(Dal Resconto Sommario)
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
ZANOLETTI
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, concernente disposizioni per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro (n. 127)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 45, commi 4 e 5, della legge 17 maggio 1999, n.144. Seguito e conclusione dell’esame: parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni)
Si riprende l’esame sospeso nella seduta di mercoledì 18 settembre scorso.
Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta la Commissione aveva conferito al relatore Tofani il mandato di predisporre uno schema di parere che raccogliesse le osservazioni emerse dal dibattito.
Il senatore TOFANI, relatore, illustra il seguente schema di parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni:
“La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo correttivo del decreto legislativo n. 181 del 2002, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni e raccomandazioni:
– all’articolo 1, capoverso 2, la formulazione “ad ogni effetto” appare poco congrua per la categoria degli adolescenti, di cui alla lettera a), in quanto la soppressione del limite minimo anagrafico dovrebbe direttamente richiamare la disciplina sulla tutela del lavoro minorile (di cui alla legge 17 ottobre 1967, n.977 e successive modificazioni); alla stessa lettera potrebbe essere opportuno chiarire che per gli adolescenti permane comunque la soggezione all’obbligo formativo, come disciplinato dalla legislazione vigente;
– all’articolo 2, capoverso 3, occorrerebbe valutare meglio se sia opportuno includere, tra le liste di collocamento speciali che vengono mantenute, anche quelle relative ai lavoratori del mare, di cui all’articolo 125 del Codice della navigazione e al relativo D.M. 13 ottobre 1992, n. 584;
– all’articolo 3, capoverso 3, e all’articolo 5, non è chiaro, se, ai fini dell’applicazione della normativa in esame, per “servizi competenti” si intendano solo i soggetti pubblici o anche quelli privati;
– all’articolo 3, capoverso 4, lettera a), il rinvio all’articolo 6 è errato; deve invece richiamarsi l’articolo 4-bis (come introdotto dall’articolo 6 dello schema di decreto in titolo);
– all’articolo 5, che al capoverso 1, lettera a), introduce, fra gli altri, il principio di conservazione dello stato di disoccupazione in caso di conseguimento (dall’attività lavorativa) di un reddito annuo non superiore a quello minimo personale escluso da imposizione, sembrerebbe intendere che, ai fini dell’individuazione di quest’ultimo, occorre valutare la situazione concreta del soggetto. Appare opportuna una più chiara formulazione;
– all’articolo 5, potrebbe essere opportuno integrare la lettera d) del capoverso 1 con l’esplicita previsione del ripristino dello stato di disoccupazione, al termine dei periodi di sospensione indicati da tale disposizione;
– all’articolo 6, capoverso 4, dovrebbe essere esplicitato che l’obbligo di comunicazione ivi previsto riguarda anche il contratto di apprendistato;
– all’articolo 6, il capoverso 6 non sembrerebbe far riferimento, a differenza del precedente capoverso 4, ai rapporti di lavoro autonomo coordinato e continuativo;
– sempre all’articolo 6, al capoverso 7, non appare chiaro se anche l’obbligo in esame – come quello della comunicazione iniziale di cui al capoverso 4 – s’intenda esteso alle tipologie diverse dal contratto di lavoro subordinato;
– all’articolo 6, capoverso 10, non è chiaro se la disciplina delle sanzioni amministrative trovi applicazione anche per le fattispecie di cui ai capoversi 5 e 6;
– all’articolo 7, infine, al capoverso 2-bis, che reca alcune norme di abrogazione, l’effetto soppressivo sembra, per errore, decorrere, almeno letteralmente, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.181 del 2000 e non da quella del decreto correttivo in titolo.
La Commissione raccomanda inoltre al Governo di prevedere nel più breve tempo possibile un intervento normativo che affronti la questione delle assunzioni pubbliche, armonizzando la relativa disciplina a quella generale, in modo tale da superare l’ormai anacronistica disciplina recata dall’articolo 16 della legge n. 56 del 1987.
La Commissione prende infine atto del nulla osta espresso dalla Commissione affari costituzionali, che viene allegato al presente parere.”
Rispondendo ad una richiesta di chiarimento della senatrice PILONI, il sottosegretario SACCONI fa presente che la lettera d) del capoverso 1 dell’articolo 5, deve intendersi nel senso che l’anzianità di disoccupazione riprende a decorrere dopo la conclusione di un rapporto di lavoro a tempo determinato.
Il relatore TOFANI fa presente che la questione è oggetto di una specifica osservazione contenuta nello schema di parere da lui testé illustrato.
Dopo che il PRESIDENTE ha constatato la sussistenza del numero legale, la Commissione approva all’unanimità il parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni, nel testo predisposto dal relatore Tofani.
Proposta di nomina del presidente dell’INPS (n. 49)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Esame. Parere favorevole)
Il presidente ZANOLETTI illustra il curriculum vitae del dottor Trizzino, candidato alla Presidenza dell’INPS, sottolineandone l’elevato profilo scientifico e professionale. Ricorda altresì che il dottor Trizzino ricopre continuativamente dal 1999 la carica di Direttore generale dell’Istituto medesimo. Propone pertanto l’espressione di un parere favorevole.
Il senatore RAGNO fa presente di non disporre, al momento, di elementi sufficienti ad esprimere con piena cognizione di causa una valutazione sulla proposta del Governo. Sussistono infatti elementi di perplessità di varia natura, che egli non ha potuto chiarire e che lo inducono a non prendere parte alla votazione.
Poiché nessun altro chiede di intervenire, si passa alla votazione per scrutinio segreto, alla quale prendono parte i senatori BATTAFARANO, BETTAMIO, DATO, DEMASI, DI SIENA, FABBRI, FLORINO, FORTE (in sostituzione del senatore Trematerra), MORRA, PILONI, TOFANI, VANZO e ZANOLETTI.
La proposta di parere favorevole formulata dal PRESIDENTE risulta approvata con 13 voti a favore, nessun voto di astensione e nessun voto contrario.



























