230ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.
La seduta inizia alle ore 16.
IN SEDE CONSULTIVA
(Doc. LVII, n. 4) Documento di economia e finanza 2016, allegati e relativo annesso
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)
Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il relatore ANGIONI (PD) illustra una proposta di parere favorevole, pubblicata in allegato.
La senatrice PAGLINI (M5S) dà conto di una proposta di parere contrario, pubblicata in allegato, in cui denuncia le misure adottate dal DEF, in quanto inidonee a sostenere l’occupazione e la crescita economica. Critica in particolare le politiche per l’impiego, che non garantiscono un’offerta formativa adeguata. Indica nella semplificazione dello stato sociale e nel reddito di cittadinanza validi strumenti per conseguire obiettivi di lotta alla povertà e di inclusione sociale.
Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL) esprime una dichiarazione di voto contrario alla proposta di parere del relatore, ritenendo che il Documento proceda ad uno smantellamento dello stato sociale e dei diritti dei lavoratori. Stigmatizza altresì l’assenza di ogni politica di sviluppo per il Mezzogiorno.
Presente il prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE mette ai voti la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata. E’ pertanto precluso il voto sulla proposta di parere contrario dei senatori Paglini, Catalfo e Puglia.
IN SEDE REFERENTE
(2232) Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri
(292) BARANI. – Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare e istituzione del fondo «Dopo di noi»
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente SACCONI avverte che alla scadenza del termine sono stati presentati 61 subemendamenti agli emendamenti 1.100 e 1.200 della relatrice, pubblicati in allegato.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI
Il PRESIDENTE comunica che sono sconvocate le sedute antimeridiana e pomeridiana della Commissione previste per domani, giovedì 21 aprile.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 16,30.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO LVII, N. 4, ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO
La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminati, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza 2016, gli allegati e il relativo annesso,
premesso che nell’ambito del quadro programmatico è previsto un incremento del PIL pari all’1,2 per cento per l’anno in corso fino a raggiungere l’1,4 per cento per il 2019 e un valore del tasso di disoccupazione pari all’11,4 per cento per l’anno in corso fino a scendere il 9,6 per cento per il 2019;
preso atto che i decreti legislativi previsti dalle deleghe in materia di lavoro hanno comportato una riforma del mercato del lavoro di ampia portata e il cui impatto positivo è già evidente nei dati sull’occupazione a tempo indeterminato;
considerato che il percorso di riforma si completerà nell’anno in corso con la piena operatività delle Agenzie istituite dai citati decreti legislativi, l’ANPAL e l’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro;
osservato positivamente che gli obiettivi finanziari previsti saranno raggiunti senza l’attivazione delle clausole di salvaguardia vigenti, ma attraverso una serie di interventi di revisione della spesa pubblica e di strumenti che accresceranno la fedeltà fiscale, riducendo al contempo margini di evasione;
valutato che sono attualmente all’esame del Parlamento provvedimenti in materia di riforma dei rapporti di lavoro subordinato, contrasto alla povertà, assistenza alle persone con disabilità grave e che, per l’anno in corso, il Governo si è impegnato a valutare la fattibilità di una maggiore flessibilità nel settore pensionistico,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI SARA PAGLINI, NUNZIA CATALFO E PUGLIA
SUL DOCUMENTO LVII, N. 4, ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO
L’11a Commissione del Senato,
esaminato per le parti di competenza il Documento di Economia e Finanza 2016 (Doc. n. LVII n. 4);
premesso che
il DEF 2016, il terzo di questo Governo, vorrebbe essere a parole la continuazione di quella presunta strategia (che secondo lo stesso documento sarebbe perseguita fin dal 2014) che avrebbe come obiettivi prioritari il rilancio della crescita e dell’occupazione. Tuttavia nè l’una nè l’altra sembrano prossime. Finita la spinta propulsiva doping degli incentivi, l’occupazione regredisce. Lo stesso Governo che si vede costretto a ridurre le stime di crescita economica per il triennio 2016-2018 ed, in particolare, a rivedere la previsione di aumento del PIL reale nel 2016 che scende dall’1,6 per cento all’1,2 per cento, e aumenta gli obiettivi di riduzione del rapporto tra deficit e PIL nel 2017 a segnalare che lo scenario economico si fa via via più fragile;
del resto, come rilevato dal Fondo monetario internazionale l’Italia resta un paese a rischio. Il FMI smonta il DEF, taglia le stime di crescita previste per il 2016 e 2017. Nel World Economic Outlook il FMI prevede un incremento del PIL del nostro Paese dell’1 per cento per quest’anno contro l’1,3 per cento stimato a gennaio, e dell’1,1 per cento nel 2017 (1,2 per cento). Gli economisti di Washington, inoltre, prevedono l’inflazione ferma allo 0,2 per cento a fine anno con una lieve accelerata allo 0,7 per cento nel 2017, mentre la disoccupazione scenderà all’11,4 per cento nel 2016 (dall’11,9 per cento del 2015) e al 10,9 per cento l’anno prossimo. Uno 0,5 per cento, un niente rispetto al numero dei disoccupati e di coloro che lavoro non lo cercano neppure più, circa sette milioni di persone;
considerato che:
l’implementazione del Programma Europeo “Garanzia Giovani” sul territorio nazionale registra parecchie insufficienze. Nonostante un tasso di disoccupazione giovanile al 38 per cento, con punte del 50 per cento nel Sud, secondo il rapporto del programma aggiornato al 4 febbraio 2016 su una platea potenziale di beneficiari di azioni pari a 2,4 milioni, sono solo 955000 i giovani che si sono registrati al programma (il 39,9 per cento della potenziale platea) di cui soltanto 604000 (il 63,3 per cento del totale degli iscritti) sono stati presi in carico dai servizi per l’impiego. A 276000 di essi è stata proposta una misura prevista dal piano (il 28,9 per cento del totale degli iscritti), di cui al 61,6 per cento sono stati avviati a tirocini; il 21,2 per cento sono azioni formative e azioni di accompagnamento al lavoro; il 13,9 per cento sono bonus occupazionali; il 3,1 per cento servizio civile;
così come ha rilevato la Corte dei Conti Europea in un recente rapporto, sembra mancare una valutazione qualitativa delle offerte fatte ai ragazzi a partire da quale sbocco al lavoro hanno prodotto le esperienze lavorative e/o di tirocinio. È necessario, alla luce del dato che vede proprio i tirocini in testa alle offerte fatte ai ragazzi, mettere in campo un attento monitoraggio sugli esiti di queste esperienze per valutarne gli sbocchi lavorativi e, soprattutto, se vi sono stati palesi abusi;
inoltre, come rilevato nello stesso rapporto, è fondamentale per la buona riuscita di Garanzia Giovani, che a monte vi siano servizi per l’impiego efficienti ed efficaci e che vi sia il reale coinvolgimento del mondo delle imprese e della scuola;
purtroppo questa scelta non sembra quella messa in campo, fino ad oggi, dal Governo italiano;
la disciplina vigente in materia ha evidenziato elementi di debolezza del sistema dei servizi per l’impiego, caratterizzato da una ridotta capacità di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro da parte degli operatori pubblici e da una limitata efficacia dell’azione degli operatori privati, scarsamente integrati con i Centri pubblici per l’impiego e chiamati a fronteggiare un quadro normativo profondamente diversificato sul territorio nazionale;
in particolare la persistente situazione di crisi economica ha portato allo scoperto le evidenti debolezze del sistema dei servizi per l’impiego nazionale, il loro scarso impatto sul livello occupazionale, il tasso di penetrazione dei servizi per l’impiego, cioè la quota dei lavoratori dipendenti che ha trovato lavoro grazie all’intermediazione dei servizi stessi rispetto al totale dei dipendenti che hanno trovato un lavoro nel periodo di riferimento;
in Italia solo un disoccupato su quattro si rivolge alle strutture pubbliche per avere supporto nella ricerca di un lavoro. Una percentuale inferiore alla media europea del 52 per cento, e particolarmente bassa se confrontata con l’82 per cento della Germania, il 58 per cento della Francia o anche il 40 per cento della Svizzera;
la maggiore efficienza dei servizi per l’impiego in altri paesi europei dipende molto dal budget e dalle dimensioni delle attività, che a loro volta determinano il successo nell’erogazione dei servizi. In Italia ci sono in tutto circa 550 Centri gestiti dalle province, per un totale di 7.200 dipendenti. Erogano 700000 colloqui di orientamento l’anno con una percentuale di collocamenti pari al 4 per cento circa. Ogni Cpi ha circa 16 operatori a disposizione degli utenti, con un rapporto medio di un addetto ogni 270 utenti. Il sistema tedesco si basa sull’Agenzia federale per il lavoro (Bundesagentur für Arbeit), che conta una sede centrale, 10 direzioni regionali, 176 agenzie per il lavoro (Arbeitsagenturen) supportate da 610 uffici dislocati sul territorio. Le agenzie inoltre sono divise in sezioni specializzate per servire, ad esempio, la popolazione universitaria e i lavoratori dei vari settori economici. Gli addetti al settore sono complessivamente 100000 e si occupano di gestire i servizi di placement, consulenza, formazione, creazione e salvaguardia dei posti di lavoro e distribuzione dei sussidi di disoccupazione. Anche considerando le dimensioni della Germania, la media è di un dipendente dell’Agenzia ogni 820 cittadini tedeschi circa (calcolato sul totale della popolazione), dieci volte superiore del rapporto di uno a 8.600 in Italia. In Francia il Pôle emploi, (derivante dalla fusione nel 2008 dell’Agenzia nazionale per l’impiego, specializzata in servizi di collocamento, e dell’Unidec, atta a distribuire le indennità di disoccupazione) conta 50000 dipendenti e 1000 agenzie locali, con un budget di circa 4 miliardi l’anno per servire oltre 4 milioni di iscritti, l’80 per cento dei quali percepisce un’indennità di disoccupazione, a fronte di un 20 per cento di utenti giovani e donne in cerca del primo impiego. In Svizzera la principale piattaforma per erogare servizi nell’ambito del lavoro, del collocamento e della disoccupazione sono i 130 Uffici regionali di collocamento (Urc) in cui sono impiegati più di 2000 consulenti e cui risultavano iscritti alla fine di gennaio 2013, circa 150000 disoccupati (su un totale di 8 milioni di abitanti);
secondo un’indagine dell’Assemblea nazionale delle Province italiane, l’Italia spende l’1,4 per cento del Pil in politiche del lavoro, contro il 2,3 per cento della Francia, il 3,4 per cento della Germania e il 3,7 per cento dell’Olanda. Sul totale delle risorse a disposizione per le politiche del lavoro, l’Italia spende solo il 4 per cento in servizi per l’impiego, a fronte del 10 per cento della Francia, del 12 per cento della Germania e del 60 per cento del Regno Unito;
in Italia la percentuale di disoccupati è salita negli ultimi anni dall’8 per cento sino a superare l’11 per cento mentre in Francia, il tasso di disoccupazione è fermo al di sotto del 10 per cento e in Gran Bretagna, nonostante l’aggravarsi della crisi economica, la disoccupazione è diminuita al di sotto dell’8 per cento;
i dati sull’occupazione trionfalmente riportati dal Governo italiano dopo l’approvazione del cosiddetto Jobs Act oltre che palesemente sopravvalutati non sono stati accompagnati da una corrispondente crescita in termini di prodotto interno lordo;
da dati di febbraio 2016, nel 2015 con il Jobs Act si sono creati 109.000 nuovi posti di lavoro. Nel 2014, prima della nuova riforma dell’attuale Governo, i nuovi posti di lavoro furono 168.000. In pratica a fronte di un investimento di 12 miliardi di euro i posti creati sono diminuiti di 59.000 unità con in più il decreto Poletti che ha liberalizzato ulteriormente il ricorso ai contratti precari; e aggiungiamo l’uso massiccio dei voucher che precarizzano ulteriormente i nostri lavoratori;
come già più volte evidenziato, il riordino (e non la annunciata semplificazione) della normativa in materia di contratti di lavoro e, in particolare, l’introduzione delle cosiddette “tutele crescenti” ben lungi dal portare effettivi e durevoli benefici per quanto riguarda l’occupazione (imputabili solo a cospicui incentivi, erogati con gran dispendio di risorse pubbliche) si è tradotto in una diminuzione dei diritti (con l’abrogazione de facto dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori) o addirittura (basti pensare alla nuova normativa in materia di lavoro accessorio) in un incentivo alla precarizzazione;
la legge di Stabilità per il 2015 ha inoltre eliminato uno strumento strutturale molto utilizzato che erano le assunzioni effettuate ai sensi della legge n. 407 del 1990 per sostituirlo con uno temporaneo. La legge 407/90, che per quasi 25 anni ha rappresentato uno degli incentivi più richiesti ed efficaci, è stata abolita in modo definitivo e sicuramente troppo frettoloso. Occorre ricordare che questa legge permetteva di assumere disoccupati di lungo periodo (più di 24 mesi) in qualsiasi momento e senza limiti di spesa: prevedeva infatti lo sgravio del 50 per cento e, in alcuni casi, l’esonero totale dai contributi Inps ed Inail per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate in qualsiasi momento;
per quanto riguarda il contrasto alla povertà come più volte ribadito per attuare un’efficace ed efficiente lotta all’emarginazione sociale è indispensabile semplificare il welfare e renderlo al contempo più certo ed essenziale, più concretamente presente nella vita dei cittadini molti dei quali sono costretti a sopravvivere al problema occupazionale dovendosi al contempo confrontare con un sistema eccessivamente frammentato e non in grado di fornire certezze;
tra le misure da attuare deve ritenersi compreso il reddito di cittadinanza essendo anch’esso rientrante nel complesso di misure finalizzate al sostegno del reddito di coloro che si trovano involontariamente in una situazione di non occupazione;
il reddito di cittadinanza, oltre ad essere un Sussidio Universale per il contrasto alla povertà è uno strumento di politica attiva del lavoro che assicura, in via principale e preminente, l’autonomia delle persone e la loro dignità, e non si riduce ad una mera misura assistenzialistica contro la povertà ed è condizionato all’inserimento lavorativo, alla riqualificazione e alla ricerca attiva del lavoro;
l’Italia e la Grecia sono ad oggi gli unici paesi in Europa a non aver previsto nel proprio welfare misure stabili a contrasto della povertà e dell’emarginazione sociale;
tuttavia la proposta per l’introduzione anche in Italia del reddito di cittadinanza è stata bloccata presso questa Commissione dall’atteggiamento passivo dei partiti di maggioranza;
le misure recentemente proposte dal Governo italiano (la disposizione inserita nei commi 386 e seguenti dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 con il quale è stato istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il “Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale”, al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per il 2016 e di 1000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, le disposizioni di cui al disegno di legge delega attualmente all’esame della Camera dei deputati) appaiono più finalizzate a bloccare questa iniziativa che a dare concrete risposte. Esse appaiono infatti insufficienti sia dal punto di vista sostanziale che dal punto dei vista dei soggetti potenzialmente interessati. Per dare reale efficacia la platea degli aventi diritto dovrebbe considerare come indicatore il numero di cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà relativa calcolata nei 6/10 del reddito mediano equivalentepro capite, come peraltro già previsto dal Modello sociale europeo e indicato dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010;
a quanto già illustrato, deve aggiungersi la totale mancanza di iniziative concrete da parte del Governo circa una riforma della normativa in materia del calcolo dell’ISEE, riforma ancor più necessaria alla luce della sentenza con la quale il Consiglio di Stato ha bocciato la vigente normativa nella parte in cui essa faceva ricomprendere tra i redditi i trattamenti indennitari percepiti dai disabili;
dalle tabelle contenute nel DEF emerge che proseguirà altresì il blocco del turn over: la spesa per stipendi della PA, sulla base del DEF, è stata di 162 miliardi nel 2015, sfiorerà i 164 miliardi quest’anno (per lo sblocco di alcuni comparti e il pagamento dell’indennità di vacanza contrattuale) per stabilizzarsi a 163,5 miliardi nel 2019. Stipendi fermi dunque e nuova perdita del potere di acquisto. “La spesa per i redditi da lavoro dipendente è calata fra il 2009 e il 2015 di circa 10 miliardi”, si vanta il Governo ma non bisogna lamentarsi poi se, così come ha ricordato la Banca d’Italia, con stipendi così bassi l’inflazione è ovviamente a zero;
si ritengono necessarie, sul piano nazionale, misure concrete al fine di:
• porre in essere una concreta razionalizzazione ed una semplificazione degli strumenti di sostegno al reddito attualmente esistenti al fine di pervenire, al pari di altri paesi europei, all’introduzione del reddito di cittadinanza quale meccanismo di protezione sociale universale;
• porre in essere misure concrete contro la diseguaglianza salariale, in particolare attraverso l’istituzione di un salario minimo per tutti i contratti nonchè la predisposizione di una specifica normativa che stabilisca un rapporto massimo di 1 a 12 tra il trattamento economico degli amministratori delle società quotate e quello della retribuzione dei dipendenti delle stesse;
• porre in essere il superamento della cosiddetta «staffetta generazionale» e perseguire invece un reale patto intergenerazionale, in linea con quanto previsto dal progetto Garanzia giovani, favorendo l’introduzione della figura del tirocinante a tempo pieno da affiancare al lavoratore anziano qualificato, al fine di garantire la formazione del primo e la continuità lavorativa e salariale del secondo;
• porre in essere, attraverso opportuni strumenti normativi, una drastica riduzione della pressione fiscale per le aziende che investono in Italia e che creano posti di lavoro a tempo indeterminato, prevedendo inoltre sgravi contributivi crescenti a favore dei datori di lavoro che mantengono il lavoratore in azienda garantendone la costante riqualificazione;
• abbandonare il sistema degli incentivi una tantum che hanno avuto il solo effetto di drogare il mercato del lavoro e ripristinare invece le misure di cui all’articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407;
• procedere al monitoraggio, valutazione ed eventuale revisione dei compiti delle agenzie di lavoro interinale e operare una generale razionalizzazione dei servizi per l’impiego, attraverso una riforma complessiva delle strutture esistenti valorizzando e ampliando la centralità delle strutture pubbliche a partire dal ruolo Ministero del lavoro e delle politiche sociali, evitando le duplicazioni e le sovrapposizioni di funzione attraverso un chiaro riparto delle funzioni stesse tra strutture centrali e periferiche e la soppressione delle agenzie non produttive, preservando al contempo la piena indipendenza di INPS e ISFOL quali organismi di studio e controllo;
• rendere effettiva, con lo stanziamento di apposite risorse, l’interoperabilità dei dati, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di implementare i dati per la costituzione del Fascicolo personale elettronico del cittadino (collegato al libretto formativo), a partire dai soggetti pubblici già esistenti (compresi i sistemi informativi dell’ISTAT), al fine di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, lo scambio di informazioni tra organi ed enti deputati alla formazione ed al collocamento sì da garantirne una sempre maggiore efficacia di azione, consentendo al lavoratore di poter documentare in modo certo le competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale e le pregresse esperienze lavorative;
• prevedere un’eventuale revisione delle competenze tra Stato ed enti locali in materia di istruzione e formazione professionale al fine di superare la diffusione di interventi settoriali e non coordinati nell’ambito della formazione professionale attraverso la creazione di efficaci sistemi di valutazione ed una reale effettività dei controlli sui programmi in atto al fine di scongiurare l’abuso degli stessi o l’istituzione di corsi non finalizzati a concrete prospettive di inserimento nel mondo del lavoro;
• favorire una maggiore trasparenza circa la gestione delle risorse destinate alle politiche per l’occupazione e la formazione e implementare, anche a livello nazionale, apposite misure di responsabilizzazione degli enti locali, anzitutto le Regioni, per l’impiego efficace di tali risorse attraverso misure premiali e/o sanzionatorie, con un meccanismo che preveda la revoca delle risorse non utilizzate;
• operare per lo sviluppo della democrazia all’interno dei luoghi di lavoro, in particolare attraverso il ripristino per i lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 23 del 2015 delle garanzie dello Statuto dei lavoratori, vigenti prima della legge n. 92 del 2012 e l’adozione di una normativa volta ad assicurare una vera e piena rappresentanza e rappresentatività sindacale;
• procedere a una modifica delle attuali politiche in materia pensionistica e previdenziale a partire dalla abolizione della cosiddetta “riforma Fornero” di cui all’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011;
esprime parere contrario.
SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2232
Art. 1
PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA
All’emendamento 1.100, sostituire le parole da: «disciplina misure di assistenza,» fino a: «all’articolo 4 della medesima legge.», con le seguenti: «in applicazione dell’articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 “Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità” linea di intervento 3, disciplina misure volte a garantire il diritto alla vita indipendente e autodeterminata alle persone con disabilità grave. La presente legge regola inoltre che alle medesime sia garantita l’assistenza personale necessaria per consentire loro la personalizzazione degli interventi, l’integrazione sociale e la permanenza nel proprio ambiente di vita in particolare finalizzata a contrastare l’isolamento e la segregazione. Tali interventi sono diretti alle persone con disabilità grave prive di adeguato sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere la responsabilità della loro assistenza».
All’emendamento 1.100, primo periodo, sostituire le parole: «cura e protezione», con le seguenti: «e cura».
All’emendamento 1.100, primo periodo, sostituire la parola: «protezione», con le seguenti: «a tutela della salute».
All’emendamento 1.100, primo periodo, sostituire la parola: «protezione» con le seguente: «a tutela dei diritti umani».
All’emendamento 1.100, primo periodo, sostituire la parola: «protezione» con la seguente: «tutela».
All’emendamento 1.100, dopo la parola: «protezione» inserire le seguenti: «per il benessere, l’inclusione sociale, l’autonomia personale, l’autodeterminazione, la possibilità di scelta,».
All’emendamento 1.100, dopo la parola: «protezione» inserire le seguenti: «per il benessere, la piena inclusione e l’autonomia».
All’emendamento 1.100, sostituire, ovunque ricorrano le parole: «disabilità grave» con la seguente: «disabilità».
BERTACCO, AMIDEI, RIZZOTTI, SERAFINI
All’emendamento 1.100, al capoverso 2, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: «grave».
BERTACCO, AMIDEI, RIZZOTTI, SERAFINI
All’emendamento 1.100, al capoverso 2, primo periodo, sopprimere la parola: «grave».
All’emendamento 1.100, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «presa in carico» aggiungere le seguenti: «, tramite la costruzione e l’aggiornamento del progetto individuale di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328,»;
b) al secondo periodo, sostituire le parole: «di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328» con le seguenti: «di cui al precedente periodo,».
PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA
All’emendamento 1.100, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, in conformità con quanto previsto dal ”Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità”, in particolare linee di interventi 3 e 6».
