MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE 2026
445ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.
La seduta inizia alle ore 13,40.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione dell’articolo 27 della legge 13 giugno 2025, n. 91, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (n. 428)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 27, della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
La relatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) presenta un nuovo schema di parere, favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato), redatto tenendo conto dell’andamento del dibattito successivamente alla presentazione della precedente formulazione e dell’interlocuzione con il Governo.
Il presidente ZAFFINI avverte che si passa alla votazione dello schema di parere appena presentato.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) esprime delusione rispetto al mancato pieno accoglimento degli spunti emersi nel corso del dibattito, attribuibile al parallelo confronto della relatrice con il Governo, il quale pertanto ha limitato la piena espressione degli orientamenti della Commissione. Nel riconoscere l’impegno profuso dalla relatrice, preannuncia infine il voto di astensione del proprio Gruppo.
Il senatore MAZZELLA (M5S) interviene per dichiarazione di voto di astensione a nome del proprio Gruppo, rilevando l’inopportunità di qualsiasi intervento del Governo in fase di determinazione della proposta di parere.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) rammenta la disponibilità dimostrata nei confronti delle proposte dell’opposizione, parzialmente vanificata dagli sviluppi successivi. Dichiara quindi il voto di astensione sullo schema di parere.
Il senatore ZULLO (FdI) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo, facendo presente il carattere fisiologico delle interlocuzioni con il Governo e osservando come lo schema di parere rechi la sostanza dei rilievi di maggiore importanza formulati in Commissione.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva infine lo schema di parere.
IN SEDE REDIGENTE
(483) Maria Cristina CANTU’ e altri. – Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell’innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 25 giugno 2024.
Il presidente ZAFFINI dà conto del parere non ostativo con condizioni ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione trasmesso dalla 5a Commissione. Fa quindi presente che il relatore ha di conseguenza presentato i nuovi emendamenti 1.1000, 2.1000, 3.1000, 4.1000, 5.1000, 6.1000, 7.1000, 8.1000 e 9.1000 (pubblicati in allegato). Specifica inoltre che tutti gli emendamenti precedentemente presentati dal relatore sono stati ritirati.
Il sottosegretario GEMMATO esprime parere favorevole sull’emendamento 1.1000.
Il relatore SATTA (FdI) invita al ritiro di tutti gli altri emendamenti riferiti all’articolo 1, sui quali il parere è altrimenti contrario.
Il rappresentante del GOVERNO si esprime conformemente.
La senatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az) ritira l’emendamento 1.3.
Previa verifica del numero legale, è posto in votazione l’emendamento 1.1000.
La Commissione approva. Risultano conseguentemente preclusi i successivi emendamenti all’articolo 1.
Sull’emendamento 2.1000 del relatore il parere del GOVERNO è favorevole.
Il relatore SATTA (FdI) invita a ritirare i restanti emendamenti all’articolo 2, sui quali il parere è altrimenti contrario.
Il sottosegretario GEMMATO esprime parere conforme.
L’emendamento 2.3 è ritirato dalla senatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az).
È posto in votazione l’emendamento 2.1000, che risulta approvato, con conseguente preclusione di tutti gli altri emendamenti all’articolo 2.
Il sottosegretario GEMMATO esprime parere favorevole sull’emendamento del relatore 3.1000.
Il relatore SATTA (FdI) invita al ritiro degli altri emendamenti riferiti all’articolo 3, sui quali il parere è altrimenti contrario.
Esprime parere conforme il rappresentante del GOVERNO.
È posto in votazione l’emendamento 3.1000, che la Commissione approva. Risultano di conseguenza preclusi gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) interviene sull’emendamento 3.0.1, segnalandone l’utilità ai fini del finanziamento dell’inserimento delle maculopatie degenerative nei LEA.
Ha quindi luogo un breve confronto, con interventi del sottosegretario GEMMATO, del presidente ZAFFINI e del relatore SATTA (FdI), in esito al quale la senatrice ZAMBITO (PD-IDP) accetta di ritirare l’emendamento 3.0.1, preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno.
È posto in votazione l’emendamento 3.0.2.
Interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo la senatrice ZAMBITO (PD-IDP), la quale osserva l’opportunità del riconoscimento delle maculopatie degenerative come malattie croniche e invalidanti.
L’emendamento 3.0.2 è quindi respinto dalla Commissione.
Il relatore SATTA (FdI) invita al ritiro degli emendamenti riferiti all’articolo 4, sui quali il parere è altrimenti contrario.
Si associa il rappresentante del GOVERNO, il quale esprime invece parere favorevole sull’emendamento del relatore 4.1000.
La senatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az) ritira l’emendamento 4.3.
È posto in votazione e approvato l’emendamento 4.1000. Sono di conseguenza dichiarati preclusi gli emendamenti 4.1 e 4.2.
La senatrice CASTELLONE (M5S) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sull’emendamento 4.0.1, ponendo in evidenza l’opportunità di una disposizione volta a contrastare le disparità territoriali riguardanti le possibilità di cura.
L’emendamento 4.0.1, posto in votazione, risulta respinto.
