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Il Diario del Lavoro

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

27 Febbraio 2025
in Senato

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 2025
275ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZAFFINI
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.
La seduta inizia alle ore 15,45.
IN SEDE REDIGENTE
(1241) Misure di garanzia per l’erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri.
La relatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az) presenta il testo 2 dell’emendamento 6.0.100 (pubblicato in allegato), le cui differenze rispetto alla formulazione precedente non hanno carattere sostanziale.
Il presidente ZAFFINI comunica che i senatori Romeo, Tilde Minasi ed Elena Murelli hanno aggiunto le rispettive firme all’emendamento 1.32 (testo 2). Ricorda quindi il termine per la presentazione dei subemendamenti riferiti agli emendamenti presentati ieri dalla relatrice Cantù, fissato alle ore 20 di oggi.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(246) Isabella RAUTI e altri. – Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante
(400) DE PRIAMO e altri. – Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante
(485) Maria Cristina CANTU’ e altri. – Disposizioni in materia di diagnosi, assistenza e cura della sindrome fibromialgica
(546) SILVESTRONI e altri. – Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante
(594) CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA- Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia, dell’encefalomielite mialgica benigna e della sensibilità chimica multipla quali malattie croniche e invalidanti
(601) Elisa PIRRO e altri. – Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia o sindrome fibromialgica
(603) Ylenia ZAMBITO e altri. – Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia
(946) Maria Cristina CANTU’ e altri. – Riorganizzazione e potenziamento dei servizi sanitari in ambito reumatologico
(1023) CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO – Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia cronica e invalidante
(1356) Daniela SBROLLINI e Dafne MUSOLINO. – Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell’11 febbraio.
Dopo aver brevemente ricapitolato l’andamento della trattazione dei disegni di legge in titolo, il relatore RUSSO (FdI) propone di adottare il disegno di legge n. 946 quale testo base per il prosieguo della discussione congiunta. Tale proposta legislativa, di portata più generale rispetto agli altri disegni di legge in titolo, potrà essere auspicabilmente integrata con disposizioni specificamente riguardanti le persone affette da sindrome fibromialgica, in un’ottica di massima condivisione.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) considera insoddisfacente la proposta del relatore, in quanto il disegno di legge n. 946 è contraddistinto da un’impostazione di fondo decisamente diversa da quella delle altre proposte in discussione, le quali hanno in comune l’obiettivo del riconoscimento di diritti alle persone affette da fibromialgia.
La senatrice CASTELLONE (M5S) fa presente che la finalità fondamentale della discussione congiunta è consistita fin dal principio nel riconoscimento della sindrome fibromialgica come malattia invalidante, mentre il disegno di legge n. 946 è mirato a obiettivi di natura differente.
Il senatore MAZZELLA (M5S) osserva che il disegno di legge n. 485, il quale è, al pari del disegno di legge n. 946, a prima firma della senatrice Cantù, poteva rappresentare una scelta preferibile ai fini dell’adozione del testo base. Tale proposta, così come la generalità degli altri testi in discussione congiunta, è infatti mirata alla questione del riconoscimento della fibromialgia come patologia invalidante. Occorre pertanto che la Commissione disponga di garanzie circa la possibilità di integrare il testo base proposto.
Il presidente ZAFFINI specifica che nulla preclude alla Commissione la possibilità di apportare modifiche e integrazioni al testo base.
Il relatore RUSSO (FdI) giudica il disegno di legge n. 946 particolarmente apprezzabile in virtù dell’ampiezza della sua portata normativa. Ribadisce peraltro il proprio impegno rispetto alla prospettiva di un’integrazione con disposizioni specifiche concernenti la questione della fibromialgia.
La Commissione conviene infine di adottare quale testo base il disegno di legge n. 946 e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di martedì 25 marzo.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
(734) SENSI e BAZOLI. – Disposizioni in materia di tutela della salute mentale volte all’attuazione e allo sviluppo dei princìpi di cui alla legge 13 maggio 1978, n. 180
(938) MAGNI e altri. – Disposizioni in materia di tutela della sanità mentale
(1171) Maria Cristina CANTU’ e altri. – Disposizioni per lo sviluppo evolutivo del sistema di prevenzione, protezione e tutela della salute mentale dalla preadolescenza all’età geriatrica
(1179) ZAFFINI e altri. – Disposizioni in materia di tutela della salute mentale
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana del 31 luglio 2024.