All’emendamento 1.100, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dei soggetti di cui all’articolo 433 del codice civile».
All’emendamento 1.100, secondo periodo, sostituire le parole: «volte anche» con le seguenti: «finalizzate a».
All’emendamento 1.100, secondo periodo, sostituire le parole: «volte anche» con la seguente: «volte».
BERTACCO, AMIDEI, RIZZOTTI, SERAFINI
All’emendamento 1.100, al capoverso 2, secondo periodo, sostituire la parola: «integrate» con la seguente: «adottate».
All’emendamento 1.100, secondo periodo, dopo le parole: «legge 8 novembre 2000, n. 328» aggiungere le seguenti: «o di cui all’articolo 39, comma 2, lettere 1-bis e 1-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104,».
BERTACCO, AMIDEI, RIZZOTTI, SERAFINI
All’emendamento 1.100, al capoverso 2, secondo periodo, sopprimere la parola: «grave».
All’emendamento 1.100, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, ove possibile,».
All’emendamento 1.100, secondo periodo, sostituire le parole: «, ove possibile,» con la seguente: «sempre».
All’emendamento 1.100, sostituire le parole: «chi le rappresenta» con le seguenti: «l’amministratore di sostegno»
BERTACCO, AMIDEI, RIZZOTTI, SERAFINI
All’emendamento 1.100, al capoverso 2, terzo periodo, sostituire le parole: «Lo stato di disabilità grave, di cui all’articolo 3, comma 3,»con le seguenti: «Lo stato di disabilità, di cui all’articolo 3, comma 1,».
BERTACCO, AMIDEI, RIZZOTTI, SERAFINI
All’emendamento 1.100, al capoverso 2, terzo periodo, sopprimere la parola: «grave».
BERTACCO, AMIDEI, RIZZOTTI, SERAFINI
All’emendamento 1.100, al capoverso 2, terzo periodo, sostituire le parole: «comma 3» con le seguenti: «comma 1».
PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA
All’emendamento 1.100, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla Linea di intervento 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 ”Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità”».
All’emendamento 1 200, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «e la costituzione di trust, anche auto dichiarati, di vìncoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincoli dì destinazione disciplinato con conti-atto fiduciario, di cui all’articolo 6»con le seguenti: «e la costituzione di trust in favore di persone con disabilità al fine di conseguire la migliore autodeterminazione finalizzata al raggiungimento di una vita il più possibile indipendente e deistituzionalizzata»;
b) al “Conseguentemente” sostituire l’articolo 6 con il seguente: «Art. 6. – 1. Ai fini della presente legge e ai sensi della Convenzione de L’Aja relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento, resa esecutiva in Italia con legge 16 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore il Io gennaio 1992, è riconosciuta, tutelata e promossa la possibilità di istituire trust a favore di persone disabili prive di sostegno familiare al fine del conseguimento delle migliori condizioni di autodeterminazione, di possibilità di scelta, di inclusione sociale e di realizzazione di una vita indipendente, di condizioni di benessere, di cura e assistenza sanitaria e di supporto alla deistituzionalizzazione e al sostegno domiciliare.
2. L’atto istitutivo del trust deve:
a) indicare espressamente e in modo esclusivo le finalità di cui al comma 1;
b) essere stipulato per atto pubblico;
c) identificare, in maniera chiara e univoca, i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli e, in modo particolare, indicare come esclusivi beneficiali del trust persone con disabilità;
d) indicare, in maniera chiara e univoca, come il trasferimento di beni e di diritti e, in modo particolare, di beni immobili e di diritti reali su di essi, l’accettazione di erogazioni liberali, di donazioni e di altri atti a titolo gratuito, di costituzione di vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile o di fondi patrimoniali di cui all’articolo 167 del codice civile siano destinati esclusivamente alle finalità proprie della presente forma di trust;
e) indicare le funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità in favore delle quali il trust è istituito;
f) indicare, in modo analitico, le attività necessarie a garantire le finalità di cui al comma 1 e ai bisogni di cui alla lettera e) del presente comma, comprese, in modo particolare e se desiderate, le scelte finalizzate a favorire la solidarietà tra i disabili ai fini della promozione delle attività di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità;
g) individuare gli obblighi del trustee riguardo al progetto di vita e alle finalità di cui al comma 1 che deve promuovere in favore delle persone con disabilità, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti;
h) indicare gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del trustee;
i) individuare il soggetto preposto al controllo periodico delle obbligazioni imposte a carico del trustee;
1) stabilire il termine finale di durata del trust nella data della morte della persona con disabilità;
m) stabilire la destinazione del patrimonio residuo.
3. Se sussistono tutte le condizioni di cui al comma 2 del presente articolo ed unicamente ai fini della presente legge, sono ammesse le seguenti esenzioni e agevolazioni:
a) i trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio di trust istituiti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni;
b) ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust istituiti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa;
c) gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trust istituiti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, sono esenti dall’imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
d) al conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi in trust istituiti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, i Comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell’imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all’articolo 9, 1° comma, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23;
e) alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust istituiti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano le agevolazioni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.
4. Le agevolazioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c) si applicano a decorrere dal Io gennaio 2017, le agevolazioni di cui al comma 3, lettera e) si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016.
5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
6. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017, e di cui al comma 3, lettera e), valutate in 6 milioni di euro per l’anno 2017 e in 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018, si provvede ai sensi dell’articolo 9.»
All’emendamento 1.200, comma 3, sostituire le parole : «disciplinati con contratto fiduciario, di cui all’articolo 6» con le seguenti: «sia disciplinato con contratto fiduciario, sia costituiti presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera a), numero 3, dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo».
Conseguentemente, al capoverso “Art. 6”:
a) al comma 1, sostituire le parole: “composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione disciplinato con contratto fiduciario” con le seguenti: “di cui al comma 3 dell’articolo 1”;
b) al comma 2, sostituire le parole; “il fondo speciale” con le seguenti: “i fondi speciali di cui ai comma 3 dell’articolo 1,”;
c) al comma 3, lettere a), b), c), d), f),g) e h) sostituire le parole: “il fondo speciale di cui al comma 1” con le seguenti: “i fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1,” e alla lettera e), sostituire le parole: “nel fondo speciale di cui al comma 1” con le seguenti:“nei fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1,”;
d) al comma 4, sostituire le parole: “ovvero stipulato il contratto fiduciario” con le seguenti: “ovvero stipulato il contratto che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell’artìcolo 1,”;
e)al comma 5, sostituire le parole: “ovvero del contratto fiduciario che disciplina il fondo speciale di cui al comma 1” con le seguenti:“ovvero del contratto che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1,”;
f) al comma 6, sostituire le parole: “ovvero del fondo speciale di cui al comma 1” con le seguenti: “ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell’ articolo 1,”;
g) al comma 8, sostituire le parole: “ovvero destinati a fondi speciali di cui al comma 1” con le seguenti: “ovvero di destinazione ai fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1,”;
h)al comma 9, sostituire le parole: “ovvero dei fondi speciali di cui al comma 1” con le seguenti:“ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1,”;
i) sostituire la rubrica con la seguente: “(Istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione)”.
All’emendamento 1.200, al “Conseguentemente” sostituire l’Art. 6 con il seguente: «Art. 6. – (Istituzione di trust a favore di persone affette da disabilità grave e agevolazioni tributarie) – 1. I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione effettuati attraverso trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell’articolo 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla Linea di intervento 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 ”Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità”.
2. L’esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il trust persegua come finalità esclusiva la cura e l’assistenza della persona disabile a favore della quale il trust è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell’atto istitutivo deltrust.
3. L’esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì se sussistono, congiuntamente, le seguenti condizioni:
a) l’istituzione del trust è fatta per atto pubblico;
b) l’atto istitutivo del trust identifica in maniera chiara ed univoca i soggetti i coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il trust è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l’assistenza alla persona disabile;
c) l’esclusivo beneficiario del trust è la persona con disabilità grave;
d) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali deltrust;
e) l’atto istitutivo individua il soggetto preposto al controllo della gestione del trust da parte del trustee.
4. Esaurite le finalità del trust, il patrimonio in trust che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito ad una persona disabile. L’esenzione non trova applicazione se il trustee effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il trust è stato istituito.
5. Qualora il residuo patrimonio in trust sia pervenuto, per causa di morte, al trustee o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa da una persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell’effettiva attribuzione.
6. Al di fuori dei casi di cui al comma 4, il trustee è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall’effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.
7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.
8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del trust istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del trust, resta ferma l’applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.
9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trust sono esenti dall’imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei trust di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell’imposta municipale sugli immobili.
11. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust istituiti ai sensi del comma 1, qualora ricorrano i requisiti di cui al comma 12, si applicano le agevolazioni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.
12. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 11 rimangono capitalizzati nel patrimonio del trust e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del trust decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del trust, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell’agevolazione di cui al comma 11 è necessario che il trustee rilasci un’apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all’esclusivo perseguimento delle finalità del trust alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del trustee o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell’anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall’articolo l del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento.
13. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i trustee e i guardiani dei trust istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall’amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in trust e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall’atto istitutivo deltrust.
14. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.».
All’emendamento 1.200, al «Conseguentemente» sostituire l’Art. 6 con il seguente: «Art. 6. – (Istituzione di trust a favore di persone affette da disabilità grave e agevolazioni tributarie) – 1. I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione effettuati attraverso trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell’articolo 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni.
2. L’esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il trust persegua come finalità esclusiva la cura e l’assistenza della persona disabile a favore della quale il trust è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell’atto istitutivo deltrust.
3. L’esenzione di cui al comma l, è ammessa altresì se sussistono, congiuntamente, le seguenti condizioni:
a) l’istituzione del trust è fatta per atto pubblico;
b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive le funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il trust è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l’assistenza alla persona disabile;
c) l’esclusivo beneficiario del trust è la persona con disabilità grave;
d) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali deltrust;
e) l’atto istitutivo individua il soggetto preposto al controllo della gestione del trust da parte del trustee.
4. Esaurite le finalità del trust, il patrimonio in trust che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito al beneficiario persona disabile. L’esenzione non trova applicazione se il trustee effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il trust è stato istituito.
5. Qualora il residuo patrimonio in trust sia pervenuto, per causa di morte, al trustee o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa dal beneficiario persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell’effettiva attribuzione.
6. Nei casi di attribuzioni a soggetti diversi dal beneficiario ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, il trustee è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall’effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.
7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.
8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del trust istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma l, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del trust, resta ferma l’applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.
9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trust sono esenti dall’imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei trust di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell’imposta municipale sugli immobili.
11. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust istituiti ai sensi del comma 1, qualora ricorrano i requisiti di cui al comma 12, si applicano le agevolazioni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.
12. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 11 rimangono capitalizzati nel patrimonio del trust e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del trust decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del trust, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell’agevolazione di cui al comma 11 è necessario che il trustee rilasci un’apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all’esclusivo perseguimento delle finalità del trust alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del trustee o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell’anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento.
13. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i trustee e i guardiani dei trust istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall’amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in trust e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall’atto istitutivo deltrust.
14. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.»;
All’emendamento 1.200, al «Conseguentemente» sostituire l’Art. 6 con il seguente: «Art. 6. – (Istituzione di trust a favore di persone affette da disabilità grave e agevolazioni tributarie) – 1. I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione effettuati attraverso trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell’articolo 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni.
2. L’esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il trust persegua come finalità esclusiva la cura e l’assistenza della persona disabile a favore della quale il trust è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell’atto istitutivo deltrust.
3. L’esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì se sussistono, congiuntamente, le seguenti condizioni:
a) l’istituzione del trust è fatta per atto pubblico;
b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive le funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il trust è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l’assistenza alla persona disabile;
c) l’esclusivo beneficiario del trust è la persona con disabilità grave;
d) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali deltrust;
e) l’atto istitutivo individua il soggetto preposto al controllo della gestione del trust da parte del trustee.
4. Esaurite le finalità del trust, il patrimonio in trust che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito ad una persona disabile. L’esenzione non trova applicazione se il trustee effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il trust è stato istituito.
5. Qualora il residuo patrimonio in trust sia pervenuto, per causa di morte, al trustee o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa da una persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell’effettiva attribuzione.
6. Al di fuori dei casi di cui al comma 4, il trustee è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall’effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.
7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.
8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del trust istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del trust, resta ferma l’applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.
9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trust sono esenti dall’imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei trust di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell’imposta municipale sugli immobili.
11. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust istituiti ai sensi del comma 1, qualora ricorrano i requisiti di cui al comma 12, si applicano le agevolazioni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.
12. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 11 rimangono capitalizzati nel patrimonio del trust e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del trust decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del trust, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell’agevolazione di cui al comma 11 è necessario che il trustee rilasci un’apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all’esclusivo perseguimento delle finalità del trust alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del trustee o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell’anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento.
13. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i trustee e i guardiani dei trust istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall’amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in trust e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall’atto istitutivo deltrust.
14. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.»;
All’emendamento 1.200, al “Conseguentemente” sostituire l’Art. 6 con il seguente: «Art. 6. – (Istituzione di trust a favore di persone affette da disabilità grave e agevolazioni tributarie) – 1. I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione effettuati attraverso trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell’articolo 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla Linea di intervento 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 ”Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità” sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.
2. L’esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il trust persegua come finalità esclusiva la cura e l’assistenza della persona disabile a favore della quale il trust è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell’atto istitutivo del trust.
3. L’esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì se sussistono, congiuntamente, le seguenti condizioni:.
a) l’istituzione del trust è fatta per atto pubblico;
b) l’atto istitutivo del trust identifica in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il trust è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l’assistenza alla persona disabile;
c) l’esclusivo beneficiario del trust è la persona con disabilità grave;
d) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali deltrust;
e) l’atto istitutivo individua il soggetto preposto al controllo della gestione del trust da parte del trustee.
4. Esaurite le finalità del trust, il patrimonio in trust che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito al beneficiario persona disabile. L’esenzione non trova applicazione se il trustee effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il trust è stato istituito.
5. Qualora il residuo patrimonio in trust sia pervenuto, per causa di morte, al trustee o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa dal beneficiario persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell’effettiva attribuzione.
6. Nei casi di attribuzioni a soggetti diversi dal beneficiario ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, il trustee è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall’effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.
7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.
8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del trust istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del trust, resta ferma l’applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.
9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trust sono esenti dall’imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei trust di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell’imposta municipale sugli immobili.
11. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust istituiti ai sensi del comma 1, qualora ricorrano i requisiti di cui al comma 12, si applicano le agevolazioni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.
12. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 11 rimangono capitalizzati nel patrimonio del trust e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del trust decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del trust, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell’agevolazione di cui al comma 11 è necessario che il trustee rilasci un’apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all’esclusivo perseguimento delle finalità del trust alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del trustee o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell’anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento.
13. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i trustee e i guardiani dei trust istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall’amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in trust e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall’atto istitutivo deltrust.
14. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo»;
All’emendamento 1.200, al “Conseguentemente” sostituire l’Art. 6 con il seguente: «Art. 6. – (Istituzione di trust a favore di persone affette da disabilità grave e agevolazioni tributarie) – 1. I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione effettuati attraverso trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell’articolo 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla Linea di intervento 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 ”Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità” sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.
2. L’esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il trust persegua come finalità esclusiva la cura e l’assistenza della persona disabile a favore della quale il trust è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell’atto istitutivo del trust.
3. L’esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì a condizione che l’atto istitutivo del trust abbia, congiuntamente, i seguenti requisiti di forma e di contenuto:
a) sia fatto per atto pubblico;
b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive le funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il trust è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l’assistenza alla persona disabile;
c) individui l’esclusivo beneficiario del trust nella persona con disabilità grave;
d) vincoli i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust;
e) identifichi il soggetto preposto al controllo della gestione del trust da parte del trustee (cd. guardiano);
f) individui i criteri di successione del trustee e del guardiano;
g) preveda l’obbligo di rendicontazione annuale a carico del trustee;
h) costituisca l’effetto segregativo sui beni costituiti in trust.
4. Esaurite le finalità del trust, il patrimonio in trust che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito ad una persona disabile. L’esenzione non trova applicazione se il trustee effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il trust è stato istituito.
5. Qualora il residuo patrimonio in trust sia pervenuto, per causa di morte, al trustee o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa da una persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell’effettiva attribuzione.
6. Al di fuori dei casi di cui al comma 4, il trustee è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall’effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.
7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.
8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del trust istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del trust, resta ferma l’applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.
9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le atte stazioni posti in essere o richiesti dal trust sono esenti dall’imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei trust di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell’imposta municipale sugli immobili.
11. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i trustee e i guardiani dei trust istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall’amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in trust e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall’atto istitutivo deltrust.
12. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dell’entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo»;
All’emendamento 1.200, al “Conseguentemente” sostituire l’Art. 6 con il seguente: «Art. 6. – (Istituzione di trust a favore di persone affette da disabilità grave e agevolazioni tributarie) – 1. I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione effettuati attraverso trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell’articolo 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla Linea di intervento 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 ”Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità” sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.
2. L’esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il trust persegua come finalità esclusiva la cura e l’assistenza della persona disabile a favore della quale il trust è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell’atto istitutivo del trust.
3. L’esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì a condizione che l’atto istitutivo del trust abbia, congiuntamente, i seguenti requisiti di forma e di contenuto:
a) sia fatto per atto pubblico;
b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive le funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il trust è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l’assistenza alla persona disabile;
c) individui l’esclusivo beneficiario del trust nella persona con disabilità grave;
d) vincoli i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust;
e) identifichi il soggetto preposto al controllo della gestione del trust da parte del trustee (cd. guardiano);
f) individui i criteri di successione del trustee e del guardiano;
g) preveda l’obbligo di rendicontazione annuale a carico del trustee;
h) costituisca l’effetto segregativo sui beni costituiti in trust.
4. Esaurite le finalità del trust, il patrimonio in trust che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito al beneficiario persona disabile. L’esenzione non trova applicazione se il trustee effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il trust è stato istituito.
5. Qualora il residuo patrimonio in trust sia pervenuto, per causa di morte, al trustee o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa dal beneficiario persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell’effettiva attribuzione.
6. Nei casi di attribuzioni a soggetti diversi dal beneficiario ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, il trustee è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall’effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.
7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.
8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del trust istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del trust, resta ferma l’applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.
9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trust sono esenti dall’imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei trust di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell’imposta municipale sugli immobili.
11. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i trustee e i guardiani dei trust istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall’amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in trust e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall’atto istitutivo deltrust.
12. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.»;
All’emendamento 1.200, al “Conseguentemente” sostituire l’Art. 6 con il seguente: «Art. 6. – (Istituzione di trust a favore di persone affette da disabilità grave e agevolazioni tributarie) – 1. I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione effettuati attraverso trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell’articolo 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.
2. L’esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il trust, persegua come finalità esclusiva la cura e l’assistenza della persona disabile a favore della quale il trust è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell’atto istitutivo del trust.
3. L’esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì a condizione che l’atto istitutivo del trust abbia, congiuntamente, i seguenti requisiti di forma e di contenuto:
a) sia fatto per atto pubblico;
b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive le funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il trust è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l’assistenza alla persona disabile;
c) individui l’esclusivo beneficiario del trust nella persona con disabilità grave;
d) vincoli i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust;
e) identifichi il soggetto preposto al controllo della gestione del trust da parte del trustee (cosiddetto guardiano);
f) individui i criteri di successione del trustee e del guardiano;
g) preveda l’obbligo di rendicontazione annuale a carico del trustee;
h) costituisca l’effetto segregativo sui beni costituiti in trust.
4. Esaurite le finalità del trust, il patrimonio in trust che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito al beneficiario persona disabile. L’esenzione non trova applicazione se il trustee effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il trust è stato istituito.
5. Qualora il residuo patrimonio in trust sia pervenuto, per causa di morte, al trustee o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa dal beneficiario persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell’effettiva attribuzione.
6. Nei casi di attribuzioni a soggetti diversi dal beneficiario ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, il trustee è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall’effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.
7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.
8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del trust istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del trust, resta ferma l’applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.
9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trust sono esenti dall’imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei trust di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell’imposta municipale sugli immobili.
11. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i trustee e i guardiani dei trust istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall’amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in trust e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall’atto istitutivo deltrust.
12. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo»;
All’emendamento 1.200, al “Conseguentemente” sostituire l’Art. 6 con il seguente: «Art. 6. – (Istituzione di trust a favore di persone affette da disabilità grave e agevolazioni tributarie) – 1. I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione effettuati attraverso trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell’articolo 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.
2. L’esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il trust, persegua come finalità esclusiva la cura e l’assistenza della persona disabile a favore della quale il trust è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell’atto istitutivo del trust.
3. L’esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì a condizione che l’atto istitutivo del trust abbia, congiuntamente, i seguenti requisiti di forma e di contenuto:
a) sia fatto per atto pubblico;
b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive le funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il trust è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l’assistenza alla persona disabile;
c) individui l’esclusivo beneficiario del trust nella persona con disabilità grave;
d) vincoli i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust;
e) identifichi il soggetto preposto al controllo della gestione del trust da parte del trustee (cosiddetto guardiano);
f) individui i criteri di successione del trustee e del guardiano;
g) preveda l’obbligo di rendicontazione annuale a carico del trustee;
h) costituisca l’effetto segregativo sui beni costituiti in trust.
4. Esaurite le finalità del trust, il patrimonio in trust che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito ad una persona disabile. L’esenzione non trova applicazione se il trustee effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il trust è stato istituito.
5. Qualora il residuo patrimonio in trust sia pervenuto, per causa di morte, al trustee o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa da una persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell’effettiva attribuzione.
6. Al di fuori dei casi di cui al comma 4, il trustee è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall’effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.
7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.
8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del trust istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del trust, resta ferma l’applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.
9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trust sono esenti dall’imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei trust di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell’imposta municipale sugli immobili.
11. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i trustee e i guardiani dei trust istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito. indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall’amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in trust e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall’atto istitutivo deltrust.
12. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo»;
BERTACCO, AMIDEI, RIZZOTTI, SERAFINI
All’emendamento 1.200, al capoverso «Art. 6», al comma 1, sopprimere la parola: «grave».
All’emendamento 1.200, al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», comma 1, dopo le parole: «di cui all’articolo 4 della medesima legge » aggiungere le seguenti: «e tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla Linea di intervento 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 ”Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità”,».
