(dal resoconto sommario)
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDI’ 27 MARZO 2002
Presidenza del Presidente
ZANOLETTI
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE propone che la Commissione torni a riunirsi subito dopo la sospensione dei lavori parlamentari per le festività pasquali a partire da martedì 2 aprile alle ore 16, per la prosecuzione dell’esame dei vari provvedimenti già iscritti all’ordine del giorno. Propone altresì che l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentati dei Gruppi politici si riunisca nella stessa giornata, alle ore 15,30, sulla programmazione dei lavori.
Conviene la Commissione.
PER LO SVOLGIMENTO DI UN’INDAGINE CONOSCITIVA SULLA CONDIZIONE PROFESSIONALE E PREVIDENZIALE DEI LAVORATORI ANZIANI
Il senatore BATTAFARANO, prendendo spunto da una recente deliberazione del Consiglio regionale della Lombardia, avente ad oggetto l’esigenza di una riflessione e di un approfondimento critico sulla normativa in materia pensionistica, suggerisce di avviare una indagine conoscitiva che analizzi la condizione dei lavoratori ultracinquantenni disoccupati e le relative prospettive di reinserimento professionale, ovvero di collocamento a riposo.
Il senatore MALABARBA, nel convenire con la proposta testè formulata dal senatore Battafarano, sottolinea che altri tre Consigli regionali, sulla scorta di quanto è già stato deliberato dalla Regione Lombardia, sono in procinto di pronunciarsi sulle questioni inerenti i lavoratori ultracinquantenni che si trovano ai margini del mercato del lavoro. Si tratta infatti di un segmento del mercato del lavoro che incontra sovente particolari difficoltà sia per il reinserimento professionale, sia per il collocamento a riposo. La questione è quindi particolarmente complessa e richiede un approfondimento specifico, da raccordare con il dibattito in corso sulla riforma del sistema previdenziale, per comprendere meglio quali possano essere le misure legislative più idonee ad elaborare gli opportuni rimedi a situazioni di grave disagio sociale.
Il senatore RIPAMONTI concorda con le proposte formulate negli interventi dei senatori Battafarano e Malabarba.
Il PRESIDENTE ritiene senz’altro meritevole della massima attenzione la questione sollevata dai senatori Battafarano e Malabarba. Essa pertanto verrà esaminata, insieme ad altre proposte di indagine conoscitiva già formulate in precedenza, nell’Ufficio di Presidenza che verrà convocato martedì 2 aprile.
IN SEDE REFERENTE
(848) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro
(357) STIFFONI ed altri. – Norme per la tutela dei lavori atipici
(629) RIPAMONTI. – Norme a tutela dei lavori atipici e delega al Governo in materia di previdenza, di formazione, di coordinamento con la disciplina comunitaria e di riduzione del contenzioso in relazione alla qualificazione dei rapporti di lavoro atipici
(869) MONTAGNINO ed altri. – Norme per la tutela dei lavori “atipici”
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Si riprende l’esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE ricorda che l’esame del disegno di legge n. 848 riprende con la prosecuzione dell’illustrazione degli emendamenti all’articolo 1. Ricorda altresì che sono tuttora accantonati gli emendamenti 1.229 e 1.227, in attesa che su di essi esprima il proprio parere la Commissione bilancio. Il rappresentante del Governo ha inoltre già presentato l’emendamento 10.100 che integra il testo dell’articolo 10, fornendo altresì alcuni chiarimenti sul contenuto di tale proposta emendativa nella seduta di martedì 18 marzo.
Il senatore RIPAMONTI illustra quindi l’emendamento 1.147 precisando che si intende con esso porre un argine al rischio che la normativa delegata apra la strada al riconoscimento di organizzazioni sindacali caratterizzate da una presenza territoriale discontinua e, comunque, di incerta rappresentatività. Si tratta infatti di un fenomeno che il legislatore dovrebbe quanto meno scoraggiare, anche perché esso potrebbe agevolare la non apprezzabile diffusione di accordi separati.
