INTERROGAZIONI
Giovedì 14 maggio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.
La seduta comincia alle 13.35.
5-05423 Gnecchi: Interventi in materia pensionistica per favorire il ricambio generazionale e garantire un adeguato tasso di sostituzione per i lavoratori più giovani.
La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato.
Marialuisa GNECCHI (PD)247 del 2007, che prevedeva l’istituzione di una commissione tesa alla revisione dei coefficienti di trasformazione pensionistici al fine di garantirne maggiore equità. , nel replicare, fa notare che la recente sentenza della Corte costituzionale in materia di mancata indicizzazione delle pensioni testimonia la necessità di un profondo ripensamento di quanto stabilito negli anni precedenti da interventi normativi volti a realizzare manovre economiche piuttosto che a introdurre reali riforme. Richiama, ad esempio, l’innalzamento non graduale dei requisiti previdenziali, soprattutto ai danni delle donne, che giudica ancor più passibile di rilievi di incostituzionalità. Soffermandosi ancora sulla richiamata sentenza della Corte costituzionale e sui relativi provvedimenti che il Governo dovrà adottare, auspica che l’Esecutivo possa attendere le valutazioni che il Parlamento esprimerà nella giornata di martedì 19 maggio 2015, quando verrà audito sul punto il Ministro Padoan, in vista dell’assunzione di decisioni il più possibile ponderate. Ritiene, più in generale, necessaria seria riflessione sulla questione previdenziale nel suo complesso, affinché vengano ripristinate condizioni di flessibilità nell’uscita dal lavoro, a tutela di un più equo ricambio generazionale. Sempre in tema di maggiori tutele nei confronti dei giovani, richiama quanto a suo tempo previsto dall’articolo 1, comma 12 della legge n.
5-05391 Zolezzi: Tutela dei livelli occupazionali nel settore della cantieristica navale.
La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato.
Matteo DALL’OSSO (M5S), cofirmatario dell’interrogazione in titolo, riconosce che, a differenza di altre occasioni, il Governo è intervenuto puntualmente nel merito fornendo una risposta esauriente. Nel dichiararsi pertanto soddisfatto, fa tuttavia notare che il problema dei lavoratori ai quali si riferisce l’atto di sindacato ispettivo permane, invitando il Governo ad attivarsi per individuare soluzioni adeguate per il settore della cantieristica navale.
5-05507 Fedriga: Accesso al pensionamento dei lavoratori in congedo o in permesso per assistere familiari con disabilità, in possesso dei requisiti previsti dai provvedimenti di salvaguardia.
La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato.
Roberto SIMONETTI (LNA), cofirmatario dell’interrogazione, fa notare che non può dichiararsi soddisfatto, atteso che, a prescindere dalle dichiarazioni d’intenti del Governo, non è stata chiarita la questione dell’effettiva copertura finanziaria degli interventi volti ad assicurare la salvaguardia dei lavoratori in questione.
Cesare DAMIANO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.
La seduta termina alle 13.55.
ATTI DEL GOVERNO
Giovedì 14 maggio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.
La seduta comincia alle 13.55.
Schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.
157. Atto n.
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 maggio 2015.
Cesare DAMIANO, presidente, informa che la relatrice ha formulato una proposta di parere sullo schema di decreto legislativo. Avverte, altresì, che i gruppi Sinistra Ecologia Libertà e MoVimento 5 Stelle, nonché il deputato Rizzetto hanno predisposto proprie proposte alternative di parere.
Giovanna MARTELLI (PD), relatrice, illustra la sua proposta di parere, soffermandosi, in particolare, sulle osservazioni da essa recate. Fa notare che tale proposta è il risultato di un lungo lavoro di confronto e di sintesi, che tiene conto di molti importanti spunti emersi dalle audizioni svolte. Auspica, quindi, che la sua proposta possa essere apprezzata anche dai gruppi dell’opposizione, segnalando come nella sua stesura abbia inteso considerare diversi aspetti contenuti anche nelle proposte alternative di parere.
Roberto SIMONETTI (LNA), fatto notare che sarebbe stato più opportuno formulare delle condizioni in luogo delle osservazioni, al fine di rendere più stringente il parere, chiede alla relatrice se non sia il caso di richiamare anche altri principi e criteri direttivi non attuati nel presente schema di decreto legislativo, tra cui richiama la lettera f) 183 del 2014, in tema di integrazione dell’offerta di servizi per le cure parentali tra privato e pubblico, in coordinamento con gli enti locali titolari delle funzioni amministrative. Quanto alla osservazione contenuta nella proposta di parere relativa all’articolo 23, comma 2, si chiede se non sia più opportuno fare riferimento sia alle collaboratrici coordinate e continuative sia alle collaboratrici del comma 9 dell’articolo 1 della legge n. a progetto.
Tiziana CIPRINI (M5S), osservato che la proposta di parere della relatrice ha recepito diversi suggerimenti proposti dal suo gruppo – fatta eccezione per le questioni connesse alla tutele delle lavoratrici nel settore del volo –, preannuncia un voto favorevole, dal momento che il provvedimento in esame, pur mantenendo un impianto vago e generico, a differenza di altre misure assunte dal Governo, quantomeno non lede i diritti dei lavoratori.
Anna GIACOBBE (PD), condiviso l’impianto della proposta di parere formulata dalla relatrice, ritiene che il provvedimento in esame rappresenti il primo passo nella direzione di una riorganizzazione del lavoro che favorisca la conciliazione tra il lavoro e la vita privata. Osserva, tuttavia, che la strada da percorrere è ancora lunga, soprattutto in tema di condivisione dei compiti di cura nell’ambito della coppia. Sottolinea, quindi, alcune questioni problematiche da affrontare, che riguardano, in particolare, la possibilità di cumulare il riscatto dei periodi di astensione facoltativa per maternità con il riscatto dei corsi di laurea o l’opportunità di una maggiore flessibilità degli istituti riferiti al lavoro autonomo, nei confronti del quale una equiparazione solo formale delle garanzie proprie del lavoro dipendente, a suo avviso, potrebbe rivelarsi inefficace. Rilevata l’utilità di predisporre in futuro un nuovo testo unico in materia di conciliazione che renda più coerente il processo di riordino normativo della materia, favorendo la sensibilizzazione dell’opinione pubblica su tale tematica, giudica poi necessario superare il carattere sperimentale delle misure contenute nel provvedimento, favorendo, ad esempio, la conservazione nel conto dei residui delle risorse rimaste inutilizzate per il finanziamento delle misure anche negli anni successivi.
Giovanna MARTELLI (PD), relatrice, in risposta al deputato Simonetti, rilevato che la proposta di parere richiama l’esigenza 183 del 2014, fa notare, in ogni caso, che il percorso di attuazione della delega non può considerarsi esaurito e pertanto vi è ancora lo spazio per una loro attuazione in futuri provvedimenti. di attuate tutti i criteri direttivi recati dall’articolo 1, comma 9, della legge n.
Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che porrà per prima in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice, precisando che in caso di sua approvazione, le proposte alternative presentate si intenderanno precluse e non saranno, pertanto, poste in votazione.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, quindi, la proposta di parere formulata dalla relatrice, risultando conseguentemente precluse le proposte alternative di parere.
Schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni.
158. Atto n.
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 maggio 2015.
Cesare DAMIANO, presidente, informa che il relatore, onorevole Baruffi, ha formulato una proposta di parere sullo schema di decreto legislativo.
Avverte altresì che i gruppi Sinistra Ecologia Libertà e il MoVimento 5 Stelle, nonché il deputato Rizzetto hanno predisposto proprie proposte alternative di parere.
Davide BARUFFI (PD), relatore, illustra la sua proposta di parere, esprimendo una valutazione complessivamente favorevole sul provvedimento, che tuttavia è suscettibile di ulteriori miglioramenti, indicati nelle osservazioni formulate. Si sofferma, in particolare, sull’esigenza di garantire maggiormente i lavoratori nell’ambito delle commissioni di certificazione o nelle altre sedi protette, mediante la possibilità di ricorrere all’assistenza di una rappresentanza sindacale, nonché sulla necessità di rafforzare le sanzioni nel caso di superamento dei limiti quantitativi previsti dalla legge per il ricorso al contratto a tempo determinato. Osserva poi che la proposta di parere suggerisce di precisare meglio la linea di demarcazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, con particolare riferimento alla materia delle collaborazioni coordinate e continuative, riprendendo spunti presenti anche nel parere approvato dal Senato, nonché di rendere il provvedimento più coerente ai principi recati dalla delega in materia di attribuzione di mansioni inferiori, legandola a processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale. Si sofferma, infine, sulle osservazioni relative alla clausola di salvaguardia, rispetto alla quale lo stesso Ministro Poletti ha sollecitato un ripensamento. Da ultimo, richiama l’osservazione volta a sollecitare il Governo a compiere un ulteriore sforzo in materia di semplificazione delle fattispecie contrattuali, a partire dal lavoro intermittente. Raccomanda, quindi, l’approvazione della sua proposta di parere, sottolineando come essa sia frutto di un intenso lavoro di approfondimento svolto dalla Commissione.
La sottosegretaria Teresa BELLANOVA osserva che il Governo giudica positivamente il lavoro svolto dalla Commissione, facendo notare che ne terrà conto in sede di adozione del provvedimento definitivo.
Renata POLVERINI (FI-PdL) ringrazia il relatore per l’ottimo lavoro svolto e per l’attenzione prestata alle sollecitazioni a lui rivolte, pur osservando come la soluzione individuata nella proposta di parere per tutelare i genitori adottivi nell’ambito del lavoro al tempo parziale non sia del tutto adeguata a fronteggiare i gravi disagi che incontra una famiglia chiamata ad accogliere figli adottivi. Osserva, infatti, che il suo gruppo aveva proposto di inserire un richiamo alla necessità di sancire il diritto di tali lavoratori e lavoratrici a vedere trasformato in part time il proprio rapporto, riducendo quindi i margini di discrezionalità delle imprese. Auspica, pertanto, che si possa prestare particolare attenzione alla condizione dei genitori adottivi, in considerazione dell’oggettiva complessità dei compiti loro affidati.