All’emendamento 1.200, al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», comma 2, primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti: «e nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18».
All’emendamento 1.200, capoverso «Articolo 6», dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Per garantire il raggiungimiento delle finalità di cui al comma 2, all’atto istitutivo del trust deve essere allegata una dichiarazione attestante che colui che istituisce il trust non abbia a carico giudizi pendenti per responsabilità patrimoniale ex articolo 274 del codice civile».
All’emendamento 1.200, capoverso «Articolo 6», al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «gli obblighi del trustee» con le seguenti:«gli obblighi e i poteri del trustee, definendone anche limiti e modalità,».
BERTACCO, AMIDEI, RIZZOTTI, SERAFINI
All’emendamento 1.200, al capoverso «Art. 6», al comma 3, lettera c), sopprimere la parola: «grave».
All’emendamento 1.200, capoverso «Articolo 6», al comma 3, dopo la le lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) l’atto istitutivo preveda il divieto per il trustee di disporre o gestire i beni affidatigli in modo difforme dal programma previsto dal Disponente nell’atto istitutivo».
BERTACCO, AMIDEI, RIZZOTTI, SERAFINI
All’emendamento 1.200, al capoverso «Art. 6», al comma 3, lettera d), sopprimere la parola: «grave».
All’emendamento 1.200, al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», comma 3, lettera f), premettere le seguenti parole: «fermo restando quanto stabilito dall’articolo 12, comma 4, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18,».
BERTACCO, AMIDEI, RIZZOTTI, SERAFINI
All’emendamento 1.200, al capoverso «Art. 6», al comma 3, lettera g), sopprimere la parola: «grave».
All’emendamento 1.200, al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», comma 3, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole:«con previsione che a tale patrimonio continuino ad applicarsi le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo qualora il patrimonio residuo stesso sia destinato ad una persona con disabilità grave».
All’emendamento 1.200, al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», comma 3, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole:«nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 12, comma 5, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18».
All’emendamento 1.200, al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
«h-bis) l’atto istitutivo costituisca l’effetto segregativo sui beni costituiti in trust».
All’emendamento 1.200, al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Esaurite le finalità del trust, il patrimonio in trust che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito ad una persona disabile. L’esenzione non trova applicazione se il trustee effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il trust è stato istituito».
All’emendamento 1.200, al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Esaurite le finalità del trust, il patrimonio in trust che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito al beneficiario persona disabile. L’esenzione non trova applicazione se il trusteeeffettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il trust è stato istituito».
BERTACCO, AMIDEI, RIZZOTTI, SERAFINI
All’emendamento 1.200, al capoverso «Art. 6», al comma 5, sopprimere la parola: «grave».
All’emendamento 1.200, al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Qualora il residuo patrimonio in trust sia pervenuto, ai fini della destinazione del patrimonio residuo di cui alla lettera f) del presente articolo, per causa di morte, al trustee o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa dal beneficiario persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell’effettiva attribuzione».
All’emendamento 1.200, al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Nel caso di destinazione a soggetti diversi dal beneficiario ai sensi del comma 3, lettera f), del presente articolo, il trusteeè obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall’effettiva attribuzione del fondo residuo, nonché al pagamento della relativa imposta».
BERTACCO, AMIDEI, RIZZOTTI, SERAFINI
All’emendamento 1.200, al capoverso «Art. 6», al comma 6, sopprimere la parola: «grave».
All’emendamento 1.200, al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Nelle ipotesi di trasferimento, ai sensi del comma 3, lettera f), del presente articolo, di beni e di diritti in seno alla gestione ovvero al momento di esaurimento delle finalità del trust istituito in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, resta ferma l’applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento».
All’emendamento 1.200, al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», sopprimere i commi 9 e 10.
All’emendamento 1.200, al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 9 rimangono capitalizzati nel patrimonio del truste possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del trust decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del trust, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell’agevolazione di cui al comma 9 è necessario che il trustee rilasci un’apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all’esclusivo perseguimento delle finalità del trust alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del trustee o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell’anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento».
All’emendamento 1.200, al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», al comma 9, dopo le parole: «ai sensi del comma 1» aggiungere le seguenti: «qualora ricorrano i requisiti di cui al comma 9-bis».
Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 9 rimangono capitalizzati nel patrimonio del truste possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del trust decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del trust, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell’agevolazione di cui al comma 9 è necessario che il trustee rilasci un’apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all’esclusivo perseguimento delle finalità del trust alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del trustee o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell’anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento».
All’emendamento 1.200, al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. Ai fini dell’agevolazione di cui al comma 9 è necessario che il trustee rilasci un’apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all’esclusivo perseguimento delle finalità del trust alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del trustee o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell’anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento».
All’emendamento 1.200, al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 9 rimangono capitalizzati nel patrimonio del truste possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del trust decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del trust, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni».
BERTACCO, AMIDEI, RIZZOTTI, SERAFINI
All’emendamento 1.200, al capoverso «Art. 6», nella rubrica, sopprimere la parola: «grave».
229ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.
La seduta inizia alle ore 15,30.
IN SEDE CONSULTIVA
(Doc. LVII, n. 4) Documento di economia e finanza 2016, allegati e relativo annesso
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)
Introduce il provvedimento il relatore ANGIONI (PD), il quale si sofferma sulle stime del quadro programmatico per il 2016 e sugli aspetti più rilevanti del mercato del lavoro. In particolare, dopo aver dato conto delle deleghe scaturite dal Jobs Act, che costituiscono una riforma del lavoro di ampia portata, il relatore ricorda i contenuti dell’Atto Senato n. 2233, in materia di lavoro autonomo e articolazioni flessibili del lavoro subordinato.
Dopo aver segnalato che nel Documento in esame il Governo prospetta per il 2016 la riforma della contrattazione aziendale, la nuova disciplina per la promozione dell’alternanza scuola-lavoro e i provvedimenti normativi in tema di contrasto alla povertà e di sostegno alle persone con disabilità, il relatore dà conto della possibilità di interventi governativi per rendere più flessibile il sistema pensionistico e l’uscita dal mercato del lavoro. Conclusivamente, anticipa l’intenzione di proporre l’espressione di un parere favorevole, con particolare considerazione alle politiche attive del lavoro.
In risposta ad una richiesta della senatrice Paglini, il PRESIDENTE indica come termine ultimo per la votazione del parere sul Documento la seduta antimeridiana di giovedì 21 aprile. Rinvia quindi il seguito dell’esame.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(2232) Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri
(292) BARANI. – Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare e istituzione del fondo «Dopo di noi»
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 aprile.
Il presidente SACCONI avverte che alla scadenza del termine sono stati presentati 287 emendamenti e 3 ordini del giorno al disegno di legge n. 2232, adottato come testo base, pubblicati in allegato. Propone quindi di fissare a domani 20 aprile, alle ore 10 il termine per la presentazione dei subemendamenti ai due emendamenti della relatrice.
La Commissione concorda.
La relatrice PARENTE (PD) procede all’illustrazione dell’emendamento 1.100, sottolineando la necessità di rafforzare il progetto individuale, di coinvolgere tutti i soggetti interessati all’assistenza delle persone disabili e di considerare il contributo dei genitori come sostegno e non come assistenza, dal momento che quest’ultima deve rientrare nelle competenze delle amministrazioni pubbliche. Con riferimento al suo emendamento 1.200, richiama quindi l’importanza dello strumento dei trust autodichiarati, che valorizzano le scelte dei genitori di persone con disabilità e la loro attività di gestione.
Il presidente SACCONI (AP (NCD-UDC)) illustra gli emendamenti 1.35, che considera assorbito dalla proposta della relatrice 1.100, e gli emendamenti 1.71 e 2.12. Evidenzia la necessità di tener conto nel disegno di legge della prospettiva della perdita dei genitori della persona disabile. Sottolinea che si deve procedere a riequilibrare i livelli di spesa per l’assistenza socio-sanitaria con quelli della spesa ospedaliera, potenziando i servizi territoriali di assistenza.
Il senatore LEPRI (PD) illustra gli emendamenti 1.39, 1.53, 1.72, 3.5 e 6.3. Pone l’attenzione sulla necessità di migliorare la disciplina del progetto individuale, dell’amministrazione di sostegno e della gestione fiduciaria. Ritiene opportuno garantire un potenziamento delle risorse finanziarie per una migliore programmazione in campo sanitario e sociosanitario. Precisa infine l’importanza di forme associate di gestione fiduciaria dei patrimoni.
La senatrice D’ADDA (PD) illustra l’emendamento 1.38 e sottolinea la necessità di aggiornare nel tempo il progetto individuale, considerando l’evoluzione della malattia e le innovazioni tecnologiche e farmacologiche, che possono cambiare notevolmente la vita della persona disabile.
La senatrice FAVERO (PD) dà conto degli emendamenti a sua firma, che introducono il tema delle disabilità plurime, fonte di terribili limitazioni nelle capacità di vita e di relazione delle persone disabili. Procede in particolare all’illustrazione dell’emendamento 1.10, che pone l’attenzione sulla necessità di preparare tempestivamente la persona disabile al momento del distacco dai propri cari. Illustra infine gli emendamenti 1.49, 1.50, 1.54, 3.14, 4.11, 5.3 e 8.7, che affrontano particolari aspetti relativi al coinvolgimento delle istituzioni locali, ai processi di deistituzionalizzazione, ai poteri dell’amministratore di sostegno e al monitoraggio dell’Osservatorio nazionale sulle condizioni delle persone con disabilità.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,25.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2232
G/2232/1/11
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare» (A.S. 2232),
premesso che:
l’articolo 4 prevede che il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare è destinato all’attuazione degli obiettivi di servizio di cui all’articolo 2, comma 2, del provvedimento;
in particolare il Fondo è destinato: ad attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità; realizzare interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza; realizzare interventi innovativi di residenzialità volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing; e, sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;
impegna il Governo a:
prevedere, attraverso atti di propria competenza, nell’ambito delle finalità del Fondo, misure volte ad incrementare il numero degli operatori in grado di assistere e sostenere le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, presso le proprie residenze ed evitando lo sradicamento dal contesto familiare, e di favorire la realizzazione di progetti di vita che consentano a tali persone di raggiungere il maggior livello di autonomia possibile.
G/2232/2/11
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare» (A.S. 2232),
premesso che:
l’articolo 4 prevede che il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare è destinato all’attuazione degli obiettivi di servizio di cui all’articolo 2, comma 2, del provvedimento;
in particolare, si prevede la realizzazione di interventi innovativi di residenzialità volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;
impegna il Governo a:
prevedere, attraverso atti di propria competenza, la realizzazione degli interventi di residenzialità, descritti in premessa, anche per le persone con disabilità di lieve e media gravità, che con il progressivo invecchiamento subiscono una maggiore compromissione dello stato di salute e un aggravamento delle loro patologie, in modo da consentire a tali persone di raggiungere il maggior livello di autonomia possibile già durante l’esistenza in vita dei genitori.
G/2232/3/11
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare» (A.S. 2232),
premesso che:
l’articolo 7 prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri avvia campagne informative al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni del presente provvedimento e delle altre forme di sostegno pubblico previste per le persone con disabilità grave;
le misure previste nel suddetto articolo sono attivate nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
impegna il Governo a:
valutare l’opportunità di prevedere il possibile utilizzo di risorse economiche, quindi anche umane e tecnologiche, per l’attuazione delle campagne informative previste dall’articolo 7 del presente provvedimento, utilizzando come mezzi di diffusione anche i portali telematici istituzionali dedicati a tali materie.
Art. 1
1.1
BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D’AMBROSIO LETTIERI,LIUZZI
Al comma 1, sostituire le parole: «e 38» con le seguenti: «, 38, 117, comma 7, 118, comma 4».
1.2
Al comma 1, sostiuire le parole: «e dagli articoli 3 e 19» con le seguenti: «e dagli articoli 3, 12, con particolare riferimento ai commi 4 e 5, e 19».
1.3
BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D’AMBROSIO LETTIERI,LIUZZI
Al comma 1, sostituire le parole: «e dagli articoli 3 e 19» con le parole: «e dagli articoli 3, 12 e 19».
1.4
CATALFO, PAGLINI, SERRA, PUGLIA
Al comma 1, sostituire le parole: «3 e 19, con particolare riferimento al comma 1, lettera a),» con le seguenti: «3, 4, 10, 12, 14, 15, 16, 17 e 19, con particolare riferimento al comma 1, lettera a), nonché 22, 25 e 28».
1.5
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 1, sostituire le parole: «3 e 19» con le seguenti: «3, 12, 14, 15, 16, 17 e 19».
1.6
Al comma 1, dopo le parole: «articoli 3» aggiungere le seguenti: «, 12, con particolare riferimento al comma 4 e 5,».
1.7
BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D’AMBROSIO LETTIERI,LIUZZI
Al comma 1, sostituire le parole: «fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità.» con le seguenti: «approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18, e agli articoli 22, 23 e 25 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176 è volta a favorire l’autodeterminazione, la possibilità di scegliere, la costruzione delle reti sociali, l’interazione e la relazionalità nella comunità, l’inclusione sociale e la Vita indipendente, il multiculturalismo disabile, le condizioni di vita, il benessere, e la soddisfazione della vita delle persone con disabilità».
1.8
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 1, dopo le parole: «favorire il benessere» aggiungere le seguenti: «la deistituzionalizzazione».
1.9
Al comma 1, dopo le parole: «la piena inclusione e l’autonomia delle persone con disabilità» aggiungere le seguenti: «con interventi tempestivi, globali, continuativi per favorire la progressiva autonomia dalla famiglia per far fronte gradualmente al distacco o alla perdita del suo supporto».
1.10
Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, a partire dall’età evolutiva, anche per preparare adeguatamente il momento di distacco dalla famiglia o di perdita del suo sostegno».
1.11
Al comma 1, dopo le parole: «la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità» aggiungere le seguenti: «a partire dall’età evolutiva, anche al fine di preparare adeguatamente il momento di distacco dalla famiglia o di perdita del suo sostegno».
1.12
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a partire dall’età evolutiva, anche per preparare adeguatamente il momento di distacco dalla famiglia o la perdita del suo sostegno».
1.13
PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA
Al comma 1, dopo le parole: «la piena inclusione e l’autonomia delle persone con disabilità», aggiungere le seguenti: «a partire dall’età evolutiva, anche per preparare adeguatamente il momento di distacco dalla famiglia o di perdita del suo sostegno».
1.14
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con particolare riguardo a quelle affette da disabilità plurime».
Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «con disabilità grave» aggiungere le seguenti: «, e in particolare con disabilità plurime,».
1.15
BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D’AMBROSIO LETTIERI,LIUZZI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. In tutte le decisioni relative alle persone con disabilità prive di sostegno familiare di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative, dei tutori, dell’amministratore di sostegno, delTrustee o di chiunque abbia su di essi una responsabilità legale, l’interesse superiore della persona con disabilità deve essere una considerazione preminente».
1.100
LA RELATRICE
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori. Tali misure, volte anche ad evitare l’istituzionalizzazione, sono integrate, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, nel progetto individuale di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi li rappresenta. Lo stato di disabilità grave, di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertato con le modalità indicate all’articolo 4 della medesima legge. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri interventi di cura e di sostegno previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone con disabilità».
1.16
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità. Tali misure, volte prioritariamente ad evitare l’istituzionalizzazione delle persone con disabilità e a favorirne la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale, sono adottate previa predisposizione o aggiornamento del progetto individuale di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 32. Il progetto individuale prevede soluzioni di vita indipendente anche all’interno del proprio ambiente e nucleo familiare, elaborate dalla stessa persona con disabilità a partire dal compimento della sua maggiore età a prescindere dall’esistenza in vita dei suoi genitori; ove non possibile soprattutto a causa di gravi disabilità cognitive, tali soluzioni vengono individuate con l’Amministratore di sostegno, il Tutore o ilCaregiver Familiare prevalente. Il progetto individuale, su richiesta della persona con disabilità o, ove non possibile, dell’Amministratore di sostegno, Tutore o Caregiver Familiare prevalente, è sottoposto a periodiche revisioni, al fine di adattarlo a eventuali nuove condizioni di vita sociale ed affettiva della persona con disabilità».
1.17
PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA
Al comma 2, sostituire le parole da: «disciplina misure di assistenza,» fino a: «all’articolo 4 della medesima legge.», con le seguenti: «in applicazione dell’articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 “Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità” linea di intervento 3, disciplina misure volte a garantire il diritto alla vita indipendente e autodeterminata alle persone con disabilità grave. La presente legge regola inoltre che alle medesime sia garantita l’assistenza personale necessaria per consentire loro la personalizzazione degli interventi, l’integrazione sociale e la permanenza nel proprio ambiente di vita in particolare finalizzata a contrastare l’isolamento e la segregazione. Tali interventi sono diretti alle persone con disabilità grave prive di adeguato sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere la responsabilità della loro assistenza».
1.18
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «misure di assistenza, cura e protezione», con le seguenti: «misure per la vita indipendente e l’inclusione nella società».
Conseguentemente, all’articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire la rubrica con la seguente: «Incremento del Fondo per la vita indipendente, l’inclusione sociale e l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare»;
2) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «misure di assistenza, cura e protezione», con le seguenti: «misure per la vita indipendente e l’inclusione nella società».
1.19
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «cura e protezione», con le seguenti: «e cura».
Conseguentemente, all’articolo 3, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «cura e protezione», con le seguenti: «e cura».
1.20
Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «protezione», con le seguenti: «a tutela della salute».
Conseguentemente, all’articolo 3, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «protezione», con le seguenti: «a tutela della salute».
1.21
Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «protezione» con le seguenti: «a tutela dei diritti umani».
Conseguentemente, all’articolo 3, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «protezione», con le seguenti: «a tutela dei diritti umani».
1.22
Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «protezione», con la seguente: «tutela».
Conseguentemente, all’articolo 3, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «protezione» con la seguente: «tutela».
1.23
Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano le parole: «disabilità grave» con la seguente: «disabilità».
Conseguentemente:
a) all’articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, sostituire le parole: «disabilità grave», con la seguente: «disabilità»;
2) alla rubrica, sostituire le parole: «disabilità grave», con la seguente: «disabilità»;
b) all’articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, sostituire le parole: «disabilità grave», con la seguente: «disabilità»;
2) alla rubrica, sostituire le parole: «disabilità grave», con la seguente: «disabilità»;
c) all’articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, sostituire le parole: «disabilità grave», con la seguente: «disabilità»;
2) al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «disabilità grave», con la seguente: «disabilità»;
3) al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «disabilità grave», con la seguente: «disabilità»;
4) al comma 3, lettera g), sostituire le parole: «disabilità grave», con la seguente: «disabilità»;
5) al comma 4, sostituire le parole: «disabilità grave», con la seguente: «disabilità»;
6) alla rubrica, sostituire le parole: «disabilità grave», con la seguente: «disabilità»;
d) all’articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «disabilità grave», con la seguente: «disabilità».
1.24
Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: «grave».
Conseguentemente, al comma 2, penultimo periodo, sostituire le parole: «Lo stato di disabilità grave, di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,» con le seguenti: «Lo stato di disabilità, di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,».
1.25
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA
Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «disabilità» sopprimere la parola: «grave».
Conseguentemente, al medesimo comma, quarto periodo, e ovunque ricorra nel testo, dopo la parola: «disabilità» sopprimere la parola: «grave».
1.26
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza».
1.27
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «entrambi i genitori» aggiungere le seguenti: «o di chi ne fa le veci esercitando la responsabilità genitoriale».
1.28
PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA
Al comma 2, sostituire le parole: «non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza» con le seguenti: «non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale».
1.29
Al comma 2, sostituire le parole: «non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza» con le seguenti: «non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale».
1.30
Al comma 2, sostituire le parole: «non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza» con le seguenti: «non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale».
1.31
Al comma 2, sostituire le parole: «non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza» con le seguenti: «non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale».
1.32
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 2, sostituire le parole: «di sostenere le responsabilità della loro assistenza» con le seguenti: «di fornire l’adeguato sostegno genitoriale».
1.33
BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D’AMBROSIO LETTIERI,LIUZZI
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «le responsabilità della loro assistenza» con le seguenti: «le responsabilità genitoriali».
1.34
PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, infine, le parole: «, in conformità con quanto previsto dal ”Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità”, in particolare linee di interventi 3 e 6».
1.35
Al comma 2, aggiungere alla fine del primo periodo le seguenti parole: «, o comunque nella prospettiva della perdita dei genitori».
1.36
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «volte anche» con la seguente: «volte».
1.37
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «volte anche» con le seguenti: «finalizzate a».
1.38
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «, sono adottate previa disposizione o aggiornamento del progetto individuale» con le seguenti: «, sono adottate previa disposizione e aggiornamento».
1.39
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «adottate previa predisposizione o aggiornamento del» con le seguenti: «integrate nel».
1.40
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «legge 8 novembre 2000, n. 328» aggiungere le seguenti: «o di cui all’articolo 39, comma 2, lettere 1-bis e 1-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104,».
1.41
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «e sono assicurate anche in vista del venir meno del sostegno familiare realizzando la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori» con le seguenti: «e sono assicurate in modo da garantire la presa in carico della persona interessata anche in presenza del sostegno familiare, favorendo, in vista del suo venir meno, la continuità dell’assistenza e delle cure previo adeguamento del progetto individuale e nel rispetto delle scelte adottate in presenza del sostegno familiare».
1.42
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «presa in carico» aggiungere le seguenti: «, tramite la costruzione e l’aggiornamento del progetto individuale medesimo,».
1.43
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «durante l’esistenza in vita dei genitori», con le seguenti: «durante l’esistenza in vita dei familiari».
1.44
BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D’AMBROSIO LETTIERI,LIUZZI
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «e sono assicurate anche in vista del venir meno del sostegno familiare attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori» aggiungere le seguenti: «e dei membri del nucleo familiare ristretto».
1.45
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «genitori» aggiungere le seguenti: «e dei soggetti di cui all’articolo 433 del codice civile».
1.46
PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA
Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, in conformità con quanto previsto dal ”Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità”, in particolare linee di interventi 3 e 6».
1.47
Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a condizione che sia pienamente assicurata la necessaria specificità dei servizi resi a seconda della tipologia di disabilità, singola o plurima, volta a volta considerata».
1.48
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.
1.49
Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «tenuto conto, ove possibile, della volontà della persona interessata e dei genitori o del genitore eventualmente in vita, definisce o aggiorna i termini del progetto individuale di vita del beneficiario» con le seguenti: «può svolgere il ruolo di cui all’articolo 6, comma 3, lettera f), ove espressamente indicato dal disponente in coerenza con il progetto di vita individuale».
