MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 2026
443ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 14,55.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione dell’articolo 27 della legge 13 giugno 2025, n. 91, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (n. 428)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 27, della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 5 agosto.
Il presidente ZAFFINI informa in merito allo scioglimento della riserva precedentemente posta e comunica che la relatrice Murelli ha presentato uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato), già trasmesso ai Commissari e dato quindi per illustrato.
Il senatore MAZZELLA (M5S) considera lo schema di parere presentato sostanzialmente condivisibile. Suggerisce tuttavia alcune possibili integrazioni, finalizzate principalmente a una maggiore tutela della salute dei consumatori.
Riguardo all’articolo 2, segnala l’opportunità di fissare termini sufficientemente stringenti per l’adozione dei decreti ministeriali ivi previsti, nonché di garantire la massima interoperabilità tra le diverse banche dati. Inoltre, occorrerebbe prevedere la pubblicazione nel sito istituzionale del Ministero della salute dell’elenco degli stabilimenti di produzione dei materiali e dei contenitori.
Altresì, la proposta relativa al Tavolo di confronto dovrebbe a suo avviso contemplare l’inclusione dell’Istituto Superiore di Sanità e delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative.
Con riguardo all’articolo 3, reputa invece necessario superare la previsione generale della diffida per i casi di violazione, limitando essa alle fattispecie di minore gravità.
Infine, trova che sarebbe utile prevedere la presentazione di una relazione annuale al Parlamento del Ministro della salute sullo stato di attuazione della normativa in esame.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) esprime il favore del proprio Gruppo nei confronti delle proposte del senatore Mazzella, funzionali a migliorare uno schema di parere che è peraltro già apprezzabile nell’attuale formulazione.
La relatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) giudica le proposte del senatore Mazzella compatibili con lo schema di parere presentato. Si riserva pertanto di valutarle con attenzione al fine di un’eventuale integrazione del proprio testo.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (n. 433)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 11, della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 4 agosto.
Il presidente ZAFFINI rammenta che si è concluso il previsto ciclo di audizioni sull’atto del Governo in titolo, mentre sono tuttora in corso l’acquisizione e la pubblicazione dei contributi scritti. Dichiara quindi aperta la discussione generale.
Accoglie poi la proposta della senatrice CAMUSSO (PD-IDP) di avviare il dibattito in una successiva seduta, non essendovi osservazioni in senso contrario e considerato che l’atto è assegnato con riserva.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,15.
SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 428
La 10ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, di adeguamento dell’ordinamento interno al regolamento (UE) 2022/1616, relativo ai materiali e oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, finalizzato ad assicurare elevati standard di sicurezza alimentare e a promuovere l’economia circolare;
considerato che il provvedimento è stato predisposto in forza della delega contenuta nell’articolo 27 della legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025), nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dallo stesso articolo, e dei criteri generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e che il termine per l’esercizio della delega scade il 10 ottobre 2026;
considerato, in particolare, che:
– l’articolo 2 prevede l’istituzione, presso il Ministero della salute, della banca dati relativa agli stabilimenti di produzione di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (cosiddetti MOCA) e agli stabilimenti di riciclo della plastica destinata al contatto con gli alimenti, le cui modalità di funzionamento sono demandate a un successivo decreto ministeriale;
– l’articolo 3 modifica il decreto legislativo n. 29 del 2017 recante la disciplina sanzionatoria per la violazione di una serie di regolamenti europei in materia di MOCA, al fine di aggiornare gli importi delle sanzioni e la durata delle misure di sospensione, nonché di introdurre nuove fattispecie sanzionatorie in attuazione del regolamento (UE) 2022/1616, destinando i proventi delle sanzioni al rafforzamento delle attività di vigilanza sugli impianti di riciclo della plastica;
– l’articolo 4 modifica il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 che attua la normativa europea sui controlli per la sicurezza alimentare, al fine di stabilire che gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe dei controlli siano utilizzati anche per finanziare la formazione degli operatori che effettuano i controlli ufficiali e le attività previste dal regolamento (UE) 2022/1616, e la gestione della banca dati sugli stabilimenti che producono MOCA e che riciclano la plastica destinata al contatto con gli alimenti;
visto il parere della Conferenza Stato-regioni;
viste le osservazioni favorevoli con rilievi formulate dalla 4ª e dalla 9ª Commissione permanente;
esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni.
