Paolo Andruccioli
10.2625
I giudici della Cassazione hanno decretato con la sentenza 11868 della Sezione Lavoro che il licenziamento dei dipendenti della pubblica amministrazione non è disciplinato dalla legge Fornero, ma dalle norme contenute nell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.
“Ai rapporti di lavoro disciplinati dal d.lgs 30.3.2001 n.165, art.2 (le norme generali sul lavoro pubblico), non si applicano le modifiche apportate dalla legge 28.6.2012 n.92 (riforma del lavoro Fornero, ndr) all’art.18 della legge 20.5.1970 n.300 (lo Statuto dei lavoratori), per cui la tutela del dipendente pubblico in caso di licenziamento illegittimo intimato in data successiva all’entrata in vigore della richiamata legge n.92 del 2012 resta quella prevista dall’art.18 della legge n.300 del 1970 nel testo antecedente alla riforma”.
La sentenza della cassazione subentra a un “vuoto” della legge Fornero, che non contemplava i dipendenti pubblici, e prevedeva una norma successiva che si applicasse agli statali, che però non è stata emanata. Qualche mese fa, inoltre, un’altra sentenza della cassazione aveva stabilito che ai dipendenti pubblici venisse applicata la normativa del Jobs act, per cui, nei casi di licenziamento illegittimo, si sostituiva il reintegro nel posto di lavoro con un indennizzo monetario. Le nuove regole, però, si applicano solo agli assunti che hanno firmato un contratto di lavoro successivamente al 7 marzo 2015.
La situazione, pertanto, resta aperta e non del tutto definita. Il ministro Marianna Madia conferma l’intenzione di definire la questione nel testo unico sul pubblico impiego, che dovrebbe arrivare dopo l’estate. E ribadisce che per i dipendenti pubblici continuerà a essere valido il vecchio articolo 18, quello che tutela di più dal licenziamento.
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