1.50
Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: «ove possibile».
1.52
Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, ove possibile,».
1.51
Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «, ove possibile,» con la seguente: «sempre».
1.53
LEPRI, FAVERO, DIRINDIN, GUERRA, D’ADDA, ANGIONI
Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «definisce o aggiorna i termini del progetto individuale di vita del beneficiario» con le seguenti: «è coinvolto dalle istituzioni competenti nella definizione o nell’aggiornamento del progetto individuale di vita del beneficiario».
1.54
Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «definisce o aggiorna» con le seguenti: «si attiva per far definire o aggiornare».
1.55
Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «definisce o aggiorna» con le parole: «si attiva per far definire o aggiornare».
1.56
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «definisce o aggiorna» con le seguenti: «si attiva per far definire o aggiornare».
1.57
PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA
Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «definisce o aggiorna», con le seguenti: «si adopera per far definire o aggiornare».
1.58
Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «definisce o aggiorna» con le seguenti: «si attiva per la definizione e/o l’aggiornamento».
1.59
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA
Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: «Lo stato di disabilità grave, di cui all’articolo 3, comma 3,» con le seguenti: «Lo stato di disabilità, di cui all’articolo 3,».
1.60
PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA
Al comma 2, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla Linea di intervento 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 ”Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità”».
1.61
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «che risultano conseguentemente integrati dalle risorse e dagli interventi di cui alla presente legge».
1.62
PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA
Sopprimere il comma 3.
1.63
Sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. La presente legge è volta, altresì, a promuovere l’investimento nella diversità e nel dialogo culturale, a prevenire l’esclusione e la discriminazione multipla e a incentivare forme di cittadinanza attiva e di partecipazione nella rete di solidarietà dedicata alle persone con disabilità prive di sostegno familiare. Sono valorizzate, ad ogni livello, le politiche di mainstreaming e di valutazione dell’impatto delle scelte economiche, l’individuazione di partner, le valutazioni di benchmarking, le sinergie, le leve finanziarie, la collaborazione con le expertise per la valorizzazione sociale del lavoro di cura e di assistenza per le persone con disabilità prive di sostegno familiare. In modo particolare, sono agevolate le erogazioni liberali da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione, la costituzione ditrust e di fondi patrimoniali, la formazione di vincoli di destinazione d’uso e di ogni strumento civilistico atti a realizzare, in accordo con le finalità della presente legge, interessi meritevoli di tutela in favore dei cittadini con disabilità privi di sostegno familiare».
1.64
BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D’AMBROSIO LETTIERI,LIUZZI
Sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. La presente legge è volta, altresì, a promuovere l’investimento nella diversità e nel dialogo culturale, a prevenire l’esclusione e la discriminazione multipla e a incentivare forme di cittadinanza attiva e di partecipazione nella rete di solidarietà dedicata alle persone con disabilità prive di sostegno familiare. Sono valorizzate, ad ogni livello, le politiche di processo attraverso il quale innovazioni sperimentate in ambito sociale, economico o istituzionale vengono trasposte a livello di sistema per la valutazione dell’impatto delle scelte economiche, l’individuazione di partenariati, le valutazioni per la misurazione di un fenomeno economico o finanziario nell’unità di tempo, usata come base per valutazioni comparative, le sinergie, le leve finanziarie, la collaborazione con persone di comprovata esperienza per la valorizzazione sociale del lavoro di cura e di assistenza per le persone con disabilità prive di sostegno familiare. In modo particolare, sono agevolate le erogazioni liberali da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione, la costituzione ditrust e di fondi patrimoniali, la formazione di vincoli di destinazione d’uso e di ogni strumento civilistico atti a realizzare, in accordo con le finalità della presente legge, interessi meritevoli di tutela in favore dei cittadini con disabilità privi di sostegno familiare».
1.65
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA
Sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. La presente legge è volta, altresì, ad agevolare erogazioni di soggetti privati e la costituzione di fondi patrimoniali, vincoli di destinazione d’uso (articolo 245-ter del codice civile) ò di trust, nella realizzazione di interessi meritevoli di tutela in favore di persone con disabilita, secondo le modalità e le condizioni previste dagli articoli 5, 6 e 6-bis della presente legge. Tale disciplina si applica anche agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale».
1.66
PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA
Al comma 3, sostituire le parole: «è volta, altresì, ad agevolare erogazioni da parte di soggetti privati e» con le seguenti: «fornisce precise indicazioni e agevolazioni fiscali per».
1.67
PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA
Al comma 3, sostituire le parole: «, altresì, ad agevolare» con le seguenti: «a disciplinare».
1.200
LA RELATRICE
Al comma 3, sostituire le parole: «e la costituzione di trust» con le seguenti: «e la costituzione di trust, anche auto dichiarati, di vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione disciplinati con contratto fiduciario, di cui all’articolo 6».
Conseguentemente, sostituire l’articolo 6 con il seguente:
«Art. 6. – (Istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione disciplinati con contratto fiduciario a favore di persone con disabilità grave e agevolazioni tributarie). – 1. I beni e diritti conferiti in trust, anche autodichiarati, ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile, ovvero destinati a fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione disciplinati con contratto fiduciario, istituiti in favore delle persone con disabilità grave, come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge, sono esenti dall’imposta di successione e donazione prevista dall’articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n. 286, e successive modificazioni.
2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che il trust, il fondo speciale di cui al comma 1 ovvero il vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile perseguano come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità in favore delle quali sono istituiti. La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell’atto istitutivo del trust, nel regolamento del fondo speciale di cui al comma 1 o nell’atto istitutivo del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile.
3. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche le seguenti condizioni:
a) l’istituzione del trust, ovvero il contratto fiduciario che disciplina il fondo speciale di cui al comma 1, ovvero la costituzione del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile, sia fatta per atto pubblico;
b) l’atto istitutivo del trust, ovvero il contratto fiduciario che disciplina il fondo speciale di cui al comma 1, ovvero l’atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile identifichi in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descriva la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità in favore delle quali il trust, ovvero il fondo speciale di cui al comma 1, ovvero il vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile, sono istituiti; indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità;
c) l’atto istitutivo del trust, ovvero il contratto fiduciario che disciplina il fondo speciale di cui al comma 1, ovvero l’atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile, individuino, rispettivamente, gli obblighi del trustee, del fiduciario e del gestore, ove previsti con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; l’atto istitutivo, il contratto fiduciario che disciplina il fondo speciale di cui al comma 1, ovvero l’atto di costituzione indichino inoltre gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del trustee, del fiduciario o del gestore ove previsti;
d) gli esclusivi beneficiari del trust, ovvero del contratto fiduciario che disciplina il fondo speciale di cui al comma 1, ovvero del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile siano le persone con disabilità grave;
e) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust o nel fondo speciale di cui al comma 1, ovvero i beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri gravati dal vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile, siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust, del fondo speciale di cui al comma 1, o del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile;
f) l’atto istitutivo, ovvero il contratto fiduciario che disciplina il fondo speciale di cui al comma 1, ovvero l’atto di costituzione, individuino il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all’atto dell’istituzione del trust, ovvero del fondo speciale di cui al comma 1, ovvero all’atto di costituzione del vincolo di cui all’articolo 2645-ter del codice civile, a carico del trustee, del fiduciario, o del gestore. Tale soggetto dovrà essere individuabile per tutta la durata del trust, o del fondo speciale di cui al comma 1, o del vincolo di cui all’articolo 2645-ter del codice civile;
g) l’atto istitutivo, il contratto fiduciario che disciplina il fondo speciale di cui al comma 1, ovvero l’atto di costituzione, stabiliscano il termine finale della durata del trust, ovvero del fondo speciale di cui al comma 1, ovvero del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile nella data della morte della persona con disabilità grave;
h) l’atto istitutivo, ovvero il contratto fiduciario che disciplina il fondo speciale di cui al comma 1, ovvero l’atto di costituzione stabiliscano la destinazione del patrimonio residuo.
4. In caso di premorienza del beneficiario, i trasferimenti dei beni e di diritti reali a favore dei soggetti che hanno istituito il trust, ovvero stipulato il contratto fiduciario, godono delle medesime esenzioni dall’imposta sulle successioni e donazioni di cui al presente articolo e le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
5. Al di fuori dell’ipotesi di cui al comma 4, in caso di morte del beneficiario del trust, ovvero del contratto fiduciario che disciplina il fondo speciale di cui al comma 1, ovvero del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile istituito a favore di soggetti con disabilità grave, come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge, il trasferimento del patrimonio residuo, ai sensi della lettera h) del comma 3, è soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e beneficiari.
6. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust, ovvero del fondo speciale di cui al comma 1, ovvero dei vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
7. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trust, ovvero dal fiduciario, ovvero dal gestore del vincolo di destinazione, sono esenti dall’imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
8. In caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei trust, ovvero destinati a fondi speciali di cui al comma 1, i comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell’imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
9. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati privati di trust, ovvero dei fondi speciali di cui al comma 1, ovvero di vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile, istituiti ai sensi del comma 1, si applicano le agevolazioni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato a 100.000 euro.
10. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 4 e 5 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2017, mentre le agevolazioni di cui al comma 7 si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016.
11. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
12. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4, 6 e 7, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017, e dal comma 9, valutate in 6 milioni di euro per l’anno 2017 e in 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018, si provvede ai sensi dell’articolo 9».
1.68
Al comma 3, sostituire le parole: «e la costituzione di trust» con le seguenti: «e la costituzione di ”trust”, vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile e fondi disciplinati con contratto fiduciario, nonché istituiti presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), n. 3, del medesimo decreto, ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, in favore di persone con disabilità, secondo le modalità e alle condizioni previste dagli articoli 5 e 6».
Conseguentemente, sostituire l’articolo 6 con il seguente:
«Art. 6. – (Istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali disciplinati con contratti fiduciari a favore di persone con disabilità grave e agevolazioni tributarie). – 1. I beni e diritti conferiti in trust ovvero gravati dal vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter codice civile, ovvero destinati a fondi speciali disciplinati con contratto fiduciario oppure istituiti presso le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al comma 3 dell’articolo 1, all’atto della loro istituzione ovvero anche successivamente, in favore delle persone con disabilità grave, come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge, sono esenti dall’imposta di successione e donazione prevista dall’articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.
2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che il trust, anche autodichiarato, i fondi speciali di cui al comma 1, ovvero il vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile perseguano come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità in favore delle quali sono istituiti. La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell’atto istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi speciali di cui al comma 1 o nell’atto istitutivo del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile.
3. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche le seguenti condizioni:
a) l’istituzione del trust, ovvero il regolamento che disciplina i fondi speciali di cui al comma 1, ovvero la costituzione del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile, sia fatta per atto pubblico;
b) l’atto istitutivo del trust, ovvero il regolamento che disciplina i fondi speciali di cui al comma 1, ovvero l’atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile identifichi in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descriva la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità in favore delle quali il trust, ovvero il fondo speciale di cui al comma 1, ovvero il vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile, sono istituiti; indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità;
c) l’atto istitutivo del trust, ovvero il regolamento che disciplina i fondi speciali di cui al comma 1, ovvero l’atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile, individuino, rispettivamente, gli obblighi del trustee, del fiduciario e del gestore, ove previsti con riguardo al progetto di vita, e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; l’atto istitutivo, il regolamento che disciplina i fondi speciali di cui al comma 1, ovvero l’atto di costituzione indichino inoltre gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del trustee, del fiduciario o del gestore ove previsti;
d) gli esclusivi beneficiari del trust, ovvero il regolamento che disciplina i fondi speciali di cui al comma 1, ovvero del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile siano le persone con disabilità grave;
e) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust o nei fondi speciali di cui al comma 1, ovvero i beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri gravati dal vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile, siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust, dei fondi speciali di cui al comma 1, o del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile;
f) l’atto istitutivo, ovvero il regolamento che disciplina i fondi speciali di cui al comma 1, ovvero l’atto di costituzione, individuino il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all’atto dell’istituzione del trust, ovvero dei fondi speciali di cui al comma 1, ovvero all’atto di costituzione del vincolo di cui all’articolo 2645-ter del codice civile, a carico del trustee, del fiduciario, o del gestore. Tale soggetto dovrà essere individuabile per tutta la durata del trust, o dei fondi speciali di cui al comma 1, o del vincolo di cui all’articolo 2645-ter del codice civile;
g) l’atto Istitutivo, il regolamento che disciplina i fondi speciali di cui al comma 1, ovvero l’atto di costituzione, stabiliscano il termine finale della durata del trust, ovvero del fondo speciale di cui al comma 1, ovvero del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile nella data della morte della persona con disabilità grave;
h) l’atto istitutivo, ovvero il regolamento che disciplina i fondi speciali di cui al comma 1 ovvero l’atto di costituzione stabiliscano la destinazione del patrimonio residuo.
4. In caso di premorienza del beneficiario, i trasferimenti dei beni e di diritti reali a favore dei soggetti che hanno istituito il trust, i fondi speciali di cui al comma 1, ovvero il vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile, godono delle medesime esenzioni dall’imposta sulle successioni e donazioni di cui al presente articolo e le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
5. Al di fuori dell’ipotesi di cui al comma 4, in caso di morte del beneficiario del trust, ovvero del regolamento che disciplina i fondi speciali di cui al comma 1, ovvero del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile o istituiti a favore di soggetti con disabilità grave, come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge, il trasferimento del patrimonio residuo, ai sensi della lettera h) del comma 3, è soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e beneficiario.
6. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust, ovvero dei fondi speciali di cui al comma 1, ovvero dei vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
7. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trust, ovvero dal fiduciario, ovvero dal gestore del vincolo di destinazione, sono esenti dall’imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
8. In caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei trust di cui al comma l, i comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell’imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
9. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati privati di trust, ovvero dei fondi speciali di cui al comma 1, ovvero di vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile, istituiti ai sensi del comma 1 si applicano le agevolazioni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato a 100.000 euro.
10. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 4 e 6 si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2017, mentre le agevolazioni di cui al comma 8 si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016.
11. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
12. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 6 e 7, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017, e dal comma 9, valutate in 6 milioni di euro per l’anno 2017 e in 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018, si provvede ai sensi dell’articolo 9».
1.69
Al comma 3, sostituire le parole: «e la costituzione di trust» con le seguenti: «e la costituzione di uno Sportello Unico Centrale, di cui all’articolo 6».
Conseguentemente, sostituire l’articolo 6 con il seguente:
«Art. 6. – (Sportello Unico Centrale). – 1. Per agevolare il trattamento dei problemi comuni a tutte le categorie delle persone con disabilità, la legge prevede la costituzione di uno Sportello Unico Centrale, dal quale saranno emanate opportune diramazioni nelle varie sedi regionali per la propria competenza territoriale. La funzione dello Sportello Unico Centrale è quella di coordinare le varie linee guida da adottare in corrispondenza delle competenze da svolgere per le persone con disabilità, meglio specificate nel comma successivo.
2. Per provvedimenti comuni a tutte le categorie di invalidi, si intende il riconoscimento automatico da parte dello Stato, di ciò che in funzione della specifica invalidità, occorre per la propria quotidianità. In specifico si elencano le seguenti provvidenze:
a) Pensione di invalidità (e/o sussidio analogo);
b) terapia domiciliare o ambulatoriale;
c) assistenza domiciliare, totale o parziale;
d) sostegno scolastico totale o parziale, fino alla scuola dell’obbligo;
e) parcheggio riservato e tagliando per automobili;
f) agevolazioni per il posto di lavoro;
g) segnalazione di centri specialistici per visite mediche e per sussidi ortopedici;
h) inoltro pratiche di abbattimento barriere architettoniche e di istanze per altre leggi previste;
i) accertamento condizione familiare/sociale, per eventuali situazioni di emergenza.
3. Lo Sportello Unico Centrale dovrà occuparsi in maniera automatica, dei casi in cui la persona con gravi disabilità rimanga sola, soccorrendola con aiuti tendenti a procurare alloggio, vitto e assistenza gratuita in un centro abilitato, accollando le spese alla Direzione Regionale competente, qualora l’interessato o chi per lui, non opti per l’appannaggio di cui all’articolo 4.
4. Lo Sportello Unico Centrale si dovrà attivare per la realizzazione dei vari livelli di invalidità, affinché le medesime provvidenze non siano sommariamente attribuite a persone con grado di disabilità diverso. Con decreto successivo, da emanare entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, sarà pubblicato l’elenco dei vari gradi di invalidità.
5. Per le persone impossibilitate ad esprimersi nella maniera tradizionale, che usano strumenti per la comunicazione alternativa, lo Sportello Unico provvederà al rimborso dei costi sostenuti per tali acquisti, al pari degli altri ausili riconosciuti dallo Stato, nonché si attiverà automaticamente per il riconoscimento della capacità di intendere e di volere, in funzione del fatto che l’ausilio consente la possibilità di esternarla.
6. la legge n. 6 del 2014 dell’Amministratore di Sostegno viene modificata come segue:
a) all’articolo 404, dopo il primo comma, aggiungere il seguente: ”nel caso non scelga di essere assistito da un Amministratore di Sostegno, al compimento della maggiore età, il soggetto mantiene in automatico la patria potestà”;
b) all’articolo 409, dopo il primo comma, aggiungere: ”al maggiore di età che rinuncia all’Amministratore di Sostegno, è conservata la capacità di agire, anche nel caso in cui per esprimersi, utilizzi strumenti per la comunicazione alternativa”».
1.70
Al comma 3, sostituire le parole: «e la costituzione di trust» con le seguenti: «nonché fondi speciali presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), n. 3, del medesimo decreto, ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 in favore di persone con disabilità, secondo le modalità e alle condizioni previste dagli articoli 5 e 6».
1.71
Al comma 3, dopo le parole: «costituzione di trust» aggiungere le seguenti: «e la costituzione di fondi dedicati presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano nel settore della beneficenza, ai sensi del comma 2-bis del medesimo articolo 10 (di seguito ”intermediari filantropici”)».
1.72
Al comma 3, dopo la parola: «trust» inserire le seguenti: «o altre gestioni fiduciarie previste dall’ordinamento».
1.73
Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «le esenzioni e le agevolazioni tributarie di cui all’articolo 6 si applicano anche per quegli istituti giuridici affini già esistenti che realizzano interessi meritevoli di tutela in favore di persone con disabilità».
1.0.1
BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D’AMBROSIO LETTIERI,LIUZZI
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Contrasto alla permanenza in soluzioni abitative che non consentano
una Vita indipendente da piena inclusione sociale)
1. Ai sensi degli articoli 2, 3, 13, 16, 32, 38 della Costituzione, dell’articolo 19 in materia di Vita indipendente e inclusione nella comunità della Convenzione della Nazioni Unite su diritti delle persone con disabilità approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18 e delle finalità sancite dalla presente legge di cui all’articolo 1, comma 1, è fatto obbligo ad ogni Ente pubblico competente, in caso di permanenza, temporanea o continua, della persona disabile priva di sostegno familiare in soluzioni residenziali che non consentano una Vita indipendente e la piena inclusione sociale, in particolare ove si tratti di R.S.A., R.S.D., reparti psichiatrici o strutture similari, anche se motivata da eventuali situazioni di emergenza di cui al successivo articolo 4, comma 1, lettera b), di adottare tempestivamente tutti i provvedimenti necessari di loro competenza per avviare e portare a conclusione il percorso di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità.
2. Ai fini della realizzazione dell’obbligo di cui al comma 1, gli Enti pubblici competenti elaborano, unitamente al gestore della struttura dove risiede il cittadino con disabilità privo di assistenza familiare, entro e non oltre centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge o dall’eventuale ingresso in struttura, un progetto di vita individuale di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 che realizzi, in modo particolare, la deistituzionalizzazione e il supporto alla domiciliarità in un tempo non superiore a dodici mesi.
3. Ai fini del contrasto alla permanenza in soluzioni abitative che non consentano una Vita indipendente e la piena inclusione sociale, gli Enti pubblici competenti possono realizzare un progetto di Reddito minimo di inserimento, di cui all’articolo 23 della legge 8 novembre 2000, n. 328, per i cittadini con disabilità privi di sostegno familiare che non abbiano reddito ovvero con un reddito che non sia superiore alla soglia di povertà così come individuata ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237».
Art. 2
2.1
Sopprimere il comma 1.
2.2
BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D’AMBROSIO LETTIERI,LIUZZI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Nell’ambito del procedimento di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono definiti e attuati, entro centoottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge e per tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione i livelli essenziali delle prestazioni sociali privilegiando, a norma dell’articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nel contesto dell’erogazione territoriale e domiciliare, le aree di intervento e i livelli dei servizi di informazione e consulenza per l’accesso alla rete integrata dei servizi, del servizio sociale professionale, dei servizi sociali di pronto intervento per situazioni di emergenza personale, dei servizi educativo-assistenziali e di promozione della socialità, degli interventi per contrastare le condizioni di vecchie e nuove povertà e per favorire l’inclusione sociale, dei servizi di aiuto e di sostegno per favorire la permanenza a domicilio e delle strutture e centri di assistenza e accoglienza a ciclo diurno».
2.3
PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Entro sei mesi dall’approvazione della presente legge con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e sentito il Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono definiti i livelli delle prestazioni sociali, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione».
2.4
PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA
Sostituire il comma l con il seguente:
«1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i livelli delle prestazioni sociali, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione».
2.5
PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni sociali ai sensi dell’articolo 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell’articolo 117, lettera m), della Costituzione».
2.6
PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA
Sostituire il comma l con il seguente:
«1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i livelli delle prestazioni sociali, ai sensi della 8 novembre 2000, n. 328».
2.7
PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«l. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni sociali ai sensi dell’articolo 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328».
2.8
PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni sociali ai sensi dell’articolo 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione».
2.9
PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA
Sostituire il comma l con il seguente:
«1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i livelli delle prestazioni sociali, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione».
2.10
CATALFO, PAGLINI, SERRA, PUGLIA
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i livelli delle prestazioni sociali, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328».
2.11
CATALFO, PAGLINI, SERRA, PUGLIA
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni sociali ai sensi dell’articolo 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328».
2.12
Al comma l, premettere il seguente periodo: «Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano prendono in carico i bisogni sanitari, sociali e assistenziali della persona provvedendovi con soluzioni appropriate attraverso l’integrazione tra le relative prestazioni, anche mediante la collaborazione con i Comuni. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano garantiscono in ciascun ambito territoriale i macrolivelli di assistenza ospedaliera, di assistenza territoriale e di prevenzione secondo le percentuali previste dalla programmazione nazionale in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42».