Si passa alla votazione dell’emendamento 5.1000 del relatore, sul quale il parere del GOVERNO è favorevole.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) interviene per dichiarazione di voto contrario a nome del Gruppo, richiamando l’attenzione sul tema del rimborso di farmaci particolarmente costosi, impiegati per la cura delle patologie oculari cronico-degenerative, il quale sarebbe garantito da un articolo che la maggioranza intende sopprimere per mere esigenze di bilancio.
Replica brevemente il relatore SATTA (FdI), il quale fa presente che è comunque garantita la rimborsabilità di alcuni farmaci specifici.
Interviene sull’ordine dei lavori la senatrice ZAMPA (PD-IDP), la quale, in riferimento all’articolo 5, auspica che non si rinunci ai contenuti fondamentali del disegno di legge in discussione.
Posto in votazione, l’emendamento 5.1000 è approvato.
Il relatore SATTA (FdI) invita al ritiro degli emendamenti riferiti all’articolo 6, sui quali il parere è altrimenti contrario.
Il sottosegretario GEMMATO si esprime conformemente, mentre il parere sull’emendamento 6.1000 del relatore è favorevole.
La senatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az) ritira l’emendamento 6.3.
La senatrice CASTELLONE (M5S) manifesta la posizione critica del suo Gruppo sull’emendamento 6.1000, notando che tale proposta è parte di un complesso di modifiche che discendono dal parere della Commissione bilancio e vanificano la trattazione svolta in questa sede, snaturandone gli obiettivi.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP), valutata favorevolmente la nuova formulazione proposta per l’articolo 6, dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sull’emendamento 6.1000.
È quindi messo ai voti e approvato l’emendamento 6.1000. Gli emendamenti 6.1 e 6.2 risultano di conseguenza preclusi.
Successivamente la Commissione respinge l’emendamento 6.0.1.
Il relatore SATTA (FdI) invita al ritiro dell’emendamento 7.1, specificando che il parere è altrimenti contrario.
Il rappresentante del GOVERNO si associa sull’emendamento 7.1 e manifesta parere favorevole sull’emendamento 7.1000 del relatore.
Per dichiarazione di voto contrario a nome del Gruppo sull’emendamento 7.1000 ha la parola la senatrice ZAMBITO (PD-IDP), che giudica favorevolmente la formulazione dell’articolo 7.
Posto in votazione, l’emendamento 7.1000 è approvato, con conseguente preclusione dell’emendamento 7.1.
Il relatore SATTA (FdI) invita al ritiro degli emendamenti 8.1 e 8.2, per i quali il parere è altrimenti contrario. Si associa il sottosegretario GEMMATO.
Con il parere favorevole del GOVERNO, è posto in votazione l’emendamento 8.1000.
La Commissione approva. Sono di conseguenza dichiarati preclusi gli emendamenti 8.1 e 8.2.
Il relatore SATTA (FdI) e il sottosegretario GEMMATO invitano al ritiro degli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3 e 9.0.1, sui quali il loro parere è altrimenti contrario.
Il rappresentante del GOVERNO esprime inoltre parere favorevole sull’emendamento 9.1000 del relatore.
L’emendamento 9.1 è ritirato dalla senatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az).
Successivamente la Commissione approva l’emendamento 9.1000.
Gli emendamenti 9.2 e 9.3 sono dichiarati preclusi, mentre l’emendamento 9.0.1 è dichiarato decaduto per assenza dei firmatari.
Il seguito della discussione è quindi rinviato, ai fini dell’acquisizione dei prescritti pareri sugli emendamenti approvati.
IN SEDE REFERENTE
(1953) Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia, approvato dalla Camera dei deputati
– e petizioni nn. 597, 1286 e 1389 ad esso attinenti
(Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 9 settembre.
Il presidente ZAFFINI rende noto che la 4a Commissione ha trasmesso un parere non ostativo su testo ed emendamenti e che la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione su parte degli emendamenti, mentre sul resto delle proposte emendative il parere è non ostativo. Di conseguenza, dichiara l’inammissibilità degli emendamenti 1.15, 1.31, 1.47 (già ritirato), 1.48, 1.49, 2.9, 2.49, 2.60, 2.86, 2.87, 2.88, 2.95, 2.96 (già ritirato), 2.97, 2.98, 2.100, 2.105, 4.3 e 5.1.
Comunica infine che il senatore Magni ha aggiunto la propria firma all’ordine del giorno G/1953/4/10.
Ha la parola la relatrice LEONARDI (FdI), la quale esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 1.
Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.
Interviene sull’ordine dei lavori la senatrice CAMUSSO (PD-IDP), la quale si esprime criticamente in ordine ai pareri espressi, in quanto conseguenti all’intenzione del Governo di comprimere il più possibile i tempi di esame in Senato. Rimarca che in tal modo la funzione della Commissione risulta svuotata di significato.
La senatrice FURLAN (IV-CR) lamenta la mancanza di utilità concreta del lavoro in Commissione, atteso il ricorrente atteggiamento di chiusura del Governo e della maggioranza nei confronti delle proposte provenienti dalle forze di opposizione.
