(Dal Resoconto Sommario)
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Presidenza del presidente
ZANOLETTI
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
(n. 127) Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, concernente disposizioni per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro
(Esame e rinvio)
Introduce l’esame il relatore TOFANI, il quale ricorda che lo schema di decreto legislativo in titolo reca norme modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181, concernente disposizioni per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, ed è stato proposto nell’esercizio della delega contenuta nell’articolo 45, comma 1- lettera a), nn. 1) e 2) – e comma 5, della legge 17 maggio 1999, n.144.
I motivi che hanno indotto il Governo ad intervenire in sede correttiva ed integrativa della delega aperta sono da ascrivere all’indilazionabile esigenza di realizzare in tempi rapidi le condizioni per l’effettivo decollo dei moderni servizi per l’impiego che, a distanza di oltre quattro anni dal trasferimento delle funzioni in capo alle Regioni ed alle Province, stentano a prendere forma. Ciò al fine di rispettare gli impegni assunti con l’Unione Europea secondo i contenuti dei documenti programmatici approvati; rendere effettivo l’utilizzo da parte delle Regioni e delle Province delle cospicue risorse finanziarie destinate alla realizzazione dei servizi POR del FSE; affrontare le attuali emergenze in termini di funzionalità dei centri per l’impiego, quest’ultima gravemente compromessa dallo stato di incertezza normativa in atto.
Si tratta, innanzitutto, di intervenire con urgenza per rimuovere una serie di vincoli che ritardano il processo di adeguamento dei servizi in chiave europea, rendendo altresì problematica la situazione sotto il profilo dell’impiego delle risorse finanziarie che l’Unione Europea ha destinato a tale scopo nel periodo di programmazione 2000-2006 dei fondi strutturali.
In secondo luogo, si rende necessario intervenire per far fronte alla vera e propria emergenza, che si è determinata sotto il profilo gestionale, con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 181 del 2000. Sotto tale profilo è particolarmente elevata la pressione da parte delle Regioni e delle Province, che sollecitano un intervento correttivo urgente.
Infine, non può tralasciarsi la circostanza che sulla complessa materia incidono sensibilmente le modifiche introdotte all’articolo 117 della Costituzione, aprendosi la prospettiva che su tali questioni possa essere esercitata la potestà legislativa delle Regioni senza la determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione statale.
Oggi, dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 469 del 1997, del decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 2000, recante norme per la semplificazione delle procedure per il collocamento ordinario dei lavoratori e del decreto legislativo n. 181 del 2000, pur in presenza di nuovi principi fondamentali, a causa della disorganicità dei vari procedimenti e della mancata operazione di semplificazione mediante l’abrogazione esplicita di gran parte delle disposizioni precedenti, il collocamento risulta caratterizzato da un impianto normativo fortemente contraddittorio, all’interno del quale convivono disposizioni tipiche del regime vincolistico con quelle nuove, tipiche di un regime liberalizzato.
Sul piano formale permangono ancora i principi, le regole e le procedure poste alla base del collocamento tradizionale; i cui tratti essenziali vanno individuati nell’obbligo di iscrizione dei lavoratori nelle liste di collocamento; nella classificazione degli iscritti basata su “classi di precedenza nell’avviamento al lavoro”; nello stato di disoccupazione coincidente con la “iscrizione nella prima classe delle liste”; nel riconoscimento dello stato di disoccupazione anche agli occupati a part-time per meno di 20 ore settimanali e a tempo determinato per meno di 4 mesi nell’anno solare; nell’obbligo di conferma dello stato di disoccupazione mediante presentazione nell’ufficio di collocamento almeno una volta l’anno; nella cancellazione, in caso di rifiuto di occupazione a tempo indeterminato corrispondente ai requisiti professionali del lavoratore; nella presenza di discipline specifiche per settore, per status o per tipologia di rapporto di lavoro; nell’obbligo per i datori privati e per gli enti pubblici di assumere gli iscritti nelle liste di collocamento, tramite assunzione diretta e comunicazione successiva entro 5 giorni; nell’obbligo per le pubbliche amministrazioni. e per gli enti pubblici non economici di assumere i lavoratori con mansioni esecutive e ausiliarie mediante richiesta numerica di “avviamento a selezione”.
Con l’intervento normativo all’esame, il Governo intende porre rimedio alle distorsioni che le norme richiamate hanno prodotto, utilizzando il potere legislativo correttivo nella forma più estesa prevista dalla legge di delega, e ridefinire i connotati fondamentali dell’intero provvedimento secondo le nuove previsioni costituzionali introdotte dalla legge costituzionale n.3 del 2001.
