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Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

redazione
Novembre09/ 2021

9ª Seduta
Presidenza del Presidente della 6ª Commissione
D’ALFONSO
indi della Presidente della 11ª Commissione
MATRISCIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 4 novembre.

Il presidente D’ALFONSO ricorda in premessa che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno scadrà alle ore 12 di giovedì 11 novembre.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Riprende la discussione generale.

La senatrice DRAGO (FdI), ad integrazione del proprio intervento,  in relazione all’articolo 9, riguardante la materia dei congedi parentali, segnala l’opportunità di una riflessione circa la possibilità di estendere il diritto alla fruizione delle misure recate ai genitori di figli con disturbi specifici dell’apprendimento, anche in attesa di ottenere la certificazione definitiva dell’autorità sanitaria, in considerazione dei tempi particolarmente lunghi intercorrenti fra la diagnosi e tale certificazione.

Prosegue suggerendo altresì di valutare un abbassamento al 5 per cento dell’aliquota dell’IVA applicata ai generi di prima necessità per l’infanzia, attualmente soggetti ad aliquota massima, nonché a individuare forme di detrazione o di credito d’imposta relativi alle spese sostenute per l’accudimento della prole.

La senatrice  TOFFANIN (FIBP-UDC) sottolinea la rilevanza dell’articolo 2 che, con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, estende il termine il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo da 60 a 150 giorni. A suo parere, tuttavia, tale misura dovrebbe riguardare anche gli avvisi bonari e gli accertamenti con adesione delle Agenzie delle entrate, nonché di quelli dell’INPS.

Segnala quindi i commi da 7 a 12 dell’articolo 5, che prevedono una procedura per il riversamento spontaneo, senza applicazione di sanzioni e interessi, di crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte di soggetti che li hanno indebitamente utilizzati e indicano i relativi requisiti per poter accedere alla procedura e i casi di esclusione. In materia, facendo seguito all’interrogazione 3-02610 svolta il 5 agosto scorso, segnala comunque che rimangono indefiniti gli ambiti di competenza dell’Agenzia delle entrate e del MISE e permane un’eccessiva discrezionalità circa l’attività ispettiva svolta dagli uffici dell’Agenzia stessa per valutare la corretta fruizione del credito d’imposta.

Esprime quindi critiche sulla misura contenuta nell’articolo 8 relativa ai trattamenti di malattia per i lavoratori in quarantena, che dispone il superamento in maniera retroattiva di quanto previsto dall’articolo 26 del decreto “Cura Italia”, che equiparava a malattia il periodo trascorso in quarantena dai lavoratori del settore privato e poneva i relativi oneri per l’anno 2020 a carico dello Stato, e dell’articolo 1, comma 482, della legge di Bilancio per il 2021, che estendeva la misura anche al 2021, e trasferisce così tali costi sui datori di lavoro e sull’INPS. Una simile scelta, infatti, che non può essere mitigata dalla previsione di un rimborso forfettario pari a 600 euro, rischia di compromettere la programmazione dei costi aziendali e va contro l’esigenza di stabilità normativa per chi fa attività di impresa.

Si associa il senatore DE BERTOLDI (FdI), che segnala ulteriori aspetti critici del provvedimento, come nel caso dell’articolo 1, relativo alla rimessione in termini per la rottamazione-ter e saldo e stralcio, che proroga al 30 novembre 2021 il termine per pagare le rate in scadenza nel 2020. Ritiene infatti improbabile che i contribuenti possano saldare l’intero debito verso lo Stato in un’unica soluzione così ravvicinata e suggerisce di posticipare tale termine adeguatamente.

Anche l’articolo 6, di semplificazione della disciplina del patent box, sembrerebbe svantaggiare i titolari di reddito d’impresa che intendevano farvi ricorso, in quanto le modifiche hanno un carattere retroattivo essendo in scadenza al termine per  la dichiarazione dei redditi di impresa per il periodo di imposta 2020 e imporrebbero dunque formule di deduzione dei costi meno vantaggiose. Sollecita quindi le Commissioni ad individuare una soluzione idonea alla problematica.

Il senatore  BAGNAI (L-SP-PSd’Az) condivide le perplessità del senatore De Bertoldi e prevede la necessità di adottare misure fiscali più adeguate e ambiziose rispetto alle necessità del momento tenuto anche conto delle difficoltà, in termini di liquidità, delle aziende, che solo in rari casi sono tornati ai livelli del 2019 e sono comunque alle prese con le conseguenze dell’aumento dei costi dell’energia e delle difficoltà di reperimento di beni sui mercati internazionali. Pur comprendendo la posizione dell’Amministrazione finanziaria, giudica infatti rischioso riprendere i pagamenti dei carichi sospesi secondo le previsioni dell’articolo 1, perché ciò determinerà la sicura insolvenza di molti contribuenti, rivelandosi controproducente per l’Erario. Nell’invitare dunque a una modifica del provvedimento, anticipando la presentazione di emendamenti sul punto, evidenzia anche l’opportunità di una nuova operazione di rottamazione delle cartelle, e sottolinea lo spirito costruttivo e pragmatico della posizione espressa dalla propria parte politica.

Facendo riferimento alle previsioni di cui all’articolo 8, il senatore  AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) specifica che i lavoratori fragili e i lavoratori inidonei in base a valutazione medica dovrebbero essere destinatari di misure di tutela specifiche e adeguate, stante la possibilità di incorrere in rischi per la salute nel caso in cui risultasse impossibile evitare lo svolgimento dell’attività lavorativa in presenza. A tale riguardo segnala la necessità di disporre che l’INPS eroghi interamente  i trattamenti a favore dei lavoratori, comprensivi degli arretrati.

Il presidente MATRISCIANO   dichiara chiusa la discussione generale.

Interviene in replica il relatore per la 6a Commissione FENU (M5S), che giudica il dibattito svolto ricco di spunti e ritiene condivisibili molte delle considerazioni espresse. Anticipa quindi che, in sede di attività emendativa, potranno apportarsi i necessari correttivi al testo in esame.

Il relatore per l’11a Commissione  LAUS (PD) riconosce la sussistenza di margini di miglioramento delle disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, anche tenendo conto delle necessità specifiche del sistema produttivo in relazione al bisogno di disporre di tempi adeguati per la programmazione delle attività delle imprese. Auspica quindi la presentazione di emendamenti mirati sulla base di un ponderato discernimento delle priorità.

Il  PRESIDENTE  fa presente che il rappresentante del Governo potrà replicare in una successiva seduta. Invita i Gruppi a valutare con attenzione la compatibilità delle proposte di modifica con riferimento sia agli aspetti finanziari che alla normativa europea e a limitare al massimo il numero delle stesse al fine di concentrare l’attività delle Commissioni sulle questioni più rilevanti, molte delle quali segnalate anche dagli stessi auditi.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE fa presente che nella seduta dell’Ufficio di Presidenza del 2 novembre scorso, nell’ambito dell’esame del disegno di legge n. 2426, sono stati auditi i rappresentanti del Forum Nazionale del Terzo Settore, il cui intervento sarà pubblicato sulla pagina web della Commissione. Avverte altresì che sono pervenute le memorie da parte di Confindustria, Associazione Nazionale Commercialisti e Unione Nazionale Revisori Legali, a loro volta pubblicate sulla pagina web della Commissione.

Prendono atto le Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 14,55.

10ª Seduta
Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
OSTELLARI
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE REFERENTE

(655) Valeria FEDELI ed altri.  –  Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro

(1597) Valeria VALENTE ed altri.  –  Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Deleghe al Governo in materia di riordino dei comitati di parità e pari opportunità e per il contrasto delle molestie sul lavoro

(1628) Maria RIZZOTTI ed altri.  –  Disposizioni per il contrasto delle molestie sessuali e degli atti vessatori in ambito lavorativo

(2358) Donatella CONZATTI e FARAONE.  –  Disposizioni in materia di eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 ottobre.

Il presidente OSTELLARI  avverte che gli emendamenti proposti, pubblicati in allegato, si danno per illustrati, con il consenso di tutti i Gruppi.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 655, 1597, 1628, 2358 NT

Art. 1

1.1

ConzattiCarbone

All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1. al comma 1, sostituire le parole «sul luogo di lavoro» con le seguenti: «nel mondo del lavoro» e sostituire le parole «nei luoghi e nei rapporti di lavoro con le seguenti: »che si verifichino in occasione di lavoro, in connessione con il lavoro o che scaturiscano dal lavoro«;

2. al comma 2, capoverso comma 1, sostituire le parole »e ripetuti, anche se« con le seguenti: »o la minaccia di porli in essere,« e dopo le parole »in un’unica occasione« inserire le seguenti: »o ripetutamente«;

3. al comma 2, capoverso comma 2, secondo periodo, sostituire le parole »su un lavoratore« con le seguenti: »o su un lavoratore o altra persona nel mondo del lavoro«.

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente »Molestie sessuali«

1.2

Malan

Al comma 2 sostituire i capoversi 1 e 2 con il seguente:

« 1. Sono considerate come discriminazioni anche le molestie intese quali reiterati atti o comportamenti indesiderati, aventi ad oggetto allusioni sessuali, che rechino a taluno molestia o disturbo violando la dignità della persona».

1.3

ConzattiCarbone

Al comma 2, capoverso 1, sostituire le parole «indesiderati e ripetuti» con le seguenti: «, atti, patti, azioni, ritorsioni, anche omissivi, compresi la minaccia,».

Conseguentemente al comma 2, capoverso «comma 2», sostituire la parola «indesiderati» con le seguenti parole: «, atti, patti, azioni, ritorsioni, anche omissivi, compresi la minaccia,»

1.4

PillonPepe

Al comma 2, capoverso «1.,» sostituire la parola “indesiderati” con la seguente: “inaccettabili“.

1.5

PillonPepe

Al comma 2, capoverso «1.,» sopprimere le parole “e ripetuti, anche se verificatisi in un’unica occasione,”.

1.6

ConzattiCarbone

All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1. Al comma 2, capoverso 1, sopprimere le parole «e ripetuti»;

2. Al comma 2, capoverso 2, sopprimere le parole: «o ripetuti a connotazione sessuale».

1.7

PillonPepe

Al comma 2, capoverso «1.» sostituire le parole “e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo” con le seguenti: “da cui derivano condotte o atteggiamenti intimidatori, ostili, degradanti, umilianti o offensivi”.

1.8

PillonPepe

Al comma 2, capoverso «1.,» dopo le parole “e di creare un clima” aggiungere la seguente: “oggettivamente”.

1.9

D’Angelo

Al comma 2, capoverso 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Sono altresì considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quelle condotte a connotazione sessuale, anche se verificatesi in un’unica occasione, volte a produrre un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico di un soggetto, in modo da cagionare la violazione della dignità della persona.».

1.10

PillonPepe

Al comma 2, capoverso 2, sostituire la parola “indesiderati” con la seguente: “inaccettabili”.

1.11

PillonPepe

Al comma 2, capoverso 2, sopprimere le parole: “anche se verificatisi in un’unica occasione, o ripetuti”.

1.12

PillonPepe

Al comma 2, capoverso 2, sostituire le parole “e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo” con le seguenti: “da cui derivano condotte o atteggiamenti intimidatori, ostili, degradanti, umilianti o offensivi”.

1.13

PillonPepe

Al comma 2, capoverso 2, dopo le parole “e di creare un clima” aggiungere la seguente: “oggettivamente”.

1.14

DragoMaffoniBalboni

Al comma 2, capoverso 2-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «aver rifiutato» inserire le seguenti: « o non assecondato»;

b) sostituire le parole « o di esservisi sottomessi» con « ovvero proposte, azioni o richieste»

Art. 2

2.1

ConzattiCarbone

All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1. Al comma 1, sostituire il capoverso “3-ter” con il seguente:

«3-ter. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti, ai sensi dell’articolo 2087 del codice civile, ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l’integrità fisica e morale e la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative più opportune, di natura informativa e formativa, al fine di prevenire le molestie e le molestie sessuali sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni, le imprese, gli altri datori di lavoro, i sindacati, i lavoratori e le lavoratrici, nonché i comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, istituiti all’interno di ciascuna amministrazione ai sensi dell’articolo 57, comma 01, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si impegnano ad assicurare il mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su princìpi di eguaglianza e di reciproca correttezza. A tale scopo, i datori di lavoro, pubblici e privati,  adottano una apposita politica in consultazione con le lavoratrici e i lavoratori e i loro rappresentanti. Le pubbliche amministrazioni, per prevenire e contrastare le molestie e le molestie sessuali sul lavoro, si avvalgono altresì dei suddetti comitati unici di garanzia»;

2. Al comma 2sostituire le parole: “sui luoghi di lavoro” con le seguenti: “sul lavoro”;

3. Al comma 3sostituire le parole “sui luoghi di lavoro” con le seguenti: “sul lavoro”.

2.2

Valente

Al comma 1, capoverso «3-ter», secondo periodo, dopo le parole «del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» inserire le seguenti «gli organismi e i comitati di parità e pari opportunità».