Il senatore MAZZELLA (M5S) rileva la forzatura rispetto al ruolo proprio delle istituzioni parlamentari e in particolare della Commissione, la cui attività è di fatto vanificata dalla condotta di Governo e maggioranza.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) ritiene incomprensibile l’atteggiamento di chiusura manifestato dalle forze di maggioranza, in contraddizione con le precedenti fasi di confronto positivo. Nota inoltre che la preclusione nei confronti della possibilità di apportare modifiche al testo in esame è incompatibile con i principi del bicameralismo perfetto.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) chiede alla Presidenza di riferire i rilievi espressi al Ministro per lo sport e i giovani, precedentemente intervenuto in Commissione sul disegno di legge in esame.
Il presidente ZAFFINI si riserva di informare il ministro Abodi. Prende quindi atto dell’abbandono dei lavori da parte dei commissari appartenenti ai gruppi d’opposizione.
Successivamente, tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 1, in assenza dei rispettivi firmatari, sono dichiarati decaduti.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
SCONVOCAZIONE DI SEDUTA
Il presidente ZAFFINI avverte che la seduta già convocata alle ore 9 di domani non avrà luogo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 14,55.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 428
La 10ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, di adeguamento dell’ordinamento interno al regolamento (UE) 2022/1616, relativo ai materiali e oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, finalizzato ad assicurare elevati standard di sicurezza alimentare e a promuovere l’economia circolare;
considerato che il provvedimento è stato predisposto in forza della delega contenuta nell’articolo 27 della legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025), nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dallo stesso articolo, e dei criteri generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e che il termine per l’esercizio della delega scade il 10 ottobre 2026;
considerato, in particolare, che:
– l’articolo 2 prevede l’istituzione, presso il Ministero della salute, della banca dati relativa agli stabilimenti di produzione di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (cosiddetti MOCA) e agli stabilimenti di riciclo della plastica destinata al contatto con gli alimenti, le cui modalità di funzionamento sono demandate a un successivo decreto ministeriale;
– l’articolo 3 modifica il decreto legislativo n. 29 del 2017 recante la disciplina sanzionatoria per la violazione di una serie di regolamenti europei in materia di MOCA, al fine di aggiornare gli importi delle sanzioni e la durata delle misure di sospensione, nonché di introdurre nuove fattispecie sanzionatorie in attuazione del regolamento (UE) 2022/1616, destinando i proventi delle sanzioni al rafforzamento delle attività di vigilanza sugli impianti di riciclo della plastica;
– l’articolo 4 modifica il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 che attua la normativa europea sui controlli per la sicurezza alimentare, al fine di stabilire che gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe dei controlli siano utilizzati anche per finanziare la formazione degli operatori che effettuano i controlli ufficiali e le attività previste dal regolamento (UE) 2022/1616, e la gestione della banca dati sugli stabilimenti che producono MOCA e che riciclano la plastica destinata al contatto con gli alimenti;
visto il parere della Conferenza Stato-regioni;
viste le osservazioni favorevoli con rilievi formulate dalla 4ª e dalla 9ª Commissione permanente;
esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni.
All’articolo 2, comma 3, che disciplina l’accesso alla banca dati sugli stabilimenti MOCA e di riciclaggio alle sole autorità sanitarie, al fine di assicurare l’opportuno coordinamento con il sistema dei controlli ufficiali di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, attuativo del regolamento (UE) 2017/625 sui controlli nella sicurezza alimentare, e la conseguente piena efficacia delle attività di vigilanza, accertamento e controllo svolte dal Comando Carabinieri per la tutela della salute (NAS), dopo il secondo periodo dovrebbe aggiungersi il seguente: «L’accesso alla banca dati è altresì consentito, per finalità di consultazione, al Comando Carabinieri per la tutela della salute, ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza, accertamento e controllo nei settori di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 4.».
All’articolo 2, comma 4, sarebbe opportuno richiamare in modo esplicito i criteri previsti dal Regolamento (UE) 2017/625 per l’esecuzione dei controlli da parte delle autorità competenti. In particolare, occorrerebbe prevedere che, nella programmazione dei controlli, si tenga conto della natura dell’attività svolta, della sfera di controllo dell’operatore nella catena di fornitura, dello storico di conformità e dell’affidabilità dei sistemi di autocontrollo e delle certificazioni volontarie riconosciute, commisurando la frequenza e l’intensità dei controlli al livello di rischio dello stabilimento e al grado di affidabilità dell’operatore economico.
Sempre all’articolo 2, sarebbe opportuno prevedere l’istituzione di un Tavolo permanente di confronto, a carattere consultivo, tra le autorità competenti e i rappresentanti degli operatori economici della filiera, con la partecipazione dell’Istituto superiore di sanità e delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, con la finalità di monitorare l’applicazione del decreto legislativo e favorire un’interpretazione uniforme delle relative disposizioni.