Si tratta, infatti, di esercitare la potestà legislativa statale in una materia – la tutela e la sicurezza del lavoro – attribuita dalla Costituzione vigente nell’ambito della legislazione concorrente, sulla quale la predetta potestà deve limitarsi alla determinazione dei principi fondamentali.
Sotto il profilo dei contenuti, l’intervento normativo riguarda: la revisione e la razionalizzazione delle procedure di collocamento, in funzione del miglioramento dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro e con la valorizzazione degli strumenti di informatizzazione; l’individuazione dei soggetti potenziali destinatari di misure di promozione all’inserimento nel mercato del lavoro; la definizione delle condizioni di disoccupazione; la promozione di strategie preventive della disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata.
Passando ad illustrare nel dettaglio il provvedimento in titolo, il relatore si sofferma quindi sull’articolo 1, interamente sostitutivo dell’articolo 1 del decreto legislativo n.181 citato. Tale articolo individua in modo più completo le finalità del provvedimento alla luce del descritto ampliamento di delega, ma soprattutto in coerenza con il mutato quadro costituzionale. Al comma 2, esso contiene, inoltre, una più specifica formulazione delle definizioni di “adolescenti”, “giovani” e “stato di disoccupazione”, ed elimina la distinzione tra disoccupati ed inoccupati di lunga durata.
Alla lettera f) vengono inseriti fra i “servizi competenti”, accanto ai centri per l’impiego, altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni.
Con l’articolo 2, si propone l’inserimento di un articolo 1-bis nel decreto legislativo n. 181 del 2000, finalizzato a completare il processo di semplificazione delle procedure di collocamento e assicurare le condizioni per l’informatizzazione del sistema. Viene assicurata l’essenziale uniformità del formato di trasmissione e del sistema di classificazione dei dati contenuti nelle schede anagrafica e professionale dei lavoratori. Il comma 2 assicura la gestione della fase transitoria.
Il comma 3 prevede l’abrogazione esplicita delle liste di collocamento ordinarie e speciali, ad eccezione della gente di mare, della lista nazionale dei lavoratori dello spettacolo, delle liste regionali di mobilità e degli elenchi delle categorie protette.
L’articolo 3 novella parzialmente l’articolo 2 del decreto legislativo n.181 del 2000: in particolare, vengono stabilite le modalità con le quali deve essere comprovata la condizione dello stato di disoccupazione. Le innovazioni riguardano principalmente la definizione degli indirizzi per l’accertamento e la verifica periodica dello stato di disoccupazione, demandata alle regioni, nonché l’indicazione dei criteri di calcolo della durata della disoccupazione.
L’articolo 4 novella per intero l’articolo 3 del decreto legislativo n. 181 del 2000, concernente gli indirizzi generali, ai fini della prevenzione della disoccupazione di lunga durata. Resta fermo che la competenza alla definizione di tali indirizzi, rivolti non solo ai servizi pubblici, ma anche a quelli privati, spetta alle regioni.
Le altre modifiche riguardano: il colloquio di orientamento che appare esteso a tutti i soggetti e che deve tenersi entro tre mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione; la proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione e/o riqualificazione professionale, che può essere sostituita da altra misura che favorisca l’integrazione professionale.
L’articolo 5 novella per intero l’articolo 4 del decreto legislativo n. 181 del 2000, relativo alla perdita dello stato di disoccupazione, al fine di migliorarne l’impianto sotto due profili, relativi alla definizione dei principi generali e alla devoluzione alle regioni del compito di individuare e disciplinare la materia, pur nell’ambito di principi direttivi e sul presupposto di una uniformità di disciplina sul piano nazionale.
L’articolo in oggetto prevede, inoltre: l’introduzione del principio di conservazione dello stato di disoccupazione in caso di conseguimento (dall’attività lavorativa) di un reddito annuo non superiore a quello minimo personale escluso da imposizione; che nell’ipotesi di rifiuto di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno o indeterminato ovvero a termine o temporaneo, superiore a 8 mesi ovvero a 4 mesi se si tratta di giovani, consegue la perdita dello stato di disoccupazione; la sospensione dello stato di disoccupazione viene limitata all’ipotesi in cui il rapporto a termine o temporaneo sia di durata inferiore a 8 mesi, ovvero di 4 mesi se si tratta di giovani.
