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Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

redazione
Gennaio29/ 2020

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Giovedì 30 gennaio 2020.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.15 alle 9.25.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Giovedì 30 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Stanislao Di Piazza.
La seduta comincia alle 9.25.
Andrea GIACCONE, presidente, ricorda che la pubblicità dell’odierna seduta di svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l’attivazione.
5-03453 Murelli: Iniziative per la salvaguardia delle posizioni lavorative spettanti a personale civile con cittadinanza italiana presso la base militare statunitense di Aviano.
Massimiliano PANIZZUT (LEGA), in qualità di cofirmatario dell’atto di sindacato ispettivo, ne illustra sinteticamente il contenuto, richiamandosi al testo depositato.
Il sottosegretario 
Stanislao DI PIAZZA risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato.
Massimiliano PANIZZUT (LEGA), pur ringraziando il sottosegretario, sottolinea che proprio dalla sua risposta emerge una diversità di vedute tra le autorità statunitensi e i sindacati, sui fatti oggetto dell’interrogazione. Sarebbe, pertanto, auspicabile l’impegno del Governo affinché sia fatta chiarezza sulla questione, evitando di esasperare gli atteggiamenti delle parti, per giungere a una soluzione condivisa.
5-03454 Serracchiani: Situazione occupazionale dei dipendenti dei punti vendita Auchan in seguito all’acquisizione da parte della società Conad.
Debora SERRACCHIANI (PD) illustra la sua interrogazione, riguardante le conseguenze sul piano occupazionale dell’acquisizione da parte della società Conad dei punti vendita Auchan presenti in Italia.
Il sottosegretario 
Stanislao DI PIAZZA risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato.
Debora SERRACCHIANI (PD) ringrazia il sottosegretario e auspica l’impegno dei Ministeri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali perché sia fatta chiarezza, a fronte della condotta reticente della Conad, sulle ricadute dell’acquisizione sui lavoratori di altri punti vendita, che al momento non risultano in esubero. A suo parere, infatti, è una questione non solo di ammortizzatori sociali, ma anche di politiche attive del lavoro, di formazione e riqualificazione dei dipendenti e di incentivi al mantenimento dei livelli occupazionali.
Andrea GIACCONE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.
La seduta termina alle 9.40.

AUDIZIONI INFORMALI
Giovedì 30 gennaio 2020.
Audizione di Alessandra Casarico, professoressa di scienza delle finanze all’Università Bocconi, Michele Squeglia, professore di diritto del lavoro all’Università degli studi di Milano, Tatiana Biagioni, avvocato, e Carla Guidi, avvocato, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini e C. 1925 CNEL, recanti modifiche all’articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale.
L’audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 14.15.

AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 29 gennaio 2020.
Audizione di rappresentanti dell’INPS, nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 1266 Speranza, recante modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la vigilanza e la sicurezza sul lavoro nonché prevenzione e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
L’audizione informale è stata svolta dalle 9.25 alle 10.

SEDE REFERENTE
Mercoledì 29 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.
La seduta comincia alle 10.
Modifiche all’articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale.
C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini e C. 1925 CNEL.