All’articolo 3, sarebbe opportuno prevedere che si proceda alla pubblicazione, entro sei mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, di linee guida applicative a supporto della sua uniforme attuazione, con particolare riferimento ai criteri di accertamento delle violazioni e di attribuzione delle relative responsabilità lungo la catena di fornitura.
All’articolo 4, sarebbe opportuno prevedere che il Ministero della salute trasmetta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del decreto, con riguardo ai controlli effettuati sugli impianti di riciclaggio, alle non conformità riscontrate, alle sanzioni irrogate e alla dotazione di personale ispettivo delle autorità competenti.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
Art. 1
1.1000
Il Relatore
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 1
(Princìpi e finalità)
- La presente legge detta i princìpi fondamentali in materia di prevenzione e di cura delle patologie oculari cronico-degenerative, in particolare della maculopatia degenerativa miopica e senile, al fine di garantire la tutela della salute e il miglioramento delle condizioni di vita dei pazienti affetti da maculopatia degenerativa miopica e senile.».
Art. 2
2.1000
Il Relatore
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 2
(Livelli essenziali di assistenza per i soggetti affetti da maculopatia degenerativa miopica e senile)
- Al fine di assicurare l’equità e l’accesso alle cure, i soggetti affetti da maculopatia degenerativa miopica e senile usufruiscono delle prestazioni contenute nei livelli essenziali di assistenza erogati dal Servizio sanitario nazionale.
- Per le finalità di cui al comma 1, la maculopatia degenerativa miopica e senile deve essere accertata nel paziente mediante diagnosi effettuata da un medico specialista del settore presso un centro accreditato per la diagnosi e la cura della maculopatia degenerativa miopica e senile.».
Art. 3
3.1000
Il Relatore
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 3
(Interventi per la prevenzione e la cura della maculopatia degenerativa miopica e senile)
- Per il finanziamento di un programma nazionale per la prevenzione e la cura della maculopatia degenerativa miopica e senile è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l’anno 2027, di 800.000 euro per l’anno 2028 e di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029.
- Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell’adozione di iniziative rivolte:
- a) alla prevenzione dei rischi per la vista e gli occhi e delle relative complicanze nonché al miglioramento della cura delle persone affette da maculopatia degenerativa miopica e senile;
- b) ad agevolare l’inserimento delle persone affette da maculopatia nelle attività lavorative e sportivo-ricreative;
- c) alla diffusione, mediante campagne di informazione, tramite i mass media e le reti di prossimità, in collaborazione con gli enti locali, le farmacie, i medici di medicina generale, dell’importanza della diagnosi e della cura tempestiva della maculopatia degenerativa miopica e senile;
- d) all’educazione sulla corretta profilassi della maculopatia degenerativa miopica e senile e sul ricorso agli esami di screeningmorfo-funzionali della macula;
- e) a promuovere la più ampia conoscenza delle strutture sanitarie e ambulatori accreditati e specializzati nella diagnosi e nella cura della maculopatia degenerativa miopica e senile, in modo da favorire l’accesso a tali strutture anche in una prospettiva di prevenzione delle malattie ad essa connesse.
- Al fine di promuovere la formazione e l’aggiornamento, in materia di maculopatia degenerativa miopica e senile dei medici di medicina generale e del personale del Servizio sanitario nazionale che intervengono nei processi di prevenzione, diagnosi e cura della maculopatia degenerativa miopica e senile, è autorizzata la spesa di 400.000 euro annui a decorrere dall’anno 2027. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dell’università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le misure volte a dare attuazione al presente comma, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.».
Art. 4
4.1000
Il Relatore
Sopprimere l’articolo.
Art. 5
5.1000
Il Relatore
Sopprimere l’articolo.
Art. 6
6.1000
Il Relatore
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 6
(Istituzione dell’Osservatorio per lo studio della maculopatia degenerativa miopica e senile)
- È istituito, presso il Ministero della salute, l’Osservatorio per lo studio della maculopatia degenerativa miopica e senile.
- L’Osservatorio, composto da tre membri nominati con decreto del Ministro della salute, ha compiti di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per prevenire e curare la maculopatia degenerativa miopica e senile, e opera con strutture, mezzi e personale in dotazione al Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti dell’Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
- Il Ministro della salute, con proprio decreto, definisce annualmente gli obiettivi dell’Osservatorio.
- Il Ministro della salute presenta annualmente alle Camere una relazione aggiornata sui dati epidemiologici e diagnostico-terapeutici acquisiti dall’Osservatorio e sulle nuove conoscenze scientifiche in tema di maculopatia degenerativa miopica e senile.».
Art. 7
7.1000
Il Relatore
Sopprimere l’articolo.
Art. 8
8.1000
Il Relatore
Sopprimere l’articolo.
