MERCOLEDÌ 11 MARZO 2026
388ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon.
La seduta inizia alle ore 8,40.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione (n. 379)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 9 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)
Prosegue l’esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.
Ha la parola per la replica la relatrice LEONARDI (FdI), la quale fa presente il proprio intento di trarre spunto dalla discussione generale e dalle audizioni al fine di individuare possibilità di miglioramento e di integrazione dell’atto del Governo in titolo. Osserva quindi che il recepimento della direttiva 2023/970 costituisce un momento importante per il superamento delle disparità retributive, tuttavia non risolutivo. Concorre all’obiettivo l’impegno costante del Governo volto a supportare le donne e a rimuovere le cause delle diseguaglianze.
Quindi, presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).
Il sottosegretario DURIGON esprime una valutazione favorevole sullo schema di parere appena presentato, che viene poi posto in votazione.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) giudica insoddisfacente lo schema di parere proposto dalla relatrice, il quale elude questioni fondamentali, a partire dalla definizione della retribuzione oggetto della normativa, che risulta assolutamente parziale e insufficiente. Inoltre, non si tiene conto della necessità di estendere l’ambito di applicazione della disciplina, così da comprendere l’intera area del lavoro subordinato. Preannuncia quindi il voto contrario del proprio Gruppo.
Intervenendo per dichiarazione di voto contrario, la senatrice FURLAN (IV-C-RE) pone in evidenza la sussistenza di rilevanti temi elusi dallo schema di parere, quali l’individuazione dei criteri di composizione delle retribuzioni e la giusta delimitazione dell’ambito applicativo, il quale deve comprendere un complesso ben più ampio di figure contrattuali.
La senatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, richiamando in primo luogo l’analisi approfondita compiuta sul provvedimento in esame, e segnalando quindi l’opportunità di ulteriori riflessioni in merito alle migliori modalità di retribuzione del lavoro, anche a fini di premialità. Ricorda quindi l’attualità dell’impegno riguardo alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, tenuto conto anche delle attività di cura svolte in famiglia. A tale fine reputa fondamentale l’intervento strategico sul sistema sanitario che accompagna l’attuazione dell’autonomia differenziata, rivolto alla responsabilizzazione delle amministrazioni regionali e al conseguente migliore impiego delle risorse.
Dopo aver fatto presente la ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione per lo svolgimento dell’esame, il senatore MAZZELLA (M5S) si sofferma sull’attuale gravità delle differenze retributive a danno delle lavoratrici, particolarmente rilevante rispetto al trattamento economico complessivo. In tale quadro, trova che il provvedimento proposto dal Governo sia inadeguato, a causa in primo luogo del suo ambito applicativo, particolarmente ristretto. La disciplina in esame non riguarda infatti aree ampie del lavoro subordinato, quale quello domestico, né la totalità delle voci che costituiscono le retribuzioni effettive. Risulta inoltre ignorata una caratteristica strutturale del mercato del lavoro italiano, costituita dalla diffusione del dumping contrattuale, che consente ai datori di lavoro l’applicazione di contratti diversificati, spesso tesi alla contrazione del costo del lavoro. Gli obblighi in materia di informazione e trasparenza interessano poi, a causa dei criteri dimensionali adottati, una quota estremamente ridotta di imprese.
In considerazione dell’insufficienza dello schema di decreto legislativo e dello schema di parere della relatrice – sul quale preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo – rispetto alla questione fondamentale della giustizia retributiva, presenta infine uno schema di parere alternativo, a propria prima firma, di tenore contrario e riepilogativo della posizione dei Gruppi di opposizione (pubblicato in allegato).
La senatrice TERNULLO (FI-BP-PPE) esprime apprezzamento nei confronti dell’operato della relatrice e dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) fa presente che l’andamento dei lavori impedisce alla Commissione di disporre di contributi scritti che ancora devono essere forniti da alcuni dei soggetti auditi. Quindi, nel dichiarare il voto contrario sullo schema di parere in votazione, sottolinea l’impostazione insoddisfacente dello schema di decreto, a suo avviso inadeguato alla finalità della parità retributiva.
Il senatore ZULLO (FdI) richiama gli aspetti fondamentali dello schema di decreto legislativo in esame, che disciplina la parità retributiva, gli obblighi informativi e gli strumenti di controllo, badando a recepire la direttiva europea, armonizzandola con la legislazione italiana. In particolare, ritiene che l’iniziativa del Governo e la proposta della relatrice si caratterizzino per l’attenzione posta nei confronti della giusta valorizzazione del lavoro.
Dichiara pertanto il voto favorevole del suo Gruppo.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva infine lo schema di parere posto in votazione.
Lo schema di parere alternativo risulta pertanto precluso.
