Nel suo ultimo editoriale Massimo Mascini ha accusato il governo Meloni di essere entrato nuovamente a gamba tesa nel mondo della contrattazione. La critica diventa ancora più pesante se si legge il titolo dell’articolo: ‘’Se il governo vede nel sindacato un ostacolo, i diritti dei lavoratori diventano il bersaglio’’. Mascini si riferisce ad una misura in base alla quale ‘’i lavoratori sottopagati secondo l’indicazione dell’articolo 36 della Costituzione possano rivolgersi alla magistratura per far condannare il loro datore di lavoro, ma non possano esigere il pagamento di quanto hanno perso se il salario, per quanto limitato quantitativamente, sia stabilito da un contratto’’.
La norma era già stata proposta in un subemendamento al ddl di bilancio da parte di Fratelli d’Italia e stabiliva che «con il provvedimento con cui il giudice accerta, in ogni stato e grado del giudizio, la non conformità all’articolo 36 della Costituzione dello standard retributivo stabilito dal contratto collettivo di lavoro per il settore e la zona di svolgimento della prestazione, tenuto conto dei livelli di produttività del lavoro e degli indici del costo della vita, come accertati dall’Istat, il datore di lavoro non può essere condannato al pagamento di differenze retributive o contributive» per il periodo che precede «la data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio se ha applicato lo standard retributivo previsto dal contratto collettivo stipulato» oppure «dai contratti dello stesso settore economico che garantiscono tutele equivalenti per il settore e la zona di svolgimento della prestazione».
I leader delle opposizioni e dei sindacati l’avevano definita «anticostituzionale, vergognosa, una vigliaccata». Al di là di questi toni che in realtà denunciavano, a mio avviso, una sostanziale impotenza nello svolgere adeguatamente le proprie funzioni, lo stralcio (si disse su iniziativa del Quirinale) rispondeva ad esigenze opportune perché un tema tanto delicato (che riguarda il diritto di adire il proprio giudice naturale il quale è libero di giudicare secondo la sua interpretazione della legge) non lo si affronta con un colpo di mano e un voto di maggioranza; ma il problema esisteva ed esiste e la norma era un modo un po’ grossolano di affrontarlo e possibilmente risolverlo. E’ in atto da tempo una via giudiziaria alla supplenza a fin di bene di cui è protagonista la procura per antonomasia, quella di Milano.
Dell’azione di supplenza si è pubblicamente vantato il sostituto procuratore Paolo Storari, esibendone i risultati: 50mila lavoratori internalizzati in aziende e 60 milioni di euro corrisposti ai lavoratori. La procura di Milano ha scoperto, infatti, un nuovo filone del diritto penale e ha avviato indagini che hanno coinvolto diversi giganti dei settori della logistica, della grande distribuzione, della sicurezza e della moda, i quali, secondo una prassi più volte ripetuta, vengono accusati di violazione della legge sul caporalato, (la legge 199/2016,) approvata su iniziativa di Teresa Bellanova, per combattere il lavoro nero e lo sfruttamento dei lavoratori, introducendo il reato di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” e sanzionando sia il caporale (chi recluta) sia il datore di lavoro (chi impiega).
La legge definisce lo sfruttamento come un approfittarsi dello stato di bisogno dei lavoratori e prevede pene severe fino all’arresto obbligatorio in caso di violenza. La procura si avvale pertanto impropriamente di norme che consentono il controllo giudiziario dell’azienda, cioè un vero e proprio commissariamento nonché il sequestro cautelativo di una somma importante; sulla base di queste premesse, la procura apre una trattativa informale con l’azienda, la quale – compresa l’antifona – non esita ad andare al sodo sia che si tratti di erogazioni retributive o di revisione della filiera degli appalti con relative assunzioni dirette, ottenendo in cambio la revoca del commissariamento (e quindi il ripristino della funzione imprenditoriale) e la restituzione delle somme sequestrate.
Queste iniziative vanno avanti da anni e affrontano uno per volta settori omogenei caratterizzati da regimi di contrattazione collettiva certamente non particolarmente brillanti, ancorché stipulati con tutti crismi della libertà sindacale. E’ consentito alla magistratura di sindacare, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 36 Cost., la non conformità di un contratto collettivo sottoscritto e regolarmente applicato? Secondo una giurisprudenza costituzionale e ordinaria i contratti collettivi (CCNL) sono sempre stati considerati il principale strumento pratico attraverso cui definire concretamente i parametri (quali la proporzionalità e la sufficienza della retribuzione) che i giudici utilizzano per verificarne la correttezza e colmare eventuali lacune, garantendo l’effettiva applicazione del principio costituzionale anche in assenza di un contratto specifico applicato dal datore di lavoro.
Di certo è necessario fare chiarezza sui contratti applicabili, ma quelli ritenuti non congrui dalla procura sono stati tutti sottoscritti dalle confederazioni storiche. Non c’è traccia di contratti pirata. Vi sono sentenze della Cassazione che riconoscono la libertà di giudizio del giudice non solo sulla congruità delle norme contrattuali, ma persino nel caso di disposizioni legislative come l’introduzione di un salario minimo legale. Ma si tratta di una possibilità da usare con cautela rifiutando la tentazione di scavalcare la mediazione intervenuta tra le parti sociali che, in ogni circostanza, risponde ad un equilibrio fondato sulla realtà dei rapporti di forza e delle condizioni economico/sociali. Solo un sindacato ‘’straccione’’ stipula dei contratti poi va a lamentarsi in procura.
C’è anche un altro problema che deve essere considerato anche dal Capo dello Stato come arbitro della correttezza dei rapporti tra le istituzioni e come presidente del CSM. Passi pure che un giudice terzo abbia il diritto dell’ultima parola persino per quanto riguarda l’applicazione di una norma di legge, se la ritiene inadeguata ai sensi dell’articolo 36 Cost. (un ulteriore caso di diritto penale totale); ma nelle fattispecie del nuovo corso della procura di Milano, le ditte illustri con marchi di notorietà internazionale – prese di mira – un giudice terzo non lo incontrano neppure. Il pm non è un giudice, ma gestisce da solo la pratica. Non ci vuole molto a capire che ogni impresa, soprattutto se non è un’eccellenza sul versante delle relazioni industriali, messa nelle condizioni di non svolgere la propria attività, accetta di pagare il riscatto (ai sequestratori) piuttosto che affidarsi ai tempi lunghi e all’esito incerto di un giudizio. Il loro rapporto, pertanto, inizia e si chiude solo con la procura, la cui azione assume le caratteristiche di vera e propria estorsione.
Paradossalmente è il governo che difende la contrattazione che viene, invece, ‘’sostituita’’ dalla iniziativa discrezionale della procura. Nei casi di cui abbiamo parlato tutto avviene fuori da un processo; la procura compie un ulteriore passo in avanti: corona la sua aspirazione a fare giustizia da sé con l’aiuto della gogna mediatica (l’accusa ad una grande azienda di sfruttamento), impedendo, nei fatti, agli indagati, il ricorso al giudice. Sarà bene tener presente anche queste attitudini della magistratura requirente quando saremo chiamati a votare nel referendum.























