INTERROGAZIONI
Giovedì 21 luglio 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.
La seduta comincia alle 15.50.
5-09159 Ciprini: Iniziative in ordine all’esposizione all’amianto di lavoratori degli stabilimenti Thyssenkrupp di Terni, della SGL Carbon di Narni, delle Officine grandi riparazioni di Foligno e di altri siti produttivi umbri.
La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato.
Tiziana CIPRINI (M5S), pur ringraziando la sottosegretaria, si dichiara insoddisfatta della sua risposta e sottolinea che le aziende oggetto della sua interrogazione hanno disatteso l’accordo firmato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali che le avrebbe obbligate a porre in quiescenza anticipata i lavoratori esposti all’amianto, come avvenuto per i lavoratori degli stabilimenti ILVA di Taranto e di Genova, certificando la loro esposizione fino al 2 ottobre 2003, così come è avvenuto per i lavoratori del gruppo Thyssenkrupp del Piemonte. Per tali ragioni, esorta il Governo a procedere ad accertamenti nei siti delle aziende che hanno rifiutato la certificazione, per verificare la presenza di amianto, dimostrata, del resto, anche dalle risultanze degli studi epidemiologici del gruppo di lavoro SENTIERI che evidenziano un alto tasso di incidenza del mesotelioma pleurico nelle zone di Terni, Narni e Foligno. Sarà, pertanto, necessario, a suo avviso, procedere alla bonifica dei siti e alla loro completa ristrutturazione, eliminando totalmente l’amianto.
5-06713 Tino Iannuzzi: Concentrazione presso le sedi dell’INPS di Salerno e di Nocera Inferiore delle attività di accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile nella provincia di Salerno.
La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato.
Tino IANNUZZI (PD) ringraziando il Sottosegretario Biondelli per la sia risposta, si sofferma sull’ultima parte della risposta medesima, dal momento che la prima parte è datata e riassume gli accadimenti che hanno dato luogo alla presentazione, da parte sua, di numerosi atti di sindacato ispettivo. Rileva come finalmente si stiano compiendo significativi passi in avanti al fine di autorizzare la costituzione in provincia di Salerno di nuove sedi decentrate delle Commissioni mediche dell’INPS preposte all’accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento delle situazioni di invalidità. Infatti, dal 2014, a causa di una decisione assunta dalla Giunta regionale della Campania dell’epoca, che reputa sbagliata e dannosa, nel salernitano tutte queste complesse e molteplici funzioni sono state accentrate nelle due sole sedi di Salerno e Nocera Inferiore. Si sono determinati, infatti, conseguenti pesantissimi e ingiustificati disagi e disservizi per le popolazioni del Cilento, del Vallo di Diano, degli Alburni, della Valle del Calore, e del Tanagro e, specialmente, per persone anziane in precarie condizioni di salute, ovvero colpite da gravi situazioni di disabilità, per tutte le molteplici ragioni esposte nella sua interrogazione, legate alle gravi carenze delle infrastrutture e del trasporto pubblico, alle distanze e ai tempi di collegamento molto consistenti necessari a raggiungere le sedi di Salerno e di Nocera Inferiore.
Osserva che il Governo giustamente ha fatto riferimento al «tavolo tecnico», istituito in vista del rinnovo della convenzione fra l’INPS della Campania e l’Assessorato regionale competente nell’ambito del nuovo governo regionale. In tale sede è stata positivamente affrontata tale questione con la richiesta, da ultimo inviata dalla Sede INPS della Campania all’INPS nazionale, di istituzione di Commissioni decentrate nel Cilento e nel Vallo di Diano. Sollecita, quindi, il Ministero a intervenire sull’INPS nazionale anche per dare coerente e puntuale seguito all’impegno assunto proprio in XI Commissione, nella seduta del 18 febbraio 2015, in risposta a una sua precedente interrogazione, dal Sottosegretario Bobba, che si era assunto il compito di «sollecitare, comprendendo il disagio manifestato dai cittadini, l’INPS» ad un riesame delle decisioni precedentemente adottate. Ribadisce che occorre accelerare la conclusione del percorso istituzionale avviato, con la costituzione di nuove sedi delle commissioni mediche INPS in provincia di Salerno.
Sottolinea, infine, che continuerà ad attivarsi fino alla risoluzione della questione, nell’interesse delle popolazioni e dei territori interessati.