L’articolo 6 introduce, nel testo del decreto n.181, l’articolo 4-bis, recante una nuova disciplina delle modalità di assunzione e degli adempimenti successivi. Esso mira a razionalizzare il sistema di assunzione, con qualsiasi tipologia di rapporto, ribadendo il principio generale dell’assunzione diretta con obbligo di comunicazione successiva.
In particolare, si rende esplicito il principio dell’assunzione diretta, richiamando le eccezioni: assunzione di lavoratori non comunitari; assunzione di lavoratori italiani da impiegare o trasferire all’estero; assunzione dei disabili.
Inoltre, è previsto che la comunicazione di cui al decreto legislativo n. 152 del 1997 debba essere fornita all’atto dell’assunzione e non entro trenta giorni dalla medesima. Viene soppresso l’obbligo per i datori privati che occupino più di 10 dipendenti, di riservare, qualora effettuino assunzioni, il 12 per cento delle medesime ad alcune categorie di lavoratori. L’abrogazione esplicita è posta dal successivo articolo 7, capoverso 2-bis, lettera g), dello schema. Le regioni possono inoltre definire una quota di assunzioni – da parte dei datori privati e degli enti pubblici economici – da riservare a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale.
Il comma 4, che novella l’articolo 9-bis del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996, concernente l’obbligo di comunicazione relativo alle assunzioni, estende tale obbligo ai rapporti di lavoro autonomo coordinato e continuativo, ai tirocini di formazione e orientamento, nonché ai casi in cui il datore o il committente sia una pubblica amministrazione; vengono inoltre stabilite le procedure di comunicazione per le imprese fornitrici di lavoro temporaneo e l’obbligo di comunicazione in caso di trasformazioni significative dei rapporti. La norma in esame prevede inoltre l’obbligo di comunicazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro e la validità delle predette comunicazioni ai fini dell’assolvimento degli analoghi obblighi nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell’INPS e dell’INAIL o di altre forme previdenziali.
L’articolo 7, apporta alcune modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo n. 181 del 2000, e indica le norme che dall’entrata in vigore del presente decreto saranno abrogate.
In conclusione, il relatore fa presente che dal provvedimento non conseguono nuove spese, né nuove entrate e, per tale motivo, esso non è corredato della relazione tecnico-finanziaria.
Il sottosegretario SACCONI sottolinea come il testo all’esame della Commissione sia il risultato di un intenso dialogo con le parti sociali e con le regioni e le province, che ha consentito di realizzare un’ampia convergenza sulle disposizioni contenute nello schema di decreto correttivo del decreto legislativo n. 181 del 2000. Solo le organizzazioni dei datori di lavoro hanno manifestato alcune riserve sui termini delle comunicazioni obbligatorie, ritenuti eccessivamente restrittivi. Su questo aspetto, peraltro, il Governo ha optato per una sostanziale conferma della legislazione vigente, ritenendo che il collegamento informatico tra i diversi destinatari delle comunicazioni stesse ne potrà agevolare la contestualità, riducendo di conseguenza l’onere per gli adempimenti gravante sulle imprese.
Le disposizioni all’esame sono inoltre rispettose delle competenze legislative delle regioni in materia di ordinamento del mercato del lavoro, così come sono state ridisegnate dalla legge costituzionale n. 3 del 2001. Al tempo stesso, è stato salvaguardato l’ambito di competenza esclusiva dello Stato, sia sotto il profilo delle rilevazioni statistiche, sia quanto all’assolvimento di un ruolo di coordinamento che si sostanzia nell’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, con una particolare attenzione rivolta alle componenti più deboli del mercato del lavoro. Sullo stato di disoccupazione, si è pervenuti ad una definizione normativa equilibrata, attenta sia all’esigenza di salvaguardare spazi di autonomia per l’iniziativa legislativa delle regioni, sia alla necessità di garantire l’uniformità delle condizioni di accesso ai benefici riguardanti il sostegno al reddito – tutti erogati dallo Stato – che peraltro dovranno essere resi funzionali ad incentivare l’uscita dallo stato di disoccupazione e non, come è avvenuto in passato, la permanenza in esso.
Il provvedimento all’esame ridisegna in senso federalista il Sistema informativo lavoro, indicando standard funzionali alla realizzazione di un sistema articolato che, in futuro, potrà essere arricchito anche dall’apporto di soggetti privati che, attraverso adeguati meccanismi di accreditamento, potranno auspicabilmente concorrere insieme ai soggetti pubblici, allo svolgimento delle funzioni proprie del collocamento.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.



























