La Commissione ha concluso, in sede consultiva, l’esame congiunto del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 (stato di previsione del ministero del Lavoro e delle politiche sociali per l’anno finanziario 2002) e della legge finanziaria 2002 (rapporto alla V Commissione). A conclusione dell’esame ha approvato un rapporto favorevole con osservazioni e raccomandazioni.
Testo del rapporto (approvato a maggioranza)
“La Commissione, esaminati il disegno di legge finanziaria per il 2002, per le parti di competenza e la tabella n. 4 recante lo stato di previsione della spesa per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
considerato
che l’esame dei documenti di bilancio si apre nel corso di una crisi internazionale di grandi proporzioni, conseguente agli attentati di New York e Washington e ai nuovi scenari che, a seguito di essi, si stanno disegnando, in particolare con le iniziative militari in corso;
che l’andamento dell’economia mondiale è, in questo momento, fortemente condizionato dalle vicende politiche e che però, a fronte dell’incertezza che inevitabilmente caratterizzerà i prossimi mesi, se si guarda alla variabili economiche fondamentali, è ragionevole prevedere, nel medio termine, l’affermarsi di una tendenza alla ripresa della produzione e degli scambi;
che molto dipenderà dagli atteggiamenti e dalle misure a sostegno dell’economia che verranno adottate nei maggiori paesi industrializzati, a partire dagli Stati Uniti e dall’Unione europea;
che, pur nelle difficoltà del momento, la manovra di finanza pubblica per il triennio 2002-2004 mantiene fermi gli obiettivi (già enunciati nel Documento di programmazione economico finanziaria) di stabilità – nel rispetto degli impegni assunti dall’Italia in sede europea -, di crescita – come condizione necessaria per realizzare la stabilità- , e di equità;
che, sotto quest’ultimo profilo, il disegno di legge finanziaria per il 2002 introduce, tra l’altro, rilevanti misure per il sostegno dei pensionati più disagiati e per le famiglie con figli a carico e con redditi medio-bassi e che con tali interventi, che coinvolgono circa nove milioni di cittadini, ci si propone di spostare più di due milioni di essi al di sopra della soglia di povertà;
che la manovra di finanza pubblica per il triennio 2002-2004, nel rispetto del Patto di stabilità e del programma di governo, opera nel senso della riduzione della spesa corrente, incrementando contestualmente la spesa in conto capitale; realizza una riduzione delle entrate correnti nell’ambito di un aumento generale delle entrate, derivante fondamentalmente da una più razionale utilizzazione del patrimonio pubblico, attuando una parallela riduzione della pressione fiscale
che dall’insieme di questi interventi dovrebbe derivare la stabilizzazione dell’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per il 2002 nella misura dello 0,5 per cento del PIL, nonché un ulteriore incremento dell’avanzo primario, dal 5,1 al 5,3 per cento del PIL, con una contestuale riduzione della spesa per interessi, dal 6,2 al 5,8 per cento del PIL;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
l’attuale formulazione dell’articolo 26, recante incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati, dovrebbe essere rivista nel senso di meglio determinare, al comma 1, l’ambito dei trattamenti beneficiari, con un riferimento esplicito, oltre che ai trattamenti previdenziali, anche a quelli di natura assistenziale (le pensioni e gli assegni sociali) e i trattamenti di invalidità; al comma 2, inoltre, dovrebbe essere fornita un’indicazione più stringente per individuare i criteri anagrafici, contributivi di reddito, e di composizione del nucleo familiare, in ordine all’individuazione dei soggetti aventi diritto all’integrazione pensionistica. Si pone infatti l’esigenza di assicurare che, stante il vincolo di spesa posto al comma 4 dell’articolo 26, l’effetto redistributivo del provvedimento si ispiri a criteri di effettiva equità;
sempre con riferimento all’articolo 26, andrebbe altresì chiarito se essa comprenda solo le forme pensionistiche obbligatorie di base (e non, cioè, quelle complementari o integrative, benché, in ipotesi, obbligatorie), e se nella disposizione in esame siano inclusi anche i trattamenti erogati da persone giuridiche di diritto privato. Resta altresì da definire l’applicabilità o meno del beneficio ai trattamenti liquidati esclusivamente in base al sistema contributivo, dato che essi, ai sensi dell’articolo 1, comma 16, della legge n. 335 del 1995, sono esclusi dall’applicazione della disciplina sull’integrazione al minimo;
per quel che riguarda l’articolo 30, si invita il Governo a valutare l’opportunità di integrare il comma 1 con l’indicazione delle condizioni per la concessione dello sgravio contributivo, in particolare per quel che concerne: le modalità di attribuzione del beneficio per le imprese di nuova costituzione; i criteri di valutazione dell’incremento della base occupazionale; la subordinazione dell’accesso agli sgravi alla stipula di contratti a tempo indeterminato, all’osservanza dei contratti collettivi nazionali e al rispetto delle normative di sicurezza del lavoro e di tutela dell’ambiente. Si tratta infatti, di indicazioni desumibili non solo dalla legislazione vigente, ma anche nel provvedimento del 10 agosto 1999, con il quale la Commissione europea ha autorizzato il regime in esame, in riferimento al triennio 1999-2001;
al comma 3 dell’articolo 35, sarebbe opportuno che l’abrogazione esplicita concernesse non solo l’articolo 15 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, ma anche l’ articolo 53, che estende – mediante rinvio – la disciplina di cui al medesimo articolo 15 ai dipendenti pubblici diversi da quelli statali.
La Commissione raccomanda inoltre al Governo
di valutare la congruità dei vincoli posti agli enti locali dall’articolo 12 del disegno di legge finanziaria alla luce del nuovo ordinamento del sistema delle autonomie derivante dalla conferma della legge costituzionale di riforma del titolo V della Costituzione;
allo stesso articolo 12, comma 1, di valutare l’opportunità introdurre una disposizione che consenta la deroga del blocco delle assunzioni a tempo indeterminato nel settore pubblico per consentire di effettuare le assunzioni finalizzate all’adempimento degli obblighi derivanti dalla vigente legislazione in materia di collocamento obbligatorio dei disabili (articolo 3, comma 1, della legge n. 68 del 1999);
per quel che riguarda le politiche specificamente mirate al sostegno delle aree economicamente e socialmente svantaggiate, e specialmente per il Mezzogiorno, fermo restando che i provvedimenti adottati negli ultimi mesi, ed in particolare la cosiddetta legge “Tremonti-bis“, hanno creato un contesto favorevole alla crescita e ad un rilancio degli investimenti che non mancherà di avere ricadute positive anche per il Sud, soprattutto per quel che attiene alla mobilità delle imprese:
a) di avviare un’ampia opera di verifica dell’efficacia degli strumenti della programmazione negoziata ed in particolare della loro idoneità a guidare processi di sviluppo reale, in modo da pervenire ad una più razionale distribuzione delle risorse disponibili;
b) di verificare l’opportunità di ridefinire in modo più puntuale l’ambito territoriale di destinazione degli interventi, con particolare riferimento a quelli finanziati attraverso i fondi strutturali europei.”
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