Art. 9
9.1000
Il Relatore
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 9
(Disposizioni finanziarie)
- Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 3, commi 1 e 3, pari a 1,1 milioni di euro per l’anno 2027, a 1,2 milioni di euro per l’anno 2028 e a 1,6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all’articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
- Salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE 2026
444ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 9,10.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (n. 433)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 11, della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE ricorda che è stata dichiarata aperta la discussione generale.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) esprime delusione sul complesso dei contenuti del provvedimento in esame, il quale pare non tenere conto delle più recenti innovazioni legislative in materia di tutela del lavoro mediante piattaforme digitali, con particolare riguardo al tema della presunzione della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Non ritiene peraltro recepita in maniera completa la direttiva alla base dello schema di decreto legislativo, specialmente in riferimento ai temi della contrattazione collettiva, di cui pure, ai sensi della direttiva, è prevista la valorizzazione. L’atto del Governo in esame risente inoltre a suo avviso della mancanza di confronto preventivo con le parti sociali.
Rileva che ulteriori difetti del provvedimento consistono nella mancanza di una definizione soddisfacente dell’ambito soggettivo di applicazione, mentre l’apparato sanzionatorio proposto risulta eccessivamente blando, specie tenuto conto della dimensione multinazionale dei gestori delle principali piattaforme. Risulta inoltre elusa la questione del sostegno ai lavoratori in caso di contenzioso.
In conclusione, invita la maggioranza a una riflessione sulla possibilità di concludere l’esame con un parere adeguatamente stringente, volto a ottenere modifiche sostanziali della disciplina proposta.
Il senatore MAZZELLA (M5S) segnala il mancato recepimento di parti significative della direttiva (UE) 2024/2831, con particolare riferimento alla promozione del confronto con le parti sociali e della contrattazione collettiva.
Trova eccessivamente generici i contenuti normativi recati a fronte degli elevati livelli di rischio per la salute fisica e psicologica caratterizzanti in special modo l’attività degli addetti alle consegne. Rimarca inoltre quali elementi di criticità la mancanza di tutele previdenziali, la clausola di invarianza degli oneri finanziari e le lacune concernenti il coordinamento normativo.
La senatrice FURLAN (IV-CR) si sofferma sulla gravità delle lacune in materia di contrattazione collettiva, la quale pure risulta centrale nel disegno normativo delineato dalla direttiva in via di recepimento. Inoltre, reputa essenziale potenziare i sistemi di consultazione delle parti sociali, anche tenuto conto che il ruolo delle rappresentanze sindacali appare eccessivamente sfumato nel testo in esame.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE avverte che nella seduta pomeridiana di oggi proseguirà la trattazione, con votazioni, dell’Atto del Governo n. 428 (schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali), del disegno di legge n. 1953 (giovani e servizio civile) e del disegno di legge n. 483 (tutela persone affette da patologie oculari cronico-degenerative).
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 9,25.
MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE 2026
28ª Seduta
Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.
La seduta inizia alle ore 9,35.
IN SEDE REDIGENTE
(1997) Deputato Nicole MATTEONI e altri. – Disposizioni per l’istituzione di spazi adibiti all’allattamento e alla cura dei neonati presso istituti e luoghi della cultura, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)
La relatrice COSENZA (FdI), anche a nome della correlatrice Leonardi, riferisce sul disegno di legge in titolo, precisando che lo stesso, già approvato dalla Camera dei deputati, si compone di un solo articolo e reca disposizioni per l’istituzione di spazi adibiti all’allattamento e alla cura dei neonati presso istituti e luoghi della cultura.
Pone in evidenza che il provvedimento, al comma 1, sancisce l’istituzione di un fondo finalizzato alla creazione di spazi idonei a rendere gli istituti e i luoghi della cultura più accessibili ai genitori e a consentire loro l’allattamento e la cura dei neonati presso i luoghi medesimi. Specifica che tale fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura e caratterizzato da una dotazione di 300.000 euro per l’anno 2027, è finalizzato alla concessione di un contributo a fondo perduto in favore degli istituti e luoghi della cultura individuati con decreto del Ministero della cultura, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
Fa indi presente che, al comma 2, viene esplicitato che gli interventi realizzati sulla base del suddetto contributo devono garantire adeguate condizioni di igiene, riservatezza, sicurezza e accessibilità universale, nonché essere conformi alle linee guida sanitarie e ai princìpi di tutela della salute e della dignità della persona.
Menziona, conclusivamente, il comma 3, che impone ai beneficiari del contributo obblighi informativi verso il pubblico in merito all’attuazione dei predetti interventi, nonché il comma 4, che provvede alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione della legge.
Richiama l’attenzione, infine, sulla positività dell’indirizzo che ispira il disegno di legge in esame, inteso ad affermare il valore pubblico della genitorialità, da sostenere in ogni luogo della società. Al riguardo, rimarca il significativo messaggio culturale trasmesso dal provvedimento mediante l’introduzione di disposizioni dirette a creare negli istituti e nei luoghi della cultura condizioni idonee all’accoglimento delle madri e dei bambini, anche neonati. Infatti, mediante l’accoglimento dei bambini, sin dalla nascita, nei luoghi della cultura – conclude la relatrice – si intende contribuire alla formazione di cittadini maggiormente sensibili alla cultura e alla bellezza.
Il presidente ZAFFINI dichiara aperta la discussione generale.
