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Il Diario del Lavoro

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale

Commissione Lavoro, previdenza sociale

22 Ottobre 2009
in Senato

(Dal Resoconto Sommario)

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla condizione dei lavoratori anziani in Italia: audizione di una rappresentanza dell’Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei Lavoratori (ISFOL)

Il PRESIDENTE ringrazia il Commissario straordinario dell’ISFOL per aver accolto sollecitamente l’invito rivoltogli dalla Commissione e, dopo aver richiamato brevemente i temi dell’audizione odierna, gli dà la parola.

Il professor DELL’ARINGA svolge un’ampia relazione sui temi oggetto della procedura informativa in oggetto.

Prendono quindi la parola, ponendo quesiti e chiedendo chiarimenti, i senatori PETERLINI, VIVIANI e PIZZINATO. Ad essi replica il professor DELL’ARINGA.

Il PRESIDENTE ringrazia quindi il Commissario straordinario dell’ISFOL e dichiara conclusa l’audizione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.


IN SEDE REFERENTE

(848-B) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Introduce l’esame il relatore TOFANI, il quale ricorda preliminarmente che nella seduta del 30 ottobre, la Camera dei Deputati ha trasmesso il testo modificato del disegno di legge recante la delega al Governo in materia di occupazione e lavoro, già approvato dal Senato.
Passa quindi a riferire sulle modifiche apportate dall’altro ramo del Parlamento, rinviando per i principi generali a quanto già detto nella relazione svolta in prima lettura, e prendendo atto che alcune modifiche introdotte nel testo dalla Camera rappresentano temi ampiamente dibattuti dal Senato – sempre in prima lettura – ritenuti di primaria importanza per una migliore interpretazione del testo e una maggiore efficacia delle disposizioni in esso contenute.
L’articolo 1, recante la delega al Governo per la revisione della disciplina dei servizi pubblici e privati per l’impiego, nonché in materia di intermediazione e interposizione privata nella somministrazione di lavoro, è stato modificato in diversi punti. Al comma 1, si prevede che l’esercizio della delega avvenga su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito, come aggiunto dalla Camera, il Ministro per le pari opportunità.
Il comma 2 indica i principi e i criteri direttivi in base ai quali dovrà essere esercitata la delega. Tra questi, quelli modificati dalla Camera riguardano la modernizzazione e razionalizzazione del sistema di collocamento pubblico, secondo una disciplina incentrata sul rispetto delle competenze previste dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, con particolare riferimento alle competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle provincie autonome di Trento e Bolzano, e sul sostegno e sviluppo dell’attività lavorativa femminile e giovanile, nonché sul sostegno al reinserimento dei lavoratori anziani. La lettera e), inserita dalla Camera, include poi tra i principi e i criteri direttivi della delega il mantenimento, da parte delle province, delle funzioni amministrative attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469. Con l’integrazione introdotta dall’altro ramo del Parlamento alla lettera g), il divieto assoluto per gli operatori privati e pubblici di qualsivoglia indagine o trattamento di dati ovvero di preselezione dei lavoratori, viene esteso anche in riferimento all’affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, al sesso, all’orientamento sessuale, allo stato matrimoniale, o di famiglia, o di gravidanza, nonché ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro. E’ inoltre proibito raccogliere, memorizzare o diffondere informazioni sui lavoratori, che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo.
La modifica alla lettera h) specifica che la finalità di prevenzione del lavoro irregolare riguarda anche il lavoro minorile, mentre il principio di delega di cui alla lettera l) è stato esteso dalla Camera dei deputati anche agli intermediari pubblici, con particolare riferimento agli enti locali, e privati, che abbiano adeguati requisiti giuridici e finanziari. La lettera in esame estende poi l’esercizio dell’attività di mediazione – sempre secondo le integrazioni introdotte dall’altro ramo del Parlamento – ai consulenti del lavoro, alle università e agli istituti di scuola secondaria di secondo grado.
La lettera m), che reca l’abrogazione della legge 23 ottobre 1960, n.1369 e la sua sostituzione con altra disciplina, stabilisce che il legislatore delegato distingua meglio tra appalto e interposizione, ridefinendo contestualmente i casi di interposizione illeciti nonché, come aggiunto dalla Camera, quelli di comando e distacco. E’ previsto l’utilizzo del meccanismo certificatorio di cui al successivo articolo 5 ai fini della concreta distinzione tra interposizione illecita e appalto genuino; al riguardo si fa riferimento a indici e codici di comportamento elaborati in sede amministrativa, che tengano conto, come si precisa nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, della rigorosa verifica della reale organizzazione dei mezzi e dell’assunzione effettiva del rischio di impresa da parte dell’appaltatore.