2.3

UnterbergerDurnwalderLaniece

Al comma 1, capoverso «3-ter», secondo periodo, dopo le parole: “si impegnano”, inserire le seguenti: «in collaborazione con la Consigliera o il Consigliere di parità regionale o provinciale».

Art. 3

3.1

ConzattiCarbone

All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1. Al comma 1, dopo le parole «Per la lavoratrice», sopprimere la lettera «o» e dopo le parole «il lavoratore» inserire le seguenti: «o altra persona nel mondo del lavoro» e dopo le parole «sessuale sul» sopprimere le parole: «luogo di»;

 2. Al comma 2, sopprimere le parole: «di molestie o di molestie sessuali sul luogo di lavoro»

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Tutela delle persone che denunciano una molestia sul lavoro»

3.2

Malan

Al comma 1, dopo le parole: «che denunci», inserire le seguenti: «alle autorità competenti».

3.3 (testo 2)

Romano

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In relazione alle fattispecie denunciate ai sensi del comma 1, l’Ispettorato nazionale del lavoro garantisce le tutele previste dall’articolo 26, comma 3-bis, del codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, anche attraverso l’utilizzo del potere di disposizione, come disciplinato dall’articolo 14 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.».

3.3

Romano

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In relazione alle fattispecie denunciate ai sensi del comma 1, l’Ispettorato nazionale del lavoro garantisce le tutele di cui all’articolo 26, comma 3-bis, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, anche attraverso l’utilizzo del potere di disposizione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.».

Art. 4

4.1

ConzattiCarbone

Al comma 1, dopo le parole «per molestia sessuale sul» sopprimere le parole: «luogo di».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Ulteriori tutele per le vittime di molestie sul lavoro»

4.2

Malan

Al comma 1, dopo le parole: «una denuncia», inserire le seguenti: «alle autorità competenti».

4.3

UnterbergerDurnwalderLaniece

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro».

Art. 6

6.1

ConzattiCarbone

Al comma 1, dopo le parole «fenomeno delle molestie», sostituire le parole: «sui luoghi di» con le seguenti: «sul».

Art. 7

7.1

ConzattiCarbone

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 7

(Delega al Governo per la prevenzione e il contrasto di violenza e molestie sul lavoro)

1. Allo scopo di attuare la Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019, la cui ratifica ed esecuzione è stata approvata con Legge 15 gennaio 2021, n. 4, al contempo razionalizzando e riordinando la normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi al fine di prevenire e contrastare ogni forma di violenza e molestia sul lavoro, nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, rispettivamente, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione di una nozione unica di violenza e di molestie nel mondo del lavoro ricomprendendo le pratiche, gli atti, i patti, le azioni, le ritorsioni o i comportamenti indesiderati, anche omissivi, compresi la minaccia o l’istigazione a porli in essere, che in un’unica occasione o reiteratamente, abbiano lo scopo o l’effetto di causare un danno patrimoniale o non patrimoniale o la violazione della dignità di una persona o di una pluralità di persone o la creazione di un clima lavorativo intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo;

b) applicazione della disciplina a tutte le violenze e le molestie poste in essere in occasione di lavoro, in connessione con il lavoro o che scaturiscano dal lavoro, anche di fatto ai sensi dell’art. 2126 del codice civile, a favore di tutti i lavoratori e le lavoratrici, indipendentemente dallo status contrattuale, ivi comprese le persone in formazione, inclusi i tirocinanti e gli apprendisti, i lavoratori e le lavoratrici licenziate o dimissionarie, i volontari, le persone alla ricerca di un impiego o candidate ad un lavoro, nonché individui che esercitino l’autorità, i doveri e le responsabilità di datrice o datore di lavoro;

c) applicazione delle disposizioni alla violenza e alle molestie che si verifichino:

1. nel posto di lavoro, ivi compresi spazi pubblici e privati laddove questi siano un luogo di lavoro;

2. in luoghi in cui viene corrisposta la retribuzione, in luoghi destinati alla pausa o alla pausa-pranzo, oppure nei luoghi di utilizzo di servizi igienico-sanitari o negli spogliatoi;

3. durante spostamenti o viaggi di lavoro, formazione, eventi o attività sociali correlate con il lavoro;

4. in modalità di lavoro rese possibili dalle tecnologie dell’informazione o a seguito di comunicazioni di lavoro, incluse quelle svolte in lavoro agile ai sensi della legge 22 maggio 2017, n. 81;

5. all’interno di alloggi messi a disposizione dai datori o dalle datrici di lavoro;

6. durante gli spostamenti per recarsi al lavoro e per il rientro dal lavoro;

d) previsione di misure di tutela preventiva nei luoghi di lavoro, ed in particolare:

1) Misure di informazione rivolte a tutti i soggetti operanti nel mondo del lavoro, ed in particolare ai lavoratori e alle lavoratrici, ai dirigenti, ai medici competenti, ai responsabili della sicurezza aziendale, ai rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici per la sicurezza, attraverso la previsione di riunioni periodiche organizzate dal datore di lavoro anche in collaborazione con il Comitato unico di garanzia di cui all’articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le organizzazioni sindacali, con i servizi di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori e delle lavoratrici nei luoghi di lavoro delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti o con le Direzioni Regionali territorialmente competenti dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché attraverso la previsione di assemblee organizzate dai lavoratori oltre i limiti orari annui di cui all’art. 20 L. 20 maggio 1970, n. 300;

2) Estensione alla violenza e alle molestie sul lavoro delle disposizioni in materia di valutazione dei rischi, di servizio di prevenzione e protezione, di formazione, di informazione, di addestramento e di sorveglianza sanitaria di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

3) Previsione dell’obbligo di introduzione negli accordi sindacali, nei codici di condotta e nei codici etici aziendali di cui all’art. 6 comma 8, lettera h) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di misure idonee a prevenire, reprimere e vigilare sulla violenza e sulle molestie nei luoghi di lavoro, in modo da orientare i comportamenti dei datori e delle datrici di lavoro, dei lavoratori e delle lavoratrici e di tutti i soggetti interessati ai fini del miglioramento dei livelli di tutela legislativamente definiti;

4) Obbligo a carico del datore e delle datrici di lavoro di accertare i fatti violenti o molesti segnalati o denunciati dai lavoratori o dalle lavoratrici attraverso specifici canali riservati in conformità alla legge 30 novembre 2017, n. 179, procedendo tempestivamente alla cessazione delle condotte violente o moleste eventualmente accertate, alla rimozione degli effetti nonché all’attivazione di misure disciplinari nei confronti degli autori materiali, prevedendo anche, in caso di violazione dell’obbligo da parte del datore o delle datrici di lavoro, un aggravamento delle sanzioni civili;

5) Previsione dell’obbligo di introduzione nei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle lavoratrici, dei datori e delle datrici di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dell’istituzione di appositi organismi al fine di porre in essere le forme più adeguate di prevenzione e di tutela delle vittime di violenza o di molestie;

e) incentivazione dell’istituzione, nei modelli di organizzazione e gestione aziendale di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, di gruppi di lavoro col compito di monitorare la correttezza dei comportamenti aziendali e di prevenire il verificarsi di molestie o violenze sul lavoro;

f) estensione dell’art. 28 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 anche alla violenza e alle molestie poste in essere sul lavoro;

g) previsione nei giudizi civili di accertamento della violenza o delle molestie dell’obbligo per il giudice di avvalersi di consulenza tecnica d’ufficio psicologica del lavoro e medico-legale, al fine di accertare e di liquidare il danno patrimoniale e non patrimoniale eventualmente patito dalla vittima;

h) introduzione, nei giudizi civili di accertamento della violenza o delle molestie nel caso di rigetto della domanda del ricorrente che abbia agito in giudizio con dolo o colpa grave, dell’obbligo di condanna del ricorrente ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura civile al risarcimento dei danni a favore di ciascun resistente da liquidare, d’ufficio, con la pronuncia che definisce il giudizio;

i) previsione della facoltà per il datore di lavoro di procedere al licenziamento per giusta causa ai sensi dell’art. 2119, primo comma codice civile, nei confronti del ricorrente che abbia agito con dolo nel caso di rigetto con provvedimento giurisdizionale passato in giudicato nei giudizi civili di accertamento della violenza o delle molestie;

j) estensione, a carico dei soggetti responsabili di violenza o di molestie sul lavoro, della responsabilità per il risarcimento dei danni cagionati alle vittime, salvo prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno;

k) previsione nei giudizi civili della presunzione dell’esistenza della violenza o delle molestie denunciate quando il ricorrente fornisce elementi di fatto precisi e concordanti, desunti anche da dati di carattere statistico, salvo l’onere a carico del convenuto di provare l’insussistenza della violenza o delle molestie denunciate;

l) introduzione, nei giudizi civili di accertamento della violenza o delle molestie e indipendentemente dalla liquidazione del danno patrimoniale o non patrimoniale, dell’obbligo per il giudice di riconoscere, nel provvedimento con cui liquida il danno a favore della vittima, una somma ulteriore a titolo di sanzione civile nei confronti di ciascun soggetto convenuto in giudizio ed accertato quale responsabile della violenza o delle molestie, ricompresa entro un minimo ed un massimo edittale predeterminato;

m) determinazione della somma dovuta a favore della vittima a titolo di sanzione civile affinché sia proporzionata, effettiva e dissuasiva, dovendo il giudice avere riguardo alla gravità del fatto accertato e delle eventuali conseguenze dannose, alla condotta stragiudiziale e processuale del soggetto convenuto in giudizio ed accertato responsabile e alle condizioni delle parti;

n) previsione di un aggravamento della sanzione civile nel caso di accertamento di violenza o di molestie che abbiano cagionato alla vittima una lesione all’integrità fisica o psichica tale da determinare un’inabilità lavorativa permanente;

o) introduzione a favore della vittima di violenza o di molestie che abbia rassegnato le dimissioni per giusta causa ai sensi dell’art. 2119, comma 1, codice civile, del diritto ad una indennità omnicomprensiva a titolo di risarcimento del danno compresa tra un numero minimo ed un numero massimo di mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente patito e l’irrogazione delle sanzioni civili in ogni caso da applicarsi;

p) previsione della nullità  del licenziamento, del mutamento di mansioni ai sensi dell’art. 2103 del codice civile, delle sanzioni disciplinari, dei mutamenti del luogo di lavoro e di ogni altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro dei lavoratori o delle lavoratrici che abbiano precedentemente segnalato, denunciato o promosso un’azione giudiziaria per l’accertamento della violenza o delle molestie sul lavoro, salvo l’onere a carico del datore e delle datrici di lavoro di dimostrare che tali misure siano fondate su ragioni estranee alla segnalazione, alla denuncia o all’azione giudiziaria stessa;

q) previsione della nullità del licenziamento, del mutamento di mansioni ai sensi dell’art. 2103 del codice civile, delle sanzioni disciplinari, dei mutamenti del luogo di lavoro e di ogni altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro dei lavoratori o delle lavoratrici che abbiano precedentemente testimoniato o reso sommarie informazioni a favore della vittima nei procedimenti per l’accertamento della violenza o delle molestie sul lavoro, salvo l’onere a carico del datore e delle datrici di lavoro, di dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla testimonianza o alle sommarie informazioni stesse;

r) esclusione della presunzione di nullità di cui alle lettere precedenti nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, rispettivamente la responsabilità penale del lavoratore o della lavoratrice per il reato di calunnia o diffamazione ovvero la responsabilità penale del testimone per il reato di falsa testimonianza o dell’informatore per il reato di false informazioni al pubblico ministero;

s) introduzione, su richiesta della parte interessata, dell’obbligo per il giudice di disporre che del provvedimento di accoglimento o di rigetto dell’azione civile di accertamento della violenza o delle molestie sul lavoro sia data informazione, a cura del datore o della datrice di lavoro, mediante comunicazione scritta a tutti i lavoratori e alle lavoratrici dello stesso datore o datrice di lavoro, omettendo il nominativo della persona che ha denunciato la violenza o le molestie;

t) estensione dei compiti, delle funzioni e delle attività di vigilanza, ispezione, prevenzione, protezione e conciliazione affidati agli Ispettorati del Lavoro ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 anche alla violenza e alle molestie sul lavoro, in quanto compatibili;

u) estensione dei compiti, delle funzioni e delle attività previste dall’art. 15 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 affidati ai consiglieri e alle consigliere di parità anche alla violenza e alle molestie sul lavoro, in quanto compatibili;

v) estensione del tentativo di conciliazione previsto dall’art. 36, comma 1 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e delle azioni previste rispettivamente dall’articolo 36 comma 2 e dall’art. 37 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 anche alla violenza e alle molestie sul lavoro, in quanto compatibili;

w) razionalizzazione e coordinamento della normativa vigente in materia di molestie di cui all’articolo 2 comma 3 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, di molestie disciplinate dall’articolo 2 comma 3 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 nonché delle molestie e delle molestie sessuali previste dall’articolo 26 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, anche prevedendo l’estensione della tutela di cui alla presente legge delega;

x) estensione del numero verde nazionale istituito dall’art. 12 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 convertito con legge 23 aprile 2009, n. 38 anche a favore delle vittime di violenza o di molestie sul lavoro;

y) adozione di disposizioni, anche regolamentari, che richiedano ai datori di lavoro di intraprendere misure adeguate e proporzionate al rispettivo livello di controllo in materia di prevenzione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, ivi compresi la violenza e le molestie di genere, nel rispetto dei criteri indicati nell’art. 9, lett. a), b), c), d) della Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro;

3. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri.