Il relatore RUSSO (FdI) propone l’adozione del disegno di legge n. 1179 quale testo base per il prosieguo della discussione congiunta.
La Commissione conviene.
Il presidente ZAFFINI propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di mercoledì 26 marzo.
Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Facendo riferimento alla recente presentazione di proposte di legge presso la Camera dei deputati riguardanti materia affine, la senatrice CASTELLONE (M5S) rileva la priorità da accordare alla discussione congiunta dei disegni di legge sull’assistenza sanitaria primaria (n. 227, 726 e 811), già avviata dalla Commissione e oggetto di un ciclo di audizioni.
Il presidente ZAFFINI fornisce rassicurazioni in ordine alla rapida prosecuzione delle audizioni, finalizzata al prosieguo dell’iter dei summenzionati disegni di legge. Si riserva inoltre di convocare in tempi brevi l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ai fini della programmazione dei lavori della Commissione.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1241
Art. 6
6.0.100 (testo 2)
La Relatrice
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di costituzione di Aziende ospedaliero-universitarie (AOU))
1. Ferma restando la vigenza della disciplina di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 in materia di rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed università a norma dell’articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, le Aziende ospedaliero-universitarie, ancorché sprovviste del richiesto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all’articolo 8 del richiamato decreto legislativo, sono da considerarsi costituite purché istituite e rese operanti attraverso leggi e provvedimenti regionali adottati entro e non oltre il 31 dicembre 2024. Ai fini della regolarizzazione, è dato modo alle medesime di proporre istanza, ai sensi dell’anzidetto articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, entro e non oltre il 31 dicembre 2026, allo scopo di perfezionare ogni procedura necessaria e conseguente.».

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 2025
274ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZAFFINI
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.
La seduta inizia alle ore 15,15

IN SEDE REDIGENTE
(1241) Misure di garanzia per l’erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 dicembre 2024.
Il presidente ZAFFINI comunica che sono stati presentati i testi 2 degli emendamenti 1.32, 5.0.10 e 13.0.2 (pubblicati in allegato) e che il senatore Rapani ha aggiunto la propria firma all’emendamento 4.0.4, mentre l’emendamento 5.0.2 è stato ritirato e trasformato nell’ordine del giorno G/1241/3/10 (pubblicato in allegato).
La relatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az) presenta gli emendamenti 2.0.100, 2.0.200, 4.0.100, 6.0.100, 13.0.100, 13.0.200, 13.0.300, 13.0.400, 13.0.500, 13.0.600 e 13.0.700 (pubblicati in allegato), che sono dati per illustrati.
Il presidente ZAFFINI sollecita una riflessione circa la fissazione del termine per la presentazione dei subemendamenti.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) fa presente l’esigenza di disporre di tempi congrui per la valutazione dei nuovi emendamenti della relatrice.
Dopo un breve dibattito, la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 20 di domani, mercoledì 26 febbraio.
Il seguito della discussione è quindi rinviato

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA
In considerazione dell’andamento dei lavori, il presidente ZAFFINI avvisa che la seduta già convocata alle ore 9 di domani, mercoledì 26 febbraio, non avrà luogo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,25.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1241
G/1241/3/10
Ternullo, Silvestro
Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge recante “Misure di garanzia per l’erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria”,
premesso che:
il comma 164-bis dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, introduce una disciplina transitoria in materia di limiti massimi anagrafici per il collocamento a riposo di dirigenti medici e sanitari degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché per gli appartenenti al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute e per i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia, prevedendo che, fino al 31 dicembre 2025, tali soggetti possano richiedere la prosecuzione del rapporto fino al compimento del settantaduesimo anno di età;
l’ultimo periodo del citato comma 164-bis dispone che i dirigenti medici e sanitari e i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia di cui sopra non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale;
al fine di non disperdere le professionalità acquisite e fare fronte alle esigenze di formazione e tutoraggio del personale assunto ai sensi dell’articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dei medici con contratto di formazione specialistica, nonché di fronteggiare la grave carenza di personale ai fini dell’indispensabile raggiungimento dell’obiettivo di abbattimento delle liste d’attesa, occorre prevedere una deroga alla suddetta normativa,
impegna il Governo:
ad adottare disposizioni volte a prevedere una deroga alla suddetta normativa di trattenimento in servizio dei medici che non consente ai dirigenti medici e sanitari e ai docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia di mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale.