Alla lettera p), relativa al trasferimento d’azienda, sono stati rivisti i principi e criteri di delega. Nel testo attualmente all’esame, essi riguardano: il completo adeguamento della disciplina vigente alla normativa comunitaria, anche alla luce del necessario coordinamento con la legge 1° marzo 2002, n. 39, che dispone il recepimento della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di essi; la previsione del requisito dell’autonomia funzionale del ramo di azienda nel momento del suo trasferimento; la previsione di un regime particolare di solidarietà tra appaltante e appaltatore, nei limiti di cui all’articolo 1676 del codice civile, per le ipotesi in cui il contratto di appalto sia connesso ad una cessione di ramo di azienda.
Il relatore si sofferma quindi sulle modifiche apportate all’articolo 2, recante delega al Governo in materia di riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio, ricordando che il comma 1 prevede, anche in questo caso, che i decreti legislativi vengano adottati sentito il Ministro per le pari opportunità; lo stesso comma, alla lettera d), relativa alla revisione delle misure di inserimento al lavoro non costituenti rapporto di lavoro, prevede l’eventuale corresponsione di sussidi in un quadro – come specificato dalla Camera – di riordino razionale delle misure di inserimento in esame, mentre il nuovo testo della lettera e) evidenzia, nell’attuazione delle precedenti lettere b), c) e d), la necessità di valorizzare l’inserimento o il reinserimento al lavoro delle donne, particolarmente di quelle uscite dal mercato del lavoro per l’adempimento di compiti familiari e che desiderino rientrarvi, al fine di superare il differenziale occupazionale tra uomini e donne.
Alla lettera i), riguardante il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale, per la determinazione delle modalità di attuazione dell’attività formativa in azienda, la Camera ha inserito un richiamo agli enti bilaterali. Giova inoltre ricordare che l’altro ramo del parlamento ha soppresso la lettera f) del testo licenziato dal Senato in prima lettura, che prevedeva la sperimentazione di forme di incentivazione economica corrisposte direttamente al lavoratore.
Anche all’articolo 3, recante delega al Governo in materia di riforma della disciplina del lavoro a tempo parziale, la Camera ha stabilito che i decreti legislativi vengano adottati su proposta del Ministro del lavoro, sentito il Ministro per le pari opportunità.
L’articolo 4, recante delega al Governo in materia di disciplina delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite, reca le seguenti modifiche: al comma 1, lettera a), la Camera ha specificato che la misura dell’indennità di disponibilità a favore del lavoratore che garantisca nei confronti del datore di lavoro la propria disponibilità allo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, deve essere ‘congrua’; alla lettera b) è stata soppressa l’ulteriore previsione contenuta nel testo licenziato dal Senato riguardante la possibilità di soddisfare – secondo il principio pro rata temporis – le quote obbligatorie di assunzione di lavoratori disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68, mediante ricorso al lavoro a tempo determinato o mediante forniture di lavoro interinale.
Sempre al comma 1, alla lettera c), con riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative, i principi e criteri direttivi della delega sono stati ampiamente riformulati, prevedendo, in primo luogo, che nei relativi contratti, da stipulare in forma scritta, risultino: la durata, determinata o determinabile, della collaborazione; la riconducibilità di quest’ultima a uno o più progetti o programmi di lavoro, o a fasi dei medesimi, attuati con prestazione prevalente propria e senza vincolo di subordinazione; un corrispettivo proporzionato alla qualità e alla quantità del lavoro. Inoltre, nel definire gli elementi di differenziazione tra il rapporto di collaborazione continuativa e le prestazioni meramente occasionali, si è precisato che per queste ultime s’intendono i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, salvo il caso che il compenso sia superiore a 5 mila euro. Ulteriori riformulazioni riguardano poi la previsione di tutele fondamentali della dignità e della sicurezza dei collaboratori, con particolare riferimento a maternità, malattia e infortunio, nonché – come specificato dalla Camera – alla sicurezza nei luoghi di lavoro, anche nel quadro di intese collettive. La lettera f), aggiunta dalla Camera, prevede poi una configurazione specifica – con particolare riguardo al settore agricolo – per le prestazioni, che esulano dal mercato del lavoro e dagli obblighi connessi, svolte in modo occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salve le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.