SCONVOCAZIONE DI SEDUTE
Il presidente ZAFFINI avverte che le sedute già convocate alle ore 13,30 di oggi e alle ore 9 di domani non avranno luogo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 9,15.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 379
La Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, ritenuto che il concetto di “livello retributivo” è centrale per un pieno recepimento della direttiva in oggetto nonché per garantire un’applicazione uniforme della nuova normativa e che pertanto occorre una definizione che superi ogni incertezza interpretativa ed applicativa, ritenuto che i concetti di “stesso lavoro” e di “lavoro di pari valore” debbano essere definiti con riferimento alla contrattazione collettiva delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di ciascun settore, ritenuta eccessivamente onerosa per il datore di lavoro la previsione di un obbligo di informativa (di cui all’articolo 7, comma 1, dello schema) senza una cadenza temporale minima, ritenuto opportuno chiarire i criteri di computo dei lavoratori a tutti i fini di cui al decreto legislativo in oggetto, richiamata l’opportunità che tutti gli operatori del mercato del lavoro possano disporre di indicazioni chiare sulla nuova normativa fin dal momento della pubblicazione del suddetto decreto legislativo, preso atto delle osservazioni della 4a Commissione (Politiche dell’Unione europea) del Senato, allegate al presente parere, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
1) con riferimento alla nozione di livello retributivo, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), dello schema, appare opportuna una riformulazione che identifichi il livello retributivo come “la retribuzione annua lorda e la corrispondente retribuzione oraria lorda da intendersi come la totalità degli elementi retributivi continuativi e fissi corrisposti in attuazione del contratto collettivo e del contratto individuale di lavoro con esclusione di ogni indennità corrisposta in ragione delle specifiche circostanze e condizioni che caratterizzano la prestazione di lavoro”;
2) con riferimento alla definizione di rappresentanti dei lavoratori, di cui alla lettera o) dello stesso articolo 3, comma 1, occorrerebbe sopprimere l’inciso “, in assenza di queste,”, al fine di includere in via generale i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo applicato. Inoltre, considerato che la direttiva oggetto di recepimento prevede che la definizione di rappresentanti dei lavoratori sia operata conformemente al diritto e/o alle prassi nazionali, appare opportuno espungere dal testo il riferimento generico a soggetti a cui i lavoratori possano conferire legalmente specifico mandato;
3) nell’articolo 4, comma 2, occorrerebbe modificare le nozioni di “stesso lavoro” e di “lavoro di pari valore”, definendo lo stesso lavoro come “la prestazione lavorativa avente ad oggetto mansioni identiche o analoghe o riconducibili alla stessa qualifica esemplificativa nell’ambito del medesimo livello retributivo e categoria legale di inquadramento, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale per il settore di riferimento” e il lavoro di pari valore come “la prestazione lavorativa diversa avente ad oggetto mansioni comparabili e riconducibili allo stesso livello di inquadramento secondo quanto previsto dai CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale per il settore di riferimento”;
4) nel comma 4 dello stesso articolo 4, occorrerebbe far riferimento, come fonte di definizione dei sistemi di classificazione e inquadramento, costituenti lo strumento di riferimento ai fini della comparazione, ai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di riferimento o alla legge (ferma restando la condizione di conformità ai criteri di cui al precedente comma 3). Riguardo alla fattispecie (posta dal medesimo comma 4) di definizione di sistemi di classificazione professionale da parte del datore di lavoro, appare opportuno far riferimento anche ai sistemi di valutazione nonché prevedere la definizione dei sistemi in oggetto previa contrattazione decentrata o previo confronto con i rappresentanti dei lavoratori, come prospettato nella relazione illustrativa dello schema e in conformità alla disciplina di delega (articolo 9, comma 1, lettera b), della legge n. 15 del 2024) e alla direttiva oggetto di recepimento (articolo 4, paragrafo 4);
5) nell’articolo 5, comma 1, appare opportuno riformulare il secondo periodo nei seguenti termini: “Tali informazioni sono fornite in modo da garantire una trattativa informata e trasparente sulla retribuzione”;
6) in relazione all’articolo 6, sulla trasparenza nella determinazione delle retribuzioni e della progressione economica, il comma 1 si riferisce all’obbligo di informazione sui criteri relativi ai livelli retributivi, elaborati sulla base dell’articolo 4 (neutralità rispetto al genere), e sui criteri stabiliti per la progressione economica, “ove esistenti”. Tenuto conto che la direttiva oggetto di recepimento prevede, in merito a tale obbligo, solo l’esclusione per i datori di lavoro con meno di cinquanta lavoratori, si consideri l’opportunità di valutare se la suddetta locuzione “ove esistenti” debba riferirsi all’esistenza della progressione economica, anziché alla sussistenza dei relativi criteri. Si valuti inoltre di richiamare, nel primo periodo del comma 2 del presente articolo 6, anziché l’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2022, che ha novellato per intero l’articolo 1 del decreto legislativo n. 152 del 1997, quest’ultimo articolo, anche in quanto in esso sono state successivamente operate ulteriori novelle, rilevanti ai fini in oggetto;
7) nell’articolo 7, comma 1, occorrerebbe definire la cadenza temporale di esercizio del diritto di richiesta del lavoratore, prevedendo che tale diritto possa essere esercitato non più di una volta all’anno;
8) sempre con riferimento all’articolo 7, appare opportuno chiarire se, fino all’adozione delle specifiche norme regolamentari richiamate nel comma 8, le informazioni oggetto dell’articolo possono in ogni caso essere fornite dai datori di lavoro che occupano fino a quarantanove dipendenti con le modalità di cui ai commi 2 e 3;
9) con riferimento alla fattispecie di richiesta di chiarimenti (o di ulteriori dettagli) di cui all’articolo 9, comma 6, appare opportuno specificare che il datore di lavoro, nell’ipotesi in cui la richiesta sia presentata da lavoratori o da loro rappresentanti, possa, come prima fase successiva, svolgere un confronto con l’Ispettorato del lavoro e gli organismi di parità. Sempre con riferimento all’articolo 9, appare opportuno chiarire la portata del rinvio alla fonte regolamentare di cui al comma 3, lettera b), considerato che il comma 1 dello stesso articolo già definisce i dati oggetto di comunicazione obbligatoria;
10) con riferimento alla valutazione congiunta di cui all’articolo 10, appare opportuno inserire la previsione che, nel caso di sistemi di classificazione professionale e di valutazione decisi (a integrazione delle determinazioni dei contratti collettivi) dal datore di lavoro, sia possibile, prima della valutazione congiunta contemplata dal suddetto articolo, un confronto con l’Ispettorato del lavoro e gli organismi di parità;
11) con riferimento all’articolo 14, appare opportuno specificare che la relazione alla Commissione europea di cui al comma 2 rechi anche i dati in forma integrale, come appare stabilito dalla corrispondente norma della direttiva (all’articolo 29, paragrafo 4). Inoltre, sul piano formale, appare opportuna, nel comma 4 dello stesso articolo 14, una revisione della formulazione “rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, cui è affidata la presidenza”;
12) a tutti i fini della disciplina in questione, occorrerebbe specificare che il computo dei lavoratori è effettuato in conformità ai criteri contenuti nell’articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970 e negli articoli 9, 18, 27 e 47 del decreto legislativo n. 81 del 2015;
13) si fa presente infine l’esigenza che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotti in tempo utile, e comunque entro la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo in oggetto, ogni atto di indirizzo e/o interpretativo necessario ad assicurare la chiara ed univoca applicazione della normativa da parte di tutti i datori di lavoro.
SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI MAZZELLA, Susanna Lina Giulia CAMUSSO, MAGNI, Annamaria FURLAN, Maria Domenica CASTELLONE, Sandra ZAMPA, Ylenia ZAMBITO, Aurora FLORIDIA E Barbara GUIDOLIN SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 379
La Commissione 10ª Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, esaminato l’atto in titolo,
premesso che:
la direttiva (UE) 2023/970 mira a rafforzare l’effettività del principio di parità retributiva tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore – già sancito dall’articolo 157 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea – introducendo strumenti di trasparenza salariale, monitoraggio dei divari retributivi e rafforzamento delle tutele giudiziarie, al fine di contrastare il persistente gender pay gap;
la direttiva nasce dalla consapevolezza, ormai ampiamente condivisa a livello europeo, che il principio della parità retributiva, pur formalmente riconosciuto da decenni, continua a incontrare difficoltà applicative concrete, soprattutto a causa della scarsa trasparenza delle politiche salariali e delle difficoltà probatorie che le lavoratrici incontrano nell’individuare e dimostrare eventuali discriminazioni;
il legislatore europeo ha pertanto costruito un sistema fondato su obblighi concreti di trasparenza, accesso alle informazioni retributive, strumenti di monitoraggio e meccanismi di tutela rafforzati, proprio al fine di rendere effettivo un diritto che troppo spesso resta solo teorico;
lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione degli articoli 1 e 9 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023), il cui termine di recepimento è fissato al 7 giugno 2026;
si rileva tuttavia che il provvedimento è stato trasmesso alle Camere con un significativo ritardo rispetto alla scadenza europea, comprimendo i tempi di esame parlamentare su una materia di grande rilevanza sociale ed economica e incidendo negativamente sulla possibilità di un adeguato approfondimento parlamentare;
come evidenziato nel dossier parlamentare e nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione, il divario retributivo di genere permane anche nel mercato del lavoro italiano e risulta particolarmente significativo nelle posizioni ad alta qualificazione e nelle componenti variabili e discrezionali della retribuzione;
lo schema di decreto legislativo presenta diversi profili critici sotto il profilo della coerenza con la direttiva europea e dell’effettività delle tutele, come segnalato anche da numerosi soggetti auditi;
considerato che:
– l’articolo 2 dello schema di decreto limita l’ambito di applicazione ai soli rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, escludendo alcune tipologie contrattuali quali apprendistato, lavoro domestico e lavoro intermittente;
tale scelta non appare coerente con la direttiva, che fa riferimento in termini generali ai lavoratori che hanno un contratto o un rapporto di lavoro secondo il diritto nazionale e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea;
l’esclusione di tali categorie appare particolarmente problematica anche sotto il profilo sociale, poiché si tratta di ambiti del mercato del lavoro caratterizzati da maggiore vulnerabilità contrattuale e nei quali sono frequentemente occupate donne, giovani e lavoratrici migranti;
sulla stessa scia, non risultano adeguatamente considerati i lavoratori formalmente autonomi ma etero-organizzati, ai quali l’ordinamento interno già estende in larga parte la disciplina del lavoro subordinato;
– l’articolo 3, comma 1, lettera b), dello schema di decreto introduce una definizione di “livello retributivo” che esclude alcune componenti economiche individuali non strutturali, come a titolo esemplificativo i bonus, i premi o gli incentivi. Tale esclusione appare difficilmente giustificabile, poiché proprio nelle componenti variabili e discrezionali della retribuzione si concentra una parte significativa del divario retributivo di genere;
la direttiva europea adotta invece una nozione ampia e onnicomprensiva di retribuzione, proprio per evitare che le differenze salariali si annidino nelle componenti accessorie e meno trasparenti della retribuzione. Ne deriva il rischio concreto di rendere meno visibile la parte più rilevante del gender pay gap e di compromettere l’efficacia degli strumenti di monitoraggio previsti dalla direttiva;
– l’articolo 4, comma 1, dello schema introduce una presunzione di conformità ai principi di parità retributiva e trasparenza per i sistemi retributivi definiti nei contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Tale previsione non è espressamente prevista dalla direttiva e rischia di produrre effetti distorsivi;
in particolare, la predetta presunzione potrebbe rendere più difficile per i lavoratori contestare eventuali discriminazioni retributive derivanti dall’applicazione dei sistemi di classificazione e inquadramento previsti dalla contrattazione collettiva, trasferendo sul singolo lavoratore un onere probatorio particolarmente gravoso;
la direttiva, al contrario, mira a rafforzare i meccanismi di trasparenza e controllo anche sui sistemi retributivi definiti nella contrattazione collettiva, proprio per consentire di individuare eventuali discriminazioni indirette o sistemiche;
– la previsione contenuta nell’articolo 4, comma 2, dello schema, secondo cui ai fini della definizione dei concetti di “stesso lavoro” e di “lavoro di pari valore” possano essere presi in considerazione i sistemi di classificazione e inquadramento previsti da qualunque contratto collettivo sottoscritto dal datore di lavoro, solleva ulteriori profili di criticità;
tale impostazione appare problematica in un contesto – quale quello italiano – caratterizzato dalla presenza di un numero molto elevato di contratti collettivi nazionali depositati presso il CNEL, non tutti riconducibili alle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative e non sempre idonei a garantire livelli adeguati di tutela economica e normativa;
in assenza di criteri più stringenti, il riconoscimento di pari rilevanza a contratti collettivi profondamente diversi sotto il profilo delle tutele rischia di favorire fenomeni di dumping contrattuale, legittimando il ricorso a contratti collettivi caratterizzati da standard retributivi e condizioni di lavoro significativamente inferiori rispetto a quelli definiti dalla contrattazione collettiva maggiormente rappresentativa;
un simile effetto, oltre a determinare distorsioni nella concorrenza tra imprese e una compressione dei diritti dei lavoratori, rischia di compromettere anche l’effettiva applicazione del principio di parità retributiva, rendendo più difficile l’individuazione di trattamenti discriminatori tra lavoratori e lavoratrici che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.