All’articolo 2, comma 3, che disciplina l’accesso alla banca dati sugli stabilimenti MOCA e di riciclaggio alle sole autorità sanitarie, al fine di assicurare l’opportuno coordinamento con il sistema dei controlli ufficiali di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, attuativo del regolamento (UE) 2017/625 sui controlli nella sicurezza alimentare, e la conseguente piena efficacia delle attività di vigilanza, accertamento e controllo svolte dal Comando Carabinieri per la tutela della salute (NAS), dopo il secondo periodo dovrebbe aggiungersi il seguente: «L’accesso alla banca dati è altresì consentito, per finalità di consultazione, al Comando Carabinieri per la tutela della salute, ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza, accertamento e controllo nei settori di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 4.».
All’articolo 2, comma 4, sarebbe opportuno richiamare in modo esplicito i criteri previsti dal Regolamento (UE) 2017/625 per l’esecuzione dei controlli da parte delle autorità competenti. In particolare, occorrerebbe prevedere che, nella programmazione dei controlli, si tenga conto della natura dell’attività svolta, della sfera di controllo dell’operatore nella catena di fornitura, dello storico di conformità e dell’affidabilità dei sistemi di autocontrollo e delle certificazioni volontarie riconosciute, commisurando la frequenza e l’intensità dei controlli al livello di rischio dello stabilimento e al grado di affidabilità dell’operatore economico.
Sempre all’articolo 2, occorrerebbe altresì: prescrivere che la banca dati ivi prevista sia progettata secondo criteri di interoperabilità con le banche dati o gli analoghi sistemi informativi degli altri Stati membri dell’Unione europea, così da favorire la tracciabilità delle informazioni, la cooperazione tra le autorità competenti e un’applicazione più uniforme della regolamentazione; prevedere l’istituzione di un Tavolo permanente di confronto tra le autorità competenti e i rappresentanti degli operatori economici della filiera, con la finalità di monitorare l’applicazione del decreto legislativo e favorire un’interpretazione uniforme delle relative disposizioni.
All’articolo 3, sarebbe opportuno prevedere: che l’applicazione delle sanzioni sia preceduta da una diffida ad ottemperare alle disposizioni disattese, nei casi di cui ai commi 11 e 12 dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 29 del 2017, come novellato dal provvedimento in esame; che, ai fini dell’accertamento delle violazioni, la responsabilità di ciascun operatore sia valutata con riferimento agli obblighi attribuiti dal regolamento (UE) 2022/1616 di rispettiva competenza e alla relativa sfera di controllo, tenendo conto delle dichiarazioni di conformità e della relativa documentazione di supporto, delle procedure e dei controlli adottati ai sensi della normativa vigente, nonché delle informazioni ricevute e trasmesse tra gli operatori economici facenti parte della catena di fornitura, ricostruendo, ove necessario, la tracciabilità del lotto e la fase nella quale si è originata la non conformità; che per le violazioni di carattere formale e documentale vi sia un periodo transitorio per la risoluzione delle stesse, prima dell’applicazione delle sanzioni; che si proceda alla pubblicazione, entro sei mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, di linee guida applicative a supporto della sua uniforme attuazione, con particolare riferimento ai criteri di accertamento delle violazioni e di attribuzione delle relative responsabilità lungo la catena di fornitura.
Riunione n. 127
MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 2026
Presidenza del Presidente
Orario: dalle ore 9,05 alle ore 9,30
AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI: SCUOLA DEI BENI COMUNI DI RAGUSA E CONFCOMMERCIO – IMPRESE PER L’ITALIA SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 433 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/2831 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 23 OTTOBRE 2024, RELATIVA AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI LAVORO NEL LAVORO MEDIANTE PIATTAFORME DIGITALI)

