Sergio PIZZOLANTE (AP)34 del 2014, frutto anche di una proposta emendativa da lui presentata in quella sede insieme alla collega Tinagli. Auspicato che, come accaduto in altre occasioni, tale iniziativa di una componente del Partito democratico, non rispettosa della stessa maggioranza e del Governo e fautrice di un pericoloso arretramento culturale e normativo, non sortisca alcun effetto, preannuncia il suo voto contrario alla proposta di parere formulata dal relatore. Dichiara, invece, di rispecchiarsi totalmente nel parere approvato dal Senato, facendo notare che esso è stato votato peraltro dallo stesso Partito Democratico. , soffermandosi inizialmente su una questione di metodo, fa notare che la proposta di parere formulata dal relatore non può essere definita come il risultato di un lavoro di sintesi svolto dall’intera Commissione, rappresentando, piuttosto, il frutto degli approfondimenti svolti unilateralmente, al proprio interno, dal gruppo del Partito Democratico, che è apparso chiuso ad ogni contributo da parte degli altri gruppi componenti della maggioranza. Entrando nel merito delle questioni, osserva che tale proposta di parere incarna i desideri di rivincita di una componente del Partito Democratico – uscita sconfitta dall’esame dei precedenti provvedimenti in materia di lavoro – che, a suo avviso, mira a riportare indietro l’intervento normativo del Governo, rispetto alla stessa legge delega, annullandone lo spirito innovativo. Ritiene, quindi, che le proposte di modifica del testo proposte dal relatore in materia di demansionamento, incremento delle sanzioni per la violazione dei limiti quantitativi previsti per i contratti a tempo determinato ed eliminazione del lavoro intermittente siano avanzate senza mai tenere nel debito conto le esigenze delle aziende e costituiscano un pericoloso arretramento rispetto all’impianto attuale del testo. Rileva, peraltro, che con l’intervento in materia di sanzioni per i contratti a tempo determinato stipulati in violazione dei limiti quantitativi previsti si stravolga l’impianto del decreto-legge n.
Titti DI SALVO (PD), in risposta a talune considerazioni svolte dal deputato Pizzolante, osserva che il Partito Democratico non ha cambiato idea, ma agisce nella piena consapevolezza dei diversi ruoli istituzionali del Parlamento e del Governo. Fatto notare, infatti, che il compito del Parlamento, in sede di esame degli schemi di decreto legislativo, è quello di verificare il rispetto dei principi recati dalla legge delega, esprimendo un parere peraltro non vincolante al Governo, rileva, quindi, che la proposta di parere del relatore, che valuta favorevolmente, rappresenta un atto importante con il quale si esercita un ruolo di stimolo nei confronti dell’Esecutivo, nell’ambito di una sostanziale condivisione della sua azione.
Patrizia MAESTRI (PD), pur condividendo l’impostazione complessiva del provvedimento tesa a ridurre il campo della precarietà, sottolinea alcuni punti critici del testo, soprattutto in materia di demansionamento e lavoro intermittente, concordando con le osservazioni svolte dal relatore nella sua proposta di parere, tese al raggiungimento di un equilibrio maggiore tra esigenze delle imprese e tutele per i lavoratori. Auspica, infine, che il Governo possa tenere conto di tali osservazioni in sede di adozione del provvedimento definitivo.
Roberto SIMONETTI (LNA) osserva che sarebbe stato opportuno prevedere nella proposta di parere un richiamo all’esigenza di salvaguardare la possibilità, per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e i titolari di partita IVA stabilizzati, di valorizzare, attraverso opportune forme di cumulo o totalizzazione, i contributi previdenziali versati alla gestione precedente, che altrimenti andrebbero perduti, in caso di trasformazione dei rapporti di lavoro in contratti di lavoro subordinato.
Tiziana CIPRINI (M5S), richiama la proposta alternativa di parere presentata dal proprio gruppo, che ne sintetizza la posizione di ferma contrarietà rispetto al provvedimento in esame. Nell’osservare che lo schema conferma una visione padronale e quasi feudale dei rapporti di lavoro, lesiva dei diritti dei lavoratori, rileva che il tanto atteso «disboscamento» delle fattispecie contrattuali pubblicizzato dal Governo si è rivelato un inganno. Raccomanda, quindi, l’approvazione della proposta alternativa di parere formulata dal suo gruppo.
Irene TINAGLI (PD)34 del 2014, precisa che esso era volto a escludere la sanzione della conversione in contratti a tempo indeterminato dei contratti stipulati in violazione dei limiti percentuali previsti per i contratti a tempo determinato e che esso prevedeva, proprio come la proposta di parere del relatore, che l’importo della sanzione fosse corrisposto al lavoratore assunto in violazione dei medesimi limiti. Nel ritenere, quindi, che la modifica proposta sia pienamente in linea con la filosofia delle più recenti riforme della disciplina del contratto a tempo determinato, rileva, altresì, che il Governo potrà valutare se l’attuale misura delle sanzioni sia adeguata o, per rafforzarne la deterrenza, sia opportuno un suo incremento. , premesso di nutrire perplessità in ordine al superamento del lavoro intermittente, che potrebbe determinare conseguenze non desiderate in termini di minore tutela dei lavoratori, osserva tuttavia che la proposta di parere del relatore si limita, in proposito, a formulare un invito al Governo a verificare se sussistano le condizioni per una ulteriore semplificazione delle tipologie contrattuali. Al di là di questo punto specifico, rileva come la proposta di parere del relatore, diversamente da quanto paventato dal collega Pizzolante, si muova nell’ambito delle linee tracciate dal disegno di legge delega e non sia assolutamente in contrasto con il parere espresso nella giornata di ieri dalla 11a Commissione del Senato della Repubblica, che reca osservazioni per molti versi complementari a quelle contenute nella proposta di parere in discussione, come quella volta a sollecitare la redazione di un testo unificato semplificato delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro. Ritiene, inoltre, che la previsione della facoltà per i lavoratori di farsi assistere nelle negoziazioni presso le sedi protette da rappresentanti sindacali di loro fiducia non alteri in alcun modo l’equilibrio delle disposizioni del provvedimento. Quanto al richiamo formulato dal collega Pizzolante all’emendamento presentato congiuntamente nel corso dell’esame del decreto-legge n.
Carlo DELL’ARINGA (PD), soffermandosi esclusivamente sulle questioni di merito poste nel corso del dibattito odierno, osserva come spesso si rilevi una contrapposizione tra flessibilità e tutele per i lavoratori, mentre sarebbe più opportuno distinguere tra strumenti di tutela diretta e indiretta dei lavoratori, sulla base delle soluzioni individuate. Alla luce di tale distinzione teorica, ritiene che tanto il decreto quanto la proposta di parere si muovano nella direzione di un rafforzamento delle tutele di tipo indiretto, soluzione che giudica adeguata all’attuale contesto economico e giuridico. Rileva, in particolare, che il decreto, nelle disposizioni in materia di mansioni, lavoro accessorio, lavoro a tempo parziale, lavoro a tempo determinato e somministrazione di lavoro rechi un ampliamento dei margini di flessibilità esistenti nelle prestazioni di lavoro, a beneficio sia degli interessi dell’impresa sia di quelli dei lavoratori. Per quanto attiene alla proposta di parere, osserva come essa intervenga sulle materie delle mansioni e delle sanzioni nel caso di superamento dei limiti quantitativi per la stipula dei contratti a tempo determinato e solleciti una revisione della normativa sul lavoro intermittente, muovendosi in ogni caso nel quadro dell’impostazione della legge delega. Rileva, peraltro, come in diverse osservazioni siano riprese sollecitazioni rivolte alla Commissione da rappresentanti delle imprese e degli operatori economici, volte a lasciare maggiori margini di flessibilità nell’applicazione delle diverse fattispecie contrattuali. Per altro verso, giudica eccessive le accuse rivolte al provvedimento, in quanto ritenuto suscettibile di pregiudicare l’interesse dei lavoratori, ribadendo come esso non riduca il livello di tutela previsto a legislazione vigente, ma ne modifichi esclusivamente le caratteristiche.
Walter RIZZETTO (Misto-AL), esprime il proprio rammarico per il fatto che il relatore non abbia minimamente tenuto conto dei suggerimenti contenuti nella sua proposta alternativa di parere. Fa riferimento, in particolare, all’esigenza di ridurre il ricorso al contratto a tempo determinato, di prendere maggiormente in considerazione le esigenze dei lavoratori autonomi e dei titolari di partita IVA, di restringere la possibilità per le imprese di licenziare in vista della riassunzione con il nuovo contratto a tutele crescenti. Rileva, inoltre, che nessun riferimento nella proposta di parere è fatto all’esigenza di eliminare il principio di acausalità nel contratto a tempo determinato, ritenuto superfluo alla luce delle ultime novità in tema di contratto a tempo indeterminato, nonché alla necessità di chiarire se la definizione di lavoro subordinato contenuta nel provvedimento sia da considerare sostitutiva o aggiuntiva rispetto a quelle prevista dal codice civile. Preannuncia, infine, il suo voto contrario alla proposta di parere del relatore.
Davide TRIPIEDI (M5S) ritiene che il provvedimento in esame sancisca la fine dei diritti dei lavoratori, aumentando la precarietà e il disagio dei giovani. Rileva, infatti, che non si opera nessuna semplificazione delle fattispecie contrattuali, mantenendo peraltro in vita le collaborazioni coordinate e continuative, e che si interviene pericolosamente in materia di demansionamento, con l’illusoria presunzione di mantenere in tal modo l’occupazione.
Cesare DAMIANO, presidente, osserva che le disposizioni in materia di assegnazione di mansioni inferiori prevedono specifiche garanzie per il lavoratore.