considerato, inoltre, che:
– l’articolo 6 dello schema prevede un esonero per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti dall’obbligo di rendere disponibili i criteri per la progressione economica. Tuttavia, è bene evidenziare che in un sistema produttivo come quello italiano, caratterizzato da una forte presenza di imprese di piccole e medie dimensioni, tale scelta rischia di escludere una quota rilevante di lavoratrici e lavoratori dall’accesso effettivo agli strumenti di trasparenza retributiva;
si segnala, inoltre, il mancato recepimento dell’articolo 9, par. 6, della Direttiva, laddove si prevede che l’esattezza delle informazioni sia confermata dalla dirigenza del datore di lavoro, previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori, e che questi ultimi abbiano accesso alle metodologie applicate dal datore di lavoro;
– l’articolo 7 riconosce ai lavoratori il diritto di ottenere informazioni sui livelli retributivi medi suddivisi per sesso per categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore, ma introduce modalità applicative che rischiano di rendere tale diritto difficilmente esercitabile, come il termine di due mesi per il riscontro e la possibilità di adempiere tramite semplice pubblicazione su intranet o area riservata;
– l’articolo 10 dello schema dispone, poi, che i datori con più di 100 addetti, soggetti all’obbligo di comunicazione di informazioni sulle retribuzioni ex articolo 9, effettuano – con i rappresentanti dei lavoratori – una valutazione congiunta delle retribuzioni nel caso in cui si verificano alcune condizioni come per esempio, quando le informazioni sulle retribuzioni rivelano una differenza del livello retributivo medio tra lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile pari ad almeno il 5 per cento in una qualsiasi categoria di lavoratori. Vale quanto segnalato rispetto all’articolo 9, ovvero che anche l’obbligo di valutazione congiunta nei casi previsti sia estesa a tale dimensione aziendale
– il sistema di tutela giurisdizionale e di accesso alle prove delineato dallo schema non appare pienamente coerente con le previsioni degli articoli 14 e seguenti della direttiva, che mirano a rafforzare in modo sostanziale gli strumenti di protezione delle vittime di discriminazione retributiva, anche attraverso una disciplina più incisiva dell’onere della prova e dell’accesso alle informazioni rilevanti. Analogamente, il sistema sanzionatorio previsto non sembra idoneo ad assicurare quell’effettiva funzione dissuasiva espressamente richiesta dalla normativa europea;
su questo versante, il rischio di una procedura di infrazione non può essere sottovalutato, anche alla luce del collegamento sistematico tra la direttiva (UE) 2023/970 e la direttiva 2006/54/CE. In tale quadro, il rinvio operato dall’articolo 12, comma 1, dello schema di decreto legislativo alle disposizioni del decreto legislativo n. 198 del 2006 appare approssimativo e tecnicamente non soddisfacente, poiché la mera conferma del sistema vigente non equivale a una corretta e completa attuazione della direttiva. A ciò si aggiunge il mancato coordinamento tra il sistema differenziato dei mezzi di tutela previsto dal decreto legislativo n. 198 del 2006 e quello disciplinato dal decreto legislativo n. 150 del 2011, con il rischio di generare incertezze applicative proprio su un terreno in cui sarebbe invece necessaria la massima chiarezza;
parimenti, lo schema omette di disciplinare il regime prescrizionale in modo coerente con l’articolo 21 della direttiva, il quale richiede di superare la tradizionale impostazione fondata sulla stabilità del rapporto e sul metus, spostando il dies a quo verso la diversa prospettiva della conoscenza effettiva o potenziale degli elementi informativi necessari per far valere la discriminazione. Si tratta di un passaggio tutt’altro che secondario, perché incide direttamente sulla concreta esigibilità del diritto e sulla possibilità, per le lavoratrici, di attivare una tutela effettiva;
anche sotto il profilo dell’accesso alla giustizia, lo schema non recepisce in modo adeguato quanto previsto dall’articolo 22 della direttiva, secondo cui gli Stati membri devono assicurare che gli organi giurisdizionali possano valutare se la parte ricorrente soccombente avesse motivi ragionevoli per promuovere l’azione e, in tal caso, se sia opportuno non porre a suo carico le spese del giudizio, in particolare nei casi in cui la parte convenuta, pur risultata vittoriosa, non abbia rispettato gli obblighi di trasparenza retributiva;
occorre inoltre ricordare che la direttiva (UE) 2023/970 costituisce attuazione del principio generale di parità di trattamento retributivo tra donne e uomini previsto dal Trattato ed è espressamente collegata, ai sensi dell’articolo 26, alla direttiva 2006/54/CE, già recepita nell’ordinamento italiano mediante modifiche al codice delle pari opportunità di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006. È proprio quest’ultima direttiva a definire il quadro generale delle nozioni di discriminazione e del sistema dei mezzi di tutela riferiti alle discriminazioni fondate sul sesso o sul genere, distinto dal diverso apparato di tutela previsto per le altre cause di discriminazione dai decreti legislativi n. 215 e n. 216 del 2003. Ebbene, lo schema in esame non sembra tenere adeguatamente conto di tale assetto normativo, né del necessario raccordo tra disciplina generale e disciplina speciale delle discriminazioni retributive, né, ancora, del coordinamento con il più ampio sistema di tutela delle discriminazioni di genere, comprese quelle intersezionali;