(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 novembre 2019
Andrea GIACCONE, presidente, comunica che la Commissione prosegue l’esame in sede referente del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 3 dicembre 2019.
Avverte che risultano assegnate alla Commissione le proposte di legge n. C. 1320 Boldrini, C. 1675 Gelmini e C. 1732 Vizzini, le quali recano, tra l’altro, disposizioni volte al superamento delle disparità salariali tra lavoratrici e lavoratori. La presidenza, pertanto, ne ha disposto l’abbinamento ai sensi dell’articolo 77, comma 1, del Regolamento.
Invita quindi la relatrice, onorevole Gribaudo, a illustrare il contenuto anche di queste proposte di legge.
Chiara GRIBAUDO (PD)relatrice, illustra brevemente le proposte di legge abbinate successivamente all’avvio dell’esame del provvedimento.
Fa presente, in particolare, che la proposta di legge C. 522, a prima firma Ciprini, che si compone di undici articoli, all’articolo 1 elenca le finalità del provvedimento e le definizioni ricorrenti nel testo. Segnala che si propone di ricondurre tra le fattispecie discriminatorie anche gli atti di natura organizzatoria, se, anche dal punto di vista degli orari di lavoro, penalizzano le lavoratrici madri.
L’articolo 2 introduce obblighi informativi a carico delle imprese private con più di quindici lavoratori nonché delle amministrazioni pubbliche. La norma prevede anche le procedure per la segnalazione e l’accertamento di eventuali disparità nonché per la loro rimozione. I medesimi soggetti, infine, sono tenuti ad adottare, con cadenza annuale, uno specifico piano d’azioni volto a colmare il divario retributivo tra donne e uomini e a eliminare le disparità di trattamento, alla cui attuazione è legata il riconoscimento di detrazioni fiscali specifiche. La norma, inoltre, dispone l’adozione, da parte delle imprese private con più di quindici lavoratori e delle amministrazioni pubbliche, di programmi di controllo interno, al fine di rilevare l’esistenza di eventuali condizioni di discriminazione, e prevede l’istituzione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di una piattaforma digitale e la predisposizione dei moduli per la trasmissione dei dati da parte delle imprese private.
Osserva, quindi, che l’articolo 3 introduce la sperimentazione del 
curriculum anonimo, sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Rileva che l’articolo 4 dispone, tra l’altro, l’aumento dal 30 all’80 per cento della percentuale di retribuzione a cui è parametrata l’indennità del congedo parentale. L’articolo 5 introduce l’istituto delle ferie solidali, cedute a colleghi in circostanze particolarmente gravi, la cui regolamentazione è rinviata agli accordi decentrati di secondo livello. L’articolo 6, ai commi 1 e 2, dispone la riduzione dell’aliquota IVA sui prodotti per l’infanzia e su quelli relativi agli anziani; al comma 3, dispone l’aumento della quota di detraibilità delle spese sostenute per l’assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità, nonché di quelle per i servizi di 
baby sitting o per il pagamento delle rette degli asili nido; al comma 4, infine, prevede l’innalzamento dall’80 al 100 per cento della percentuale della retribuzione cui è parametrata l’indennità di maternità.
Segnala che l’articolo 7 introduce, al comma 1, detrazioni fiscali per incentivare le imprese a dotarsi di asili nido aziendali. I successivi commi da 2 a 4 prevedono l’erogazione di un premio di 150 euro mensili per tre anni alla madre dipendente del settore privato che rientra al lavoro dopo la nascita del figlio e il riconoscimento di uno sgravio contributivo al suo datore di lavoro, al fine di incentivarlo a mantenere il rapporto lavorativo.
L’articolo 8 prevede la valorizzazione a fini contributivi dei periodi di maternità e di assistenza, per consentire alle donne di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico.
L’articolo 9 dispone la proroga della sperimentazione di «Opzione donna» per le lavoratrici che maturino i requisiti entro il 31 dicembre 2020. Sul punto, segnala che la legge di bilancio 2020 ha esteso la possibilità di ricorrere all’opzione donna alle lavoratrici che abbiano maturato i suddetti requisiti entro il 31 dicembre 2019.
Infine, l’articolo 10 dispone il rifinanziamento del piano straordinario per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi e l’articolo 11 esenta dal pagamento del contributo unificato coloro che intendano agire in giudizio per azioni discriminatorie.
La proposta di legge C. 1320, a prima firma Boldrini, consta di ventiquattro articoli, suddivisi in sei Capi. Al Capo I, recante misure per il sostegno della genitorialità e dei servizi di cura e di assistenza, l’articolo 1 prevede l’erogazione alle madri cittadine italiane o di uno Stato membro dell’Unione europea o extracomunitarie, purché residenti in Italia e titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo, di un premio alla nascita o all’adozione, di un assegno di importo pari a 960 euro annui per tre anni, aumentato del 20 per cento per ogni figlio successivo al primo, nonché di un buono di 1.000 euro su base annua per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati nonché di forme di ausilio e di assistenza domiciliare per i bambini di età inferiore a tre anni, affetti da malattie croniche gravi. Tali erogazioni sono subordinate a una situazione reddituale corrispondente a un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro annui.
Segnala, quindi, che l’articolo 2 dispone, in relazione alle lavoratrici dipendenti assunte a tempo determinato e indeterminato, l’erogazione da parte dell’INPS di un’indennità pari al trattamento di integrazione salariale nel periodo intercorrente tra la fine del congedo obbligatorio e i trenta mesi dopo il parto, nonché l’esonero dei datori di lavoro dal versamento di una quota della contribuzione dovuta per un importo pari alla contribuzione figurativa relativa al trattamento integrativo. L’articolo 3 dispone l’incremento delle risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione, mentre l’articolo 4 prevede la corresponsione di un buono per l’acquisto di servizi di 
baby sitting o per il pagamento delle rette dei servizi per l’infanzia. Il buono è riconosciuto alle lavoratrici, anche autonome o imprenditrici, per gli undici mesi successivi al compimento del periodo del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale. L’articolo 5 aumenta al 40 per cento la quota detraibile delle spese per gli addetti ai servizi domestici o all’assistenza personale o familiare assunti con contratto di lavoro subordinato. L’articolo 6 dispone, tra l’altro, l’aumento degli importi dell’indennità di maternità e della quota di retribuzione spettante nel periodo di congedo parentale nonché la corresponsione dell’intera retribuzione nei primi venti giorni di congedo per malattia del figlio.
Osserva che l’articolo 7 introduce modifiche alla disciplina del congedo parentale, disponendo che si applichi anche al padre lavoratore dipendente pubblico e abbia una durata, a regime, pari a 15 giorni consecutivi da fruire entro i dodici mesi successivi alla nascita del figlio, e rileva che l’articolo 8 reca la delega al Governo per il riordino e il superamento delle attuali disparità di trattamento tra lavoratrici dipendenti e lavoratrici autonome, derivanti dall’applicazione delle disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità.
Passa al Capo II, in materia di condivisione e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, e rileva che l’articolo 9 prevede la concessione di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di dodici mesi, per i datori di lavoro che, nelle regioni del Mezzogiorno, assumono donne con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La norma, inoltre, prevede risorse per il finanziamento di misure premiali per i datori di lavoro che stipulano contratti collettivi aziendali in cui siano contemplate forme di flessibilità e il rafforzamento delle misure di 
welfare aziendale. Alle imprese che attuano un piano di azione per la rimozione del divario retributivo e delle disparità di trattamento è riconosciuto anche un credito di imposta; ai fini del riconoscimento di tale ultimo beneficio, la norma introduce specifici obblighi informativi a carico del datore di lavoro.
Dopo aver segnalato che l’articolo 10 prevede la possibilità di cessione delle ferie anche a favore dei lavoratori che assistono familiari disabili, segnala che l’articolo 11 introduce modifiche alla disciplina dei premi di produttività, in modo da tenere conto anche dei riposi giornalieri della madre e del padre e dei periodi di assistenza familiare.
Rileva che l’articolo 12 prevede la concessione, per un periodo massimo di trentasei mesi, ai datori di lavoro e alle cooperative sociali che assumono a tempo indeterminato donne vittime di violenza di genere o domestica o 
ex detenute, di un contributo a titolo di sgravio dei contributi e dei premi dovuti in relazione a tali assunzioni. Segnala che la norma prevede anche ulteriori misure volte al reinserimento lavorativo delle donne vittime di violenza. Il successivo articolo 13 introduce disposizioni per promuovere l’accesso al mercato del lavoro degli orfani delle vittime di crimini domestici.
