 1, segnala la disposizione che prevede l’incentivazione di programmi informatici e di innovazione tecnologica, che sembra – a suo avviso – poter incidere in misura significativa sulle opportunità di sviluppo professionale per numerosi lavoratori pubblici e privati presenti nei piccoli comuni. Suggerisce, tuttavia, di sopprimere l’inciso «anche attraverso la fruizione del sistema wi-max», considerato che esso appare limitativo rispetto alle potenziali tecnologie ad oggi utilizzabili e, dunque, suscettibili di ulteriori sviluppi futuri.
Segnala, infine, l’articolo 11, che, al comma 1, istituisce un fondo, con una dotazione di 40 milioni di euro per l’anno 2012, per la concessione di contributi statali destinati al finanziamento di interventi diretti a tutelare l’ambiente e i beni culturali, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, alla promozione dello sviluppo economico e sociale nonché all’incentivazione dell’insediamento di nuove attività produttive e alla realizzazione di investimenti nei comuni di cui alla proposta di legge in esame. Pone in evidenza che, all’individuazione delle tipologie degli interventi che possono essere finanziati a valere sulle risorse del fondo, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio (comma 2), mentre gli interventi destinatari dei contributi sono individuati con decreto del Ministro dell’economia e della finanze, adottato di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro per i beni e le attività culturali (comma 3). Al riguardo, sottolinea che l’esigua disponibilità del fondo, peraltro limitato al solo anno 2012, può rappresentare un primo punto di partenza per l’avvio delle iniziative in favore dei comuni interessati, fermo restando che il fondo stesso dovrà essere inevitabilmente integrato per gli anni a venire, se davvero si intende rendere stabile ed efficace il sostegno economico e finanziario a tali enti, anche al fine di promuovere l’occupazione e l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
In conclusione – preso atto del contenuto del provvedimento e dei profili di competenza della XI Commissione e considerato che esso si propone di rilanciare la crescita demografica, infrastrutturale ed economica dei piccoli comuni, in un quadro di sostenibilità ambientale e sociale, garantendo altresì una valorizzazione del sistema dei servizi territoriali e commerciali in settori delicati e strategici – ritiene che vi siano le condizioni per un orientamento positivo della Commissione, attendendo peraltro gli ulteriori elementi che emergeranno dal dibattito.
Silvano MOFFA, presidente, fa notare che le Commissioni riunite V e VIII, alle quali il provvedimento è assegnato in sede referente, sono già convocate nel primo pomeriggio di domani per la conclusione dell’esame; in tal senso, chiede ai gruppi di valutare – se non vi sono obiezioni e sentita anche la relatrice – la possibilità che nella seduta odierna la Commissione esprima il parere di competenza, anche in modo da rendere il più possibile tempestivi, nei confronti delle Commissioni di merito, gli eventuali rilievi da formulare sul nuovo testo della proposta di legge in esame: in questo caso, peraltro, l’argomento sarebbe conseguentemente espunto dal calendario di domani e sarebbe anticipata a domani la seduta in sede referente già fissata per giovedì 17 febbraio.
Ivano MIGLIOLI (PD), dopo aver premesso che il suo gruppo non ha alcuna obiezione circa la possibilità che la Commissione proceda sin da oggi alla deliberazione di competenza, esprime un giudizio sostanzialmente positivo sul provvedimento in esame, dal momento che esso mira a valorizzare il patrimonio storico, culturale ed economico dei piccoli comuni, che rappresentano, a suo giudizio, l’ossatura portante del sistema di governo territoriale. Ritiene, tuttavia, che il testo in esame risolva solo parzialmente le problematiche riguardanti tali importanti amministrazioni locali – soprattutto quelle che operano in aree svantaggiate – che andrebbero inquadrate, a suo avviso, nell’ambito di un progetto di riforma istituzionale di più ampio respiro. In ordine all’azione del Governo in carica su tale versante, nel giudicare in termini non negativi l’adozione della «Carta delle autonomie», in corso di approvazione presso il Parlamento, manifesta invece forti perplessità sullo schema di decreto legislativo in materia di federalismo municipale, provvedimento che giudica potenzialmente lesivo delle prerogative dei comuni più piccoli, nella parte in cui opera uno generico riferimento ai livelli standard dei servizi, senza specificare l’entità e la natura del fondo perequativo.
Quanto al contenuto di dettaglio del provvedimento in titolo, valutate positivamente le osservazioni espresse dal relatore, soprattutto in relazione all’esigenza di considerare la possibilità di affidare taluni servizi comunali allo svolgimento di funzioni in forma associata da parte di una pluralità di enti locali, auspica che il testo in esame possa essere ulteriormente migliorato in sede referente, anche alla luce dei suggerimenti che potrà esprimere la XI Commissione.
Maria Grazia GATTI (PD), relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame (vedi allegato).
Silvano MOFFA, presidente, preso atto che non vi sono obiezioni a concludere nella corrente seduta l’esame del provvedimento in titolo, avverte che sarà ora posta in votazione la proposta di parere del relatore.
La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.
Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell’ambito del Ministero per i beni e le attività culturali.
Nuovo testo C. 2302 Granata.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Maria Anna MADIA (PD), relatore, fa notare che la XI Commissione è chiamata ad esaminare, per le parti di competenza, la proposta di legge n. 2302, recante l’istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e l’organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell’ambito del Ministero per i beni e le attività culturali, nel nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto, adottato come testo base dalla VII Commissione.