5-09143 Miccoli: Continuità occupazionale dei lavoratori della società Gepin Contact Spa a seguito dell’aggiudicazione ad altre imprese dell’appalto relativo ai servizi alla clientela del gruppo Poste italiane.
La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato.
Marco MICCOLI (PD), ringraziando la sottosegretaria, osserva che con la sua interrogazione ha inteso porre l’attenzione del Governo sull’interpretazione distorta della clausola sociale prevista dal nuovo codice degli appalti che, così come correttamente applicata nel frattempo da altre aziende, prevede, per l’azienda aggiudicataria del nuovo appalto, l’obbligo di riassunzione, alle medesime condizioni, dei lavoratori impiegati dall’azienda precedentemente titolare dell’appalto. Infatti, pur essendosi proposta la riassunzione dei lavoratori, lo si è fatto ad orario e, di conseguenza, a salario ridotto. Evidenzia, del resto, che tale eventualità era stata segnalata da tempo, dal momento che l’appalto è stato aggiudicato ad un prezzo sostanzialmente inferiore al costo del lavoro.
Sollecita, pertanto, il Ministero a intervenire presso il gruppo Poste italiane, perché sia riaperto il tavolo con le parti sociali, unica sede in cui potrà essere trovata soluzione al problema di tali lavoratori.
Cesare DAMIANO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.
La seduta termina alle 16.15.
SEDE CONSULTIVA
Giovedì 21 luglio 2016. — Presidenza presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.
La seduta comincia alle 16.15.
Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie.
Nuovo testo unificato Doc. XXII, n. 65 e Doc. XXII, n. 69.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Cesare DAMIANO, presidente, avverte che il parere competenza alla I Commissione sul nuovo testo unificato dei Doc. XX, n. 65 e n. 69, avrà luogo nella seduta odierna. Dà quindi la parola al relatore, onorevole Miccoli, per la sua relazione introduttiva e per l’illustrazione della sua proposta di parere.
Marco MICCOLI (PD), relatore, dopo avere rilevato preliminarmente che la Commissione di inchiesta dovrebbe fornire al Governo, nell’intenzione dei proponenti, uno strumento per l’impostazione di futuri interventi per far fronte ad una situazione della quale si denuncia la criticità, venendo al merito del provvedimento, osserva che il nuovo testo si compone di quattro articoli e che l’articolo 1 prevede l’istituzione, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, della Commissione di inchiesta monocamerale e ne individua le funzioni. I compiti attribuiti alla Commissione sono estremamente articolati e comprendono, tra l’altro: l’accertamento dello stato di degrado e del disagio sociale delle città e delle loro periferie, con particolare riguardo all’evoluzione della situazione socioeconomica e alle implicazioni sociali e della sicurezza legate alla presenza di organizzazioni criminali e a una maggiore presenza di stranieri; l’accertamento del ruolo delle istituzioni locali e delle modalità adottate per favorire la partecipazione dei cittadini alla gestione delle politiche rivolte alle periferie; l’acquisizione delle proposte operative da parte di tutti gli enti che, a vario titolo, si occupano delle problematiche oggetto dell’inchiesta; la rilevazione delle condizioni di rischio e delle possibili connessioni con la radicalizzazione e l’adesione al terrorismo dei figli degli immigrati di prima generazione; l’acquisizione degli elementi oggettivi e delle proposte operative provenienti dalle città italiane ed europee che hanno raggiunto buoni risultati di integrazione.
Con particolare riferimento alle materie di competenza della XI Commissione, osserva che, nell’ambito dell’accertamento dello stato del degrado e del disagio sociale delle città e delle loro periferie, si fa riferimento, in particolare, alle realtà produttive presenti nei territori delle periferie, ai tassi di occupazione, di disoccupazione, di lavoro sommerso e di lavoro precario, nonché all’offerta formativa, alle reti tra scuole e tra queste e il territorio e ai livelli di istruzione, di integrazione e di abbandono scolastici.
Segnala che, sulla base dell’articolo 2, la Commissione sarà composta di venti deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, in modo da assicurare comunque la presenza di un rappresentate per ciascun gruppo parlamentare. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro dodici mesi dalla data della sua costituzione e presentare alla Camera dei deputati una relazione finale sulle indagini svolte.