L’articolo 5 stabilisce che la delega in materia di certificazione dei rapporti di lavoro dovrà essere esercitata entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta – secondo la modifica apportata dalla Camera dei deputati – del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Le altre modifiche introdotte riguardano il comma 1, con l’inclusione, alla lettera b), delle università tra gli organi preposti alla certificazione, e con la previsione, alla lettera f), della permanenza degli effetti dell’accertamento svolto dall’organo preposto, fino al momento in cui venga provata l’erronea qualificazione del programma negoziale o la difformità tra quest’ultimo, come concordato dalle parti in sede di certificazione, ed il programma attuato.
All’articolo 7, recante disposizioni concernenti l’esercizio delle deleghe di cui agli articoli da 1 a 5, la Camera dei deputati ha precisato che il parere da parte delle Commissioni parlamentari permanenti sugli schemi di decreti legislativi deve essere espresso entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l’esercizio della relativa delega. Il comma 3, inserito integralmente dall’altro ramo del Parlamento, specifica poi che qualora il termine per l’espressione del citato parere ricorra nei trenta giorni che precedono la scadenza per l’esercizio della delega o successivamente, quest’ultima è prorogata di sessanta giorni.
Proseguendo nella sua esposizione, il relatore passa ad illustrare gli articoli 8, 9 e 10, introdotti dalla Camera dei deputati.
L’articolo 8 conferisce una delega al Governo per il riassetto della disciplina sulle ispezioni in materia di previdenza sociale e di lavoro nonché per la definizione di un quadro normativo – ispirato a criteri di equità ed efficienza – inteso alla prevenzione, in sede conciliativa, delle controversie individuali di lavoro. Il riordino è improntato alla definizione di un sistema organico e coerente di tutela del lavoro con interventi omogenei e si prevede che la delega sia esercitata, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro un anno dall’entrata in vigore della legge, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni.
I principi e i criteri direttivi per l’esercizio della delega sono i seguenti: il sistema delle ispezioni deve essere improntato alla prevenzione e, in particolare, alla promozione dell’osservanza degli obblighi previdenziali, del rapporto di lavoro, del trattamento economico e normativo minimo e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, anche valorizzando l’attività di consulenza degli ispettori nei confronti dei destinatari della citata disciplina; deve essere definito un raccordo efficace fra la funzione di ispezione del lavoro e quella di conciliazione delle controversie individuali; va altresì ridefinito l’istituto della prescrizione e della diffida. Ulteriori principi di delega riguardano poi la semplificazione dei procedimenti sanzionatori amministrativi, con la possibilità di ricorrere alla direzione regionale del lavoro, e della procedura per la soddisfazione dei crediti di lavoro correlata alla promozione di soluzioni conciliative in sede pubblica; la riorganizzazione dell’attività ispettiva del Ministero del lavoro in materia di previdenza sociale e di lavoro, con l’istituzione di una direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle strutture periferiche del Ministero ai fini dell’esercizio unitario della predetta funzione ispettiva, tenendo altresì conto della funzione di polizia giudiziaria dell’ispettore del lavoro; la razionalizzazione degli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza, compresi quelli degli istituti previdenziali, con attribuzione della direzione e del coordinamento operativo alle direzioni regionali e provinciali del lavoro.
I successivi commi da 3 a 6 disciplinano – in termini identici a quelli posti, per le altre deleghe del disegno di legge, dall’articolo 7 – i termini e le modalità per la trasmissione alle Camere degli schemi di parere e per l’espressione di quest’ultimo, e per l’esercizio della delega; l’adozione di decreti modificativi e correttivi; il divieto di determinazione di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Le disposizioni in esame non prevedono – come invece sarebbe stato auspicabile – il parere della Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, né la consultazione delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e dei lavoratori.
L’articolo 9 – prosegue il relatore – reca modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 142, recante revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore. La lettera a) del comma unico novella il primo periodo dell’articolo 1, comma 3, della legge medesima, nel quale si prevede che i rapporti di lavoro del socio lavoratore – stabiliti al momento dell’adesione o successivamente – siano ‘ulteriori e distinti’ da quello associativo. La lettera a) sopprime il termine ‘distinti’.