non si prevedono, in particolare, poi, sanzioni amministrative, modulate in ragione della gravità degli inadempimenti relativi agli obblighi previsti dal decreto, con specifiche aggravanti per i casi di recidiva e di discriminazione intersezionale, ferme restando le sanzioni e il diritto al risarcimento dei danni stabiliti dal decreto legislativo n. 198 del 2006;
parimenti non figura un riferimento al risarcimento che includa “il recupero integrale delle retribuzioni arretrate e dei relativi bonus o pagamenti in natura, il risarcimento per le opportunità perse, il danno immateriale, i danni causati da altri fattori pertinenti, che possono includere la discriminazione intersezionale”;
infine, la direttiva, all’articolo 28, attribuisce agli organismi di parità un ruolo rafforzato e impone agli Stati membri di garantire loro risorse adeguate a svolgere efficacemente le proprie funzioni. Anche sotto questo profilo, lo schema di decreto appare carente, non individuando strumenti concreti idonei a rafforzare tali strutture sul piano organizzativo, finanziario e operativo.
– parimenti, lo schema omette di disciplinare il regime prescrizionale in modo coerente con l’articolo 21 della direttiva, che richiede di spostare il dies a quo dalla tradizionale logica della stabilità del rapporto e del metus alla diversa prospettiva della conoscenza effettiva o potenziale degli elementi informativi necessari per far valere la discriminazione;
rilevato che:
la Commissione non può che evidenziare che lo schema di decreto legislativo, pur richiamando formalmente la Direttiva (UE) 2023/970, ne riduce in più punti l’efficacia e l’ambizione;
le esclusioni dall’ambito applicativo, le definizioni restrittive, la sottrazione delle componenti retributive più discriminatorie, la presunzione di conformità del CCNL, gli esoneri per le PMI, i meccanismi di accesso mediati, la soglia elevata per il reporting, le scadenze differite fino al 2031, la periodicità triennale, l’apparato sanzionatorio debole, l’organismo di monitoraggio privo di adeguate risorse e la clausola di invarianza finanziaria compongono un quadro complessivo che rischia di trasformare la trasparenza salariale in un adempimento limitato e differito;
anziché costituire un salto di qualità nel contrasto alle discriminazioni retributive di genere, il decreto rischia di produrre un recepimento di minimo impatto, più orientato a contenere gli effetti della direttiva che a realizzarne pienamente le finalità;
per tutto quanto sopra premesso e considerato,
esprime
PARERE CONTRARIO.
MARTEDÌ 10 MARZO 2026
387ª Seduta (2ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 19,15.
IN SEDE CONSULTIVA
(1818) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)
Prosegue l’esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.
Il presidente ZAFFINI rammenta la proposta di parere favorevole già presentata dal relatore Berrino, che pone in votazione.
Previa verifica del numero legale, la Commissione approva.
Il PRESIDENTE, in risposta a una richiesta di chiarimenti della senatrice CAMUSSO (PD-IDP) sulla presenza del numero legale in occasione della precedente deliberazione, rimarca che la presenza del prescritto numero di senatori è stata accertata d’ufficio prima della votazione, in conformità al Regolamento.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione (n. 379)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 9 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.
Riprende la discussione generale.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) rileva nello schema di decreto legislativo in esame un complessivo affievolimento delle tutele recate dalla direttiva 2023/970, osservando in primo luogo che il provvedimento omette di recepire adeguatamente le disposizioni in materia di istituzione degli organismi di parità. Inoltre, segnala che nella predisposizione dello schema di decreto non si è tenuto conto della natura di lavoro subordinato dell’apprendistato e dei rapporti di collaborazione eterorganizzata, né della necessaria partecipazione dei sindacati rispetto all’adempimento degli obblighi di formazione.
Paventa che il provvedimento in esame risulti inefficace rispetto agli obiettivi dichiarati, particolarmente a causa della mancanza di disposizioni adeguate in materia di inquadramento e di definizione delle effettive componenti della retribuzione. Trova pertanto inadeguato il complesso delle disposizioni concernenti l’individuazione neutra e oggettiva della retribuzione, posto che è stata trascurata la frammentazione contrattuale tipica del mercato del lavoro italiano, la quale limita le possibilità di definire in maniera univoca il valore delle prestazioni lavorative. Soggiunge che le criticità rilevate sono aggravate dall’inerzia del Governo in rapporto alla questione della conciliazione lavoro-famiglia.