Al Capo III, che reca disposizioni volte a promuovere l’imprenditoria femminile, l’articolo 14 aumenta le risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, allo scopo di erogare misure incentivanti alle donne imprenditrici. Con la stessa finalità, l’articolo 15 introduce modifiche alla disciplina che regola il funzionamento del Fondo per la crescita sostenibile. L’articolo 16 prevede programmi regionali di tutoraggio su credito, formazione e gestione aziendale delle imprese femminili, mentre l’articolo 17 introduce misure specifiche per il settore ittico e rurale.
Passa al Capo IV, che interviene in materia previdenziale. In particolare, dopo aver segnalato che l’articolo 18 reca modifiche alla disciplina della cosiddetta «Opzione donna», già previste nei medesimi termini dalla legge di bilancio per il 2020, e la previsione per le lavoratrici della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti, maturati in due o più forme di assicurazione obbligatoria, ai fini del conseguimento di un’unica pensione, rileva che l’articolo 19 prevede misure per la valorizzazione a fini pensionistici dei periodi di congedo di maternità e di quelli di assistenza familiare. L’articolo 20 estende il diritto ad accedere all’istituto dell’anticipo pensionistico (la
cosiddetta «APE sociale») al genitore in condizione invalidante a seguito dell’uccisione del figlio da parte dell’altro genitore.
Al Capo V, l’articolo 21 introduce modifiche al codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, con riferimento alla nozione di discriminazione indiretta, agli obblighi gravanti sui datori di lavoro, pubblici e privati, alle misure premiali per incentivare la rimozione delle disparità di trattamento. L’articolo 22 prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche e le imprese private di istituire programmi di controllo interno, finalizzati al rilevamento e alla prevenzione delle molestie e delle discriminazioni. L’articolo 23 introduce modifiche alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 58 del 2006 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) che garantiscono l’equilibrio di genere negli organi di amministrazione e controllo delle società.
Infine, al Capo VI, l’articolo 24 reca le norme di copertura finanziaria.
Con riferimento alla proposta di legge C. 1675, a prima firma Gelmini, osserva che essa si compone di tredici articoli, suddivisi in cinque Capi. In particolare, al Capo I, che introduce incentivi per lo sviluppo dell’occupazione femminile, l’articolo 1 illustra le finalità del provvedimento, mentre l’articolo 2, al comma 1, riconosce, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero integrale dal versamento dei contributi previdenziali ai datori di lavoro che assumono lavoratrici. Ai redditi da lavoro da queste percepite sono applicate aliquote fiscali ridotte, come disposto dal comma 2.
Rileva che l’articolo 3, al comma 1, dispone la destinazione di una quota del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello alla promozione della parità retributiva tra i sessi. Il comma 2 estende alle aziende che occupano almeno quindici dipendenti l’obbligo di redigere un rapporto biennale sui vari aspetti inerenti le pari opportunità sul luogo di lavoro, inclusa la retribuzione, già previsto dall’articolo 46 del codice delle pari opportunità, e prevede la predisposizione di un piano di azioni specifiche da parte dei datori di lavoro ai fini dell’accesso alle risorse del Fondo di cui al comma 1. Alle imprese che, sulla base del piano di azione, hanno promosso misure di equiparazione retributiva tra i sessi è riconosciuto, sulla base del comma 6, uno specifico credito di imposta.
L’articolo 4 prevede l’applicazione di una detrazione forfetaria dall’imposta sui redditi per le lavoratrici che risiedono nei territori con minore capacità fiscale per abitante e, alle lavoratrici alla prima occupazione, di una diversa modulazione della tassazione per scaglioni sui redditi da lavoro. L’articolo 5 prevede l’erogazione di specifici contributi alle donne che avviano attività imprenditoriali nelle regioni del Mezzogiorno.
Passa all’articolo 6, comma 1, che, alla lettera 
a), introduce il diritto del padre lavoratore di optare tra il congedo obbligatorio di paternità e l’estensione del congedo facoltativo per una durata massima di quindici giorni e, alla lettera b), aumenta sia l’ammontare della indennità sia la durata del congedo parentale. Il comma 2 introduce l’istituto del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, della durata di dieci giorni, da fruire entro il quinto mese successivo alla nascita del figlio. Infine, il comma 3 prevede, per il padre lavoratore dipendente, la possibilità di astenersi dal lavoro per un periodo ulteriore di un giorno, previo accordo con la madre e in aggiunta al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Osserva che il Capo II reca disposizioni per favorire la conciliazione delle esigenze di vita e di lavoro. A tale riguardo, infatti, l’articolo 7, modificando la legge n. 81 del 2017, in materia di lavoro agile, estende a cinque anni dopo il parto il periodo in relazione al quale le richieste delle lavoratrici madri di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile sono da considerarsi prioritarie e dispone finanziamenti per la promozione del lavoro agile femminile,
con particolare riguardo alle lavoratrici che svolgono funzioni di cura familiare.
L’articolo 8 introduce, in via sperimentale, la possibilità di accedere a regimi di lavoro agevolato temporaneo, a tempo parziale, a termine, agile o ripartito, collegato a specifiche esigenze familiari delle madri lavoratrici, rinviandone la disciplina alla contrattazione collettiva e aziendale. I periodi di lavoro agevolato temporaneo sono coperti dalla contribuzione figurativa e, in relazione agli stessi, il datore di lavoro usufruisce dell’esonero dal versamento dei contributi a carico suo e della lavoratrice.
L’articolo 9 introduce, infine, disposizioni per permettere alle lavoratrici madri l’accesso anticipato al pensionamento.
Passa al Capo III, che reca disposizioni volte al sostegno della maternità e della rete dei servizi per l’infanzia. In particolare, l’articolo 10 introduce misure per il potenziamento e la riqualificazione delle strutture pubbliche destinate agli asili nido e alle scuole dell’infanzia nonché per promuovere l’avvio, da parte di soggetti privati, di attività di asilo nido, di 
baby parking, di ludoteca e di scuole dell’infanzia parificate. L’articolo 11 prevede detrazioni fiscali per gli imprenditori che organizzano asili nido aziendali e il rifinanziamento del cosiddetto «voucher baby sitter».
Infine, al Capo IV, l’articolo 12 prevede l’istituzione di un organismo di valutazione delle politiche in materia di lavoro femminile e, al Capo V, l’articolo 13 reca la copertura finanziaria degli oneri recati dalla proposta di legge.
Passa, infine, a illustrare la proposta di legge C. 1732, a prima firma Vizzini, che consta di cinque articoli. L’articolo 1 estende alle aziende che occupano almeno venti dipendenti l’obbligo di redigere un rapporto biennale sui vari aspetti inerenti le pari opportunità sul luogo di lavoro, inclusa la retribuzione, già previsto dall’articolo 46 del codice delle pari opportunità, e prevede l’istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un portale 
internet pubblico contenente i dati occupazionali e salariali aggregati di ogni azienda che ha redatto il rapporto, suddivisi per sesso. L’articolo 2 dispone l’aumento del numero dei mandati dei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa in cui è necessario il rispetto dei criteri di riparto di genere previsti dal decreto legislativo n. 58 del 1998. Ricordo che sul punto è intervenuta anche la legge di bilancio 2020, modificando la disciplina previgente.
L’articolo 3 introduce in via sperimentale l’esonero, della durata di dodici mesi, dal versamento dei contributi previdenziali per il datore di lavoro che assuma donne con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La durata dello sgravio è raddoppiata se il datore di lavoro assume, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, donne che hanno avuto figli nei dieci anni precedenti e che sono in stato di disoccupazione da almeno ventiquattro mesi.
L’articolo 4, comma 1, prevede, in via sperimentale, la detraibilità delle spese sostenute per asili nido e servizi di 
baby sitting, nonché di quelle sostenute, entro trentasei mesi dalla nascita del figlio, per l’acquisto di beni di prima necessità per l’infanzia. Inoltre, ai commi da 2 a 5, la norma introduce, sempre in via sperimentale, un’imposta sostitutiva sui redditi da lavoro per tutte le madri che riprendono l’attività lavorativa rinunciando alla fruizione del congedo parentale. L’articolo 5 reca, infine, la copertura finanziaria della proposta di legge.
Si riserva, in conclusione, di formulare, a seguito degli opportuni contatti con tutti i gruppi, eventuali proposte in ordine alle modalità di prosecuzione dell’
iter, anche in una fase successiva all’avvio del previsto ciclo di audizioni informali, al fine di agevolare il rispetto dei tempi fissati dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, nell’ambito del programma dei lavori dell’Assemblea per il prossimo mese di marzo, e di assicurare il rispetto delle prerogative, in particolare, dei gruppi di opposizione, nella cui quota di argomenti rientra la proposta di legge C. 1675 Gelmini.
Andrea GIACCONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
Abrogazione della legge 11 giugno 1974, n. 252, recante regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione.
C. 503 Rizzetto.