Chiara GRIBAUDO (PD) ritiene che il provvedimento in esame vada nella giusta direzione, perseguendo il contrasto del lavoro precario, in primo luogo mediante la soppressione delle collaborazioni a progetto, che costituiscono, a suo avviso, la fattispecie contrattuale caratterizzata dal più alto tasso di instabilità, nonché la stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e dei titolari di partita IVA. Giudica positivamente, inoltre, il processo di semplificazione delle fattispecie contrattuali portato avanti dal Governo e di promozione del contratto a tempo indeterminato, pur sottolineando la necessità di completare il percorso avviato. Si riferisce, in particolare, all’esigenza di estendere anche al 2016 le misure di sostegno al reddito per gli stessi collaboratori, nonché di riflettere circa l’opportunità di un intervento più esteso e strutturale in materia di sostegno al lavoro autonomo.
Antonio PLACIDO (SEL) illustrando la proposta di parere contrario presentata dal proprio gruppo, ritiene che non debba sopravvalutarsi il valore di un parere obbligatorio e non vincolante, come quello che la Commissione è chiamata a esprimere sul provvedimento in esame. Quanto al contenuto dello schema in discussione, rileva come il Governo prosegua nella sua opera di costante allargamento dei margini di manovra per le imprese e di riduzione delle tutele dei lavoratori, ignorando completamente il principio sancito dall’ordinamento dell’Unione europea e affermato formalmente anche dall’articolo 1 del provvedimento in esame, secondo il quale il contratto a tempo indeterminato è la forma comune di rapporto di lavoro. Segnala, in questo contesto, l’assenza di misure strutturali che assicurino una maggiore convenienza del contratto a tempo indeterminato sotto il profilo contributivo, considerando la temporaneità dell’esonero previsto dalla legge di stabilità per il 2015. Quanto alla proposta di parere del relatore, pur comprendendo gli sforzi della maggioranza della Commissione di perseguire una politica di riduzione del danno rispetto alle proposte del Governo, rileva come essi siano destinati a un probabile insuccesso, considerati gli orientamenti dell’Esecutivo, deciso a ridimensionare in modo drastico le tutele dei lavoratori e il ruolo delle organizzazioni sindacali.
La sottosegretaria Teresa BELLANOVA, nel ribadire il proprio rispetto istituzionale per tutti i gruppi rappresentati nella Commissione, osserva come necessariamente il proprio giudizio sul valore del lavoro svolto e sull’attenzione che il Governo presterà alle sollecitazioni rivolte si debba riferire alla Commissione nella sua interezza, così come rappresentata dalla proposta del relatore. Ritiene, del resto, che anche il dibattito odierno abbia fornito spunti interessanti per il Governo, richiamando in particolare le sollecitazioni concernenti la materia delle adozioni, rispetto alla quale assicura che l’Esecutivo presterà la massima attenzione, al fine di dare risposte adeguate in questo o in futuri provvedimenti. Quanto ai principali spunti contenuti nella proposta di parere del relatore, ritiene che non si leda in alcun modo lo spirito della riforma assicurando al lavoratore la facoltà di farsi assistere da un rappresentante sindacale o da altra persona di sua fiducia nelle negoziazioni nell’ambito delle sedi protette. Rileva, altresì, che le osservazioni riferite alla materia del demansionamento riprendono in modo testuale i principi inseriti nella legge delega, che intendono escludere forme di demansionamento in assenza di parametri oggettivi legati a situazioni di riorganizzazione aziendale, che sconfinerebbero nel mobbing a danno dei lavoratori. A suo avviso, l’equilibrio individuato nella legge delega rappresenta un importante elemento di garanzia per le imprese e i lavoratori, che va preservato anche in questa sede. Da ultimo, rileva che, per quanto attiene al finanziamento a decorrere dall’anno 2016 della DIS-COLL, cui fanno riferimento le premesse della proposta di parere del relatore, il Governo è consapevole dell’esigenza rappresentata e valuterà la possibilità di individuare una soluzione in proposito, nel quadro delle risorse finanziarie disponibili, nell’ambito di futuri provvedimenti, a cominciare dalla manovra di bilancio per il prossimo triennio.
Alla luce di queste considerazioni, esprime quindi una valutazione favorevole sulla proposta di parere del relatore.
Cesare DAMIANO, presidente, ricordato che il percorso di attuazione della legge delega in materia di lavoro non si conclude oggi, ma proseguirà con l’esame dei provvedimenti attuativi che verranno assunti in futuro, esprime soddisfazione per il lavoro svolto finora dalla Commissione che, a suo avviso, ha dato ampio spazio al confronto nel merito tra i tutti i gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che verrà posta per prima in votazione la proposta di parere formulata dal relatore, precisando che in caso di sua approvazione, le proposte alternative presentate si intenderanno precluse e non saranno, pertanto, poste in votazione.
La Commissione approva, quindi, la proposta di parere formulata dal relatore, risultando conseguentemente precluse le proposte di parere alternativo presentate.
La seduta termina alle 15.15.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Giovedì 14 maggio 2015.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.35.
ERRATA CORRIGE
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari 445 del 13 maggio 2015, a pagina 232, seconda colonna, dodicesima e trentaduesima riga, sostituire la parola «13» con la seguente: «12». n.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 13 maggio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.
La seduta comincia alle 15.05.
Disposizioni in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici di reversibilità.
C. 168 Bobba, C. 228 Fedriga, C. 1066 Rostellato, C. 2330 Tinagli, C. 3024 Cominardi.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 luglio 2014.
Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, come preannunciato nella riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 7 maggio 2015, è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 3024, a prima firma del deputato Cominardi, che verte su materia identica a quella recata dai progetti di legge in esame e che, pertanto, ne è stato disposto l’abbinamento, ai sensi dell’articolo 77, comma 1, del Regolamento. Chiede, quindi, alla relatrice sul provvedimento se intenda integrare la propria relazione.
Anna GIACOBBE (PD), relatrice, a integrazione della relazione già svolta con riferimento alle altre proposte di legge in 3024 presenti contenuti affini a quelli delle altre proposte già all’esame del Comitato ristretto costituito nell’ambito della Commissione, ritiene che vi siano le condizioni per giungere in tempi relativamente brevi alla definizione di un testo unificato, auspic 335, come sostituita dalla tabella 1 allegata al provvedimento. Tale articolo, inoltre, reca la copertura finanziaria prevedendo la riduzione dei regimi di esenzione e agevolazione fiscale previsti a legislazione vigente. Conclusivamente, osservando come la proposta di legge n. 335 del 1995, rinviando alla tabella allegata al provvedimento, che prevede nuovi criteri per la definizione degli scaglioni di reddito delle relative riduzioni percentuali. In particolare, si prevede una percentuale di cumulabilità pari al 100 per cento del trattamento di reversibilità, se il reddito è pari o inferiore a sei volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1 gennaio di ogni anno; una percentuale di cumulabilità pari al 75 per cento del trattamento di reversibilità, se il reddito è superiore a sette volte il trattamento minimo annuo; una percentuale di cumulabilità pari al 50 per cento del trattamento di reversibilità, se il reddito è superiore a otto volte il trattamento minimo annuo. Fa presente, infine, che l’articolo 3 stabilisce che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individui, anche ai fini della determinazione degli oneri, il numero di beneficiari ricadenti in ciascuna delle fasce di reddito ai fini della cumulabilità previste dalla tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 296, qualora la sommatoria degli importi di cumulo superi la soglia di 60.000 euro lordi, pari al 50 o al 75 per cento della parte eccedente, a seconda che i trattamenti pensionistici superino o meno i 100 mila euro. Segnala, poi, che l’articolo 2 modifica la tabella F, di cui alla legge n. 159. Si prevede, inoltre, che alla determinazione del reddito non concorrono i redditi concernenti l’immobile di proprietà destinato ad abitazione principale o quelli derivanti dall’utilizzo da parte del coniuge superstite dell’immobile a titolo di usufrutto, calcolati secondo i criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Tale articolo, inoltre, prevede un contributo di solidarietà, da versare al Fondo per le non autosufficienze di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 335 del 1995, e ai fini della riduzione del reddito, prevede la detrazione di determinate spese, particolarmente rilevanti sul piano sociale, utilizzando a tale scopo anche l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 335, in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici in favore dei superstiti con i redditi del beneficiario. Come evidenziato nella relazione illustrativa del provvedimento, tale proposta, che presenta taluni elementi analoghi a quelli della proposta di legge C. 2330, mira a fissare limiti alla cumulabilità della pensione con i redditi del beneficiario tenendo conto della situazione economica e patrimoniale complessiva dello stesso beneficiario, nonché la condizione del nucleo familiare. Fa presente, quindi, che l’articolo 1 della proposta in esame, al fine di stabilire limiti di cumulabilità più strettamente connessi alla condizione economica effettiva del beneficiario, ai fini della determinazione della fascia di appartenenza, di cui alla tabella F allegata alla legge n. 3024, presentata dai deputati Cominardi e altri, reca modifiche alla legge 8 agosto 1995, n. esame, fa presente che la proposta di legge n.ando che, con riferimento a tale testo, possano essere forniti celermente gli elementi necessari per una puntuale quantificazione degli oneri finanziari derivanti dal provvedimento.
Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.15.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 13 maggio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.
La seduta comincia alle 15.15.
Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.
C. 3008, approvata dal Senato, e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento rinviato nella seduta del 12 maggio 2015.
Antimo CESARO (SCpI), relatore, fa presente di aver predisposto una proposta di parere favorevole sul provvedimento(vedi allegato), di cui illustra il contenuto, raccomandandone l’approvazione.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.
C. 3055 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento rinviato nella seduta del 12 maggio 2015.
Giorgio PICCOLO (PD), relatore, richiamati contenuti della relazione svolta nella seduta di ieri, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 15.25.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 13 maggio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.
La seduta comincia alle 15.25.
Schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.
157. Atto n.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 maggio 2015.
Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che l’espressione del parere avrà luogo nella seduta di domani.