Fa presente che l’articolo 3 riguarda i poteri e i limiti della Commissione, mentre il successivo articolo 4 prevede che i componenti la Commissione, il personale addetto e i collaboratori siano obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti che la Commissione abbia sottoposto al segreto funzionale. La violazione dell’obbligo e la divulgazione del contenuto dei documenti coperti dal segreto sono puniti ai sensi delle leggi vigenti.
Segnala, infine, che l’articolo 5 reca le norme relative all’organizzazione dei lavori della Commissione. Evidenzia, in particolare, che la Commissione si avvale della collaborazione degli enti locali, dell’ISTAT, delle università. delle rappresentanze sociali, delle associazioni, anche locali, che promuovono il dialogo interculturale e l’inclusione sociale e degli istituti pubblici e privati che si occupano di immigrazione e povertà. La Commissione può avvalersi anche dell’opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni ritenute necessarie, di soggetti interni ed esterni all’amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra, dagli organi competenti. La Commissione, le cui spese sono poste a carico del bilancio della Camera dei deputati, nella misura di 50.000 euro, di cui 20.000 euro per l’anno 2016 e 30.000 euro per l’anno 2017, opererà con il personale e nei locali messi a disposizione dal Presidente della Camera medesima.
Conclusivamente, ritiene che possa considerarsi senz’altro positiva l’iniziativa di svolgere un approfondimento in sede parlamentare sulla condizione delle città del nostro Paese e delle loro periferie.
In tale ambito, per quanto attiene ai profili di competenza della XI Commissione, rilevano in particolare le criticità esistenti nell’inserimento lavorativo e nella partecipazione al mercato del lavoro e la presenza di condizioni di disagio e di povertà.
In questa ottica, propone, pertanto, di esprimere parere favorevole sul nuovo testo unificato dei Documenti XX, n. 65 e n. 69, con una osservazione volta a richiamare l’attenzione della Commissione di merito sull’esigenza di approfondire maggiormente questi aspetti.
Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.
La seduta termina alle 16.25.
ATTI DEL GOVERNO
Giovedì 21 luglio 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.
La seduta comincia alle 16.25.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151.
Atto n. 311.
(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 luglio 2016.
Cesare DAMIANO, presidente, segnalato che il termine per l’espressione del parere scade nella giornata di oggi, fa presente che con lettera in data 19 luglio 2016, la Presidente della Camera ha provveduto a trasmettere alla Commissione l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sullo schema di decreto in esame. Nella medesima lettera la Presidente della Camera informa di aver segnalato alla Ministra per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento l’opportunità che il Governo concordi con le competenti Commissioni parlamentari tempi adeguati per l’espressione del parere parlamentare, nel rispetto del termine previsto dalla legge n. 183 del 2014 per l’esercizio della delega.
Fa presente che il relatore ha predisposto una proposta di parere sul provvedimento (vedi allegato 5) e che i deputati Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Lombardi, Dall’Osso e Chimienti e deputati del gruppo Sinistra Italiana – Sinistra Ecologia e Libertà hanno presentato proposte alternative di parere (vedi allegati 6 e 7).
Invita, pertanto, il relatore a illustrare la propria proposta di parere.
Tiziano ARLOTTI (PD), relatore, dando conto sinteticamente dei contenuti della sua proposta di parere, si sofferma, in particolare, sulla condizione in essa contenuta, riguardante le modifiche da apportare alla disciplina del lavoro accessorio, per ricondurre tale istituto alla sua originaria natura di occasionalità, in particolare attraverso la riduzione da 7.000 euro a 6.000 euro del limite di compensi annui da corrispondere attraverso i voucher ai singoli lavoratori, una migliore definizione dei contenuti della comunicazione preventiva in ordine al ricorso al lavoro occasionale, l’esclusione esplicita dei settori ad alta intensità di conoscenza tecnica e di pericolosità della prestazione. Illustra, quindi, le osservazioni contenute nella proposta di parere, soffermandosi in particolare su quelle relative al riconoscimento degli ammortizzatori sociali nelle aree di crisi complessa e nel settore della pesca, all’estensione della disciplina transitoria della NASpI per i lavoratori stagionali del turismo e del settore termale, nonché a una migliore definizione della disciplina delle dimissioni volontarie.
