Il disegno di legge sulla riforma del mercato del lavoro prevede delle novità, (vedi articolo 13) in materia di conciliazione obbligatoria.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dovrà essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore. Il datore dovrà indicare i motivi del licenziamento nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.
A quel punto la Direzione territoriale del lavoro convoca il datore di lavoro e il lavoratore, nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta, davanti alla Commissione provinciale di conciliazione. Le parti, assistite dalle organizzazioni di rappresentanza a cui sono iscritte o da un avvocato o consulente del lavoro, con la partecipazione attiva della Commissione, procedono a esaminare anche soluzioni alternative al recesso. Le parti hanno un periodo di venti giorni per raggiungere un accordo al termine del quale, se fallisce il tentativo di conciliazione, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore.
Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, può essere previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale, l’affidamento del lavoratore ad un’agenzia per il lavoro.
Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di Commissione provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, è valutato dal giudice per la determinazione dell’indennità risarcitoria.
