Art. 1
1.32 (testo 2)
Russo, Zaffini
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. In considerazione delle nuove responsabilità attribuite ai direttori generali delle aziende sanitarie, le regioni, nel rispetto dei limiti delle risorse disponibili sul fondo sanitario regionale e in deroga a quanto disposto dall’articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, adeguano il trattamento economico complessivo dei direttori generali delle aziende sanitarie, dei policlinici universitari, delle aziende con facoltà di medicina, delle aziende istituite ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, degli IRCCS pubblici, delle Aziende di coordinamento e delle Agenzie sanitarie regionali, in misura non superiore all’80 per cento del limite massimo retributivo del personale pubblico di cui all’articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, e successive modifiche e integrazioni. Conseguentemente, le regioni adeguano il trattamento economico complessivo dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari in misura non superiore all’80 per cento del trattamento economico previsto per i direttori generali rideterminato ai sensi del primo periodo.»
Conseguentemente, all’articolo 10, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «del predetto obiettivo non può essere inferiore al 30 per cento», con le seguenti: «dei predetti obiettivi non può essere inferiore al 50 per cento».
Art. 2
2.0.100
La Relatrice
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Disposizioni per rafforzare la capacità amministrativa del Ministero della salute)
1. Al fine di far fronte alle ulteriori incombenze derivanti dal contrasto alle liste d’attesa e di potenziare le attività di profilassi internazionale in materia di gestione dei flussi migratori, assicurare l’esercizio dei compiti istituzionali in materia di emergenze sanitarie nonché rafforzare la capacità amministrativa e tecnologica del Ministero della salute connessa alle nuove esigenze di trasformazione digitale in adempimento degli obblighi europei, il Ministero della salute è autorizzato, per gli anni 2025 e 2026, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di 18 dirigenti di seconda fascia, di cui 3 da imputare all’aliquota dei dirigenti sanitari con incarico corrispondente alla struttura complessa, 37 dirigenti sanitari e 90 unità di personale non dirigenziale dell’Area dei funzionari, mediante l’indizione di appositi concorsi pubblici e lo scorrimento di vigenti graduatorie, anche in deroga agli articoli 30 e 35, comma 5-ter, del decreto legislativo. n. 165 del 2001. La dotazione organica del Ministero della salute è incrementata in misura corrispondente.
2. Per far fronte alle accresciute attività di cui al comma 1, il contingente di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195 è incrementato di 10 unità.
3. Agli oneri derivanti dai commi l e 2, pari a euro 18.811.696,13 per l’anno 2025 e a curo 18.686.696,13 a decorrere dall’anno 2026, si provvede, quanto a euro 17.311.696,13 per l’anno 2025 e a euro 17.186.696,13 a decorrere dall’anno 2026 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute, e quanto a euro 1.500.000 a decorrere dall’anno 2025 con le risorse di cui all’articolo 1, comma 891, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.».
4. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, a valere sul capitolo 1003 piano gestionale 4 del Ministero della salute, è incrementata complessivamente di euro 1.508.342.000 annui a decorrere dall’anno 2025. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
2.0.200
La Relatrice
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Gestione e potenziamento dell’infrastruttura tecnologica del Ministero della salute)
1. Allo scopo di assicurare la gestione operativa e il potenziamento dell’infrastruttura tecnologica del Ministero della salute, garantendo adeguati livelli di sicurezza, e di rafforzare le funzionalità del nuovo sistema informativo sanitario, anche nell’ottica della piena interoperabilità con la Piattaforma nazionale delle liste di attesa, lo stanziamento del capitolo di spesa “2200 spese per il sistema informativo sanitario” è incrementato di euro 3 milioni e 908 mila per l’anno 2025, di euro 4 milioni 290 mila per l’anno 2026 e 6 milioni e 140 mila a decorrere dall’anno 2027.