Tiziana CIPRINI (M5S), illustrando la proposta di parere alternativo di cui è prima firmataria (vedi allegato 6), si sofferma, in particolare, sulle criticità evidenziate, a suo avviso, dalla disciplina recata dall’articolo 1 dello schema di decreto legislativo in materia di comunicazione preventiva della prestazione di lavoro accessorio. Si tratta, infatti, di norme che, lungi dall’arginare il ricorso a tale istituto, ne consentiranno un ulteriore abuso, specialmente nel settore dell’agricoltura. A tale proposito, sarebbe stato meglio ritornare all’originaria natura del lavoro occasionale, limitandone l’utilizzo sia sotto il profilo soggettivo sia sotto quello oggettivo. Esprime critiche anche sulle norme dell’articolo 2, che consentono la trasformazione dei contratti di solidarietà difensivi in contratti di solidarietà espansivi, in quanto, a suo avviso, sembrano favorire ben identificabili categorie di imprese che, aggirando il ricorso alla contrattazione, potranno assumere lavoratori a stipendi ridotti, contribuendo ad alimentare il fenomeno dei working poor. Anche l’articolo 3, riguardante l’ISFOL, non dà sufficienti garanzie che i diritti dei lavoratori dell’ISFOL siano tutelati nel passaggio all’ANPAL. Dopo avere espresso critiche anche sull’articolo 6, relativo alla disciplina della riserva di assunzione di lavoratori disabili, auspica un supplemento di riflessione da parte del Governo sul problema relativo al contributo che le imprese devono versare ai sensi dell’articolo 2, comma 31, dalla legge n. 92 del 2012 al momento del licenziamento dei lavoratori in caso di cambi di appalto che assicurino comunque la continuità occupazionale attraverso clausole sociali e in caso di chiusura di cantieri edili, sottolineando che l’esclusione prevista dalla legislazione vigente scadrà alla fine del presente anno.
Davide TRIPIEDI (M5S), condividendo quanto da ultimo affermato dalla collega Ciprini, ricorda che il problema della «tassa di licenziamento» è particolarmente sentito nel settore dell’edilizia, dove, alla chiusura del cantiere, il datore di lavoro è tenuto a versare il contributo nonostante intenda procedere alla riassunzione degli stessi lavoratori al momento dell’apertura di un nuovo cantiere, che spesso interviene a pochi mesi di distanza.
Gessica ROSTELLATO (PD) intende ringraziare il relatore per l’equilibrio dimostrato nell’elaborazione della sua proposta di parere ed esprime in particolare apprezzamento per le osservazioni relative alla previsione di ammortizzatori sociali nel settore della pesca e alla disciplina relativa alle dimissioni volontarie.
Con riferimento al settore della pesca, ricorda l’urgenza di intervenire, dal momento che, a decorrere dal 2017, i lavoratori saranno privi della tutela della cassa integrazione in deroga, esprimendo l’auspicio che il Governo voglia raccogliere la sollecitazione contenuta nel parere.
Infine, osserva l’opportunità di non gravare le aziende di oneri impropri, qualora i dipendenti che intendono dimettersi tralascino di rispettare la procedura prevista dalla legge e si allontanino senza lasciare traccia. Ritiene, infatti, che sia ingiusto porre in capo alle imprese oneri in relazione a comportamenti che inequivocabilmente dimostrano la volontà di chiudere il rapporto di lavoro in essere.
Roberto SIMONETTI (LNA), pur condividendo la necessità di riportare l’istituto del lavoro accessorio entro l’alveo originario dell’occasionalità, non condivide le soluzioni individuate dal relatore, con particolare riferimento all’abbassamento del limite dei compensi a 6.000 euro annui e, soprattutto, alla mancata esplicitazione dei settori in cui ne è escluso il ricorso, che, lasciando, a suo avviso, una eccessiva discrezionalità di interpretazione, mantiene intatte le possibilità di abuso. A suo giudizio, sarebbe piuttosto preferibile indicare specifici settori nei quali consentire l’utilizzo dei buoni lavoro, il cui ricorso dovrebbe essere escluso per tutte le altre attività non espressamente indicate dal legislatore.
Dichiara, inoltre, di non condividere il giudizio positivo espresso nelle premesse del parere sulle norme relative alla trasformazione dei contratti di solidarietà, che gli appaiono suscettibili di ridurre i diritti dei lavoratori.
Titti DI SALVO (PD), ringraziando il relatore per il lavoro di sintesi svolto, intende sottolineare i punti che, a suo avviso, maggiormente qualificano la proposta di parere.
