Ci sono ragioni formali e sostanziali per respingere le costituzioni di parte civile presentate sinora al processo Mafia Capitale. I legali di Salvatore Buzzi lo hanno rappresentato ai giudici della II sezione penale. Pier Gerardo Santoro, difensore (insieme ad Alessandro Diddi) oltre che di Buzzi, della sua compagna Alessandra Garrone e del commercialista Paolo Di Ninno, ha sostenuto la inammissibilità anche delle istanze presentate dalle istituzioni locali come Comune e Regione. Riguardo a quest’ultima “la legge 62 del 53, che disciplina funzionamento enti regionali, stabilisce che per quanto riguarda azioni passive o attive è necessaria la delibera della giunta che in questo caso non c’è stata – dice Santoro -. Si è costituito il presidente in virtù di una determina dirigenziale che non consente di integrare i requisiti formali necessari”.
Inammissibili secondo il legale di Buzzi anche le istanze presentate dalle associazioni che operano con gli immigrati “perché i reati contestati per la maggior parte sono legati a fenomeni di corruzione che nulla hanno a che vedere con la qualità del servizio prestato dalle cooperative del mio assistito”. Insomma “le contestazioni della procura – ha detto Santoro – non sono legate alla qualità del servizio offerto dalle cooperativa quindi sono assenti i presupposti per la costituzione di parte civile”.
Per quanto riguarda i singoli immigrati “si tratta eventualmente di persone che potenzialmente potrebbero essere state danneggiate, ma ancora una volta non è qui contestata la qualità del servizio – dice Santoro – Tra l’altro alcuni dei singoli non erano neanche accolti in centri gestiti dalle cooperative di Buzzi”. E poi “il risarcimento del danno nell’ambito di un’associazione non può essere chiesto indistintamente a tutti – ha spiegato ancora Santoro – L’associazione di cui è a capo uno non può essere considerata una società. Qui non c’è divisione degli utili e ciascuno risponde per il fatto proprio”.