2.27
Al comma 1, sostituire le parole: «degli obiettivi di servizio» con le seguenti: «dei livelli essenziali».
Conseguentemente, sostituire il comma 2, con i seguenti:
«2. I livelli essenziali di cui al comma 1 stabiliscono, in particolare i requisiti minimi strutturali e gli standard qualitativi a cui devono uniformarsi i servizi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c). Gli standard di qualità sono incentrati sul modello bio-psico-sociale dell’inclusione e della qualità della vita nella società.
2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, per un abitazione, dimora abituale di almeno una delle persone con disabilità che si vuole continuare a far risiedere, unitamente ad altre persone con disabilità e non, è necessaria la sola abitabilità dello stesso, tenendo sempre conto delle esigenze individuate nel progetto individuale dei beneficiari.
2-ter. Le singole Regioni sono chiamate ad adeguare la propria normativa per agevolare e semplificare la costruzione, l’adeguamento e la gestione delle strutture innovative di cui all’articolo 4, comma 1 lettera a) e c).
2-quater. Tutte le strutture finanziate ai sensi della presente legge sono, di diritto ed automaticamente, accreditate ed inserite, anche ai fini del loro successivo finanziamento, nei Piani di Zona locali».
2.13
Al comma 1, dopo le parole: «del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68» inserire le seguenti: «entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge».
2.14
Al comma 1, dopo le parole: «del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68» inserire le seguenti: «entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge».
2.15
Al comma 1, sostituire le parole: «sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione» con le seguenti: «sono definiti, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, privilegiando ai sensi dell’articolo 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 i servizi di aiuto e di sostegno per favorire la permanenza a domicilio, le strutture semiresidenziali e i centri di assistenza e accoglienza a ciclo diurno».
2.16
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 1, sostituire le parole: «sono definiti i livelli» con le seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli specifici livelli».
2.17
Al comma 1, sostituire le parole: «i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 2 della presente legge» con le seguenti: «entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, gli specifici livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire alle persone di cui all’articolo 1, comma 2 della presente legge ed ai fini della stessa,».
2.18
Al comma 1, sostituire le parole: «i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 2 della presente legge» con le seguenti: «entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, gli specifici livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire alle persone di cui all’articolo 1, comma 2 della presente legge ed ai fini della stessa».
2.19
PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA
Al comma 1, sostituire le parole: «i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai soggetti di cui all’articolo 1 comma 2 della presente legge», con le seguenti: «entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, gli specifici livelli essenziali di assistenza da garantire alle persone di cui all’articolo 1 comma 2 della presente legge ed ai fini della stessa».
2.20
Al comma 1, sostituire le parole: «i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge», con le seguenti: «entro sessanta giorni, dall’entrata in vigore della presente legge, gli specifici livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire alle persone di cui all’articolo 1 comma 2 della presente legge,».
2.21
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con particolare attenzione a coloro che soffrono di disabilità plurime».
2.22
BIANCONI, DALLA TOR, CONTE, MANCUSO
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, al fine di assicurare servizi e attività che pongano al centro la persona e il suo percorso di vita».
2.23
BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D’AMBROSIO LETTIERI,LIUZZI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Analogamente al comma 1 del presente articolo, le leggi e i relativi regolamenti regionali di applicazione della presente legge, in relazione all’articolo 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, privilegeranno il servizio sociale professionale e il segretariato sociale per l’informazione e la consulenza al singolo, il servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali, l’assistenza domiciliare, le strutture semiresidenziali e i centri di accoglienza diurni a carattere comunitario per le persone di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge».
2.24
Sopprimere il comma 2.
2.25
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
«2. I livelli essenziali di cui al comma 1 stabiliscono, in particolare, i requisiti minimi strutturali e gli standard qualitativi cui devono uniformarsi i servizi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c). Gli standard di qualità sono incentrati sul modello bio-psico-sociale dell’inclusione e della qualità della vita nella società.
2-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 e tenendo conto prioritariamente del progetto individuale della persona, per l’immobile nel quale risieda una persona con disabilità unitamente ad altre persone con o senza disabilità, è richiesto il solo requisito dell’abilità.
2-ter. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria normativa regionale al fine di semplificare e agevolare la costruzione, l’adeguamento e la gestione delle strutture di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e c) della presente legge».
2.26
PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
«2. I livelli essenziali di cui al comma 1, stabiliscono, in particolare, i requisiti minimi strutturali e gli standard qualitativi, a cui devono uniformarsi i servizi di cui all’articolo 4, comma l, lettere a), b) e c). Gli standard di qualità sono incentrati sul modello bio-psico-sociale dell’inclusione e della qualità della vita nella società.
2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, per un immobile che è un’abituale dimora di almeno una delle persone con disabilità che si vuole continuare a far risiedere, unitamente ad altre persone con disabilità e non, è necessaria la sola abitabilità dello stesso, tenendo sempre conto delle esigenze individuate nel progetto individuale dei beneficiari.
2-ter. Le singole regioni sono chiamate ad adeguare la propria normativa per agevolare e semplificare la costruzione, l’adeguamento e la gestione delle innovative strutture di cui all’articolo 4 comma lettera a) e c).
2-quater. Tutte le strutture finanziate ai sensi della presente legge, sono, di diritto ed automaticamente, accreditate ed inserite, anche ai fini del loro successivo, finanziamento, nei Piani di Zona Sociali».
2.28
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
«2. I livelli essenziali di cui al comma 1, stabiliscono, in particolare, i requisiti minimi strutturali e gli standard qualitativi, a cui devono uniformarsi i servizi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c). Gli standard di qualità sono incentrati sul modello bio-psico-sociale dell’inclusione e della qualità della vita nella società.
2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, per un immobile che è un’abituale dimora di almeno una delle persone con disabilità che si vuole continuare a far risiedere, unitamente ad altre persone con disabilità e non, è necessaria la sola abitabilità dello stesso, tenendo sempre conto delle esigenze individuate nel progetto individuale dei beneficiari.
2-ter. Le singole regioni sono chiamate ad adeguare la propria normativa per agevolare e semplificare la costruzione, l’adeguamento e la gestione delle innovative strutture di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e c).
2-quater. Tutte le strutture finanziate ai sensi della presente legge, sono, di diritto ed automaticamente, accreditate ed inserite, anche ai fini del loro successivo finanziamento, nei Piani di Zona Sociali».
Conseguentemente, all’articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «Il Fondo è destinato all’attuazione degli obiettivi di servizio di cui all’articolo 2, comma 2 e, in particolare, alle seguenti finalità:» con le seguenti: «Il Fondo è destinato all’attuazione dei livelli essenziali di cui all’articolo 2, in particolare, alle seguenti finalità».
2.29
Sostituire, il comma 2, con il seguente:
«2. I livelli essenziali di cui al comma 1, stabiliscono in particolare i requisiti minimi strutturali e gli standard qualitativi a cui devono uniformarsi i servizi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c). Gli standard di qualità sono incentrati sul rispetto dei diritti delle persone con disabilità, così come enunciati dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, con particolare riferimento all’articolo 19, e al modello bio-psico-sociale dell’inclusione e della qualità della vita nella società.
Qualora si voglia continuare a far risiedere nella sua abituale dimora una persona con disabilità, unitamente ad altre persone con disabilità e non, è necessaria la sola residenza dello stesso, tenendo sempre conto delle esigenze individuate nel progetto individuale dei beneficiari.
Le singole regioni sono chiamate ad adeguare la propria normativa per agevolare e semplificare la costruzione, l’adeguamento e la gestione delle innovative strutture di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e c).
Tutte le strutture finanziate ai sensi della presente legge, sono, di diritto ed automaticamente, accreditate ed inserite, anche ai fini del loro successivo finanziamento, nei Piani di Zona Sociali».
2.30
BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D’AMBROSIO LETTIERI,LIUZZI
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Nelle more della piena ed effettiva attuazione della presente legge e della definizione dei rispettivi livelli essenziali di prestazione, di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, audita la valutazione della Commissione di indagine sull’esclusione sociale, di cui all’articolo 27 della legge 8 novembre 2000, n. 328, sul rischio di povertà dei cittadini con disabilità e privi di sostegno familiare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con proprio decreto, in via interinale, gli obiettivi di servizio necessari per le prestazioni da erogare ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo di cui all’articolo 3».
2.31
Al comma 2, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» aggiungere le seguenti: «sentite le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e dei loro familiari».
2.32
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 2, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» aggiungere le seguenti: «e sentite le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e dei loro familiari».
2.33
PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA
Al comma 2, dopo le parole: «definisce con proprio decreto» aggiungere le seguenti: «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».
2.34
PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA
Al comma 2, sopprimere le parole: «nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui all’articolo 3».
Conseguentemente:
a) sopprimere gli articoli 3 e 4;
b) all’articolo 9, comma 1, sopprimere le seguenti parole: «Agli oneri derivanti dall’articolo 3, comma 1, pari a 90 milioni di euro per l’anno 2016, a 38,3 milioni di euro per l’anno 2017 e a 56,1 milioni di euro annui a decorrere da1 2018, e».
2.35
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 2, sopprimere le parole da: «nei limiti» sino alla fine del comma.
2.36
PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA
Al comma 2, sopprimere le parole: «nei limiti delle risorse disponibili».
2.37
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 2, sostituire le parole: «a valere sul Fondo di cui all’articolo 3» con le seguenti: «come integrato dalle risorse di cui all’articolo 1, comma 400, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».
Conseguentemente, all’articolo 3, comma 1, dopo le parole: «di cui al presente comma» aggiungere le seguenti: «come integrato dalle risorse di cui all’articolo l, comma 400, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».
2.38
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e tenuto conto del Patto per la salute 2014-2016, con la procedura di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sentite le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e dei loro familiari, entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge si provvede all’aggiornamento e all’integrazione dei livelli essenziali di assistenza con le previsioni di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo.
2-ter. Ai fini dell’aggiornamento e dell’integrazione dei livelli essenziali di assistenza di cui al comma precedente, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria e socio sanitaria alle persone di cui all’articolo 1, comma 2 della presente legge e coerentemente con le finalità di cui all’articolo 4 della presente legge.
2-quater. Entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e sentite le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e dei loro familiari, emana il decreto di aggiornamento del DPCM 14 febbraio 2001, e successive modificazioni».
2.39
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Nell’ambito del procedimento di revisione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui al D.P.C.M. 29 novembre 2001, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, commi 553-565 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, si provvede all’adeguamento degli stessi tenuto conto delle finalità di cui all’articolo 4, nonché degli obiettivi di servizio di cui al comma 2.
2-ter. Ai fini di cui al comma 2-bis, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria e socio sanitaria alle persone con disabilità grave coerentemente con le finalità di cui all’articolo 4.
2-quater. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e dei loro familiari, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, emana il decreto di aggiornamento del D.P.C.M. 14 febbraio 2001, e successive modificazioni».
2.40
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Le singole Regioni sono chiamate ad adeguare la propria normativa per agevolare e semplificare la costruzione, l’adeguamento e la gestione delle innovative strutture di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e c).
2-ter. Tutte le strutture finanziate, ai sensi della presente legge, sono, di diritto ed automaticamente, accreditate ed inserite, anche ai fini del loro successivo finanziamento, nei Piani di Zona Sociali».
2.0.1
Dopo l’articolo 2, aggiungere, il seguente:
«Art. 2-bis.
(Deistituzionalizzazione e supporto alla domiciliarità)
1. Ai sensi degli articoli 2, 3, 13, 16, 32 e 38 della Costituzione, dell’articolo 19 della Convenzione della Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18 e delle finalità di cui all’articolo 1 dalla presente legge è fatto obbligo ad ogni Ente pubblico competente in caso di permanenza, temporanea o continuativa, della persona disabile priva di sostegno familiare in soluzioni residenziali che non consentano una vita indipendente e la piena inclusione sociale in particolare ove si tratti di R.S.A., R.S.D., di reparti psichiatrici o strutture similari, anche se motivata da eventuali situazioni di emergenza di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), di adottare tempestivamente tutti i provvedimenti necessari di loro competenza per avviare e portare a conclusione il percorso di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità.
2. Ai fini della realizzazione dell’obbligo di cui al precedente comma, gli Enti pubblici competenti elaborano, unitamente al gestore della struttura dove risiede la persona con disabilità priva di assistenza familiare, entro e non oltre centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge o dall’eventuale ingresso in struttura, un progetto di vita individuale di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000 n. 328 che realizzi, in modo particolare, la deistituzionalizzazione e il supporto alla domiciliarità in un tempo non superiore a dodici mesi.
3. Ai fini del contrasto alla permanenza in soluzioni abitative che non consentano una vita indipendente e la piena inclusione sociale, gli Enti pubblici competenti possono realizzare un progetto di reddito minimo di inserimento, di cui all’articolo 15 decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, per le persone con disabilità prive di sostegno familiare senza reddito o con un reddito che non sia superiore alla soglia di povertà così come individuata ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 237 del 1998».
Art. 3
3.1
CATALFO, PAGLINI, SERRA, PUGLIA
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di 90 milioni di euro per l’anno 2016, 38,3 milioni di euro per l’anno 2017 e 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Tali somme sono vincolate al finanziamento esclusivo di progetti per la vita indipendente e l’inclusione nella società, secondo le finalità disposte dalla presente legge».
Conseguentemente:
1) al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «di assistenza, cura e protezione,»;
2) sostituire la rubrica con la seguente: «Incremento del Fondo per le non autosufficienze finalizzato al finanziamento di progetti per la vita indipendente e l’inclusione nella società».
3.2
CATALFO, PAGLINI, SERRA, PUGLIA
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «comma 2», aggiungere le seguenti: «al fine di potenziare il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali».
3.3
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA
Al comma l, primo periodo, sopprimere la parola: «grave».
Conseguentemente, al secondo periodo sostituire le parole: «90 milioni di euro per l’anno 2016, in 38,3 milioni di euro per l’anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018» con le seguenti: «180 milioni di euro per l’anno 2016, in 80 milioni di euro per l’anno 2017 e in 100 milioni di euro annui per l’anno 2018».
Conseguentemente, all’articolo 9, comma 1, sostituire le parole: «pari a» con le seguenti: «quanto a».
Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Quanto all’ulteriore onere di cui all’articolo 3, comma 1, pari a 90 milioni di euro per l’anno 2016, 41,7 milioni di euro per l’anno 2017 e 43,9 milioni di euro annui per l’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 Febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33».
3.4
BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D’AMBROSIO LETTIERI,LIUZZI
Al comma 1, primo periodo, la parola: «Fondo» è sostituita dalle seguenti: «Fondo per il Dopo di Noi».
3.5
Al comma 1 aggiungere, infine, il seguente periodo: «Tale fondo è aggiuntivo alle dotazioni di risorse mediamente impegnate dalle Regioni negli anni precedenti per interventi sanitari, socio sanitari e sociali a favore delle persone con disabilità indicate all’articolo 1».
3.6
Sopprimere il comma 2.
3.7
Sostituire il comma2 con i seguenti:
«2. L’accesso ai programmi e agli interventi a carico del Fondo è subordinato alla valutazione delle relazioni e del concreto sostegno sociale, personale ed emotivo dato alla persona disabile, priva di sostegno familiare, da parte di coloro che appartengono alla sfera sociale ed affettiva e da parte di coloro che forniscono aiuto o assistenza, nonché da una valutazione oggettiva, secondo standard unici, della qualità della vita del disabile.
2-bis. Gli strumenti valutativi per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma, sono individuati con apposito decreto del Ministro del lavoro e della politiche sociali, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisita una relazione da parte dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18».
3.8
Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «protezione» con le seguenti: «a tutela della salute».
3.9
Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «protezione» con le seguenti: «a tutela dei diritti umani».
3.10
Al comma 2, dopo la parola: «requisiti», aggiungere le seguenti: «, tra i quali deve essere previsto lo stato di indigenza,».
3.11
Al comma 2, dopo le parole: «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» aggiungere le seguenti: «Il decreto prevede che: a) le misure di cui all’articolo 4 della presente legge debbano essere adottate prioritariamente per attivare processi di deistituzionalizzazione per il rientro o mantenimento delle persone di cui all’articolo 1 presso il proprio domicilio o per l’inserimento delle stesse in micro-comunità, che riproducano, per quanto possibile, l’ambiente familiare; b)l’erogazione del finanziamento per sostenere le misure di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), sia subordinata alla presentazione di un piano economico che indichi le risorse pubbliche e/o private, che, considerando anche quanto erogato al Fondo, garantiscano, per almeno un decennio, la sostenibilità economica della gestione e la non possibilità, per lo stesso periodo di modificare la tipologia e glistandard di qualità adottati per la struttura o il servizio».
3.12
Al comma 2, dopo le parole: «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» aggiungere le seguenti: «Il decreto prevede che: a) le misure di cui all’articolo 4 della presente legge devono essere adottate prioritariamente per attivare processi di deistituzionalizzazione per il rientro o il mantenimento delle persone di cui all’articolo 1 presso il proprio domicilio o per l’inserimento dello stesse in micro-comunità che riproducano, per quanto possibile, l’ambiente familiare; b)l’erogazione del finanziamento per sostenere le misure di cui all’articolo 4, comma l, lettera c), sia subordinata alla presentazione di un piano economico che indichi le risorse pubbliche e/o private che, considerando anche quanto erogato al Fondo, garantiscano la sostenibilità economica della gestione ed il mantenimento degli standard qualitativi adottati per la struttura ed i servizi prestati».
3.13
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», inserire le seguenti: «in base alle finalità del fondo di cui all’articolo 4 della presente legge, in particolare le lettere a) e c). Il decreto garantisce altresì che le strutture finanziate con il presente fondo non siano ordinariamente sovvenzionate da un ente pubblico».
3.14
FAVERO, MANASSERO, ANGIONI, D’ADDA
Al comma 2, primo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «Il decreto prevede che:
a) le misure di cui all’articolo 4 della presente legge debbano essere adottate prioritariamente per attivare processi di deistituzionalizzazione per il rientro o mantenimento delle persone di cui all’articolo 1 presso il proprio domicilio o per l’inserimento delle stesse in micro-comunità, che riproducano, per quanto possibile, l’ambiente familiare;
b) l’erogazione del finanziamento per sostenere le misure di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), sia subordinata alla presentazione di un piano economico che indichi le risorse pubbliche e/o private, che, considerando anche quanto erogato al Fondo, garantiscano, per almeno un decennio, la sostenibilità economica della gestione e la non possibilità, per lo stesso periodo di modificare la tipologia e gli standard di qualità adottati per la struttura o il servizio».
3.15
PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il decreto di cui al precedente periodo deve prevedere che l’erogazione del finanziamento per sostenere le misure di cui all’articolo 4 comma 1, lettera c) sia subordinata alla presentazione di un piano economico che indichi le risorse pubbliche e/o private, che, considerando anche quanto erogato al Fondo, garantiscano, per almeno un decennio, la sostenibilità economica della gestione e l’impossibilità per lo stesso periodo di modificare la tipologia e gli standard di qualità adottati per la struttura o il servizio».
3.16
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il decreto prevede che le misure di cui all’articolo 4, comma 1, della presente legge siano adottate al fine di attivare prioritariamente processi di deistituzionalizzazione per il rientro o il mantenimento dei soggetti di cui all’articolo 1 presso il proprio domicilio; o per l’inserimento degli stessi in comunità di dimensione ristretta che riproducano, per quanto possibile, l’ambiente familiare. Il decreto prevede altresì che l’erogazione del finanziamento dei programmi e degli interventi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) sia subordinata alla presentazione di un piano economico che garantisca la sostenibilità della gestione e il mantenimento degli standard qualitativi adottati per la struttura o il servizio per almeno dieci anni dall’attivazione del progetto».
3.17
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «In tale decreto sono considerati gli specifici interventi richiesti dalla tipologia di disabilità, singola o plurima, volta a volta considerata».
3.18
Sopprimere il comma 3.
3.19
BIANCONI, DALLA TOR, CONTE, MANCUSO
Al comma 3, sostituire le parole: «Le regioni adottano indirizzi» con le seguenti: «Previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni, le regioni adottano indirizzi comuni».
3.20
Al comma 3, dopo le parole: «di programmazione», aggiungere le seguenti: «per l’attuazione da parte dei Comuni e delle ASL delle misure di assistenza, cura e protezione».
3.21
DIRINDIN, GRANAIOLA, GUERRA, ANGIONI
Al comma 3, dopo le parole: «criteri e modalità» inserire le seguenti: «per l’integrazione di quanto previsto dalla presente legge con i programmi di assistenza previsti alla data di entrata in vigore della presente legge,».
3.22
PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA
Al comma 3, dopo le parole: «modalità per la pubblicità» aggiungere le seguenti: «e la tracciabilità».
3.23
PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA
Al comma 3, dopo le parole: «modalità per la pubblicità» aggiungere le seguenti: «e la tracciabilità».
Conseguentemente, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il Governo definisce altresì il sistema di controllo telematico delle suddette attività di verifica e tracciabilità dei finanziamenti concessi e erogati dalle Regioni».
3.24
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, nel rispetto delle linee guida emanate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute, volte a definire trasparenza e pubblicità delle procedure, anche di verifica, nonché criteri e requisiti qualitativi e quantitativi minimi che devono essere garantiti dalle strutture, dagli interventi e dai programmi, anche alla luce delle finalità e degli obiettivi di cui all’articolo 4, comma 1».
3.25
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA
Alla rubrica, sopprimere la parola: «grave».
Art. 4
4.1
CATALFO, PAGLINI, SERRA, PUGLIA
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 4. – (Finalità del fondo). – 1. Le risorse del Fondo di cui all’articolo 3, comma 1, sono destinate all’attuazione delle seguenti finalità, in relazione a quanto previsto dalla linea di intervento 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 ”Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità”:
a) incrementare l’autonomia, l’indipendenza e la soddisfazione del disabile, perseguendo come obiettivo primario l’efficacia degli interventi assistenziali di cui alla presente legge;
b) realizzare progetti individuali di vita indipendente, percorsi di supporto alla domiciliarità favorendo l’autogestione dei servizi assistenziali al fine di contrastare il ricorso all’istituzionalizzazione;
c) solo in via residuale, ove gli interventi di cui alle lettere a) e b) non fossero attuabili, realizzare programmi di intervento in residenze che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, con la previsione di eventuale messa in opera di impianti e attrezzature necessari per il funzionamento di tali residenze;
d) sviluppare, ai fini di cui alle lettere a) e b), programmi di apprendimento, di accrescimento della consapevolezza e di recupero di capacità, acquisizione di nuove competenze necessarie alla gestione della vita quotidiana per il raggiungimento del massimo livello di autonomia personale possibile da parte delle persone di cui all’articolo 1».