Fa riferimento, in primo luogo, alla disciplina relativa agli ammortizzatori sociali nelle aree di crisi complessa, in secondo luogo, alle condizioni volte a limitare l’abuso del ricorso al lavoro accessorio e, infine, all’osservazione relativa alle dimissioni volontarie, che, riaffermando la validità della procedura introdotta dal decreto legislativo n. 151 del 2015, intendono comunque farsi carico dell’esigenza di non penalizzare sul piano economico i datori di lavoro che agiscono correttamente.
Cesare DAMIANO, presidente, associandosi ai riconoscimenti per il lavoro svolto dal relatore, ricorda che proprio nella giornata odierna la Commissione Agricoltura del Senato ha terminato l’esame in sede referente del disegno di legge del Governo relativo al contrasto del caporalato in agricoltura (Atto Senato n. 2217).
A suo avviso, sarebbe inopportuno vanificare tale impegno, meritoriamente assunto dal Governo, con una eccessiva liberalizzazione del ricorso al lavoro accessorio nel settore dell’agricoltura, che potrebbe determinarsi qualora non vengano introdotti i correttivi prospettati nella proposta di parere del relatore.
Nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore, avvertendo che, in caso di sua approvazione, le proposte alternative di parere si intenderanno precluse e non saranno, pertanto, posta in votazione.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 5), risultando, pertanto, precluse le proposte alternative di parere presentate.
La seduta termina alle 16.50.
RISOLUZIONI
Giovedì 21 luglio 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.
La seduta comincia alle 16.50.
7-00952 Arlotti: Estensione della fase transitoria della disciplina dalla NASpI per i lavoratori stagionali e utilizzo dei lavoratori in attività rivolte a fini di pubblica utilità a beneficio delle comunità locali.
7-00995 Simonetti: Iniziative per la modifica della disciplina della NASpI al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori stagionali.
7-00998 Ciprini: Iniziative per la modifica della disciplina della NASpI al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori stagionali.
(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00195).
La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata, da ultimo, nella seduta del 13 luglio 2016.
Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che nella seduta del 13 luglio, l’onorevole Arlotti, primo firmatario della risoluzione n. 7-00952, ha anticipato il contenuto di una proposta di riformulazione della sua risoluzione, in vista dell’adozione di un testo unitario delle risoluzioni in titolo. Fa presente, quindi, che è stato presentato un testo unificato delle risoluzioni n. 7-00952 Arlotti, n. 7-00995 Simonetti e n. 7-00998 Ciprini, condiviso dai presentatori dei tre atti di indirizzo. Chiede, pertanto, alla sottosegretaria Biondelli di esprimere a nome del Governo il parere su tale testo unificato.
La sottosegretaria Franca BIONDELLI esprime parere favorevole sulla proposta di testo unificato delle risoluzioni n. 7-00952 Arlotti, n. 7-00995 Simonetti e n. 7-00998 Ciprini.
Tiziana CIPRINI (M5S), prima firmataria della risoluzione n. 7-00998, ringrazia il collega Arlotti per il lavoro svolto, sottolineando tuttavia che il testo unificato delle risoluzioni individua una soluzione meramente transitoria, che non risolve alla radice il problema dei lavoratori stagionali del settore del turismo. A suo avviso, infatti, sono necessari interventi strutturali, nella formazione, nella logistica e nei territori, che abbiano come risultato il prolungamento dei rapporti di lavoro oltre i limiti delle stagioni turistiche attualmente esistenti. Sottolinea, infatti, l’esigenza di investire con convinzione sul settore turistico dal momento che si tratta di un settore che, per fortuna, non si presta alla delocalizzazione delle attività.
Roberto SIMONETTI (LNA), primo firmatario della risoluzione n. 7-00995, intende associarsi ai ringraziamenti al collega Arlotti, che ha saputo contemperare con equilibrio le diverse istanze emerse nel corso delle audizioni, formulando una proposta di testo unificato di cui si dichiara pienamente soddisfatto.
Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione il testo unificato delle risoluzioni n. 7-00952 Arlotti, n. 7-00995 Simonetti e n. 7-00998 Ciprini.
La Commissione, all’unanimità, approva il testo unificato delle risoluzioni n. 7-00952 Arlotti, n. 7-00995 Simonetti e n. 7-00998 Ciprini, che assume il numero 8-00195.
La seduta termina alle 17.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Giovedì 21 luglio 2016.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 17 alle 17.10.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 20 luglio 2016.