Ravvisa pertanto la necessità di una seria revisione dello schema di decreto legislativo, anche allo scopo di prevenire il prevedibile rischio di procedure di infrazione a carico dell’Italia.
La senatrice MANCINI (FdI) fa presente il carattere fortemente positivo dell’aumento degli occupati ultracinquantenni recentemente rilevato. Ritiene inoltre opportuno valutare serenamente la proposta di parere che verrà presentata alla Commissione, la quale potrebbe contemplare osservazioni tese al miglioramento del testo in esame. Osserva quindi che nella redazione del provvedimento si è posta attenzione ad armonizzare la direttiva in via di recepimento con le caratteristiche dell’ordinamento nazionale, contraddistinto dalla presenza di proprie forme contrattuali.
Dopo aver richiamato l’attenzione sulla necessità di accentramento dell’attuale sistema dei consigli di parità, rammenta l’impegno profuso dal Governo riguardo alla conciliazione vita-lavoro, anche per mezzo dell’estensione della fruibilità dei congedi parentali.
Specifica che lo schema di decreto legislativo in esame è effettivamente funzionale all’applicazione dei principi posti dalla direttiva europea, tenendo conto delle peculiarità del sistema imprenditoriale italiano e dallo stato delle relazioni sindacali, che spesso comportano la sottoscrizione dei contratti da parte delle organizzazioni maggiormente rappresentative. Dà atto che il superamento delle disparità retributive comporta un ulteriore impegno, come evidenziato dalle audizioni, allo scopo di disporre di servizi adeguati a consentire l’eguaglianza delle possibilità di ingresso e di competitività delle donne nel mercato del lavoro.
La senatrice CASTELLONE (M5S) osserva che i dati richiamati sulla diminuzione della disoccupazione sono dovuti a un aumento della popolazione inattiva, costituita in misura maggioritaria da donne, in linea con un quadro che vede la componente femminile della popolazione ancora fortemente svantaggiata, con ritardi maggiormente gravi nelle regioni meridionali. Alle differenze retributive si sommano infatti frequentemente gli svantaggi derivanti dalla carenza di strutture di supporto alle famiglie. Ne consegue la maggiore propensione delle donne ad abbandonare l’attività lavorativa o ad accettare il lavoro a tempo parziale. Tale quadro rende necessarie misure strutturali, in coerenza con gli obiettivi di coesione sociale e territoriale posti dal PNRR, per cui è indispensabile un impegno comune per il superamento delle persistenti situazioni di svantaggio, tenuto anche conto dell’incidenza negativa della vasta area del lavoro sottopagato.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) rileva che la richiamata penalizzazione retributiva delle lavoratrici deriva dalla struttura del sistema sociale, denotata dall’insufficienza dei servizi di sostegno alle famiglie. Risulta inoltre determinante la radicata tendenza a penalizzare le lavoratrici sul piano dell’inquadramento contrattuale e delle possibilità di avanzamento, nonché l’esternalizzazione dei servizi decisa da numerosi enti locali, che ha comportato una generale contrazione delle retribuzioni.
A suo avviso, occorre pertanto puntare a una revisione complessiva del mercato del lavoro, che comporti la garanzia di più elevati minimi salariali, la celerità dei rinnovi contrattuali e l’imposizione di obblighi per le imprese circa i trattamenti minimi.
Il PRESIDENTE, non essendovi altri iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione generale.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 20,15.
MARTEDÌ 10 MARZO 2026
386ª Seduta (1ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 15,15.
IN SEDE CONSULTIVA
(1818) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)
In riferimento ai profili di competenza del decreto-legge n. 23, il relatore BERRINO (FdI) rileva innanzitutto che l’articolo 14, comma 1, estende la tutela legale in favore del personale delle Forze di polizia e armate, nonché dei vigili del fuoco per fatti inerenti al servizio.
Il successivo comma 2 interviene sull’articolo 51 del TUIR, riconoscendo la detassazione dei rimborsi spese spettanti al personale delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per trasferte e missioni nel territorio dello Stato, senza obbligo di tracciabilità dei relativi pagamenti.
L’articolo 17 esenta gli allievi dei corsi di polizia dalla ripetizione degli accertamenti dell’efficienza fisica, in sede di partecipazione a concorsi per il passaggio ai ruoli e alla carriera superiori della Polizia di Stato. Inoltre conferisce transitoriamente la facoltà di determinare, nei bandi di concorso per l’accesso alla Polizia di Stato, prove d’esame e accertamenti facoltativi, esperibili a richiesta del candidato. Prevede altresì, anche in questo caso transitoriamente, che ai concorsi per l’accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato siano ammessi nel limite del 10 per cento dei posti i candidati in possesso dei titoli di studio o dei requisiti professionali di volta in volta previsti nel bando di concorso, coerenti con il profilo professionale da ricoprire e con i compiti istituzionali da svolgere, rimanendo fermi per il resto i requisiti generali di partecipazione e le cause di esclusione determinati dalla normativa vigente.
L’articolo 18, comma 1, reca modifiche alle disposizioni di carattere transitorio in materia di concorsi interni della Polizia di Stato contenute nell’articolo 2 del decreto legislativo n. 95 del 2017.
Il successivo comma 2 concerne la possibilità di ampliamento dei posti disponibili in favore dei candidati idonei all’esito della procedura per l’accesso alla qualifica di vice ispettore, mentre il comma 3 reca l’abrogazione di talune disposizioni applicabili alle procedure concorsuali interne per la qualifica di vice ispettore.
L’articolo 18, comma 5, reca un’autorizzazione di spesa per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della Polizia di Stato.