 4. Dall’attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente legge, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la medesima procedura di cui ai commi 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

6. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, le competenze delegate in materia di lavoro e quelle comunque riconducibili all’articolo 116 della Costituzione e all’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

 7. La presente legge e i decreti legislativi di attuazione entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.»

7.2

ConzattiCarbone

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 7

(Delega al Governo per la prevenzione e il contrasto di violenza e molestie sul lavoro)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di prevenire e contrastare ogni forma di violenza e molestia sul lavoro, in attuazione della Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) incentivazione dell’istituzione, nei modelli di organizzazione e gestione aziendale di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, di gruppi di lavoro a prevalente composizione femminile col compito di monitorare la correttezza dei comportamenti aziendali e di prevenire il verificarsi di molestie o violenze sui luoghi di lavoro;

b) introduzione di una nozione unica di violenza e di molestie nel mondo del lavoro ricomprendendo le pratiche, gli atti, i patti, le azioni, le ritorsioni o i comportamenti indesiderati, anche omissivi, compresi la minaccia o l’istigazione a porli in essere, che in un’unica occasione o reiteratamente, abbiano lo scopo o l’effetto di causare un danno patrimoniale o non patrimoniale o la violazione della dignità di una persona o di una pluralità di persone o la creazione di un clima lavorativo intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo;

c) applicazione della disciplina:

1)  alla violenza e alle molestie poste in essere in occasione di lavoro, in connessione con il lavoro o che scaturiscano dal lavoro, anche di fatto ai sensi dell’art. 2126 del codice civile, a favore di tutti i lavoratori e le lavoratrici, indipendentemente dallo status contrattuale, ivi comprese le persone in formazione, inclusi i tirocinanti e gli apprendisti, i lavoratori e le lavoratrici licenziate o dimissionarie, i volontari, le persone alla ricerca di un impiego o candidate ad un lavoro, nonché individui che esercitino l’autorità, i doveri e le responsabilità di datrice o datore di lavoro;

2) alla violenza e alle molestie che si verifichino in ogni posto di lavoro, ivi compresi gli spazi in cui viene corrisposta la retribuzione, quelli messi a disposizione dai datori o dalle datrici di lavoro, gli spogliatoi e i luoghi destinati alla pausa o al ristoro, nonché durante gli spostamenti o i viaggi di lavoro, la formazione, gli eventi o le attività sociali correlate al lavoro e le attività lavorative svolte a distanza con modalità rese possibili dalle tecnologie dell’informazione o a seguito di comunicazioni di lavoro;

d) previsione di misure di tutela preventiva contro la violenza e le molestie sul lavoro, in particolare introducendo misure di formazione e informazione rivolte a tutti i soggetti operanti nel mondo del lavoro, estendendo le disposizioni in materia di valutazione dei rischi, di servizio di prevenzione e protezione, di formazione, di informazione, di addestramento e di sorveglianza sanitaria di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché stabilendo l’obbligo nei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di istituire appositi organismi al fine di porre in essere le forme più adeguate di prevenzione e di tutela delle vittime di violenza o di molestie;

e) previsione di adeguati mezzi di contrasto e di effettivi rimedi risarcitori in sede giudiziale, introducendo in particolare:

1) la presunzione dell’esistenza della violenza o delle molestie denunciate nei giudizi civili quando il ricorrente fornisce elementi di fatto precisi e concordanti, desunti anche da dati di carattere statistico, salvo l’onere a carico del convenuto di provare l’insussistenza della violenza o delle molestie denunciate;

2) previsione, nei giudizi civili di accertamento della violenza o delle molestie sul lavoro e indipendentemente dalla liquidazione del danno patrimoniale o non patrimoniale, dell’obbligo per il giudice di riconoscere a favore della vittima, nel provvedimento con cui liquida il danno, una somma ulteriore a titolo di sanzione civile nei confronti di ciascun soggetto convenuto in giudizio ed accertato quale responsabile della violenza o delle molestie, ricompresa entro un minimo ed un massimo edittale predeterminato;

3) previsione a favore della vittima di violenza o di molestie che abbia rassegnato le dimissioni per giusta causa ai sensi dell’art. 2119, comma 1, codice civile, del diritto ad una indennità omnicomprensiva a titolo di risarcimento del danno compresa tra un numero minimo ed un numero massimo di mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente patito e l’irrogazione delle sanzioni civili;

4) la nullità  del licenziamento, del mutamento di mansioni ai sensi dell’art. 2103 del codice civile, delle sanzioni disciplinari, dei mutamenti del luogo di lavoro e di ogni altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro dei lavoratori o delle lavoratrici che abbiano precedentemente segnalato, denunciato o promosso un’azione giudiziaria per l’accertamento della violenza o delle molestie sul lavoro, salvo l’onere a carico del datore e delle datrici di lavoro di dimostrare che tali misure siano fondate su ragioni estranee alla segnalazione, alla denuncia o all’azione giudiziaria stessa;

5) la nullità del licenziamento, del mutamento di mansioni ai sensi dell’art. 2103 del codice civile, delle sanzioni disciplinari, dei mutamenti del luogo di lavoro e di ogni altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro dei lavoratori o delle lavoratrici che abbiano precedentemente testimoniato o reso sommarie informazioni a favore della vittima nei procedimenti per l’accertamento della violenza o delle molestie sul lavoro, salvo l’onere a carico del datore e delle datrici di lavoro, di dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla testimonianza o alle sommarie informazioni stesse;

2. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri.

3. Dall’attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente legge, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la medesima procedura di cui ai commi 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

5. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, le competenze delegate in materia di lavoro e quelle comunque riconducibili all’articolo 116 della Costituzione e all’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

6. La presente legge e i decreti legislativi di attuazione entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.»

7.3

DragoMaffoniBalboni

Al comma 2 dopo le parole «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» inserire  le seguenti: «, con il Ministro dell’Istruzione, con il Ministro dell’Università e della ricerca»

Art. 8

8.1

ConzattiCarbone

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) creazione di un organismo nazionale di controllo sulla violenza e le molestie sul lavoro con compiti di monitoraggio degli episodi commessi, di adozione di azioni di prevenzione e formazione;»

8.2

DragoMaffoniBalboni

Al comma 2 dopo le parole «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» inserire  le seguenti: «, con il Ministro dell’Istruzione, con il Ministro dell’Università e della ricerca»

Art. 9

9.1

BalboniMaffoniDragoMalan

Al comma 1, sostituire l’art. 609-ter.1 (Molestie sessuali), con il seguente:

«Art. 609-ter.1

(Molestie sessuali)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con minacce, reiterati atti o comportamenti indesiderati, aventi ad oggetto allusioni sessuali, reca a taluno molestia o disturbo violando la dignità della persona, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è aumentata della metà se il fatto è commesso nell’ambito di un rapporto di educazione, istruzione o formazione ovvero nell’ambito di un rapporto di lavoro, di tirocinio o di apprendistato, anche di reclutamento o selezione, con abuso di autorità o di relazioni di ufficio, in modo da rendere intollerabile, degradante o umiliante la prosecuzione del rapporto medesimo.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. La remissione della querela è ammessa solo in sede processuale.»

9.2

Maiorino

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art.9

(Introduzione dell’articolo 609-ter.1 del codice penale in materia di molestie sessuali)

1. Dopo l’articolo 609-ter del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-ter.1 – (Molestie sessuali) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con condotte a connotazione sessuale effettuate in forma verbale o gestuale, anche se verificatesi in un’unica occasione, produce un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico di un soggetto, in modo da cagionare la violazione della dignità della persona, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni.

La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto, commesso con abuso di autorità o di relazioni di ufficio, deriva un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, nonché se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. La querela può essere proposta entro dodici mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.».

9.3

Dal MasModenaCaliendo

Al comma 1, capoverso «Art. 609-ter.1», sostituire il primo comma con il seguente:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con minacce, atti o comportamenti a connotazione sessuale reca grave turbamento, anche in via transitoria, dell’equilibrio psico-fisico di una persona è punito con la pena della reclusione da 6 mesi a 2 anni.»

9.4

BalboniMaffoniDragoMalan

Al comma 1, capoverso “Art. 609-ter.1 (Molestie sessuali)”, sostituire il primo comma con il seguente: « Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con minacce, reiterati atti o comportamenti indesiderati, aventi ad oggetto allusioni sessuali, reca a taluno molestia o disturbo violando la dignità della persona, è punito con la reclusione fino a tre anni.»

9.5

Leone

Al comma 1, capoverso “Art. 609-ter.1″, sostituire il primo comma con il seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con minacce, atti o comportamenti sessualmente espliciti, anche se verificatisi in un’unica occasione, in forma verbale o gestuale, reca a taluno molestie o disturbo è punito con la pena della reclusione da 1 a 3 anni.».

9.6

Lomuti

Al comma 1, capoverso “Art. 609-ter.1″, sostituire il primo comma con il seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con condotte a connotazione sessuale, anche se verificatesi in un’unica occasione, produce un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico di un soggetto, in modo da cagionare la violazione della dignità della persona, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni.».

9.7

PillonPepe

Al comma 1, capoverso «Art. 609-ter.1», primo comma, sostituire la parola “indesiderati” con la seguente: “inaccettabili”.

9.8

PillonPepe

Al comma 1, capoverso «Art. 609-ter.1», primo comma, sopprimere le parole “anche se verificatisi in un’unica occasione, o ripetuti”.

9.9

BalboniMaffoniDragoMalan

Al comma 1, capoverso «Art. 609-ter.(Molestie sessuali)»,sostituire il secondo comma con il seguente: « La pena è aumentata della metà se il fatto è commesso nell’ambito di un rapporto di educazione, istruzione o formazione ovvero nell’ambito di un rapporto di lavoro, di tirocinio o di apprendistato, anche di reclutamento o selezione, con abuso di autorità o di relazioni di ufficio, in modo da rendere intollerabile, degradante o umiliante la prosecuzione del rapporto medesimo.»

9.10

Piarulli

Al comma 1, capoverso «Art. 609-ter., sostituire il secondo comma con il seguente: «La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto, commesso con abuso di autorità o di relazioni di ufficio, deriva un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, nonché se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.».

9.11

PillonPepe

Al comma 1, capoverso «Art. 609-ter.1», secondo comma, sostituire le parole “deriva un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo” con le seguenti: “da cui derivano condotte o atteggiamenti intimidatori, ostili, degradanti, umilianti o offensivi”.

9.12

BalboniMaffoniDragoMalan

Al comma 1, capoverso «Art. 609-ter.1 (Molestie sessuali)», sostituire il terzo comma con il seguente: « Il delitto è punibile a querela della persona offesa. La remissione della querela è ammessa solo in sede processuale.»

9.13

Evangelista

Al comma 1, capoverso «Art. 609-ter.1», sostituire il terzo comma con il seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. La querela può essere proposta entro dodici mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.».

9.14

Dal MasModenaCaliendo

Al comma 1, capoverso «Art. 609-ter.1», al terzo comma sostituire le parole “dodici mesi” con le seguenti: “sei mesi” e le parole “ed è irrevocabile” con le seguenti: “. La rimessione della querela può essere solo processuale.”.

9.15

PillonPepe

Al comma 1, capoverso «Art. 609-ter.1», terzo comma, sostituire la parola “dodici” con la seguente: “sei”.

9.16

PillonPepe

Al comma 1, capoverso «Art. 609-ter.1», terzo comma, sopprimere le parole “ed è irrevocabile”.

9.17

BalboniMaffoniDragoMalan

Al comma 1, capoverso «Art. 609-ter.1 (Molestie sessuali)», sopprimere il quarto comma.

9.18

Dal MasModenaCaliendo

Al comma 1, capoverso «Art. 609-ter.1», sopprimere il quarto comma.

9.19

Gaudiano

Al comma 1, capoverso «Art. 609-ter.1“, sopprimere il quarto comma.