Walter RIZZETTO (Misto-AL) preannuncia che il proprio gruppo intende presentare nella seduta di domani una proposta di parere alternativa a quella della relatrice.
Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni.
158. Atto n.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 maggio 2015.
Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che l’espressione del parere avrà luogo nella seduta di domani.
Walter RIZZETTO (Misto-AL) preannuncia la presentazione nella seduta di domani di una proposta di parere alternativa a quella del relatore, con la quale intende esprimere un orientamento favorevole sul provvedimento, pur rilevando, sotto forma di condizioni, la necessità di apportare talune modifiche. Fa notare, in particolare, che appare necessario affrontare nell’ambito del provvedimento le questioni attinenti a una maggiore tutela dei titolari di partita IVA, nonché rivedere la disciplina del contratto a tempo determinato, il cui utilizzo, a suo avviso, andrebbe limitato, affinché vi sia una reale semplificazione del quadro delle fattispecie contrattuali che vada nella direzione di un rafforzamento dei rapporti stabili. Ritiene opportuno, più in generale, fare chiarezza circa la disciplina del contratto a tutele crescenti, in una prospettiva di reale stabilizzazione dei rapporti. In particolare, dovrebbe chiarirsi cosa accada ai lavoratori assunti con tale contratto dopo 36 mesi dalla stipula del medesimo contratto, verificando se il datore di lavoro possa procedere senza vincoli al loro licenziamento. Ritiene, inoltre, necessario che, al fine di contrastare comportamenti opportunistici, siano individuati strumenti tesi a impedire che le aziende licenzino i propri lavoratori solo al fine di riassumerli con il nuovo contratto a tutele crescenti.
Giorgio PICCOLO (PD) ritiene opportuno che la Commissione offra al Governo talune indicazioni al fine di migliorare le disposizioni del provvedimento relative alle mansioni di lavoro, affinché siano riconosciute le giuste garanzie nei confronti del lavoratore da adibire a mansioni di livello inferiore, sia sotto l’aspetto del mantenimento del medesimo trattamento retributivo sia sotto quello della valorizzazione della partecipazione delle organizzazioni sindacali di rappresentanza nell’ambito dei processi di riorganizzazione aziendale. Quanto alla questione dell’inquadramento in mansioni superiori, invita a riflettere sulla natura continuativa del termine temporale di 6 mesi previsto dal provvedimento, che potrebbe incoraggiare taluni datori di lavoro alla messa in atto di comportamenti tesi ad aggirare la norma, negando l’inquadramento superiore al lavoratore.
Sergio PIZZOLANTE (AP) soffermandosi anzitutto sulla questione del demansionamento, non comprende le perplessità testé espresse dal deputato Giorgio Piccolo, facendo notare che il provvedimento non fa altro che prospettare per il lavoratore una soluzione alternativa al licenziamento. Quanto alle considerazioni svolte dal deputato Rizzetto sul contratto a tutele crescenti, osserva che l’azione del Governo non è volta in sé a premiare le imprese, ma mira ad incentivare l’occupazione stabile con la riduzione del cuneo fiscale, che semmai, a suo avviso, dovrebbe essere resa strutturale attraverso l’estensione degli sgravi contributivi previsti per le assunzioni a tempo indeterminato avvenute nel 2015. Ritiene, pertanto, che non vi siano dubbi circa l’applicazione delle disposizioni relative al contratto a tutele crescenti, che rappresenta il nuovo contratto a tempo indeterminato. Osserva, in ogni caso, che eventuali utilizzi fraudolenti della normativa vigente potranno essere opportunamente sanzionati.
Giuseppe ZAPPULLA (PD), pur concordando circa l’utilità dello strumento del demansionamento in un’ottica di conservazione del posto di lavoro, ritiene opportuno che il relatore, nella sua proposta di parere, metta in luce l’esigenza di migliorare il testo su tale aspetto. Si tratta, a suo avviso, di raggiungere un punto di equilibrio accettabile tra le esigenze delle imprese e le garanzie dei lavoratori, tenendo in debito conto la sproporzione esistente tra le parti nell’ambito dei rapporti di lavoro. Quanto alla questione del contratto a tutele crescenti, da valutare positivamente laddove stimoli nuove assunzioni, ritiene coerente con lo spirito della legge delega, che intende valorizzare i contratti di lavoro a tempo indeterminato, invitare il Governo a precisarne gli ambiti di applicazione in un’ottica di effettiva stabilizzazione dei lavoratori, evitando, ad esempio, che la temporaneità degli sgravi contributivi «droghi» il mercato, anche alterando la leale concorrenza tra le imprese.
Irene TINAGLI (PD), osserva che lo strumento del demansionamento, applicato con successo anche in altri Paesi europei, tra i quali cita la Spagna, rappresenta una positiva opportunità per rendere flessibile l’organizzazione aziendale nella prospettiva di mantenere l’occupazione, specialmente in situazioni di crisi. Quanto alla disciplina del contratto a tutele crescenti, osserva che tale contratto non è altro che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la cui disciplina viene modificata solo in relazione alla disciplina applicabile in caso di licenziamento, rimanendo vigenti tutte le altre garanzie previste nei confronti del lavoratore. Piuttosto che ragionare circa la natura del contratto a tutele crescenti, che ritiene indubbia, giudica opportuno discutere di interventi concreti, che rendano strutturali gli sgravi contributivi, previsti attualmente solo per tre anni. Rilevato che l’ipotesi del licenziamento dei lavoratori in vista di una loro riassunzione con il contratto a tutele crescenti è comunque già vietata dalla legge, invita i gruppi a evitare di appesantire la disciplina dei contratti con eccessivi vincoli, al fine di evitare che si diffonda una sfiducia tra le imprese che potrebbe nuocere alla creazione di nuovi posti di lavoro.
Walter RIZZETTO (Misto-AL), intervenendo per una precisazione, ribadisce che il suo orientamento non è pregiudizialmente critico rispetto alla riforma in discussione, pur segnalando che i provvedimenti in discussione presentano taluni elementi di criticità, peraltro sottolineati anche dai soggetti auditi nel corso dell’esame. Pur non potendo che esprimere condivisione rispetto a uno strumento contrattuale che generi nuova occupazione, fa notare che i suoi rilievi si sono concentrati sulla necessità di rendere certo e strutturale l’intervento normativo previsto, al fine di evitare comportamenti opportunistici ai danni dei lavoratori. Giudica necessario, pertanto, ragionare con attenzione sul tema dell’effettiva stabilizzazione dei rapporti di lavoro, rafforzando i meccanismi di controllo a garanzia dei lavoratori.
Luisella ALBANELLA (PD) intervenendo sul tema del demansionamento, in vista di una più puntuale attuazione dei principi contenuti nella legge delega, ritiene opportuno individuare adeguate garanzie nei confronti del lavoratore, che rappresenta la parte debole del rapporto di lavoro, anche attraverso un’adeguata partecipazione delle organizzazioni sindacali. Dopo aver dichiarato di ritenere necessaria una estensione temporale degli sgravi contributivi previsti per incentivare il contratto a tutele crescenti, giudica opportuno che la Commissione stimoli il Governo ad un ulteriore sforzo in tema di semplificazione delle fattispecie contrattuali precarie, che, a suo avviso, sono rimaste sostanzialmente inalterate.
Marco MICCOLI (PD) fa notare che l’obiettivo del suo gruppo è quello di assicurare il rispetto della filosofia della legge delega, proponendo modifiche al testo che ne assicurino la coerenza e l’armonia rispetto ai principi e ai criteri direttivi, che sono volti a favorire rapporti di lavoro stabili. Giudica legittimo, in tal senso, proporre un intervento sul contratto a tempo determinato, che preveda, ad esempio, una sua conversione a rapporto a tempo indeterminato, nel caso in cui si superino certi limiti percentuali previsti dalla legge. Per la medesima ragione, ritiene condivisibile la volontà di regolamentare con maggiore precisione la materia del demansionamento al fine di favorirne un’applicazione corretta e connaturata alla sua natura di strumento teso al mantenimento dell’occupazione, nel rispetto delle esigenze delle imprese, evitando abusi ai danni dei lavoratori.
Giorgio PICCOLO (PD), intervenendo per una precisazione, dopo aver dichiarato di conoscere bene gli effetti dell’applicazione dell’istituto del demansionamento, osserva che con il suo intervento ha inteso semplicemente sottolineare l’esigenza di scongiurare il rischio di abusi di tale strumento, legandone l’utilizzo ai casi di effettiva ristrutturazione aziendale e prevedendo adeguate garanzie nei confronti del lavoratore.
Sergio PIZZOLANTE (AP), intervenendo per una precisazione, ritiene non sia questo il momento di anticipare valutazioni sugli effetti della normativa introdotta dal Governo, che peraltro, secondo i dati più recenti, sta favorendo una netta inversione di tendenza nel settore dei rapporti a tempo indeterminato. Giudica opportuno, piuttosto, favorire l’azione dell’Esecutivo, non intralciandola con vincoli normativi che si ritiene, peraltro, di introdurre presupponendo aprioristicamente la malafede dei datori di lavoro. Fa notare che i datori di lavoro – salvo casi isolati che sarebbero comunque già sanzionabili – hanno tutto l’interesse ad investire sul capitale umano a lunga scadenza e non trarrebbero alcun beneficio nel creare ad arte una situazione di crisi aziendale con il solo fine di dar luogo a licenziamenti e beneficiare di sgravi fiscali.
Cesare DAMIANO, presidente183 del 2014. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento ad altra seduta. , osserva che per una piena valutazione degli effetti dell’intervento del Governo occorrerà attendere gli esiti del monitoraggio previsto dalla legge n.
La seduta termina alle 16.
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 12 maggio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.
La seduta comincia alle 13.55.
Schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.
157. Atto n.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 maggio 2015.
Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni.
158. Atto n.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 maggio 2015.
Cesare DAMIANO, presidente, segnala che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso il prescritto parere sul provvedimento e che, conseguentemente, la presidente della Camera ha rappresentato che la Commissione potrà concluderne l’esame, concordando con il Governo i termini per l’espressione del parere. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 12 maggio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.