L’articolo 19 prevede che possano essere banditi – fino al 31 dicembre 2027 – concorsi pubblici per l’accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, cui accedano candidati in possesso del titolo di laurea stabilito dal bando di concorso.
Per il personale della Polizia di Stato la cui assunzione abbia come requisito il possesso di una laurea, gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari sono computati agli effetti della determinazione dello stipendio.
L’articolo 20 prevede la possibilità di bandire, entro il 31 dicembre 2027, concorsi straordinari per marescialli carabinieri in possesso di laurea triennale e contiene una serie di norme in materia di personale dell’Arma.
L’articolo 21, commi da 1 a 8, autorizza il Corpo della Guardia di finanza a indire concorsi pubblici a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per il reclutamento di personale con grado di maresciallo in settori specifici, disponendo inoltre circa i requisiti, l’inquadramento e la formazione. Sono altresì dettate disposizioni per il riconoscimento degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari in favore del personale, per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia richiesto il possesso della laurea o titolo equipollente.
L’articolo 25 prevede la non ripetibilità delle somme corrisposte al personale del Corpo della polizia a titolo di indennità di presenza.
Il comma 1 dell’articolo 26 autorizza il Ministero dell’interno a procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, nonché ad avvalersi di una o più procedure di reclutamento. Il comma 2 esclude, fino al 31 dicembre 2027, il personale così reclutato dalle procedure di mobilità volontaria o che lo stesso possa essere utilizzato presso altre amministrazioni pubbliche mediante comando, distacco o altro provvedimento analogo.
L’articolo 27, commi da 1 a 5, stabilisce che le amministrazioni pubbliche debbano definire un programma di assunzione delle vittime – se affette da invalidità pari o superiore all’80 per cento – del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché del contagio da Covid-19 durante l’emergenza epidemiologica per il personale sanitario o socio-sanitario o i farmacisti. Se deceduti, la disposizione vale per i familiari superstiti.
Prevede inoltre, per i familiari delle vittime del dovere, la facoltà di iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio mirato. Sono poi recati alcuni obblighi per le pubbliche amministrazioni tenute all’adempimento dell’obbligo assunzionale così previsto.
I successivi commi da 6 a 8 riconoscono alle vittime del dovere e ai loro familiari, anche superstiti, il diritto di assentarsi dal posto di lavoro fino a ventiquattro ore annue, per partecipare a iniziative pubbliche volte a diffondere la cultura della legalità e la memoria delle vittime della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere.
L’articolo 32 consente al Ministero dell’interno, in deroga alla normativa vigente, di affidare direttamente alla Croce Rossa Italiana, fino al 31 dicembre 2028, la gestione delle attività umanitarie presso i centri di permanenza per i rimpatri.
Si svolge quindi un breve dibattito sull’ordine dei lavori, con interventi delle senatrici CAMUSSO (PD-IDP), CASTELLONE (M5S), FURLAN (IV-C-RE) e ZAMBITO (PD-IDP), in esito al quale il presidente ZAFFINI dichiara aperta la discussione generale.
Ha quindi la parola la senatrice CAMUSSO (PD-IDP), la quale si sofferma sul carattere confuso delle disposizioni recate dal provvedimento, che le appare del tutto inadeguato alle esigenze della sicurezza pubblica.
In generale reputa ingiustificata la tendenza del Governo a prevedere sempre nuove figure di reato, anche al costo di determinare un grave sovraffollamento delle strutture detentive per minorenni, ai quali vengono sempre più precluse le attività ricreative, con risultati negativi sul piano dell’aumento della devianza.
Inoltre, nell’impostazione del Governo coglie un atteggiamento di diffidenza nei confronti delle manifestazioni pubbliche, mentre risultano eluse le reali questioni del trattamento del personale delle Forze di polizia.
Infine, ravvisa l’esigenza di una riflessione sul ruolo della Commissione, chiamata all’esame in sede consultiva, in particolare riguardo alla reale utilità dell’apporto all’iter, che troppo spesso si traduce in una mera manifestazione di assenso rispetto ai provvedimenti del Governo.
Il presidente ZAFFINI rileva il carattere sempre positivo del confronto tra le forze di opposizione e la maggioranza.
La senatrice CASTELLONE (M5S) rimarca la scarsa incidenza della trattazione parlamentare dei provvedimenti promossi dal Governo, posto che la volontà dell’Esecutivo risulta determinante anche riguardo alla determinazione dei tempi di esame a disposizione delle Assemblee.
Nel merito, osserva che il decreto-legge in esame è stato licenziato dal Governo sulla base di un allarme enfatizzato riguardo alla sicurezza pubblica, risultando tuttavia sostanzialmente vuoto rispetto alle reali necessità. In particolare, risulta elusa la questione fondamentale degli organici delle Forze di polizia, sempre più carenti in conseguenza della mancata copertura dei pensionamenti. Inoltre, non risultano accolte le richieste dei comuni riguardo alla possibilità di intese con le prefetture e non si provvede a rendere perseguibili d’ufficio alcuni reati che destano particolare allarme sociale a causa della loro diffusione.
La senatrice FURLAN (IV-C-RE) lamenta la mancanza di misure volte all’adeguamento degli organici delle Forze di polizia, nonché la consolidata tendenza del Governo e della maggioranza a ignorare i suggerimenti, peraltro qualificati, provenienti dalle audizioni, che pur fornirebbero spunti di notevole utilità per il miglioramento delle misure in esame.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) pone in evidenza la necessità di un reale confronto nelle sedi istituzionali, che qualifica il funzionamento del sistema democratico. Sottolinea quindi le carenze dell’operato del Governo, incline ad assecondare l’emotività dell’opinione pubblica, senza predisporre misure realmente adeguate alle questioni dell’ordine pubblico. Rileva che occorrerebbe rinunciare a un’impostazione meramente repressiva, per dedicare il massimo impegno alla prevenzione, alla gestione dei flussi migratori e all’adeguamento degli organici delle Forze di polizia.