(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Andrea GIACCONEpresidente, comunica che la Commissione avvia l’esame in sede referente della proposta di legge C. 503 Rizzetto, la quale dispone l’abrogazione della legge 11 giugno 1974, n. 252, recante regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione.
Avverte che tale proposta di legge risulta inserita nel programma dei lavori dell’Assemblea per il mese di marzo 2020.
Invita quindi i relatori, onorevoli Rizzetto e Tripiedi, a illustrare il contenuto della proposta di legge.
Walter RIZZETTO (FDI)relatore, rileva che la legge n. 252 del 1974, conosciuta come «legge Mosca», ha introdotto regole speciali per consentire di regolarizzare, ai fini pensionistici e assicurativi, i periodi di lavoro o di attività politico-sindacale antecedenti alla sua entrata in vigore, prestati alle dipendenze dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali. La legge, a quanto risulta dalla relazione illustrativa, è stata talora utilizzata in modo improprio, permettendo, cioè, di valorizzare a fini pensionistici periodi ai quali non corrispondeva alcuna attività lavorativa, consentendone per giunta il riscatto con modalità agevolate. L’applicazione di tale legge, più volte prorogata, ha generato un significativo contenzioso, che, tra l’altro, ha evidenziato il notevole costo per l’INPS dei trattamenti liquidati.
Poiché i periodi riscattabili sulla base della cosiddetta «legge Mosca» sono quelli antecedenti al marzo 1980, si è nel tempo considerevolmente ridotta la platea dei potenziali beneficiari. Ciò nonostante, si ritiene inopportuno che disposizioni, che hanno privilegiato, ingiustamente e in assenza di un fondamento costituzionale, una ristretta cerchia di lavoratori, rimangano, anche solo formalmente, in vigore.
La proposta di legge, pertanto, consta di un unico articolo, che dispone l’abrogazione della legge 11 giugno 1974, n. 252.
Ritiene che la cosiddetta «legge Mosca», pur essendo stata introdotta nell’ordinamento con finalità che possono essere in astratto non prive di fondamento, ha finito per essere utilizzata in modo distorto, evidenziando la mancata correttezza delle premesse su cui si fonda. Infatti, il testo assicura vantaggi a particolari categorie di persone e l’abuso che ne è stato fatto ha provocato ingenti oneri a carico dell’INPS, come dimostrato dalle indagini penali condotte dalle procure di Grosseto e Gorizia. La sua abrogazione, a suo avviso, costituirebbe pertanto un bel segnale della volontà di espungere dall’ordinamento norme di privilegio che, pur non avendo più applicazione, rimangono a testimonianza di un clima che non deve più tornare. La proposta, inoltre, è priva di qualsiasi intendimento punitivo, non prevedendo norme volte al recupero delle somme indebitamente percepite, così come invece avrebbero voluto prevedere i colleghi appartenenti al Movimento 5 Stelle con i quali, nella scorsa legislatura, aveva firmato una proposta di legge di contenuto analogo a quella oggi in discussione (C. 2885). Si augura, quindi, che, al termine di un breve ciclo di audizioni, la Commissione sia in possesso di tutti gli elementi utili per giungere all’approvazione del testo, che elimina dall’ordinamento una legge che nel passato è stata causa di sperequazioni.
Davide TRIPIEDI (M5S)relatore, si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.
Renata POLVERINI (FI) ritiene che, a differenza di quanto sostenuto dal relatore, onorevole Rizzetto, la cosiddetta «legge Mosca» abbia pieno fondamento nei principi costituzionali, che prevedono il riconoscimento e la tutela dell’attività politica e dell’attività sindacale, in quanto al servizio dei cittadini. Il fatto che se ne sia abusato non ne giustifica l’abrogazione, dal momento che, sulla base di un tale criterio, dovrebbero essere abrogate tutte le leggi che, nel tempo, si sono prestate ad un’applicazione contraria alle loro finalità, prima fra tutti la legge che ha introdotto il Reddito di cittadinanza, il cui abuso è certificato dagli ultimi fatti di cronaca. La «legge Mosca», a cui lei, da capo di un sindacato, non ha mai fatto ricorso, è una legge giusta e rispondente ai principi costituzionali, che promuovono e tutelano l’attività di rappresentanza politica e sindacale.
Antonio VISCOMI (PD) esprime il suo profondo disagio per le espressioni utilizzate dal relatore, onorevole Rizzetto, che, illustrando il contenuto della proposta di legge, ha dichiarato di ritenere «inopportuno che disposizioni, che hanno privilegiato, ingiustamente e in assenza di un fondamento costituzionale, una ristretta cerchia di lavoratori, rimangano, anche solo formalmente, in vigore». È, infatti, la Costituzione che riconosce e tutela l’attività politica e sindacale, che rappresenta e difende gli interessi dei cittadini e dei lavoratori. Quello del relatore è un giudizio di valore non condivisibile, riguardando una tipologia di attività con caratteristiche peculiari, non assimilabili a quelle generali, e che, per questo, non può essere penalizzata o giudicata negativamente.
Davide TRIPIEDI (M5S)relatore, osserva, in via preliminare, che il suo ruolo di relatore non implica la condivisione delle finalità della proposta di legge, essendo questa inserita nel programma dei lavori dell’Assemblea nell’ambito della quota di argomenti riservata alle opposizioni.
Tuttavia, poiché è necessario consentire che le opposizioni possano portare avanti le loro battaglie politiche, preannuncia il suo impegno di relatore perché la Commissione proceda nell’esame del provvedimento, se del caso con lo svolgimento di audizioni specifiche, anche al fine di evitare che si esprimano giudizi affrettati o superficiali. Ovviamente, su tale tema, ciascuna forza politica potrà esprimere le proprie posizioni, così come avviene nella normale dialettica politica, ai fini del raggiungimento, ove possibile, della necessaria sintesi.
Renata POLVERINI (FI) ritiene di potere esprimere liberamente il suo pensiero, tanto più alla luce della sua esperienza politica e sindacale. Ritiene altresì che battaglie fondate sul qualunquismo e su semplificazioni superficiali facciano il male del Paese, minandone i principi democratici.
Davide TRIPIEDI (M5S)relatore, desidera precisare che, pur essendo la proposta di legge in discussione firmata da un collega dell’opposizione, è per lui doveroso, in quanto relatore appartenente alla maggioranza, adoperarsi per garantire il rispetto del diritto delle minoranze di impegnare la Commissione nell’esame delle proprie proposte.
Debora SERRACCHIANI (PD) precisa che nessuno vuol mettere in discussione il diritto delle minoranze di proporre i temi che reputino meritevoli di discussione. Tuttavia, anche a nome del gruppo Partito Democratico, esprime forti riserve sul contenuto della proposta di legge C. 503, senza volere coinvolgere nel giudizio i colleghi di altri gruppi di maggioranza. Auspica, pertanto, che la maggioranza tutta approfondisca la questione, allo scopo di trovare una linea comune per il prosieguo dell’esame del provvedimento.
Walter RIZZETTO (FDI)relatore, dichiarandosi allibito dalle argomentazioni utilizzate dai colleghi, ritiene che proprio la Costituzione, sancendo il principio di eguaglianza, escluda che a politici e sindacalisti si possano applicare normative di favore, motivate esclusivamente dalla tipologia dell’attività prestata. Pur capendo che l’esame della sua proposta di legge non sarà facile, ritiene che ognuno debba assumersi le proprie responsabilità, esercitando con correttezza i rispettivi ruoli. Auspica che, alla fine del percorso, sia eliminata dall’ordinamento una legge sbagliata che, fino a che sarà in vigore, potrà sempre essere invocata dai possibili interessati.
Ettore Guglielmo EPIFANI (LEU) invita i colleghi a inquadrare storicamente la «legge Mosca», la quale, pur essendo ancora in vigore, non può essere più applicata. Quella in corso è, pertanto, una discussione accademica su un tema preso a pretesto per intestarsi una battaglia ideologica. Pur considerando partiti e sindacati come gli architravi della società italiana, ritiene che ognuno sia libero di avere, sull’argomento e sul periodo storico da cui nasce la «legge Mosca», le opinioni che vuole, manifestandole e portandole avanti secondo le regole della vita democratica.
Virginio CAPARVI (LEGA) sottolinea che la discussione di oggi è l’ennesimo esempio delle divisioni della maggioranza, che, nell’impossibilità di trovare un accordo su qualsiasi tema di qualche rilievo, dalla prescrizione alle concessioni autostradali, sceglie la strada del rinvio pur di non certificare la propria spaccatura e rimanere attaccata alle poltrone. Si augura che il sistema dell’eterna dilazione non sia adottato anche in Commissione, chiamata a esprimersi su temi di rilevante spessore.
Davide TRIPIEDI (M5S)relatore, ritiene inaccettabili le parole del collega Caparvi, che parla di attaccamento alle poltrone quando, invece, si discute di temi importanti e anche divisivi. In ogni caso, non si sente toccato dalle insinuazioni di attaccamento al potere, dal momento che proviene dal mondo del lavoro e lì tornerà al termine della sua esperienza politica. Ribadisce, infine, che, a prescindere dal contenuto della proposta di legge in discussione, si impegnerà perché sia rispettato il diritto dell’opposizione di discutere le proprie iniziative legislative.
Carla CANTONE (PD), rifacendosi alla sua lunga esperienza di sindacalista, ritiene che le opinioni di coloro che ritengono un disvalore l’attività di rappresentanza, politica e sindacale, derivino da una scarsa conoscenza della storia del Paese. Conviene con il collega Rizzetto che la «legge Mosca» è stata utilizzata a volte con finalità distorte, ma ritiene che si debba colpire chi ne ha abusato, senza coinvolgere l’impianto della legge e le motivazioni che hanno portato alla sua approvazione. Più utile, a suo avviso, sarebbe la promozione di un’apposita indagine conoscitiva per accertare l’estensione e la profondità degli abusi di coloro che ne hanno approfittato, che non hanno distinzioni politiche, provenendo anche dalla destra.
Walter RIZZETTO (FDI)relatore, invita la collega Cantone a non introdurre nel discorso giudizi politici che nulla hanno a che fare con il tema in discussione.
Carla CANTONE (PD) puntualizza di avere voluto dimostrare che nessuna parte politica può dirsi esente dalla colpa di avere fatto ricorso surrettiziamente alle disposizioni della «legge Mosca» per permettere ad alcuni suoi esponenti di raggiungere e, in taluni casi, incrementare i requisiti contributivi per accedere al pensionamento. Si tratta di casi lontani nel tempo e i potenziali beneficiari delle disposizioni sono da tempo scomparsi. Per questo, ritiene che mantenere in vigore la legge non comporti il pericolo di ulteriori abusi.
Andrea GIACCONE, presidente, avverte che, poiché vi sono ancora diversi colleghi iscritti a parlare e dato che i lavori dell’Assemblea inizieranno a breve, la seduta per l’espressione del parere di competenza sul disegno di legge n. 2325 Governo, prevista al termine della seduta in corso, dovrà essere rinviata al pomeriggio della giornata odierna, prima della ripresa dei lavori pomeridiani dell’Assemblea.
Daniele MOSCHIONI (LEGA), pur condividendo l’esigenza di conoscere il passato, ritiene che si debba avere il coraggio di eliminare quanto si è dimostrato sbagliato, in particolare la cosiddetta «legge Mosca», che ha permesso sperequazioni e abusi in favore di pochi privilegiati. Si unisce, quindi, alle critiche alla maggioranza, incapace di trovare un accordo anche su questo tema, e assicura che la sua parte politica ha ben chiaro che cosa è necessario fare per il bene del Paese, senza condizionamenti di ideologie vecchie di cinquanta anni.
Walter RIZZETTO (FDI)relatore, ritiene che non sia conforme alla Costituzione avere permesso a chi non ha lavorato di accedere al pensionamento. Altrimenti, sarebbe assai più urgente ed equo introdurre al più presto una specifica previsione normativa, una sorta di «legge Mosca 2.0», che permetta oggi l’accesso al pensionamento a coloro che non raggiungono i requisiti di anzianità contributiva a causa del mancato o insufficiente versamento dei contributi da parte dei datori di lavoro. Infine, si dichiara ancora una volta stupito delle reazioni dei colleghi, che si sarebbe aspettato se la sua proposta di legge avesse recato disposizioni con valore retroattivo, ma che non sono giustificate dal valore puramente simbolico dell’abrogazione della «legge Mosca».
Andrea GIACCONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 11.

AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 29 gennaio 2020.
Audizione di rappresentanti dell’ISTAT, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 707 Polverini, recante norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l’introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell’articolo 46 della Costituzione, e C. 788 Gribaudo, recante norme sull’accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati.
L’audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.30.

AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 29 gennaio 2020.
Audizioni nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 1266 Speranza, recante modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la vigilanza e la sicurezza sul lavoro nonché prevenzione e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Audizione di rappresentanti dell’ISTAT.
L’audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 14.35.
Audizione di rappresentanti del CNEL.
L’audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.35.

SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 29 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.
La seduta comincia alle 15.35.
DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.
C. 2325 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2020.
Andrea GIACCONE, presidente, avverte che l’ordine del giorno reca il seguito dell’esame in sede consultiva, ai fini dell’espressione del parere di competenza alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio), del disegno di legge C. 2325 Governo, di conversione del decreto-legge n. 162 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, rinviato nella seduta di ieri.
Invita, quindi, il relatore, onorevole Soverini, che nella seduta di ieri ha svolto la relazione introduttiva, a illustrare la sua proposta di parere.
Serse SOVERINI (PD)relatore, illustra la sua proposta di parere favorevole (vedi allegato).
Donatella LEGNAIOLI (LEGA) preannuncia il voto contrario del gruppo Lega sulla proposta di parere del relatore, in quanto il provvedimento, benché rechi numerose disposizioni riguardanti proroghe in settori di competenza della Commissione, risulta totalmente privo di misure volte alla promozione dell’occupazione. Auspica, pertanto, il sostegno di tutte le parti politiche alla proposta emendativa presentata dal suo gruppo presso le Commissioni riunite I e V, volta a prorogare l’applicabilità delle disposizioni in materia di contratti di espansione.
Paolo ZANGRILLO (FI), richiamando le considerazioni svolte nella seduta di ieri, preannuncia il voto contrario del gruppo Forza Italia sulla proposta di parere del relatore su un provvedimento privo dei requisiti di necessità e urgenza, richiesti dalla Costituzione perché si dia legittimo ricorso allo strumento del decreto-legge, e avente un contenuto assolutamente disomogeneo, in contraddizione con le pronunce della Corte costituzionale, che più volte ha richiamato l’Esecutivo all’emanazione di provvedimenti di urgenza dal contenuto omogeneo.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore 
(vedi allegato).
La seduta termina alle 15.50.


SEDE CONSULTIVA
Martedì 28 gennaio 2020. — Presidenza del vicepresidente Davide TRIPIEDI.
La seduta comincia alle 14.
Variazioni nella composizione della Commissione.

Davide TRIPIEDIpresidente, comunica che è entrato a far parte della Commissione il deputato Massimiliano De Toma, al quale formula, anche a nome della Commissione, i migliori auguri di buon lavoro.
DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

C. 2325 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Davide TRIPIEDIpresidente, comunica che l’ordine del giorno reca l’esame in sede consultiva, ai fini dell’espressione del parere di competenza alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio), del disegno di legge C. 2325 Governo, di conversione del decreto-legge n. 162 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

Avverte che, non avendo le Commissioni di merito completato l’esame in sede referente e poiché, al momento, non si dispone di elementi certi sull’inizio dell’esame da parte dell’Assemblea, la Commissione esprimerà il parere di competenza sul testo originario del decreto-legge.
Invita, quindi, il relatore, onorevole Soverini, a svolgere la relazione introduttiva.