La seduta comincia alle 14.
Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.
C. 3008, approvata dal Senato, e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Antimo CESARO (SCpI), relatore, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere alla II Commissione sul testo del progetto di legge «anticorruzione», approvato al Senato al termine di un lungo e approfondito esame. Rileva che la discussione svolta presso l’altro ramo del Parlamento ha portato all’elaborazione di un provvedimento volto a contrastare i fenomeni corruttivi con un intervento duplice, teso, da un lato, a un rafforzamento della repressione dei reati contro la pubblica amministrazione e della lotta alle associazioni di tipo mafioso e, dall’altro, 190, e disposizioni penali in materia di società e di consorzi. Più in particolare, con riferimento al Capo I, che si compone degli articoli da 1 a 8, fa notare che l’articolo 1 modifica il codice penale per inasprire sia le pene principali sia quelle accessorie previste per i delitti commessi dal pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione. Per quanto riguarda gli aspetti più direttamente riferibili a materie di competenza della Commissione, segnala che la lettera al potenziamento del quadro sanzionatorio per i delitti concernenti le false comunicazioni sociali. In proposito, ritiene opportuno sottolineare che, come si è rilevato anche nel corso dell’esame in sede referente, il contrasto ai fenomeni corruttivi tanto nel settore pubblico quanto in quello privato non rappresenta solo un obiettivo rilevante ai fini del contrasto all’illegalità ma, come evidenziato più volte anche in sede internazionale, assume carattere strategico anche ai fini della competitività della nostra economia. Passando a un più puntuale esame delle disposizioni del provvedimento, segnala preliminarmente che esso si compone di dodici articoli, suddivisi in due capi, che, come si è anticipato, recano rispettivamente disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e alla legge 6 novembre 2012, n. a) del comma 1 interviene sull’articolo 32-ter del codice penale relativo alla pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, cioè al divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, previsto in relazione alla condanna per uno dei delitti indicati nell’articolo 32-quaterdel codice penale, se «commessi in danno o in vantaggio di un’attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa. Attualmente si prevede che tale incapacità non possa avere durata inferiore a un anno, né superiore a tre anni, mentre il disegno di legge in esame innalza a cinque anni tale termine massimo. La successiva lettera b) modifica l’articolo 32-quinquies del codice penale, che disciplina i casi nei quali alla condanna consegue l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente pubblico. L’estinzione del rapporto di lavoro deriva oggi dalla condanna alla reclusione non inferiore a tre anni per i delitti di peculato, concussione, corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, ovvero corruzione di persona incaricata di pubblico servizio. La riforma abbassa a due anni di reclusione il limite minimo previsto per la condanna che determina la cessazione del rapporto di lavoro. La lettera c) del comma 1 interviene, invece, sulla pena accessoria della sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte, prevista dall’articolo 35 del codice penale in caso di condanna per una contravvenzione, aumentandone la durata minima da 15 giorni a tre mesi e la durata massima da due anni a tre anni. Le successive lettere del comma 1 intervengono, poi, sulle pene edittali previste per i delitti contro la pubblica amministrazione al fine di rafforzarne la repressione. In particolare, si incrementano le pene per il peculato, le diverse fattispecie di corruzione, l’induzione indebita a dare o promettere utilità, introducendo altresì una attenuante per i casi di ravvedimento operoso.
Osserva, poi, che l’articolo 2 modifica l’articolo 165 del codice penale, relativo agli obblighi cui deve sottostare il condannato per potere accedere all’istituto della sospensione condizionale della pena, subordinandone la concessione, nel caso di alcuni delitti contro la pubblica amministrazione, alla riparazione pecuniaria nei confronti dell’amministrazione lesa.
Segnalato che il successivo articolo 3 prevede che il reato di concussione possa essere ascritto non solo ai pubblici ufficiali, ma anche agli incaricati di pubblico servizio, rilevo che l’articolo 4 introduce nel codice penale il nuovo articolo 323-quater, stabilendo in caso di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione l’obbligo per il colpevole di provvedere alla riparazione pecuniaria nei confronti dell’amministrazione lesa.
163 del 2006. Il comma 2 introduce ulteriori obblighi di informazione nei confronti della medesima Autorità, relativi, da un lato, alla fornitura da parte della stazione appaltante di specifiche informazioni riferite agli appalti e, dall’altro, alla comunicazione da parte del giudice amministrativo di ogni informazione o notizia emersa nel corso di un giudizio in materia di affidamento di contratti pubblici dalle quali si evidenzino condotte o atti in contrasto con le regole della trasparenza. Rileva che l’articolo 5 inasprisce le pene per il delitto di associazione mafiosa, mentre l’articolo 6 torna ad incidere sui delitti contro la pubblica amministrazione, prevedendo che per taluni di essi l’accesso al patteggiamento sia subordinato alla restituzione del prezzo o del profitto conseguito. Fa notare che l’articolo 7 introduce, poi, l’obbligo per il pubblico ministero di dare notizia al Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione dell’esercizio dell’azione penale, in relazione a specifici delitti contro la pubblica amministrazione. Segnala, inoltre, che l’articolo 8 introduce modifiche alla cosiddetta «legge Severino», attribuendo, al comma 1, all’Autorità nazionale anticorruzione anche l’esercizio della vigilanza e del controllo sui contratti esclusi parzialmente o completamente dall’ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001, relativo alla responsabilità amministrativa Fa presente, da ultimo, che il Capo II del provvedimento, composto dagli articoli da 9 a 12, reca disposizioni penali in materia societaria. In particolare, gli articoli 9, 10 e 11 riformano la disciplina codicistica in materia di falso in bilancio, introducendo una distinzione tra la disciplina applicabile alle società non quotate e quella riferita alle società quotate e prevedendo, per queste ultime, una fattispecie attenuata del delitto e un caso di non punibilità per lieve entità dell’illecito. Rileva, infine, che l’articolo 12 coordina il contenuto del decreto legislativo n. delle persone giuridiche, alla nuova disciplina del falso in bilancio, rivedendo parzialmente anche la misura delle pene pecuniarie. Nell’anticipare un orientamento favorevole sul provvedimento, si riserva di formulare una proposta di parere anche alla luce di eventuali sollecitazioni che dovessero emergere dal dibattito.
Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento ad altra seduta.
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.
C. 3055 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Giorgio PICCOLO (PD), relatore, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere alla III Commissione sul disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell’Accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010, già approvato dal Senato.
Rileva, in via preliminare, che l’Accordo in esame, in linea con i principi dell’Organizzazione mondiale del commercio, prevede la creazione di una zona di libero scambio fra l’Unione europea, i suoi Stati membri e la Corea del Sud, da realizzarsi attraverso la rimozione della quasi totalità degli ostacoli tariffari e non tariffari fra le aree economiche, l’adeguamento di standard e la regolamentazione di importanti settori strategici, quali quelli farmaceutici, automobilistici e di elettronica di consumo. L’Accordo punta altresì a liberalizzare i rispettivi mercati nei settori dei servizi e degli investimenti, a stabilire un impegno delle parti per la tutela della proprietà intellettuale, per l’apertura del mercato degli appalti pubblici, la concorrenza e gli aiuti di Stato. Fa notare che l’Accordo, sottoscritto nell’ottobre del 2010, dopo un lungo negoziato, è già entrato in vigore in via provvisoria nel luglio del 2011 per i settori di esclusiva competenza dell’Unione europea, secondo le regole di quell’ordinamento. L’Accordo si compone di quindici capi, ciascuno dei quali suddiviso in articoli, e di tre protocolli, dedicati alla definizione dei prodotti originari, alla cooperazione amministrativa e alla cooperazione culturale, nonché di numerosi allegati relativi ai singoli capitoli.