Osserva che il provvedimento, che propone di creare una nuova struttura amministrativa dedicata esplicitamente alla tutela del patrimonio storico e culturale sommerso, contiene due specifiche disposizioni di più immediato interesse per la XI Commissione, contenute agli articoli 4 e 7.
Fa presente che l’articolo 4 stabilisce l’utilizzo delle professionalità degli archeologi ai quali è demandata la supervisione delle attività di ricerca, scavo e tutela dei beni storico-culturali sommersi oggetto della presente legge. Al riguardo, tuttavia, segnala che non è reso esplicito, nella previsione del citato articolo, che tali attività vengano compiute sotto la direzione di archeologi in grado di partecipare in prima persona alle attività subacquee, in coerenza con quanto accade con qualsiasi altra attività di ricerca archeologica e prevedendo, per tali archeologi, l’acquisizione dei necessari titoli formativi per lo svolgimento dell’attività subacquea. Inoltre, giudica necessario considerare il problema del mancato riconoscimento professionale della figura dell’archeologo; si tratta, a suo avviso, di un vuoto normativo fortemente sentito dalle associazioni di settore e per sanare il quale il Ministro per i beni e le attività culturali, a inizio legislatura, si era impegnato per un preciso intervento normativo. Ritiene utile ricordare, peraltro, che è assegnata in sede referente una proposta di legge (C. 1614) che dispone che, nell’ambito del codice dei beni culturali e del paesaggio, le attività di tutela, vigilanza, ispezione, protezione e conservazione dei beni culturali siano realizzate esclusivamente da specifiche professionalità quali archeologi, bibliotecari, storici dell’arte, archivisti e demoetnoantropologi; a tal fine, nella proposta di legge si prevede che il Ministro debba istituire, senza maggiori oneri per lo Stato, un registro avente funzione ricognitiva delle professionalità dei beni culturali che possono operare tali interventi e, di concerto con le associazioni professionali, debba anche stabilire i requisiti minimi per l’accesso al registro. A suo giudizio, dunque, in attesa del riordino complessivo del settore nel senso di una valorizzazione delle professionalità operanti nei beni culturali e del paesaggio, la Commissione dovrebbe prevedere che il Ministero stabilisca, di concerto con le associazioni di operatori del settore, l’istituzione di un registro, a scopo cognitivo, degli archeologi impegnati nelle attività della Soprintendenza del mare: fa presente che tale misura non sarebbe un appesantimento burocratico, ma un forte segnale di valorizzazione delle competenze voluto dagli stessi operatori ai fini del crescente miglioramento della qualità degli interventi promossi dalla Sopraintendenza.
Osserva poi che sia l’articolo 4 (sulle professionalità) sia l’articolo 7 (che a sua volta disciplina l’utilizzo dei volontari) sono in relazione col tema della regolazione delle attività subacquee, oggetto di un intenso lavoro da parte della XI Commissione e delle associazioni di categoria, più volte udite dai membri della Commissione stessa. In proposito, ritiene importante premettere che il testo unificato delle proposte di legge in materia di attività subacquea (C. 344 e abbinate), come risultante dagli emendamenti approvati dalla XI Commissione, è ancora in attesa della trasmissione della relazione tecnica richiesta dalla Commissione Bilancio: raccomanda, dunque, una sollecita ripresa dell’iter presso le Commissioni competenti in sede consultiva. Ricorda, inoltre, che il testo in oggetto rappresenta una completa ridefinizione normativa della subacquea professionale in Italia, dal punto di vista dei requisiti tecnici e formativi, della sicurezza e salute sul luogo di lavoro, degli adempimenti delle imprese, rammentando che, nel corso dell’esame del testo, la XI Commissione ha approvato un emendamento, suggerito dagli operatori dell’archeologia subacquea in ambito universitario e dei centri di ricerca, che dispone che le attività subacquee svolte da università, centri di ricerca e istituti di istruzione siano regolate in maniera autonoma rispetto alla subacquea industriale e ricreativa, attraverso un decreto del Ministro dell’istruzione di concerto con gli altri ministri interessati e la conferenza Stato-regioni. In particolare, fa notare che gli operatori hanno chiesto una regolazione autonoma al fine di evitare di dover conseguire un brevetto OTS (operatore tecnico subacqueo) ritenuto troppo oneroso e maggiormente adatto alle diverse esigenze della subacquea industriale. Vista la stretta contiguità tra l’attività svolta dalla Soprintendenza del mare e quella dei soggetti regolati dal suddetto emendamento, riterrebbe opportuno che la Commissione di merito valutasse l’opportunità di esplicitare nel testo che l’attività subacquea svolta nell’ambito delle attività della Soprintendenza, compresa quella dei volontari di cui all’articolo 7, sia regolata autonomamente, attraverso decreti adottati dai ministeri competenti, rispetto alla subacquea industriale e ricreativa. Infine, suggerisce che la Commissione di merito chiarisca che i soggetti di cui all’articolo 7 operano, nell’ambito delle attività della Soprintendenza, nelle stesse condizioni di sicurezza del personale di ruolo di cui al successivo articolo 8.
Silvano MOFFA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, nell’invitare il relatore a predisporre per la giornata di domani una proposta di parere sul provvedimento in titolo, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.45.

