Serse SOVERINI (PD), relatore, dopo avere preliminarmente rilevato che il provvedimento consta di quarantaquattro articoli, suddivisi in quattro Capi, si sofferma, al Capo I, che reca proroghe di termini legislativi, sull’articolo 1, riguardante le pubbliche amministrazioni, che introduce alcune disposizioni direttamente riconducibili alle competenze della Commissione lavoro. Infatti, il comma 1, allo scopo di contrastare il fenomeno del precariato nel pubblico impiego e di superare la procedura europea di infrazione n. 2014/4231 in materia di contratti di lavoro a tempo determinato nei settori pubblico e privato, proroga al 31 dicembre 2021 il termine per le stabilizzazioni previsto dall’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017. Ricordo che tale disposizione autorizza le amministrazioni ad assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga determinati requisiti, ovvero la permanenza in servizio con contratti a tempo determinato alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, l’assunzione a tempo determinato mediante procedure concorsuali espletate da altre amministrazioni e la maturazione, al 31 dicembre 2017, di un’anzianità di servizio presso l’amministrazione che assume di tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
Il comma 2, alla lettera a), dispone la proroga al 31 dicembre 2020 del termine per le assunzioni a tempo indeterminato e per le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, in relazione alle cessazioni del periodo 2009-2012. Come si legge nella relazione illustrativa, la norma è finalizzata ad ovviare alla carenza di personale che si verrebbe a creare anche a causa della cosiddetta «Quota 100». La lettera b) proroga al 31 dicembre 2023 il termine per l’utilizzo temporaneo di segretari comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica. In questo caso, la relazione illustrativa sottolinea la finalità di garantire il rafforzamento delle attività di semplificazione delle norme e delle procedure amministrative e di monitoraggio dei servizi resi dalla pubblica amministrazione alle imprese e ai cittadini, nonché delle attività connesse alla gestione del personale in eccedenza.
Con riferimento al comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il comma 3 dispone la proroga al 31 dicembre 2020 delle autorizzazioni alle assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2013, deliberate ai sensi dell’articolo 1, comma 91, della legge n. 228 del 2012. Il comma 4, lettera a), proroga al 31 dicembre 2020 i termini, rispettivamente, per le assunzioni a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nel periodo 2013-2018 e per la concessione delle relative autorizzazioni. Con riferimento al comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la lettera b) dispone la proroga al 31 dicembre 2020 delle autorizzazioni alle assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2014, deliberate ai sensi dell’articolo 1, comma 464, della legge n. 147 del 2013.
Con riferimento al settore delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, inclusi le agenzie fiscali e l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici, il comma 5 proroga al 31 dicembre 2020 il termine per procedere alle assunzioni a tempo indeterminato autorizzate con il decreto previsto all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge n. 232 del 2016.
Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2020 il termine entro cui concludere i processi di riorganizzazione e dal quale applicare le modalità di reclutamento delPag. 118personale dirigente di prima fascia previste dall’articolo 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Come si legge nella relazione illustrativa, la previsione è finalizzata a rendere tale reclutamento coerente con l’assetto organizzativo delle pubbliche amministrazioni. La norma, inoltre, dispone l’incremento dall’8 al 10 per cento della percentuale degli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale delle pubbliche amministrazioni.
Con riferimento agli obblighi di pubblicazione dei dati dei titolari di incarichi dirigenziali, il comma 7 dispone la disapplicazione fino al 31 dicembre 2020 delle misure previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013 nei confronti dei titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, e dei titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. Contestualmente, la norma rinvia a un successivo regolamento, da emanarsi entro il 31 dicembre 2020, per l’individuazione dei dati che le amministrazioni devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, ivi comprese le posizioni organizzative loro equiparate. I criteri da adottare sono indicati dalla norma medesima: graduazione degli obblighi di pubblicazione in relazione al rilievo esterno dell’incarico svolto e al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all’esercizio della funzione dirigenziale; limitazione della comunicazione alla sola amministrazione di appartenenza dei dati relativi alla situazione patrimoniale dell’interessato e dei suoi familiari; individuazione dei dirigenti dell’amministrazione dell’interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle forze di polizia, delle forze armate e dell’amministrazione penitenziaria per i quali è esclusa la pubblicazione dei dati, in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna e esterna, all’ordine e alla sicurezza pubblica, nonché in relazione ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna. Come si legge nella relazione illustrativa, la norma è finalizzata a permettere l’adeguamento dell’ordinamento giuridico alla sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 2019, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni del decreto legislativo n. 33 del 2013 concernenti gli obblighi di pubblicazione dei dati anche con riferimento a tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo ai titolari di incarichi dirigenziali.
Con riferimento al comma 8, volto a consentire l’entrata a pieno regime della piattaforma PagoPA entro il 30 giugno 2020, segnala che la violazione delle norme rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare.
Ancora di interesse della XI Commissione è il comma 4 dell’articolo 3, che proroga al 30 giugno 2020 l’applicazione del regime transitorio relativo ai servizi antipirateria a bordo delle navi. Lo slittamento si rende necessario, come si legge nella relazione illustrativa, per dare tempo alle prefetture-uffici territoriali del Governo (UTG) di organizzare i corsi di abilitazione e i relativi esami, al cui superamento è subordinata la possibilità di essere imbarcati ed esercitare il servizio.
All’articolo 4, segnala che il comma 1, lettere a) e b), dispone la proroga di un anno (nel corso dell’anno 2020) del termine per procedere all’assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo indeterminato da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Si tratta di quaranta unità di personale da inquadrare nella prima fascia retributiva della terza area e di venti unità di personale da inquadrare nella terza fascia retributiva della seconda area, da adibire ad attività di controllo. La relazione illustrativa sottolinea che il ritardo nella tempistica di espletamento dei concorsi è connesso al processo di riorganizzazione delle strutture funzionali dell’Agenzia avviato nel 2019 e giunto a conclusione nel corso di tale anno. Il comma 3 dispone la proroga, motivata dalla relazione illustrativa da ragioni esclusivamente tecniche, del termine di presentazione, da parte delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, dei rendiconti dei pagamenti effettuati per il personale.
Nel settore sanitario, l’articolo 5, comma 2, autorizza l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) a completare nel 2020 le procedure per l’assunzione di dirigenti sanitari biologi e di dirigenti amministrativi di II fascia. Dopo avere segnalato che il comma 4 riguarda la possibilità per i medici già operanti presso le reti dedicate alle cure palliative, seppur privi di uno dei titoli di specializzazione richiesti dalla legge, di continuare a operare nelle reti stesse, laddove siano in possesso di determinati requisiti previsti dal legislatore, rileva che il comma 5 proroga al 30 giugno 2020 il termine di iscrizione negli elenchi speciali a esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche per coloro che esercitano le professioni sanitarie presso pubbliche amministrazioni o soggetti privati e che non sono in possesso di un titolo abilitante per l’iscrizione all’albo professionale.
In materia di istruzione, sanità e ricerca, segnala l’articolo 6, comma 2, che proroga agli anni accademici 2019-2020 e 2020-2021 la possibilità per gli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM) di attingere alle graduatorie nazionali a esaurimento per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato del personale docente. Il comma 3 differisce il termine per l’adozione del contratto integrativo volto al superamento del contenzioso degli ex lettori di madre lingua straniera da parte delle Università.
All’articolo 7, che reca proroghe di termini in materia di beni e attività culturali e di turismo, segnala il comma 2, che autorizza il Comune di Matera a non applicare fino al 31 dicembre 2020 le norme limitative delle assunzioni di personale con contratto di lavoro flessibile e a corrispondere al personale non dirigenziale assunto con contratto flessibile compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo complessivo di 30 ore pro capite mensili. La relazione illustrativa sottolinea che resta fermo il rispetto del limite dei trentasei mesi per i contratti a tempo determinato stipulati, dal momento che le assunzioni si sono realizzate nell’anno 2017, una volta esperite le procedure concorsuali pubbliche. Analogamente, il comma 3 autorizza i Comuni dei rioni Sassi e del prospiciente altopiano murgico di Matera a prorogare fino al 31 dicembre 2020 i contratti di lavoro a tempo determinato e a non applicare, fino al medesimo termine, le norme limitative delle assunzioni di personale con contratto di lavoro flessibile. Il comma 4 dispone la proroga al 2022 delle funzioni del direttore generale del «Grande Progetto Pompei», delle attività dell’Unità «Grande Pompei», delle funzioni del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto. I commi 6 e 7 dispongono la proroga fino al 31 dicembre 2020 dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura, fermo restando il limite massimo di durata complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi. Come si legge nella relazione illustrativa, l’intervento normativo è volto a scongiurare il rischio che l’attività di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico sia compromessa in certe aree, stante la carenza di personale tecnico qualificato.
Nel settore della giustizia, l’articolo 8, comma 1, proroga al 31 dicembre 2020 la possibilità per i funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario di svolgere funzioni di direttore degli uffici dell’esecuzione penale esterna, al fine di colmare la carenza in organico nelle more dell’espletamento dei concorsi e dello svolgimento dell’attività formativa prevista dal decreto legislativo n. 63 del 2006. Il comma 3 dispone la proroga al 31 dicembre 2020 della disposizione che limita i provvedimenti di comando presso altre amministrazioni del personale giudiziario in servizio, salvo nulla osta dell’amministrazione di provenienza. Il comma 4 reca la proroga del termine per l’adozione del decreto del Ministro della giustizia disciplinante il funzionamento dell’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, in qualità di curatori, commissari giudiziali o liquidatori giudiziali.
All’articolo 9, che riguarda il settore della difesa, il comma 1 proroga al 2020 la possibilità per il Ministero della difesa di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale tecnico, di seconda e terza area, da destinare agli arsenali e agli stabilimenti militari, con riserva pari al sessanta per cento delle assunzioni da turn over. La relazione illustrativa precisa che la proroga si rende necessaria per consentire al Ministero di assumere personale altamente qualificato nelle more dell’effettuazione delle procedure di reclutamento nel frattempo autorizzate.
Si sofferma, in particolare, sull’articolo 11, che reca proroghe di termini legislativi nei settori di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In particolare, il comma 1 autorizza il finanziamento di 10 milioni di euro per l’anno 2020 all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) quale contributo per il funzionamento di ANPAL servizi s.p.a.. La relazione illustrativa precisa che tale contributo era stato assegnato già negli anni 2017, 2018 e 2019. Il comma 2, con finalità di razionalizzazione, fissa al 30 giugno 2020 il termine per la presentazione, da parte dell’INPGI, ai Ministeri vigilanti del bilancio tecnico attuariale nonché quello entro il quale resta sospesa la procedura di commissariamento.
I commi 3 e 4 prevedono che, per l’anno 2019, ai lavoratori di imprese operanti nel settore della grande distribuzione a livello nazionale ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, successivamente cedute con patto di riservato dominio a società poi dichiarate fallite e retrocedute per inadempimento del patto, ai fini del calcolo dell’importo del trattamento di integrazione salariale straordinaria si applicano le condizioni contrattuali di lavoro precedenti l’originaria cessione. Dalla relazione tecnica risulta che la misura riguarda 1.672 lavoratori in CIGS. Di questi, 845 lavoratori erano passati al part time e, quindi, si è proceduto al ricalcolo della cassa integrazione sulla retribuzione percepita nel precedente rapporto di lavoro a tempo pieno; per i restanti 827 lavoratori, rimasti inquadrati part time e full time, il ricalcolo è stato eseguito sulla retribuzione percepita nel precedente rapporto di lavoro, risultata superiore rispetto a quella percepita a causa della cessione, a parità di orario di lavoro.