4.2
Al comma 1, sostituire l’alinea con la seguente: «1. Il Fondo è destinato all’attuazione degli obiettivi di servizio di cui all’articolo 2, comma 2, nell’esclusivo interesse delle persone con disabilità grave, tenuto conto del progetto individuale di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, definito con modalità di cooprogettazione degli interventi fra i diretti interessati o i loro rappresentanti e le istituzioni coinvolte nella erogazione dei servizi, e, in particolare, alle seguenti finalità:».
4.3
BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D’AMBROSIO LETTIERI,LIUZZI
Al comma 1, sostituire le parole: «Il Fondo è destinato all’attuazione degli obiettivi di servizio di cui all’articolo 2, comma 2, e, in particolare, alle seguenti finalità:» con le seguenti: «Il Fondo di cui all’articolo 3, comma 1, conformemente alle finalità della presente legge e del superiore interesse della persona con disabilità di cui all’articolo 1, è destinato all’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui all’articolo 2 e, in particolare, alla seguenti finalità:».
4.4
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 1, sostituire l’alinea con la seguente: «1. Il Fondo è destinato all’attuazione dei livelli essenziali di cui all’articolo 2 e, in particolare, alle seguenti finalità:».
4.5
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «Il Fondo è destinato» con le seguenti: «Le risorse del Fondo, come integrate dalle risorse di cui all’articolo 1, comma 400, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono destinate».
4.6
PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA
Al comma 1, alinea, dopo le parole: «alle seguenti finalità» aggiungere le seguenti: «, in ordine di priorità».
4.7
BIANCONI, DALLA TOR, CONTE, MANCUSO
Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:
«0a) attivare e potenziare programmi volti a garantire il sostegno per le persone di cui all’articolo 1, comma 2 presso il proprio domicilio, incentivando tutte le misure volte all’eliminazione delle barriere strutturali che non favoriscono l’inclusione sociale delle persone con disabilità;».
4.8
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di de-istituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità, preferibilmente nell’abitazione di origine della famiglia della persona con disabilità o in abitazioni individuate dalla stessa persona con disabilità che permettano di conservare e/o creare condizioni abitative e relazionali inclusive, tenendo conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, anche al fine di impedire l’isolamento delle persone con disabilità».
4.9
All’articolo 4, comma 1, lettera a), dopo le parole: «attivare e potenziare», aggiungere le seguenti: «in via prioritaria e secondo quanto stabilito dal decreto di cui all’articolo 3, comma 2, della presente legge,».
4.10
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «attivare e potenziare», inserire le seguenti: «in via prioritaria e secondo quanto stabilito all’articolo 3, comma 2, della presente legge».
4.11
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «attivare e potenziare», aggiungere le seguenti: «in via prioritaria e secondo quanto stabilito dal decreto di cui all’articolo 3, comma 2, della presente legge,».
4.12
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), dopo le parole: «attivare e potenziare», inserire le seguenti: «in via prioritaria»;
b) alla lettera c), dopo la parola: «realizzare», inserire le seguenti: «in via prioritaria».
4.13
BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D’AMBROSIO LETTIERI,LIUZZI
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «attivare e potenziare» aggiungere: «, in modo prioritario, i».
4.14
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «volti a» inserire le seguenti: «mantenere e».
4.15
BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D’AMBROSIO LETTIERI,LIUZZI
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «a favorire» con le seguenti: «a realizzare, ai sensi di una piena attuazione dell’articolo 19 in materia di Vita indipendente e inclusione nella comunità, della Convenzione della Nazioni Unite su diritti delle persone con disabilità approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18, i necessari».
4.16
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di supporto» aggiungere le seguenti: «domiciliare, laddove possibile, o».
4.17
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare» con le seguenti: «preferibilmente nell’abitazione di origine della famiglia della persona con disabilità o in abitazioni individuate dalla stessa persona con disabilità che permettano di conservare e/o creare condizioni abitative e relazionali inclusive».
4.18
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «in abitazioni o gruppi-appartamento» con le seguenti: «nella propria casa di abitazione, in altra abitazione o gruppi-appartamento».
4.19
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «in abitazioni» con le seguenti: «presso l’abitazione dove la persona risiede permanentemente o presso la quale è stabilmente domiciliata».
4.20
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: «gruppi-appartamento» aggiungere le seguenti: «di massimo 8 posti letto»;
b) alla lettera b), dopo le parole: «soluzione abitativa extrafamiliare» aggiungere le seguenti: «di massimo 8 posti letto»;
c) alla lettera c), dopo le parole: «di tipo familiare e di co-housing» aggiungere le seguenti: «di massimo 8 posti letto».
4.21
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: «gruppi-appartamento» aggiungere le seguenti: «di massimo 8 posti letto»;
b) alla lettera b), dopo le parole: «soluzione abitativa extrafamiliare» aggiungere le seguenti: «di massimo 8 posti letto»;
c) alla lettera c), dopo le parole: «di tipo familiare e di co-housing» aggiungere le seguenti: «di massimo 8 posti letto».
4.22
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare», con le seguenti:«dove ogni persona abbia un proprio appartamento e possa gestire il proprio spazio e tempo».
4.23
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «tengano conto anche», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «possono tenere conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l’isolamento delle persone con disabilità. In ogni caso, l’eventuale uso e il tipo di nuove tecnologie da impiegare deve essere decisa dalla persona con disabilità, proprietario o conduttore dell’appartamento, o da suo rappresentante, sulla base delle proprie necessità e scelte di vita. Le persone con disabilità residenti o domiciliate negli appartamenti di cui alla presente lettera devono poter disporre di uno spazio adeguato di vita e di fruizione in base ai propri tempi. In particolare, i gruppi-appartamento devono avere le seguenti caratteristiche:
1) ad ogni persona disabile deve essere assegnato un proprio appartamento dotato di bagno e cucina. Nel caso in cui una persona con disabilità preferisca condividere l’appartamento con altri, esso deve essere dotato di una stanza da letto per ciascun inquilino;
2) l’organizzazione dell’assistenza e degli spazi comuni deve essere conforme alle esigenze del progetto personalizzato di ciascuno degli inquilini e la condivisione di spazi e/o appartamenti deve presupporre necessariamente una concordanza delle esigenze assistenziali e di vita delle persone con disabilità;
3) proprietaria o conduttore dell’appartamento deve essere la persona con disabilità;
4) limitazione dei compiti degli enti gestori delle strutture alla gestione e manutenzione delle parti comuni e del personale addetto ai servizi di assistenza, ad eccezione del personale addetto alle funzioni di cui al numero 5). I regolamenti di uso delle parti comuni delle strutture e per la fruizione dei servizi di assistenza sono concordate con le persone con disabilità residenti o domiciliate presso la struttura;
5) previsione di specifiche forme di assistenza personale, non condivisa con altri, per ciascuna persona con disabilità sulla base di quanto stabilito dal progetto personalizzato».
4.24
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e tenuto conto della specificità delle disabilità, singole o plurime, e dei particolari servizi assistenziali ad esse connessi».
4.25
BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D’AMBROSIO LETTIERI,LIUZZI
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
4.26
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) realizzare interventi di emergenza, per gravi motivi di salute e/o familiari del Caregiver familiare prevalente, presso l’abitazione della persona con disabilità di concerto con la stessa o, ove non possibile soprattutto a causa di gravi disabilità cognitive, con l’Amministratore di sostegno, il Tutore o il Caregiver familiare prevalente».
4.27
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) realizzare interventi d’emergenza, per gravi motivi di salute del Caregiver familiare prevalente, presso l’abitazione della persona con disabilità di concerto con la stessa persona con disabilità e, soprattutto in casi di gravi disabilità cognitive, con il suo eventuale amministratore di sostegno/tutore ed il suo Caregiver familiare».
4.28
BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D’AMBROSIO LETTIERI,LIUZZI
Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
«b) realizzare interventi di emergenza, per gravi motivi di salute o familiari del Familiare convivente che assiste in misura prevalente, la persona con disabilità, e ove possibile con il consenso della medesima persona con disabilità assistita e, soprattutto in caso di gravi disabilità cognitive di quest’ultima, con il consenso esplicito del suo eventuale Amministratore di Sostegno o Tutore».
4.29
Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
«b) realizzare interventi di assistenza domiciliare adeguati alle necessità, anche con una previsione di assistenza domiciliare 24 ore su 24 nei casi di elevata necessità assistenziale per far fronte a situazioni di emergenza temporanee ove sia impossibile il supporto dei familiari;».
4.30
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «se non compensabili con interventi di assistenza domiciliare anche sulle 24 ore;».
4.31
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «situazioni di emergenza» aggiungere le seguenti: «se non compensabili con interventi di assistenza domiciliare».
4.32
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ove sia strettamente necessario e previo esperimento della misura di sostegno presso il proprio domicilio»;
2) alla lettera c), dopo la parola «volti» aggiungere le seguenti: «al sostegno presso il proprio domicilio o in un ambiente che ne riproduca le condizioni abitative,».
4.33
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel caso in cui ogni forma di possibile sostegno intradomiciliare si dimostri inadeguato;».
4.34
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
4.35
Al comma 1, sostituite la lettera c), con la seguente:
«c) realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone di cui all’articolo 1, comma 2, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing ubicate quanto più possibile all’interno delle aree urbane o comunque in zone adeguatamente collegate, in cui le persone con disabilità possano decidere, qualora possibile, la gestione dei propri spazi e dei propri tempi. In particolare, le strutture alloggiative di cui alla presente lettera devono avere le seguenti caratteristiche:
1) ad ogni persona disabile deve essere assegnato un proprio appartamento dotato di bagno e cucina. Nel caso in cui una persona con disabilità preferisca condividere l’appartamento con altri, esso deve essere dotato di una stanza da letto per ciascun inquilino;
2) l’organizzazione dell’assistenza e degli spazi comuni deve essere conforme alle esigenze del progetto personalizzato di ciascuno degli inquilini e la condivisione di spazi e/o appartamenti deve presupporre necessariamente una concordanza delle esigenze assistenziali e di vita delle persone con disabilità;
3) proprietaria o conduttore dell’appartamento deve essere la persona con disabilità;
4) limitazione dei compiti degli enti gestori delle strutture alla gestione e manutenzione delle parti comuni e del personale addetto ai servizi di assistenza, ad eccezione del personale addetto alle funzioni di cui al numero 5). I regolamenti di uso delle parti comuni delle strutture e per la fruizione dei servizi di assistenza sono concordati con le persone con disabilità residenti o domiciliate presso la struttura;
5) previsione di specifiche forme di assistenza personale, non condivisa con altri, per ciascuna persona con disabilità sulla base di quanto stabilito dal progetto personalizzato».
4.36
BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D’AMBROSIO LETTIERI,LIUZZI
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «di co-housing» con le parole: «abitazioni private riunite in gruppo e dotate di spazi e servizi collettivi, destinate a non più sei persone».
4.37
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «di co-housing» aggiungere le seguenti: «che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare».
4.38
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «di co-housing» aggiungere le seguenti: «e comunque con una capienza massima di accoglienza non superiore a otto persone».
4.39
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «di acquisto».
4.40
BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D’AMBROSIO LETTIERI,LIUZZI
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «di locazione, di ristrutturazione» aggiungere le seguenti «, da svolgersi applicando principi di usabilità universale, flessibilità progettuale, semplicità d’uso, percettibilità, tolleranza all’errore, economia dello sforzo fisico e misure e spazi sufficienti,».
4.41
BOCCHINO, CAMPANELLA, BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA
Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «ristrutturazione», aggiungere le seguenti: «di locali».
4.42
Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, a condizione che sia pienamente assicurata la necessaria specificità dei servizi resi a seconda della tipologia di disabilità, singola o plurima, volta a volta considerata».
4.43
BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D’AMBROSIO LETTIERI,LIUZZI
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:
«c-bis) Entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’Interno, sentito il Ministro della Salute e acquisito il parere dell’Autorità per la protezione dei dati personali, sono emanate norme per l’adeguamento dei sistemi di vigilanza e controllo atti a garantire la sicurezza e l’incolumità psicofisica e mentale delle persone di cui all’articolo 1, comma 2, ammesse agli interventi di cui alla presente legge ed in particolare alle lettere a), b) e c) del presente comma, e nei casi di istituzionalizzazione.
c-ter) Il regolamento di cui alla lettera c-bis è emanato tenendo conto di quanto previsto dagl’articoli 14, 15, 16 e 17 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia ai sensi della legge 3 marzo 2006, n. 18».
4.44
BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D’AMBROSIO LETTIERI,LIUZZI
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) Le persone di cui all’articolo 1, comma 2, ammesse agli interventi di cui alla lettera c) del presente comma, ove ne ricorrano le condizioni, mantengono tale beneficio a vita. Il beneficio di cui al precedente periodo non è trasmissibile agli eredi e cessa con la morte del beneficiario».
4.45
Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «, che tengano conto delle specifiche esigenze della tipologia di disabilità, singola o plurima».
4.46
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«e) impedire che le persone con disabilità siano vittime di segregazione, in particolare evitando la permanenza in residenze improprie o presso strutture che per numero di ”ospiti” e caratteristiche non consentano la piena inclusione e non riproducano le condizioni abitative e la casa familiare».
4.47
Sopprimere il comma 2.
4.48
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA
Sostituire il comma 2, con i seguenti:
«2. Al finanziamento dei programmi e degli interventi di cui al comma 1, con priorità per gli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze, possono concorrere le regioni e gli enti locali a cui compete l’attuazione, nonché eventuali soggetti di diritto privato, nel rispetto di criteri di trasparenza e garantendo l’assenza di conflitto di interessi.
3. Alla gestione dei suddetti programmi e interventi, in capo alle regioni e agli enti locali, possono altresì partecipare organismi del terzo settore e altri soggetti di diritto privato, con comprovata esperienza nel settore dell’assistenza alle persone con disabilità, ivi comprese le famiglie che si associano per le finalità di cui all’articolo 1. Gli organismi e i soggetti di diritto privato di cui al precedente periodo sono individuati mediante procedure di bando pubblico e nel rispetto della normativa vigente in materia».
4.49
CATALFO, PAGLINI, SERRA, PUGLIA
Al comma 2, sopprimere le parole da: «gli enti del terzo settore» fino alla fine del comma.
4.50
CATALFO, PAGLINI, SERRA, PUGLIA
Al comma 2, sostituire le parole: «gli enti del terzo settore» fino alla fine del comma, con le seguenti: «nonché le famiglie».
4.51
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 2, sopprimere le parole: «nonché altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell’assistenza alle persone con disabilità e le famiglie».
4.52
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «alle persone con disabilità», aggiungere le seguenti: «, con particolare riferimento a centri specializzati nella cura e riabilitazione di persone con disabilità plurime,».
4.53
Al comma 2, dopo le parole: «che si associano» aggiungere le seguenti: «e che, con la mediazione dell’ente locale, sviluppino la partecipazione della comunità territoriale,».
4.54
Al comma 2, sostituire il periodo: «Le attività di programmazione degli interventi di cui al comma 1 prevedono il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità» con il seguente: «Le attività di programmazione degli interventi di cui al comma 1 prevedono il coinvolgimento di organismi di rappresentanza competenti, indipendenti, imparziali e scevri da ogni conflitto di interessi e da ogni influenza indebita, come previsto dall’articolo 12 e dall’articolo 33 della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità».
4.55
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «competenti, indipendenti, imparziali e scevri da conflitto di interessi e influenze indebite, ai sensi degli articoli 12 e 33 della Convenzione ONU sui Diritti delle persone con disabilità».
4.56
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Le Regioni e gli enti locali, anche tramite le aziende sanitarie e i centri riabilitativi che hanno in carico il disabile, sono tenuti a monitorare i progetti terapeutici, verificare i percorsi di inserimento e il corretto funzionamento delle strutture, nonché glistandard qualitativi e quantitativi delle medesime, nel rispetto delle finalità di cui al comma 1».
4.0.1
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Contrasto ai trattamenti segreganti)
1. Ai sensi della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, articolo 19, comma 1, lettera b), lo Stato, Regioni e Comuni adottano tutti i provvedimenti di loro competenza finalizzati ad impedire che le persone con disabilità siano vittime di segregazione, adottando le misure necessarie a evitarne la permanenza in residenze e strutture improprie che, per il numero di ospiti o ulteriori caratteristiche, non risultino adeguate a riprodurre le condizioni abitative della casa familiare e a consentire la piena inclusione delle persone con disabilità.
2. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, dal gennaio 2022 le strutture residenziali destinate all’accoglienza delle persone con disabilità aventi un numero maggiore di 8 posti letto non possono ottenere accreditamenti, sottoscrivere convenzioni e ottenere autorizzazioni da parte di regioni, comuni, città metropolitane, aziende Usl, anche se consorziate con organismi privati. Le medesime strutture non possono accedere ai contributi e finanziamenti del fondo di cui all’articolo 4 della presente legge né ad altro tipo di finanziamento pubblico.
3. Nel caso di ricovero o residenza impropria o di sistemazione in emergenzialità delle persone con disabilità in strutture per anziani, strutture psichiatriche, Residenze Sanitarie Assistenziali, Residenze Sanitarie per Disabili o strutture equiparabili alle precedenti, è fatto obbligo all’ente pubblico che ne ha disposto il ricovero, unitamente all’ente gestore della struttura, di predisporre un progetto individualizzato redatto ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 38 entro e non oltre 90 giorni dall’ingresso della persona nella struttura.
4. Il progetto individualizzato di cui il comma 3 dispone modalità e tempi massimi, non superiori a dodici mesi, per l’attivazione di percorsi volti a garantire soluzioni idonee di supporto alla domiciliarità o all’inserimento in contesti che riproducano le condizioni abitative e relazioni della casa familiare. Tali disposizioni sono da applicarsi anche alle persone già inserite in strutture improprie o di emergenza alla data di entrata in vigore delle presente legge.».
4.0.2
Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Contrasto ai trattamenti segreganti)
1. Ai sensi della lettera b), comma 1, dell’articolo 19 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, Stato, Regioni e Comuni adottano tutti i provvedimenti di loro competenza finalizzati ad impedire che le persone con disabilità siano vittime di segregazione, in particolare impedendo la permanenza in residenze improprie o presso strutture che per numero di ”ospiti” e caratteristiche non consentano la piena inclusione e non riproducano le condizioni abitative e la casa familiare.
2. In attuazione del comma 1, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, le strutture residenziali, destinate all’accoglienza delle persone con disabilità con un numero maggiore ad 8 posti letto non possono ottenere accreditamenti, sottoscrivere convenzioni e/o ottenere autorizzazioni da parte di regioni, comuni, città metropolitane, aziende Usl, anche se consorziate con organismi privati. Le medesime strutture non possono accedere ai contributi e finanziamenti del fondo di cui all’articolo 4 della presente legge nè ad alcun altro finanziamento pubblico.
3. Nel caso di ricovero/residenza impropria o di ”sistemazione in emergenzialità” di persone con disabilità in strutture per anziani, strutture psichiatriche, R.S.A., R.S.D. o strutture similari è fatto obbligo all’ente pubblico che ne ha disposto il ricovero, unitamente all’ente gestore della struttura, di predisporre, entro e non oltre 90 giorni dall’ingresso in struttura, un progetto individualizzato redatto ai sensi e per gli effetti della legge n. 328 del 2000 che disponga le modalità ed i tempi massimi, non superiori a mesi 12, per l’attivazione di percorsi volti a garantire soluzioni idonee di supporto alla domiciliarità o all’inserimento in contesti che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare. Tali disposizioni sono da applicarsi anche alle persone già inserite in strutture improprie o di emergenza alla data di entrata in vigore delle presente legge».
4.0.3
Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Contrasto ai trattamenti segreganti)
1. Ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera b) della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, lo Stato, le Regioni e i Comuni adottano tutti i provvedimenti di loro competenza finalizzati ad impedire che le persone con disabilità siano vittime di segregazione, in particolare impedendo la permanenza in residenze improprie o presso strutture che per numero di ospiti e caratteristiche non consentano la piena inclusione e non riproducano le condizioni abitative e la casa familiare.
2. In attuazione al comma 1, entro e non oltre il 31 dicembre 2021 le strutture residenziali, destinate all’accoglienza delle persone con disabilità con un numero di posti letto superiore ad otto non possono ottenere accreditamenti, sottoscrivere convenzioni e/o ottenere autorizzazioni da parte di regioni, comuni, città metropolitane, USL, anche se consorziate con organismi privati. Le medesime strutture non possono accedere ai contributi e finanziamenti del fondo di cui all’articolo 4 della presente legge nè ad alcun altro finanziamento pubblico.
3. Nel caso di ricovero/residenza impropria o di sistemazione in emergenzialità di persone con disabilità in strutture per anziani, strutture psichiatriche, R.S.A., R.S.D. o strutture similari è fatto obbligo all’ente pubblico che ne ha disposto il ricovero, unitamente all’ente gestore della struttura di predisporre, entro e non oltre 90 giorni dall’ingresso in struttura della persona, un progetto individualizzato redatto ai sensi e per gli effetti della legge n. 328 del 2000 che disponga le modalità ed i tempi massimi, non superiori a dodici mesi, per l’attivazione di percorsi volti a garantire soluzioni idonee di supporto alla domiciliarità o all’inserimento in contesti che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel caso di persone già inserite in strutture improprie o di emergenza alla data di entrata in vigore delle presente legge».
4.0.4
BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D’AMBROSIO LETTIERI,LIUZZI
Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Ripartizione della quota dell’otto per mille del gettito IRPEF)
1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di concorre al finanziamento del Fondo di cui all’articolo 3, comma 1 della presente legge, è versata al Fondo medesimo una quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L’attribuzione delle somme di cui al comma 1 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo il Fondo è indicato con la denominazione ”Fondo per il Dopo di Noi”.
3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse da parte dei contribuenti, queste sono versate al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo che partecipa alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse.
4. Entro il mese di luglio dell’anno successivo a quello di esercizio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze e al Parlamento un rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per i fini di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione».
Art. 5
5.1
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA
Sopprimere l’articolo.
5.2
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 5. – (Incremento del Fondo per le non autosufficienze finalizzato al finanziamento di progetti per la vita indipendente e l’inclusione nella società) – 1. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 35,7 milioni di euro per l’anno 2017 e di 20,4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018. Tali somme sono vincolate al finanziamento esclusivo di progetti per la vita indipendente e l’inclusione nella società, secondo le finalità della presente legge e come previsto dalla Linea di intervento 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 ”Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità”.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo 9».
5.3
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. All’articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: ”o di invalidità permanente.” sono inserite le seguenti: ”A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono soggette allo stesso regime tributario delle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n 252 del 5 dicembre 2005 e successive modificazioni”.
