Bruno Tronati
Il codice civile e le leggi sul lavoro, oltre al mobbing, fanno riferimento specifico al cosiddetto straining. Il termine, derivato dall’inglese, significa ‘mettere sotto pressione’; il fenomeno è similare ma distinto dal mobbing. Gli aggressori, o strainers, possono essere esclusivamente il datore di lavoro e i superiori gerarchici. Le azioni tipiche dello straining sono spesso le stesse del mobbing, di regola non ad alto contenuto vessatorio o persecutorio ma piuttosto orientate a determinare discriminazione creando situazioni di stress forzato nel posto di lavoro. Questa guida teorica – pratica sul disagio lavorativo, nelle prime due sezioni, indirizza in primo luogo il lettore a riconoscere i fenomeni di mobbing e di straining, fornendo poi un’articolata disamina dei diversi strumenti di tutela contro di essi. Nella terza sezione della guida, l’insieme di tali indicazioni viene poi sistematizzato e raccolto in 30 tavole sinottiche di grande chiarezza e utilità.


