Il comma 5 dispone il rinvio al 31 dicembre 2022, già previsto per le casse esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria delle amministrazioni pubbliche, dell’applicazione del termine di prescrizione relativo alla contribuzione afferente ai fondi ex INADEL ed ex ENPAS per l’erogazione dei trattamenti di previdenza, trattamento di fine rapporto (TFR) e trattamento di fine servizio (TFS). Come si legge nella relazione tecnica, tali fondi non erogano direttamente il trattamento di fine servizio agli assicurati, dipendenti da amministrazioni pubbliche, ma versano i relativi contributi all’INPS, che provvede a liquidare le prestazioni. Il rinvio dei termini di prescrizione, che si applica ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015 per evitare disallineamenti con l’ordinario termine di prescrizione quinquennale, consente alle amministrazioni pubbliche di ultimare le attività di verifica e completamento della posizione contributiva dei propri dipendenti non solo per i trattamenti pensionistici, ma anche per i trattamenti di previdenza (TFR/TFS) e provvedere, ove necessario, entro il 31 dicembre 2022, alla regolarizzazione contributiva dei periodi che, in carenza di una previsione normativa, risulterebbero prescritti. Il rinvio, pertanto, appare funzionale anche a evitare l’insorgenza di contenziosi per la mancata liquidazione delle prestazioni in conseguenza dell’omesso versamento della contribuzione.
Passando all’articolo 13, che reca proroghe di termini in materia di infrastrutture e trasporti, segnala che i commi 1 e 2 prevedono la proroga al 2020 del termine di operatività del fondo destinato alla formazione del personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore del trasporto ferroviario di merci, al fine di favorire interventi mirati per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria.
All’articolo 14, che reca proroghe di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, rileva che il comma 4 prevede la possibilità di prorogare fino al 31 dicembre 2020 i comandi obbligatori in essere presso l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ai sensi dell’articolo 19, comma 5, della legge n. 125 del 2014. La relazione illustrativa precisa che la proroga è necessaria per garantire l’operatività dell’Agenzia, il cui personale in servizio è inferiore al 50 per cento della dotazione organica, nelle more del completamento delle procedure di reclutamento di sessanta funzionari avviate sulla base di concorsi già banditi.
Segnala, all’articolo 15, in materia di interventi emergenziali, il comma 3, che dispone la proroga, per la Città metropolitana di Genova, per il Comune di Genova e per le società controllate da tali amministrazioni territoriali nonché per la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, della possibilità, anche per l’anno 2020, di assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato, ulteriori unità di personale con funzioni di protezione civile, di polizia locale e di supporto all’emergenza, nel limite già stabilito di 300 unità. La norma, inoltre, proroga all’anno 2020 l’autorizzazione ad assumere, da parte dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, con contratti di lavoro a tempo determinato, venti unità di personale con funzioni di supporto operativo e logistico all’emergenza.
Il comma 4 aumenta da dodici a diciannove mesi il periodo di fruizione dell’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, erogata ai lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, che, a seguito del crollo del Ponte Morandi, siano impossibilitati o penalizzati a prestare attività lavorativa.
Con riferimento al Capo II, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, di organizzazione di pubbliche amministrazioni e magistrature, si sofferma sull’articolo 17, che riguarda il personale delle province e delle città metropolitane. La norma, integrando l’articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, che reca la disciplina in materia di assunzioni applicabile alle regioni a statuto ordinario e ai comuni, dispone che le province e le città metropolitane possano procedere ad assumere a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva per il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore a un determinato valore soglia, definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti. In ogni caso, le assunzioni devono essere disposte in coerenza con piani triennali di fabbisogno di personale e nel rispetto dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione. La norma rinvia a un successivo decreto delPag. 122Ministro per la pubblica amministrazione la fissazione della data di entrata a regime della nuova disciplina, nonché l’individuazione delle fasce demografiche, dei relativi valori soglia e delle relative percentuali massime annuali di incremento del personale per gli enti di area vasta che si collocano al disotto del predetto valore soglia. Tali parametri sono aggiornati con cadenza quinquennale. Le amministrazioni che presentano un rapporto tra la spesa per il personale e le entrate correnti superiore al valore soglia sono tenute a un rientro graduale entro il limite consentito, da conseguire entro il 2025, e devono attuare un turnover di personale anche inferiore al 100 per cento. Dal 2025, gli enti che continueranno a registrare un rapporto superiore al valore soglia, dovranno applicare un turnover del personale limitato al 30 per cento, fino al riassorbimento dello squilibrio. Al fine di assicurare l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, la norma dispone una rimodulazione, in aumento o in diminuzione, del limite del trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Infine, la norma autorizza le province ad avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.
L’articolo 18, allo scopo di permettere il ricambio generazionale e la funzionalità nella pubblica amministrazione e nei piccoli comuni, prevede, al comma 1, l’elaborazione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, di bandi-tipo, volti ad avviare le procedure concorsuali con tempestività e omogeneità di contenuti. Il Dipartimento medesimo, inoltre, gestisce le procedure concorsuali e le prove selettive delle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta. Come si legge nella relazione illustrativa, la norma è funzionale alla riduzione dei tempi attualmente necessari alle pubbliche amministrazione per elaborare e bandire i concorsi. Il comma 2 prevede in via sperimentale, nel periodo 2020-2022, una specifica attività di sostegno delle attività istituzionali fondamentali da parte di Formez PA nei confronti dei piccoli comuni che ne facciano richiesta, attraverso forme di assistenza in sede o a distanza, anche mediante l’utilizzo di specifiche professionalità.
Segnala, quindi, che l’articolo 19 prevede l’assunzione straordinaria, nel quinquennio 2021-2025, di un contingente massimo di 2.319 unità nei rispettivi ruoli iniziali delle Forze di polizia e che l’articolo 20 reca disposizioni in materia di trattamenti accessori e istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate. L’articolo 21 dispone l’incremento delle risorse del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia. Gli articoli 22 e 23 dispongono l’aumento della dotazione organica, rispettivamente, della magistratura amministrativa e di quella contabile.
All’articolo 24, che reca disposizioni in materie di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, rileva che i commi 1, 2 e 3 differiscono al triennio 2020-2022 il termine per l’assunzione di cinquanta unità di personale dell’area II presso il Ministero, autorizzata dall’articolo 1, comma 317, della legge n. 145 del 2018. Contestualmente, la norma provvede alla rettifica dell’errore materiale recato dal medesimo comma 317, che erroneamente indica la fascia economica F1 anziché F2, impedendo l’avvio delle procedure concorsuali, come segnalato dalla relazione illustrativa.
Con riferimento all’articolo 25, che introduce disposizioni in materie di competenza del Ministero della salute, segnala che il comma 1 incrementa le risorse destinate ai fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie. Il comma 4 modifica uno dei requisiti richiesti per la stabilizzazione del personale della ricerca inPag. 123servizio presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e gli istituti zooprofilattici sperimentali, consentendo anche a coloro che abbiano maturato, alla data del 31 dicembre 2019, un’anzianità di servizio ovvero siano titolari di una borsa di studio di almeno tre anni negli ultimi sette di essere assunti con contratti a tempo determinato.
Segnala, quindi, che l’articolo 26 dispone, tra l’altro, che per le modalità di reclutamento del personale del Computer security incident response team – CSIRT italiano, costituito presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), si debba fare riferimento all’ordinamento del Comparto informativo, di cui alla legge n. 124 del 2007, superando l’attuale rinvio all’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e alla relativa autorizzazione di spesa.
Rileva che l’articolo 28, comma 2, alla lettera b), dispone l’aumento del contingente di personale che può essere assunto con contratti flessibili a tempo determinato dal Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana ad Expo 2020 Dubai e, alla lettera c), introduce miglioramenti al trattamento economico del personale del Commissariato inviato a trascorrere periodi di durata superiore a sessanta giorni a Dubai.
All’articolo 33, che riguarda la città di Genova e il sistema portuale, segnala che il comma 1, lettera b), dispone l’aumento da cinque a sei anni delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività di fornitura di lavoro temporaneo per l’esecuzione dei servizi e delle operazioni il cui riferimento è contestualmente dal solo Porto di Genova agli scali del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, nonché il riconoscimento in favore dei fornitori di lavoro temporaneo presso tali scali di un contributo per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all’anno 2017, riconducibili alle mutate condizioni economiche derivanti dal crollo del ponte Morandi il 14 agosto 2018.
Si sofferma sull’articolo 36, che dispone l’istituzione, presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), della banca dati digitale delle verifiche degli impianti elettrici, la cui gestione è finanziata da uno specifico contributo a carico dei soggetti incaricati delle verifiche, pari al 5 per cento della tariffa applicata per la verifica. Come si legge nella relazione illustrativa, la banca dati nazionale consentirà di ridurre l’elusione, da parte dei datori di lavoro, dell’obbligo di verifica degli impianti elettrici, così come è avvenuto per le verifiche degli apparecchi di sollevamento e degli apparecchi a pressione, settore in cui stata realizzata un’analoga banca dati.
Segnala altresì che all’articolo 38, che reca disposizioni per favorire la ristrutturazione del debito degli enti locali, si prevede, al comma 1, che, per la gestione dell’operazione, il Ministro dell’economia e delle finanze si avvalga di una società in house e che, per assicurare il buon esito dell’operazione, costituisca un’apposita unità di coordinamento, ai cui componenti non spettano compensi, indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato. La norma prevede inoltre l’individuazione della struttura dirigenziale già esistente, nell’ambito dell’organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, preposta a fornire il supporto tecnico occorrente al funzionamento di tale unità con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Segnala, quindi, che l’articolo 40 prevede la nomina di un commissario e di un vice commissario per la società per la gestione dei servizi energetici, GSE S.p.A., interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze, i quali durano in carica fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2020. Al commissario spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società GSE s.p.A. e per lo svolgimento della sua attività è corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo pari a quello previsto per la carica di amministratore delegato della fascia di appartenenza. Al vice commissario è corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo pari al 50 per cento diPag. 124quello previsto per la carica di amministratore delegato della fascia di appartenenza.
L’articolo 42 autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri ad avvalersi, come previsto dal comma 1, di un contingente di personale composto da sette unità con qualifica non dirigenziale proveniente dai ministeri, ovvero da altre pubbliche amministrazioni, nonché, come disposto dal comma 2, di un contingente di personale formato da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e disseminazione, nonché di significativa esperienza in progetti di trasformazione digitale. In ambedue i casi, si tratta di personale in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di provenienza oppure, nel caso degli esperti, di personale di società pubbliche partecipate dal Ministro dell’economia e delle finanze, in base a rapporto regolato su base convenzionale, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione. Come si legge nella relazione illustrativa, la norma è finalizzata al potenziamento dell’operatività del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Infine, al Capo IV, rileva che l’articolo 43, recante disposizioni finanziarie, dispone, al comma 3, l’incremento del Fondo sociale per l’occupazione e formazione di 133 milioni di euro per l’anno 2019.