La lettera b) inserisce un periodo dopo il primo del comma unico dell’articolo 2 della legge n. 142. Attualmente, tale norma dispone che ai soci con rapporto di lavoro subordinato si applichi la legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, facendo eccezione – per la sola ipotesi di cessazione sia del rapporto di lavoro, sia di quello associativo – l’articolo 18, concernente i licenziamenti: secondo la modifica all’esame, l’esercizio dei diritti di cui al Titolo III – relativo all’attività sindacale – della legge n. 300 e successive modificazioni, è riconosciuto compatibilmente con lo stato di socio lavoratore, secondo quanto determinato da accordi collettivi tra associazioni nazionali del movimento cooperativo e organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
La lettera c) aggiunge un comma alla fine dell’articolo 3 della legge n. 142: ai sensi del comma 1, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.
Con la modifica introdotta dalla Camera dei deputati, si consente, in deroga al suddetto comma 1, che le cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne, di cui alla legge 13 marzo 1958, n.250, e successive modificazioni, possano corrispondere ai soci lavoratori un compenso proporzionato all’entità del pescato, secondo criteri e parametri stabiliti dal regolamento interno, di cui all’articolo 6 della stessa legge n. 142.
Con la lettera d) viene riformulato il comma 2 dell’articolo 5 della legge n. 142.
Tale articolo assoggetta le controversie inerenti il rapporto di lavoro dei soci alla competenza del giudice del lavoro e alla disciplina speciale processuale relativa alle controversie di lavoro, di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile; fa inoltre riferimento per le relative procedure di conciliazione e arbitrato irrituale alla disciplina concernente i dipendenti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 29 ottobre 1998, n.387, e successive modificazioni, e conferma la competenza del giudice civile ordinario per le controversie tra soci e cooperative inerenti il rapporto associativo.
Nel nuovo comma, viene soppresso il riferimento alle controversie riguardanti il rapporto di lavoro dei soci, nel presupposto che trovi comunque applicazione la disciplina generale di cui ai suddetti articoli 409 e seguenti del Codice di procedura civile. La riformulazione demanda alla competenza del giudice civile ordinario le controversie inerenti alla prestazione mutualistica, e si specifica altresì che il rapporto di lavoro del socio si estingue con il recesso o l’esclusione del medesimo, deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità agli articoli 2526, sul recesso del socio, e 2527, sull’esclusione del socio, del codice civile.
Le successive lettere e), f) e g) modificano l’articolo 6 della legge n. 142, in base al quale le società cooperative sono tenute ad adottare – entro il mese di giugno 2002 – un regolamento interno, che dev’essere approvato dall’assemblea, concernente i rapporti di lavoro con i soci. In particolare, la lettera e) del testo introdotto dalla Camera dei deputati differisce dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2003 il termine per l’adozione del regolamento; la lettera f) limita al solo trattamento minimo retributivo il rinvio – di cui al citato comma 2 dell’articolo 6 – ai contratti collettivi nazionali del settore o della categoria affine, escludendo, dunque, il riferimento alle altre condizioni di lavoro. Viene inoltre fatta salva la deroga relativa alle cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne. La lettera g) – aggiungendo un comma 2-bis alla fine dell’articolo 6 – prevede che le cooperative sociali di cui all’articolo 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, possano definire accordi territoriali con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative per rendere compatibile l’applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento all’attività svolta. Tale accordo deve essere depositato presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio.
Infine, l’articolo 10 del disegno di legge n. 848-B reca la sostituzione dell’articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151: il nuovo testo, relativo ai benefici alle imprese artigiane, commerciali e del turismo, stabilisce che per tali imprese rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, il riconoscimento di benefici normativi e contributivi è subordinato all’integrale rispetto degli accordi e contratti citati, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Intervenendo sull’ordine dei lavori, la senatrice PILONI osserva che la Camera dei deputati ha apportato molte e significative modifiche al testo a suo tempo licenziato dal Senato. Sorprende, peraltro, che l’altro ramo del Parlamento abbia accolto alcuni emendamenti proposti dai Gruppi politici dell’opposizione e respinti in prima lettura. Inoltre, gli articoli aggiuntivi pongono numerosi problemi, sia relativamente alla omogeneità della fattispecie disciplinata all’articolo 8 rispetto al contenuto del disegno di legge collegato, sia per la ampiezza e profondità delle modifiche apportate, con l’articolo 9 del disegno di legge in titolo, alla legge n. 142 del 2001. Su tali temi si rende pertanto necessaria un’istruttoria adeguata e, in particolare per quel che riguarda l’articolo 9, occorrerebbe procedere all’audizione delle associazioni della cooperazione e delle organizzazioni sindacali.