12ª Seduta
Presidenza del Presidente della 7ª Commissione
NENCINI

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE REFERENTE

(2318) Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 27 ottobre.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati 47 emendamenti e 3 ordini del giorno, riferiti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 La seduta termina alle ore 16,25.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2318

G/2318/1/7 e 11

MontevecchiDe LuciaVaninRusso

Le Commissioni riunite 7ª e 11a del Senato,

in sede d’esame del disegno di legge recante “Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo” (A.S. 2318),

premesso che:

l’articolo 1 del provvedimento in esame delega il Governo ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di Fondazioni Lirico-Sinfoniche (FLS);

considerato che:

l’opera lirica, la musica sinfonica e il balletto costituiscono tasselli preziosi del nostro patrimonio immateriale e rappresentano una forma di espressione globalmente riconosciuta come identitaria per la nostra cultura e per la nostra storia;

è necessario ripensare e definire in maniera univoca la natura giuridica delle FLS, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 153 del 2011 che ha ribadito la loro qualificazione in senso pubblicistico, nonché delle richieste che arrivano dal mondo delle stesse FLS;

nel corso delle audizioni che si stanno tenendo nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle Fondazioni lirico-sinfoniche presso la Camera dei deputati,  è emersa una serie di richieste riguardanti le FLS, tra le quali si evidenziano: quella di rendere più efficiente il sistema della governance laddove dimostratosi inefficiente; quella di incrementare le retribuzioni minime per i lavoratori e garantire un migliore sistema di welfare; quella di garantire una definizione triennale dei finanziamenti FUS destinati alle FLS,

impegna il Governo a:

istituire un tavolo tecnico di lavoro al fine di studiare i meccanismi per una ri-pubblicizzazione delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche;

garantire una definizione triennale dei finanziamenti FUS destinati alle Fondazioni lirico-sinfoniche;

valutare l’opportunità di nominare i nuovi sovrintendenti in anticipo rispetto al termine naturale degli uscenti al fine di garantire i migliori standard qualitativi, di programmare meglio le attività di produzione, scritturazione degli artisti e di produzione dei laboratori, nonché al fine di garantire un giusto periodo di affiancamento con il sovrintendente uscente;

promuovere il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per i dipendenti delle Fondazioni lirico-sinfoniche, anche al fine di conferire un assetto più giusto e sicuro per i lavoratori del settore;

ragionando sulla base degli obiettivi e parametri di sviluppo sostenibile di cui all’Agenda 2030, valutare l’opportunità di creare un sistema di rendicontazione delle attività delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche inteso come impatto delle loro attività anche rispetto al contesto sociale, economico e ambientale nel quale esse sono chiamate ad adoperare.

G/2318/2/7 e 11

LaforgiaDe PetrisGrassoErraniBuccarellaRuotolo

Le Commissioni riunite 7a e 11a,

in sede di esame del disegno di legge, n. 2318, collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 126-bis del Regolamento, recante delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo;

premesso che,

l’articolo 2 prevede l’istituzione del registro nazionale dei lavoratori di cui all’articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n.708, operanti nel settore dello spettacolo, articolato in sezioni secondo le categorie professionali ivi previste, anche al fine di riconoscerne e valorizzarne le diverse specificità. Finalità del registro è quella di conferire maggiore identità agli appartenenti alle categorie di lavoratori operanti nel campo dello spettacolo di cui al citato articolo 3;

considerato che

il registro nazionale dovrebbe essere una sorta di database professionale nazionale, i cui criteri di accesso siano corrispondenti ai requisiti minimi di accesso al sostegno economico temporaneo (SET) (quindi legati alle giornate contributive cioè all’effettiva attività professionale) e collegato alle politiche attive impegna il Governo a valutare l’opportunità di offrire nell’ambito delle finalità sopraccitate ulteriori servizi, quali la formazione continua (lifelong learning), uffici territoriali del lavoro specializzati, centri regionali/provinciali della salute convenzionati per lo spettacolo e agevolazioni per la fruizione di beni culturali immateriali e materiali (musei e libri).

G/2318/3/7 e 11

LaforgiaDe PetrisGrassoErraniBuccarellaRuotolo

Le Commissioni riunite 7a e 11a, in sede di esame del disegno di legge, n. 2318, collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 126-bis del Regolamento, recante delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo

premesso che

l’articolo 3, al comma 1, apporta modifiche e integrazioni all’articolo 5 della legge 30 aprile1985, n.163, concernente l’Osservatorio dello spettacolo;

considerato che

l’Osservatorio dovrebbe monitorare e analizzare le dinamiche dell’intero settore dello spettacolo e della produzione culturale, in ambito produttivo, formativo, legislativo, occupazionale e contrattuale. L’Osservatorio da una parte andrebbe a garantire le giuste condizioni di lavoratrici e lavoratori, e dall’altra contribuirebbe a rendere più efficace il sostegno alla produzione,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di collegare strettamente detto Osservatorio al Portale INPS e quindi anche allo Sportello Occasionale, ai centri regionali per formazione legata al SET, ai centri regionali convenzionati per la salute e agli organi di controllo regionali per la salute e la sicurezza, al fine di instaurare una prassi per cui i materiali e i dati raccolti vengano convogliati presso l’Osservatorio per garantirne un monitoraggio.

Art. 01

01.1

I RELATORI

All’articolo, premettere il seguente:

«Art. 01

(Modifiche all’articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175)

1. All’articolo 1, comma 1, della legge 22 novembre 2017, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’alinea le parole da: “e dalla Convenzione Unesco” fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: “, dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005, di cui alla legge 19 febbraio 2007, n. 19, dalla Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, ratificata con legge 1° ottobre 2020, n.133, e tenuto conto della Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249(INI):”;

b) dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

c-bis) promuove e sostiene i lavoratori e i professionisti dello spettacolo nella pluralità delle diverse modalità e forme espressive, anche tenendo conto delle prospettive offerte dalle tecnologie digitali in termini di espressioni culturali;

c-ter) riconosce il ruolo sociale dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura e strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell’arte italiane in Europa e nel mondo;

c-quater) riconosce la flessibilità, la mobilità e la discontinuità quali elementi propri delle professioni dello spettacolo e adegua a tali condizioni le tutele per i lavoratori del settore al fine di renderle effettive;

c-quinquies) riconosce la specificità delle prestazioni di lavoro nel settore dello spettacolo, ancorché rese in un breve intervallo di tempo, in quanto esigono tempi di formazione e preparazione di norma superiori alla durata della singola prestazione o alla successione di prestazioni analoghe;

c-sexies) riconosce la rilevanza dei periodi di preparazione e di prova, che costituiscono ore di lavoro a ogni effetto nella carriera dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo;

c-septies) riconosce le peculiarità del settore dello spettacolo, che comprende le attività aventi ad oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale;

c-octies) promuove e sostiene lo spettacolo in tutte le sue forme quale strumento per preservare e arricchire l’identità culturale e il patrimonio spirituale della società, nonché quali forme universali di espressione e comunicazione.”».

Conseguentemente, all’articolo 1, comma 1, sostituire le parole da «, tenuto conto» sino alla fine del comma, con il seguente periodo: «. Tenuto conto dei principi di cui all’articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175, come modificato dalla presente legge, il Governo esercita la delega secondo i principi e i criteri direttivi di cui all’articolo 2, commi 2, 3 e 4 della legge n. 175 del 2017, esclusa la lettera b), n. 5, del medesimo comma 2, secondo il procedimento e alle condizioni di cui allo stesso articolo 2, commi 5 e 7.».

01.2

SaponaraAlessandriniDe VecchisPizzolPittoniEmanuele Pellegrini

All’articolo, premettere il seguente:

«Art. 01

(Attività del settore dello spettacolo)

1. Il settore dello spettacolo ricomprende le attività che hanno per oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale, che sono il frutto di processi artistici, culturali o creativi.

2. Il settore dello spettacolo ricomprende altresì le attività riguardanti o connesse alle fasi di creazione, progettazione, produzione, realizzazione, messa in scena, allestimento tecnico, distribuzione, diffusione, promozione, divulgazione di opere, prodotti, beni e servizi, frutto o che includono e si avvalgono di processi artistici, culturali e creativi.

3. Sono ricomprese nel settore dello spettacolo le arti performative e dello spettacolo con riferimento, in particolare: alle attività teatrali; alle attività liriche, concertistiche e corali; alle attività musicali popolari contemporanee e alla musica dal vivo; alle attività di danza classica e contemporanea; alle attività circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo di creazione, nonché alle attività di spettacolo viaggiante; alle attività a carattere interdisciplinare e multidisciplinare quali espressioni della pluralità dei linguaggi artistici; ai carnevali storici e alle rievocazioni storiche.

4. Sono altresì ricomprese nel settore dello spettacolo le attività, anche qualora siano compiute nell’ambito di un’organizzazione aziendale, imprenditoriale e industriale, che hanno per oggetto la creazione, la progettazione, la produzione, la realizzazione, l’allestimento tecnico, la distribuzione, la diffusione, la promozione, lo studio e la ricerca, la divulgazione e l’utilizzazione di opere, prodotti, beni e servizi artistici, culturali e creativi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale e dalle modalità, dalle tecnologie, dalle piattaforme tecnologiche, ivi compresi il digitale e la multimedialità, di realizzazione, produzione, diffusione, distribuzione, accesso, fruizione da parte del pubblico, quali, in particolare, il cinema, l’audiovisivo, la musica, l’editoria, i servizi media audio-visivi e radiofonici, i videogiochi, l’insegnamento delle discipline artistiche e delle discipline comunque connesse allo spettacolo e alle arti performative.».

Art. 1

1.1

SaponaraAlessandriniDe VecchisPizzolPittoniEmanuele Pellegrini

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «nove mesi».

1.2

MontevecchiDe LuciaVaninRussoRomanoCastelloneGuidolinMatriscianoRomagnoli

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «qualità artistico-culturale delle attività», inserire le seguenti: «ivi includendo disposizioni attive necessarie al riequilibrio di genere nel settore,»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La gestione del Fondo unico per lo Spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, deve essere finalizzata anche al fine di adottare misure attive per il riequilibrio di genere.».

1.3

I RELATORI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il procedimento di cui all’articolo 2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175, un decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconoscimento delle specificità del lavoro e del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo, indipendentemente dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto e dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti;

b) riconoscimento di una indennità giornaliera, quale elemento distinto e aggiuntivo del compenso o della retribuzione, in caso di obbligo per il lavoratore di assicurare la propria disponibilità su chiamata o di garantire una prestazione esclusiva;

c) previsione di specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro;

d) previsione di tutele specifiche per l’attività preparatoria e strumentale all’evento o all’esibizione artistica.

1-ter. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il procedimento di cui all’articolo 2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175, un decreto legislativo recante disposizioni in materia di equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal vivo, di cui all’articolo 2-bis, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

 a) determinazione di parametri retributivi diretti ad assicurare ai lavoratori autonomi la corresponsione di un equo compenso, proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto, alle caratteristiche e alla complessità della prestazione;

b) obbligo per le Amministrazioni pubbliche di retribuire ogni prestazione di lavoro autonomo nello spettacolo derivante da bandi o procedure selettive.»

Conseguentemente:

1) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «di cui ai commi 1 e 2», con le seguenti: «di cui al presente articolo»;

2) sostituire la rubrica con la seguente:

«Delega al Governo per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo e per il riordino e la revisione degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore nonché per il riconoscimento di nuove tutele in materia di contratti di lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi».

1.4

MontevecchiDe LuciaVaninRussoRomanoCastelloneGuidolinMatriscianoRomagnoli

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis.Con riguardo alle Fondazioni lirico-sinfoniche, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, della legge 22 novembre 2017, n. 175, i decreti di cui al comma 1 sono adottati altresì secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuazione di modelli organizzativi e gestionali basati su princìpi di sostenibilità economica e valorizzazione della qualità delle risorse interne, idonei a garantire la stabilità economico-finanziaria delle fondazioni e vòlti a evitare misure, a danno del personale senza incarichi di gestione, in conseguenza del mancato pareggio di bilancio;

b) previsione di criteri di chiarezza, trasparenza, veridicità, correttezza e uniformità nella redazione dei bilanci al fine di renderli massimamente analizzabili e comprensibili;

c) revisione dei requisiti necessari per il reclutamento del sovrintendente e del direttore artistico attraverso nuove procedure che prevedano in particolare:

1) l’assenza di conflitto di interessi con le funzioni svolte all’interno della Fondazione dal sovrintendente e dal direttore artistico, nonché da tutti i componenti degli organi di gestione delle fondazioni;

2) la previsione di bandi pubblici, anche internazionali, che consentano la consultazione pubblica del curriculum dei partecipanti;

d) stabilizzazione e valorizzazione dei corpi di ballo;

e) istituzione, presso la Direzione generale dello spettacolo dal vivo del Ministero della cultura, di un Registro nazionale dei materiali scenici, per fa­vorire e incoraggiare le coproduzioni artistiche il partenariato culturale attraverso lo scambio e la messa a disposizione del materiale scenico e dei costumi tra i teatri che operano sul territorio nazionale;

f) proseguimento del percorso di risanamento e di stabilizzazione economico-finanziaria e patrimoniale avviato dalle Fondazioni sulla base dell’articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 11, prevedendo misure di salvaguardia a favore della funzione sociale, del valore culturale e dell’impronta pubblicistica delle Fondazioni e, conseguentemente, l’abrogazione dell’articolo 24 del decreto-legge 24 giungo 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.».