Paolo ZANGRILLO (FI) intende stigmatizzare l’uso distorto da parte del Governo dello strumento della decretazione d’urgenza, in contrasto sia con quanto disposto dall’articolo 77 della Costituzione, sia con quanto più volte affermato dalla Corte costituzionale. Infatti, la proroga sistematica di termini legislativi non riveste alcun connotato di eccezionalità e urgenza, dal momento che il medesimo obiettivo può essere raggiunto con lo strumento legislativo ordinario, sulla base di una razionale programmazione. Inoltre, ritiene che anche la discussione sul contenuto del decreto-legge in esame sia inutile, data l’estrema eterogeneità delle materie interessate dalle proroghe, in contrasto, anche da questo punto di vista, con le pronunce della Corte costituzionale, che vincolano il Governo all’adozione di decreti-legge di contenuto omogeneo. Ritiene inaccettabile che l’Esecutivo reiteri tale uso surrettizio di uno strumento legislativo a cui si dovrebbe fare ricorso con cautela e attenzione, dimostrando, anche da questo punto di vista, di tenere in sommo spregio il ruolo del Parlamento.

Davide TRIPIEDIpresidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame alla seduta già convocata per domani, 29 gennaio, nel corso della quale la Commissione procederà all’espressione del parere.

La seduta termina alle 14.35.

AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 28 gennaio 2020.
Audizione di Antonino Mondello, presidente dell’Unione nazionale mutilati per servizio (U.N.M.S.), nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 1339 Locatelli, recante disposizioni concernenti l’integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le funzioni di rappresentanza dell’Unione nazionale mutilati per servizio.
L’audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 14.45.

SEDE REFERENTE
Martedì 28 gennaio 2020. — Presidenza del vicepresidente Davide TRIPIEDI.
La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni concernenti l’integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le funzioni di rappresentanza dell’Unione nazionale mutilati per servizio.

C. 1339 Locatelli.
(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 dicembre 2020.

Davide TRIPIEDIpresidente, avverte che la Commissione riprende l’esame, in sede referente, della proposta di legge n. 1339, a prima firma Locatelli, recante disposizioni concernenti l’integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le funzioni di rappresentanza dell’Unione nazionale mutilati per servizio, rinviato nella seduta dello scorso 19 dicembre 2019.
Dal momento che la proposta di legge è stata inserita nel programma dei lavori dell’Assemblea per il mese di marzo 2020, è necessario concluderne l’esame in sede referente in tempo utile per permetterne la calendarizzazione per il medesimo mese.
Essendosi svolta, nella giornata odierna, l’unica audizione informale richiesta dai gruppi, propone di fissare il termine di presentazione delle proposte emendative per martedì 4 febbraio, alle ore 15, onde consentirne l’esame, ove necessario, già nel corso della prossima settimana, per poi trasmettere il testo risultante dall’esame delle proposte emendative alle Commissioni competenti in sede consultiva.
Chiede, quindi, se vi siano colleghi che intendono intervenire.

Alessandra LOCATELLI (LEGA), relatrice, ritiene che, per l’approfondimento delle proposte presentate dai rappresentanti dell’Unione nazionale mutilati per servizio, nel corso dell’audizione appena conclusa, e considerata la necessità di confrontarsi sul punto con il collega relatore, onorevole D’Alessandro, sarebbe preferibile fissare un termine un po’ meno stringente di quello proposto dal presidente.

Davide TRIPIEDIpresidente, sulla base delle considerazioni svolte dalla relatrice, ritiene di poter fissare il termine di presentazione delle proposte emendative per mercoledì 5 febbraio, alle ore 12.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

redazione