Passando a una disamina sommaria del contenuto dell’Accordo, fa notare che il Capo 1 reca gli obiettivi e le definizioni generali, il Capo 2 interviene nell’ambito delle norme sul trattamento nazionale e l’accesso al mercato delle merci, il Capo 3 reca misure di difesa commerciale, il Capo 4 riguarda la materia degli ostacoli tecnici al commercio, il Capo 5 reca misure sanitarie e fitosanitarie. Osservo, quindi, che il Capo 6 interviene nell’ambito del regime doganale e della facilitazione degli scambi commerciali, il Capo 7 riguarda la materia del commercio di servizi, dello stabilimento e del commercio elettronico, il Capo 8 riguarda i pagamenti e i movimenti di capitale, il Capo 9 concerne gli appalti pubblici, il Capo 10 reca misure in materia di proprietà intellettuale. Fa notare, inoltre, che il Capo 11 concerne la materia della concorrenza, il Capo 12 interviene in materia di trasparenza, il Capo 13 riguarda la materia del commercio e dello sviluppo sostenibile, il Capo 14 riguarda la risoluzione delle controversie, mentre il Capo 15 reca disposizioni istituzionali, generali e finali. Il disegno di legge di ratifica ed esecuzione consta, invece, di quattro articoli che riguardano l’autorizzazione alla ratifica, l’ordine di esecuzione, la copertura finanziaria dei relativi oneri (valutabili in circa 24.000 euro, a decorrere dal 2015) e l’entrata in vigore del testo. Tra le parti di maggiore interesse per la XI Commissione, segnala, anzitutto, che, nell’ambito del Capo 1, all’articolo 1.1, tra gli obiettivi dell’Accordo viene indicata la promozione degli investimenti diretti esteri che deve avvenire senza l’abbassamento o la riduzione degli standard in materia di ambiente, lavoro o salute e sicurezza sul lavoro nell’applicazione e nel rispetto delle legislazioni delle parti in materia di ambiente e di lavoro. Sottolinea, quindi, che, nell’ambito del Capo 7, sezione A, all’articolo 7.1, paragrafo 5, si stabilisce che le norme del medesimo Capo 7 – riguardanti la progressiva liberalizzazione reciproca del commercio dei servizi e dello stabilimento e per la cooperazione in materia di commercio elettronico – non si applicano alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una delle parti né alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l’occupazione a titolo permanente. Rileva, inoltre, che, nell’ambito del medesimo Capo 7, con riferimento alla sezione D, relativa alla presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali, all’articolo 7.17, paragrafo 1, si richiamano le misure adottate dalle parti in materia di ingresso e soggiorno temporaneo nel loro territorio di personale chiave, laureati in tirocinio, venditori di servizi alle imprese, fornitori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 7.1 paragrafo 5. Si specificano quindi, al paragrafo 2 le nozioni di personale chiave – ovvero personale responsabile della creazione o del controllo, dell’amministrazione e del funzionamento appropriati di uno stabilimento, alla dipendenze di una persona giuridica di una parte che non sia un’organizzazione senza fine di lucro – di visitatori per motivi professionali, di dirigenti, di personale specializzato, di laureati in tirocinio, di venditori di servizi alle imprese, di fornitori di servizi contrattuali, di professionisti indipendenti. Osserva, quindi, che l’articolo 7.18, paragrafo 1, riguarda nello specifico l’ingresso e il soggiorno temporanei del personale chiave e dei laureati in tirocinio, limitati a un periodo massimo di tre anni nel caso del personale trasferito all’interno di una società, 90 giorni nell’arco di dodici mesi per i visitatori per motivi professionali e un anno per i laureati in tirocinio, prevedendo al paragrafo 2 che le parti si astengono dal mantenere in vigore o adottare misure che limitano il numero totale di persone fisiche che un investitore può trasferire come personale chiave o laureati in tirocinio in un determinato settore nonché misure che costituiscono limitazioni discriminatorie. Fa presente, quindi, che l’articolo 13.4, nell’ambito del Capo 13 in materia di commercio e sviluppo sostenibile, concerne le norme e gli accordi multilaterali in materia di lavoro, stabilendo, al paragrafo 1, che le parti riconoscono il valore della cooperazione internazionale e degli accordi internazionali in materia di occupazione e di lavoro come risposta della comunità internazionale alle sfide e alle opportunità economiche, occupazionali e sociali derivanti dalla mondializzazione. Ai sensi del paragrafo 2, le parti riaffermano l’impegno, assunto in base alla Dichiarazione ministeriale del 2006 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sulla piena occupazione e il lavoro dignitoso, a riconoscere l’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti come elemento chiave dello sviluppo sostenibile per tutti i Paesi e come obiettivo prioritario della cooperazione internazionale e di promuovere a tal fine lo sviluppo del commercio internazionale. Il paragrafo 3 prevede poi che le parti, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla loro adesione all’OIL e dalla Dichiarazione dell’OIL sui principi e i diritti fondamentali al lavoro e ai suoi seguiti, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua 86a sessione nel 1998, si impegnano a rispettare, promuovere e realizzare, nelle loro leggi e prassi i principi su cui si basano i diritti fondamentali, ossia libertà di associazione e riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva (lettera a)), eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio (lettera b)), abolizione effettiva del lavoro infantile (lettera c)), eliminazione delle discriminazioni in materia di impiego e professioni (lettera d)). Le parti, inoltre, riaffermano il loro impegno ad attuare effettivamente le convenzioni dell’OIL che la Corea e gli Stati membri dell’Unione europea hanno rispettivamente ratificato e si adoperano assiduamente per ratificare le convenzioni fondamentali dell’OIL e le altre convenzioni classificate dall’OIL come convenzioni aggiornate. Osserva poi che l’articolo 13.7 interviene in materia di mantenimento dei livelli di protezione nell’applicazione e nell’esecuzione di leggi, regolamenti o norme, da parte di ciascuna delle parti, in materia di ambiente e lavoro. In conclusione, preso atto del contenuto dell’Accordo e apprezzata la sua finalità, soprattutto per quanto concerne gli ambiti di più diretta competenza, ritiene che vi siano le condizioni per l’espressione di un parere favorevole. Si dichiara, comunque, disponibile a valutare eventuali osservazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito.
Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento ad altra seduta.
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2014.
Articolo aggiuntivo C. 2977 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l’esame dell’articolo aggiuntivo 15.01, riferito al disegno di legge europea 2014, rinviato nella seduta del 6 maggio 2015.
Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che nella precedente seduta la relatrice ha svolto un intervento introduttivo. Chiede, quindi, alla relatrice se abbia formulato una proposta di parere.
Anna GIACOBBE (PD), relatrice, fa presente di aver predisposto una proposta di parere alla luce degli approfondimenti svolti con il coinvolgimento anche delle competenti strutture ministeriali. Ne illustra, quindi, il contenuto, raccomandandone l’approvazione.
La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
Nuovo testo C. 2994 Governo e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 maggio 2015.
Cesare DAMIANO, presidente, avverte che è stato trasmesso il testo risultante dall’esame degli emendamenti.
Antonella INCERTI (PD), relatrice, fa presente che la Commissione di merito, in sede di esame degli emendamenti, ha apportato significative modifiche al testo originariamente trasmesso per il parere, intervenendo anche sulle disposizioni che incidono su materie rientranti nell’ambito delle competenze della XI Commissione. Soffermandosi, quindi, esclusivamente sulle parti modificate di più stretta pertinenza della Commissione, con riferimento all’articolo 2, che interviene in materia di autonomia scolastica e offerta formativa, fa notare che sono state apportate diverse modifiche tese ad estendere l’elenco degli obiettivi formativi individuati come prioritari in vista dell’individuazione del fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia da parte delle istituzioni scolastiche, tra cui rientra, secondo la lettera q-bis) del comma 3, la definizione di un sistema di orientamento che renda consapevoli delle scelte scolastiche effettuate e dei possibili 263 del 2012, che ha ridefinito l’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti compresi i corsi serali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, al fine di innalzare i livelli di istruzione degli adulti e potenziare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, promuovere l’occupabilità e la coesione sociale, contribuire a contrastare il fenomeno dei NEET, favorire la conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri adulti e sostenere i percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena. 275, è predisposto da ogni istituzione scolastica, con la partecipazione di tutte le sue componenti; tale piano, inoltre, non risulta più elaborato dai dirigenti scolastici, ma dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi e delle scelte di gestione e amministrazione definiti dal dirigente scolastico, che a tal fine tiene conto, tra l’altro, delle proposte formulate dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è approvato dal consiglio di circolo o d’istituto. Sempre nell’ambito dei profili di maggiore attinenza alle competenze della Commissione, osserva, inoltre, che il nuovo comma 11 dell’articolo 2 prevede che tale Piano triennale dell’offerta formativa assicuri l’attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parità di genere, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni. Fa notare poi che il nuovo comma 16 prevede che per l’insegnamento della lingua inglese, della musica e dell’educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati, nell’ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all’insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all’insegnamento anche di altri gradi di istruzione in qualità di specialisti ai quali è assicurata una specifica formazione nell’ambito del Piano Nazionale di cui all’articolo 10, comma 4. Rileva, quindi, che è stato introdotto il comma 19, che prevede la modifica e l’aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica n. sbocchi professionali dei percorsi intrapresi. Al comma 7, come riformulato, si prevede altresì che l’Ufficio scolastico regionale individui la dotazione organica complessiva delle istituzioni scolastiche che ad esso fanno capo e la comunichi a ciascuna per la realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa. Quest’ultimo, ai sensi del nuovo comma 8, è predisposto dalle istituzioni scolastiche entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento e contiene anche la programmazione della attività formative per il personale docente e ATA e la definizione delle occorrenti risorse finanziarie. Il piano può comunque essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre. Importanti modifiche sono state apportate proprio al piano triennale dell’offerta formativa che, ai sensi del nuovo comma 10, che modifica l’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
Fa notare poi, con riferimento all’articolo 3, in materia di percorso formativo degli studenti, che sono state apportate talune modifiche che hanno riguardato il curriculum dello studente. È stato quindi aggiunto un comma 6, secondo il quale viene disposto che le attività e i progetti di orientamento scolastico e per l’accesso al lavoro sono sviluppati con modalità che possano sostenere anche eventuali problematiche riguardanti gli studenti di origine straniera.
Anche l’articolo 4, che presenta diversi aspetti di competenza della Commissione, è stato sottoposto a rilevanti modifiche. Premesso che, al comma 1, primo periodo, si è precisato che i percorsi di alternanza scuola-lavoro nell’ultimo triennio degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado siano finalizzati, oltre che all’incremento delle opportunità di lavoro per gli studenti, anche all’incremento delle loro capacità di orientamento, in linea con quanto previsto dal comma 8, al comma 2, è stato quindi sostituito il riferimento agli enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico e culturale con quello a musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistici e musicali. Al comma 3 è stato inserito, con riferimento alla previsione di svolgimento dell’alternanza durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, un riferimento al rispetto del programma formativo e alle relative modalità di verifica. Sempre al comma 3, è stato aggiunto un secondo periodo che prevede che il percorso di alternanza scuola-lavoro possa svolgersi anche all’estero, per favorire contestualmente l’acquisizione di una lingua straniera. È stato quindi modificato il comma 4, prevedendo che la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro deve prevedere, in particolare, la possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso seguito con il proprio indirizzo di studio. Una modifica di particolare interesse per la Commissione è quella che ha previsto la soppressione del comma 6, che prev158 – attualmente all’esame delle Commissioni XI e 11 183 del 2014 – atto del Governo n. edeva la possibilità, a partire dall’anno successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento, che gli studenti, a partire dal secondo anno della scuola secondaria di secondo grado, svolgessero periodi di formazione in azienda attraverso la stipulazione di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. Il Governo, infatti, ha convenuto sull’esigenza di affrontare la questione dell’estensione dell’apprendistato nell’ambito del ciclo di istruzione di secondo grado all’interno del provvedimento di attuazione della legge delega n.a 77 del 2005, in base al quale i percorsi in alternanza sono oggetto di verifica e valutazione da parte dell’istituzione scolastica o formativa. di Camera e Senato, che interviene anche sulla materia dell’apprendistato. Un’ulteriore modifica ha poi riguardato il comma 7, laddove, tra i soggetti con i quali il dirigente scolastico può stipulare convenzioni per l’attivazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, sono stati aggiunti gli istituti e i luoghi in cui si svolgono arti performative. A tale comma è stato aggiunto, poi, un terzo periodo, prevedendosi che al termine di ogni anno scolastico il dirigente scolastico rediga una scheda di valutazione sulle strutture con le quali ha stipulato una convenzione. Si tratta di una previsione che, con qualche specifica, ribadisce quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n.