Il PRESIDENTE, preso atto delle richieste della senatrice Piloni, propone che nella prossima settimana si proceda alla discussione generale sul disegno di legge in titolo, prevedendo, eventualmente, anche la convocazione di sedute notturne, considerato che la Commissione dovrà contestualmente esaminare anche il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 210, in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporto di lavoro a tempo parziale, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Propone altresì di fissare a giovedì 14 novembre, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti, che potranno essere esaminati e votati una volta concluso l’esame in sede consultiva dei disegni di legge finanziaria e di bilancio. Questi ultimi, presumibilmente, verranno trasmessi dalla Camera dei deputati nella terza settimana di novembre.

Il senatore MONTAGNINO auspica che si pervenga alla formulazione di un calendario dei lavori con il consenso di tutti i Gruppi politici. La proposta del Presidente, a suo avviso, costituisce una accelerazione impropria, in contrasto con le condivisibili esigenze di approfondimento testé espresse dalla senatrice Piloni, che ha giustamente richiesto l’audizione delle associazioni della cooperazione e delle organizzazioni sindacali. Ritiene, pertanto, che il termine per la presentazione degli emendamenti debba essere fissato in una data successiva da quella indicata dal Presidente.

Il senatore FABBRI, intervenendo a nome dei Gruppi politici della maggioranza, ricorda che il disegno di legge all’esame è stato oggetto di un approfondito dibattito sia da parte del Senato sia da parte dell’altro ramo del Parlamento. Vi è pertanto l’esigenza di pervenire in tempi ragionevoli alla definitiva approvazione del provvedimento e, di conseguenza, non ritiene strettamente necessarie le audizioni proposte dalla senatrice Piloni.

Il senatore BATTAFARANO fa presente che la discussione presso l’altro ramo del Parlamento si è svolta in modo molto frettoloso e, probabilmente, non si è considerato con sufficiente attenzione come l’approvazione della legge n. 142, nella passata legislatura, abbia realizzato un difficile e delicato equilibrio tra le istanze delle organizzazioni sindacali e quelle delle associazioni della cooperazione. Con l’articolo 9 del disegno di legge all’esame, tale equilibrio è stato surrettiziamente alterato e, forse, prima di rendere definitive tali norme, sarebbe opportuno acquisire l’avviso dei soggetti più direttamente interessati alla loro applicazione.

Il sottosegretario SACCONI fa presente che dagli incontri svolti dal Governo con le associazioni della cooperazione si è registrata una frequente richiesta di rivedere la legge n. 142, ritenuta per alcuni aspetti notevolmente squilibrata quanto al rapporto tra i soggetti ricordati dal senatore Battafarano. Su tale questione, nel corso della discussione presso la Camera dei deputati sono stati presentati diversi emendamenti, da parte sia dei Gruppi politici di maggioranza sia dei Gruppi politici dell’opposizione. Tali proposte sono poi confluite in un testo unificato, elaborato presso il Comitato dei nove e accolto dalla Camera dei deputati, che è stato giudicato da più parti molto attento alle ragioni dei lavoratori. Sulla materia, quindi, il dibattito è stato ampio e, pertanto, su questo come su altri aspetti, il Governo ritiene che vi siano le premesse per pervenire rapidamente alla definitiva approvazione del disegno di legge all’esame.

Il senatore RIPAMONTI fa quindi presente che le audizioni proposte dalla senatrice Piloni non comporterebbero un allungamento spropositato dei tempi di approvazione del disegno di legge n. 848-B.

Il senatore DI SIENA ravvisa nelle dichiarazioni del Sottosegretario una concezione discutibile del processo legislativo e del ruolo e delle prerogative del Senato, che non può, evidentemente, limitare i suoi compiti ad una registrazione passiva dei risultati delle discussioni svolte presso l’altro ramo del Parlamento ovvero negli incontri tra le associazioni cooperative e il Governo.

Il PRESIDENTE ritiene che la discussione abbia chiarito le diverse posizioni in ordine alla prosecuzione dell’esame del disegno di legge n. 848-B. Preso atto del dibattito svoltosi, propone alla Commissione di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a giovedì 14 novembre alle ore 18, astenendosi dal procedere alle audizioni richieste dalla senatrice Piloni.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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