(Dal Resoconto Sommario)
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Presidenza del Presidente
ZANOLETTI
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.
IN SEDE REFERENTE
(848) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro
(357) STIFFONI ed altri. – Norme per la tutela dei lavori atipici
(629) RIPAMONTI. – Norme a tutela dei lavori atipici e delega al Governo in materia di previdenza, di formazione, di coordinamento con la disciplina comunitaria e di riduzione del contenzioso in relazione alla qualificazione dei rapporti di lavoro atipici
(869) MONTAGNINO ed altri. – Norme di tutela dei lavori “atipici”
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Si riprende l’esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri si è deciso di accantonare la trattazione degli articoli 2, 3 e 4. Pertanto, l’esame proseguirà con l’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 5 del disegno di legge n. 848. Fa presente che, a seguito dell’accoglimento dell’emendamento 1.80, che, nell’intero testo del disegno di legge n. 848, sostituisce le parole “comparativamente rappresentative”, riferite alle organizzazioni sindacali con le altre “comparativamente più rappresentative”, è precluso l’emendamento 5.46 e sono assorbiti gli emendamenti 5.78, 5.92, 5.82 e 5.97.
Il senatore RIPAMONTI illustra quindi l’emendamento 5.49, soppressivo dell’articolo 5. Tale articolo, infatti, risulta inadeguato, in primo luogo sotto il profilo del rapporto tra lo Stato e le regioni, in quanto non tiene conto della nuova formulazione del Titolo V della Costituzione introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001. Su una materia come la formazione professionale, infatti, sarebbe necessario prevedere, preliminarmente all’adozione degli atti di esercizio della delega, un’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997. L’emendamento 5.50 si propone di porre in evidenza la necessità di procedere al confronto con le parti sociali prima dell’emanazione degli schemi di decreto legislativo previsti dall’articolo 5. Con l’emendamento 5.51 si intende invece sottolineare la centralità della formazione come strumento per prevenire l’esclusione e l’emarginazione dei lavoratori dal mercato del lavoro, e ad analoghe finalità si ispira anche l’emendamento 5.52. L’emendamento 5.53 si propone di pervenire al superamento dell’attuale situazione che vede la coesistenza del rapporto di apprendistato e del contratto di formazione lavoro, considerato che quest’ultimo è stato recentemente oggetto di censure da parte dell’Unione europea. La proposta di soppressione della lettera b) del comma 1 dell’articolo 5, formulata dall’emendamento 5.55, è motivata dalla esigenza di non limitarsi a considerare la formazione come un’attività svolta esclusivamente all’interno dell’azienda, e di valorizzare di converso la funzione strategica che la formazione medesima assume non soltanto per i lavoratori, ma per le aziende e per il sistema produttivo nel suo complesso. Inoltre, non è opportuno che agli enti bilaterali vengo attribuite competenze autorizzatorie in materia di formazione.
Proseguendo nella sua esposizione il senatore Ripamonti, si sofferma sull’emendamento 5.54, che rinvia ai contenuti dell’articolo 16, comma 5, della legge n. 196 del 1997 per delineare una più puntuale definizione dei contratti con contenuto formativo; gli emendamenti 5.4, 5.60 e 5.59 intendono inoltre evitare che il principio di delega enunciato alla lettera b) del comma 1 abbia come oggetto esclusivo l’attività formativa svolta in azienda, e, conseguentemente, sono finalizzati a valorizzare la dimensione più ampia che la formazione deve assumere, al di fuori dell’azienda e nelle forme di alternanza con il lavoro. L’emendamento 5.63, analogo ad altri emendamenti presentati all’articolo 5, si propone di evitare il conferimento di competenze autorizzatorie agli enti bilaterali in materia di formazione e di pervenire al superamento del contratto di formazione lavoro. Con gli emendamenti 5.56 e 5.57 si intende risolvere in modo adeguato il problema delle competenze dei predetti enti bilaterali e del controllo pubblico sul loro operato. Ad analoga finalità si ispira l’emendamento 5.58, anch’esso esplicitamente inteso ad evitare che tra le competenze degli enti bilaterali in materia di formazione siano incluse quelle di tipo autorizzatorio.
