La Commissione ha adottato ieri un progetto di legge comunitaria volto a garantire in tutta l’Ue un livello minimo di protezione dei lavoratori temporanei e a contribuire allo sviluppo del settore come opzione flessibile per datori di lavoro e lavoratori. La proposta fa seguito alla rottura definitiva dei negoziati, dopo 12 mesi, fra le parti sociali a livello Ue sul lavoro temporaneo. La bozza di direttiva stabilisce il principio della non discriminazione, anche salariale, fra lavoratori temporanei e altri lavoratori nell’impresa utilizzatrice alla quale è stato assegnato il lavoratore temporaneo. Il principio entra in applicazione quando il lavoratore ha completato un periodo di (6 SETTIMANE) nella stessa impresa. Il principio della non discriminazione è già sancito dalla legislazione nazionale di 11 Stati membri. Eccezioni a tale principio sono ammesse in presenza di ragioni obiettive, in particolare se ai lavoratori temporanei vengono offerti contratti permanenti dalla loro agenzia e sono pagati anche nei giorni in cui non sono assegnati ad un’impresa utilizzatrice. Un’eccezione è inoltre possibile nel caso in cui accordi collettivi fissino le condizioni di lavoro dei lavoratori temporanei e garantiscano un livello di tutela adeguato. In base ai dati più recenti disponibili, la percentuale di lavoro temporaneo nell’Ue è andata costantemente crescendo fra il 1991 e il 1998 (il 10% annuo), ma la sua incidenza sull’occupazione complessiva nell’Ue era di un modesto 1.4% nel 1998. Nel 1999, circa l’80% dei lavoratori temporanei era occupato in quattro Stati membri: Paesi Bassi, Francia, Germania e Regno Unito. Il fatturato approssimativo del settore dell’intermediazione di lavoro temporaneo nell’Ue ammontava a 59 miliardi di euro nel 1999. La proposta della Commissione passerà ora al Parlamento europeo e al Consiglio per approvazione e codecisione. In Consiglio, si applica il principio del voto a maggioranza qualificata.
Anna Diamantopoulou, commissario all’occupazione e agli affari sociali, ha dichiarato: ‘A Lisbona ci siamo tutti impegnati per posti di lavoro più numerosi e migliori. Quanto ai ‘posti di lavoro più numerosi’, abbiamo presentato le nostre proposte al vertice di Barcellona e continueremo a lavorare agli obiettivi di Lisbona. Ma questa proposta vuole creare non solo posti di lavoro più numerosi ma anche a fornire ‘posti di lavoro migliori’ ai lavoratori temporanei mediante un minimo di protezione di base in tutta l’Ue. Nel contempo, essa consente un notevole margine di manovra a livello nazionale, in sede di applicazione delle regole secondo le pratiche nazionali del settore’.
La proposta
L’obiettivo della proposta è di fornire un livello minimo di protezione ai lavoratori temporanei, come pure di tentare una revisione delle attuali restrizioni negli Stati membri in cui il settore è ancora sottosviluppato. La proposta sancisce il principio della non discriminazione nelle condizioni di lavoro, salario compreso, fra lavoratori temporanei e lavoratori comparabili dell’impresa utilizzatrice quando il lavoratore temporaneo abbia ultimato (6 SETTIMANE) di lavoro nella stessa impresa utilizzatrice.
Risulta così possibile una notevole flessibilità in quanto sono ammesse eccezioni al principio generale della non discriminazione a) per ragioni obiettive (la non discriminazione si applica soltanto in sede di comparazione di situazioni analoghe) ; b) se esiste un accordo collettivo ; c) se il lavoratore temporaneo ha un contratto a tempo indeterminato con l’agenzia di intermediazione; d) se non esistono lavoratori comparabili o accordo collettivo, che si applichino all’impresa utilizzatrice o all’agenzia di intermediazione di lavoro temporaneo.
Un ‘lavoratore comparabile’ è un lavoratore dell’impresa utilizzatrice che occupa un posto identico o analogo a quello occupato dal lavoratore assegnato all’impresa dall’agenzia di lavoro temporaneo, tenuto conto dell’anzianità di carriera, delle qualifiche e delle competenze.
Dati
Allo stadio attuale, non esiste alcuna raccolta di dati sistematica sul settore del lavoro temporaneo a livello UE, la qual cosa rende più difficile una descrizione e un’analisi dello stesso. I dati provengono quindi fra l’altro da fonti del settore. Quest’ultimo rappresentava l’1.4% dell’occupazione complessiva nell’Ue nel 1998. In base ai dati 1999 della Fondazione europea per le condizioni di vita e di lavoro e della Ciett (Confederazione Internazionale delle Agenzie di Lavoro Temporaneo), i lavoratori temporanei erano il 4% degli occupati nei Paesi Bassi; il 3.5% in Lussemburgo; il 2.7% in Francia; il 2.1% nel Regno Unito; l’1.6% in Belgio; l’1% in Portogallo; lo 0.8% in Spagna e Svezia; lo 0.7% in Austria, Danimarca e Germania; lo 0.6% in Finlandia e Irlanda; lo 0.2% in Italia (nessun dato disponibile per la Grecia). Nella maggior parte dei paesi dell’UE, il 90% dei periodi di lavoro temporaneo era inferiore a 6 mesi, in Francia e Germania inferiore a 1 mese.
Antefatto
Le parti sociali a livello Ue hanno già concluso accordi quadro su lavoro a tempo parziale e contratti di lavoro a tempo determinato, che sono stati sanciti da direttive del Consiglio, ma non sul lavoro temporaneo mediato da agenzie. I negoziati sul lavoro temporaneo sono falliti nel maggio 2001, ma soltanto dopo un anno di discussioni fra le parti sociali. E’ pertanto chiaro che le parti sociali cercavano effettivamente un accordo e che un accordo era possibile fino alla fine dei negoziati. Poiché le parti sociali non sono pervenute ad un accordo in base alla procedura prevista dall’articolo 138 del trattato Ce, la Commissione doveva prendere la decisione politica se presentare o meno una proposta di direttiva. La base giuridica della proposta di direttiva è l’articolo 137, paragrafo 2 del trattato Ce (in base al riferimento dell’articolo 137, paragrafo 1, al miglioramento delle condizioni di lavoro).
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