2. Agli oneri derivanti dal comma I si provvede a valere sulle risorse delle rispettive annualità cli cui all’articolo l, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
Art. 4
4.0.100
La Relatrice
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all’articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 4)
1. Il comma 1 dell’articolo 13 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, è sostituito dal seguente:
“1. All’articolo 3-quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: ‘1. Fino al 31 dicembre 2027, agli esercenti le professioni sanitarie di cui all’articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, al di fuori dell’orario di lavoro non si applicano le incompatibilità di cui all’ articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Ministero della salute effettua annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse e dei tassi di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato.
2. In ogni caso, le attività professionali di cui al comma 1, per le quali non trovano applicazione gli articoli 15-quater e 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono previamente autorizzate, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale, nonché di verificare il rispetto della normativa sull’orario di lavoro, dal vertice dell’amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la predetta autorizzazione non pregiudica l’obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa’.”.»
Art. 5
5.0.10 (testo 2)
Ternullo, Silvestro, Occhiuto
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. In considerazione delle nuove responsabilità attribuite ai direttori generali delle aziende sanitarie, le regioni, nel rispetto dei limiti delle risorse disponibili sul fondo sanitario regionale e in deroga a quanto disposto dall’articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, adeguano il trattamento economico complessivo dei direttori generali delle aziende sanitarie, dei policlinici universitari, delle aziende con facoltà di medicina, delle aziende istituite ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, degli IRCCS pubblici, delle Aziende di coordinamento e delle Agenzie sanitarie regionali, in misura non superiore all’80% del limite massimo retributivo del personale pubblico di cui all’articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, e successive modifiche e integrazioni. Conseguentemente, le regioni adeguano il trattamento economico complessivo dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari in misura non superiore all’80% del trattamento economico previsto per i direttori generali rideterminato ai sensi del primo periodo.»
Conseguentemente, all’articolo 10, comma 2, terzo periodo, le parole: “del predetto obiettivo non può essere inferiore al 30 per cento”, sono sostituite dalle seguenti: “dei predetti obiettivi non può essere inferiore al 50 per cento”.
Art. 6
6.0.100
La Relatrice
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di costituzione di Aziende ospedaliero-universitarie (AOU))
1. Ferma restando la vigenza della disciplina di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999 , n. 517, in materia di rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed università a norma dell’articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, le Aziende ospedaliero-universitarie, ancorché sprovviste del richiesto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all’articolo 8 del richiamato decreto legislativo, sono da considerarsi costituite, ora per allora, purché istituite e rese operanti attraverso leggi e provvedimenti regionali adottati entro e non oltre il 31 dicembre 2023. Ai fini della regolarizzazione, è dato modo alle medesime di proporre istanza, a mente dell’anzidetto articolo 8 del decreto 21 dicembre 1999, n. 517, entro e non oltre il 31 dicembre 2025, allo scopo di regolarizzare ogni procedura necessaria e conseguente.».
Art. 13
13.0.2 (testo 2)
Murelli, Minasi, Romeo
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis
(Istituzione di un Fondo per la riduzione degli accessi impropri al Pronto Soccorso e misure per l’efficientamento della Rete ospedaliera dell’emergenza sanitaria)
1. Al fine di ridurre gli accessi impropri ai Pronto Soccorso (PS) e di contribuire allo smaltimento delle liste di attesa, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della Salute, per l’anno 2025, un Fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro. Le risorse del Fondo sono destinate all’incentivazione dell’acquisto, da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, di servizi o soluzioni digitali per la gestione automatizzata degli appuntamenti, la comunicazione con i pazienti e l’effettuazione di prestazioni base di telemedicina, quali la televisita. La prenotazione delle prestazioni non comporta, in ogni caso, costi aggiuntivi.
2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le federazioni e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, adotta un decreto per definire:
– le modalità di distribuzione alle Regioni delle risorse di cui al comma 1;
– le modalità con cui le medesime Regioni, nell’ambito degli accordi integrativi regionali, possono disciplinare l’erogazione del suddetto contributo.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per il 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all’articolo 1 comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Al comma 278 dell’art. 1 della Legge n. 207/2024, le parole “sono anche destinate” sono sostituite dalle parole “sono prioritariamente destinate”.