Dato per illustrato l’emendamento 1.52 si sofferma brevemente sull’emendamento 1.149, che riprende l’indirizzo legislativo adottato con il decreto legislativo n. 469 del 1997. L’emendamento 1.135 intende rendere meno generica la delega, delineando un regime più rigoroso per lo svolgimento dell’attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro da parti di soggetti privati. Alla stessa finalità, si ispira l’emendamento 1.136, che stabilisce il controllo da parte dei soggetti pubblici competenti sull’attività privata di intermediazione, con la sanzione della revoca dell’autorizzazione in caso di esercizio scorretto dell’attività medesima.
Dato per illustrato l’emendamento 1.150, il senatore Ripamonti si sofferma sull’emendamento 1.152, che rimette ai contratti collettivi l’individuazione dei motivi che consentono di derogare al divieto di intermediazione di mano d’opera di cui alla legge n. 1369 del 1960 e di ricorrere conseguentemente a forme di somministrazione di mano d’opera. Rinuncia ad illustrare gli emendamenti 1.151, 1.179, 1.153, 1.55, 1.54, 1.56, 1.59, 1.58, 1.57, 1.61 e 1.60, mentre sottolinea che l’emendamento 1.154 si propone di sopprimere il n. 2 della lettera h), che reca una disposizione eccessivamente generica. Ad analoga finalità di chiarezza del testo, si ispira anche l’emendamento 1.155. L’emendamento 1.156 riprende invece la questione relativa alla formulazione dei riferimenti normativi ai sindacati comparativamente più rappresentativi, questione che, peraltro, appare positivamente risolta in seguito ad alcune recenti aperture del rappresentante del Governo. L’emendamento 1.157 introduce una disposizione di garanzia per i lavoratori dell’impresa somministratrice di lavoro. La genericità della disposizione relativa ai criteri di distinzione tra appalto e interposizione è alla base della proposta di soppressione del n. 3 della lettera h) del comma 2 dell’articolo 1 contenuta nell’emendamento 1.158, mentre l’emendamento 1.160 si propone di rendere più precisa la disposizione di delega. L’emendamento 1.161 si propone di assicurare il mantenimento del divieto di interposizione di cui alla legge n. 1367 del 1960.
Proseguendo nella sua esposizione, il senatore Ripamonti, dati per illustrati gli emendamenti 1.62, 1.63, 1.64, 1.159, 1.165 e 1.162, fa presente che la soppressione del n. 5 della lettera h) del comma 2, di cui all’emendamento 1.166, deriva dalla ambiguità e dalla pericolosità della disposizione ivi contenuta, che rischia di rendere eccessivamente ampia la discrezionalità del legislatore delegato. L’emendamento 1.172 mira ad impedire che si verifichino discriminazioni tra i lavoratori, in caso di somministrazione di mano d’opera e alla stessa finalità si ispira l’emendamento 1.173.
Dati per illustrati gli emendamenti 1.65, 1.66, 1.68 e 1.67, il senatore Ripamonti sottolinea che l’emendamento 1.171 si propone di rendere più chiara la disposizione di delega, mentre l’emendamento 1.167 è da porre in relazione al successivo emendamento 1.230 di iniziativa del senatore Treu e di altri senatori. Un doveroso rafforzamento delle disposizioni di tutela del lavoro minorile è il fine dell’emendamento 1.174, mentre l’emendamento 1.168, nel proporre la soppressione del n. 7 della lettera h), muove dalla constatazione che esso è ripetitivo del n. 3 della stessa lettera h). L’emendamento 1.175 si ispira a princìpi di garanzia, mentre con l’emendamento 1.169 si propone di eliminare una disposizione che contrasta con quanto previsto dall’articolo 9, circa il carattere volontario e sperimentale della certificazione dei rapporti di lavoro.
Conviene con tale ultimo rilievo il senatore BATTAFARANO, il quale sottolinea che l’emendamento 1.221, identico all’emendamento 1.169, ha inteso anch’esso porre in evidenza una contraddizione all’interno del disegno di legge n. 848.