33 del 2015, con specifico riguardo alle PMI innovative, che a loro volta sono tenute ad iscriversi ad una apposita sezione speciale del registro delle imprese. È stato quindi aggiunto un comma 10 che intende favorire una maggiore integrazione fra i percorsi di istruzione secondaria di secondo grado e i percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale. 3 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. Il nuovo comma 8 poi prevede la costituzione, a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 – presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico – del registro nazionale per l’alternanza scuola lavoro, articolato in: un’area aperta, consultabile gratuitamente, che contiene l’elenco delle imprese e degli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza scuola-lavoro, con i relativi dati riguardanti il numero di studenti ammissibili e i periodi in cui è possibile svolgere l’alternanza; una ulteriore sezione speciale del Registro delle imprese, alla quale le imprese disponibili all’alternanza scuola lavoro hanno l’obbligo di iscriversi, con lo scopo della condivisione di ulteriori informazioni relative alle imprese stesse. Si dispone, inoltre, l’applicazione alle imprese disponibili all’alternanza scuola lavoro, ove compatibili, di alcune delle disposizioni previste dal decreto-legge n.
Segnalo che il nuovo articolo 6, che interviene in materia di istituti tecnici superiori, prevede l’assegnazione agli ITS, a decorrere dal 2016, di una quota premiale – che viene ora fissata in misura non inferiore al 30 per cento del Fondo per l’istruzione e la formazione tecnica superiore – in relazione al numero dei diplomati e al tasso di occupabilità a 12 mesi, da destinare all’attivazione di nuovi percorsi.
Anche l’articolo 7, che corrisponde all’articolo 5 del precedente testo e incide nel campo dell’innovazione digitale e della didattica laboratoriale, è stato sottoposto a significative modifiche, tra le quali segnalo quelle al comma 3, lettera d), laddove è stato inserito un riferimento alla formazione dei docenti per lo sviluppo della cultura digitale, in linea con la raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 che include la competenza digitale fra le otto competenze chiave, ossia le competenze di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. È stato quindi aggiunto il comma 5, in base al quale le scuole possono individuare, nell’ambito dell’organico, il personale ATA cui affidare il coordinamento del contesto amministrativo e informatico delle attività del Piano nazionale scuola digitale. Segnala, quindi, le modifiche al comma 6, tra le quali quelle che aggiungono gli enti pubblici, oltre che gli enti locali, nonché le Camere di commercio, industria, agricoltura fra i soggetti che possono partecipare, anche in qualità di cofinanziatori, alla costituzione, presso le scuole, di laboratori territoriali per l’occupabilità. Inoltre, è stato inserito, in relazione all’orientamento della didattica dei laboratori territoriali per l’occupabilità, ai settori strategici del Made in Italy, un riferimento alla vocazione culturale e sociale, oltre che produttiva, di ogni territorio.
Tra le diverse modifiche apportate all’articolo 8, che corrisponde all’articolo 6 del testo originario, recante disposizioni in materia di composizione e consistenza dell’organico dell’autonomia, si segnalano quelle di cui al comma 3, in base al quale il riparto della dotazione organica tra le regioni è effettuato sulla base del numero delle classi, per quanto attiene ai posti comuni, e sulla base del numero degli alunni per quanto attiene ai posti del potenziamento. Si tiene conto della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. Il riparto dovrà altresì considerare il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale. Segnala, quindi, le modifiche al comma 4, che, confermando che i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti (e non più in albi) territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso, tipologie di posti, dispone che l’ampiezza degli stessi ambiti è definita entro il 31 marzo 2016 dagli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sentiti le regioni e gli enti locali. Il nuovo comma 5 prevede che per l’anno scolastico 2015/2016, gli ambiti hanno estensione provinciale, mentre il nuovo comma 6 prevede che l’organico dell’autonomia sia ripartito fra gli ambiti territoriali con decreto del direttore dell’ufficio scolastico regionale. Segnala, quindi, che è stato aggiunto il comma 10 che, al fine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche, prevede che l’istruttoria sugli atti relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale della scuola nonché degli ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica, può essere svolta dalla rete di scuole in base a specifici accordi. È stato poi aggiunto il comma 11, che, relativamente ai docenti già assunti a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della legge, dispone che gli stessi conservano la titolarità presso la scuola di appartenenza. Si prevede, inoltre, che i docenti che ris ultano in esubero o in soprannumero nell’anno scolastico 2016/2017 presentino domanda per l’attribuzione ad un ambito territoriale. Infine, tale comma dispone che, dall’anno scolastico 2016/2017, la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera fra gli ambiti territoriali. Segnala, quindi, che è stato aggiunto il comma 14 che prevede che nella ripartizione dell’organico, si tiene conto delle esigenze delle scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia. Per tali scuole, sia il numero dei posti comuni sia quello dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa sono determinati a livello regionale nonché, ai sensi delle disposizioni vigenti, separato e distinto dall’organico regionale complessivo.
Quanto all’articolo 9 – che nel testo originario corrisponde all’articolo 7 – in materia di competenze del dirigente scolastico, gli elementi di maggiore novità sono costituiti dal chiarimento che la proposta di incarico da parte del dirigente scolastico è rivolta ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento e dall’introduzione, a tal fine, della presentazione di candidature da parte degli stessi docenti. Tra le diverse modifiche segnala che il nuovo comma 2 individua il criterio per la proposizione di incarichi ai docenti da parte del dirigente scolastico ai fini della copertura dei posti della scuola. Inoltre, si dispone che il personale docente può essere utilizzato in classi di concorso diverse da quelle per le quali è abilitato, purché possegga titoli di studio e competenze professionali e abbia seguito percorsi formativi coerenti con gli insegnamenti richiesti. Segnala, quindi, che il nuovo comma 3, lettera b), dispone che gli incarichi sono conferiti con modalità che valorizzino il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e introduce, a tal fine, anche la possibilità di svolgere colloqui. Rispetto al testo originario, non è più presente il riferimento alla pubblicità della motivazione a fondamento della proposta di incarico. Inoltre, il comma 3, lettera c), prevede che l’incarico sia conferito con l’accettazione della proposta da parte del docente e che spetta a quest’ultimo, in caso di proposte plurime, scegliere, fermo restando l’obbligo di accettarne almeno una. All’Ufficio scolastico regionale spetta intervenire nel caso di inerzia dei dirigenti scolastici nella individuazione dei docenti, assegnando d’ufficio questi ultimi alle scuole, nonché assegnare l’incarico ai docenti che non abbiano ricevuto alcuna proposta. Fa notare, poi, che, sempre nell’ambito dell’articolo 9, è stato aggiunto il comma 6, che riprende, con variazioni, il terzo periodo del comma 3 dell’articolo 6 del testo del testo originario. In particolare, si conferma che il dirigente scolastico utilizza il personale docente dell’organico dell’autonomia per la copertura delle supplenze temporanee fino a 10 giorni, ma capovolgendo il riferimento al trattamento economico relativo a tale evenienza: in particolare, mentre il testo originario del disegno di legge prevedeva che il trattamento stipendiale fosse integrato se il docente è impiegato in un grado di istruzione superiore, il comma 6 dispone che il docente utilizzato per supplenze temporanee in un grado di istruzione inferiore conserva il trattamento stipendiale del grado di appartenenza. Scompare, invece, il riferimento ai docenti dell’organico dell’autonomia per la copertura dei posti vacanti e disponibili, presente nel quarto periodo del comma 3 dell’articolo 6 del testo originario.
Passando a esaminare le modifiche all’articolo 10 – che corrisponde all’articolo 8 del testo del disegno di legge iniziale segnala quelle apportate al comma 2, lettera b), che riferiscono l’iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento alla data di entrata in vigore della legge, anziché alla data di scadenza per la presentazione della domanda di assunzione nell’ambito del piano straordinario. Segnala, quindi, le modifiche apportate al comma 10, primo periodo, che dispongono che, per la scuola primaria, le graduatorie di merito del concorso pubblico del 2012 e le graduatorie ad esaurimento del personale docente continuano ad avere efficacia e non la perdono più, a decorrere dal 1o settembre 2015, come continua invece a essere previsto per i gradi di istruzione della scuola secondaria. Il comma 12 reca disposizioni riguardanti un piano straordinario di mobilità avviato per l’anno scolastico 297 del 1994, si dispone che: i concorsi per titoli ed esami sono nazionali e banditi su base regionale, e non più indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili o che si renderanno tali nel triennio; il numero di posti messi a concorso tiene conto del fabbisogno espresso dalle scuole nei piani triennali dell’offerta formativa; il Ministero può disporre l’aggregazione territoriale dei concorsi in ragione dell’esiguo numero di posti conferibili, e non più dell’esiguo numero dei candidati; possono accedere alle procedure concorsuali esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all’insegnamento; per il personale educativo e per gli insegnanti tecnico pratici continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l’accesso alle relative procedure concorsuali; per la partecipazione ai concorsi è dovuto un diritto di segreteria il cui ammontare è stabilito nei relativi bandi; il numero degli idonei non vincitori non può superare il 10 per cento del numero dei posti banditi; le graduatorie dei concorsi hanno validità al massimo triennale, con decorrenza dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione, ma perdono comunque efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo. Si dispone, inoltre, che conseguono la nomina i candidati che si collocano una posizione utile in relazione al numero di posti messi a concorso, scomparendo, dunque, il riferimento ai «posti eventualmente disponibili». Tale concetto ritorna anche nella nuova previsione secondo cui «i vincitori del concorso scelgono, nell’ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli messi a concorso nella 297 del 1994. Nuove disposizioni concernenti l’indizione e lo svolgimento dei concorsi sono contenute nello stesso comma 13 e nei commi da 14 a 16. In particolare, anche apportando modifiche testuali all’articolo 400 del decreto legislativo n. 2016-2017 su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015. Al comma 13 è stato previsto che per il personale docente della scuola dell’infanzia e primaria e per il personale educativo continua ad applicarsi, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento, la disposizione secondo cui l’accesso ai ruoli ha luogo per il 50 per cento mediante concorsi per titoli ed esami e per il restante 50 per cento attingendo alle graduatorie ad esaurimento, ai sensi dell’articolo 399, comma 1, del decreto legislativo n. regione», e non più «fra quelli disponibili nella regione. È stato aggiunto poi il comma 17 che prevede, entro il 1o ottobre 2015, l’indizione di un concorso per titoli ed esami per il personale docente delle istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura dei posti vacanti e disponibili o che si rendano tali nel triennio 2016-2019 nell’organico dell’autonomia. Stabilisce, inoltre, sin da subito che nel predetto bando è attribuito un maggior punteggio ai seguenti titoli: abilitazione all’insegnamento; servizio prestato a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche ed educative statali, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni.