5. Nel caso in cui le risorse relative all’ulteriore incremento previsto dal comma 277 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, risultino insufficienti a dare copertura al rimborso delle prestazioni conseguenti all’accesso in pronto soccorso per come richiamate dal comma 278, dell’articolo 1 della citata legge, le prestazioni eccedenti non sono soggette ai limiti di spesa di cui al decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 per come successivamente rideterminati dalla normativa vigente.
13.0.100
La Relatrice
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis
(Modifiche all’articolo 1, comma 164-bis, della legge 30 dicembre 2023, n. 213)
1. All’articolo l, comma 164-bis, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche ai dirigenti sanitari delle Amministrazioni centrali.”».
13.0.200
La Relatrice
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis
(Osservatorio nazionale permanente sull’epilessia)
1. E’ istituito, presso il Ministero della salute, l’Osservatorio nazionale permanente sull’epilessia, di seguito denominato «Osservatorio», con il compito di rafforzare la tutela delle persone con epilessia in termini di promozione e di miglioramento dell’equiaccessibilità ed equifruibilità delle prestazioni di prevenzione, diagnosi e cura nonché degli interventi assistenziali di protezione delle relative fragilità.
2. L’Osservatorio:
a) elabora proposta tecnica per l’attivazione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 201, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017 del Registro nazionale dell’epilessia e della relativa rete di sorveglianza epidemiologica;
b) cura la redazione di un rapporto annuale sulla condizione delle persone con epilessia, finalizzato alla sensibilizzazione per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma I nonché di tutela dell’epilessia correlate a malattie rare e della farmacoresistenza;
c) supporta la revisione e l’aggiornamento periodico, in coordinamento con l’Istituto Superiore di Sanità, del trattamento delle epilessie, epilessie rare, epilessie farmacoresistenti nei LEA, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, ad ogni conseguente effetto e delle linee guida dei protocolli sul trattamento delle epilessie in tutte le sue forme ed età della vita;
d) fornisce supporto tecnico per l’elaborazione degli indirizzi programmatici riguardanti le epilessie, epilessie rare, epilessie farmacoresistenti ai fini della definizione da parte del Governo del Piano sanitario nazionale, del Piano nazionale della cronicità e del piano di formazione per la gestione delle epilessie in ambito scolastico, formativo e lavorativo;
e) contribuisce e supporta il Ministero della salute nella revisione e nell’aggiornamento della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 43 alla «Gazzetta Ufficiale» n. 47 del 26 febbraio 1992, indicativa delle percentuali d’invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti relativamente alle forme di epilessia;
f) sensibilizza l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) per il rafforzamento delle misure volte a garantire la disponibilità dei medicinali necessari alla terapia farmacologica delle epilessie, epilessie rare ed epilessie farmacoresistenti;
g) fornisce su richiesta ausilio alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano nell’adozione di specifici protocolli, percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali integrati e multidisciplinari di presa in carico, anche al fine di garantire la continuità assistenziale nella fase di transizione dall’età pediatrica fino a quella adulta con particolare riferimento ai casi di epilessie rare e complesse.
3. L’Osservatorio, per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, può chiedere che suoi rappresentanti siano sentiti dai Ministeri competenti, dall’ALFA, dall’INPS, dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e da tutti i soggetti, pubblici e privati, che possano favorire la ricerca sull’epilessia, nonché la cura delle persone affette da tale patologia.
4. L’Osservatorio è presieduto dal Ministro della salute o da un suo delegato ed è composto, oltre che dal presidente, da un numero di componenti non superiore a diciannove, comprendente almeno due esperti indicati dal Ministero della salute, un rappresentante dell’Istituto Superiore di Sanità, due rappresentanti delle associazioni delle persone con epilessia di cui uno in rappresentanza delle epilessie rare e complesse, un rappresentante delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, da tre specialisti indicati dalle società scientifiche di riferimento per l’epilessia, IRCCS compresi. A seguito della prima convocazione, l’Osservatorio adotta un regolamento per il proprio funzionamento.
