UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Giovedì 4 giugno 2020.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 3 giugno 2020.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.35.
SEDE CONSULTIVA
Lunedì 1o giugno 2020. – Presidenza del vicepresidente Davide TRIPIEDI.
La seduta comincia alle 15.
DL 22/2020: misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.
C. 2525 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Davide TRIPIEDI, presidente, comunica che l’ordine del giorno reca l’esame in sede consultiva, ai fini dell’espressione del prescritto parere alla VII Commissione (Cultura), del disegno di legge C. 2525 Governo, di conversione del decreto-legge n. 22 del 2020, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, approvato, con modificazioni, dal Senato.
Avverte che l’XI Commissione esprimerà il parere di competenza sul testo del decreto-legge, come trasmesso dal Senato, nella seduta odierna.
Invita, quindi, il relatore, onorevole Invidia, a svolgere la relazione introduttiva.
Niccolò INVIDIA (M5S), relatore, rileva che il decreto-legge, nel testo trasmesso dal Senato, si compone di sedici articoli e, come si legge nella relazione illustrativa, è volto a disciplinare, con strumenti temporalmente efficaci, le operazioni relative alla chiusura dell’anno scolastico 2019/2020 e all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021, alla luce delle criticità determinatesi con l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19.
Trattandosi di un provvedimento incentrato sulle problematiche del settore dell’istruzione, preannuncia che si soffermerà prevalentemente, nella sua relazione, sulle disposizioni riconducibili alle competenze della XI Commissione.
Infatti, segnala che l’articolo 1 reca disposizioni volte a consentire al Ministro dell’istruzione di adottare, per l’anno scolastico 2019/2020, specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, sia nel caso in cui l’attività didattica riprenda in presenza entro il 18 maggio 2020 e sia consentito lo svolgimento di esami in presenza, sia nel caso in cui essa non riprenda entro tale date ovvero per ragioni sanitarie non possano svolgersi esami in presenza. Tra le disposizioni introdotte, segnala, al comma 7-quater, la possibilità di impiegare fino al termine dell’anno scolastico 2020/2021 il personale già in servizio presso l’istituzione scolastica per l’effettuazione dell’attività di istruzione presso il domicilio degli alunni in particolari condizioni di impossibilità, nel rispetto delle misure idonee a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro.
L’articolo 2, che introduce disposizioni per garantire l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021, ai commi da 01 a 07, modifica l’articolazione e le modalità di svolgimento della prova scritta della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per il reclutamento di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, prevista dal decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019, e bandita lo scorso aprile, in particolare disponendo la sua articolazione in quesiti a risposta aperta e il suo svolgimento nel corso dell’anno scolastico 2020/2021. Segnala, in particolare, che, in base al comma 06, per i vincitori immessi in ruolo nell’anno scolastico 2021/2022, che rientrano nella quota dei posti destinati alla procedura per l’anno scolastico 2020/2021, è riconosciuta la decorrenza giuridica
del rapporto di lavoro dal 1o settembre 2020. Al comma 08, si prevede anche una procedura semplificata per l’accesso ai percorsi di specializzazione per il sostegno per i soggetti che hanno maturato un’esperienza specifica di almeno tre annualità di servizio. Rileva, inoltre, che il comma 3 prevede la possibilità di svolgere a distanza le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale scolastico, le cui modalità e i criteri di svolgimento sono definiti, in base al comma 3-ter, da un apposito accordo contrattuale collettivo integrativo, stipulato con le associazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per il comparto Istruzione e Ricerca, ferme restando le disposizioni vigenti in materia. Inoltre, i commi 4, 4-bis e 4-ter, modificando l’articolo 4 della legge n. 124 del 1999, in materia di supplenze, introducono una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all’attribuzione dei relativi incarichi di supplenza e destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno. Il comma 5, solo per l’anno scolastico 2019/2020, dispone in ordine alle modalità di svolgimento delle attività di verifica del periodo di formazione e di prova del personale docente e educativo.
L’articolo 2-bis prevede l’istituzione, presso il Ministero dell’istruzione, del Tavolo di confronto per avviare con periodicità percorsi abilitanti, per garantire ai neo-laureati un percorso di accesso all’insegnamento caratterizzato da una formazione adeguata. L’articolo 2-ter, per l’anno scolastico 2020-2021, al fine di garantire l’erogazione del servizio educativo nelle scuole dell’infanzia paritarie comunali, qualora si verifichi l’impossibilità di reperire, per le sostituzioni, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, consente, in via del tutto straordinaria, di prevedere incarichi temporanei attingendo anche dalle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l’infanzia in possesso di titolo idoneo. Il servizio prestato a seguito di tali incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.