L’Ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 19 luglio 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.
La seduta comincia alle 14.50.
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell’Iraq, dall’altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l’11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall’altra, fatto a Phnom Penh l’11 luglio 2012.
C. 3944 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, convenuto nella riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 14 luglio 2016, l’espressione del parere di competenza avrà luogo nella seduta odierna.
Giorgio PICCOLO (PD), relatore, segnalato preliminarmente che il provvedimento è già stato approvato dall’altro ramo del Parlamento, passa ad illustrare sinteticamente il contenuto del primo Accordo di partenariato, riguardante l’Iraq, che consta di 124 articoli, suddivisi in cinque Titoli, e di quattro allegati, rispettivamente concernenti gli appalti pubblici, i diritti di proprietà intellettuale, i centri di informazione e le note e disposizioni supplementari.
Fa presente, in proposito, che l’accordo è finalizzato a definire la cornice giuridica e politico-istituzionale entro cui organizzare la cooperazione fra l’Unione europea e l’Iraq, regolando aspetti relativi al dialogo politico, alle relazioni commerciali, agli aiuti allo sviluppo e ad una serie di ambiti settoriali, dall’ambiente all’energia, dall’istruzione alla cultura. Come evidenziato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento, esso costituisce la prima relazione pattizia tra le due Parti e rappresenta un risultato di grande rilievo politico per l’Iraq, che va al di là dei semplici aspetti commerciali, delineando un quadro giuridico ad ampio spettro. L’Accordo, inizialmente concepito in una dimensione squisitamente commerciale, ha subito nella fase negoziale un’evoluzione portando ad un’intesa di partenariato di maggior respiro, che include anche la dimensione del dialogo politico, dando vita alla costituzione di una sede per discutere in materia di politica estera, sicurezza, diritti umani, lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e al terrorismo, nonché di questioni di interesse della Corte penale internazionale. Nella fase negoziale l’Italia ha sostenuto con convinzione la stipulazione dell’Accordo con l’Iraq, anche in funzione di tutela degli importanti interessi nazionali già consolidati nell’area e delle prospettive di ulteriore sviluppo.
Segnalato che nel preambolo, gli articoli 1 e 2 riguardano, rispettivamente, l’istituzione del partenariato tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica dell’Iraq, dall’altro, e i principi fondamentali su cui esso si basa, rileva che il Titolo I reca disposizioni riguardanti il dialogo politico e la cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza, mentre il Titolo II riguarda gli scambi e gli investimenti, e comprende gli articoli da 8 a 80. Come già ricordato, l’insieme di queste disposizioni non istituisce una cooperazione commerciale preferenziale tra l’Unione europea e l’Iraq, ma facilita i molteplici profili degli scambi di beni e servizi tra i due territori, ispirandosi comunque al trattamento della nazione più favorita. Nel settore degli appalti le Parti si spingono a garantire un’apertura graduale e reciproca dei rispettivi mercati. È prevista un’ampia sezione dedicata alla composizione di eventuali controversie nell’applicazione dell’Accordo, per le quali si prevede la costituzione di un apposito collegio arbitrale.