1.5

MontevecchiDe LuciaVaninRussoRomanoCastelloneGuidolinMatriscianoRomagnoli

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Con riferimento alle Fondazioni lirico sinfoniche i decreti di cui al comma 1 sono adottati altresì secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ai fini del riparto dei contributi statali la valutazione dell’attività delle Fondazioni lirico-sinfoniche, in base agli elementi quantitativi e qualitativi della produzione offerta e degli interventi di riduzione delle spese, attribuzione al balletto con orchestra realizzato da una fondazione con il proprio corpo di ballo dei medesimi punteggi attribuiti all’opera lirica;

b) attribuzione di una maggiorazione del contributo alle Fondazioni che hanno in organico un corpo di ballo stabile e di un’ulteriore maggiorazione alle Fondazioni che hanno una scuola di ballo stabile, con corsi di formazione pluriennali completi, con rilascio di diploma alla conclusione dell’intero ciclo formativo.».

1.6

I RELATORI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il procedimento di cui all’articolo 2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175, un decreto legislativo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori, delle indennità e degli strumenti di sostegno economico a favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti nel Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), di seguito denominato Fondo. Le tutele sociali stabilite per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e realizzate attraverso indennità economiche, misure e strumenti di sostegno del reddito e ammortizzatori sociali, rispondono al carattere dell’universalità e prevedono l’accesso alle suddette tutele per tutte le lavoratrici e per tutti i lavoratori iscritti nel suddetto Fondo, indipendentemente dalla qualificazione subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro utilizzata dalle parti per la sua realizzazione, ivi compresi i contratti di lavoro intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riconoscimento del carattere discontinuo del lavoro svolto dalle lavoratrici e dai lavoratori iscritti nel Fondo, in virtù dell’organizzazione tipica e ineludibile del lavoro nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative e, conseguentemente, riconoscimento dei tempi di non lavoro quali oggetto delle tutele economiche e previdenziali in quanto costituenti parte integrante dei tempi di lavoro per i quali è percepita una retribuzione imponibile ai fini previdenziali e assistenziali;

b) istituzione di uno specifico strumento di tutela della discontinuità, come definita alla lettera a), per le lavoratrici e per i lavoratori iscritti nel Fondo, che preveda l’erogazione di un’indennità economica per il sostegno dei tempi di non lavoro e alla quale corrisponda l’accreditamento dei contributi utili per il raggiungimento dei requisiti previdenziali necessari ai fini pensionistici stabiliti dalle norme vigenti in materia;

c) determinazione del numero minimo delle giornate di effettivo versamento della contribuzione obbligatoria ai fini previdenziali e assistenziali, svolte nei 12 mesi precedenti alla domanda di accesso alla suddetta indennità, necessarie per l’accesso all’indennità economica stessa e alle relative tutele previdenziali di cui alla lettera b);

d) determinazione degli altri requisiti soggettivi per l’accesso all’indennità e alle relative tutele di cui alla lettera b), con riguardo, in particolare, all’iscrizione esclusiva della lavoratrice o del lavoratore al Fondo e alla produzione di reddito prevalente nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative e indipendentemente dall’entità del reddito realizzato nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative;

e) determinazione dei criteri di calcolo dell’indennità giornaliera, della sua entità massima su base giornaliera e del numero massimo di giornate indennizzabili e oggetto di tutela economica e previdenziale;

f) determinazione degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro, nonché di un contributo di solidarietà a carico dei soli lavoratori e lavoratrici che percepiscono retribuzioni o compensi superiori al massimale contributivo per gli iscritti al Fondo stabilito annualmente ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la sola quota di retribuzioni o compensi eccedente il predetto massimale;

g) determinazione delle risorse finanziarie e delle modalità del loro reperimento e assegnazione al Fondo eventualmente necessarie per assicurare l’accesso da parte delle lavoratrici e dei lavoratori aventi diritto alle tutele economiche e previdenziali di cui alla lettera b) attraverso un regime transitorio fino al pieno regime di tali disposizioni.».

1.7

LaforgiaDe PetrisGrassoErraniBuccarellaRuotolo

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.8

Iannone

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l’istituzione, nell’ambito dell’organizzazione del Ministero della cultura, del Fondo per le Arti Nazionali, riformando il sistema di contribuzione pubblica dello spettacolo dal vivo nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) aggiornamento e definizione dei requisiti di accesso agli strumenti di sostegno fondati su accessibilità e inclusione;

b) revisione del ruolo dei comitati consultivi;

c) promozione del coordinamento con le attività degli strumenti analoghi di natura regionale e locale.

2-ter. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l’istituzione, nell’ambito dell’organizzazione del Ministero della cultura, di specifici organi consultivi, in seno alla Direzione Generale Spettacolo, definiti “Consiglio Generale per le Arti Sceniche” e le “Commissioni Consultive per le Arti Sceniche”. La Consulta per lo spettacolo svolge funzioni di consulenza e verifica in ordine alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore ed in particolare con riferimento alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse statali per il sostegno alle attività dello spettacolo. E’ composta da quattro sezioni, per le arti sceniche, ciascuna competente per musica, danza, prosa, attività circensi e spettacolo viaggiante; è presieduta dal Ministro e composta dai componenti di ciascuna sezione (non più di sette), cioè appartenenti a sindacati ed associazioni di categoria e rappresentanti della Conferenza unificata, nonché dal Direttore Generale. I componenti vengono nominati con decreto del Ministro a seguito di designazione delle associazioni di categoria su invito del Direttore Generale.

2-quater. Le Commissioni consultive di cui al comma 2-ter per lo spettacolo dal vivo (per la musica, per il teatro, per la danza, e per i circhi e lo spettacolo viaggiante) hanno funzione consultiva, possono aumentare o diminuire il contributo in base a percentuali prestabilite, in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative afferenti alle richieste di contributo nei settori di rispettiva competenza. Le Commissioni con il parere non escludere istanze dai contributi. I componenti di ogni commissione sono sette scelti tra esperti, operatori, docenti universitari, critici e personaggi di chiara fama altamente qualificati nelle materie di competenza. I suoi componenti sono cinque, nominati dal Ministro per la cultura, uno dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e uno dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.»

1.9

Iannone

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l’istituzione, nell’ambito dell’organizzazione del Ministero della cultura, tra gli uffici dirigenziali generali centrali di cui all’articolo 12 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, della Direzione generale Musica.

2-ter. La direzione generale svolge funzioni in materia di interventi finanziari per il sostegno e promozione delle attività musicali e liriche e di interventi finanziari e gestione delle agevolazioni fiscali per le attività di produzione e distribuzione delle opere musicali, definendo i criteri e modalità per la concessione dei contributi alle attività musicali. La direzione generale svolge altresì funzioni di vigilanza e sostegno alle fondazioni lirico-sinfoniche, esprimendo pareri in materia di diritto d’autore e vigilanza sulla Società Italiana Autori ed editori (SIAE).»

Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: “e per l’istituzione della Direzione generale Musica nell’ambito dell’organizzazione del Ministero della cultura“.

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: “1 e 2” con le seguenti: “1, 2 e 2-bis“.

1.10

Iannone

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per garantire che, nell’ambito della normativa sulle Fondazioni Lirico-Sinfoniche, sia istituito un Osservatorio sulla gestione dei finanziamenti.
2-ter. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per garantire che, nell’ambito della normativa sulle Fondazioni Lirico-Sinfoniche, nella pianta organica siano presenti quattro complessi artistici: Orchestra, Coro, Ballo e Tecnici, pena la decadenza dello status.».

1.11

Iannone

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per garantire l’istituzione del “Consorzio Lirico”, ente pubblico economico a base associativa, tra i tre maggiori teatri calabresi (Teatro Rendano di Cosenza, Fondazione Politeama di Catanzaro, Teatro Cilea di Reggio Calabria). Il Consorzio è retto da un proprio Statuto, la cui azione è informata ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nel rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio, così come disposto dai Teatri che ne fanno parte.».

1.12

Iannone

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per garantire l’istituzione del “Fondo per la ristrutturazione, messa a norma e innovazione tecnologica delle sale teatrali” per la realizzazione di un programma straordinario ed urgente di messa a norma, innovazione tecnologica, restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale delle strutture di proprietà degli enti locali adibiti ad attività teatrali e di spettacolo.».

1.13

Iannone

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per garantire l’istituzione dell’Accademia Italiana di Equitazione al fine di tutelare la conservazione e il tramandamento delle tradizioni specifiche; l’addestramento degli equini secondo gli insegnamenti caprilliani, con una forte visione etologica atta a promulgare il rispetto del cavallo secondo le più recenti teorie; la formazione dei cavalieri secondo i canoni caprilliani; la valorizzazione del turismo legato allo spettacolo equestre. L’Accademia avrà la forma giuridica di Fondazione composta da rappresentanti dell’esercito italiano, federazioni sportive relative, e associazioni d’arte equestre.».

1.14

Iannone

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per garantire, nell’ambito della struttura del Ministero della cultura, l’istituzione di uno specifico registro delle aree comunali e demaniali attrezzate e disponibili per le installazioni delle attività dei circhi equestri, dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento ai sensi dell’articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 33. Tali aree devono essere ubicate almeno nella prima cintura dei centri cittadini. L’elenco delle aree disponibili per le installazioni delle attività, delle abitazioni mobili e dei carriaggi deve essere aggiornato almeno una volta all’anno.».

1.15

Iannone

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per garantire l’introduzione della detrazione del consumo culturale nell’ambito del sistema fiscale nazionale.».

1.0.1

VerducciLausMarilotti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Tutela e indennità di malattia)

1. I lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS), indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro, sono assicurati per gli eventi di malattia che determinano incapacità lavorativa temporanea.

2. I lavoratori iscritti al FPLS hanno diritto alla percezione dell’indennità di malattia che è loro riconosciuta con i requisiti, i criteri e le modalità stabiliti per gli impiegati del settore terziario e dei servizi.

3. L’indennità di malattia spetta per tutte le giornate coperte da idonea certificazione a partire dal giorno in cui si verifica l’evento morboso e per un massimo di centottanta giorni nell’anno solare, purché l’evento morboso abbia inizio entro sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato o dalla sospensione, interruzione o scadenza del rapporto di lavoro per i lavoratori autonomi o a tempo determinato.

4. Per l’attuazione di quanto stabilito dal presente articolo, a decorrere dal 1° settembre 2021 è dovuto un contributo dell’1,28 per cento per i lavoratori subordinati e autonomi, indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro, iscritti al FPLS.

5. Gli articoli 7 e 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, sono abrogati.

6. All’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, il sesto comma è sostituito dal seguente: “L’Istituto nazionale della previdenza sociale provvede direttamente al pagamento agli aventi diritto delle prestazioni di malattia e maternità per i lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati; per i lavoratori assunti a tempo determinato per i lavori stagionali, nonché per i lavoratori autonomi e subordinati a tempo determinato iscritti alla gestione speciale del Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; per gli addetti ai servizi domestici e familiari; per i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di Cassa integrazione guadagni.”.

7. All’articolo 66 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 1 è abrogato.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

1.0.2

VerducciLausMarilotti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)

1. I lavoratori e i professionisti del settore creativo e delle arti performative iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS), indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro, sono assicurati presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Al settore creativo e delle arti performative si applicano le norme stabilite in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, per la gestione del terziario, nonché le tariffe previste per la gestione del terziario dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 febbraio 2019, recante nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni «Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività» e relative modalità di applicazione.

2. Per i lavoratori e i professionisti iscritti al FPLS, gli obblighi relativi alla denuncia di iscrizione o di esercizio presso l’INAIL sono esauriti unitamente alla certificazione di cui agli articoli 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposita convenzione tra l’INPS e l’INAIL sono stabilite le modalità ed i termini relativi:

a) alla redazione delle denunce di iscrizione o esercizio di cui al comma 2 per quanto attiene ai dati e alle informazioni integrative relative all’assicurazione INAIL;

b) alla trasmissione e alla condivisione dei dati e delle informazioni tra INPS e INAIL;

c) all’esazione dei premi di assicurazione dovuti per i lavoratori subordinati e autonomi iscritti al FPLS;

d) alle modalità e ai termini delle denunce degli eventi di infortunio e di malattia professionale, nonché alle relative istruttorie amministrative e medico-legali;

e) all’erogazione delle prestazioni economiche per gli infortuni sul lavoro e la malattia professionale.