Interviene la senatrice Barbara FLORIDIA (M5S), la quale, dopo aver espresso apprezzamento per le considerazioni svolte dalla correlatrice Cosenza, preannuncia l’orientamento favorevole del Gruppo del Movimento 5 Stelle sull’introduzione di disposizioni volte a consentire alle madri e ai bambini, sin dalla fase di allattamento, di fruire delle opportunità offerte dagli istituti e dai luoghi della cultura.
Rileva criticamente, tuttavia, che dalle misure in discussione finiscono per rimanere escluse le famiglie in difficoltà e con bambini piccoli, soprattutto in ragione della rivisitazione dell’istituto del reddito di cittadinanza compiuta dal Governo in carica. Ricorda infatti, in proposito, che la previgente carta di reddito di cittadinanza ricomprendeva la possibilità di acquistare biglietti di ingresso per musei, mostre e altri luoghi della cultura.
Stigmatizza, in conclusione, che la maggioranza e il Governo, da una parte, si dimostrino sensibili a estendere l’accesso ai luoghi della cultura, e, dall’altra, con l’abolizione del reddito di cittadinanza, abbiano di fatto ostacolato l’accesso ai luoghi medesimi ai nuclei familiari in condizioni di difficoltà economiche.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il presidente ZAFFINI dichiara chiusa tale fase procedurale e, preso atto della rinuncia alle repliche, propone di fissare alle ore 12 di mercoledì 23 settembre il termine per presentare eventuali ordini del giorno ed emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.
Convengono le Commissioni riunite.
Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, inerente alla disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di stato e delle relative prove per l’esercizio della professione di biologo, nonché alla disciplina del relativo ordinamento (n. 440)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 2021, n. 163. Esame e rinvio)
Intervenendo anche a nome del correlatore Silvestro, la relatrice per la 7a Commissione BUCALO (FdI) nota preliminarmente che lo schema di regolamento in esame reca modifiche alla disciplina regolamentare di cui al capo VI del Titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica. 5 giugno 2001, n. 328. Passa quindi a illustrare le modifiche in questione. Queste, come specificato nell’articolo 1, riguardano: l’ordinamento e l’esercizio della professione di biologo; i requisiti per la prova pratica valutativa (PPV), interna al corso di laurea, magistrale o triennale, ed avente valore di esame di Stato abilitante.
La lettera a) dell’articolo 2, comma 1, dello schema reca varie modifiche all’articolo 30 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001. I numeri 1) e 2) della lettera a) suddividono la sezione A dell’albo – relativa ai titolari di laurea magistrale – in tre settori, indicando altresì i rispettivi titoli professionali; i settori sono i seguenti: biologia generale e biomedica (titolo: biologo generale e biomedico); ambiente (titolo: biologo ambientale); nutrizione, igiene e sicurezza degli alimenti (titolo: biologo nutrizionista). Il numero 3) reca una conseguente novella di coordinamento. Il numero 4) elenca, in primo luogo, le classi di laurea magistrale abilitanti all’iscrizione in uno dei tre settori della sezione A; alcune di tali classi di laurea sono menzionate per tutti e tre i settori, fermo restando che (in base alla disciplina di cui alle successive novelle) nell’ambito del corso di laurea e, in particolare, nell’ambito del tirocinio e della suddetta prova pratica valutativa viene già individuato il settore di destinazione. Il numero 4) elenca anche le classi di laurea triennale abilitanti alla sezione B dell’albo (per la quale resta immutato il titolo professionale di biologo iunior).
La successiva lettera b) sostituisce l’articolo 31 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 328, relativo alle attività che formano l’oggetto delle attività professionali del biologo. Nella formulazione proposta, l’articolo si compone di due commi, relativi, rispettivamente, alla sezione A e alla sezione B dell’albo. Per la sezione A vengono indicate le attività pertinenti per ciascuno dei suddetti tre settori, ferma restando, per tutti gli iscritti alla medesima sezione, la competenza per le attività consentite anche agli iscritti alla sezione B, le quali sono indicate nel comma 2.
Le successive lettere c) e d) introducono, all’interno dei corsi delle classi di laurea magistrale abilitanti per la sezione A dell’albo: lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo (TPV), che in parte può essere effettuato già nell’ambito del corso di laurea triennale; lo svolgimento, dopo il conseguimento del giudizio di idoneità relativo al tirocinio, di una prova pratica valutativa. Dopo il superamento di quest’ultima (con un giudizio di idoneità che non concorre a determinare il voto di laurea), lo studente accede alla discussione della tesi di laurea. Analogamente, le lettere e) ed f) prevedono, all’interno dei corsi delle classi di laurea triennale abilitanti per la sezione B dell’albo, lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo (TPV) e di una successiva prova pratica valutativa. Anche in questa fattispecie, dopo i giudizi di idoneità, lo studente accede alla discussione della tesi. Per entrambe le tipologie di tirocinio summenzionate, le novelle prevedono che esso si svolga sulla base di una convenzione dell’università con soggetti pubblici o privati; per i tirocini delle classi di laurea abilitanti per la sezione A, la novella di cui alla lettera c) definisce in termini distinti le competenze da acquisire a seconda del settore di destinazione. Per entrambe le tipologie summenzionate di prova pratica valutativa, si prevede una commissione giudicatrice paritetica (tra docenti universitari e professionisti), composta da almeno quattro membri. Per le classi di laurea abilitanti per la sezione A, con lo svolgimento della suddetta prova pratica valutativa si verifica l’acquisizione, durante il tirocinio, delle conoscenze, delle competenze e delle abilità comprese negli ambiti di attività relative al settore nel quale lo studente si abilita (lettera d) citata).