L’emendamento 5.62 – prosegue il senatore Ripamonti – intende definire il ruolo della contrattazione collettiva nella determinazione dei contenuti dell’attività formativa, mentre con l’emendamento 5.61 si intende valorizzare l’istituto dell’apprendistato. L’emendamento 5.64 propone la soppressione della lettera d), che introduce una liberalizzazione eccessiva per quel che riguarda non meglio definite misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro. Su tale materia, a suo avviso, gli articoli 17 e 18 della legge n. 196 del 1997 costituiscono una disciplina compiuta, che non richiede particolari modificazioni o integrazioni. L’emendamento 5.14 intende precisare l’ambito di applicazione del principio di delega di cui alla lettera d), mentre l’emendamento 5.70 vuole sottolineare l’esigenza che le misure di semplificazione e snellimento delle procedure di cui alla lettera g) vengano adottate d’intesa con le regioni. Con l’emendamento 5.31 si vuole invece evitare che l’adozione di criteri di automaticità per l’erogazione alle imprese degli incentivi connessi ai contratti a contenuto formativo si traduca in una elusione dell’obbligo di assicurare un adeguato controllo sulla quantità e qualità della formazione impartita. L’emendamento 5.74 intende sopprimere la lettera i), la cui attuazione potrebbe compromettere la necessaria uniformità nella determinazione dei contenuti dell’attività formativa, e dare luogo a una frammentazione suscettibile anche, tra l’altro, di dare spazio ad associazioni sindacali scarsamente rappresentative. A tale ultima questione si riferisce anche l’emendamento 5.76, mentre l’emendamento 5.75 intende sottolineare l’importanza della formazione e dell’informazione preventiva e periodica dei lavoratori sui rischi connessi all’attività dell’impresa, con particolare riguardo a quelli derivanti all’esposizione ai rumori, ai campi elettromagnetici ed ad agenti chimici, fisici e biologici nocivi. Con l’emendamento 5.79, soppressivo della lettera l), si intende assicurare la possibilità che la contrattazione collettiva determini le modalità di attuazione dell’attività formativa, non solo limitatamente a quella svolta in azienda. Il senatore Ripamonti dà quindi per illustrati tutti gli altri emendamenti riferiti all’articolo 5 di cui è primo firmatario.
Il senatore Tommaso SODANO, dati per illustrati gli emendamenti 5.115, 5.116, 5.119 e 5.125, illustra l’emendamento 5.118, che detta una disciplina specifica sulla formazione per mansioni di elevato livello specialistico, al fine di evitare che i contratti di formazione lavoro possano essere utilizzati per aggirare le già flebili garanzie poste nei contratti di lavoro a tempo determinato. Gli emendamenti 5.121 e 5.120 si propongono di introdurre disposizioni di tutela rispettivamente nei confronti delle categorie svantaggiate e del lavoro femminile, che potrebbero risultare particolarmente penalizzati da una ulteriore flessibilizzazione dei rapporti di lavoro, mentre con l’emendamento 5.123 si intende recuperare la felice esperienza realizzata in altre stagioni contrattuali con la retribuzione da parte del datore di lavoro dei periodi di studio svolti al di fuori dell’azienda. L’emendamento 5.124 si propone di assicurare un effettivo controllo sulla qualità e quantità della formazione impartita, al fine di evitare che l’accento posto sui criteri di automaticità possa dare adito ad erogazioni di incentivi non rispondenti ad un’effettiva attività. Alle stesse finalità si ispira anche l’emendamento 5.122. L’emendamento 5.126 ripropone una formula, ricorrente in altre parti del disegno di legge n. 848, volta ad introdurre strumenti vincolanti di consultazione dei lavoratori sugli accordi sindacali stipulati ai sensi della delega in discussione e sui relativi atti di esercizio della stessa.
Il senatore BATTAFARANO fa presente che l’emendamento 5.101 è inteso a rendere più preciso l’ambito di applicazione della delega contenuta all’articolo 5. L’emendamento 5.102 risponde all’esigenza di adeguare i principi di delega in materia di riordino dei contratti a contenuto formativo alla ridistribuzione delle competenze legislative tra Stato e regioni operata con la legge costituzionale n. 3 del 2001: a tal fine, si prevede che l’esercizio della delega avvenga previo accordo con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, mirante a definire gli ambiti specifici di competenza dello Stato e delle regioni sulla materia oggetto dell’articolo all’esame. L’emendamento 5.103 pone invece il problema dell’unificazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo, anche tenendo presenti le censure recentemente mosse dall’Unione europea nei confronti dei contratti di formazione lavoro. Ad analoga finalità, si ispira anche l’emendamento 5.105, mentre gli emendamenti 5.107 e 5.95 si propongono di valorizzare l’apprendistato, anche come strumento per l’assolvimento dell’obbligo formativo a 18 anni. L’emendamento 5.106 si propone invece di prendere in considerazione, alla lettera b) del comma 1, non soltanto l’attività formativa svolta in azienda ma anche quella esterna, mentre l’emendamento 5.104, come altre analoghe proposte emendative, esclude che tra le competenze attribuite agli enti bilaterali in materia di formazione vi possano essere anche quelle a carattere autorizzatorio. L’emendamento 5.108 riprende il tema del superamento del contratto di formazione lavoro, in un’ottica di semplificazione dei rapporti a carattere formativo, alla quale si ispira anche l’emendamento 5.109, mentre l’emendamento 5.110 si propone di valorizzare il ruolo delle Commissioni regionali per l’impiego. L’emendamento 5.111 intende stabilire un raccordo tra l’erogazione degli incentivi alla formazione e la certificazione della formazione svolta ed è, per questo aspetto, sostanzialmente analogo all’emendamento 5.94. Il senatore Battafarano dà infine per illustrati gli emendamenti 5.112 e 5.113 e si sofferma sull’emendamento 5.100 che intende assicurare il coordinamento tra le norme all’esame e la vigente legislazione in materia di tutela del lavoro dei minori.