4. All’articolo 66 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i commi 4 e 5 sono abrogati.»

1.0.3

SaponaraAlessandriniDe VecchisPizzolPittoniEmanuele Pellegrini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)

1. I lavoratori iscritti al FPLS, indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro, sono assicurati presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Al settore artistico e creativo si applicano le norme stabilite in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, per la gestione del terziario, nonché le tariffe previste per la gestione del terziario dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 febbraio 2019, recante nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni «Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività» e relative modalità di applicazione.

2. Per i lavoratori iscritti al FPLS, gli obblighi relativi alla denuncia di iscrizione o di esercizio presso l’INAIL sono esauriti unitamente alla certificazione di cui agli articoli 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposita convenzione tra l’INPS e l’INAIL sono stabilite le modalità ed i termini relativi:

a) alla redazione delle denunce di iscrizione o esercizio di cui al comma 2 per quanto attiene ai dati e alle informazioni integrative relative all’assicurazione INAIL;

b) alla trasmissione e alla condivisione dei dati e delle informazioni tra INPS e INAIL;

c) all’esazione dei premi di assicurazione dovuti per i lavoratori subordinati e autonomi iscritti al FPLS;

d) alle modalità e ai termini delle denunce degli eventi di infortunio e di malattia professionale, nonché alle relative istruttorie amministrative e medico-legali;

e) all’erogazione delle prestazioni economiche per gli infortuni sul lavoro e la malattia professionale.».

1.0.4

VerducciSaponaraLausMarilotti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Tutela ed indennità di maternità e congedi parentali)

1. Al comma 6 dell’articolo 66 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, capoverso “59-bis“, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il trattamento economico e normativo e il calcolo dell’indennità spettante ai lavoratori subordinati e autonomi iscritti al FPLS sono regolati dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e si applicano le norme ivi previste in relazione alle diverse tipologie dei contratti di lavoro. Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente ai sensi degli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si applicano le norme sull’indennità stabilite per le lavoratrici e i lavoratori subordinati a tempo determinato.

2. Per l’attuazione di quanto stabilito dal presente articolo, a decorrere dal 1° settembre 2021, il contributo dello 0,46 per cento stabilito dall’articolo 79, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è dovuto anche per i lavoratori autonomi iscritti al FPLS.”

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

1.0.5

SaponaraVerducciAlessandriniDe VecchisPizzolPittoniEmanuele Pellegrini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Tutela e sostegno alla genitorialità)

1. I lavoratori iscritti al FPLS, indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro, sono tutelati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

2. Il trattamento economico e normativo e il calcolo dell’indennità spettante ai lavoratori subordinati e autonomi iscritti al FPLS sono regolati dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e si applicano le norme ivi previste in relazione alle diverse tipologie dei contratti di lavoro. Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente ai sensi degli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si applicano le norme sull’indennità stabilite per le lavoratrici e i lavoratori subordinati a tempo determinato.

3. Per l’attuazione di quanto stabilito dal presente articolo, a decorrere dal sessantesimo giorno dall’entrata in vigore della presente legge, il contributo dello 0,46 per cento stabilito dall’articolo 79, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è dovuto anche per i lavoratori autonomi iscritti al FPLS.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

1.0.6

SaponaraAlessandriniDe VecchisPizzolPittoniEmanuele Pellegrini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Tutela e sostegno alla genitorialità)

1. I lavoratori iscritti al FPLS, indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro, sono tutelati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

2. Il trattamento economico e normativo e il calcolo dell’indennità spettante ai lavoratori subordinati e autonomi iscritti al FPLS sono regolati dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e si applicano le norme ivi previste in relazione alle diverse tipologie dei contratti di lavoro. Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente ai sensi degli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si applicano le norme sull’indennità stabilite per le lavoratrici e i lavoratori subordinati a tempo determinato.

3. Per l’attuazione di quanto stabilito dal presente articolo, a decorrere dal sessantesimo giorno dall’entrata in vigore della presente legge, il contributo dello 0,46 per cento stabilito dall’articolo 79, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è dovuto anche per i lavoratori autonomi iscritti al FPLS.».

1.0.7

VerducciLausMarilotti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182)

1. L’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 – (Soggetti assicurati al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo presso l’INPS) –

 1. Nell’ambito delle categorie di cui all’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, ai fini dell’individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni, i lavoratori sono distinti in due gruppi, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro e individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a seconda che:

a) prestino con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con contratto di lavoro intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o con contratto di lavoro autonomo attività creativa, artistica, tecnica, amministrativa, gestionale direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di opere, prodotti, beni e servizi nel settore creativo e delle arti performative;

b) prestino le medesime attività di cui alla lettera a) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.»

1.0.8

MontevecchiDe LuciaVaninRussoRomanoCastelloneGuidolinMatriscianoRomagnoli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Riconoscimento dei Live club)

1. Al fine di valorizzare la funzione sociale della musica originale e degli spazi in cui questa forma d’arte performativa si esprime, i decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, dettano disposizioni per il riconoscimento dei ‘Live Club’ quale luogo o spazio che opera nel proprio territorio in modo prevalente per la promozione e diffusione di produzioni musicali contemporanee, vocali o strumentali, dal vivo, indipendentemente dalla modalità di rappresentazione degli spettacoli e fruizione del pubblico e dalla natura giuridica del soggetto che lo gestisce.

2. All’interno del Registro di cui all’articolo 2, è istituita una sezione per la categoria ‘Live Club’.».

1.0.9

RussoDe PetrisMontevecchiDe Lucia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modificazioni alla legge 22 novembre 2017, n. 175)

1. Alla lettera h) del comma 4 dell’articolo 2 della legge 22 novembre 2017, n. 175, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “fino alla loro completa eliminazione che dovrà avvenire, in ogni caso, entro dicembre 2024”.».

Conseguentemente, all’articolo 1, comma 1, dopo le parole: «della medesima legge n. 175 del 2017», inserire le seguenti: «, come modificata ai sensi dell’articolo 1-bis,».

Art. 2

2.1

Sbrollini

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nel registro di cui all’articolo 2, comma 1, sono inclusi fotomodelli e indossatori, di cui l’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, così come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 15 marzo 2005, solo ed esclusivamente qualora essi partecipino ad eventi con un effettivo carattere di spettacolarità prestando attività artistica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione dello spettacolo.».

2.2

LaforgiaDe PetrisGrassoErraniBuccarellaRuotolo

Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4- bis. Al registro di cui al comma 1 possono attingere le istituzioni scolastiche pubbliche al fine di individuare professionisti che possano supportare la realizzazione di attività extracurriculare deliberate di competenti organi collegiali e inserite nell’ambito del Piano Triennale dell’offerta formativa di cui all’articolo 3 del Decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.».

2.0.1

I Relatori

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo)

1. È riconosciuta e disciplinata la professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo, quale attività di rappresentanza di artisti e di produzione di spettacoli.

2. L’agente, sulla base di un contratto scritto di procura con firma autenticata, rappresenta gli artisti, gli esecutori e gli interpreti, nei confronti di terzi, allo scopo di:

a) promuovere, trattare e definire i programmi delle prestazioni, i luoghi, le date e le clausole contrattuali;

b) sottoscrivere i contratti che regolano le prestazioni in nome e per conto dell’artista in base a un mandato espresso;

c) prestare consulenza ai propri mandanti per gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione artistica;

d) ricevere le comunicazioni che riguardano le prestazioni artistiche dei propri mandanti e provvedere a quanto necessario alla gestione degli affari inerenti all’attività professionale dell’artista;

e) organizzare la programmazione e la distribuzione di eventi nell’interesse dell’artista.

3. L’attività di agente è incompatibile con quella di direttore, direttore artistico, sovrintendente o consulente artistico, anche a titolo gratuito, di un ente destinatario di finanziamenti pubblici superiori a euro 100.000.

4. È istituito presso il Ministero della cultura il registro nazionale degli agenti o rappresentanti per lo spettacolo dal vivo. Si applica l’articolo 2, commi 2 e 3.»

2.0.2

SaponaraAlessandriniDe VecchisPizzolPittoniEmanuele Pellegrini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Registro degli agenti e dei rappresentanti per lo spettacolo dal vivo)

1. È istituito, presso il Ministero della cultura, il Registro degli agenti e dei rappresentanti per lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato «Registro degli agenti».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti che intendono intraprendere la professione di cui al comma 1, sono tenuti a iscriversi al Registro degli agenti. Per l’iscrizione al Registro degli agenti è necessario:

a) essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione europea, ovvero essere residenti in un Paese dell’Unione europea;

b) godere del pieno esercizio dei diritti civili;

c) avere domicilio fiscale nel territorio italiano.

3. I cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato terzo possono ottenere l’iscrizione al Registro degli agenti attraverso un attestato rilasciato dall’autorità competente dello Stato di appartenenza che attesta l’esercizio dell’attività di agente per almeno due anni consecutivi nei dieci anni precedenti all’iscrizione. I richiedenti l’iscrizione devono comunque disporre di una posizione fiscale aperta in Italia.

4. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni professionali dei lavoratori e degli operatori del settore, sono stabiliti i requisiti e definite le modalità per l’iscrizione nel registro di cui al comma 1.

5. I contratti artistici stipulati, in data successiva al 1° gennaio 2022, dalle istituzioni lirico-concertistiche destinatarie di finanziamenti pubblici con soggetti non iscritti al Registro degli agenti sono nulli.

6. La cancellazione dal Registro degli agenti avviene per cessata attività lavorativa nel campo artistico, pensionamento, rinuncia, inattività o decesso.

7. Il Registro degli agenti è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero della cultura.».

2.0.3

RufaAlessandriniSaponaraDe VecchisPizzolFregolentPittoniEmanuele Pellegrini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interpretazione autentica dell’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708)

1. L’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, così come integrato e ridefinito dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005, adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708 del 1947, si interpreta nel senso che gli indossatori e i fotomodelli devono considerarsi inclusi nella categoria A solo ed esclusivamente qualora partecipino ad eventi con un effettivo carattere di spettacolarità e prestino attività artistica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione dello spettacolo.».

Art. 3

3.1

I RELATORI

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 3

(Osservatorio dello spettacolo)

1. Al fine di promuovere le iniziative nel settore dello spettacolo, anche mediante la disponibilità di informazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza, completezza e affidabilità, presso il Ministero della cultura, è istituito l’Osservatorio dello spettacolo.

2. L’Osservatorio raccoglie e pubblica nel proprio sito istituzionale:

a) i dati aggiornati e le notizie relativi all’andamento delle attività di spettacolo, nelle sue diverse forme, in Italia e all’estero;

b) gli elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Italia, compresa quella delle regioni e degli enti locali, e all’estero, destinata al sostegno e alla incentivazione dello spettacolo;

c) informazioni relative alla normativa in materia di condizioni di lavoro, mobilità, disoccupazione, previdenza e assistenza, anche sanitaria, per i lavoratori e i professionisti dello spettacolo, nonché informazioni sui datori di lavoro o i prestatori di servizi che assumono i lavoratori e i professionisti del settore;

d) informazioni concernenti le procedure per l’organizzazione e lo svolgimento degli spettacoli, in Italia e all’estero.

3. L’Osservatorio elabora documenti di raccolta e analisi dei dati e delle informazioni di cui al comma 2, che consentono di individuare le linee di tendenza dello spettacolo nel suo complesso e dei singoli settori nei mercati nazionali e internazionali. Promuove il coordinamento con le attività degli osservatori istituiti dalle Regioni con finalità analoghe, anche al fine di favorire l’integrazione di studi, ricerche e iniziative scientifiche in tema di promozione nel settore dello spettacolo.

4. L’Osservatorio provvede alla realizzazione del Sistema informativo nazionale dello spettacolo, al quale concorrono tutti i sistemi informativi esistenti, aventi carattere di affidabilità, tracciabilità e continuità delle fonti di dati.

5. Presso l’Osservatorio è istituita una Commissione tecnica che provvede alla tenuta del registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo.

6. La composizione e le modalità di funzionamento dell’Osservatorio sono definite con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro quaranta giorni dalla trasmissione degli schemi di decreto, trascorsi i quali i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Con i medesimi decreti sono stabilite le modalità di raccolta e pubblicazione delle informazioni di cui al comma 2, di tenuta del registro di cui all’articolo 2, le modalità operative di realizzazione, gestione e funzionamento del Sistema informativo nazionale dello spettacolo, nonché la composizione e le modalità di funzionamento, senza oneri per la finanza pubblica, della Commissione tecnica di cui al comma 5.

