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Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

redazione
Aprile20/ 2022

313ª Seduta
Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE (n. 378)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

Dopo aver fornito indicazioni circa la disciplina di delega, la relatrice CATALFO (M5S) segnala le finalità dello schema di decreto legislativo in esame, specificate dall’articolo 1.

Illustra quindi le previsioni recate dall’articolo 2, comma 1, lettere da a) a g) e n), in materia di congedo di paternità, mentre l’abrogazione di disposizioni vigenti, relative a tale istituto, è disposta dall’articolo 8.

Dà poi conto delle lettere da h) a l), che modificano la disciplina dei congedi parentali relativa ai lavoratori dipendenti.

Successivamente richiama l’attenzione sulla lettera m), che modifica la disciplina sul congedo; sulle lettere o) e q), volte a estendere a una serie di figure professionali il trattamento di maternità ai due mesi antecedenti la data del parto, qualora sussistano determinate condizioni patologiche; sulla lettera p), la quale estende l’istituto del congedo parentale ai padri lavoratori autonomi iscritti all’INPS.

Si sofferma poi sulla lettera a) dell’articolo 3, comma 1, che introduce una specifica disciplina di tutela contro le discriminazioni a danno dei lavoratori che usufruiscano dei benefici previsti in relazione alla condizione di disabilità propria o di coloro ai quali vengano prestati assistenza e cura, nonché sulla successiva lettera b) dell’articolo 3, comma 1, riguardante alcuni benefici per lavoratori che assistono persone con disabilità in situazione di gravità accertata. Specifica inoltre che il numero 4) della medesima lettera b) e l’articolo 4, lettera b), operano una revisione dei criteri di priorità nelle richieste di esecuzione del lavoro in modalità agile – le quali non possono dare luogo a discriminazioni -, con riferimento ai casi in cui il datore di lavoro stipuli accordi individuali per l’applicazione di tale istituto.

Prosegue dando conto dell’articolo 4, comma 1, lettera a), volto a modificare la disciplina del congedo parentale relativa agli iscritti alla gestione separata dell’INPS e, quindi, dell’articolo 5, comma 1, il quale interviene sulla disciplina che riconosce un criterio di priorità nella trasformazione del contratto di lavoro dipendente da tempo pieno a tempo parziale per i casi di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti determinati soggetti.

Illustra infine l’articolo 6, volto a prevedere la presentazione da parte dell’INAPP al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri di una relazione annuale concernente la fruizione degli istituti oggetto del provvedimento, nonché l’articolo 7, relativo alla copertura degli oneri finanziari.

Ha la parola in sede di discussione generale la senatrice FEDELI (PD), che, dopo aver richiamato le motivazioni alla base dell’introduzione dell’istituto del congedo di paternità, mette in evidenza l’opportunità di una previsione atta a garantire il monitoraggio dell’attuazione della disciplina in esame da parte dell’Osservatorio nazionale per l’integrazione delle politiche per la parità di genere. Suggerisce inoltre l’introduzione di disposizioni volte alla realizzazione di una campagna informativa relativa alla fruizione del congedo di paternità, nonché ad assicurare l’impegno dei datori di lavoro a garantire una formazione specifica ai dipendenti, in fase di assunzione, in merito ai diritti previsti dallo schema di decreto in esame, così da agevolarne l’effettivo esercizio.

Il senatore DE VECCHIS (Misto-IpI-PVU) si riserva di comunicare successivamente alla relatrice proposte relative alla predisposizione del parere. Auspica quindi un esito positivo e in tempi brevi dell’iter dei disegni di legge volti al riconoscimento della figura del caregiver, in coerenza con l’impostazione di diversi provvedimenti recenti, incluso quello in esame.

La presidente MATRISCIANO rileva la condivisione dell’intera Commissione in merito all’auspicio del senatore De Vecchis.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.


312ª Seduta
Presidenza della Presidente

MATRISCIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 11,40.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (n. COM(2021) 762 definitivo)

(Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell’Unione europea. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n. 25)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta antimeridiana del 13 aprile.

Il relatore LAFORGIA (Misto-LeU-Eco) mette in evidenza la delicatezza della materia oggetto della proposta di direttiva in esame, la quale concorre alla definizione di un quadro di diritti in continua evoluzione in conseguenza delle innovazioni tecnologiche e con prevedibili ricadute sul complesso dei diritti nel mondo del lavoro. Presenta quindi uno schema di risoluzione (il cui testo è pubblicato in allegato), di tenore favorevole rispetto all’atto comunitario in titolo, tenuto conto di un’impostazione tesa alla tutela del lavoratore riguardo agli automatismi e alla spersonalizzazione caratterizzanti le nuove modalità di gestione dei rapporti di lavoro.

La senatrice FEDELI (PD) auspica un intervento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in Commissione, in tempi brevi, riguardo le prospettive di evoluzione del diritto del lavoro alla luce delle conseguenze dell’evoluzione tecnologica e la coerente nuova codificazione. Preannuncia quindi il voto favorevole del proprio Gruppo sullo schema di risoluzione.

La PRESIDENTE prende atto della richiesta, fornendo rassicurazioni al riguardo.