Su tale argomento prende quindi la parola il sottosegretario SACCONI, il quale richiama l’attenzione sulle finalità dell’istituto della certificazione dei rapporti di lavoro, volto ad assicurare una maggiore tutela al lavoratore, soprattutto nel caso di rapporti di lavoro la cui natura si presenta più incerta e controversa. In tale caso, infatti, la volontaria sottoposizione delle parti al procedimento di certificazione può fornire un concreto aiuto all’interprete in ordine all’accertamento del libero consenso espresso in sede contrattuale, consentendo in tal modo la prevenzione dei conflitti e la riduzione del contenzioso.
Il senatore RIPAMONTI riprende la sua esposizione dando per illustrato l’emendamento 1.69, identico all’emendamento 1.260 che fa quindi proprio e dà per illustrato, stante l’assenza dei proponenti. L’emendamento 1.170 intende sopperire ad una eccessiva genericità del testo proposto dal Governo, e ad analoga finalità si ispira anche l’emendamento 1.176. Con l’emendamento 1.177, soppressivo della lettera i) del comma 2 dell’articolo 1, si intende far venir meno un principio di delega eccessivamente generico, anch’esso suscettibile di ampliare in misura eccessiva la discrezionalità del legislatore delegato. Dà infine per illustrato l’emendamento 1.70, riservandosi di illustrare in altra seduta i successivi emendamenti all’articolo 1 di cui è primo firmatario.
Il senatore MALABARBA dà per illustrati gli emendamenti 1.246, 1.247, 1.248, 1.249, 1.250, 1.251, 1.252, 1.253, 1.254 e 1.255.
Dopo che il senatore DI SIENA ha dichiarato di aggiungere la propria firma agli emendamenti 1.149, 1.246 e 1.247, il senatore BATTAFARANO illustra l’emendamento 1.212 che, con riferimento al principio di unicità del regime autorizzatorio o di accreditamento per gli intermediari privati, si propone di introdurre una specificazione del tutto compatibile con l’impostazione della disposizione originaria. Si sofferma quindi sull’emendamento 1.213 che stabilisce la non onerosità per i lavoratori dei servizi offerti dalle agenzie private di collocamento.
Il senatore MORRA fa quindi proprio e dà per illustrato l’emendamento 1.84, stante l’assenza del proponente.
Il senatore FABBRI fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 1.91, 1.197 e 1.89, stante l’assenza dei rispettivi proponenti.
Il senatore GRUOSSO illustra quindi l’emendamento 1.214 osservando che la lettera h) del comma 2 dell’articolo 1, di cui si propone la soppressione, reca una disposizione estremamente discutibile e socialmente pericolosa, consistente nell’abrogazione della legge n. 1369 del 1960 recante il divieto di interposizione nel rapporto di lavoro.
Il senatore BATTAFARANO illustra l’emendamento 1.215 che, rispetto all’emendamento testé illustrato dal senatore Gruosso, costituisce un’ipotesi subordinata, volta a definire una nuova e più puntuale disciplina della somministrazione di manodopera. Nell’emendamento, va rivolta una particolare attenzione al punto 7, che devolve alla contrattazione collettiva a livello nazionale il compito di stabilire limiti percentuali massimi di lavoratori oggetto di somministrazione rispetto ai dipendenti assunti dall’impresa utilizzatrice. Si vuole in tal modo evitare che si realizzi il paradosso dell’esistenza di imprese che non hanno propri dipendenti. Dà quindi per illustrato l’emendamento 1.217, e si sofferma sull’emendamento 1.218, facendo presente che la proposta di sopprimere il n. 5 della lettera h) del comma 2 dell’articolo 1, relativo all’identificazione di un corpo normativo inderogabile minimo applicabile a tutti i rapporti di lavoro, deriva dalla preoccupazione che in tale generica disposizione possa annidarsi il rischio di un abbassamento delle tutele per i lavoratori. L’emendamento 1.219 intende invece introdurre una formulazione più puntuale della disposizione di delega alla quale si riferisce, e alla stessa finalità si ispira anche l’emendamento 1.220. Concludendo la sua esposizione, il senatore Battafarano dichiara che tutti i senatori facenti capo ai gruppi politici del centro-sinistra appongono la loro firma agli emendamenti 1.162 e 1.252.