297 del 1994 nella valutazione del periodo di formazione e prova ed eliminando la possibilità di prevedere verifiche e ispezioni in classe. In particolare, il comma 3, come riformulato, dispone che il dirigente scolastico – a cui il testo del disegno di legge affida la valutazione del periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo – debba sentire, a tal fine, il Comitato indicato. Conseguentemente, elimina il coinvolgimento del collegio dei docenti e del consiglio di istituto. Sottolinea, quindi, le modifiche ai commi 3 e 4 dell’articolo 11 – corrispondente all’articolo 9 del testo iniziale – in materia di periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, laddove si prevede il coinvolgimento del Comitato di valutazione dei docenti di cui all’articolo 11 del decreto legislativo n.
Tra le modifiche all’articolo 12 – corrispondente all’articolo 10 del testo iniziale – in materia di Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e di Piano nazionale di formazione, segnala quelle al comma 1 che dispongono che la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente può essere utilizzata anche per l’iscrizione a corsi di studio universitari inerenti al profilo professionale (corsi di laurea, corsi di laurea magistrale o specialistica, corsi di laurea a ciclo unico) e per l’iscrizione a corsi post lauream 297 del 1994, relativo al Comitato per la valutazione dei docenti, a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione della legge. o master inerenti al profilo professionale. Segnala, quindi, che sono state apportate modifiche al comma 4, dedicato alla formazione in servizio dei docenti, collocando esplicitamente la stessa formazione nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente. Quanto alle modifiche all’articolo 13, che nel testo originario corrispondeva all’articolo 11, in materia di valorizzazione del merito del personale docente, segnala quelle al comma 1, in base alle quali si prevede che il fondo per la valorizzazione del merito del personale docente sia ripartito a livello territoriale e fra le scuole considerando, oltre alla dotazione organica dei docenti, anche i fattori di complessità delle stesse scuole e delle aree a maggiore rischio educativo. Si prevede poi, in base alle modifiche apportate al comma 2, che la quota del fondo per la valorizzazione del merito del personale docente attribuita alla scuola sia assegnata dal dirigente scolastico sulla base dei criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti – anziché sentito il Consiglio di istituto – ed effettuando una motivata valutazione. Rileva, quindi, che, sempre nell’ambito dell’articolo 13, è stato aggiunto il comma 4, che prevede la sostituzione dell’articolo 11 del decreto legislativo n.
Le modifiche all’articolo 14 – corrispondente all’articolo 12 del testo iniziale – in materia di limite di durata dei contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili e di Fondo per il risarcimento, riguardano il comma 1, prevedendosi che il limite di durata dei contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili relativi al personale scolastico ed educativo – pari a 36 mesi, anche non continuativi – riguardi solo i contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.
448 del 1998. Segnala poi che è stato aggiunto all’articolo 15 – che nel testo originario corrisponde all’articolo 13 – in materia di comandi e distacchi di personale scolastico, il comma 2, che conferma anche per l’anno scolastico 2015/2016 il contingente di 300 unità di docenti e dirigenti scolastici collocati fuori ruolo per compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica, di cui l’amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi, in deroga al limite di 150 unità previsto dall’articolo 26, comma 8, primo periodo, della legge n.
Infine, tra le modifiche apportate all’articolo 23, segnalo la lettera b) del comma 2, che delega il Governo al riordino del sistema per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria. In particolare, a fronte della previsione del disegno di legge di includere il percorso abilitativo per l’insegnamento nella scuola secondaria all’interno di quello universitario, con superamento dell’attuale percorso di tirocinio formativo attivo, e di svolgere, all’interno del percorso abilitativo, un periodo di tirocinio professionale, si prevede l’accorpamento della fase della formazione iniziale con quella dell’accesso alla professione di docente nella scuola secondaria. Più specificamente, osserva che il percorso deve essere declinato secondo i seguenti principi e criteri direttivi: avvio di un sistema, a cadenza regolare, di concorsi nazionali per l’assunzione di docenti della scuola secondaria, riservato a chi possieda un diploma di laurea magistrale o, per le discipline artistiche e musicali, un diploma accademico di secondo livello, coerente con la classe disciplinare di concorso; definizione di ulteriori requisiti per l’accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle discipline concernenti metodologie e tecnologie didattiche, fermo restando il numero minimo di 36 crediti nelle medesime discipline; stipula con i vincitori di un contratto retribuito di formazione e apprendistato professionale a tempo determinato, di durata triennale; assegnazione dei vincitori ad una scuola o ad una rete di scuole; conseguimento, nel primo anno di contratto, di un diploma di specializzazione all’insegnamento secondario. Il diploma si consegue al termine di un corso istituito, anche in convenzione con scuole o reti di scuole, dalle università e dalle istituzioni AFAM. Il corso deve completare la preparazione nel campo della didattica delle discipline afferenti alla classe concorsuale di appartenenza, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica; determinazione di standard nazionali per la valutazione finalizzata al conseguimento del diploma di specializzazione e del periodo di apprendistato; effettuazione, nei due anni successivi al conseguimento del diploma di specializzazione, di tirocini formativi e graduale assunzione della funzione docente, anche per la sostituzione di docenti assenti presso la scuola o la rete di scuole alla quale si è assegnati; definizione del trattamento economico spettante durante il periodo di formazione e apprendistato professionale; alla conclusione del periodo di formazione e apprendistato professionale, valutato positivamente, sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato e conseguente applicazione della disciplina prevista dagli articoli 8 e 9 del provvedimento. Si stabilisce altresì che: il percorso descritto nei punti precedenti divenga gradualmente l’unico per accedere all’insegnamento nella scuola secondaria statale; sia introdotta una disciplina transitoria in relazione ai percorsi formativi e abilitanti e alla disciplina del reclutamento previsti attualmente; siano riordinate delle classi di laurea magistrale e delle classi «disciplinari di afferenza dei docenti» per assicurarne la coerenza con i concorsi; si provveda al riordino degli insegnamenti previsti nell’ambito della classe disciplinare di afferenza, secondo principi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando «l’accertamento della competenza nelle discipline insegnate»; si prevedano percorsi di formazione in servizio che integrino competenze disciplinari e pedagogiche dei docenti, consentendo l’attribuzione di insegnamenti anche in classi disciplinari affini. Un ulteriore criterio direttivo attiene alla previsione che il conseguimento del diploma di specializzazione costituisce titolo necessario per l’insegnamento nelle scuole paritarie.
Segnala, quindi, le modifiche al punto 7) della lettera c) del comma 2, laddove si aggiunge un ulteriore criterio direttivo, volto a prevedere l’obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), sull’assistenza di base e su aspetti organizzativi ed educativo-relazionali riferibili all’integrazione scolastica.
Nel segnalare come le modifiche introdotte nel corso dell’esame in sede referente abbiano migliorato in modo apprezzabile il testo iniziale del provvedimento, presenta una proposta di parere con una osservazione sul nuovo testo risultante dall’esame degli emendamenti, raccomandandone l’approvazione.
Cesare DAMIANO, presidente, avverte che i deputati del gruppo M5S hanno presentato una proposta alternativa di parere.
Roberto SIMONETTI (LNA) chiede alla relatrice se possa includere, nella propria proposta di parere, un richiamo all’esigenza di far rientrare nell’ambito del piano straordinario di assunzioni anche i docenti in possesso di abilitazione iscritti a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto. Fa notare, infatti, che, in base all’attuale lettera dell’articolo 10, tali soggetti sarebbero ingiustamente esclusi dal piano di assunzioni, pur avendo svolto finora un meritorio servizio a favore delle istituzioni scolastiche, e sarebbero obbligati a partecipare ad un concorso.
Silvia CHIMIENTI (M5S) condivide pienamente l’esigenza di estendere il piano di assunzioni anche nei confronti dei docenti abilitati iscritti a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto.
Antonella INCERTI (PD), alla luce di quanto emerso dal dibattito, presenta una nuova formulazione della sua proposta di parere, che intende recepire le osservazioni testé formulate, che giudica condivisibili.
Roberto SIMONETTI (LNA) preannuncia il suo voto di astensione sulla nuova versione della proposta di parere della relatrice.
Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che sarà ora posta in votazione la proposta di parere della relatrice; in caso di sua approvazione, la proposta alternativa dei deputati Chimienti e altri si intenderà preclusa e non sarà, pertanto, posta in votazione.
La Commissione approva la nuova formulazione della proposta di parere della relatrice, risultando conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere presentata dai deputati Chimienti ed altri.
La seduta termina alle 14.45.