La lettera g) abroga l’articolo 34 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 328, recante norme transitorie e finali, le quali sono ora ridefinite dal successivo articolo 3 dello schema.
In particolare, il comma 1 di quest’ultimo articolo richiama, per l’attuazione delle novelle di cui al precedente articolo 2, le norme di cui all’articolo 6 della legge 8 novembre 2021, n. 163, il quale prevede sia l’adozione dei decreti attuativi rettorali sia la definizione, con decreto ministeriale, di modalità semplificate di espletamento dell’esame di Stato per coloro che hanno conseguito o che conseguono alcuni titoli di laurea in base a previgenti ordinamenti didattici non abilitanti. I commi 2 e 3 dell’articolo 3 recano norme transitorie, prevedendo la possibilità di iscrizione cumulativa a tutti i settori della sezione A per i soggetti già iscritti a quest’ultima o comunque già abilitati. I commi 4 e 5 recano ulteriori norme transitorie.
L’articolo 4 dello schema di regolamento in esame reca infine la clausola di invarianza finanziaria.
Interviene in discussione generale la senatrice ZAMBITO (PD-IDP), la quale riconosce la necessità di un riordino della materia in conseguenza del moltiplicarsi delle classi di laurea nel settore delle scienze biologiche, anche riguardo alle prospettive occupazionali dei laureati. Considera inoltre di particolare interesse la previsione relativa allo svolgimento della prova pratica valutativa a conclusione della fase di tirocinio. Segnala peraltro l’utilità di acquisire l’orientamento dei biologi sul provvedimento in esame.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,50.
MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 2026
443ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 14,55.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione dell’articolo 27 della legge 13 giugno 2025, n. 91, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (n. 428)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 27, della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 5 agosto.
Il presidente ZAFFINI informa in merito allo scioglimento della riserva precedentemente posta e comunica che la relatrice Murelli ha presentato uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato), già trasmesso ai Commissari e dato quindi per illustrato.
Il senatore MAZZELLA (M5S) considera lo schema di parere presentato sostanzialmente condivisibile. Suggerisce tuttavia alcune possibili integrazioni, finalizzate principalmente a una maggiore tutela della salute dei consumatori.
Riguardo all’articolo 2, segnala l’opportunità di fissare termini sufficientemente stringenti per l’adozione dei decreti ministeriali ivi previsti, nonché di garantire la massima interoperabilità tra le diverse banche dati. Inoltre, occorrerebbe prevedere la pubblicazione nel sito istituzionale del Ministero della salute dell’elenco degli stabilimenti di produzione dei materiali e dei contenitori.
Altresì, la proposta relativa al Tavolo di confronto dovrebbe a suo avviso contemplare l’inclusione dell’Istituto Superiore di Sanità e delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative.
Con riguardo all’articolo 3, reputa invece necessario superare la previsione generale della diffida per i casi di violazione, limitando essa alle fattispecie di minore gravità.
Infine, trova che sarebbe utile prevedere la presentazione di una relazione annuale al Parlamento del Ministro della salute sullo stato di attuazione della normativa in esame.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) esprime il favore del proprio Gruppo nei confronti delle proposte del senatore Mazzella, funzionali a migliorare uno schema di parere che è peraltro già apprezzabile nell’attuale formulazione.
La relatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) giudica le proposte del senatore Mazzella compatibili con lo schema di parere presentato. Si riserva pertanto di valutarle con attenzione al fine di un’eventuale integrazione del proprio testo.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (n. 433)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 11, della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 4 agosto.
Il presidente ZAFFINI rammenta che si è concluso il previsto ciclo di audizioni sull’atto del Governo in titolo, mentre sono tuttora in corso l’acquisizione e la pubblicazione dei contributi scritti. Dichiara quindi aperta la discussione generale.
Accoglie poi la proposta della senatrice CAMUSSO (PD-IDP) di avviare il dibattito in una successiva seduta, non essendovi osservazioni in senso contrario e considerato che l’atto è assegnato con riserva.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,15.
SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 428
La 10ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, di adeguamento dell’ordinamento interno al regolamento (UE) 2022/1616, relativo ai materiali e oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, finalizzato ad assicurare elevati standard di sicurezza alimentare e a promuovere l’economia circolare;
considerato che il provvedimento è stato predisposto in forza della delega contenuta nell’articolo 27 della legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025), nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dallo stesso articolo, e dei criteri generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e che il termine per l’esercizio della delega scade il 10 ottobre 2026;
considerato, in particolare, che:
– l’articolo 2 prevede l’istituzione, presso il Ministero della salute, della banca dati relativa agli stabilimenti di produzione di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (cosiddetti MOCA) e agli stabilimenti di riciclo della plastica destinata al contatto con gli alimenti, le cui modalità di funzionamento sono demandate a un successivo decreto ministeriale;
– l’articolo 3 modifica il decreto legislativo n. 29 del 2017 recante la disciplina sanzionatoria per la violazione di una serie di regolamenti europei in materia di MOCA, al fine di aggiornare gli importi delle sanzioni e la durata delle misure di sospensione, nonché di introdurre nuove fattispecie sanzionatorie in attuazione del regolamento (UE) 2022/1616, destinando i proventi delle sanzioni al rafforzamento delle attività di vigilanza sugli impianti di riciclo della plastica;
– l’articolo 4 modifica il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 che attua la normativa europea sui controlli per la sicurezza alimentare, al fine di stabilire che gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe dei controlli siano utilizzati anche per finanziare la formazione degli operatori che effettuano i controlli ufficiali e le attività previste dal regolamento (UE) 2022/1616, e la gestione della banca dati sugli stabilimenti che producono MOCA e che riciclano la plastica destinata al contatto con gli alimenti;
visto il parere della Conferenza Stato-regioni;
viste le osservazioni favorevoli con rilievi formulate dalla 4ª e dalla 9ª Commissione permanente;
esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni.
All’articolo 2, comma 3, che disciplina l’accesso alla banca dati sugli stabilimenti MOCA e di riciclaggio alle sole autorità sanitarie, al fine di assicurare l’opportuno coordinamento con il sistema dei controlli ufficiali di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, attuativo del regolamento (UE) 2017/625 sui controlli nella sicurezza alimentare, e la conseguente piena efficacia delle attività di vigilanza, accertamento e controllo svolte dal Comando Carabinieri per la tutela della salute (NAS), dopo il secondo periodo dovrebbe aggiungersi il seguente: «L’accesso alla banca dati è altresì consentito, per finalità di consultazione, al Comando Carabinieri per la tutela della salute, ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza, accertamento e controllo nei settori di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 4.».
All’articolo 2, comma 4, sarebbe opportuno richiamare in modo esplicito i criteri previsti dal Regolamento (UE) 2017/625 per l’esecuzione dei controlli da parte delle autorità competenti. In particolare, occorrerebbe prevedere che, nella programmazione dei controlli, si tenga conto della natura dell’attività svolta, della sfera di controllo dell’operatore nella catena di fornitura, dello storico di conformità e dell’affidabilità dei sistemi di autocontrollo e delle certificazioni volontarie riconosciute, commisurando la frequenza e l’intensità dei controlli al livello di rischio dello stabilimento e al grado di affidabilità dell’operatore economico.
Sempre all’articolo 2, occorrerebbe altresì: prescrivere che la banca dati ivi prevista sia progettata secondo criteri di interoperabilità con le banche dati o gli analoghi sistemi informativi degli altri Stati membri dell’Unione europea, così da favorire la tracciabilità delle informazioni, la cooperazione tra le autorità competenti e un’applicazione più uniforme della regolamentazione; prevedere l’istituzione di un Tavolo permanente di confronto tra le autorità competenti e i rappresentanti degli operatori economici della filiera, con la finalità di monitorare l’applicazione del decreto legislativo e favorire un’interpretazione uniforme delle relative disposizioni.
All’articolo 3, sarebbe opportuno prevedere: che l’applicazione delle sanzioni sia preceduta da una diffida ad ottemperare alle disposizioni disattese, nei casi di cui ai commi 11 e 12 dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 29 del 2017, come novellato dal provvedimento in esame; che, ai fini dell’accertamento delle violazioni, la responsabilità di ciascun operatore sia valutata con riferimento agli obblighi attribuiti dal regolamento (UE) 2022/1616 di rispettiva competenza e alla relativa sfera di controllo, tenendo conto delle dichiarazioni di conformità e della relativa documentazione di supporto, delle procedure e dei controlli adottati ai sensi della normativa vigente, nonché delle informazioni ricevute e trasmesse tra gli operatori economici facenti parte della catena di fornitura, ricostruendo, ove necessario, la tracciabilità del lotto e la fase nella quale si è originata la non conformità; che per le violazioni di carattere formale e documentale vi sia un periodo transitorio per la risoluzione delle stesse, prima dell’applicazione delle sanzioni; che si proceda alla pubblicazione, entro sei mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, di linee guida applicative a supporto della sua uniforme attuazione, con particolare riferimento ai criteri di accertamento delle violazioni e di attribuzione delle relative responsabilità lungo la catena di fornitura.
Riunione n. 127
MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 2026
Presidenza del Presidente
Orario: dalle ore 9,05 alle ore 9,30
AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI: SCUOLA DEI BENI COMUNI DI RAGUSA E CONFCOMMERCIO – IMPRESE PER L’ITALIA SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 433 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/2831 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 23 OTTOBRE 2024, RELATIVA AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI LAVORO NEL LAVORO MEDIANTE PIATTAFORME DIGITALI)
