1-bis. I premi versati sono deducibili nella misura massima di euro 5.164,57 euro all’anno per ogni soggetto disabile beneficiario. Il valore massimo deducibile viene aggiornato in base a quanto definito per la previdenza complementare, come all’articolo 8 comma 4 del decreto legislativo n 252 del 5 dicembre 2005 e successive modificazioni.
1-ter. La tassazione agevolata al momento della prestazione è pari al 9 per cento sui contributi versati che hanno usufruito della deducibilità ed è nulla sui contributi in eccesso rispetto al tetto massimo.
1-quater. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che il contratto assicurativo preveda una assicurazione caso morte a vita intera dove:
a) il beneficiario sia una persona con disabilità grave accertata secondo le modalità di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
b) gli assicurati siano i genitori del beneficiario o la persona presso il cui nucleo familiare sia inserito il beneficiario;
c) la prestazione contrattualmente prevista sia esclusivamente una rendita vitalizia con rate mensili o trimestrali con vincolo del loro utilizzo per le necessità e la realizzazione del progetto individuale della persona con disabilità;
d) gli eventi relativi alla vita degli assicurati siano il decesso o l’invalidità permanente;
e) non sia ammesso il riscatto totale se non in caso di decesso del beneficiario prima del verificarsi degli eventi di cui sopra;
f) siano ammessi riscatti parziali, fino al massimo del 50 per cento del capitale accumulato, in caso di acquisto, manutenzione o adattamento di unità immobiliare di cui alla presente legge o in caso di malattia grave del beneficiario;
1-quinquies. Al fine di fornire un riferimento indipendente per valutare oggettivamente l’offerta economica complessiva delle imprese di assicurazione, l’ISTAT elabora, ogni cinque anni, tabelle di mortalità specifiche per le principali tipologie di disabilità».
5.4
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. All’articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: ”o di invalidità permanente.” sono inserite le seguenti: ”A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono soggette allo stesso regime tributario delle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni”.
2. I premi versati sono deducibili nella misura massima di 5.164,57 euro all’anno per ogni soggetto disabile beneficiario. Il valore massimo deducibile viene aggiornato in base a quanto definito per la previdenza complementare, come all’articolo 8 comma 4 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni.
3. La tassazione agevolata al momento della prestazione è pari al 9 per cento sui contributi versati che hanno usufruito della deducibilità ed è nulla sui contributi in eccesso rispetto al tetto massimo.
4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che il contratto assicurativo preveda una assicurazione caso morte a vita intera dove:
a) il Beneficiario sia una persona con disabilità grave accertata secondo le modalità di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
b) gli Assicurati siano i genitori del Beneficiario o la persona presso il cui nucleo familiare sia inserito il Beneficiario;
c) la prestazione contrattualmente prevista sia esclusivamente una rendita vitalizia con rate mensili o trimestrali con vincolo del loro utilizzo per le necessità e la realizzazione del progetto individuale della persona con disabilità;
d) gli Eventi relativi alla vita degli Assicurati siano il decesso o l’invalidità permanente;
e) non sia ammesso il riscatto totale se non in caso di decesso del Beneficiario prima del verificarsi degli Eventi di cui sopra;
f) siano ammessi riscatti parziali, fino al massimo del 50 per cento del capitale accumulato, in caso di acquisto, manutenzione o adattamento di unità immobiliare di cui alla presente legge o in caso di malattia grave del Beneficiario;
5. Al fine di fornire un riferimento indipendente per valutare oggettivamente l’offerta economica complessiva delle imprese di assicurazione, si dispone che l’ISTAT elabori tabelle di mortalità specifiche per le principali tipologie di disabilità. L’elaborazione è operata, ogni cinque anni dall’ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio. La prima pubblicazione è prevista per il 31 luglio 2016».
5.5
DIRINDIN, DE BIASI, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, SILVESTRO, D’ADDA, ANGIONI, PADUA
Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le risorse non utilizzate per le finalità di cui al presente articolo confluiscono nel Fondo di cui all’articolo 3».
5.6
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA
Alla rubrica, sopprimere la parola: «grave».
5.0.1
BIANCONI, DALLA TOR, CONTE, MANCUSO
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Deducibilità delle spese per utenze domestiche)
1. All’articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
”b- bis) le spese sostenute per le utenze domestiche dell’abitazione in cui hanno residenza le persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016.
3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma ”Fondi di riserva e speciali” della missione ”Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro».
5.0.2
BIANCONI, DALLA TOR, CONTE, MANCUSO
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Aumento della detraibilità della spesa
per gli addetti all’assistenza personale)
1. All’articolo 15, comma 1, lettera i-septies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire le parole: ”2.100 euro” con le seguenti: ”3.000 euro”.
2. La disposizione di cui al comma l si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016.
3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma ”Fondi di riserva e speciali” della missione ”Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia è delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro».
Art. 6
6.1
Sopprimere l’articolo.
6.2
BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D’AMBROSIO LETTIERI,LIUZZI
Sostituire l’articolo, con il seguente:
«Art. 6. – (Istituzione di trust a favore di persone con disabilità grave e agevolazioni tributarie) – 1. Ai fini della presente legge e ai sensi della Convenzione de L’Aja relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento, resa esecutiva in Italia con legge 16 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore il 1º gennaio 1992, è riconosciuta, tutelata e promossa la possibilità di istituire Trust a favore di cittadini con disabilità privi di sostegno familiare al fine di conseguire per loro le migliori condizioni di autodeterminazione, di possibilità di scelta, di inclusione sociale e di realizzazione di una vita indipendente, di condizioni di benessere e di soddisfazione della vita, di cura e assistenza sanitaria e di supporto alla deistituzionalizzazione e al sostegno domiciliare.
2. L’atto istitutivo del trust deve:
a) indicare espressamente e in modo esclusivo le finalità di cui al comma 1;
b) essere stipulato per atto pubblico;
c) identificare, in maniera chiara e univoca, i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli e, in modo particolare, indicare come esclusivi beneficiari del trust persone con disabilità;
d) indicare, in maniera chiara e univoca, come il trasferimento di beni e di diritti e, in modo particolare, di beni immobili e di diritti reali su di essi, l’accettazione di erogazioni liberali, di donazioni e di altri atti a titolo gratuito, di costituzione di vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile o di fondi patrimoniali di cui all’articolo 167 del codice civile siano destinati esclusivamente alle finalità proprie della presente forma di trust;
e) indicare le funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità in favore delle quali il trust è istituito;
f) indicare, in modo analitico, le attività necessarie a garantire le finalità di cui al comma 1 e ai bisogni di cui al presente comma, lettera e0), comprese, in modo particolare e se desiderate, le scelte finalizzate a favorire la solidarietà tra i disabili ai fini della promozione delle attività di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità;
g) individuare gli obblighi del trustee riguardo al progetto di vita e alle finalità di cui al comma 1, che deve promuovere in favore delle persone con disabilità, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti;
h) indicare gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del trustee;
i) individuare il soggetto preposto al controllo periodico delle obbligazioni imposte a carico del trustee;
l) stabilire il termine finale di durata del trust nella data della morte della persona con disabilità;
m) stabilire, in conseguenza dell’evento di cui alla lettera i) del presente comma, la destinazione del patrimonio residuo.
3. Se sussistono tutte le condizioni obbligatorie di cui al comma 2 del presente articolo ed unicamente ai fini della presente legge, sono ammesse le seguenti esenzioni e agevolazioni:
a) I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio di trust istituiti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, sono esenti dall’imposta sulle successioni e sulle donazioni prevista dall’articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni;
b) ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust istituiti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa;
c) i benefici di cui alle lettere a) e b) del presente comma si applicano anche nel caso di premorienza della persona con disabilità, indicata espressamente come beneficiaria del trust nei soli confronti dei genitori o del tutore legale;
d) gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trust come istituito ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, sono esenti dall’imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
e) per il conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi ai trust istituiti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, i Comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell’imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
f) alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust istituiti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano le agevolazioni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in misura deducibile dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 20 per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui.
4. Le agevolazioni di cui al comma 3 del presente articolo, lettere a), b) e c) si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2017 mentre le agevolazioni di cui al 3 comma del presente articolo, lettera e) si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016.
5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
6. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4 e 5, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017, e dal comma 7, valutate in 6 milioni di euro per l’anno 2017 e in 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018, si provvede ai sensi dell’articolo 9».
6.3
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 6. – (Misure a sostegno delle donazioni e delle gestioni fiduciarie con vincolo di destinazione a favore di persone con grave disabilità) – 1. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito che prevedano la costituzione di vincoli di destinazione, da realizzare attraverso trust o altre gestioni fiduciarie previste dall’ordinamento, purché esclusivamente a favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità previste nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni; le relative imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa; i relativi atti, documenti, istanze, contratti, copie conformi posti in essere o richiesti dai trust o da altre gestioni fiduciarie sono esenti dall’imposta di bollo.
2. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati che prevedano la costituzione di vincoli di destinazione, da realizzare attraverso trust o altre gestioni fiduciarie previste dall’ordinamento, purché esclusivamente a favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità previste nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano le agevolazioni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.
3. Sono favorite le forme associate di gestione fiduciaria dei patrimoni con vincolo di destinazione, da realizzare con le forme previste per gli enti del Terzo settore e anche su scala sovraregionale, al fine di garantire una gestione partecipata, incentivare le donazioni, prevedere un controllo diffuso, nonché facilitare la fruizione dei servizi anche a favore di persone con grave disabilità non direttamente beneficiate di trasferimenti di beni e diritti.
4. Le agevolazioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2017.
5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
6. Alle minori entrate derivanti dal comma 1 e dalle maggiori spese derivanti dal comma 3, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017, nonché dal comma 2 valutate in 6 milioni di euro per l’anno 2017 e in 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018, si provvede ai sensi dell’articolo 9».
Conseguentemente, all’articolo 9, al comma 1, dopo le parole: «minori entrate» inserire le seguenti: «e maggiori spese».
6.4
Al comma 1, premettere i seguenti:
«01. Il trust istituito ai sensi del presente articolo nell’esclusivo interesse di una persona con disabilità grave gode delle agevolazioni di cui al presente articolo.
02. L’istituzione del trust è subordinata all’accettazione da parte del beneficiario o, in caso di impossibilità dello stesso, da parte dell’amministratore di sostegno ovvero dal tutore ovvero, se il beneficiario è minorenne, da chi esercita la potestà genitoriale».
6.5
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e la costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio di trust, istituiti esclusivamente per finalità assistenziali che non siano in contrasto con i principi stabiliti dalla Convenzione ONU sul diritto alle persone con disabilità, all’atto della loro istituzione ovvero anche successivamente, sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni».
6.6
Al comma 1, sostituire le parole da: «a vantaggio di trust» fino a: «legge 5 febbraio 1992, n. 104» con le seguenti: «effettuati attraverso trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell’articolo 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla Linea di intervento 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 ”Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità”».
Conseguentemente:
a) sostituire i commi da 2 a 10 con i seguenti:
«2. L’esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il trust persegua come finalità esclusiva la cura e l’assistenza della persona disabile a favore della quale il trust è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell’atto istitutivo del trust.
3. L’esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì se sussistono, congiuntamente, le seguenti condizioni:
a) l’istituzione del trust è fatta per atto pubblico;
b) l’atto istitutivo del trust identifica in maniera chiara ed univoca i soggetti i coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il trust è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l’assistenza alla persona disabile;
c) l’esclusivo beneficiario del trust è la persona con disabilità grave;
d) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali deltrust;
e) l’atto istitutivo individua il soggetto preposto al controllo della gestione del trust da parte del trustee.
4. Esaurite le finalità del trust, il patrimonio in trust che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito ad una persona disabile. L’esenzione non trova applicazione se il trustee effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il trust è stato istituito.
5. Qualora il residuo patrimonio in trust sia pervenuto, per causa di morte, al trustee o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa da una persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell’effettiva attribuzione.
6. Al di fuori dei casi di cui al comma 4, il trustee è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall’effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.
7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.
8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del trust istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del trust, resta ferma l’applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.
9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trust sono esenti dall’imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei trust di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell’imposta municipale sugli immobili.
11. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust istituiti ai sensi del comma 1, qualora ricorrano i requisiti di cui al comma 12, si applicano le agevolazioni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.
12. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 11 rimangono capitalizzati nel patrimonio del trust e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del trust decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del trust, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell’agevolazione di cui al comma 11 è necessario che il trustee rilasci un’apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all’esclusivo perseguimento delle finalità del trust alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del trustee o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell’anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall’articolo l del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento.
13. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i trustee e i guardiani dei trust istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall’amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in trust e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall’atto istitutivo deltrust.
14. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.»;
b) alla rubrica, sostituire la parola: «con» con le seguenti: «affette da».
6.7
Al comma 1, sostituire le parole da: «a vantaggio di trust» fino a: «legge 5 febbraio 1992, n. 104» con le seguenti: «effettuati attraverso trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell’articolo 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla Linea di intervento 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 “Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità”».
Conseguentemente:
a) sostituire i commi da 2 a 10 con i seguenti:
«2. L’esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il trust persegua come finalità esclusiva la cura e l’assistenza della persona disabile a favore della quale il trust è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell’atto istitutivo del trust.
3. L’esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì a condizione che l’atto istitutivo del trust abbia, congiuntamente, i seguenti requisiti di forma e di contenuto:
a) sia fatto per atto pubblico;
b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive le funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il trust è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l’assistenza alla persona disabile;
c) individui l’esclusivo beneficiario del trust nella persona con disabilità grave;
d) vincoli i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust;
e) identifichi il soggetto preposto al controllo della gestione del trust da parte del trustee (cd. guardiano);
f) individui i criteri di successione del trustee e del guardiano;
g) preveda l’obbligo di rendicontazione annuale a carico del trustee;
h) costituisca l’effetto segregativo sui beni costituiti in trust.
4. Esaurite le finalità del trust, il patrimonio in trust che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito ad una persona disabile. L’esenzione non trova applicazione se il trustee effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il trust è stato istituito.
5. Qualora il residuo patrimonio in trust sia pervenuto, per causa di morte, al trustee o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa da una persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell’effettiva attribuzione.
6. Al di fuori dei casi di cui al comma 4, il trustee è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall’effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.
7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.
8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del trust istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del trust, resta ferma l’applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.
9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le atte stazioni posti in essere o richiesti dal trust sono esenti dall’imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei trust di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell’imposta municipale sugli immobili.
11. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i trustee e i guardiani dei trust istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall’amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in trust e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall’atto istitutivo deltrust.
12. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dell’entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo»;
b) alla rubrica, sostituire la parola: «con» con le seguenti: «affette da».
6.8
Al comma 1, sostituire le parole da: «a vantaggio di trust» fino a: «legge 5 febbraio 1992, n. 104» con le seguenti: «effettuati attraverso trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell’articolo 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla Linea di intervento l del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 ”Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità”».
Conseguentemente:
a) sostituire i commi da 2 a 10 con i seguenti:
«2. L’esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il trust persegua come finalità esclusiva la cura e l’assistenza della persona disabile a favore della quale il trust è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell’atto istitutivo del trust.
3. L’esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì se sussistono, congiuntamente, le seguenti condizioni:.
a) l’istituzione del trust è fatta per atto pubblico;
b) l’atto istitutivo del trust identifica in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il trust è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l’assistenza alla persona disabile;
c) l’esclusivo beneficiario del trust è la persona con disabilità grave;
d) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali deltrust;
e) l’atto istitutivo individua il soggetto preposto al controllo della gestione del trust da parte del trustee.
4. Esaurite le finalità del trust, il patrimonio in trust che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito al beneficiario persona disabile. L’esenzione non trova applicazione se il trustee effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il trust è stato istituito.
5. Qualora il residuo patrimonio in trust sia pervenuto, per causa di morte, al trustee o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa dal beneficiario persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell’effettiva attribuzione.
6. Nei casi di attribuzioni a soggetti diversi dal beneficiario ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, il trustee è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall’effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.
7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.
8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del trust istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del trust, resta ferma l’applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.
9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trust sono esenti dall’imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei trust di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell’imposta municipale sugli immobili.
11. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust istituiti ai sensi del comma 1, qualora ricorrano i requisiti di cui al comma 12, si applicano le agevolazioni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.
12. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 11 rimangono capitalizzati nel patrimonio del trust e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del trust decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del trust, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell’agevolazione di cui al comma 11 è necessario che il trustee rilasci un’apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all’esclusivo perseguimento delle finalità del trust alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del trustee o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell’anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento.
13. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i trustee e i guardiani dei trust istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall’amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in trust e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall’atto istitutivo deltrust.
14. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo»;
b) alla rubrica, sostituire la parola: «con» con le seguenti: «affette da».
6.9
Al comma 1, sostituire le parole da: «a vantaggio di trust» fino a: «legge 5 febbraio 1992, n. 104» con le seguenti: «effettuati attraverso trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell’articolo 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla Linea di intervento l del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 ”Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità”».
Conseguentemente:
a) sostituire i commi da 2 a 10 con i seguenti:
«2. L’esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il trust persegua come finalità esclusiva la cura e l’assistenza della persona disabile a favore della quale il trust è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell’atto istitutivo del trust.
3. L’esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì a condizione che l’atto istitutivo del trust abbia, congiuntamente, i seguenti requisiti di forma e di contenuto:
a) sia fatto per atto pubblico;
b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive le funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il trust è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l’assistenza alla persona disabile;
c) individui l’esclusivo beneficiario del trust nella persona con disabilità grave;
d) vincoli i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust;
e) identifichi il soggetto preposto al controllo della gestione del trust da parte del trustee (cd. Guardiano);
f) individui i criteri di successione del trustee e del guardiano;
g) preveda l’obbligo di rendicontazione annuale a carico del trustee;
h) costituisca l’effetto segregativo sui beni costituiti in trust.
4. Esaurite le finalità del trust, il patrimonio in trust che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito al beneficiario persona disabile. L’esenzione non trova applicazione se il trustee effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il trust è stato istituito.
5. Qualora il residuo patrimonio in trust sia pervenuto, per causa di morte, al trustee o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa dal beneficiario persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell’effettiva attribuzione.
6. Nei casi di attribuzioni a soggetti diversi dal beneficiario ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, il trustee è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall’effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.
7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.
8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del trust istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del trust, resta ferma l’applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.
9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trust sono esenti dall’imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei trust di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell’imposta municipale sugli immobili.
11. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i trustee e i guardiani dei trust istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall’amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in trust e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall’atto istitutivo deltrust.
12. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.»;
b) alla rubrica, sostituire la parola: «con» con le seguenti: «affette da».
6.10
Al comma 1, sostituire le parole da: «a vantaggio di trust» fino a: «modalità di cui all’articolo» con le seguenti: «effettuati attraversotrust istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell’articolo».
Conseguentemente:
a) sostituire i commi da 2 a 10 con i seguenti:
«2. L’esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il trust persegua come finalità esclusiva la cura e l’assistenza della persona disabile a favore della quale il trust è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell’atto istitutivo del trust.
3. L’esenzione di cui al comma l, è ammessa altresì se sussistono, congiuntamente, le seguenti condizioni:
a) l’istituzione del trust è fatta per atto pubblico;
b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive le funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il trust è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l’assistenza alla persona disabile;
c) l’esclusivo beneficiario del trust è la persona con disabilità grave;
d) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali deltrust;
e) l’atto istitutivo individua il soggetto preposto al controllo della gestione del trust da parte del trustee.
4. Esaurite le finalità del trust, il patrimonio in trust che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito al beneficiario persona disabile. L’esenzione non trova applicazione se il trustee effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il trust è stato istituito.
5. Qualora il residuo patrimonio in trust sia pervenuto, per causa di morte, al trustee o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa dal beneficiario persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell’effettiva attribuzione.
6. Nei casi di attribuzioni a soggetti diversi dal beneficiario ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, il trustee è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall’effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.
7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.
8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del trust istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma l, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del trust, resta ferma l’applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.
9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trust sono esenti dall’imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei trust di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell’imposta municipale sugli immobili.
11. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust istituiti ai sensi del comma 1, qualora ricorrano i requisiti di cui al comma 12, si applicano le agevolazioni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.
12. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 11 rimangono capitalizzati nel patrimonio del trust e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del trust decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del trust, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell’agevolazione di cui al comma 11 è necessario che il trustee rilasci un’apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all’esclusivo perseguimento delle finalità del trust alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del trustee o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell’anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento.
13. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i trustee e i guardiani dei trust istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall’amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in trust e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall’atto istitutivo deltrust.
14. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.»;
b) alla rubrica, sostituire la parola: «con» con le seguenti: «affette da».
6.11
Al comma 1, sostituire le parole da: «a vantaggio di trust» fino a: «modalità di cui all’articolo» con le seguenti: «effettuati attraversotrust istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell’articolo».
Conseguentemente:
a) sostituire i commi da 2 a 10 con i seguenti:
«2. L’esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il trust, persegua come finalità esclusiva la cura e l’assistenza della persona disabile a favore della quale il trust è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell’atto istitutivo del trust.
3. L’esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì a condizione che l’atto istitutivo del trust abbia, congiuntamente, i seguenti requisiti di forma e di contenuto:
a) sia fatto per atto pubblico;
b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive le funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il trust è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l’assistenza alla persona disabile;
c) individui l’esclusivo beneficiario del trust nella persona con disabilità grave;
d) vincoli i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust;
e) identifichi il soggetto preposto al controllo della gestione del trust da parte del trustee (cosiddetto Guardiano);
f) individui i criteri di successione del trustee e del guardiano;
g) preveda l’obbligo di rendicontazione annuale a carico del trustee;
h) costituisca l’effetto segregativo sui beni costituiti in trust.
4. Esaurite le finalità del trust, il patrimonio in trust che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito al beneficiario persona disabile. L’esenzione non trova applicazione se il trustee effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il trust è stato istituito.
5. Qualora il residuo patrimonio in trust sia pervenuto, per causa di morte, al trustee o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa dal beneficiario persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell’effettiva attribuzione.
6. Nei casi di attribuzioni a soggetti diversi dal beneficiario ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, il trustee è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall’effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.
7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.
8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del trust istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del trust, resta ferma l’applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.
9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trust sono esenti dall’imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei trust di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell’imposta municipale sugli immobili.
11. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i trustee e i guardiani dei trust istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall’amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in trust e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall’atto istitutivo deltrust.
12. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo»;
b) alla rubrica, sostituire la parola: «con» con le seguenti: «affette da».
6.12
Al comma 1, sostituire le parole da: «a vantaggio di trust» fino a: «modalità di cui all’articolo» con le seguenti: «effettuati attraversotrust istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell’articolo».
Conseguentemente:
a) sostituire i commi da 2 a 10 con i seguenti:
«2. L’esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il trust persegua come finalità esclusiva la cura e l’assistenza della persona disabile a favore della quale il trust è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell’atto istitutivo del trust.
3. L’esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì se sussistono, congiuntamente, le seguenti condizioni:
a) l’istituzione del trust è fatta per atto pubblico;
b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive le funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il trust è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l’assistenza alla persona disabile;
c) l’esclusivo beneficiario del trust è la persona con disabilità grave;
d) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali deltrust;
e) l’atto istitutivo individua il soggetto preposto al controllo della gestione del trust da parte del trustee.
4. Esaurite le finalità del trust, il patrimonio in trust che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito ad una persona disabile. L’esenzione non trova applicazione se il trustee effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il trust è stato istituito.
5. Qualora il residuo patrimonio in trust sia pervenuto, per causa di morte, al trustee o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa da una persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell’effettiva attribuzione.
6. Al di fuori dei casi di cui al comma 4, il trustee è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall’effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.
7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.
8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del trust istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del trust, resta ferma l’applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.
9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trust sono esenti dall’imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei trust di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell’imposta municipale sugli immobili.
11. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust istituiti ai sensi del comma 1, qualora ricorrano i requisiti di cui al comma 12, si applicano le agevolazioni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.
12. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 11 rimangono capitalizzati nel patrimonio del trust e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del trust decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del trust, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell’agevolazione di cui al comma 11 è necessario che il trustee rilasci un’apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all’esclusivo perseguimento delle finalità del trust alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del trustee o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell’anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento.
13. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i trustee e i guardiani dei trust istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall’amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in trust e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall’atto istitutivo deltrust.
14. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.»;
b) alla rubrica, sostituire la parola: «con» con le seguenti: «affette da».
6.13
Al comma 1, sostituire le parole da: «a vantaggio di trust» fino a: «modalità di cui all’articolo» con le seguenti: «effettuati attraversotrust Istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell’articolo».
Conseguentemente:
a) sostituire i commi da 2 a 10 con i seguenti:
«2. L’esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il trust, persegua come finalità esclusiva la cura e l’assistenza della persona disabile a favore della quale il trust è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell’atto istitutivo del trust.
3. L’esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì a condizione che l’atto istitutivo del trust abbia, congiuntamente, i seguenti requisiti di forma e di contenuto:
a) sia fatto per atto pubblico;
b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive le funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il trust è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l’assistenza alla persona disabile;
c) individui l’esclusivo beneficiario del trust nella persona con disabilità grave;
d) vincoli i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust;
e) identifichi il soggetto preposto al controllo della gestione del trust da parte del trustee (cosiddetto guardiano);
f) individui i criteri di successione del trustee e del guardiano;
g) preveda l’obbligo di rendicontazione annuale a carico del trustee;
h) costituisca l’effetto segregativo sui beni costituiti in trust.
4. Esaurite le finalità del trust, il patrimonio in trust che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito ad una persona disabile. L’esenzione non trova applicazione se il trustee effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il trust è stato istituito.
5. Qualora il residuo patrimonio in trust sia pervenuto, per causa di morte, al trustee o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa da una persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell’effettiva attribuzione.
6. Al di fuori dei casi di cui al comma 4, il trustee è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall’effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.
7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.
8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del trust istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del trust, resta ferma l’applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.
9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trust sono esenti dall’imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei trust di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell’imposta municipale sugli immobili.
11. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i trustee e i guardiani dei trust istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito. indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall’amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in trust e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall’atto istitutivo deltrust.
12. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo»;
b) alla rubrica, sostituire la parola: «con» con le seguenti: «affette da».
6.14
Al comma 1 sostituire le parole: «a vantaggio di trust» con le seguenti: «mediante l’istituzione di trust».
6.15
Al comma 1, dopo le parole: «a vantaggio di trust» inserire le seguenti: «o di fondi istituti presso le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al comma 3 articolo 1, all’atto della loro istituzione ovvero anche successivamente, in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni».
Conseguentemente:
a) sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che il trust e il fondo di cui al comma 1 perseguano come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità in favore delle quali il trust e il fondo sono istituiti, e che i trasferimenti di beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri in favore del fondo siano gravati da vincolo di destinazione ai sensi dell’articolo 2645-ter del codice civile.».
b) sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche le seguenti condizioni:
a) l’istituzione del trust o del fondo sia fatta per atto pubblico;
b) l’atto istitutivo o il regolamento identifichi in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descriva le funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità in favore delle quali il trust o il fondo è istituito; indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità;
c) l’atto istitutivo individui gli obblighi del trustee o del gestore del fondo, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; l’atto istitutivo indichi inoltre gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del trustee;
d) gli esclusivi beneficiari del trust o del fondo siano le persone con disabilità grave;
e) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust o nel fondo siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust o del fondo;
f) l’atto istitutivo o il regolamento individui il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all’atto dell’istituzione deltrust o del fondo a carico del trustee o del gestore;
g) l’atto istitutivo stabilisca il termine finale di durata del trust o del fondo nella data della morte della persona con disabilità grave;
h) l’atto istitutivo o il regolamento stabilisca la destinazione del patrimonio residuo».
c) sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust e dei fondi istituiti in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa».
d) sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trust o dal gestore fondo sono esenti dall’imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642».
e) sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. In caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei trust o nei fondi di cui al comma 1, i comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell’imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».
Sostituire la rubrica con la seguente: «(Istituzione di trust e fondi a favore di persone con disabilità grave e agevolazioni tributarie)».
6.16
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA
Al comma 1, sopprimere la parola: «grave».
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: «legge 5 febbraio 1992, n. 104» aggiungere le seguenti: «o comunque accertato da una Commissione pubblica preposta all’accertamento degli stati invalidanti».
6.17
Al comma 1, dopo le parole: «legge 5 febbraio 1992, n. 104» aggiungere le seguenti: «tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla Linea di intervento 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 ”Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità”».
6.18
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. L’istituzione di trust, previsti dal presente articolo è ammesse a condizione che il trust individui come finalità esclusiva, il perseguimento dei principi stabiliti dalla Convenzione ONU sul diritto alle persone con disabilità. La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell’atto istitutivo del trust, che si intende, altrimenti, nullo».
6.19
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «delle persone con disabilità» aggiungere le seguenti: «, soprattutto se plurime,».
6.20
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18».
6.21
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Per garantire il raggiungimento delle finalità di cui al comma 2, all’atto istitutivo del trust deve essere allegata una dichiarazione attestante che colui che istituisce il trust non abbia a carico giudizi pendenti per responsabilità patrimoniale ex articolo 2740 c.c».
6.22
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: «comprese le attività» fino alla fine della lettera con le seguenti: «escludendo forme di istituzionalizzazione, se non in specifici e certificati casi laddove non sussistano in alcun modo le condizioni che consentono a tali persone di continuare a vivere presso la propria abitazione o in contesti che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare;».
6.23
Al comma 3, lettera b), sostituire il periodo: «comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione» con il seguente: «comprese le attività finalizzate ad evitare inderogabilmente la loro istituzionalizzazione».
6.24
Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: «ridurre» con la seguente: «evitare».
6.25
Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) l’atto costitutivo indichi se il trustee sia persona fisica o giuridica, se sia lo stesso disponente o se trattasi di organizzazione non lucrativa di utilità sociale ammessa a qualificarsi come Onlus ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997».
6.26
Al comma 3, lettera c) sostituire le parole: «l’atto istitutivo individui gli obblighi del trustee» con le seguenti: «l’atto istitutivo individui gli obblighi e i poteri del trustee, definendone anche limiti e modalità,».
6.27
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera c) dopo le parole: «a salvaguardarne i diritti» aggiungere le seguenti: «anche attraverso la valutazione prioritaria di eventuali indicatori di abusi fisici e psicologici e/o elementi di trascuratezza fisica e psicologica»;
2) alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: «e individui i procedimenti per le dimissioni o la revoca del trustee».
6.28
Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «a salvaguardarne i diritti» inserire le seguenti: «civili, sociali ed umani e la propria condizione di salute fisica e psichica».
6.29
Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) l’atto istitutivo preveda il divieto per il trustee di disporre o gestire i beni affidatigli in modo difforme dal programma previsto dal disponente nell’atto istitutivo».
6.30
Al comma 3, lettera d), sostituire la parola: «grave;» con le seguenti: «la maggioranza delle quali con disabilità grave così come definiti all’articolo 1, comma 2, della presente legge;».
6.31
Al comma 3, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) sia esplicitato che il trustee, nell’esecuzione degli obblighi derivanti dal trust, dovrà tenere in considerazione la volontà espressa dai beneficiari;».
6.32
Al comma 3, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) L’organo di controllo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla verifica del rispetto delle obbligazioni imposte all’atto dell’istituzione del trust a carico del trustee, secondo i principi previsti dalla Convenzione ONU sul diritto alle persone con disabilità».
6.33
Al comma 3, lettera f), premettere le seguenti parole: «fermo restando quanto stabilito dall’articolo 12, comma 4, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18,».
6.34
Al comma 3, lettera f), dopo la parola: «trustee», aggiungere: «cui il trustee ha l’obbligo di rendere conto dell’attività compiuta».
6.35
Al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il quale dovrà essere individuabile per tutta la durata del trust».
6.36
BOCCHINO, CAMPANELLA, BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA
Al comma 3, lettera f), aggiungere in fine il seguente periodo: «Tale soggetto dovrà essere individuabile per tutta la durata deltrust».
6.37
Al comma 3, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: «o in caso di sopraggiunta totale guarigione del beneficiario».
6.38
Al comma 3, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con previsione che tale patrimonio continuino ad applicarsi le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo qualora il patrimonio residuo stesso sia destinato ad una persona con disabilità grave».
6.39
Al comma 3, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 12, comma 5, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18».
6.40
Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
«h-bis) l’atto istitutivo costituisca l’effetto segregativo sui beni costituiti in trust».
6.41
Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
«h-bis) nel caso in cui non esista un garante di fiducia dei familiari, il giudice tutelare nomini un amministratore di sostegno con funzioni di garante».
6.42
GUERRA, MAURO MARIA MARINO, GIANLUCA ROSSI, FORNARO, GIACOBBE, RICCHIUTI, MOSCARDELLI, MANASSERO, DIRINDIN, D’ADDA
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. In caso di premorienza del beneficiario, i trasferimenti dei beni e di diritti reali a favore dei soggetti che hanno istituito iltrust godono delle stesse agevolazioni fiscali di cui al presente articolo; in tutti gli altri casi, sono soggetti alle imposte, tasse e imposte locali previste dalla vigente normativa».
6.43
GUERRA, MAURO MARIA MARINO, GIANLUCA ROSSI, FORNARO, GIACOBBE, RICCHIUTI, MOSCARDELLI, MANASSERO, DIRINDIN, D’ADDA
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. In caso di morte del beneficiario del trust istituito a favore di soggetti con disabilità grave, come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della legge medesima, il trasferimento del patrimonio residuo agli altri beneficiari del trust è soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente e beneficiari del trust».
6.44
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. In caso di premorienza del beneficiario del trust istituito a favore di soggetti con disabilità grave accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, rispetto al disponente, il patrimonio residuo del trust si trasferisce in capo al disponente medesimo in regime di esenzione dall’imposta di successione e donazione prevista dall’articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni».
6.45
BOCCHINO, CAMPANELLA, BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. In caso di premorienza del beneficiario del trust istituito a favore di soggetti con disabilità grave accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 rispetto al disponente, il patrimonio residuo del trust si trasferisce in capo al disponente medesimo in regime di esenzione dall’imposta di successione e donazione prevista dall’articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni e non costituisce comunque presupposto impositivo ai fini reddituali».
6.46
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Esaurite le finalità del trust, il patrimonio in trust che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito al beneficiario persona disabile. L’esenzione non trova applicazione se il trusteeeffettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il trust è stato istituito».
6.47
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Esaurite le finalità del trust, il patrimonio in trust che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito ad una persona disabile. L’esenzione non trova applicazione se il trustee effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il trust è stato istituito».
6.48
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Nel caso di destinazione a soggetti diversi dal beneficiario ai sensi del comma 3, lettera f), del presente articolo, il trusteeè obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall’effettiva attribuzione del fondo residuo, nonché al pagamento della relativa imposta».
6.49
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Nelle ipotesi di trasferimento, ai sensi del comma 3, lettera f), del presente articolo, di beni e di diritti in seno alla gestione ovvero al momento di esaurimento delle finalità del trust istituito in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, resta ferma l’applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento».
6.50
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Qualora il residuo patrimonio in trust sia pervenuto, ai fini della destinazione del patrimonio residuo di cui alla lettera f) del presente articolo, per causa di morte, al trustee o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa dal beneficiario persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell’effettiva attribuzione».
6.51
Sopprimere il comma 6.
Conseguentemente, all’articolo 9, sostituire le parole: «minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6» con le seguenti: «minori entrate derivanti dall’articolo 5».
6.52
BOCCHINO, CAMPANELLA, BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA
Al comma 6, sopprimere il seguente periodo: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Conseguentemente all’articolo 9, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. All’onere derivante dall’articolo 6, comma 6, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004. n. 307, è ridotta di 50 milioni di euro a partire dall’anno 2016».
6.53
Sopprimere i commi 7 e 8.
6.54
Al comma 7, sopprimere il seguente periodo: «effettuati dai privati nei confronti di trust istituiti».
6.55
Al comma 7, dopo le parole: «ai sensi del comma 1» aggiungere le seguenti: «qualora ricorrano i requisiti di cui al comma 7-bis».
Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 7 rimangono capitalizzati nel patrimonio del truste possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del trust decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del trust, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell’agevolazione di cui al comma 7 è necessario che il trustee rilasci un’apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all’esclusivo perseguimento delle finalità del trust alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del trustee o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell’anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento».
6.56
GUERRA, MAURO MARIA MARINO, GIANLUCA ROSSI, FORNARO, GIACOBBE, RICCHIUTI, MOSCARDELLI, MANASSERO, DIRINDIN, D’ADDA,ANGIONI
Al comma 7, sostituire le parole: «reddito imponibile» con le seguenti: «reddito complessivo».
6.57
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-bis. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei fondi istituiti in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gestiti da “intermediari filantropici” le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
7-ter. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati in favore dei fondi istituiti in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gestiti da «intermediari filantropici», si applicano le agevolazioni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nei limiti innalzati rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.
7-quater. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente mutatis mutandis, nel regolamento istitutivo del fondo gestito da “intermediari filantropici”, le condizioni di cui al comma 3 lettere b), c), d), f),g) e h) del presente articolo ed i trasferimenti ed erogazioni in favore del fondo siano gravati da vincolo di destinazione a favore del fondo, ai sensi dell’articolo 793 del codice civile.
7-quinquies. Alle minori entrate derivanti dai commi da 7-bis a 7-quater, valutate in 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma ”Fondi di riserva e speciali” della missione ”Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro».
Conseguentemente, al comma 8 dopo le parole: «commi 1, 4 e 5» aggiungere le seguenti: «e 7-bis», e dopo le parole: «comma 7», aggiungere le seguenti: «e 7-ter».
6.58
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 7 rimangono capitalizzati nel patrimonio del truste possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del trust decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del trust, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell’agevolazione di cui al comma 7 è necessario che il trustee rilasci un’apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all’esclusivo perseguimento delle finalità del trust alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del trustee o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell’anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento».
6.59
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Ai fini dell’agevolazione di cui al comma 7 è necessario che il trustee rilasci un’apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all’esclusivo perseguimento delle finalità del trust alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del trustee o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell’anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento».
6.60
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 7 rimangono capitalizzati nel patrimonio del truste possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del trust decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del trust, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni».
6.61
Al comma 9 aggiungere il seguente periodo: «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad istituire presso di sé un organo di controllo che assicuri, secondo quanto previsto dall’articolo 12, comma 5 della Convenzione ONU sul diritto alle persone con disabilità, la realizzazione di tutte le misure appropriate ed efficaci per assicurare l’eguale diritto delle persone con disabilità alla propria o ereditata proprietà, al controllo dei propri affari finanziari e ad avere pari accesso a prestiti bancari, mutui e altre forme di credito finanziario, e assicureranno che le persone con disabilità non vengano arbitrariamente private della loro proprietà».
6.62
DIRINDIN, DE BIASI, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, SILVESTRO, D’ADDA, ANGIONI, PADUA
Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse non utilizzate per le finalità di cui al presente articolo confluiscono nel Fondo di cui all’articolo 3».
6.63
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA
Alla rubrica, sopprimere la parola: «grave».
6.0.1
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche)
1. L’articolo 2645-ter del codice civile è integrato dal testo seguente: ”Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, vengano destinati a favore delle persone con disabilità, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti senza scopo di lucro o persone fisiche ai sensi dell’articolo 1322, secondo comma, e dell’articolo 408, possono essere trascritti, al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione e, ai fini della costituzione del vincolo con effetti obbligatori, anche i beni mobili non registrati, titoli di credito, depositi bancari eccetera purché inseriti nei medesimi atti pubblici e per le stesse finalità quale requisito di validità dell’atto di destinazione. Per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall’articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo”».
Art. 7
7.1
BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D’AMBROSIO LETTIERI,LIUZZI
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 7. – (Custodia della memoria e campagne informative). – 1. La Repubblica, con le politiche e gli strumenti della presente legge, vigila, in modo particolare, affinché i disabili privi di sostegno familiare non siano privati degli elementi costitutivi della propria identità e storia sociale e possano costruire relazioni significative con la comunità di appartenenza al fine di rendere possibile la condivisione di una comune memoria collettiva. In modo particolare sono garantiti, tutelati e promossi la responsabilità, il diritto e il dovere di chi opera per la realizzazione della Vita indipendente e dell’inclusione sociale delle persone con disabilità e di chiunque sia responsabile della persona con disabilità priva di sostegno familiare, di dare a quest’ultima ogni orientamento e consiglio adeguato al pieno esercizio dei diritti e delle forme di tutela riconosciute dalla presente legge.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri avvia, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, campagne informative al fine di diffondere la conoscenza della presente legge e delle altre forme di sostegno pubblico previste per le persone con disabilità in modo da favorire il ricorso agli strumenti di tutela e alle possibilità previsti nonché sensibilizzare l’opinione pubblica sulla finalità di favorire l’inclusione sociale e la promozione della Vita indipendente delle persone con disabilità».
7.2
Al comma 1, dopo le parole: «La Presidenza del Consiglio dei Ministri avvia», eliminare le parole: «nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,».
7.3
Al comma 1, dopo le parole: «disabilità grave» aggiungere le seguenti: «, prioritariamente della normativa richiamata all’articolo 1, comma 2 e all’articolo 2».
Art. 8
8.1
BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D’AMBROSIO LETTIERI,LIUZZI
Al comma 1, dopo le parole: «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali» aggiungere le seguenti: «, acquisita una valutazione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all’articolo 3, legge 3 marzo 2009, n. 18, sull’andamento dei percorsi di deistituzionalizzazione e di sostegno alla domiciliarità e della realizzazione delle finalità e dei servizi di cui agli articoli precedenti e una valutazione della Commissione di indagine sull’esclusione sociale, di cui all’articolo 27 della legge 8 novembre 2000, n. 328, sul rischio di povertà dei cittadini con disabilità privi di sostegno familiare e di cui terrà espressamente conto,».
8.2
DIRINDIN, DE BIASI, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, SILVESTRO, D’ADDA, ANGIONI, PADUA
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. L’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, svolge un’azione di monitoraggio sullo svolgimento e sui risultati dei percorsi di deistituzionalizzazione e sull’impatto degli interventi adottati in attuazione della presente legge sulla condizione di vita delle persone con disabilità in termini di maggior inclusione sociale e di minor isolamento. I risultati del monitoraggio confluiscono nella relazione di cui al comma 1».
8.3
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. L’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all’articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, partecipa all’elaborazione della Relazione di cui al comma 1 all’interno di un’apposita sezione, in cui sono illustrati l’andamento dei percorsi di deistituzionalizzazione e l’impatto sulla condizione di vita delle persone con disabilità in termini di maggiore inclusione sociale e minore isolamento».
8.4
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Nella relazione di cui al comma 1, vi è apposita sezione, redatta dall’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, in cui sono illustrati l’andamento dei percorsi di deistituzionalizzazione e l’impatto sulla condizione di vita delle persone con disabilità in termini di maggiore inclusione sociale e minor isolamento, a seguito dei vari interventi finanziati ed adottati in attuazione della presente legge».
8.5
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
«1-bis. Nella relazione di cui al comma 1, vi è apposita sezione, redatta dall’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, in cui sono illustrati l’andamento dei percorsi di de-istituzionalizzazione e l’impatto sulla condizione di vita delle persone con disabilità in termini di maggior inclusione sociale e minor isolamento, a seguito dei vari interventi finanziati ed adottati in attuazione della presente legge».
8.6
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Nella relazione di cui al comma 1 vi è apposita sezione, redatta dall’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, in cui sono illustrati l’andamento dei percorsi di deistituzionalizzazione e l’impatto sulla condizione di vita delle persone con disabilità in termini di maggior inclusione sociale e minor isolamento, a seguito dei vari interventi finanziati ed adottati in attuazione della presente legge».
8.7
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Nella relazione alle Camere, di cui al comma 1, vi è apposita sezione, redatta dall’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, in cui sono illustrati l’andamento dei percorsi di deistituzionalizzazione e l’impatto sulla condizione di vita delle persone con disabilità in termini di maggior inclusione sociale e minor isolamento, a seguito dei vari interventi finanziati ed adottati in attuazione della presente legge».
Art. 9
9.1
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Al Fondo confluiscono, altresì, le risorse di cui al comma 400 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
1-ter. Il comma 400 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato«.
9.2
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. A integrazione delle risorse di cui al presente articolo, possono essere previste ulteriori risorse che il Fondo sociale europeo fornisce ai progetti che promuovano l’indipendenza delle persone disabili nei loro luoghi di residenza, anche in aree rurali, e le iniziative di deistituzionalizzazione attraverso l’assistenza domiciliare».
Tit.1
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA
Nel titolo sopprimere la parola: «grave».