Il senatore DE ANGELIS (L-SP-PSd’Az) avverte circa il rischio di un atteggiamento pregiudizialmente sfavorevole nei confronti dell’impiego delle innovazioni digitali, che pure comporta prospettive incoraggianti sul piano occupazionale. Osserva inoltre, ferma restando la garanzia di adeguate tutele nei confronti dei lavoratori, per le quali è centrale lo strumento del contratto di lavoro, la necessità di evitare un approccio teso a un’eccessiva rigidità della normativa, stante la sussistenza di notevoli differenze tra le diverse piattaforme digitali.

La presidente MATRISCIANO riconosce l’attuale esigenza di approntare un quadro di tutele adeguato alle diverse modalità di lavoro mediante piattaforme digitali.

Dopo aver preannunciato il voto favorevole del proprio Gruppo, il senatore ROMAGNOLI (M5S) sottolinea l’opportunità di un atteggiamento equilibrato nei confronti dell’applicazione delle nuove tecnologie, al fine di assecondarne gli effetti positivi sul piano sociale.

Il senatore MAFFONI (FdI) ritiene che, in considerazione della complessità della materia, l’esame del provvedimento in titolo avrebbe richiesto ulteriori approfondimenti. Dichiara pertanto il voto di astensione a nome del proprio Gruppo.

Interviene nuovamente il relatore LAFORGIA (Misto-LeU-Eco), segnalando l’assenza di un atteggiamento ostile nei confronti delle nuove tecnologie e delle imprese alla base della proposta di direttiva, la quale risponde piuttosto all’esigenza di delineare un quadro di tutele minime per il lavoro in una fase di evoluzione, che oltretutto costituisce un presupposto necessario per la migliore produttività del lavoro.

La senatrice ALESSANDRINI (L-SP-PSd’Az) riconosce la congruità della proposta di direttiva rispetto ai cambiamenti cagionati dall’innovazione tecnologica, nell’auspicio che sia funzionale alla definizione di un nucleo di tutele uniformi per i lavoratori. Dichiara infine il voto favorevole del proprio Gruppo sullo schema di risoluzione.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, lo schema di risoluzione è posto in votazione.

La Commissione, a maggioranza, approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(2588) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 10a e 13 a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RUFA (L-SP-PSd’Az) segnala in primo luogo, per quanto di competenza, l’articolo 24 del decreto-legge in esame, il quale dispone in merito ai criteri per l’accesso al Fondo nuove competenze.

Richiama quindi l’attenzione sull’articolo 31, recante modifiche alle vigenti misure a favore dei famigliari di medici, personale infermieristico, operatori socio-sanitari ed esercenti la professione di assistente sociale, che, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, abbiano contratto la patologia e siano quindi deceduti.

Si sofferma successivamente sull’articolo 33, il quale reca una serie di disposizioni relative alle assunzioni presso l’ufficio del processo, e sull’articolo 35, finalizzato all’istituzione dell’Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione.

Dà infine conto della disciplina recata dall’articolo 41-bis relativamente al personale assegnato alle strutture poste alle dipendenze dei commissari straordinari nominati per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici avvenuti nel 2018 in provincia di Campobasso e nella città metropolitana di Catania.

Formula infine una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere del relatore è posta in votazione.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva a maggioranza.

La seduta termina alle ore 12.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL’UNIONE EUROPEA N. COM(2021) 762 DEFINITIVO (Doc. XVIII, n. 25)

L’11a Commissione permanente, esaminata la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in titolo;

considerato che scopo della proposta è migliorare le condizioni di lavoro delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, garantendo la corretta determinazione della loro situazione contrattuale, promuovendo la trasparenza, l’equità e la responsabilità nella gestione algoritmica del lavoro;

rilevato l’obbligo per gli Stati membri di predisporre procedure adeguate per verificare la corretta determinazione della situazione contrattuale di quanti lavorano mediante piattaforme digitali, al fine di accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro quale definito dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati membri, e garantire che esse godano dei diritti sanciti dalla legislazione dell’Unione applicabile ai lavoratori;

valutato che l’articolo 4 pone il principio della presunzione legale dell’esistenza di un rapporto di lavoro fra la piattaforma di lavoro digitale e una persona che lavora mediante piattaforme digitali, secondo quanto previsto dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati membri, tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia;

considerato l’obbligo per gli Stati membri di provvedere affinché le piattaforme di lavoro digitali monitorino e valutino periodicamente l’impatto sulle condizioni di lavoro delle decisioni individuali prese o sostenute dai sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati;

osservato che l’articolo 8 stabilisce il diritto dei lavoratori delle piattaforme digitali di ottenere dalla piattaforma una spiegazione per una decisione presa o sostenuta da sistemi automatizzati che incida significativamente sulle loro condizioni di lavoro;

valutato che le tutele previste dalla proposta di direttiva si applicano anche in assenza di un contratto di lavoro;

rilevato che il Capo IV contiene disposizioni relative alla trasparenza in merito al lavoro mediante piattaforme digitali, con particolare riguardo agli obblighi di comunicazione alle autorità competenti in materia di lavoro e protezione sociale e ai rappresentanti dei lavoratori;

preso atto delle previsioni in materia di mezzi di ricorso e strumenti di tutela che devono essere garantiti ai lavoratori, recati dal Capo V, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

 

 

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