Dopo avere segnalato che l’articolo 3 riguarda la tempistica con la quale il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) è tenuto a rendere i propri pareri nella fase di emergenza sanitaria, rileva che l’articolo 4, con un’interpretazione autentica, specifica che la sospensione delle procedure concorsuali connessa all’emergenza sanitaria, disposta dall’articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, è riferita solo allo svolgimento delle relative prove.
L’articolo 4-bis, intervenendo sull’articolo 1, comma 18-bis, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019, modifica la disciplina relativa alla possibilità di inserimento in altre graduatorie dei soggetti presenti nelle graduatorie e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi ordinari del 2016.
Con riferimento al secondo periodo del comma 5 dell’articolo 87 del decreto-legge n. 18 del 2020, l’articolo 5 dispone l’estensione della sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali ivi disposta anche, ove compatibile, alle procedure concorsuali previste dagli ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia e agli esami di abilitazione per l’accesso alle medesime professioni. Inoltre, ai sensi dell’articolo 6, nel caso in cui si protragga lo stato di emergenza, il Ministro dell’università e della ricerca e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, sono autorizzati a definire l’organizzazione e le modalità dello svolgimento, anche a distanza, di esami di abilitazione all’esercizio di talune professioni. Il medesimo articolo dispone anche in ordine all’acquisizione, nel periodo di emergenza sanitaria, di crediti per la formazione continua in medicina (ECM) da parte di medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti.
L’articolo 7 prevede, per la durata dello stato di emergenza, la sospensione delle procedure elettorali pendenti e di quelle che si dovrebbero attivare, nelle università e nelle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). L’articolo 7-bis introduce disposizioni per consentire il completamento della tornata di abilitazione scientifica nazionale 2018-2020. L’articolo 7-ter introduce disposizioni urgenti per la riqualificazione dell’edilizia scolastica. L’articolo 7-quater, con riferimento alle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, proroga al 31 luglio 2020 l’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all’anno accademico 2018/2019. L’articolo 7-quinquies introduce disposizioni per la semplificazione della disciplina riguardante la Scuola superiore meridionale.
Infine, l’articolo 8 reca le clausole di salvaguardia e di invarianza finanziaria, mentre l’articolo 9 dispone in ordine all’entrata in vigore del decreto-legge.
Davide TRIPIEDI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a illustrare la sua proposta di parere.
Niccolò INVIDIA (M5S), relatore, illustra la sua proposta di parere favorevole.
Simone BILLI (LEGA) preannuncia il voto contrario del gruppo Lega sulla proposta di parere del relatore, in quanto la sua parte politica ha un’idea della scuola completamente diversa da quella espressa nel decreto-legge in esame dal Governo e dalla maggioranza che lo sostiene, nonché dalle linee guida del comitato tecnico-scientifico pubblicate lo scorso sabato. Ad avviso della Lega, infatti, l’azione del Governo avrebbe dovuto concentrarsi, in particolare, sulla previsione di concorsi per titoli e servizio; sull’aggiornamento continuo del personale docente; sulle modalità di alimentazione delle graduatorie di istituto; sulla previsione di un concorso specifico per la stabilizzazione dei precari. Su tutti questi punti, tuttavia, la Lega non ha riscontrato la disponibilità al confronto da parte della maggioranza e del Governo e le sue proposte emendative, presentate nel corso dell’esame del decreto-legge, non sono state recepite.
Carmela BUCALO (FDI) preannuncia il voto contrario del gruppo Fratelli d’Italia sulla proposta di parere del relatore. Ritiene che il Governo abbia umiliato ancora una volta i deputati, che hanno a disposizione solo otto ore per esaminare il decreto-legge, la scuola, gli studenti, le famiglie e i precari. Il decreto-legge ha umiliato il mondo della scuola, che ha dimostrato grande capacità di reazione nei tre mesi di chiusura imposti dall’emergenza sanitaria, e intende smantellarne la grande tradizione, affidandosi alle nuove tecnologie, che umiliano l’esperienza e le capacità del singolo.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.
La seduta termina alle 15.10.