(I lavori della settimana)
299a seduta: mercoledì 23 febbraio 2005, ore 15
ORDINE DEL GIORNO
PROCEDURE INFORMATIVE
I. Interrogazione.
II. Seguito dell’indagine conoscitiva sulla condizione dei lavoratori anziani in Italia: audizione del sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Brambilla.
I. Seguito dell’esame del disegno di legge:
ZANOLETTI ed altri. – Modifica della disciplina normativa relativa alla tutela della maternità delle donne dirigenti. – Relatore alla Commissione ZANOLETTI.
(Pareri della 1a, della 5a e della 10a Commissione)
II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
1. TOMASSINI. – Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza o dalla persecuzione psicologica.
(Pareri della 1a e della 2a Commissione)
2. RIPAMONTI. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell’ambito dell’attività lavorativa.
(Pareri della 1a, della 2a e della 12a Commissione)
3. MAGNALBO’. – Norme per contrastare il fenomeno del mobbing.
(Pareri della 1a, della 2a e della 12a Commissione)
4. COSTA. – Norme per contrastare il fenomeno del mobbing.
(Pareri della 1a, della 2a e della 12a Commissione )
5. BATTAFARANO ed altri. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell’ambito dell’attività lavorativa.
(Pareri della 1a, della 2a e della 12a Commissione)
6. TOFANI ed altri. – Disposizioni a tutela dalla persecuzione psicologica negli ambienti di lavoro.
(Pareri della 1a, della 2a e della 12a Commissione)
7. MONTAGNINO. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell’ambito dell’attività lavorativa.
(Pareri della 1a, della 2a e della 12a Commissione)
8. Tommaso SODANO ed altri. – Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro.
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 12a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
9. EUFEMI ed altri. – Norme generali contro la violenza psicologica nei luoghi di lavoro.
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a e della 12a Commissione)
10. BERGAMO. – Tutela dalle pratiche di mobbing.
(Pareri della 1a, della 2a e della 12a Commissione)
11. MAGNALBO’. – Norme per contrastare il fenomeno del mobbing.– Relatore alla Commissione TOFANI.
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 12a, della 14a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
– e della petizione n. 799 ad essi attinente.
– Relatore alla Commissione TOFANI.
BERGAMO. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:
numerosi dipendenti dell’ACTV di Venezia di diversi settori e qualifiche (esercizio navigazione, esercizio automobilistico, manutenzione navale, manutenzione automobilistica, impiegati, ecc.) hanno presentato all’Azienda richiesta del proprio curriculum lavorativo ai fini del riconoscimento dell’esposizione all’amianto;
alla fine del 1996, evidentemente a seguito di domande all’INAIL di riconoscimento dell’esposizione all’amianto, il CONTARP (struttura tecnica dell’INAIL) ha chiesto all’ACTV un incontro e, in quella sede, l’acquisizione di informazioni e documentazione probante per l’eventuale riconoscimento dell’esposizione;
durante l’incontro l’ACTV ha fornito delle informazioni relative alle manutenzioni navali e automobilistica e successivamente, nello stesso anno, ha inviato una nota con alcuni allegati tecnici che però riguardavano solo le attività della manutenzione navale (effettuata presso il cantiere navale). Per le attività dei due esercizi e della manutenzione automobilistica l’ACTV non ha fornito alcun dato. Si deve evidenziare che il personale di macchina della navigazione, che fa parte dell’esercizio di navigazione, svolge sia attività in navigazione che di manutenzione operativa presso le officine navali;
nonostante la documentazione tecnica prodotta dall’ACTV, l’INAIL non ha riconosciuto ad alcun dipendente della manutenzione navale l’esposizione all’amianto. Ovviamente non c’è stato alcun riconoscimento per i lavoratori degli altri settori;
successivamente si sono avute delle sentenze della Magistratura favorevoli ad alcuni dipendenti che rivestivano o rivestono qualifiche operaie;
avverso le suddette sentenze, da quanto si è saputo, l’INPS (ente che deve riconoscere la maggiorazione contributiva) ha presentato ricorso;
lo scorso anno le organizzazioni sindacali hanno chiesto all’INAIL di riesaminare la questione dell’esposizione all’amianto, ma solo per il personale della manutenzione navale, inviando con la richiesta una relazione tecnica specifica redatta dall’ACTV e una serie più consistente (rispetto a quella prodotta nel 1996) di documenti tecnici di varia natura. I documenti tecnici avrebbero dovuto dimostrare l’esposizione nei termini di quantità e durata previsti dalla legge per avere il riconoscimento dei benefici previdenziali;
in via informale si è saputo che il CONTARP ha confermato il suo parere negativo al riconoscimento dell’esposizione all’amianto. Evidentemente per il CONTARP i documenti tecnici non sono sufficienti per la suddetta dimostrazione;
infine, per l’ACTV non risulta esserci alcun «atto di indirizzo» ministeriale che riconosca aprioristicamente l’esposizione, come invece esiste per diverse aziende industriali, anche del settore della manutenzione navale;
è paradossale che si sia avuto, con «atto di indirizzo», un riconoscimento estensivo in termini di mansioni e tempo per dei cantieri navali di nuova costruzione come quelli del gruppo Fincantieri e non si abbia alcun riconoscimento per quello ACTV, che è di manutenzione,
si chiede di sapere quali misure intenda prendere il Ministro in indirizzo, considerato che l’unica discriminante per la quale solo circa 70 lavoratori dei cantieri resterebbero esclusi dai benefici previdenziali è quella legata al diverso inquadramento professionale. Infatti le figure professionali che hanno fruito dei benefici previdenziali sono state quelle «il cui curriculum dimostra che operavano in modo continuativo/prevalente a bordo nave». Nel cantiere ACTV, essendo la nave l’oggetto nel quale sono effettuate operazioni di montaggio/demolizione/rimontaggio, il personale interessato non è inquadrato nella categoria «metalmeccanici» ma in quella degli autoferrotranvieri e ciò non può essere considerato la discriminante, in quanto i benefici previdenziali sono sostanziali rispetto al rischio e non rispetto al contratto collettivo di lavoro.

