7. L’Osservatorio può avvalersi di esperti nel numero massimo di dieci per ciascun anno e stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati. Può stipulare convenzioni con le Università, ai fini dello svolgimento di tirocini formativi curriculari rivolti a studenti iscritti a corsi di laurea o post-laurea.

8. Le spese per lo svolgimento dei compiti dell’Osservatorio, nonché per gli incarichi agli esperti e le collaborazioni di cui al comma 7, sono a carico del Fondo di cui all’articolo 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163.

9. È abrogato l’articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163.».

Conseguentemente, all’articolo 2, comma 3, dopo la parola «registro» inserire le seguenti: «, tenuto presso l’Osservatorio dello spettacolo di cui all’articolo 3,».

3.2

LaforgiaDe PetrisGrassoErraniBuccarellaRuotolo

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente: «b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

“L’osservatorio può stipulare convenzioni con le università e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale, al fine di ospitare tirocini formativi curriculari rivolti a studenti iscritti a corsi di laurea o post-laurea e ai percorsi di studio di cui al DPR n. 212 del 2005. Gli studenti non devono in alcun modo sostituire posizioni professionali.”».

3.0.1

MontevecchiDe LuciaVaninRussoRomanoCastelloneGuidolinMatriscianoRomagnoli

Dopo l’articolo, inserire i seguenti: 

«Art. 3-bis

(Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo)

1. Al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all’azione conoscitiva del settore dello spettacolo dal vivo e di supporto pubblico alle relative attività, è istituito il Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo, di seguito denominato «Sistema nazionale», del quale fanno parte l’Osservatorio dello spettacolo, di cui all’articolo 3, e gli osservatori regionali dello spettacolo di cui all’articolo 3-ter.

2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di coordinamento e di indirizzo dell’Osservatorio dello spettacolo nell’ambito del Sistema nazionale. Con il medesimo decreto sono stabilite:

a) le modalità operative per lo svolgimento di attività a supporto degli osservatori regionali o in collaborazione con essi, nel territorio di rispettiva competenza;

b) le modalità, gli strumenti e i criteri per il monitoraggio delle attività dello spettacolo, nonché per la raccolta, la valutazione e l’analisi dei relativi dati, anche a supporto delle attività di programmazione, monitoraggio e valutazione degli interventi;

c) le modalità operative di realizzazione e funzionamento del Sistema nazionale.

3. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministero della Cultura, tramite l’Osservatorio dello spettacolo, previo parere del Consiglio superiore dello spettacolo, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Camere e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente dal Sistema nazionale.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, si provvede con le risorse umane strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Art. 3-ter

(Osservatori regionali dello spettacolo)

1. Nell’ambito delle competenze istituzionali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le regioni, secondo i princìpi di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, concorrono all’attuazione dei princìpi generali di cui all’articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175, quali principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione. In particolare, le Regioni, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

a) promuovono l’istituzione di osservatori regionali dello spettacolo per la condivisione e lo scambio di dati e di informazioni sulle attività dello spettacolo dal vivo;

b) verificano, anche attraverso gli osservatori regionali dello spettacolo, l’efficacia dell’intervento pubblico nel territorio rispetto ai risultati conseguiti, anche attraverso attività di monitoraggio e valutazione, in collaborazione con l’osservatorio dello spettacolo;

c) promuovono e sostengono, attraverso gli osservatori regionali dello spettacolo, anche con la partecipazione delle province, delle città metropolitane e dei comuni, direttamente o in concorso con lo Stato, le attività dello spettacolo dal vivo.».

Art. 4

4.1

MontevecchiDe LuciaVaninRussoRomanoCastelloneGuidolinMatriscianoRomagnoli

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Tra i servizi di informazione e comunicazione di cui al comma 1, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), tramite il proprio portale, attiva, in forma telematica, il servizio denominato Sportello unico per lo spettacolo occasionale, al fine di garantire la tutela contributiva dei lavoratori dello spettacolo e di semplificare l’accesso al certificato di agibilità da parte dei soggetti, enti pubblici o privati, imprese, persone fisiche o associazioni, che non hanno come scopo istituzionale, sociale o quale attività principale la produzione, l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o attività pedagogica collegata al mondo dello spettacolo e che intendono avvalersi delle prestazioni di lavoratori appartenenti al gruppo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182. ».

4.0.1

I RELATORI

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 4-bis

(Istituzione del Tavolo permanente per il settore dello spettacolo)

1. È istituito presso il Ministero della cultura il Tavolo permanente per lo spettacolo, con lo scopo di favorire un dialogo fra gli operatori, per individuare e risolvere le evenienze critiche del settore, anche in riferimento alle condizioni discontinue di lavoro e alle iniziative di sostegno connesse agli effetti economici della pandemia da COVID-19.

2. Il Tavolo persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:

a) l’elaborazione di proposte riguardanti i contratti di lavoro;

b) il monitoraggio dell’attuazione delle disposizioni previdenziali e assicurative dei lavoratori del settore dello spettacolo, anche al fine di elaborare proposte normative che tengano conto delle peculiarità delle prestazioni;

c) il monitoraggio e l’elaborazione di proposte per il riconoscimento delle nuove professioni connesse al settore dello spettacolo.

3. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate la composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo. Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, indennità, rimborsi di spese o gettoni di presenza comunque denominati.

4. Il Tavolo è presieduto dal Ministro della cultura o da un suo delegato ed è composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della cultura, nominati dai rispettivi Ministri, da rappresentanti dell’INPS e da rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

4.0.2

I Relatori

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali)

1. All’articolo 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, le parole: “euro 100”, sono sostituite dalle seguenti: “euro 120”.».

4.0.3

SaponaraAlessandriniDe VecchisPizzolPittoniEmanuele Pellegrini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Contratti di lavoro nel settore dello spettacolo)

1. Nel settore dello spettacolo il contratto di lavoro tra una persona fisica, giuridica o altro ente e gli artisti o gli altri lavoratori appartenenti al medesimo settore artistico e creativo può essere qualificato come subordinato o come autonomo. Nel settore dello spettacolo la discontinuità della prestazione lavorativa, che comporta la possibilità di apporre un termine nel contratto di lavoro, non costituisce un elemento di atipicità del contratto di lavoro medesimo, bensì è riconosciuta come una delle condizioni distintive dello svolgimento e della realizzazione della prestazione richiesta al lavoratore. I tempi di non lavoro dei lavoratori del settore dello spettacolo sono pertanto oggetto di specifica tutela previdenziale e sociale ai sensi della presente legge. Ai contratti di lavoro intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nel settore dello spettacolo con gli artisti e i lavoratori del settore, come individuati dalla presente legge, non si applica la disciplina di cui agli articoli 19, 21, 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015.

2. Indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro concordata dalle parti e dal grado di autonomia ascritto all’artista o al lavoratore per lo svolgimento delle proprie attività o compiti, nel settore  dello spettacolo il contratto di lavoro è comunque subordinato, applicandosi pertanto la relativa disciplina, quando la prestazione si svolge o si realizza con la sua partecipazione o integrazione nell’ambito di un sistema organizzato, interdipendente, vincolante del lavoro creativo, artistico, tecnico, amministrativo, gestionale, prestato dal lavoratore per il fine di realizzare opere, prodotti, beni, servizi, nonché le altre attività previste dall’articolo 1.

3. Il contratto di lavoro stipulato dalle parti è qualificato come autonomo quando la prestazione creativa, artistica, tecnica, amministrativa, gestionale del lavoratore, nel settore dello spettacolo, si svolge o si compie senza i vincoli di partecipazione o di integrazione del lavoratore stesso in un sistema interdipendente e vincolante del lavoro organizzato da parte di soggetti terzi con le modalità e nei termini previsti dal comma 2.

4. Il contratto di lavoro nel settore dello spettacolo ha in ogni caso forma scritta.

5. Il contratto di lavoro stipulato dalle parti deve sempre contenere indicazioni esplicite sui seguenti elementi:

a) qualificazione subordinata o autonoma del contratto di lavoro stipulato dalle parti, ai sensi di quanto stabilito in materia dalla presente legge;

b) oggetto o contenuto della prestazione artistica o lavorativa;

c) tempi e modalità dello svolgimento o della realizzazione dei compiti, delle mansioni, delle funzioni, delle professionalità o della prestazione d’opera richieste al lavoratore;

d) compenso o retribuzione spettanti per i compiti, le mansioni, le funzioni o le professionalità richieste al lavoratore, nonché i tempi di pagamento;

e) salvo il caso di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’indicazione della durata del contratto di lavoro. La durata del rapporto di lavoro indicata nel contratto ricomprende sempre le giornate che il lavoratore deve dedicare alla preparazione e alle prove;

f) la regolazione dell’orario di lavoro straordinario, sia per quanto riguarda le modalità del suo eventuale svolgimento che per quanto attiene all’indennità economica spettante al lavoratore per lavoro straordinario.

6. Restano ferme le discipline dettate dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale dei settori di riferimento, per quanto di ulteriore e di più favorevole sia da esse stabilito in riferimento a quanto disposto dal comma 5.

7. Le retribuzioni o i compensi concordati dalle parti nei contratti di lavoro da esse sottoscritti non possono in ogni caso essere inferiori ai minimi tabellari di retribuzione stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale di riferimento del settore dello spettacolo in ragione dello svolgimento dei corrispondenti compiti, mansioni, funzioni o professionalità assegnati o richiesti al lavoratore.».

4.0.4

SaponaraAlessandriniDe VecchisPizzolPittoniEmanuele Pellegrini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Prestazioni occasionali di lavoro nel settore artistico e creativo)

1. Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore, persona fisica o altro soggetto giuridico, comunque non nell’esercizio principale professionale o d’impresa, nel settore dello spettacolo, con modalità semplificate, acquisisce prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità e importo entro i limiti, le modalità e alle condizioni di cui al presente articolo.

2. Per prestazioni di lavoro occasionali si intendono le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 2.500 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 2.500 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro e a un numero massimo di cinque prestazioni.

3. Il prestatore ha diritto all’assicurazione Invalidità vecchiaia superstiti (IVS), con iscrizione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) e all’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sul suo stato di disoccupazione. Gli oneri contributivi sono posti interamente a carico dell’utilizzatore.

4. Ai prestatori di età inferiore a 18 anni e ai prestatori fino a 25 anni, se studenti, si applica la riduzione del 50 per cento degli oneri contributivi dovuti al FPLS per l’assicurazione IVS.

5. In ogni caso i compensi pattuiti in forma oraria o giornaliera non possono essere inferiori al minimale contributivo stabilito annualmente dall’INPS ai sensi della legislazione vigente.

6. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, come definiti dalla presente legge.

7. In caso di superamento da parte di un utilizzatore dei limiti di cui al comma 2, lettera c), il relativo rapporto di collaborazione occasionale si trasforma in un contratto di lavoro subordinato o autonomo, secondo i criteri di individuazione stabiliti in materia dalla presente legge.

8. Le procedure da osservare dai prestatori e dagli utilizzatori per le comunicazioni relative all’attivazione dei contratti di prestazione occasionale da inviare all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l’accesso alle relative prestazioni sono quelle stabilite dai commi 9, 12, 15, 17, 18 e 19 dell’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

9. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 188 è abrogato.».

4.0.5

SaponaraAlessandriniDe VecchisPizzolPittoniEmanuele Pellegrini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Tutele previdenziali e obblighi contributivi)

1. L’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. – (Soggetti assicurati al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo presso l’INPS) – 1. Nell’ambito delle categorie per le quali viga l’obbligo di iscrizione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo presso l’INPS, ai fini dell’individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni, i lavoratori sono distinti in due gruppi, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro e individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a seconda che:

a) prestino con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con contratto di lavoro intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o con contratto di lavoro autonomo attività creativa, artistica, tecnica, amministrativa, gestionale direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di opere, prodotti, beni e servizi nel settore artistico e creativo;

b) prestino le medesime attività di cui alla lettera a) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. Per i lavoratori di cui al comma 1 il requisito dell’annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni si considera soddisfatto con riferimento a:

a) 70 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera a) del comma 1;

b) 312 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera b) del comma 1.

3. Per i lavoratori di cui alla lettera a) del comma 2, il numero di giornate accreditabili è calcolato considerando come base di calcolo il doppio del minimale contributivo, determinato annualmente dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi della normativa vigente, per ogni giornata di lavoro effettivo che dà luogo alla corrispondente copertura previdenziale. Le retribuzioni eccedenti il doppio del minimale giornaliero corrispondono a un numero di giornate di contribuzione figurativa accreditabili nel Fondo, comunque entro il limite massimo di sei giornate di contribuzione figurativa per ciascuna prestazione di riferimento.

4. Per la determinazione del numero complessivo di giornate accreditate, per l’acquisizione del diritto alle prestazioni, nel caso di passaggio fra i diversi gruppi, quelle relative al gruppo di provenienza sono riproporzionate in base al rapporto esistente tra i rispettivi requisiti di annualità di contribuzione previsti per il diritto alle prestazioni.