Il senatore VIVIANI illustra l’emendamento 5.86, mirante a superare il contratto di formazione lavoro, ormai obsoleto, e a valorizzare l’apprendistato come tipologia contrattuale di riferimento per assicurare l’accesso di lavoratori qualificati sul mercato del lavoro. L’emendamento 5.88 si propone, oltre all’obiettivo, già indicato, del superamento del contratto di formazione lavoro, anche di introdurre una precisazione sulle competenze degli organismi bilaterali in materia di formazione, escludendo quelle di carattere autorizzatorio. La proposta di soppressione della lettera c), quale figura all’emendamento 5.89, trae origine dalla constatazione che la disciplina delle misure di promozione di forme di apprendistato e di tirocinio di impresa, al fine del subentro nell’attività di impresa medesima, dovrebbe essere collocata all’interno di altro provvedimento, avente ad oggetto non tanto la regolazione del mercato del lavoro quanto l’incentivazione al sistema produttivo. Con l’emendamento 5.90 si propone invece di sopprimere la lettera d) sia perché essa è enunciata in maniera eccessivamente analitica, inidonea di per sé a costituire un principio di delega, sia perché, nel merito, la materia è già sufficientemente disciplinata dagli articoli 17 e 18 della legge n. 196 del 1997. L’emendamento 5.93 mira ad evitare che l’erogazione automatica degli incentivi alle imprese possa avvenire indipendentemente da una verifica della qualità e della quantità della formazione erogata, verifica le cui modalità dovrebbero costituire l’oggetto di accordi preliminari tra le parti sociali. Dato per illustrato l’emendamento 5.96, il senatore Viviani si sofferma sull’emendamento 5.98, che intende eliminare un’inaccettabile ingerenza del Ministro del lavoro in una materia, come la determinazione dei contenuti dell’attività formativa, che deve essere riservata all’autonomia collettiva. L’emendamento 5.99 intende sottolineare la necessità di non limitare l’attività formativa esclusivamente all’ambito aziendale, come invece risulta dai principi di delega all’esame, rivolgendo una specifica attenzione alla formazione esterna e al ruolo che la contrattazione collettiva può svolgere nella determinazione dei contenuti di essa, con particolare riferimento all’apprendistato.
Il senatore DI SIENA illustra l’emendamento 5.87, che risponde alle stesse finalità dell’emendamento 5.106, già illustrato dal senatore Battafarano.
Il senatore GRUOSSO illustra quindi l’emendamento 5.91, anch’esso volto a semplificare le tipologie di rapporto di lavoro con contenuto formativo.
Il relatore TOFANI riformula l’emendamento 5.84, in un testo che prevede, alla lettera b) del comma 1 l’inserimento, dopo le parole “enti bilaterali” delle altre “, costituiti ad iniziativa di associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative ovvero presso strutture pubbliche specializzate”. Tale riformulazione appare più corretta sotto il profilo della costituzionalità e maggiormente in sintonia con la formulazione adottata in altre parti della delega e in particolare all’articolo 9.
Il senatore FABBRI dà per illustrato l’emendamento 5.114 e, stante l’assenza dei proponenti, fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 5.48, 5.47 e 5.85.
Con riferimento ad alcuni rilievi mossi circa l’esigenza di pervenire ad un superamento del contratto di formazione lavoro, il sottosegretario SACCONI fa presente che l’intento del Governo è di distinguere e specializzare le diverse tipologie di contratto a causa mista, assegnando all’apprendistato una funzione rivolta maggiormente alla formazione per il mercato e ridefinendo il contratto di formazione lavoro come strumento mirato all’inserimento o al reinserimento in azienda. Un tale riassetto è peraltro in linea con quanto previsto dalla normativa europea, dato che le censure dell’Unione europea sul contratto di formazione lavoro riguardano le agevolazioni concesse – in quanto si configurano come una violazione della disciplina degli aiuti alle imprese – e non la tipologia del rapporto. Con riferimento ad alcuni emendamenti alla lettera i), il rappresentante del Governo fa presente che tale principio di delega è coerente all’impostazione di tutto il provvedimento, tendente a valorizzare il ruolo attivo delle parti sociali, anche attraverso un frequente riferimento agli enti bilaterali. In tale ottica, è possibile ed auspicabile che strumenti volontari di autodisciplina, quali possono essere i codici di condotta, elaborati dalle parti sociali, consentano di conseguire, anche al di là delle prescrizioni di legge, obiettivi rilevanti in termini di qualità della formazione e di certificazione della stessa.
Concorda infine con la riformulazione dell’emendamento 5.84; essa consente infatti di prevenire un’obiezione di legittimità costituzionale che potrebbe sorgere ove l’esercizio di una funzione pubblicistica risultasse assegnato in via esclusiva ad un ente privato.
Il PRESIDENTE avverte che l’illustrazione degli emendamenti all’articolo 5 è conclusa.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.



