Il senatore MONTAGNINO, dopo aver dichiarato di apporre la propria firma all’emendamento 1.215, rinuncia ad illustrare l’emendamento 1.216.
Dopo che il relatore TOFANI ha dato per illustrato l’emendamento 1.196, il senatore MORRA illustra l’emendamento 1.2, che intende fugare ogni timore circa il rischio che i lavoratori coinvolti nell’attività di somministrazione di manodopera possano essere oggetto di trattamenti discriminatori rispetto ai lavoratori di pari livello dell’impresa utilizzatrice. L’emendamento 1.1 intende invece sopprimere una competenza eccessivamente dirigistica del Ministero del lavoro prevista dalla legge n. 237 del 2000 per quanto attiene alla ridefinizione dei criteri e delle modalità di valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto.
Il senatore MONTAGNINO, nell’illustrare l’emendamento 1.236, osserva che esso esprime una finalità analoga a quella menzionata dal senatore Morra nell’illustrazione dell’emendamento 1.2 e sottolinea l’esigenza di evitare qualsiasi discriminazione fra lavoratori di pari livello. Rispondendo ad un quesito del senatore TOFANI sulla formulazione dell’emendamento 1.236, il senatore Montagnino chiarisce che in esso si intende fare riferimento al contratto collettivo nazionale di categoria a cui appartiene il lavoratore oggetto di somministrazione presso l’impresa utilizzatrice. Illustra quindi l’emendamento 1.230, recante una disposizione di garanzia sulla conferma del regime sanzionatorio previsto per i casi di violazione della disciplina della mediazione privata nei rapporti di lavoro.
Il presidente ZANOLETTI dà quindi per illustrato l’emendamento 1.86 e, considerato l’imminente inizio dei lavori dell’Assemblea, propone di rinviare ad altra seduta il seguito dell’illustrazione degli emendamenti all’articolo 1.
Il senatore MONTAGNINO invita il Presidente a sollecitare la Presidenza della Commissione bilancio a riesaminare il parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione espresso sull’emendamento 1.231, successivamente dichiarato inammissibile e pubblicato in calce al resoconto sommario della seduta del 19 febbraio 2002. A suo avviso, infatti, al di là della valutazione di merito sulla onerosità di un comitato di monitoraggio, incaricato di verificare e promuovere l’applicazione degli standard minimi di funzionamento dei servizi pubblici per l’impiego, la Commissione bilancio non ha tenuto conto che l’emendamento si componeva di due parti, la prima delle quali, soppressiva dei numeri 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 10 della lettera b), comma 2 dell’articolo 1, non comporta spesa e, pertanto, avrebbe dovuto essere esclusa dalla dichiarazione di inammissibilità.
Il PRESIDENTE prende atto della richiesta del senatore Montagnino e avverte che riferirà le obiezioni da lui sollevate al Presidente della 5a Commissione permanente.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 848
Il Governo
Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
«c) applicazione della disciplina come strumento di emersione dal lavoro sommerso e di contrasto al lavoro irregolare e non dichiarato, nonché come sostegno alla crescita dimensionale delle imprese minori, non computandosi nel numero dei dipendenti occupati le unità lavorative assunte per il primo biennio;
c-bis) applicazione della disciplina come strumento di stabilizzazione dei rapporti di lavoro sulla base di trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato. Al fine di incrementare l’occupazione, in particolar modo giovanile, nelle regioni del Mezzogiorno, la disciplina di cui alla presente lettera sarà limitata ai datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
c-ter) previsione che decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procederà ad una prima verifica, con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, degli effetti sul mercato del lavoro e sui livelli di occupazione nel frattempo determinatisi. Analoga verifica sarà effettuata alla scadenza del trantaseiesimo mese, al fine di consentire al Governo di riferirne al Parlamento allo scopo di valutare l’opportunità della proroga di cui alla lettera b



