5. Ai fini del diritto alle prestazioni e dell’individuazione dell’età pensionabile, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria, “tra quelle soggette all’obbligo di iscrizione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo presso l’INPS” , nella quale hanno acquisito maggiore anzianità contributiva. Il medesimo criterio si applica anche ai fini della ripartizione di cui al comma 1.

6. L’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, è abrogato.».

2. Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si provvede altresì ad aggiornare, ad adeguare e a ridefinire sia le categorie sia i gruppi dei lavoratori obbligatoriamente assicurati al FPLS, in base all’ambito di applicazione oggettivo e soggettivo delle norme di assicurazione e di tutela dei lavoratori e dei professionisti del settore artistico e creativo.

3. In fase di prima attuazione dell’articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per gli eventuali nuovi o maggiori oneri ricadenti sulla gestione speciale del FPLS, l’INPS è autorizzato ad utilizzare le risorse risultanti dall’avanzo patrimoniale della medesima gestione speciale come risultante al 31 dicembre 2019.».

4.0.6

SaponaraAlessandriniDe VecchisPizzolPittoniEmanuele Pellegrini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Tutele previdenziali e sociali)

1. Gli artisti e i lavoratori del settore dello spettacolo sono iscritti alla gestione speciale del FPLS dell’INPS, indipendentemente dall’attività economica svolta dal datore di lavoro o committente.

2. L’iscrizione e l’assicurazione degli artisti e dei lavoratori del settore dello spettacolo nel FPLS sono determinati dallo svolgimento di una delle attività previste dalla presente legge, indipendentemente dalla qualificazione subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro. L’iscrizione degli artisti e dei lavoratori al FPLS comporta per gli iscritti la titolarità di un’unica posizione previdenziale e assicurativa.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le categorie dei lavoratori e dei professionisti del settore dello spettacolo obbligatoriamente iscritti al FPLS ed è fissato il termine di decorrenza del suddetto obbligo per le categorie per le quali esso non viga già alla data di emanazione del medesimo decreto. Sono in ogni caso escluse dall’ambito del decreto le attività lavorative già assoggettate, alla suddetta data, ad altre forme pensionistiche obbligatorie. Il decreto è adottato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nonché previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

4. Con successivi decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono aggiornate le categorie dei lavoratori e dei professionisti del settore dello spettacolo obbligatoriamente iscritti al FPLS.

5. Le tutele previdenziali e le assicurazioni sociali sono garantite a tutti i lavoratori e i professionisti iscritti al FPLS indipendentemente dalla qualificazione subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro, in virtù e per effetto degli obblighi relativi alle contribuzioni dovute ai fini previdenziali e assicurativi come stabiliti dalla presente legge.

6. Ai fini della contribuzione e delle prestazioni previdenziali e assistenziali ai lavoratori subordinati e autonomi iscritti nel FPLS si applicano le norme previste in materia di minimali e massimali contributivi secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, dall’articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dall’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

7. All’articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, i commi 15 e 16 sono abrogati.».

4.0.8

SaponaraAlessandriniDe VecchisPizzolPittoniEmanuele Pellegrini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

 (Tutela per disoccupazione involontaria dei lavoratori)

1. I lavoratori subordinati iscritti al FPLS, indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro, sono assicurati per la disoccupazione involontaria ed accedono alle tutele stabilite dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che disciplina la nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) secondo i requisiti, i criteri e le modalità ivi stabilite.

2. Il comma 2 dell’articolo 9 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è sostituito dal seguente: «2. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all’articolo 10, a condizione che comunichi all’INPS, entro trenta giorni dall’inizio dell’attività, il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l’utilizzatore siano diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività, ad eccezione dei contratti di lavoro stipulati con i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5».

3. L’indennità NASpI non è in ogni caso cumulabile con l’indennità di discontinuità.».

4.0.9

SaponaraAlessandriniDe VecchisPizzolPittoniEmanuele Pellegrini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Certificato di agibilità per i lavoratori autonomi iscritti al FPLS)

1. I lavoratori autonomi iscritti al FPLS hanno facoltà di richiedere autonomamente il certificato di agibilità di cui agli articoli 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e di procedere direttamente al pagamento degli oneri contributi previdenziali e assistenziali dovuti in relazione alla prestazione lavorativa o professionale stabilita dal contratto di lavoro.

2. Nei casi di cui al comma 1, i lavoratori autonomi applicano la rivalsa nei confronti del committente per la quota parte degli oneri contributivi ai fini previdenziali e assistenziali posti normalmente a carico del datore di lavoro.

3. Il lavoratore consegna al committente copia del certificato di agibilità, il quale provvede alla sua custodia.

4. Le parti contrattuali sono solidalmente responsabili del pagamento degli oneri contributivi previdenziali e assistenziali.

5. I lavoratori autonomi privi di committente dichiarano i guadagni ottenuti e provvedono direttamente al pagamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.».

4.0.10

SaponaraAlessandriniDe VecchisPizzolPittoniEmanuele Pellegrini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Bonus previdenziale per gli anni 2020 e 2021)

1. Per gli anni 2020 e 2021 è riconosciuto ai lavoratori iscritti al FPLS un bonus consistente in contributi figurativi pari ai contributi previdenziali nominali mancanti per il raggiungimento del numero di giornate lavorative annuali minime per maturare il diritto al trattamento previdenziale a parziale compensazione della sostanziale inattività dovuta all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei conseguenti provvedimenti restrittivi delle attività artistiche.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 500 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

4.0.11

AlessandriniSaponaraDe VecchisPizzolFregolentPittoniEmanuele Pellegrini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Tirocini formativi e di orientamento per giovani diplomati presso istituti professionali)

1. Al fine di favorire l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani con diploma di istruzione secondaria superiore, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con gli operatori del settore della moda e dello spettacolo, in favore di giovani che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore presso gli istituti professionali con indirizzo servizi culturali e spettacolo. Si applicano le linee guida di cui all’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all’articolo 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92.».

4.0.12

SaponaraAlessandriniDe VecchisPizzolPittoniEmanuele Pellegrini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo)

1. A decorrere dall’anno scolastico 2022-2023 è istituito il liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo, di durata quinquennale, fermo restando quanto previsto all’articolo 7 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.89.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro della cultura, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati le finalità specifiche, gli obiettivi di apprendimento, le indicazioni sul curricolo e il piano orario del liceo di cui al comma 1.».

4.0.13

CanginiNenciniPittoniVerducciMontevecchiAlderisiAlessandriniCastelloneDe LuciaGiroLanieceMarilottiEmanuele PellegriniRussoSaponaraSbrolliniVaninMatriscianoCarboneSerafiniPizzolRomagnoliBressaDe PoliDe VecchisFedeliFlorisGuidolinLausRomanoRomeo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art.4-bis

(Disposizioni concernenti il Fondo unico per lo spettacolo)

1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, alle istituzioni che per le rappresentazioni liriche scritturano artisti di nazionalità italiana pari ad almeno il 75 per cento del totale degli artisti scritturati è riconosciuta una premialità in sede di assegnazione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo.».

 274ª Seduta
Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(310) LAUS ed altri.  –  Istituzione del salario minimo orario

(658) Nunzia CATALFO ed altri.  –  Disposizioni per l’istituzione del salario minimo orario

(1132) NANNICINI ed altri.  –  Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale

(1232) C.N.E.L. – Codice unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro

(1259) LAFORGIA.  –  Salario minimo e validità erga omnes dei contratti collettivi nazionali di lavoro

(2187) Nunzia CATALFO ed altri.  –  Disposizioni in materia di salario minimo e rappresentanza delle parti sociali nella contrattazione collettiva

(Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 310, 658, 1132, 1232 e 1259, congiunzione con l’esame del disegno di legge n. 2187 e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 luglio 2019.

La presidente relatrice MATRISCIANO (M5S) segnala l’abbinamento del disegno di legge n. 2187 agli altri disegni di legge in titolo, in conseguenza della riassegnazione in sede referente di tale proposta, precedentemente assegnata in sede redigente, secondo quanto convenuto dalla Commissione nella seduta del 19 ottobre. Rammenta quindi che entro il termine del 6 maggio 2019 sono stati presentati gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 658, già adottato quale testo base. Ritiene peraltro che la maturazione della riflessione politica sul tema consentita dal tempo trascorso, di cui è sintomatico anche l’avanzamento dell’iter delle iniziative legislative sull’equo compenso, giustifichi la fissazione di un nuovo termine, fermo restando che eventuali nuove proposte emendative non potranno che essere riferite al summenzionato testo base. Propone quindi di porre il nuovo termine alle ore 12 del 13 dicembre.

La senatrice FEDELI (PD) giudica congruo il termine proposto. Riconosce inoltre che l’intervento legislativo sulla materia del salario minimo e della rappresentanza costituisce un passaggio fondamentale al fine di contrastare in maniera efficace il fenomeno del dumping contrattuale.

Il senatore LAUS (PD) chiede ragguagli sui tempi dell’iter.

La presidente MATRISCIANO precisa che, anche in considerazione degli aspetti finanziari presenti, l’esame congiunto potrà riprendere successivamente al termine della trattazione parlamentare della manovra di bilancio.

Il senatore LAUS (PD) specifica che il proprio Gruppo attribuisce carattere prioritario al tema del salario minimo, riguardo al quale fa presente la centralità della certezza del diritto, a fronte dell’apertura di margini di discrezionalità eccessivamente ampi a disposizione dell’autorità giudiziaria, risultando quindi fondamentale riflettere sulla definizione giuridica delle situazioni di sfruttamento, caratterizzate oltretutto dalla possibile rilevanza penale. Rileva che la questione della certezza, fondamentale per le imprese, è resa evidente dalle pronunce giudiziarie riguardanti l’illegittimità, alla luce dell’articolo 36 della Costituzione, di diversi contratti collettivi sottoscritti dalle principali organizzazioni sindacali nazionali. Nota inoltre che la richiamata questione della certezza giuridica riguarda, oltre il sistema imprenditoriale, il complesso delle amministrazioni pubbliche e propone di valutare la possibilità di coinvolgere nell’esame della materia la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia.

Il senatore ROMANO (M5S) si associa alla senatrice Fedeli riguardo alle finalità fondamentali dei disegni di legge in esame. Rileva quindi la sussistenza di disposizioni penali riguardanti lo sfruttamento del lavoro e l’opportunità di una definizione accurata di retribuzione adeguata nel rispetto dei principi espressi dall’articolo 36 della Costituzione.

Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) suggerisce di individuare forme adeguate di raccordo con la 2a Commissione, in quanto la materia dell’equo compenso è connessa con quella dei disegni di legge in esame. Osserva peraltro che l’intervento legislativo in materia di retribuzione minima, che verosimilmente determinerebbe un generale aumento del costo del lavoro, può cagionare conseguenze gravi sui rapporti contrattuali in essere tra le imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni, tali da tradursi in una crisi dell’intero sistema imprenditoriale.

La senatrice DRAGO (FdI) ritiene che l’aumento delle retribuzioni conseguente all’introduzione del salario minimo determinerebbe un aumento della domanda, con effetti sistemici positivi. Propone quindi una valutazione circa l’individuazione del testo base, tenendo conto in particolare dell’apporto costituito dal disegno di legge n. 1232 e della paternità di tale iniziativa. Suggerisce inoltre di individuare modalità adeguate a un percorso comune con la 2a Commissione, in quanto impegnata nella trattazione dei disegni di legge in materia di equo compenso, e con la 10a Commissione, in ragione dell’importanza del tema della retribuzione minima rispetto al complesso delle imprese private. Chiede infine ragguagli in merito allo svolgimento di audizioni.

La presidente MATRISCIANO sottolinea l’importanza della questione della retribuzione minima per famiglie, giovani e donne, attesa la necessità di assicurare livelli di vita dignitosi, nonché migliori prospettive circa il futuro trattamento pensionistico. Rileva poi che i percorsi di trattazione delle proposte legislative assegnate alle diverse Commissioni sono determinati dalle scelte compiute in sede di assegnazione. Nel riservarsi una valutazione in merito alle riflessioni del senatore Laus riguardanti la Commissione di inchiesta, ricorda lo svolgimento del ciclo di audizioni già compiuto e specifica l’esigenza di recuperare e riprendere il lavoro già svolto sui disegni di legge in titolo, alla luce della congiunzione con il disegno di legge n. 2187 e del mutato contesto politico ed economico, segnato anche dalle conseguenze della pandemia, ribadendo infine le determinazioni già assunte in merito all’adozione del testo base.

La Commissione conviene infine in ordine alla proposta precedentemente formulata dalla presidente Matrisciano riguardo il nuovo termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 658.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

redazione