La senatrice LEONARDI (FdI) fa presente il carattere organico del provvedimento, nel quale la tutela legale del personale delle forze di polizia è inserita in un complesso di disposizioni volte al reale potenziamento della sicurezza pubblica, che coinvolge altresì le amministrazioni comunali. A suo avviso, il Governo conferma inoltre la propria attenzione a rimediare alle carenze negli organici delle forze di polizia, determinate nelle legislature precedenti dal blocco del turnover.
Il presidente ZAFFINI dichiara chiusa la discussione generale.
Intervenendo in replica, il relatore BERRINO (FdI) richiama l’attenzione sull’utilità del decreto-legge in esame, meritevole di una trattazione serena, che non risenta di tentativi dilatori. Esprime un giudizio particolarmente positivo sugli aspetti di competenza della Commissione, considerando apprezzabile l’impegno del Governo ai fini del superamento del precedente blocco del turnover nelle Forze di polizia.
In conclusione, presenta una proposta di parere favorevole.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione (n. 379)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 9 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 19 febbraio.
Il presidente ZAFFINI fa presente che si è concluso il previsto ciclo di audizioni e dà conto delle osservazioni trasmesse dalla 4a Commissione. Dichiara quindi aperta la discussione generale.
Il senatore MAZZELLA (M5S) richiama l’attenzione sull’insufficienza dello schema di decreto legislativo in esame ai fini dell’effettivo contrasto alle disparità retributive. Il provvedimento pare infatti non tenere conto del dumping contrattuale ampiamente diffuso in Italia e delle persistenti debolezze del mercato del lavoro, ancora ben lungi dal fornire prospettive occupazionali adeguate alle donne e ai giovani. Un ulteriore fattore critico è rappresentato dalla frammentazione del sistema produttivo, che certo non favorisce l’attuazione delle misure proposte.
Reputa poi di significativa rilevanza l’ostilità di fondo del Governo nei confronti dei corpi intermedi, quali in particolare le organizzazioni sindacali, del cui apporto non si tiene conto, anche a costo di depotenziare la direttiva europea alla base dello schema di decreto legislativo.
La senatrice FURLAN (IV-C-RE) sottolinea la convergenza dei giudizi dei diversi soggetti interessati circa la scarsa portata effettiva del provvedimento in esame a causa dei difetti della sua formulazione. In particolare, evidenzia che il riferimento ai contratti applicati non può che favorire i rapporti contrattuali non sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, assecondando un disegno di riduzione delle disparità per mezzo di un generale ribasso delle condizioni retributive. Trova particolarmente penalizzante l’esclusione dal quadro normativo dei rapporti di apprendistato, il quale è tuttavia di elevata rilevanza rispetto all’occupazione femminile e giovanile.
Un altro punto critico è rappresentato, a suo avviso, dalla definizione normativa della retribuzione, la quale deve essere necessariamente vista come un complesso di variabili, non limitandosi ai minimi tabellari: in assenza di tale consapevolezza risulta ulteriormente limitata la possibilità di conseguire condizioni effettive di parità retributiva.
In conclusione, esorta il Governo e la maggioranza a evitare qualsiasi atteggiamento di chiusura, nella prospettiva di uno sforzo comune allo scopo di determinare un reale miglioramento delle misure in esame.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE
Il presidente ZAFFINI avverte che la Commissione tornerà a riunirsi al termine dell’odierna seduta dell’Assemblea.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 16,20.
Riunione n. 105
MARTEDÌ 10 MARZO 2026
Presidenza del Vice Presidente
Orario: dalle ore 13,15 alle ore 14,35
AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA WELFARE AZIENDALE (AIWA), DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA PRIVATA (CONFAPI), DELLA CONFEDERAZIONE DELL’INDUSTRIA MANIFATTURIERA ITALIANA E DELL’IMPRESA PRIVATA (CONFIMI INDUSTRIA), DI CONFLAVORO PMI PICCOLE E MEDIE IMPRESE, DI VALORE D, DELLA FONDAZIONE CARNITI, DELLA FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI – RIVISTA inGENERE, DELL’ASSOCIAZIONE “RETE PER L’UGUAGLIANZA” E DELL’ASSOCIAZIONE “NOI RETE DONNE” SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 379 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2023/970, VOLTA A RAFFORZARE L’APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITA’ DI RETRIBUZIONE TRA UOMINI E DONNE PER UNO STESSO LAVORO O PER UN LAVORO DI PARI VALORE ATTRAVERSO LA TRASPARENZA RETRIBUTIVA E I RELATIVI MECCANISMI DI APPLICAZIONE)
Riunione n. 19
MARTEDÌ 10 MARZO 2026
Presidenza del Vice Presidente della 10ª Commissione
Orario: dalle ore 12,20 alle ore 12,55
AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI SAVE THE CHILDREN, DEL CORPO NAZIONALE GIOVANI ESPLORATORI ED ESPLORATRICI ITALIANI (CNGEI) E DELL’ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUTS CATTOLICI ITALIANI (AGESCI) SUL DDL 1766 (DELEGA AL GOVERNO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE E RICREATIVE NON FORMALI)

