Osserva che il successivo Titolo III reca misure riguardanti i diversi settori di cooperazione e si compone degli articoli da 81 a 101. Fa presente, in proposito, che i settori individuati dall’Accordo sono sostanzialmente quelli oggetto dell’azione di cooperazione allo sviluppo dell’Unione europea e, quindi, in particolare, l’assistenza finanziaria e tecnica, la cooperazione in materia di sviluppo sociale ed istruzione, le piccole e medie imprese, lo sviluppo agricolo e rurale, i trasporti, l’ambiente e la cooperazione doganale. Particolare importanza riveste il settore dell’energia, nel quale si cercherà di promuovere l’efficiente funzionamento del mercato anche tramite partenariati tra le imprese europee e quelle irachene nel campo delle prospezioni, della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti energetici. Si intende, inoltre, favorire l’inserimento dell’Iraq nel progetto del mercato del gas tra Unione europea e Mashrek arabo. In questo contesto, segnala che con l’articolo 82, in materia di cooperazione allo sviluppo sociale e umano, le parti sottolineano l’importanza di ridurre la povertà e promuovere i diritti e le libertà fondamentali, per rispondere alle esigenze di base in termini di salute, istruzione e occupazione. Rileva che l’articolo 83 impegna le parti al promuovere la cooperazione in materia di istruzione, formazione e politiche per i giovani, incoraggiando, in particolare, lo scambio di informazione, know-how, studenti, studiosi, risorse tecniche, giovani e giovani lavoratori. Si sofferma, in particolare, sull’articolo 84, con il quale le parti concordano sul potenziamento della cooperazione in materia di occupazione e affari sociali, estendendola alla coesione sociale, al lavoro dignitoso, alla salute e alla sicurezza sul posto di lavoro, in materia di dialogo sociale, di sviluppo delle risorse umane e di uguaglianza di genere, al fine di garantire a tutti un’occupazione piena e produttiva e condizioni di lavoro dignitose. A tale proposito, le parti intendono applicare le norme in materia sociale e del lavoro internazionalmente riconosciute. Segnala che i successivi articoli 85 e 86 riconoscono, il primo, il ruolo e la necessità di potenziare il contributo della società civile e, il secondo, la necessità di promuovere e tutelare i diritti umani. L’articolo 87 interviene in materia di cooperazione sulle politiche industriali e a favore delle piccole e medie imprese, per favorire la ristrutturazione e la modernizzazione del comparto industriale iracheno, mentre, con l’articolo 88, le parti si impegnano a cooperare per creare un clima favorevole agli investimenti.
Passa, quindi, a illustrare il contenuto del Titolo IV, che riguarda la cooperazione nei settori della giustizia, della libertà e della sicurezza, come enunciato dall’articolo 102. In particolare, con l’articolo 103, le Parti si impegnano a cooperare nel settore della giustizia, con l’articolo 104, in materia di protezione dei dati personali e, con l’articolo 105, in materia di immigrazione e di asilo. I successivi articoli 106, 107 e 108 riguardano la cooperazione nella lotta, rispettivamente, alla criminalità organizzata e alla corruzione, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, nonché alle droghe illecite. L’articolo 109 prevede la cooperazione in campo culturale e, con l’articolo 110, le parti concordano di promuovere attività volte a intensificare le relazioni dell’Iraq con i Paesi confinanti e con altri partner regionali. Il Titolo V, infine, riguarda disposizioni istituzionali, generali e finali e prevede l’istituzione, all’articolo 111, di un consiglio di cooperazione, incaricato della sorveglianza dell’attuazione dell’Accordo, e, all’articolo 112, l’istituzione di un comitato di cooperazione, che coadiuva il consiglio di cooperazione. Segnala che l’articolo 113 dispone l’istituzione di un comitato parlamentare di cooperazione, che riunisce e consente scambi di opinioni tra membri del Parlamento iracheno e del Parlamento italiano.
Passa, quindi, a illustrare il contenuto dell’Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e le Filippine, organizzato in 58 articoli suddivisi in otto titoli, segnalando che si tratta del secondo accordo che l’Unione europea conclude con un Paese membro dell’Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN), dopo quello con l’Indonesia e che esso consentirà, una volta in vigore, di avviare la cooperazione in settori quali la lotta al terrorismo, lo sviluppo sostenibile e i diritti umani, nonché di sviluppare un partenariato di ampia portata strategica. Come evidenziato nella relazione illustrativa del provvedimento, si tratta del primo accordo dell’Unione europea concluso con le Filippine, che completa il quadro giuridico attuale costituito dall’Accordo di cooperazione del 1980 tra la Comunità economica europea ed i Paesi membri dell’ASEAN. L’Accordo amplierà notevolmente la portata dell’impegno reciproco per quanto riguarda i rapporti economici e commerciali, nonché in materia di giustizia e affari interni, estendendo i settori di cooperazione ad ambiti quali l’ambiente e il cambiamento climatico, l’energia, la scienza e la tecnologia, i trasporti marittimi ed aerei, fino a temi quali il riciclaggio del denaro ed il contrasto al finanziamento del terrorismo, la lotta al traffico di droghe illecite, la criminalità organizzata e la corruzione. L’Accordo con le Filippine contempla le clausole standard dell’Unione europea in materia di diritti umani, Corte penale internazionale, armi di distruzione di massa, armi leggere e di piccolo calibro nonché lotta al terrorismo, ed attua le politiche dell’Unione europea in materia tributaria e sulla migrazione.