5. Ai componenti dell’Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, emolumenti o indennità comunque denominati né rimborsi di spesa. Al funzionamento dell’Osservatorio si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».
13.0.300
La Relatrice
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Modifiche all’articolo 2 della legge 15 settembre 2023, n. 130)
1. All’articolo 2, comma 1, della legge 15 settembre 2023, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all’alinea, le parole “composto da tredici membri” sono sostituite dalle seguenti: “composto da un numero di componenti non superiore a diciannove”;
2) alla lettera c) le parole “sei medici di comprovata esperienza specializzati nella diagnosi e nella cura del diabete di tipo l e della celiachia” sono sostituite dalle seguenti: “otto medici, quattro per ciascuna patologia, di comprovata esperienza in campo nazionale e internazionale nella diagnosi e nella cura, preferibilmente in età pediatrica, del diabete di tipo I e della celiachia”;
3) alla lettera d) le parole “due rappresentanti” sono sostituite dalle seguenti: “fino a tre rappresentanti”;
4) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: “d-bis) un rappresentante, per ciascuna patologia, delle società scientifiche di comprovata rilevanza e maggiormente rappresentative nella prevenzione, diagnosi e cura, preferibilmente in età pediatrica, del diabete di tipo I e della celiachia”.
2. In attuazione del comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della salute provvede ad integrare la composizione dell’Osservatorio nazionale sul diabete di tipo 1 e sulla celiachia, in conformità a quanto previsto dall’articolo 2 della legge 15 settembre 2023, n. 130, come modificato dal presente articolo.».
13.0.400
La Relatrice
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis
(Modifiche all’articolo 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730)
1. All’articolo 30, comma 1, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, le parole “Sono a carico del fondo sanitario nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali” sono sostituite dalle seguenti “Sono a carico del fondo sanitario nazionale esclusivamente gli oneri delle attività di rilievo sanitario anche se connesse con quelle socio-assistenziali”.
2. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche agli eventuali procedimenti giurisdizionali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.».
13.0.500
La Relatrice
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Semplificazione in materia di approvvigionamento di farmaci coperti da brevetto in indicazioni d’uso esclusive relative, di farmaci per il trattamento di malattie rare e di farmaci innovativi)
1. Al fine di garantire adeguati livelli di erogazione dei servizi sanitari e adeguata continuità terapeutica, le regioni possono procedere all’approvvigionamento dei farmaci coperti da brevetto in indicazioni d’uso esclusive relative, in particolare, ai farmaci per il trattamento di malattie rare e ai farmaci innovativi forniti sul mercato da un unico operatore detentore dell’Autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), mediante procedura di affidamento diretto e senza dover procedere a nuovi confronti competitivi.»
13.0.600
La Relatrice
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Modifiche all’articolo 1, comma 279, della legge 30 dicembre 2024, n. 207)
1. All’articolo 1, comma 279, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in deroga agli standard relativi al numero di posti letto, solo ed esclusivamente nelle discipline di medicina generale, di riabilitazione, e di lungodegenza previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, recante ‘Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera’, in un arco di tempo necessario alla completa messa in esercizio degli ospedali di comunità e, comunque, entro e non oltre il 31 gennaio 2028”.».
13.0.700
La Relatrice
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Fondo per la prevenzione delle patologie oculari cronico-degenerative)
1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per la prevenzione delle patologie oculari cronico-degenerative con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025. Le risorse del Fondo di cui al periodo precedente sono ripartite, entro il 31 marzo di ciascun anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire iniziative di prevenzione e diagnosi precoce, nonché per il potenziamento dell’accessibilità alle cure innovative più appropriate anche attraverso modelli di screening dedicati.».

Riunione n. 11
MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 2025
Presidenza del Presidente della 7ª Commissione
MARTI
Orario: dalle ore 13,05 alle ore 13,45
AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL MOVIMENTO GIOTTO, DELL’ASSOCIAZIONE GIOVANI MEDICI PER L’ITALIA E DI HUMANITAS UNIVERSITY SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 186, 509, 823, 890, 963, 1260 E 1364 (FORMAZIONE SPECIALISTICA MEDICI)

 

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