Fa presente che il Titolo I definisce la natura e l’ambito di applicazione dell’intesa, con l’impegno espresso dalle parti a cooperare anche nel quadro delle organizzazioni internazionali cui appartengono. Il successivo Titolo II definisce gli aspetti di dialogo politico e di cooperazione, in particolare in tema di diritti umani, di giustizia internazionale, di lotta al terrorismo. Il Titolo III è dedicato al commercio e agli investimenti ed è finalizzato alla intensificazione dei rapporti commerciali bilaterali, mentre il Titolo IV è dedicato alla cooperazione in materia di giustizia e di sicurezza, con l’impegno sancito ad un’azione di contrasto alle droghe illecite, al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e alla criminalità organizzata. Nell’ambito del Titolo V, relativo alla cooperazione in materia di migrazione e lavoro marittimo, segnala che l’articolo 27, che prevede la cooperazione delle parti nel settore del lavoro marittimo, al fine di promuovere e salvaguardare condizioni di vita e di lavoro dignitose, la sicurezza personale e la protezione dei lavoratori marittimi, le politiche e i programmi per la loro salute e sicurezza sul lavoro. A tale ultimo fine, in particolare, le parti convengono di collaborare per quanto riguarda l’istruzione, la formazione e l’abilitazione dei marittimi, per garantire la sicurezza e l’efficienza delle operazioni marittime e prevenire danni ambientali, anche migliorando le competenze degli equipaggi, per adattarle alle mutate esigenze dell’industria marittima e del progresso tecnologico. Infine, le parti richiamano le convenzioni internazionali da cui derivano i principi e le disposizioni da applicare. Si tratta, in particolare, della convenzione ONU del 1982 sul diritto del mare e della convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione, al rilascio dei brevetti e alla guardia (convenzione STCW). È, inoltre, specificato che la cooperazione riguarderà, tra l’altro, il diritto dei marittimi a un posto di lavoro conforme alle norme di sicurezza, a condizioni di vita e di lavoro dignitose a bordo delle navi, a copertura sanitaria, a cure mediche, a misure di carattere sociale e ad altre forme di protezione sociale.
Segnala che il successivo Titolo VI disciplina la cooperazione economica e quella dei diversi ambiti settoriali, dall’occupazione alla gestione del rischio di catastrofi, dall’energia all’ambiente, dall’agricoltura alla pesca e allo sviluppo rurale, dalla politica industriale al sostegno alle piccole e medie imprese, fino al settore dei servizi finanziari. In questo contesto all’articolo 28, in materia di occupazione e affari sociali, le parti convengono di intensificare la cooperazione con particolare riferimento alla salute e alla sicurezza sul lavoro, allo sviluppo delle competenze, alla parità uomo-donna e al lavoro dignitoso, al fine di potenziare la dimensione sociale della globalizzazione attraverso la promozione dell’occupazione piena e produttiva e del lavoro dignitoso, quali elementi chiave dello sviluppo sostenibile e della riduzione della povertà. Anche in questo caso, le parti si richiamano alle norme sociali e del lavoro riconosciute a livello internazionale e, in particolare, alla dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali del lavoro dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e alle altre convenzioni dell’OIL di cui sono firmatarie. Analogamente, esse si impegnano ad avviare un dialogo, una cooperazione e iniziative su temi di comune interesse in sedi bilaterali o multilaterali, come le Nazioni Unite, l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), l’OIL, Asia-Europe meeting (ASEM) e le relazioni tra Unione europea e ASEAN. Da ultimo segnala che il Titolo VII definisce il quadro istituzionale dell’Accordo, prevedendo un comitato misto preposto al buon funzionamento ed alla corretta attuazione dell’intesa bilaterale e che il successivo Titolo VIII reca le disposizioni finali.
Fa presente, infine, che il disegno di legge di ratifica consta di cinque articoli e reca, rispettivamente, agli articoli 1 e 2, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione degli accordi, mentre i successivi articoli recano la copertura finanziaria dell’accordo con le Filippine, la clausola di invarianza finanziaria relativa all’accordo con l’Iraq e dispongono in ordine all’entrata in vigore del provvedimento.
Conclusivamente, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento, tenuto conto del fatto che gli Accordi, per quanto di specifica competenza della Commissione, intendono garantire che il rafforzamento della cooperazione sul piano economico tra l’Unione europea, da un lato, e l’Iraq e le Filippine, dall’altro, si realizzi in un contesto che assicuri adeguate tutele ai lavoratori e alle lavoratrici.
Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore .
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 15.